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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 05/06/2025, n. 1931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1931 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE SECONDA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1527/2020
Oggi, 05/06/2025, innanzi al Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, sono comparsi: avv.to Mattia FAIELLA, per , il quale si riporta alle già rassegnate conclusioni CP_1
e chiede che la causa venga decisa;
avv.to Concetta GALOTTO, per delega dell'avv. Giorgio CHIRICO, per il
[...]
, la quale si riporta alle rassegnate conclusioni. Controparte_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e, letto l'art. 281 sexies cod. proc. civ., ordina la discussione orale della causa. All'esito della stessa decide – dopo essersi ritirato in camera di consiglio – la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
È verbale.
Il Giudice
dott. Gianluca Di Filippo
pagina 1 di 23
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1527/2020 R.G., avente ad oggetto “risarcimento danno cagionato da cose in custodia”, pendente
TRA
, rappresentata e difesa, come da mandato in calce all'atto CP_1 introduttivo, dall'Avv. Mattia Faiella, unitamente al quale elettivamente domicilia in al Corso Giuseppe Garibaldi, n. 67; Controparte_2
- ATTRICE -
E
, in persona del Sindaco p.t., Controparte_2
rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta, dall'Avv. Giorgio Chirico, unitamente al quale elettivamente domicilia in
[...]
alla Piazza A. Amabile, presso la Casa Comunale;
CP_2
- CONVENUTO -
NONCHÉ
PROVINCIA DI SALERNO, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti rogata per notar Persona_1
in data 16.12.2019 (rep. n. 79987 – raccolta n. 39479), dall'Avv. Marina Tosini, con la quale elettivamente domicilia in Salerno al Largo dei Pioppi 1, presso l'Avvocatura provinciale;
- CONVENUTA -
All'udienza celebrata in data 5.6.25, i procuratori delle parti costituite hanno pagina 2 di 23 concluso come da verbale in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione all'uopo notificato, la sig.ra ha convenuto in giudizio il CP_1 [...]
e la Provincia di Salerno onde sentirli condannare, cumulativamente o Controparte_2
alternativamente, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali – all'uopo quantificati nell'importo di euro 12.424,88 – che avrebbe patito in conseguenza del sinistro asseritamente verificatosi in data 10.8.19, intorno alle ore 21:00, nel territorio del . Controparte_2
Segnatamente, la difesa dell'odierna istante ha dedotto: che quest'ultima, mentre sarebbe stata intenta a percorrere a piedi via BE PE, strada provinciale, procedendo lungo il marciapiede colà presente, giunta nei pressi del civico n. 3, sarebbe rovinata a terra a causa di “una mattonella mobile, ossia non fissata […], la quale, calpestata” dalla sig.ra si sarebbe “alzata”, provocando la caduta della CP_1 stessa;
che, in conseguenza del testé descritto incidente, l'odierna istante avrebbe riportato “gravi lesioni personali”, che ne avrebbero reso necessario il trasporto presso il pronto soccorso del nosocomio di Nocera Inferiore, i cui sanitari avrebbero diagnosticato all'attrice un “trauma polso sx con frattura di ulna e radio”; che già in data 9.8.19 altra persona sarebbe rovinata al suolo,
“fortunatamente senza subire lesioni”, a causa dell'anomalia della pavimentazione del marciapiede, che, peraltro, sarebbe stata prontamente segnalata agli operatori della Protezione Civile nel frangente presenti nei pressi del luogo teatro del sinistro, in prossimità del quale sarebbe stata in corso di svolgimento una “sagra di paese”.
A suffragio della spiegata domanda, l'odierna istante ha dedotto che la responsabilità dell'incidente asseritamente verificatosi in data 10.8.19 dovrebbe essere ascritta, ai sensi dell'art. 2051 c.c., esclusivamente “all'Ente manutentore, gestore e/o proprietario del marciapiede della strada BE
PE”, che avrebbe mancato di attendere agli obblighi di custodia della res che avrebbe prodotto il sinistro di cui si discorre.
Con comparsa di risposta depositata in data 25.6.20, ha provveduto a costituirsi in giudizio il dianzi menzionato in persona del Sindaco p.t., chiedendo il rigetto della domanda attorea. A CP_2 fondamento dell'invocata reiezione, la difesa del convenuto ha in limine eccepito la nullità del libello introduttivo per l'asserita eccessiva indeterminatezza dell'editio actionis, giacché nel corpo dell'atto introduttivo l'odierna istante avrebbe, dapprima, indicato quale causa dell'evento lesivo “una mattonella mobile, dopo di che, invece, attribuito il presunto evento dannoso ad una sconnessione ed, infine, riferito la caduta ad una buca”; sempre in via preliminare, ha eccepito la carenza di legittimazione passiva del , assumendo, da un lato, che via BE Controparte_2 CP_2
pagina 3 di 23 PE sarebbe “di proprietà della Provincia di Salerno”, che, pertanto, sarebbe tenuta alla custodia della stessa;
dall'altro, che, ferma restando la titolarità della proprietà della strada in capo ad ente diverso dal di , “neppure potrebbe ipotizzarsi una responsabilità dell'Ente Comunale CP_2 Controparte_2 ex art. 2, comma 7, del Dgls. 285/1992”, poiché, per la applicazione della predetta disposizione verrebbe “in rilievo non l'intero territorio comunale al fine della verifica del parametro numerico della popolazione in base al quale sarebbero strade comunali anche quelle appartenenti ad altri soggetti, bensì il singolo centro abitato”, nel caso in esame avente meno di diecimila abitanti.
Venendo al merito, ha sostenuto che l'attrice non potrebbe invocare la responsabilità per danni da cose in custodia, giacché sul bene che avrebbe provocato il sinistro non sarebbe stato possibile esercitare un effettivo potere di fatto in ragione della sua natura e della sua funzione;
in ogni caso, ha asserito che la responsabilità dell'incidente de quo dovrebbe essere imputata alla condotta colpevole della sig.ra che, se non avesse adottato “un comportamento negligente o quantomeno imprudente, non si CP_1 sarebbe procurata i danni patiti”, come potrebbe arguirsi dalla circostanza per la quale, pur essendo al momento della verificazione del sinistro per cui è disputa l'area stata affollata, come avrebbe precisato la stessa odierna istante, nessun altro pedone si sarebbe “procurato danni così gravi come lamentati dall'attrice”; da ultimo, ha contestato la quantificazione dei pregiudizi operata nell'atto di citazione.
Con comparsa di risposta depositata in data 3.7.20, si è costituita in giudizio la Provincia di Salerno, in persona del Presidente p.t., invocando la reiezione della domanda risarcitoria spiegata dalla sig.ra
A sostegno del preteso rigetto, detta convenuta ha eccepito il proprio difetto di legittimazione CP_1 passiva, assumendo che il avrebbe “esclusiva competenza alla gestione CP_2 Controparte_2 della strada e del marciapiedi in cui si è verificato il sinistro per cui è causa”, tenuto conto, per un verso, del dettato dell'art. 2, settimo comma, C.d.S., a tenore del quale i tratti di strada che attraversano centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti sono sempre comunali;
per l'altro, che il avrebbe una popolazione superiore a diecimila abitanti. CP_2 Controparte_2
Quanto al merito, ha dedotto che la responsabilità dell'incidente per cui è causa dovrebbe essere ascritta alla condotta colposa dell'attrice, la quale, abitando “a breve distanza dal luogo dell'accaduto”, avrebbe “dovuto conoscere lo stato di manutenzione del marciapiedi” e, comunque, avrebbe dovuto avvedersi per tempo dell'anomalia della pavimentazione, essendo il tratto di strada ove sarebbe occorso l'evento dannoso “dotato di impianto di pubblica illuminazione funzionante”.
Concessi i termini di cui al VI comma dell'art. 183 c.p.c., le parti hanno depositato le relative memorie;
ammessa ed assunta la prova testimoniale, è stata disposta ed espletata una CTU medico-legale; all'esito delle operazioni peritali, la causa, essendo stata ritenuta matura per la decisione, è stata pagina 4 di 23 rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale.
1. Questioni preliminari
Immortalate le prospettazioni delle parti, nonché le fasi processuali salienti, s'impone in limine di esaminare l'eccezione di nullità della citazione per l'asserita violazione dell'art. 163 c.p.c. in tema di editio actionis. La stessa non è meritevole di accoglimento, atteso che dal contenuto dell'atto introduttivo del giudizio è possibile evincere sia il petitum (risarcimento del danno asseritamente patito) che le ragioni a sostegno dell'avanzata pretesa (inadeguata manutenzione della pavimentazione del marciapiede). In proposito, deve osservarsi che la nullità dell'atto introduttivo per mancanza o difetto di determinazione dell'oggetto della domanda può esser dichiarata solo se il petitum (inteso sia sotto il profilo formale, come il provvedimento giurisdizionale, sia sotto l'aspetto sostanziale, come il bene della vita di cui si richiede il riconoscimento o la negazione) sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto: apertis verbis, perché sia ravvisabile l'indeterminatezza dell'oggetto della domanda, occorre che non sia possibile individuare, attraverso un esame complessivo dell'atto, quale sia il petitum, tenendo presente nella relativa indagine che, per esprimerlo, non sono necessarie formule sacramentali, ma è sufficiente che esso risulti, anche implicitamente e indirettamente, dalle espressioni adoperate dall'attore in una qualunque parte dell'atto introduttivo e, quindi, anche nella parte espositiva e non necessariamente in quella destinata a riportare le conclusioni (Cass. n. 1236/12, n. 18783/09, n.
4828/06, n. 3911/01). A sostegno della ritenuta infondatezza della sollevata eccezione, milita l'argomentazione per la quale le puntuali difese approntate dalle parti convenute lasciano presumere con elevato grado di nitore che le stesse abbiano ben inteso il contenuto delle avverse domande, sicché risulta non configurabile la prospettata lesione del diritto di difesa.
Sempre in via preliminare, deve indugiarsi sull'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla Provincia di Salerno, a fondamento della quale la difesa della stessa ha asserito che la strada ove si sarebbe verificato il sinistro, lungi dall'essere di proprietà della convenuta Provincia, dovrebbe esser considerata – in ossequio al dettato dell'art. 2, comma 7, D. Lgs. n. 285/92 – di proprietà del
[...]
, tenuto conto, da un lato, che la strada di cui si discorre sarebbe situata all'interno CP_2 CP_2 del centro abitato del predetto dall'altro, che l'Ente locale dianzi menzionato avrebbe più di CP_2
diecimila abitanti.
A tal fine, par d'uopo osservare che la legitimatio ad causam “consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, mentre l'effettiva titolarità del rapporto controverso, attenendo al merito, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite” (così, ex multis, Cass. n. 7776/17). In
pagina 5 di 23 altri termini, la sussistenza della legittimazione ad agire e di quella a contraddire deve accertarsi esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata nel corpo dell'atto introduttivo, dovendosi, quindi, prescindere da ogni valutazione in ordine all'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa: sicché, la legittimazione attiva è carente ogniqualvolta l'istante intenda far valere in giudizio un diritto pur prospettandone l'appartenenza ad altri, mentre quella passiva non è ravvisabile allorquando sia dedotto che altri, invece del soggetto evocato in giudizio, sia tenuto a rispettare un dato diritto (cfr., da ultimo, Cass. n. 29505/20, ove si è affermato che “la legitimatio ad causam si ricollega al principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e […] comporta la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo […], in via preliminare al merito, della coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta”).
