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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 01/07/2025, n. 1414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1414 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 01/07/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 10499/2019
TRA
nata a [...] il [...], rappr. e dif. dall'Avv. O. Tarallo, con cui Parte_1 an Nicola La RA (CE), al Viale Carlo III di Borbone – Complesso Direz.le Reggia Palace, Torre Sud, scala A, 156, giusta procura in atti RICORRENTE
E
, in persona Controparte_1 apua Vetere (CE), alla via De Michele n. 39, pal. Pinto, giusta procura in atti RESISTENTE
NONCHE'
in persona del l.r.p.t., anche quale mandatario della rappr. e difesa CP_2 Controparte_3
F. Gramuglia, giusta procura generale alle liti in atti, om. in Caserta, alla via Arena Località San Benedetto RESISTENTE
NONCHE'
, in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. Controparte_4 dall'Avv. G. Melillo, con cui elett. dom. in Napoli, alla Traversa M. Pietravalle n. 11, giusta procura in atti RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09/12/2019, la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 02820199014399033000, notificata a 1 mezzo pec il 09/10/2019, con riferimento alla cartella n. 028201600331207531000, nonché agli avvisi di addebito n. 32820160007815287000 e n. 32820170005229668000, relativi al mancato pagamento di contributi previdenziali, per la complessiva somma di € 12.256,70. Eccepiva, in particolare, la nullità della notifica dell'intimazione di pagamento e della cartella di pagamento, in quanto ricevuta da indirizzo pec non risultanti dai pubblici elenchi;
l'invalidità della cartella in formato “.pdf”; l'omessa allegazione degli atti cui l'intimazione si riferisce, in violazione dell'art. 7 L. n. 212/2000; l'omessa notifica degli atti presupposti;
l'intervenuta prescrizione dei crediti vantati. Concludeva chiedendo, previa sospensione dell'atto impugnato, “IN VIA PRELIMINARE – accertare e dichiarare che l'indirizzo PEC – t – era ed è l'unico valido e pertanto utilizzabile legittimamente Email_1 per scopi notificatori con validità legale delle cartelle esattoriali e Controparte_5 di ogni ulteriore atto e/o provvedimento ad essa presupposto, collegato, connesso, precedente e/o successivo, e per l'effetto: accertare e dichiarare nulla e/o inefficace e/o illegittima e/o infondata la Intimazione di Pagamento Nr. 02820199014399033000 pervenuta con PE (irrituale ed ignoto indirizzo – PEC t) in data 9 ottobre 2019 dall' Email_2 [...]
– in persona del suo direttore Controparte_6 imento ad essa presupposto, collegato, connesso, precedente e/o successivo;
dichiarare la non debenza delle somme pretese dall' per l'anno 2009 e 2010, e dalla per l'anno 2012, 2013, 2014 e per l'anno per CP_1 complessivi Euro 12,256,70 (dodicimiladuecentocinquantasei/00). ANCORA – IN VIA PRELIMINARE – e per i motivi – tutti – in narrativa, accertare e dichiarare nulla e/o inefficace e/o illegittima e/o infondata la Intimazione di Pagamento Nr. 02820199014399033000 pervenuta con PE (irrituale ed ignoto indirizzo) in data 9 ottobre 2019 dall' Controparte_6 [...]
