Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/03/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
1
Sent. n.
Ruolo Generale n. 382/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nella seguente composizione:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere Estensore
Dott. Francesco Gesué Rizzi Ulmo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 382/2025 R.G., avente ad oggetto
“reclamo avverso decreto di rigetto richiesta di apertura di Liquidazione
Giudiziale”, fissato per la trattazione scritta per l'udienza collegiale del
5.3.2025 ed alla stessa riservata in decisione, vertente
TRA
c.f. , con sede in Napoli (NA) alla Via Parte_1 P.IVA_1
Cuma n.28, in persona del suo legale rappresentante pro - tempore
Amministratore Unico sig. , c.f. , Parte_2 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Pietro
Iannelli, c.f. e dall'avv.to Paola Grazia Iannelli, c.f. CodiceFiscale_2
, in virtù di procura apposta su foglio separato CodiceFiscale_3
trasmessa in copia informatica ed autenticata con firma digitale, già allegata al ricorso ex art.40 CCII rubricato al n.193-1/2024 del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, ed elettivamente domiciliata in Napoli alla Via
Speranzella n.123 presso lo studio dell'avv.to Luigi Orecchio;
indirizzo PEC
ove si chiede che vengano inoltrate tutte Email_1
le comunicazioni relative al presente reclamo.
RICORRENTE
E
c.f. , in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro - tempore, con sede in Mondragone (CE) alla Via
Domitiana n.180, con indirizzo di elettronica certificata:
estratto dall'indice nazionale degli indirizzi di posta Email_2
elettronica INI-PEC.
RESISTENTE – NON COSTITUITA
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso all'intestata Corte di Appello depositato in data 16.1.2025,
la in persona del legale rapp.te pro – tempore, Parte_1
proponeva impugnazione avverso il decreto del 18.12.2024, con il quale il
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva rigettato il ricorso dalla stessa proposto in data 11.10.2024 al fine di ottenere l'apertura della liquidazione giudiziale della in persona del legale rapp.te pro – Controparte_1
tempore, P.IVA/C.F. , con sede in Mondragone (CE), alla Via P.IVA_2
Domitiana n. 180, iscritta nel Registro delle Imprese di Caserta con il numero
R.E.A. CE - 312678, con emissione di tutti i conseguenti provvedimenti di 3
legge.
L'istante chiedeva quindi, per le ragioni meglio indicate nell'atto introduttivo, accogliersi il reclamo e, per l'effetto, rimettere gli atti al
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per l'apertura della liquidazione giudiziale della Controparte_1
Instauratosi il contraddittorio, a mezzo notifica alla resistente a mezzo
PEC in data 23.1.2025, la stessa non si costituiva in giudizio.
All'esito quindi della trattazione scritta disposta con l'originario decreto del 22.1.2025 per la predetta udienza del 5.3.2025, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., e del deposito delle relative note di parte, la causa veniva decisa come di seguito si espone.
*******************
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della CP_1
in persona del suo legale rapp.te pro – tempore, la quale, pur avendo
[...]
avuto regolare notifica in data 23.1.2025 a mezzo PEC, all'indirizzo
- risultante dalla certificazione camerale depositata da Email_2
parte ricorrente all'atto della presentazione dell'originario ricorso al Tribunale
di Santa Maria Capua Vetere - del ricorso introduttivo e del decreto presidenziale n. 188/2025 Cron. del 22.1.2025 con il quale è stata fissata l'udienza di comparizione del 5.3.2025, non si è costituita in giudizio.
Nel merito, il reclamo è fondato, e va quindi accolto, con conseguente riforma della gravata decisione.
Ed invero, con l'originario ricorso al Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere dell'11.10.2024 la in persona del suo legale Parte_1
rapp.te pro - tempore, esponeva di essere creditrice certa nei confronti della 4
in persona del suo legale rapp.te pro – tempore, Controparte_1
P.IVA/C.F. , con sede in Mondragone (CE), alla Via Domitiana P.IVA_2
n. 180, in ragione di forniture di carni effettuate con fatture nn. 22976/1 del
24/12/2023 di € 11.972,91, n. 23451/1 del 31/12/2023 di € 6.324,43, n. 997/1
del 18/01/2024 di € 7.211,78, n. 1406/1 del 25/01/2024 di € 3.653,73, n. 407/1
del 25/01/2024 di € 5.150,07 e n. 1870/1 del 31/01/2024 di € 2.971,89 (cfr.
copie delle fatture corredate dei relativi documenti di trasporto e copia delle stesse in formato elettronico complete dei relativi identificativi SDI) il cui
Con pagamento era previsto a mezzo . Dir. 30 gg. d.f.