Aderendo alla rammentata impostazione interpretativa, quella proposta dalla Provincia non può che essere qualificata, ad onta del nomen iuris per il quale si è optato, come eccezione di difetto di titolarità del lato passivo del rapporto, avendo la prefata convenuta evidenziato – non già che dall'atto introduttivo emerga che l'odierna istante abbia evocato in giudizio un soggetto diverso da quello in capo al quale ha prospettato la titolarità del lato passivo del rapporto, bensì – che la strada in cui sarebbe occorsa la caduta sarebbe, ad onta di quanto affermato dall'attrice, di proprietà del CP_2
Individuata la veste giuridica che meglio si attaglia alla formulata eccezione, deve procedersi allo scrutinio della stessa. A tal fine, pare opportuno osservare che, secondo la Corte di nomofilachia, “i tratti delle strade statali, regionali o provinciali che attraversano il centro abitato di comuni con più di diecimila abitanti sono sempre di proprietà comunale, ai sensi dell'art. 2, settimo comma, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (codice della strada), a nulla rilevando che non sia avvenuta alcuna consegna formale dall'amministrazione regionale o provinciale a quella comunale, né che la giunta comunale non abbia adottato il provvedimento di individuazione dei suddetti tratti stradali” (Cass. n. 3253/12; nel medesimo senso, ex pluribus, Cass. n. 26073/19; Cass. n. 7742/10, ove si è affermato che, “a norma dell'art. 2, comma 7, del Codice della strada, le strade urbane […], sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti”). In altri termini, il discrimen tra tratti interni di strade provinciali e strade di proprietà comunale riposa non soltanto sul mero dato topografico, bensì anche su quello demografico.
Non può, poi, tacersi che la Suprema Corte, con specifico riferimento al comma 7 della summenzionata disposizione, ha precisato che “il limite di diecimila abitanti non dev'essere riferito al comune nella pagina 6 di 23 sua interezza, ma alla singola frazione attraversata dalla strada e topograficamente separata dal comune di appartenenza” (Cass. ord. n. 17668/24; analogamente, Cass. n. 3144/23; Cass. n. 7742/10; Cass. n.
5235/06).
In applicazione delle tratteggiate coordinate esegetiche, la sollevata eccezione non può che essere rigettata, giacché, se è vero che è risultato pacifico che la strada lungo la quale si sarebbe verificato l'incidente de quo attraversa il centro abitato del Comune di , parimenti irrefutabile Controparte_2
è che, a fronte delle difese approntate dal predetto che ha sostenuto che gli abitanti – non già CP_2 dell'intero territorio comunale, bensì – del centro abitato attraversato dalla strada in questione sarebbero meno di diecimila, la convenuta Provincia, pur essendone onerata (cfr., mutatis mutandis,
Cass. n. 8837/07), non ha dimostrato – né, per vero, dedotto – che nel centro abitato de quo risiedano più di diecimila persone.
Specularmente, deve essere accolta l'eccezione di difetto di titolarità del lato passivo del rapporto dedotto in giudizio sollevata dal e, per l'effetto, la domanda risarcitoria Controparte_2 proposta dall'attrice nei confronti di detto Ente deve essere rigettata.
2. Natura della responsabilità ex art. 2051 c.c.
Tanto atteso, occorre scrutinare la domanda risarcitoria ex art. 2051 c.c. proposta dall'attrice. A tal fine, pare opportuno passare brevemente in rassegna le posizioni assunte dalla dottrina e – soprattutto – dalla giurisprudenza sia in ordine alla natura della responsabilità ex art. 2051 c.c. che in merito alla configurabilità di tale responsabilità in capo alla P.A. per danni cagionati dalle cose che ha in custodia.
Infatti, qualora siffatta forma di responsabilità fosse ascrivibile alla P.A., quest'ultima – ai sensi del citato art. 2051 c.c. – sarebbe “responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo il caso fortuito”; in caso contrario, invece, sarebbe necessario indagare se nella fattispecie in esame possa o meno configurarsi una responsabilità in capo alla P.A. ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Muovendo dalla formulazione letterale dell'art. 2051 c.c., emerge con nitore – vieppiù confrontando tale disposizione con il dettato dell'art. 1153 del previgente codice civile, a tenore del quale ciascuno doveva rispondere del danno arrecato “colle” cose (e non “dalle” cose) custodite – che il legislatore del
1942 abbia inteso superare l'impostazione esegetica per la quale, al fine di individuare il soggetto responsabile, doveva guardarsi al comportamento della persona, anziché alla posizione della stessa rispetto alle cose rivelatesi fonte di danno.
Passando all'esame degli indirizzi giurisprudenziali, non può tacersi che, secondo il tradizionale – ma ormai minoritario – orientamento (cfr., ex pluribus, Cass. 13.1956 n.38; Cass. 17.10.1969), tale forma pagina 7 di 23 di responsabilità introdurrebbe una presunzione di colpa a carico del custode per violazione dell'obbligo di custodia: ne deriva, perciò, che la norma di cui si discorre sarebbe applicabile nel caso di violazione dell'obbligo di vigilanza da parte di chi ha la custodia della cosa, con la conseguenza che la prova liberatoria del caso fortuito può dirsi raggiunta attraverso l'individuazione della “causa estranea” (caso fortuito, forza maggiore, fatto del danneggiato), oppure – alternativamente – mediante la dimostrazione della condotta diligente del custode (che, dunque, non sarebbe responsabile qualora dimostri l'assoluta assenza di negligenza).
Tuttavia, nel corso del tempo si è assistito ad un revirement pretorio, oramai consolidatosi (cfr., inter alia, Cass. 25.7.2008 n. 20427; Cass. 29.12.2006 n. 25243). Secondo la più recente impostazione, infatti, la responsabilità de qua è di tipo oggettivo: detto altrimenti, il legislatore, ponendo a carico del danneggiante l'onere di liberarsi della responsabilità attraverso la prova del fortuito – inteso quale evento esterno causalmente idoneo a produrre il danno –, avrebbe inciso sulla posizione sostanziale delle parti, rendendo più complesso per il custode fornire un'adeguata prova liberatoria. In altri termini, secondo tale indirizzo interpretativo, il custode della cosa non andrebbe esente da responsabilità dimostrando sic et simpliciter il suo comportamento corretto e diligente nella manutenzione e nella custodia della stessa, occorrendo a tal fine dar prova che l'evento dannoso è stato cagionato da circostanze imprevedibili e non dominabili. Sicché, l'art. 2051 c.c. pone a carico del custode una presunzione di responsabilità e non di colpa. A tal riguardo, lo stesso Supremo organo di nomofilachia, aderendo all'orientamento più recente, ha affermato a chiare lettere che nel dettato dell'art. 2051 c.c. il legislatore ha inteso scolpire un'ipotesi di responsabilità puramente oggettiva: ‹‹il termine “custodia” ha diverse accezioni nelle fonti romane. Le opinioni che si sono succedute sulla portata della
“custodia”, come criterio di determinazione della responsabilità, possono essere raggruppate, nonostante le loro differenze, in due categorie: quella più antica, che si riallaccia alla configurazione giustinianea, per cui la “custodia” non è che un tipo particolare di “diligentia”, quella “custodiendae rei” (e che viene altresì qualificata come “exacta”, “exactissima”), la quale rimane un criterio soggettivo di determinazione della responsabilità; quella più recente, che individua il concetto di custodia nella responsabilità oggettiva. La custodia si concretizza, cioè, in criterio oggettivo di responsabilità, intendendo per tale quello che addossa a colui che ha la custodia della cosa la responsabilità per determinati eventi […]. I limiti della responsabilità per custodia vanno, quindi, cercati nella determinazione degli eventi per cui il custode è chiamato a rispondere. Nel diritto vigente, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., il profilo del comportamento del responsabile sembrerebbe di per sé estraneo alla struttura della normativa;
né può esservi reintrodotto attraverso la figura della presunzione di colpa per mancata diligenza della custodia, giacché il solo limite previsto nell'articolo pagina 8 di 23 in esame è l'esistenza del caso fortuito ed in genere si esclude che il limite del fortuito si identifichi con
l'assenza di colpa. Potrebbe, quindi, essere affermata la materia oggettiva della responsabilità per danno da cose in custodia. La dottrina parla, al riguardo, di “rischio” da custodia, più che di “colpa” nella custodia. Il dato lessicale della norma in esame ritiene sufficiente, per l'applicazione della stessa, la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo›› (così, testualmente, Cass., S.U., 11.11.1991, n. 12019).
Ne consegue che il danneggiato deve limitarsi a dimostrare l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra detto evento e la cosa in custodia, sussistendo una vera e propria presunzione di responsabilità a carico del custode, il quale può liberarsi dal relativo obbligo risarcitorio solo dimostrando, a propria volta, che il danno lamentato sia stato cagionato da caso fortuito.
3. Configurabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c. anche in capo alla P.A.
Riconosciuta la natura oggettiva della responsabilità de qua, occorre verificare se la stessa sia configurabile anche in capo alla P.A.
Ebbene, l'orientamento sino a qualche anno fa prevalente in seno alla giurisprudenza dubitava dell'assoggettabilità a tale forma di responsabilità anche delle pubbliche amministrazioni, sostenendo che l'estensione e la dimensione dei beni demaniali non consentirebbero l'instaurarsi di quella
“relazione qualificata” tra custode e bene, assolutamente necessaria ai fini della ricorrenza della
“custodia” così come intesa dalla norma: in altri termini, la P.A. non sarebbe in grado di compiere su detti beni l'effettivo controllo che la norma necessariamente richiede al custode, in quanto la responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. presuppone la violazione del dovere di vigilanza che si assume gravante sul custode stesso e, conseguentemente, non può sussistere laddove il dovere di vigilanza non è esigibile (cfr., ex multiis, Cass., 23.7.2003, n. 11446; Cass., 13.1.2003, n. 298; Cass.,
15.1.2003, n. 488; Cass. 31.7.2002 n. 11366; Cass. 21.12.2001 n. 16179; Cass., 26.1.1999 n. 699;
Cass., 28.10.1998 n. 10759.). Corollario di tale impostazione interpretativa è quello per il quale la responsabilità della P.A. dovrebbe essere attratta sotto l'ambito di operatività della clausola generale di responsabilità sancita dall'art. 2043 cod. civ.
Sennonché, a mente di un più recente, ed ormai maggioritario, indirizzo pretorio, l'art. 2051 c.c. deve trovare applicazione anche in ipotesi di danni cagionati da beni pubblici di rilevanti dimensioni ovvero soggetti ad uso generale, considerata l'innegabile assenza di indici rivelatori di una peculiarità di trattamento da riservare alla P.A., quando questa rivesta la qualità di custode di una cosa (cfr. Cass.,
1.10.2004, n. 19653; Cass. civ., 15.1.2003, n. 488; Cass., 21.5.1996, n. 4673, Cass., 20.11.1998, n.