– in persona del suo direttore e legale Controparte_6 vedimento ad essa presupposto, collegato, connesso, precedente e/o successivo, e per l'effetto: dichiarare la non debenza delle somme pretese dall per l'anno 2009 e 2010, e dalla per l'anno 2012, 2013, 2014 e per l'anno 201 CP_1 complessivi Euro 12,256,70 (dodicimiladuecentocinquantasei/00). IN VIA SUBORDINATA – e per gli stessi motivi di cui alla narrativa – accertare e dichiarare nulla e/o inefficace e/o illegittima e/o infondata la cartella esattoriale nr. 028201600331207531000 dei 24/01/2017- pervenuta con irrituale ed ignoto indirizzo dall' – in persona del suo direttore e legale Controparte_6 rappresentante pro – tempore e per l'effetto: dichiarare nullo e/o inefficace e/o illegittimo e/o infondato ogni ulteriore atto e/o provvedimento ad essa presupposto, collegato, connesso, precedente e/o successivo;
IN OGNI CASO – dichiarare ed accertare l'avvenuta prescrizione delle pretese creditorie dell' di CP_2
Caserta, indicate negli avvisi (Avviso di addebito nr. 32820160007815287000 – con ta CP_2 notifica dei 16/01/2017 e Avviso di addebito nr. 32820170005229668000 – con presunta notifica dei 29/12/2017) ove occorrendo: dichiarando l'annullamento e previa disapplicazione della stessa, la non debenza delle somme (per contributi e sanzioni) pretese dall' , per l'anno 2009 e per l'anno 2010, per complessivi Euro 3.940,00 (tremilanovecentoquar 00)”. Vittoria di spese, con attribuzione. Si costituiva che, con articolata memoria, eccepiva in Controparte_4 particolare proposta tardivamente, e nel merito,
2 deduceva la ritualità delle notifiche, concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. Si costituiva la resistente che, eccepita la propria carenza di legittimazione passiva CP_1 relativamente della procedura esattoriale, concludeva per l'inammissibilità del ricorso, in quanto proposto oltre il termine ex art. 24 d.lgs. n. 46/1999 e, nel merito, per il rigetto della domanda, attesa l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione formulata e la debenza della pretesa creditoria, spiegando domanda riconvenzionale. Spese vinte. Si costituiva anche l' che, con articolata memoria, eccepita in particolare la tardività CP_2 dell'opposizione, e r a l'infondatezza nel merito, concludeva per il rigetto del ricorso. Spese vinte. La causa, previa riassegnazione e a seguito di rinvii, anche d'ufficio e in considerazione del carico del ruolo, giungeva all'odierna udienza e, all'esito della discussione, veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
************
In via preliminare va precisato, quanto alla legittimazione passiva delle parti resistenti, che, con riferimento alle doglianze relative al procedimento esattoriale, legittimato passivo è l'agente per la riscossione, mentre, quanto ai vizi inerenti al merito della pretesa creditoria, sussiste la legittimazione degli enti impositori. Tanto premesso, in ordine all'ammissibilità della formulata opposizione, giova richiamare l'articolato sistema di tutele azionabili dal contribuente, mediante integrale richiamo alla pronuncia della Suprema Corte (Cass., Sez.
6 - L, Ordinanza n. 18256 del 02/09/2020), che così ha statuito: “13. il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del 1999, agli articoli 17, comma 1, 24, 25, 29, dall'art. 30, comma 1, d.l. n. 78 del 2010 conv. in legge n. 122 del 2010, dal d.P.R. n. 602 del 1973 e dal d.lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., primo comma) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. secondo comma e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. secondo comma) o meno (art. 617 c.p.c. primo comma); 14. lo strumento 3 dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni;
15. questa Corte ha statuito che "Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S. C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)"(Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016); 16. ha ulteriormente chiarito che "In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della I. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi" (Cass. n. 29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016); 17. premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007), si è sottolineato che "laddove l'opposizione ex art. 615 cpc sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come - appunto - segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria" (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del 2019); 18. sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come "la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili. E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito) ; 19. a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata 4 iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza); 20. questa Corte con la sentenza n. 31282 del 2019 ha precisato: "Nelle ipotesi in cui...il debitore affermi che la cartella esattoriale non gli è stata notificata, può agire sulla base delle risultanze dell'estratto di ruolo ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n.46 del 1999, recuperando l'azione preclusa a causa della mancata o irrituale notifica (così come