Tuttavia, a fronte della fattura n. 22976/1 del 18/01/2023, era stato effettuato un pagamento parziale di € 3.362,95 e così per un credito complessivo di € 33.921,86, che persisteva nonostante la diffida e costituzione in mora effettuata a mezzo PEC in data 17.6.2024.
La ricorrente precisava che dal bilancio al 31/12/2023 poteva evincersi la sussistenza dei limiti dimensionali previsti dal C.C.I.I. per dar corso alla procedura di liquidazione giudiziale;
risultavano inoltre debiti per €
435.198,00, di cui € 561,00 verso l'Erario ed € 2.124,00 verso gli istituti previdenziali.
Sulla base di tali elementi, a dire dell'stante, risultava dimostrata la situazione di conclamata insolvenza e la conseguente incapacità della debitrice di poter provvedere al pagamento delle obbligazioni contratte.
Ciò posto, la pur avendo ricevuto regolare Controparte_1
comunicazione dell'udienza fissata per l'esame del ricorso, non si costituiva in giudizio.
Il Tribunale, con il sopra citato decreto rigettava tuttavia la domanda, 5
rilevando che l'istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale non era stata preceduta da alcuna azione di cognizione, anche in forma monitoria,
volta ad accertare giudizialmente il credito, né da un'azione esecutiva individuale, non avendo, la società ricorrente, prodotto alcun atto di precetto né allegato alcun tentativo di pignoramento con esito negativo.
In conseguenza, le fatture allegate dalla se Parte_1
avrebbero potuto essere ritenute sufficienti per la concessione di un decreto ingiuntivo, non erano tuttavia bastevoli da sole a fondare la proposizione del ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, attese le caratteristiche genetiche di detta documentazione (formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene).
Il Tribunale aggiungeva inoltre che dal bilancio relativo all'anno 2023
risultava un utile di € 14.755,00 - in aumento rispetto all'esercizio chiuso al
31.12.2022 con un utile di € 1.857,00 - e dunque con una variazione positiva di € 12.898,00; inoltre, dalla nota integrativa risultano disponibilità liquide per
€ 223.741 così suddivise: € 170,00 sui conti correnti intestati alla società ed €
223.571,00 quale liquidità esistente nelle casse sociali per effetto dell'incasso di assegni che dall'inizio dell'esercizio hanno riportato una variazione in aumento pari ad € 195.471,00.
Avverso detta decisione ha quindi proposto reclamo l'originaria ricorrente, la quale ha innanzitutto contestato le Parte_1
affermazioni del primo giudice relative alla propria legittimazione attiva.
Lamenta infatti l'istante che il Tribunale, pur dando atto del consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale (v. Cass. Civ., n. 1521
del 23.1.2013), in forza del quale “l'art.6 della legge fall. (…) non presuppone 6
un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del
titolo, essendo a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del
giudice, al solo scopo di verificare la legittimazione dell'istante”, non ne aveva tratto nella specie le dovute conseguenze.
Infatti, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, superando lo stesso orientamento di legittimità da esso richiamato, non si era preoccupato di verificare se, dalla documentazione prodotta dall'istante, potesse affermarsi l'esistenza di una ragione di credito insoddisfatta in capo alla ricorrente.
Non vi era infratti alcun motivo per ritenere indispensabile il preventivo esperimento da parte della di un'azione Parte_1
monitoria, ovvero di un'azione esecutiva individuale, allo scopo di far ritenere esistente la legittimazione ex art. 37 CCII.
Nella specie, essa ricorrente, a corredo della domanda, aveva depositato le fatture elettroniche, complete dei relativi identificativi SDI,
emesse sulla e rimaste impagate, le copie di cortesia delle Controparte_1
dette fatture, ed i relativi DDT;
detta documentazione dimostrava di certo l'effettuazione di una fornitura, posto che alle fatture in formato elettronico doveva attribuirsi lo stesso valore degli estratti contabili autentici e, peraltro,
i DDT recavano timbro e firma della a riprova Controparte_1
dell'avvenuta consegna della merce.