11749; 27.1.1988 n. 723; 3.6.1982 n. 3392).
pagina 9 di 23 L'adesione all'uno piuttosto che all'altro orientamento, lungi dall'avere rilievo meramente speculativo, implica conseguenze significative sotto il profilo dell'onere della prova: precisamente, nel primo caso, la giurisprudenza (formatasi e consolidatasi a partire dagli anni '20 del secolo scorso) richiede che il danneggiato, per ottenere l'invocato risarcimento dalla P.A., dimostri la presenza di un'insidia o di un trabocchetto e, dunque, in ultima analisi, di un pericolo occulto, non visibile e non prevedibile dal danneggiato (pericolo che l'Amministrazione sarebbe tenuta a prevenire in applicazione del più generale principio del neminem laedere); nel secondo caso, invece, la prova di una simile circostanza non rientra tra gli oneri probatori a carico del danneggiato, il quale deve limitarsi a dimostrare l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra detto evento e la cosa in custodia, sussistendo una vera e propria presunzione di responsabilità a carico dalla P.A./custode, la quale può liberarsi dal relativo obbligo risarcitorio solo dimostrando, a propria volta, che il danno lamentato sia stato cagionato da caso fortuito. Al riguardo, pare opportuno rilevare che il caso fortuito è un fattore che attiene – non già ad un comportamento del responsabile, bensì – al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità (rilevante non già ad escludere la colpa, bensì quale profilo oggettivo, al fine di accertare l'eccezionalità del fattore esterno, sicché anche un'utilizzazione estranea alla naturale destinazione della cosa diviene prevedibile dal custode laddove largamente diffusa in un determinato ambiente sociale) e dell'inevitabilità, a nulla viceversa rilevando che il danno risulti causato da anomalie o vizi insorti nella cosa prima dell'inizio del rapporto di custodia (ex multis, Cass. 10/03/2005, n. 5326; Cass. 10/08/2004, n. 15429, Cass.
15/03/2004, n. 5236; Cass. 15/01/2003, n. 472; Cass. 20/08/2003, n. 12219; Cass. 9/04/2003, n. 5578;
Cass. 15/01/2003, n. 472; Cass. S.U. 11.11.1991, n. 12019; Cass. 17.1.2001, n. 584).
Tanto premesso – e non essendo state rappresentate valide argomentazioni che inducano ad un ripensamento in senso contrario –, ritiene questo Giudice assolutamente preferibile e maggiormente conforme al dato normativo l'orientamento da ultimo delineato, che predica la configurabilità in capo alla P.A. di una responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Militano a suffragio di siffatta opzione esegetica plurime argomentazioni: in primis, la formulazione letterale dell'art. 2051 c.c., che non contempla alcuna forma di responsabilità “attenuata” per le pubbliche amministrazioni;
in secondo luogo, il generale principio del favor victimae che informa la disciplina della responsabilità civile (in tal senso, ex multis, Cass. n. 13530/09); da ultimo, lo stesso
Supremo organo di nomofilachia ha affermato, con la summenzionata pronuncia a Sezioni Unite
(Cass., S.U., 11.11.1991, n. 12019), che l'art. 2051 c.c. delinei un'ipotesi di responsabilità puramente oggettiva, prescindendo totalmente dalla natura pubblica o privata del bene che ha causato il danno.
pagina 10 di 23 All'esito del tratteggiato sentiero argomentativo, non può che aderirsi all'indirizzo ermeneutico per il quale anche la P.A. è assoggettata al regime di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.
Né la conclusione cui si è dianzi approdati è stata infirmata dall'orientamento giurisprudenziale progressivamente diffusosi negli ultimi tempi, secondo il quale l'art. 2051 c.c. deve trovare applicazione nei confronti della pubblica amministrazione, con riguardo ai beni demaniali, esclusivamente allorquando tali beni non siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei terzi, ma vengano utilizzati dall'amministrazione medesima in situazione tale da rendere possibile un concreto controllo ed una vigilanza idonea ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo (Cass. 30 ottobre 1984 n. 5567), ovvero, ancora, qualora si tratti di beni demaniali o patrimoniali che per la loro limitata estensione territoriale consentano una adeguata attività di vigilanza sulle stesse (Cass.
5.8.2005, n. 16675; Cass. n. 11446 del 2003; Cass. 1.12.2004, n. 22592; Cass. 15/01/2003, n. 488;
Cass. 13.1.2003, n. 298; Cass. 23/07/2003, n. 11446). Tale indirizzo, lungi dal restringere l'ambito applicativo dell'art. 2051 c.c. nei confronti della P.A., risulta essere pienamente ossequioso della ratio sottesa alla norma in commento: infatti, più volte la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il titolare delle cose che abbiano cagionato danno a terzi è responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c. solo laddove abbia un effettivo potere fisico sulla res; potere fisico, dunque, al quale inerisce il dovere di custodire la cosa stessa, cioè di mantenerne il controllo, in guisa da impedire che produca danni a terzi.
Detto altrimenti, è proprio la relazione di fatto – e non semplicemente quella giuridica – tra il soggetto e la cosa che legittima una pronunzia di responsabilità, fondandola sul “potere di governo della cosa”.
La sola relazione giuridica (corrispondente al diritto reale o alla titolarità demaniale) tra il soggetto e la cosa non dà ancora luogo alla custodia (ma la fa solo presumere), allorché la relazione di fatto intercorra con altro soggetto qualificato che eserciti la potestà sulla cosa (ad esempio il conduttore o il concessionario). Tale “potere di governo” si compone di tre elementi: il potere di controllare la cosa, il potere di modificare la situazione di pericolo creatasi, nonché quello di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa nel momento in cui si è prodotto il danno. Precipitato applicativo della predetta impostazione è quello per il quale, laddove la res che ha cagionato un danno a terzi sia – per estensione o per modalità di utilizzo – tale da non consentire l'esercizio di un potere di controllo sulla stessa, escludere la responsabilità della pubblica amministrazione ex art. 2051 c.c. risulta essere perfettamente coerente con la disciplina dettata da tale disposizione.
In tal senso, si è espressa anche la Consulta nel dichiarare l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2051 c.c. sollevata dal giudice a quo perché la prefata norma non sarebbe, almeno secondo il presunto ‹‹diritto vivente››, “applicabile anche alla pubblica amministrazione per i
pagina 11 di 23 beni demaniali soggetti ad uso ordinario, generale e diretto da parte dei cittadini” (Corte Cost. n.
156/99). Ebbene, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'infondatezza della questione de qua, evidenziando che, allorquando la res che ha cagionato un danno a terzi sia di estensione tale da non consentire un effettivo controllo sulla stessa, l'inapplicabilità alle pubbliche amministrazioni del regime di responsabilità di cui alla norma in commento non si atteggia ad intollerabile privilegio, bensì deriva da una corretta esegesi della fattispecie ex art. 2051 c.c.: infatti, secondo la Consulta, “il proprietario delle cose che abbiano cagionato danno a terzi è responsabile ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. solo in quanto ne sia custode, e dunque ove egli sia stato oggettivamente in grado di esercitare un potere di controllo e di vigilanza sulle cose stesse”. Sicché, alla pubblica amministrazione – e ad ogni altro soggetto – “non è applicabile il citato articolo, allorché sul bene di sua proprietà non sia possibile – per la notevole estensione di esso e le modalità d'uso, diretto e generale, da parte dei terzi – un continuo, efficace controllo, idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti”.
Pertanto, le caratteristiche della demanialità o patrimonialità del bene, dell'uso diretto dello stesso da parte della collettività, nonché della sua estensione, non sono circostanze automaticamente idonee ad escludere l'astratta applicabilità dell'art. 2051 c.c., bensì devono intendersi come circostanze che, in ragione delle implicazioni che determinano sull'espletamento della vigilanza connessa alla relazione di custodia del bene, possono rilevare ai fini dell'individuazione del caso fortuito e, quindi, dell'onere che la P.A. deve assolvere per sottrarsi alla responsabilità. Segnatamente, sempre in ordine agli indici fattuali da cui inferire l'impossibilità di esercitare un controllo effettivo sulla res, la Suprema Corte ha affermato che “elemento sintomatico della possibilità di custodia del bene del demanio stradale comunale è che la strada, dal cui difetto di manutenzione è stato causato il danno, si trovi nel perimetro urbano delimitato dallo stesso […], infatti, la localizzazione della strada all'interno CP_2
di tale perimetro, dotato di una serie di altre opere di urbanizzazione e, più in generale, di altri servizi che direttamente o indirettamente sono sottoposti ad attività di controllo e vigilanza costante da parte del denota la possibilità di effettivo controllo della zona, per cui sarebbe arduo ritenere che CP_2 eguale attività risulti oggettivamente impossibile in relazione al bene stradale” (cfr. Cass., 6.7.2006, n.
15383).
Resta inteso che, ove non sia applicabile la disciplina della responsabilità ex art. 2051 c.c., per l'impossibilità in concreto dell'effettiva custodia del bene demaniale, l'ente pubblico risponde comunque dei danni cagionati all'utente da siffatti beni secondo la regola generale dettata dall'art. 2043
c.c., che non prevede alcuna limitazione della responsabilità della P.A. per comportamento colposo alle sole ipotesi di insidia o trabocchetto. In questo caso graverà sul danneggiato l'onere della prova pagina 12 di 23 dell'anomalia del bene demaniale, fatto di per sé idoneo - in linea di principio - a configurare il comportamento colposo della P.A., sulla quale ricadrà, invece, l'onere della prova dei fatti impeditivi della propria responsabilità, quali - nella teorica dell'insidia o trabocchetto - la possibilità, in cui l'utente si sia trovato, di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia.
4. Esame della fattispecie concreta
In applicazione delle tratteggiate coordinate esegetiche, rientrando il luogo del sinistro occorso all'attrice minore in un'area urbanizzata (come si evince con nitore tanto dalla prospettazione della stessa Provincia di Salerno, che ha dedotto che il tratto di strada fosse “dotato di impianto di pubblica illuminazione funzionante”, quanto dal rilievo fotografico versato in atto dalla sig.ra , non v'è CP_1 dubbio che sussistesse in concreto la possibilità da parte dell'Ente di esercitare un'effettiva vigilanza sul tratto di strada in esame. In altri termini, deve ritenersi configurabile in capo alla Provincia quel ruolo di “custode” che l'art. 2051 c.c. assegna al soggetto che abbia la concreta possibilità di esercitare un potere di vigilanza sul bene, tenuto conto che l'incidente si è verificato in una zona che – essendo dotata di una serie di altre opere di urbanizzazione e, più in generale, di pubblici servizi che direttamente o indirettamente sono sottoposti ad attività di controllo e vigilanza costante da parte della
Provincia – avrebbe senz'altro potuto essere assoggettata ad una efficace vigilanza da parte dell'ente proprietario della strada.
Affermata la riconducibilità della fattispecie in esame entro il perimetro applicativo dell'art. 2051 c.c., la domanda attorea deve essere accolta nei termini che saranno precisati, avendo l'odierna istante dato prova sia dell'incidente che del nesso eziologico tra la cosa in custodia e detto evento.
Segnatamente, l'effettiva verificazione del sinistro secondo le modalità prospettate nel libello introduttivo è stata confermata dalle dichiarazioni rese dai due testi escussi.
Muovendo dalla deposizione della teste la stessa, preliminarmente evidenziato che Testimone_1 nel frangente temporale in cui è occorso l'incidente stesse dirigendosi a piedi, in compagnia della di lei sorella, ad una sagra in corso di svolgimento in località “Fimiani”, frazione di , ha Controparte_2 riferito di aver visto la sig.ra cadere dopo che avesse poggiato “il piede su una mattonella CP_1 perfettamente posizionata sul marciapiede”, specificando che la stessa, essendo basculante, non appena calpestata dall'odierna istante avesse determinato la perdita di equilibrio di quest'ultima; inoltre, ha dichiarato che, in conseguenza del descritto incidente, la sig.ra lamentasse forti dolori al CP_1
braccio sinistro.