ammesso da Cass. S.U. n. 7931 del 29/03/2013 e successive sentenze conformi); può anche proporre ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. Solo nel secondo caso, venendo in questione tutto il merito contributivo e non solo le questioni anteriori alla notifica della cartella, potrà procedersi all'accertamento del decorso del termine di prescrizione eventualmente maturato anche successivamente alla notifica della cartella che dovesse risultare ritualmente effettuata"; 21. le pronunce richiamate hanno ben delineato la diversa natura delle due azioni, opposizione ex art. 24 cit. e opposizione all'esecuzione ex art 615 c.p.c., ciascuna retta da un distinto interesse ad agire, nonché la possibilità di cumulo delle stesse, cioè di proposizione nel medesimo giudizio (cfr. Cass. n. 29294 del 2019; n. 31282 del 2019); 22. quanto agli oneri di allegazione, si è puntualizzato (Cass. n. 31282 del 2019) che "In materia contributiva, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel processo, in coerenza con il principio della domanda, e sia, quindi, pertinente al tema dell'indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio;
ne consegue che il ricorrente per cassazione, che si dolga della sua mancata valutazione ad opera del giudice di merito, ha l'onere di precisare in quali termini sia stata formulata la domanda inizialmente proposta, e se ed in che modo sia stato sollecitato il dibattito processuale su tale specifica questione" (cfr. anche Cass., sez. 6 n. 14135 del 2019)”. Tanto premesso, nel caso in esame parte ricorrente ha proposto, cumulativamente, sia un'opposizione agli atti esecutivi (avendo eccepito vizi formali dell'intimazione di pagamento opposta), sia un'opposizione in chiave recuperatoria – da proporsi, secondo i principi delineati dalla Suprema Corte, nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento - ex art. 24 d.lgs. n. 46/1999 (eccependo l'omessa notifica e la prescrizione del credito). Pertanto, considerato che la notifica dell'intimazione di pagamento è avvenuta in data 09/10/2019, come dedotto dalla stessa parte ricorrente (e come risulta dalla documentazione versata in atti), mentre il ricorso è stato depositato in data 09/12/2019, sono inammissibili i rilievi relativi a vizi formali (quali le eccepite nullità della notifica effettuata a mezzo pec, invalidità della cartella in formato “.pdf”, omessa allegazione degli atti presupposti) in quanto tardivi, perché effettuati oltre il termine di 20 giorni dalla notifica. Parimenti tardiva, e come tale inammissibile, è l'opposizione formulata in chiave recuperatoria, in quanto formulata oltre il termine di 40 giorni, e pertanto è preclusa ogni valutazione in ordine alla ritualità della notifica della cartella e degli avvisi di addebito sottesi, al merito della pretesa contributiva e all'eventuale prescrizione maturata in data antecedente alla notifica. Ad ogni modo, per mera completezza, si osserva che, come rilevato dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 18684 del 03/07/2023, Rv. 668249 - 01), “Le prescrizioni che ineriscono all'indirizzo del mittente non vanno, infatti, assoggettate alle stesse regole previste 5 per il destinatario dell'atto, con riguardo al quale va fatta applicazione della disciplina propria dell'elezione di domicilio, cui dev'essere equiparato l'indirizzo di p.e.c. inserito, diversamente da quanto accade per il mittente.
2.5. D'altra parte, e con indicazione che si attaglia al caso di specie, questa Corte ha recentemente affermato che laddove l'agente della riscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo p.e.c. non risultante nei pubblici registri (RegInde, INI-PE e Ipa) non si verifica alcuna nullità della notifica. Viene infatti in rilievo, in questo caso, il rispetto dei canoni di leale collaborazione e buona fede che informano il rapporto fra Amministrazione e contribuente;
di conseguenza, poiché l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-PE non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorre che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, del quale però, come nella specie, sia evidente ictu oculi la provenienza (Cass. n. 982/2023)”. Nel caso in esame parte ricorrente non ha dedotto alcuna specifica lesione del diritto di difesa, né alcun dubbio può ritenersi ingenerato in ordine alla provenienza dell'atto, attesa la presentazione dell'opposizione e la corretta individuazione del contraddittore. Il ricorso, pertanto, va rigettato. Assorbita ogni ulteriore questione. Il rigetto del ricorso determina altresì l'assorbimento di ogni questione legata alla spiegata domanda riconvenzionale. Le spese di lite si compensano per la metà, in considerazione della qualità delle parti e della complessità della materia, e per la residua metà seguono la soccombenza e si liquidano nella misura, già ridotta, di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa le spese di lite per la metà, e condanna parte ricorrente al pagamento della residua metà in favore delle resistenti, che liquida, nella misura già ridotta, in favore di in € 1.350,00 per compensi, oltre Controparte_5 spese generali, IVA e CPA come per legge;
in favore di
[...]