D'altra parte quest'ultima non solo era rimasta inerte dopo la diffida e costituzione in mora a mezzo PEC inoltrata alla stessa, ma, pur avendo ricevuto la notifica del ricorso per la liquidazione giudiziale, neanche si era costituita per contestare il credito in forza del quale la Parte_1
aveva chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale. 7
In definitiva, la documentazione prodotta dalla Parte_1
valutata in sé ed anche alla luce del comportamento della debitrice, avrebbe dovuto condurre il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere a dare esito positivo all'accertamento incidentale condotto sul credito della ricorrente, e dunque a dichiarare integrato il requisito della legittimazione ad agire ex art. 37 comma
2 CCII.
In realtà, la decisione del primo giudice risulta effettivamente contraddittoria posto che, se per un verso riconosce la non necessità, ai fini della proposizione del ricorso per liquidazione giudiziale, di un credito definitivamente accertato in sede giudiziale, ovvero di un titolo esecutivo,
essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante, per altro verso non riconosce a tal fine valore probatorio alla documentazione depositata da parte ricorrente.
Quest'ultima, infatti, ha documentato non solo l'emissione delle fatture relative alla vendita di carni in questione ma, soprattutto, anche la consegna della merce, come emerge dai documenti di trasporto;
a ciò va aggiunta la non contestazione di parte resistente, che non solo non risulta aver dato riscontro alla richiesta di pagamento alla stessa inviata a mezzo PEC in data 17.6.2024, ma, soprattutto, non si è costituita né nella fase svoltasi innanzi al Tribunale né in questo grado di giudizio;
ciò pur avendo ricevuto regolare notifica degli atti introduttivi a mezzo PEC presso la casella risultante dalla visura camerale.
Contrariamente a quanto quindi affermato dal Tribunale, deve ritenersi senz'altro documentata la legittimazione dell'istante alla Parte_1 8
proposizione dell'istanza di liquidazione giudiziale di cui in premessa,
essendo peraltro incontestato e risultante dai bilanci in atti allegati il superamento dei necessari limiti dimensionali dell'impresa.
Ciò posto, il primo giudice ha comunque rilevato ancora che,
dall'esame del bilancio 2023, sarebbe emerso un utile in aumento (superiore per € 12.898,00, rispetto al bilancio 2022), risultando dalla nota integrativa disponibilità liquide per € 223.741,00, di cui 223.571,00 quale liquidità
pervenuta nelle casse sociali a seguito di incasso di assegni, con una variazione in aumento rispetto all'inizio dell'esercizio pari ad €195.471,00; ha concluso pertanto che alla luce dei dati risultanti dal bilancio chiuso al 31.12.2023 e dalla positività della gestione caratteristica della società, il ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale andava respinto.
Il reclamante ha invece innanzitutto dedotto che, quanto ai limiti dimensionali, dal bilancio prodotto, appariva chiaro che la Controparte_1
non poteva essere definita impresa minore, avendo registrato nell'anno 2022
ricavi per € 1.032.545,00, e nell'anno 2023 per € 1.072.478,00: tanto era sufficiente a ritenere integrato il superamento dei limiti di cui all'art. 2 CCII.
Osserva la Corte, quanto allo stato di insolvenza, che il ricorrente deduceva già nel ricorso introduttivo che erano stati evidenziati debiti iscritti al bilancio 2023 per € 435.198,00; il Tribunale aveva peraltro acquisito estratti di ruolo dall'Agenzia che documentavano debiti esecutivi verso CP_3
l'Erario per € 14.627,19 (e non per € 561,00 come dichiarato in bilancio) e debiti contributivi per € 4.138,67 (e non per € 2124,00, come dichiarato in bilancio).
All'udienza del 10.12.2024, inoltre, l'istante aveva evidenziato che i 9
debiti iscritti a bilancio dall'anno 2022 all'anno 2023 erano di fatto raddoppiati.