Di tenore non dissimile la deposizione della teste la quale, dato preliminarmente atto Testimone_2
che in data 10.8.19, intorno alle ore 21:00, stesse percorrendo a piedi il marciapiede presente in via pagina 13 di 23 BE PE, preceduta dalla sig.ra onde raggiungere il luogo ove si stava tenendo la sagra CP_1 della pasta ha confermato che nel descritto frangente l'attrice fosse caduta, precisando di aver Pt_1
notato che una mattonella della pavimentazione del summenzionato marciapiede si fosse mossa quando la sig.ra “poggiò il piede” sulla stessa;
inoltre, ha riferito che la mattonella in questione non CP_1 apparisse essere “basculante e pericolante”.
L'approdo cui si è testé pervenuti è corroborato dagli esiti della disposta CTU medica, avendo il nominato perito affermato la compatibilità causale tra le lesioni patite dalla sig.ra e la CP_1 ricostruzione del sinistro offerta nell'atto di citazione.
Ulteriore elemento indiziario che può essere addotto a sostegno della prospettazione attorea è rappresentato dal referto redatto dai sanitari del pronto soccorso dell'ospedale “Umberto I”, ove l'attrice era giunta alle ore 22:04 del 10.8.19 per ricevere le cure del caso, dal quale risulta che quest'ultima avesse dichiarato ai sanitari che le lesioni riscontrate fossero conseguenza di un “incidente in strada”.
All'esito del solcato sentiero argomentativo, non può che affermarsi la responsabilità della Provincia di
Salerno per il sinistro per cui è causa.
Né la prefata conclusione potrebbe essere destituita di fondamento asserendo – come fatto da entrambi i convenuti – che la sig.ra avrebbe tenuto una condotta colposa idonea ad interrompere la serie CP_1
causale innescata dalla presenza di una mattonella basculante nella pavimentazione del marciapiede, atteggiantesi a manifestazione del caso fortuito eziologicamente efficiente rispetto all'incidente occorso. A tale argomentazione risulta agevole replicare che dal raccolto compendio probatorio è emerso che nessun rimprovero di colpevolezza possa essere mosso all'attrice, essendo la caduta stata causata – come si evince dalle dichiarazioni rese dai testi escussi – dall'improvviso movimento di una mattonella facente parte della pavimentazione del marciapiede presente in via BE PE in conseguenza della pressione esercitata dal piede dell'attrice al momento del transito sulla stessa.
Talché, attesa l'apparente stabilità di tale mattonella, deve ritenersi che la sig.ra non avrebbe in CP_1
alcun modo potuto prevedere, in assenza di una apposita segnaletica indicante il non apparente pericolo, la verificazione del sinistro.
Peraltro, la riscontrata impercettibilità dell'anomalia della pavimentazione del marciapiede è idonea ad infirmare anche l'obiezione per la quale l'odierna istante, risiedendo in prossimità del luogo ove è occorso l'incidente, avrebbe dovuto evitare la verificazione dello stesso, giacché la massima d'esperienza su cui tale obiezione è fondata, ossia quella per il quale è ragionevole ritenere che chi dimori nei pressi di un determinato luogo sia – o, comunque, dovrebbe essere – consapevole delle pagina 14 di 23 criticità dello stesso, è condivisibile nella misura in cui tali criticità possano essere percepite adottando una condotta connotata da normale diligenza.
5. Sulla quantificazione del danno
Accertata la responsabilità della convenuta Provincia nella causazione del sinistro di cui si discorre, occorre scrutinare le richieste risarcitorie avanzate dall'attrice: la stessa, oltre ad aver domandato il ristoro del pregiudizio biologico, ha invocato il risarcimento del danno morale, nonché chiesto il rimborso delle spese mediche che avrebbe dovuto sostenere, pari ad euro 522,33.
Muovendo dal danno biologico, è d'uopo preliminarmente osservare che, sulla scorta della sentenza n.
184/86 della Corte Costituzionale, il summenzionato pregiudizio costituisce la componente prioritaria del danno alla persona, in quanto s'identifica – come espressamente previsto dal legislatore nella lettera dell'art. 138 cod. ass. priv. – “nella lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”; lo stesso, dunque, assorbe molteplici voci di danno elaborate in giurisprudenza (quali la capacità lavorativa generica;
il danno alla vita di relazione;
il danno estetico) e va liquidato alla stregua di criteri identici per tutti coloro che si trovino in identiche condizioni, prescindendo quindi da posizioni sociali, professionali, economiche e salva, tuttavia, l'applicazione di correttivi in relazione ad accertate peculiarità del caso concreto.
Tanto atteso, secondo il nominato CTU, la sig.ra ha subito in conseguenza della caduta una CP_1
“frattura pluriframmentaria epifisi distale radio”, con “distacco stiloide ulnare sn e distacco osseo ala iliaca sn”. La sofferta lesione ha determinato nella parte attrice degli esiti permanenti, che il nominato perito ha quantificato in una percentuale del 5%, cui ha ritenuto congruo aggiungere: 4 giorni – quelli del ricovero – di invalidità temporanea assoluta (ITT); 26 giorni di invalidità temporanea parziale (ITP) valutata mediamente al 75%; 30 giorni di invalidità temporanea parziale (ITP) valutata mediamente al
50%; 20 giorni di invalidità temporanea parziale (ITP) valutata mediamente al 25%.
Accanto al danno biologico, la difesa dell'istante ha invocato il risarcimento del danno morale.
Al riguardo, si ritiene, conformemente all'indirizzo ermeneutico maggioritario in seno alla giurisprudenza di legittimità, che il danno non patrimoniale si configuri come un'unica categoria di danno risarcibile, risultando in essa integralmente assorbite le varie e diverse voci, tra le tante, del danno esistenziale, morale e dinamico relazionale (Corte Cost. n. 233/03; Cass., Sez. U. n. 26972/08).
L'impostazione che sostiene l'unitarietà del danno non patrimoniale risponde ad una duplice esigenza: in primis, a quella di attribuire al danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio pagina 15 di 23 complessivamente subìto tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore, quanto sotto quello dell'alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione in ogni sua forma e considerata in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche (Cass. n. 7766/16; Cass. n. 901/18;
Cass. n. 7513/18); in secondo luogo, a quella di evitare duplicazioni delle poste risarcitorie. Sicché, la natura unitaria e onnicomprensiva del danno non patrimoniale dev'essere interpretata sul piano delle categorie giuridiche (anche se non sotto quello fenomenologico) nel senso:
a) di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto e non suscettibile di valutazione economica;
b) di onnicomprensività intesa come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze (modificative in peius della precedente situazione del danneggiato) derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, procedendo, a seguito di compiuta istruttoria, a un accertamento concreto e non astratto del danno, a tal fine dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.
Tale consolidato portato interpretativo solo prima facie pare essere stato infirmato dal recente intervento del legislatore sugli artt. 138 e 139 c.d.a., avendo, invece, quest'ultima novella corroborato l'approdo giurisprudenziale dianzi menzionato: infatti, la nuova rubrica (“danno non patrimoniale”, sostituiva della precedente, denominata “danno biologico”) e il contenuto degli artt. 138 e 139 c.d.a. consentono di distinguere definitivamente – sul piano fenomenologico, non su quello della tassonomia giuridica – il danno dinamico-relazionale da quello morale. Ne deriva che “il giudice deve congiuntamente, ma distintamente, valutare la compiuta fenomenologia della lesione non patrimoniale,
e cioè tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (cd. danno morale) quanto quello dinamico-relazione
(destinato a incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto)” (così, da ultimo, Cass. n. 2788/19).
Siffatta impostazione, come detto, risulta suffragata dal dettato dell'art. 138, comma 2, lett. e) – a tenore del quale, “al fine di considerare la componente del danno morale da lesione dell'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico è incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione progressiva della liquidazione” –, nonché dal disposto del comma 3 della summenzionata norma, per il quale, “quando la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati ed obbiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato pagina 16 di 23 apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30%”: dalla lettera delle prefate disposizioni può inferirsi che, in particolare nella valutazione del danno alla persona da lesione della salute (art. 32 Cost.), ma non diversamente da quanto avviene in quella di tutti gli altri danni alla persona conseguenti alla lesione di un valore o di un interesse costituzionalmente protetto, il giudice
<dovrà necessariamente valutare tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale
(che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con se stesso), quanto quelle incidenti sul piano dinamico-relazionale della sua vita (che si dipanano nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce “altro da sé”)>>, potendo aumentare, ove ravvisi tali ulteriori – rispetto a quelle ordinariamente ricomprese – conseguenze pregiudizievoli,
l'ammontare del risarcimento.
A tanto consegue che, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute, il giudice dovrà:
1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico- relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno;
3) in caso di negativo accertamento e di conseguente esclusione della componente morale del danno (accertamento da condurre caso per caso), considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente, il solo danno dinamico-relazionale;
4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato dalla componente morale del danno automaticamente inserita in tabella.
Con specifico riguardo alla possibilità d'incrementare l'entità del risarcimento nella sua componente dinamico-relazionale, par d'uopo rilevare che <la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale, in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e affatto peculiari: le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ossia quelle che qualunque persona con la medesima invalidità ovvero lesione non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. In questo senso, va ribadito che ai fini della c.d. “personalizzazione” del danno forfettariamente individuato (in termini monetari) attraverso i meccanismi tabellari cui la sentenza abbia fatto riferimento (e che devono ritenersi
pagina 17 di 23 destinati alla riparazione delle conseguenze “ordinarie” inerenti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente patirebbe), spetta al giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse all'esito del dibattito processuale, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze “ordinarie” già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari;
da queste ultime distinguendosi siccome legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata, meritevoli in quanto tali di tradursi in una differente (più ricca e, dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole compiersi in assenza di dette peculiarità>> (testualmente, Cass. n. 2788/19).
Detto altrimenti, una lesione della salute può avere le conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi: a) conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità: b) conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio sofferto dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili.
Tanto le prime che le seconde conseguenze costituiscono un danno non patrimoniale;
la liquidazione delle prime, tuttavia, presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità; la liquidazione delle seconde esige, invece, la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto.
Pertanto, la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, o è una conseguenza “normale” del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terrà per pagata con la liquidazione del danno biologico, ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita.
Portato interpretativo della rammentata impostazione è quello per il quale, in presenza d'un danno permanente alla salute, “costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente
(quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale)” (Cass. ord. n. 7513/18).
Sulla scorta dell'illustrata elaborazione interpretativa, si ritiene che l'importo risultante dall'applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano – che tengono conto di tutte le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ossia quelle che qualunque persona con la medesima invalidità ovvero lesione non potrebbe non subire) – sia idoneo a ristorare integralmente anche il danno dinamico-relazionale patito dall'attrice, non avendo la medesima allegato circostanze da cui poter desumere che non possa più svolgere attività che non pagina 18 di 23 rientrino tra quelle che qualunque persona con la medesima invalidità ovvero lesione non potrebbe più praticare.