, in € 1.350,00 per compensi, Parte_2 vore di in € 700,00 per compensi, oltre spese CP_2 generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 01/07/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 01/07/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 10499/2019
TRA
nata a [...] il [...], rappr. e dif. dall'Avv. O. Tarallo, con cui Parte_1 an Nicola La RA (CE), al Viale Carlo III di Borbone – Complesso Direz.le Reggia Palace, Torre Sud, scala A, 156, giusta procura in atti RICORRENTE
E
, in persona Controparte_1 apua Vetere (CE), alla via De Michele n. 39, pal. Pinto, giusta procura in atti RESISTENTE
NONCHE'
in persona del l.r.p.t., anche quale mandatario della rappr. e difesa CP_2 Controparte_3
F. Gramuglia, giusta procura generale alle liti in atti, om. in Caserta, alla via Arena Località San Benedetto RESISTENTE
NONCHE'
, in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. Controparte_4 dall'Avv. G. Melillo, con cui elett. dom. in Napoli, alla Traversa M. Pietravalle n. 11, giusta procura in atti RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09/12/2019, la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 02820199014399033000, notificata a 1 mezzo pec il 09/10/2019, con riferimento alla cartella n. 028201600331207531000, nonché agli avvisi di addebito n. 32820160007815287000 e n. 32820170005229668000, relativi al mancato pagamento di contributi previdenziali, per la complessiva somma di € 12.256,70. Eccepiva, in particolare, la nullità della notifica dell'intimazione di pagamento e della cartella di pagamento, in quanto ricevuta da indirizzo pec non risultanti dai pubblici elenchi;
l'invalidità della cartella in formato “.pdf”; l'omessa allegazione degli atti cui l'intimazione si riferisce, in violazione dell'art. 7 L. n. 212/2000; l'omessa notifica degli atti presupposti;
l'intervenuta prescrizione dei crediti vantati. Concludeva chiedendo, previa sospensione dell'atto impugnato, “IN VIA PRELIMINARE – accertare e dichiarare che l'indirizzo PEC – t – era ed è l'unico valido e pertanto utilizzabile legittimamente Email_1 per scopi notificatori con validità legale delle cartelle esattoriali e Controparte_5 di ogni ulteriore atto e/o provvedimento ad essa presupposto, collegato, connesso, precedente e/o successivo, e per l'effetto: accertare e dichiarare nulla e/o inefficace e/o illegittima e/o infondata la Intimazione di Pagamento Nr. 02820199014399033000 pervenuta con PE (irrituale ed ignoto indirizzo – PEC t) in data 9 ottobre 2019 dall' Email_2 [...]
– in persona del suo direttore Controparte_6 imento ad essa presupposto, collegato, connesso, precedente e/o successivo;
dichiarare la non debenza delle somme pretese dall' per l'anno 2009 e 2010, e dalla per l'anno 2012, 2013, 2014 e per l'anno per CP_1 complessivi Euro 12,256,70 (dodicimiladuecentocinquantasei/00). ANCORA – IN VIA PRELIMINARE – e per i motivi – tutti – in narrativa, accertare e dichiarare nulla e/o inefficace e/o illegittima e/o infondata la Intimazione di Pagamento Nr. 02820199014399033000 pervenuta con PE (irrituale ed ignoto indirizzo) in data 9 ottobre 2019 dall' Controparte_6 [...]