A leggere con attenzione i bilanci, emergeva in effetti che l'esistenza di un monte debiti verso fornitori più che raddoppiato da un esercizio all'altro
(si passa da € 147.324,00 nel 2022 ad € 343.714,00 nel 2023), a fronte di ricavi pressoché invariati e di liquidità praticamente inesistenti, dimostrava una gestione poco accorta della società ed un chiaro stato di insolvenza.
Orbene, osserva la Corte che, quanto all'insolvenza, la pronuncia del
Tribunale - che esclude la stessa, sia pure con argomentazioni marginali rispetto alla riscontrata carenza di legittimazione dell'istante - mostra di non tenere conto della circostanza che la società resistente non ha ingiustificatamente proceduto al pagamento del debito nei confronti della ricorrente;
a ciò si accompagna la debitoria verso l' e Controparte_4
l' , pure risultante dalle certificazioni acquisite in primo grado. CP_5
Va inoltre considerato l'aumento costante della debitoria risultante dagli ultimi bilanci (passata da 242mila a 487mila tra il 2022 ed il 2023) e gli esigui utili di esercizio, che non consentono di ritenere possibile la soddisfazione dei creditori in tempi brevi con mezzi normali, e ciò anche a voler considerare come effettivamente esistente la liquidità dichiarata nell'ultimo bilancio.
Ritiene in conclusione la Corte che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, possa senz'altro ritenersi dimostrata l'incapacità della resistente di far fronte alle proprie obbligazioni con Controparte_6
mezzi ordinari.
Sulla base delle considerazioni che precedono va quindi accolto il 10
proposto reclamo e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 5, CCII ed in riforma dell'impugnato decreto del 18.12.2024 del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, va dichiarata aperta la procedura di liquidazione giudiziale della in persona del legale rapp.te pro – tempore, Controparte_1
P.IVA/C.F. , con sede in Mondragone (CE), alla Via Domitiana P.IVA_2
n. 180, iscritta nel Registro delle Imprese di Caserta con il numero R.E.A. CE
312678; gli atti vanno quindi rimessi al Tribunale di Napoli, per l'adozione con decreto dei provvedimenti di cui all'articolo 49, comma 3.
Le spese e competenze di lire relative al presente giudizio seguono la soccombenza della reclamata in persona del legale Controparte_1
rapp.te pro – tempore, e si liquidano d'ufficio in favore della Parte_1
in persona del legale rappresentante pro - tempore, come da
[...]
dispositivo che segue, tenendo conto dei parametri introdotti con D.M.
147/2022, e precisamente, quanto al primo grado, sulla base dello scaglione per il valore indeterminabile di bassa complessità della Tabella n. 20,
trattandosi di controversia in materia di dichiarazione di fallimento (cfr. Cass.
n. 6508/2004), e, quanto al presente giudizio di reclamo, della Tabella n. 12,
relativa ai giudizi innanzi alla Corte di Appello, come espressamente previsto dal citato DM, senza considerare lo svolgimento di attività istruttoria, nella specie assente.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Accoglie il reclamo della in persona del legale Parte_1
rapp.te pro – tempore, e, per l'effetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 5, CCII ed in riforma dell'impugnato decreto del 11
18.12.2024 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale della CP_1
in persona del legale rapp.te pro – tempore, P.IVA/C.F.
[...]
, con sede in Mondragone (CE), alla Via Domitiana n. P.IVA_2
180, iscritta nel Registro delle Imprese di Caserta con il numero R.E.A.
CE 312678 e rimette gli al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere,
per l'adozione con decreto dei provvedimenti di cui all'articolo 49,
comma 3;
b) Condanna la in persona del legale rapp.te pro – Controparte_1
tempore, al pagamento in favore della in Parte_1
persona del legale rapp.te pro – tempore, delle spese e competenze relative al presente giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in complessivi € 925,00 di cui € 125,00 per spese ed € 800,00 per compensi, oltre Iva e Cpa, nonché rimborso forf. nella misura del 15%
dei compensi e, quanto al presente grado, in complessivi € 3.702,00 di cui € 202,00 per spese ed € 3.500.00 per compensi, oltre Iva e Cpa,
nonché rimborso forf. nella misura del 15% dei compensi;
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 5.3.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
Antonio Mungo
IL PRESIDENTE
Fulvio Dacomo