Venendo al richiesto ristoro del pregiudizio concernente la sfera morale, pare opportuno rilevare che la
Suprema Corte ha perspicuamente evidenziato che “la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale […] ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferto, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte – ultime – conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico”.
Allorquando sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione: infatti, “la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi” (Cass. n.
25164/20; nel medesimo senso, Cass. n. 910/18, Cass. n. 7513/18, Cass. n. 28989/19).
Peraltro, in presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, “perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)” (Cass. ord. n. 7513/18).
Per quel che riguarda l'onus probandi, il danno non patrimoniale costituisce – in tutte le diverse manifestazioni fenomeniche – un danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato
(giurisprudenza ormai consolidata sul punto, cfr. Cass. S.U. nn. 576, 581, 582 e 584 del 2008; Cass. nn.
8827 e 8828 del 2003). In particolare, per quanto concerne i mezzi di prova, se per il danno biologico la vigente normativa (artt. 138 e 139 D.Lgs. n. 209/05) richiede l'accertamento medico-legale, che tuttavia il giudice può anche non disporre qualora ritenga di poter porre a fondamento della sua decisione tutti gli altri elementi utili acquisiti al processo (documenti, testimonianze, nozioni di comune esperienza e presunzioni), per gli altri pregiudizi non patrimoniali diversi dal danno biologico potrà farsi ricorso alla prova documentale, testimoniale e, soprattutto, presuntiva, la quale potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri (Cass. n. 9834/02); il danneggiato dovrà, tuttavia, allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a dimostrare i fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto. pagina 19 di 23 Con specifico riguardo alla prova presuntiva, non può tacersi che, in tema di danno non patrimoniale discendente da lesione della salute, “se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale (trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità
(salvo prova contraria) tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale” (Cass. ord. n. 6444/23).
Sulla scorta di siffatto orientamento pretorio, nessun pregiudizio morale può essere riconosciuto alla parte attrice, tenuto conto, per un verso, della mancata allegazione di circostanze o fatti diversi da quelli già considerati nella valutazione del danno biologico da cui poter inferire l'effettiva sussistenza di un patimento morale, essendosi la sig.ra laconicamente limitata a domandare il ristoro di tale CP_1 voce di danno;
per l'altro, dell'esigua entità del pregiudizio alla salute cagionato dal sinistro, che di per sé sola non consente – in assenza di ulteriori elementi – di poter arguire un vulnus alla sfera psicologica della sig.ra CP_1
Quanto, infine, al lamentato danno patrimoniale, è risultato ex actis che l'odierna istante abbia sostenuto spese mediche per euro 522,33, da considerarsi conseguenza immediata e diretta dell'evento dannoso per cui è causa, come affermato dal nominato CTU. A questo proposito, s'impone di osservare che, in forza del disposto dell'art. 1223 c.c., a tenore del quale il debitore/danneggiante risponde solo dei danni che siano “conseguenza immediata e diretta” dell'illecito, le spese mediche affrontate o da affrontare possano essere risarcite soltanto allorquando siano – come nel caso in esame – congrue ed in rapporto di causalità adeguata con il danno subito, dacché verrebbe meno, in caso di spese ingiustificate, lo stesso nesso di causalità tra fatto illecito e danno.
6. Sulla liquidazione del danno
Alla luce dei rilievi dianzi effettuati, deve procedersi alla liquidazione del ravvisato danno. Tra le varie opzioni esegetiche, ritiene questo Giudice di aderire all'indirizzo giurisprudenziale maggioritario, che rapporta il c.d. “valore punto” alla gravità della menomazione e all'età del soggetto leso, così da offrire un parametro che, da un lato, sia obiettivamente verificabile e, dall'altro, non escluda la possibilità di adeguamento al caso concreto. Il descritto iter di liquidazione altro non è che quello sapientemente cristallizzato nelle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano. Alla stregua dei parametri indicati dalle pagina 20 di 23 richiamate tabelle – le ultime predisposte dal tribunale meneghino e a disposizione di questo Giudice sono quelle del 2024 –, deve riconoscersi alla sig.ra a titolo di risarcimento del danno CP_1
biologico, la somma ottenuta con il seguente procedimento:
a) per la determinazione del danno da invalidità permanente, in primo luogo si è proceduto a moltiplicare il valore del punto “danno biologico” (non avendo parte attrice dato prova di aver sofferto un pregiudizio morale) come stabilito (pari a euro 1.741,60) per il numero di punti di invalidità attribuiti dal CTU (5 punti); successivamente, detta somma è stata moltiplicata per il coefficiente di riduzione (pari a euro 0,675) previsto per l'età che aveva al momento del sinistro (66 anni), CP_1
approdandosi in tal guisa alla cifra di euro 5.877,90;
b) per il periodo di invalidità temporanea assoluta si è proceduto a moltiplicare il valore di euro 115,00
(ossia il valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assoluta) per i 4 giorni da riconoscere all'attrice, così pervenendosi alla somma di euro
460,00;
c) per il periodo di invalidità temporanea al tasso medio del 75% si è proceduto a moltiplicare il valore di euro 86,25 (pari a ¾ del valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assoluta) per i 26 giorni riconosciuti dal nominato CTU, in tal guisa approdandosi all'importo di euro 2.242,50;
d) per il periodo di invalidità temporanea al tasso medio del 50% si è proceduto a moltiplicare il valore di euro 57,50 (pari a ½ del valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assoluta) per i 30 giorni riconosciuti dal nominato consulente, così pervenendosi alla somma di euro 1.725,00;
f) per il periodo di invalidità temporanea al tasso medio del 25% si è proceduto a moltiplicare il valore di euro 28,75 (pari a ¼ del valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assoluta) per i 20 giorni riconosciuti dal nominato consulente, così pervenendosi alla somma di euro 575,00.
Di talché, a titolo di danno non patrimoniale deve liquidarsi il complessivo importo, calcolato all'attualità, di euro 10.880,40. Su tale ammontare, sono dovuti gli interessi al tasso legale, inizialmente calcolati sull'importo di euro 10.880,40 devalutato – in base agli indici ISTAT – al giorno in cui si è verificato il sinistro (10.8.19) e, quindi, anno per anno, fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione come dianzi precisata.
pagina 21 di 23 Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulla somma in tal guisa calcolata, gli ulteriori interessi al tasso legale.
Di là da quello non patrimoniale, all'oggidì istante deve riconoscersi, a titolo di rimborso delle spese mediche sostenute, l'ulteriore importo di euro 522,33, oltre interessi al tasso legale dalla domanda e sino al soddisfo.
7. Sulle spese di lite
Non resta che disciplinare le spese di lite: le stesse, in relazione al rapporto processuale intercorso tra la parte attrice e la Provincia di Salerno, devono – in ossequio al principio della soccombenza – essere poste a carico di quest'ultima.
Con riguardo, poi, al rapporto processuale instauratosi tra la sig.ra ed il CP_1 CP_2 CP_2
, le spese devono essere poste a carico dell'attrice, non essendo detto Comune titolare del lato
[...]
passivo del rapporto dedotto in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice unico, dott. Gianluca
Di Filippo, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da atto di citazione CP_1
ritualmente notificato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda proposta da nei confronti del;
CP_1 Controparte_2
2. Accoglie per quanto di ragione la domanda risarcitoria proposta dall'attrice nei confronti della
Provincia di Salerno;
per l'effetto:
a. accerta e dichiara che l'incidente per cui è causa è da ascriversi all'esclusiva responsabilità della Provincia di Salerno;
b. condanna la Provincia di Salerno al pagamento, in favore della parte attrice, della somma di euro 10.880,40, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
c. condanna la Provincia di Salerno al pagamento, in favore della parte attrice, della somma di euro 522,33, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali subiti, oltre interessi come in motivazione;
pagina 22 di 23 3. Condanna la Provincia di Salerno al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 3.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
4. Condanna l'attrice al pagamento, in favore del , delle spese del Controparte_2
presente giudizio, che si liquidano in euro 3.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
5. Pone le spese di CTU definitivamente a carico della Provincia di Salerno.
Nocera Inferiore, 5.6.25 Il Giudice
Dott. Gianluca Di Filippo
pagina 23 di 23
Oggi, 05/06/2025, innanzi al Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, sono comparsi: avv.to Mattia FAIELLA, per , il quale si riporta alle già rassegnate conclusioni CP_1
e chiede che la causa venga decisa;
avv.to Concetta GALOTTO, per delega dell'avv. Giorgio CHIRICO, per il
[...]
, la quale si riporta alle rassegnate conclusioni. Controparte_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e, letto l'art. 281 sexies cod. proc. civ., ordina la discussione orale della causa. All'esito della stessa decide – dopo essersi ritirato in camera di consiglio – la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
È verbale.
Il Giudice
dott. Gianluca Di Filippo
pagina 1 di 23
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1527/2020 R.G., avente ad oggetto “risarcimento danno cagionato da cose in custodia”, pendente
TRA
, rappresentata e difesa, come da mandato in calce all'atto CP_1 introduttivo, dall'Avv. Mattia Faiella, unitamente al quale elettivamente domicilia in al Corso Giuseppe Garibaldi, n. 67; Controparte_2
- ATTRICE -
E
, in persona del Sindaco p.t., Controparte_2
rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta, dall'Avv. Giorgio Chirico, unitamente al quale elettivamente domicilia in
[...]
alla Piazza A. Amabile, presso la Casa Comunale;
CP_2
- CONVENUTO -
NONCHÉ
PROVINCIA DI SALERNO, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti rogata per notar Persona_1
in data 16.12.2019 (rep. n. 79987 – raccolta n. 39479), dall'Avv. Marina Tosini, con la quale elettivamente domicilia in Salerno al Largo dei Pioppi 1, presso l'Avvocatura provinciale;
- CONVENUTA -
All'udienza celebrata in data 5.6.25, i procuratori delle parti costituite hanno pagina 2 di 23 concluso come da verbale in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione all'uopo notificato, la sig.ra ha convenuto in giudizio il CP_1 [...]
e la Provincia di Salerno onde sentirli condannare, cumulativamente o Controparte_2
alternativamente, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali – all'uopo quantificati nell'importo di euro 12.424,88 – che avrebbe patito in conseguenza del sinistro asseritamente verificatosi in data 10.8.19, intorno alle ore 21:00, nel territorio del . Controparte_2
Segnatamente, la difesa dell'odierna istante ha dedotto: che quest'ultima, mentre sarebbe stata intenta a percorrere a piedi via BE PE, strada provinciale, procedendo lungo il marciapiede colà presente, giunta nei pressi del civico n. 3, sarebbe rovinata a terra a causa di “una mattonella mobile, ossia non fissata […], la quale, calpestata” dalla sig.ra si sarebbe “alzata”, provocando la caduta della CP_1 stessa;
che, in conseguenza del testé descritto incidente, l'odierna istante avrebbe riportato “gravi lesioni personali”, che ne avrebbero reso necessario il trasporto presso il pronto soccorso del nosocomio di Nocera Inferiore, i cui sanitari avrebbero diagnosticato all'attrice un “trauma polso sx con frattura di ulna e radio”; che già in data 9.8.19 altra persona sarebbe rovinata al suolo,
“fortunatamente senza subire lesioni”, a causa dell'anomalia della pavimentazione del marciapiede, che, peraltro, sarebbe stata prontamente segnalata agli operatori della Protezione Civile nel frangente presenti nei pressi del luogo teatro del sinistro, in prossimità del quale sarebbe stata in corso di svolgimento una “sagra di paese”.