– in persona del suo direttore e legale Controparte_6 vedimento ad essa presupposto, collegato, connesso, precedente e/o successivo, e per l'effetto: dichiarare la non debenza delle somme pretese dall per l'anno 2009 e 2010, e dalla per l'anno 2012, 2013, 2014 e per l'anno 201 CP_1 complessivi Euro 12,256,70 (dodicimiladuecentocinquantasei/00). IN VIA SUBORDINATA – e per gli stessi motivi di cui alla narrativa – accertare e dichiarare nulla e/o inefficace e/o illegittima e/o infondata la cartella esattoriale nr. 028201600331207531000 dei 24/01/2017- pervenuta con irrituale ed ignoto indirizzo dall' – in persona del suo direttore e legale Controparte_6 rappresentante pro – tempore e per l'effetto: dichiarare nullo e/o inefficace e/o illegittimo e/o infondato ogni ulteriore atto e/o provvedimento ad essa presupposto, collegato, connesso, precedente e/o successivo;
IN OGNI CASO – dichiarare ed accertare l'avvenuta prescrizione delle pretese creditorie dell' di CP_2
Caserta, indicate negli avvisi (Avviso di addebito nr. 32820160007815287000 – con ta CP_2 notifica dei 16/01/2017 e Avviso di addebito nr. 32820170005229668000 – con presunta notifica dei 29/12/2017) ove occorrendo: dichiarando l'annullamento e previa disapplicazione della stessa, la non debenza delle somme (per contributi e sanzioni) pretese dall' , per l'anno 2009 e per l'anno 2010, per complessivi Euro 3.940,00 (tremilanovecentoquar 00)”. Vittoria di spese, con attribuzione. Si costituiva che, con articolata memoria, eccepiva in Controparte_4 particolare proposta tardivamente, e nel merito,
2 deduceva la ritualità delle notifiche, concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. Si costituiva la resistente che, eccepita la propria carenza di legittimazione passiva CP_1 relativamente della procedura esattoriale, concludeva per l'inammissibilità del ricorso, in quanto proposto oltre il termine ex art. 24 d.lgs. n. 46/1999 e, nel merito, per il rigetto della domanda, attesa l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione formulata e la debenza della pretesa creditoria, spiegando domanda riconvenzionale. Spese vinte. Si costituiva anche l' che, con articolata memoria, eccepita in particolare la tardività CP_2 dell'opposizione, e r a l'infondatezza nel merito, concludeva per il rigetto del ricorso. Spese vinte. La causa, previa riassegnazione e a seguito di rinvii, anche d'ufficio e in considerazione del carico del ruolo, giungeva all'odierna udienza e, all'esito della discussione, veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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In via preliminare va precisato, quanto alla legittimazione passiva delle parti resistenti, che, con riferimento alle doglianze relative al procedimento esattoriale, legittimato passivo è l'agente per la riscossione, mentre, quanto ai vizi inerenti al merito della pretesa creditoria, sussiste la legittimazione degli enti impositori. Tanto premesso, in ordine all'ammissibilità della formulata opposizione, giova richiamare l'articolato sistema di tutele azionabili dal contribuente, mediante integrale richiamo alla pronuncia della Suprema Corte (Cass., Sez.
6 - L, Ordinanza n. 18256 del 02/09/2020), che così ha statuito: “13. il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del 1999, agli articoli 17, comma 1, 24, 25, 29, dall'art. 30, comma 1, d.l. n. 78 del 2010 conv. in legge n. 122 del 2010, dal d.P.R. n. 602 del 1973 e dal d.lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., primo comma) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. secondo comma e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. secondo comma) o meno (art. 617 c.p.c. primo comma); 14. lo strumento 3 dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni;
15. questa Corte ha statuito che "Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S. C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)"(Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016); 16. ha ulteriormente chiarito che "In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della I. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi" (Cass. n. 29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016); 17. premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007), si è sottolineato che "laddove l'opposizione ex art. 615 cpc sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come - appunto - segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria" (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del 2019); 18. sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come "la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili. E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito) ; 19. a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata 4 iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza); 20. questa Corte con la sentenza n. 31282 del 2019 ha precisato: "Nelle ipotesi in cui...il debitore affermi che la cartella esattoriale non gli è stata notificata, può agire sulla base delle risultanze dell'estratto di ruolo ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n.46 del 1999, recuperando l'azione preclusa a causa della mancata o irrituale notifica (così come ammesso da Cass. S.U. n. 7931 del 29/03/2013 e successive sentenze conformi); può anche proporre ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. Solo nel secondo caso, venendo in questione tutto il merito contributivo e non solo le questioni anteriori alla notifica della cartella, potrà procedersi all'accertamento del decorso del termine di prescrizione eventualmente maturato anche successivamente alla notifica della cartella che dovesse risultare ritualmente effettuata"; 21. le pronunce richiamate hanno ben delineato la diversa natura delle due azioni, opposizione ex art. 24 cit. e opposizione all'esecuzione ex art 615 c.p.c., ciascuna retta da un distinto interesse ad agire, nonché la possibilità di cumulo delle stesse, cioè di proposizione nel medesimo giudizio (cfr. Cass. n. 29294 del 2019; n. 31282 del 2019); 22. quanto agli oneri di allegazione, si è puntualizzato (Cass. n. 31282 del 2019) che "In materia contributiva, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel processo, in coerenza con il principio della domanda, e sia, quindi, pertinente al tema dell'indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio;
ne consegue che il ricorrente per cassazione, che si dolga della sua mancata valutazione ad opera del giudice di merito, ha l'onere di precisare in quali termini sia stata formulata la domanda inizialmente proposta, e se ed in che modo sia stato sollecitato il dibattito processuale su tale specifica questione" (cfr. anche Cass., sez. 6 n. 14135 del 2019)”. Tanto premesso, nel caso in esame parte ricorrente ha proposto, cumulativamente, sia un'opposizione agli atti esecutivi (avendo eccepito vizi formali dell'intimazione di pagamento opposta), sia un'opposizione in chiave recuperatoria – da proporsi, secondo i principi delineati dalla Suprema Corte, nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento - ex art. 24 d.lgs. n. 46/1999 (eccependo l'omessa notifica e la prescrizione del credito). Pertanto, considerato che la notifica dell'intimazione di pagamento è avvenuta in data 09/10/2019, come dedotto dalla stessa parte ricorrente (e come risulta dalla documentazione versata in atti), mentre il ricorso è stato depositato in data 09/12/2019, sono inammissibili i rilievi relativi a vizi formali (quali le eccepite nullità della notifica effettuata a mezzo pec, invalidità della cartella in formato “.pdf”, omessa allegazione degli atti presupposti) in quanto tardivi, perché effettuati oltre il termine di 20 giorni dalla notifica. Parimenti tardiva, e come tale inammissibile, è l'opposizione formulata in chiave recuperatoria, in quanto formulata oltre il termine di 40 giorni, e pertanto è preclusa ogni valutazione in ordine alla ritualità della notifica della cartella e degli avvisi di addebito sottesi, al merito della pretesa contributiva e all'eventuale prescrizione maturata in data antecedente alla notifica. Ad ogni modo, per mera completezza, si osserva che, come rilevato dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 18684 del 03/07/2023, Rv. 668249 - 01), “Le prescrizioni che ineriscono all'indirizzo del mittente non vanno, infatti, assoggettate alle stesse regole previste 5 per il destinatario dell'atto, con riguardo al quale va fatta applicazione della disciplina propria dell'elezione di domicilio, cui dev'essere equiparato l'indirizzo di p.e.c. inserito, diversamente da quanto accade per il mittente.
2.5. D'altra parte, e con indicazione che si attaglia al caso di specie, questa Corte ha recentemente affermato che laddove l'agente della riscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo p.e.c. non risultante nei pubblici registri (RegInde, INI-PE e Ipa) non si verifica alcuna nullità della notifica. Viene infatti in rilievo, in questo caso, il rispetto dei canoni di leale collaborazione e buona fede che informano il rapporto fra Amministrazione e contribuente;
di conseguenza, poiché l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-PE non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorre che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, del quale però, come nella specie, sia evidente ictu oculi la provenienza (Cass. n. 982/2023)”. Nel caso in esame parte ricorrente non ha dedotto alcuna specifica lesione del diritto di difesa, né alcun dubbio può ritenersi ingenerato in ordine alla provenienza dell'atto, attesa la presentazione dell'opposizione e la corretta individuazione del contraddittore. Il ricorso, pertanto, va rigettato. Assorbita ogni ulteriore questione. Il rigetto del ricorso determina altresì l'assorbimento di ogni questione legata alla spiegata domanda riconvenzionale. Le spese di lite si compensano per la metà, in considerazione della qualità delle parti e della complessità della materia, e per la residua metà seguono la soccombenza e si liquidano nella misura, già ridotta, di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa le spese di lite per la metà, e condanna parte ricorrente al pagamento della residua metà in favore delle resistenti, che liquida, nella misura già ridotta, in favore di in € 1.350,00 per compensi, oltre Controparte_5 spese generali, IVA e CPA come per legge;
in favore di
[...]
, in € 1.350,00 per compensi, Parte_2 vore di in € 700,00 per compensi, oltre spese CP_2 generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 01/07/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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