A suffragio della spiegata domanda, l'odierna istante ha dedotto che la responsabilità dell'incidente asseritamente verificatosi in data 10.8.19 dovrebbe essere ascritta, ai sensi dell'art. 2051 c.c., esclusivamente “all'Ente manutentore, gestore e/o proprietario del marciapiede della strada BE
PE”, che avrebbe mancato di attendere agli obblighi di custodia della res che avrebbe prodotto il sinistro di cui si discorre.
Con comparsa di risposta depositata in data 25.6.20, ha provveduto a costituirsi in giudizio il dianzi menzionato in persona del Sindaco p.t., chiedendo il rigetto della domanda attorea. A CP_2 fondamento dell'invocata reiezione, la difesa del convenuto ha in limine eccepito la nullità del libello introduttivo per l'asserita eccessiva indeterminatezza dell'editio actionis, giacché nel corpo dell'atto introduttivo l'odierna istante avrebbe, dapprima, indicato quale causa dell'evento lesivo “una mattonella mobile, dopo di che, invece, attribuito il presunto evento dannoso ad una sconnessione ed, infine, riferito la caduta ad una buca”; sempre in via preliminare, ha eccepito la carenza di legittimazione passiva del , assumendo, da un lato, che via BE Controparte_2 CP_2
pagina 3 di 23 PE sarebbe “di proprietà della Provincia di Salerno”, che, pertanto, sarebbe tenuta alla custodia della stessa;
dall'altro, che, ferma restando la titolarità della proprietà della strada in capo ad ente diverso dal di , “neppure potrebbe ipotizzarsi una responsabilità dell'Ente Comunale CP_2 Controparte_2 ex art. 2, comma 7, del Dgls. 285/1992”, poiché, per la applicazione della predetta disposizione verrebbe “in rilievo non l'intero territorio comunale al fine della verifica del parametro numerico della popolazione in base al quale sarebbero strade comunali anche quelle appartenenti ad altri soggetti, bensì il singolo centro abitato”, nel caso in esame avente meno di diecimila abitanti.
Venendo al merito, ha sostenuto che l'attrice non potrebbe invocare la responsabilità per danni da cose in custodia, giacché sul bene che avrebbe provocato il sinistro non sarebbe stato possibile esercitare un effettivo potere di fatto in ragione della sua natura e della sua funzione;
in ogni caso, ha asserito che la responsabilità dell'incidente de quo dovrebbe essere imputata alla condotta colpevole della sig.ra che, se non avesse adottato “un comportamento negligente o quantomeno imprudente, non si CP_1 sarebbe procurata i danni patiti”, come potrebbe arguirsi dalla circostanza per la quale, pur essendo al momento della verificazione del sinistro per cui è disputa l'area stata affollata, come avrebbe precisato la stessa odierna istante, nessun altro pedone si sarebbe “procurato danni così gravi come lamentati dall'attrice”; da ultimo, ha contestato la quantificazione dei pregiudizi operata nell'atto di citazione.
Con comparsa di risposta depositata in data 3.7.20, si è costituita in giudizio la Provincia di Salerno, in persona del Presidente p.t., invocando la reiezione della domanda risarcitoria spiegata dalla sig.ra
A sostegno del preteso rigetto, detta convenuta ha eccepito il proprio difetto di legittimazione CP_1 passiva, assumendo che il avrebbe “esclusiva competenza alla gestione CP_2 Controparte_2 della strada e del marciapiedi in cui si è verificato il sinistro per cui è causa”, tenuto conto, per un verso, del dettato dell'art. 2, settimo comma, C.d.S., a tenore del quale i tratti di strada che attraversano centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti sono sempre comunali;
per l'altro, che il avrebbe una popolazione superiore a diecimila abitanti. CP_2 Controparte_2
Quanto al merito, ha dedotto che la responsabilità dell'incidente per cui è causa dovrebbe essere ascritta alla condotta colposa dell'attrice, la quale, abitando “a breve distanza dal luogo dell'accaduto”, avrebbe “dovuto conoscere lo stato di manutenzione del marciapiedi” e, comunque, avrebbe dovuto avvedersi per tempo dell'anomalia della pavimentazione, essendo il tratto di strada ove sarebbe occorso l'evento dannoso “dotato di impianto di pubblica illuminazione funzionante”.
Concessi i termini di cui al VI comma dell'art. 183 c.p.c., le parti hanno depositato le relative memorie;
ammessa ed assunta la prova testimoniale, è stata disposta ed espletata una CTU medico-legale; all'esito delle operazioni peritali, la causa, essendo stata ritenuta matura per la decisione, è stata pagina 4 di 23 rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale.
1. Questioni preliminari
Immortalate le prospettazioni delle parti, nonché le fasi processuali salienti, s'impone in limine di esaminare l'eccezione di nullità della citazione per l'asserita violazione dell'art. 163 c.p.c. in tema di editio actionis. La stessa non è meritevole di accoglimento, atteso che dal contenuto dell'atto introduttivo del giudizio è possibile evincere sia il petitum (risarcimento del danno asseritamente patito) che le ragioni a sostegno dell'avanzata pretesa (inadeguata manutenzione della pavimentazione del marciapiede). In proposito, deve osservarsi che la nullità dell'atto introduttivo per mancanza o difetto di determinazione dell'oggetto della domanda può esser dichiarata solo se il petitum (inteso sia sotto il profilo formale, come il provvedimento giurisdizionale, sia sotto l'aspetto sostanziale, come il bene della vita di cui si richiede il riconoscimento o la negazione) sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto: apertis verbis, perché sia ravvisabile l'indeterminatezza dell'oggetto della domanda, occorre che non sia possibile individuare, attraverso un esame complessivo dell'atto, quale sia il petitum, tenendo presente nella relativa indagine che, per esprimerlo, non sono necessarie formule sacramentali, ma è sufficiente che esso risulti, anche implicitamente e indirettamente, dalle espressioni adoperate dall'attore in una qualunque parte dell'atto introduttivo e, quindi, anche nella parte espositiva e non necessariamente in quella destinata a riportare le conclusioni (Cass. n. 1236/12, n. 18783/09, n.
4828/06, n. 3911/01). A sostegno della ritenuta infondatezza della sollevata eccezione, milita l'argomentazione per la quale le puntuali difese approntate dalle parti convenute lasciano presumere con elevato grado di nitore che le stesse abbiano ben inteso il contenuto delle avverse domande, sicché risulta non configurabile la prospettata lesione del diritto di difesa.
Sempre in via preliminare, deve indugiarsi sull'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla Provincia di Salerno, a fondamento della quale la difesa della stessa ha asserito che la strada ove si sarebbe verificato il sinistro, lungi dall'essere di proprietà della convenuta Provincia, dovrebbe esser considerata – in ossequio al dettato dell'art. 2, comma 7, D. Lgs. n. 285/92 – di proprietà del
[...]
, tenuto conto, da un lato, che la strada di cui si discorre sarebbe situata all'interno CP_2 CP_2 del centro abitato del predetto dall'altro, che l'Ente locale dianzi menzionato avrebbe più di CP_2
diecimila abitanti.
A tal fine, par d'uopo osservare che la legitimatio ad causam “consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, mentre l'effettiva titolarità del rapporto controverso, attenendo al merito, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite” (così, ex multis, Cass. n. 7776/17). In
pagina 5 di 23 altri termini, la sussistenza della legittimazione ad agire e di quella a contraddire deve accertarsi esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata nel corpo dell'atto introduttivo, dovendosi, quindi, prescindere da ogni valutazione in ordine all'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa: sicché, la legittimazione attiva è carente ogniqualvolta l'istante intenda far valere in giudizio un diritto pur prospettandone l'appartenenza ad altri, mentre quella passiva non è ravvisabile allorquando sia dedotto che altri, invece del soggetto evocato in giudizio, sia tenuto a rispettare un dato diritto (cfr., da ultimo, Cass. n. 29505/20, ove si è affermato che “la legitimatio ad causam si ricollega al principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e […] comporta la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo […], in via preliminare al merito, della coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta”).
Aderendo alla rammentata impostazione interpretativa, quella proposta dalla Provincia non può che essere qualificata, ad onta del nomen iuris per il quale si è optato, come eccezione di difetto di titolarità del lato passivo del rapporto, avendo la prefata convenuta evidenziato – non già che dall'atto introduttivo emerga che l'odierna istante abbia evocato in giudizio un soggetto diverso da quello in capo al quale ha prospettato la titolarità del lato passivo del rapporto, bensì – che la strada in cui sarebbe occorsa la caduta sarebbe, ad onta di quanto affermato dall'attrice, di proprietà del CP_2
Individuata la veste giuridica che meglio si attaglia alla formulata eccezione, deve procedersi allo scrutinio della stessa. A tal fine, pare opportuno osservare che, secondo la Corte di nomofilachia, “i tratti delle strade statali, regionali o provinciali che attraversano il centro abitato di comuni con più di diecimila abitanti sono sempre di proprietà comunale, ai sensi dell'art. 2, settimo comma, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (codice della strada), a nulla rilevando che non sia avvenuta alcuna consegna formale dall'amministrazione regionale o provinciale a quella comunale, né che la giunta comunale non abbia adottato il provvedimento di individuazione dei suddetti tratti stradali” (Cass. n. 3253/12; nel medesimo senso, ex pluribus, Cass. n. 26073/19; Cass. n. 7742/10, ove si è affermato che, “a norma dell'art. 2, comma 7, del Codice della strada, le strade urbane […], sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti”). In altri termini, il discrimen tra tratti interni di strade provinciali e strade di proprietà comunale riposa non soltanto sul mero dato topografico, bensì anche su quello demografico.
Non può, poi, tacersi che la Suprema Corte, con specifico riferimento al comma 7 della summenzionata disposizione, ha precisato che “il limite di diecimila abitanti non dev'essere riferito al comune nella pagina 6 di 23 sua interezza, ma alla singola frazione attraversata dalla strada e topograficamente separata dal comune di appartenenza” (Cass. ord. n. 17668/24; analogamente, Cass. n. 3144/23; Cass. n. 7742/10; Cass. n.
5235/06).
In applicazione delle tratteggiate coordinate esegetiche, la sollevata eccezione non può che essere rigettata, giacché, se è vero che è risultato pacifico che la strada lungo la quale si sarebbe verificato l'incidente de quo attraversa il centro abitato del Comune di , parimenti irrefutabile Controparte_2
è che, a fronte delle difese approntate dal predetto che ha sostenuto che gli abitanti – non già CP_2 dell'intero territorio comunale, bensì – del centro abitato attraversato dalla strada in questione sarebbero meno di diecimila, la convenuta Provincia, pur essendone onerata (cfr., mutatis mutandis,
Cass. n. 8837/07), non ha dimostrato – né, per vero, dedotto – che nel centro abitato de quo risiedano più di diecimila persone.
Specularmente, deve essere accolta l'eccezione di difetto di titolarità del lato passivo del rapporto dedotto in giudizio sollevata dal e, per l'effetto, la domanda risarcitoria Controparte_2 proposta dall'attrice nei confronti di detto Ente deve essere rigettata.
2. Natura della responsabilità ex art. 2051 c.c.
Tanto atteso, occorre scrutinare la domanda risarcitoria ex art. 2051 c.c. proposta dall'attrice. A tal fine, pare opportuno passare brevemente in rassegna le posizioni assunte dalla dottrina e – soprattutto – dalla giurisprudenza sia in ordine alla natura della responsabilità ex art. 2051 c.c. che in merito alla configurabilità di tale responsabilità in capo alla P.A. per danni cagionati dalle cose che ha in custodia.
Infatti, qualora siffatta forma di responsabilità fosse ascrivibile alla P.A., quest'ultima – ai sensi del citato art. 2051 c.c. – sarebbe “responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo il caso fortuito”; in caso contrario, invece, sarebbe necessario indagare se nella fattispecie in esame possa o meno configurarsi una responsabilità in capo alla P.A. ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Muovendo dalla formulazione letterale dell'art. 2051 c.c., emerge con nitore – vieppiù confrontando tale disposizione con il dettato dell'art. 1153 del previgente codice civile, a tenore del quale ciascuno doveva rispondere del danno arrecato “colle” cose (e non “dalle” cose) custodite – che il legislatore del
1942 abbia inteso superare l'impostazione esegetica per la quale, al fine di individuare il soggetto responsabile, doveva guardarsi al comportamento della persona, anziché alla posizione della stessa rispetto alle cose rivelatesi fonte di danno.
Passando all'esame degli indirizzi giurisprudenziali, non può tacersi che, secondo il tradizionale – ma ormai minoritario – orientamento (cfr., ex pluribus, Cass. 13.1956 n.38; Cass. 17.10.1969), tale forma pagina 7 di 23 di responsabilità introdurrebbe una presunzione di colpa a carico del custode per violazione dell'obbligo di custodia: ne deriva, perciò, che la norma di cui si discorre sarebbe applicabile nel caso di violazione dell'obbligo di vigilanza da parte di chi ha la custodia della cosa, con la conseguenza che la prova liberatoria del caso fortuito può dirsi raggiunta attraverso l'individuazione della “causa estranea” (caso fortuito, forza maggiore, fatto del danneggiato), oppure – alternativamente – mediante la dimostrazione della condotta diligente del custode (che, dunque, non sarebbe responsabile qualora dimostri l'assoluta assenza di negligenza).
Tuttavia, nel corso del tempo si è assistito ad un revirement pretorio, oramai consolidatosi (cfr., inter alia, Cass. 25.7.2008 n. 20427; Cass. 29.12.2006 n. 25243). Secondo la più recente impostazione, infatti, la responsabilità de qua è di tipo oggettivo: detto altrimenti, il legislatore, ponendo a carico del danneggiante l'onere di liberarsi della responsabilità attraverso la prova del fortuito – inteso quale evento esterno causalmente idoneo a produrre il danno –, avrebbe inciso sulla posizione sostanziale delle parti, rendendo più complesso per il custode fornire un'adeguata prova liberatoria. In altri termini, secondo tale indirizzo interpretativo, il custode della cosa non andrebbe esente da responsabilità dimostrando sic et simpliciter il suo comportamento corretto e diligente nella manutenzione e nella custodia della stessa, occorrendo a tal fine dar prova che l'evento dannoso è stato cagionato da circostanze imprevedibili e non dominabili. Sicché, l'art. 2051 c.c. pone a carico del custode una presunzione di responsabilità e non di colpa. A tal riguardo, lo stesso Supremo organo di nomofilachia, aderendo all'orientamento più recente, ha affermato a chiare lettere che nel dettato dell'art. 2051 c.c. il legislatore ha inteso scolpire un'ipotesi di responsabilità puramente oggettiva: ‹‹il termine “custodia” ha diverse accezioni nelle fonti romane. Le opinioni che si sono succedute sulla portata della
“custodia”, come criterio di determinazione della responsabilità, possono essere raggruppate, nonostante le loro differenze, in due categorie: quella più antica, che si riallaccia alla configurazione giustinianea, per cui la “custodia” non è che un tipo particolare di “diligentia”, quella “custodiendae rei” (e che viene altresì qualificata come “exacta”, “exactissima”), la quale rimane un criterio soggettivo di determinazione della responsabilità; quella più recente, che individua il concetto di custodia nella responsabilità oggettiva. La custodia si concretizza, cioè, in criterio oggettivo di responsabilità, intendendo per tale quello che addossa a colui che ha la custodia della cosa la responsabilità per determinati eventi […]. I limiti della responsabilità per custodia vanno, quindi, cercati nella determinazione degli eventi per cui il custode è chiamato a rispondere. Nel diritto vigente, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., il profilo del comportamento del responsabile sembrerebbe di per sé estraneo alla struttura della normativa;
né può esservi reintrodotto attraverso la figura della presunzione di colpa per mancata diligenza della custodia, giacché il solo limite previsto nell'articolo pagina 8 di 23 in esame è l'esistenza del caso fortuito ed in genere si esclude che il limite del fortuito si identifichi con
l'assenza di colpa. Potrebbe, quindi, essere affermata la materia oggettiva della responsabilità per danno da cose in custodia. La dottrina parla, al riguardo, di “rischio” da custodia, più che di “colpa” nella custodia. Il dato lessicale della norma in esame ritiene sufficiente, per l'applicazione della stessa, la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo›› (così, testualmente, Cass., S.U., 11.11.1991, n. 12019).
Ne consegue che il danneggiato deve limitarsi a dimostrare l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra detto evento e la cosa in custodia, sussistendo una vera e propria presunzione di responsabilità a carico del custode, il quale può liberarsi dal relativo obbligo risarcitorio solo dimostrando, a propria volta, che il danno lamentato sia stato cagionato da caso fortuito.
3. Configurabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c. anche in capo alla P.A.
Riconosciuta la natura oggettiva della responsabilità de qua, occorre verificare se la stessa sia configurabile anche in capo alla P.A.
Ebbene, l'orientamento sino a qualche anno fa prevalente in seno alla giurisprudenza dubitava dell'assoggettabilità a tale forma di responsabilità anche delle pubbliche amministrazioni, sostenendo che l'estensione e la dimensione dei beni demaniali non consentirebbero l'instaurarsi di quella
“relazione qualificata” tra custode e bene, assolutamente necessaria ai fini della ricorrenza della
“custodia” così come intesa dalla norma: in altri termini, la P.A. non sarebbe in grado di compiere su detti beni l'effettivo controllo che la norma necessariamente richiede al custode, in quanto la responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. presuppone la violazione del dovere di vigilanza che si assume gravante sul custode stesso e, conseguentemente, non può sussistere laddove il dovere di vigilanza non è esigibile (cfr., ex multiis, Cass., 23.7.2003, n. 11446; Cass., 13.1.2003, n. 298; Cass.,
15.1.2003, n. 488; Cass. 31.7.2002 n. 11366; Cass. 21.12.2001 n. 16179; Cass., 26.1.1999 n. 699;
Cass., 28.10.1998 n. 10759.). Corollario di tale impostazione interpretativa è quello per il quale la responsabilità della P.A. dovrebbe essere attratta sotto l'ambito di operatività della clausola generale di responsabilità sancita dall'art. 2043 cod. civ.
Sennonché, a mente di un più recente, ed ormai maggioritario, indirizzo pretorio, l'art. 2051 c.c. deve trovare applicazione anche in ipotesi di danni cagionati da beni pubblici di rilevanti dimensioni ovvero soggetti ad uso generale, considerata l'innegabile assenza di indici rivelatori di una peculiarità di trattamento da riservare alla P.A., quando questa rivesta la qualità di custode di una cosa (cfr. Cass.,
1.10.2004, n. 19653; Cass. civ., 15.1.2003, n. 488; Cass., 21.5.1996, n. 4673, Cass., 20.11.1998, n.
11749; 27.1.1988 n. 723; 3.6.1982 n. 3392).
pagina 9 di 23 L'adesione all'uno piuttosto che all'altro orientamento, lungi dall'avere rilievo meramente speculativo, implica conseguenze significative sotto il profilo dell'onere della prova: precisamente, nel primo caso, la giurisprudenza (formatasi e consolidatasi a partire dagli anni '20 del secolo scorso) richiede che il danneggiato, per ottenere l'invocato risarcimento dalla P.A., dimostri la presenza di un'insidia o di un trabocchetto e, dunque, in ultima analisi, di un pericolo occulto, non visibile e non prevedibile dal danneggiato (pericolo che l'Amministrazione sarebbe tenuta a prevenire in applicazione del più generale principio del neminem laedere); nel secondo caso, invece, la prova di una simile circostanza non rientra tra gli oneri probatori a carico del danneggiato, il quale deve limitarsi a dimostrare l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra detto evento e la cosa in custodia, sussistendo una vera e propria presunzione di responsabilità a carico dalla P.A./custode, la quale può liberarsi dal relativo obbligo risarcitorio solo dimostrando, a propria volta, che il danno lamentato sia stato cagionato da caso fortuito. Al riguardo, pare opportuno rilevare che il caso fortuito è un fattore che attiene – non già ad un comportamento del responsabile, bensì – al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità (rilevante non già ad escludere la colpa, bensì quale profilo oggettivo, al fine di accertare l'eccezionalità del fattore esterno, sicché anche un'utilizzazione estranea alla naturale destinazione della cosa diviene prevedibile dal custode laddove largamente diffusa in un determinato ambiente sociale) e dell'inevitabilità, a nulla viceversa rilevando che il danno risulti causato da anomalie o vizi insorti nella cosa prima dell'inizio del rapporto di custodia (ex multis, Cass. 10/03/2005, n. 5326; Cass. 10/08/2004, n. 15429, Cass.
15/03/2004, n. 5236; Cass. 15/01/2003, n. 472; Cass. 20/08/2003, n. 12219; Cass. 9/04/2003, n. 5578;
Cass. 15/01/2003, n. 472; Cass. S.U. 11.11.1991, n. 12019; Cass. 17.1.2001, n. 584).
Tanto premesso – e non essendo state rappresentate valide argomentazioni che inducano ad un ripensamento in senso contrario –, ritiene questo Giudice assolutamente preferibile e maggiormente conforme al dato normativo l'orientamento da ultimo delineato, che predica la configurabilità in capo alla P.A. di una responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Militano a suffragio di siffatta opzione esegetica plurime argomentazioni: in primis, la formulazione letterale dell'art. 2051 c.c., che non contempla alcuna forma di responsabilità “attenuata” per le pubbliche amministrazioni;
in secondo luogo, il generale principio del favor victimae che informa la disciplina della responsabilità civile (in tal senso, ex multis, Cass. n. 13530/09); da ultimo, lo stesso
Supremo organo di nomofilachia ha affermato, con la summenzionata pronuncia a Sezioni Unite
(Cass., S.U., 11.11.1991, n. 12019), che l'art. 2051 c.c. delinei un'ipotesi di responsabilità puramente oggettiva, prescindendo totalmente dalla natura pubblica o privata del bene che ha causato il danno.
pagina 10 di 23 All'esito del tratteggiato sentiero argomentativo, non può che aderirsi all'indirizzo ermeneutico per il quale anche la P.A. è assoggettata al regime di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.
Né la conclusione cui si è dianzi approdati è stata infirmata dall'orientamento giurisprudenziale progressivamente diffusosi negli ultimi tempi, secondo il quale l'art. 2051 c.c. deve trovare applicazione nei confronti della pubblica amministrazione, con riguardo ai beni demaniali, esclusivamente allorquando tali beni non siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei terzi, ma vengano utilizzati dall'amministrazione medesima in situazione tale da rendere possibile un concreto controllo ed una vigilanza idonea ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo (Cass. 30 ottobre 1984 n. 5567), ovvero, ancora, qualora si tratti di beni demaniali o patrimoniali che per la loro limitata estensione territoriale consentano una adeguata attività di vigilanza sulle stesse (Cass.
5.8.2005, n. 16675; Cass. n. 11446 del 2003; Cass. 1.12.2004, n. 22592; Cass. 15/01/2003, n. 488;
Cass. 13.1.2003, n. 298; Cass. 23/07/2003, n. 11446). Tale indirizzo, lungi dal restringere l'ambito applicativo dell'art. 2051 c.c. nei confronti della P.A., risulta essere pienamente ossequioso della ratio sottesa alla norma in commento: infatti, più volte la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il titolare delle cose che abbiano cagionato danno a terzi è responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c. solo laddove abbia un effettivo potere fisico sulla res; potere fisico, dunque, al quale inerisce il dovere di custodire la cosa stessa, cioè di mantenerne il controllo, in guisa da impedire che produca danni a terzi.
Detto altrimenti, è proprio la relazione di fatto – e non semplicemente quella giuridica – tra il soggetto e la cosa che legittima una pronunzia di responsabilità, fondandola sul “potere di governo della cosa”.
La sola relazione giuridica (corrispondente al diritto reale o alla titolarità demaniale) tra il soggetto e la cosa non dà ancora luogo alla custodia (ma la fa solo presumere), allorché la relazione di fatto intercorra con altro soggetto qualificato che eserciti la potestà sulla cosa (ad esempio il conduttore o il concessionario). Tale “potere di governo” si compone di tre elementi: il potere di controllare la cosa, il potere di modificare la situazione di pericolo creatasi, nonché quello di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa nel momento in cui si è prodotto il danno. Precipitato applicativo della predetta impostazione è quello per il quale, laddove la res che ha cagionato un danno a terzi sia – per estensione o per modalità di utilizzo – tale da non consentire l'esercizio di un potere di controllo sulla stessa, escludere la responsabilità della pubblica amministrazione ex art. 2051 c.c. risulta essere perfettamente coerente con la disciplina dettata da tale disposizione.
In tal senso, si è espressa anche la Consulta nel dichiarare l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2051 c.c. sollevata dal giudice a quo perché la prefata norma non sarebbe, almeno secondo il presunto ‹‹diritto vivente››, “applicabile anche alla pubblica amministrazione per i
pagina 11 di 23 beni demaniali soggetti ad uso ordinario, generale e diretto da parte dei cittadini” (Corte Cost. n.
156/99). Ebbene, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'infondatezza della questione de qua, evidenziando che, allorquando la res che ha cagionato un danno a terzi sia di estensione tale da non consentire un effettivo controllo sulla stessa, l'inapplicabilità alle pubbliche amministrazioni del regime di responsabilità di cui alla norma in commento non si atteggia ad intollerabile privilegio, bensì deriva da una corretta esegesi della fattispecie ex art. 2051 c.c.: infatti, secondo la Consulta, “il proprietario delle cose che abbiano cagionato danno a terzi è responsabile ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. solo in quanto ne sia custode, e dunque ove egli sia stato oggettivamente in grado di esercitare un potere di controllo e di vigilanza sulle cose stesse”. Sicché, alla pubblica amministrazione – e ad ogni altro soggetto – “non è applicabile il citato articolo, allorché sul bene di sua proprietà non sia possibile – per la notevole estensione di esso e le modalità d'uso, diretto e generale, da parte dei terzi – un continuo, efficace controllo, idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti”.
Pertanto, le caratteristiche della demanialità o patrimonialità del bene, dell'uso diretto dello stesso da parte della collettività, nonché della sua estensione, non sono circostanze automaticamente idonee ad escludere l'astratta applicabilità dell'art. 2051 c.c., bensì devono intendersi come circostanze che, in ragione delle implicazioni che determinano sull'espletamento della vigilanza connessa alla relazione di custodia del bene, possono rilevare ai fini dell'individuazione del caso fortuito e, quindi, dell'onere che la P.A. deve assolvere per sottrarsi alla responsabilità. Segnatamente, sempre in ordine agli indici fattuali da cui inferire l'impossibilità di esercitare un controllo effettivo sulla res, la Suprema Corte ha affermato che “elemento sintomatico della possibilità di custodia del bene del demanio stradale comunale è che la strada, dal cui difetto di manutenzione è stato causato il danno, si trovi nel perimetro urbano delimitato dallo stesso […], infatti, la localizzazione della strada all'interno CP_2
di tale perimetro, dotato di una serie di altre opere di urbanizzazione e, più in generale, di altri servizi che direttamente o indirettamente sono sottoposti ad attività di controllo e vigilanza costante da parte del denota la possibilità di effettivo controllo della zona, per cui sarebbe arduo ritenere che CP_2 eguale attività risulti oggettivamente impossibile in relazione al bene stradale” (cfr. Cass., 6.7.2006, n.
15383).
Resta inteso che, ove non sia applicabile la disciplina della responsabilità ex art. 2051 c.c., per l'impossibilità in concreto dell'effettiva custodia del bene demaniale, l'ente pubblico risponde comunque dei danni cagionati all'utente da siffatti beni secondo la regola generale dettata dall'art. 2043
c.c., che non prevede alcuna limitazione della responsabilità della P.A. per comportamento colposo alle sole ipotesi di insidia o trabocchetto. In questo caso graverà sul danneggiato l'onere della prova pagina 12 di 23 dell'anomalia del bene demaniale, fatto di per sé idoneo - in linea di principio - a configurare il comportamento colposo della P.A., sulla quale ricadrà, invece, l'onere della prova dei fatti impeditivi della propria responsabilità, quali - nella teorica dell'insidia o trabocchetto - la possibilità, in cui l'utente si sia trovato, di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia.
4. Esame della fattispecie concreta
In applicazione delle tratteggiate coordinate esegetiche, rientrando il luogo del sinistro occorso all'attrice minore in un'area urbanizzata (come si evince con nitore tanto dalla prospettazione della stessa Provincia di Salerno, che ha dedotto che il tratto di strada fosse “dotato di impianto di pubblica illuminazione funzionante”, quanto dal rilievo fotografico versato in atto dalla sig.ra , non v'è CP_1 dubbio che sussistesse in concreto la possibilità da parte dell'Ente di esercitare un'effettiva vigilanza sul tratto di strada in esame. In altri termini, deve ritenersi configurabile in capo alla Provincia quel ruolo di “custode” che l'art. 2051 c.c. assegna al soggetto che abbia la concreta possibilità di esercitare un potere di vigilanza sul bene, tenuto conto che l'incidente si è verificato in una zona che – essendo dotata di una serie di altre opere di urbanizzazione e, più in generale, di pubblici servizi che direttamente o indirettamente sono sottoposti ad attività di controllo e vigilanza costante da parte della
Provincia – avrebbe senz'altro potuto essere assoggettata ad una efficace vigilanza da parte dell'ente proprietario della strada.
Affermata la riconducibilità della fattispecie in esame entro il perimetro applicativo dell'art. 2051 c.c., la domanda attorea deve essere accolta nei termini che saranno precisati, avendo l'odierna istante dato prova sia dell'incidente che del nesso eziologico tra la cosa in custodia e detto evento.
Segnatamente, l'effettiva verificazione del sinistro secondo le modalità prospettate nel libello introduttivo è stata confermata dalle dichiarazioni rese dai due testi escussi.
Muovendo dalla deposizione della teste la stessa, preliminarmente evidenziato che Testimone_1 nel frangente temporale in cui è occorso l'incidente stesse dirigendosi a piedi, in compagnia della di lei sorella, ad una sagra in corso di svolgimento in località “Fimiani”, frazione di , ha Controparte_2 riferito di aver visto la sig.ra cadere dopo che avesse poggiato “il piede su una mattonella CP_1 perfettamente posizionata sul marciapiede”, specificando che la stessa, essendo basculante, non appena calpestata dall'odierna istante avesse determinato la perdita di equilibrio di quest'ultima; inoltre, ha dichiarato che, in conseguenza del descritto incidente, la sig.ra lamentasse forti dolori al CP_1
braccio sinistro.
Di tenore non dissimile la deposizione della teste la quale, dato preliminarmente atto Testimone_2
che in data 10.8.19, intorno alle ore 21:00, stesse percorrendo a piedi il marciapiede presente in via pagina 13 di 23 BE PE, preceduta dalla sig.ra onde raggiungere il luogo ove si stava tenendo la sagra CP_1 della pasta ha confermato che nel descritto frangente l'attrice fosse caduta, precisando di aver Pt_1
notato che una mattonella della pavimentazione del summenzionato marciapiede si fosse mossa quando la sig.ra “poggiò il piede” sulla stessa;
inoltre, ha riferito che la mattonella in questione non CP_1 apparisse essere “basculante e pericolante”.
L'approdo cui si è testé pervenuti è corroborato dagli esiti della disposta CTU medica, avendo il nominato perito affermato la compatibilità causale tra le lesioni patite dalla sig.ra e la CP_1 ricostruzione del sinistro offerta nell'atto di citazione.
Ulteriore elemento indiziario che può essere addotto a sostegno della prospettazione attorea è rappresentato dal referto redatto dai sanitari del pronto soccorso dell'ospedale “Umberto I”, ove l'attrice era giunta alle ore 22:04 del 10.8.19 per ricevere le cure del caso, dal quale risulta che quest'ultima avesse dichiarato ai sanitari che le lesioni riscontrate fossero conseguenza di un “incidente in strada”.
All'esito del solcato sentiero argomentativo, non può che affermarsi la responsabilità della Provincia di
Salerno per il sinistro per cui è causa.
Né la prefata conclusione potrebbe essere destituita di fondamento asserendo – come fatto da entrambi i convenuti – che la sig.ra avrebbe tenuto una condotta colposa idonea ad interrompere la serie CP_1
causale innescata dalla presenza di una mattonella basculante nella pavimentazione del marciapiede, atteggiantesi a manifestazione del caso fortuito eziologicamente efficiente rispetto all'incidente occorso. A tale argomentazione risulta agevole replicare che dal raccolto compendio probatorio è emerso che nessun rimprovero di colpevolezza possa essere mosso all'attrice, essendo la caduta stata causata – come si evince dalle dichiarazioni rese dai testi escussi – dall'improvviso movimento di una mattonella facente parte della pavimentazione del marciapiede presente in via BE PE in conseguenza della pressione esercitata dal piede dell'attrice al momento del transito sulla stessa.
Talché, attesa l'apparente stabilità di tale mattonella, deve ritenersi che la sig.ra non avrebbe in CP_1
alcun modo potuto prevedere, in assenza di una apposita segnaletica indicante il non apparente pericolo, la verificazione del sinistro.
Peraltro, la riscontrata impercettibilità dell'anomalia della pavimentazione del marciapiede è idonea ad infirmare anche l'obiezione per la quale l'odierna istante, risiedendo in prossimità del luogo ove è occorso l'incidente, avrebbe dovuto evitare la verificazione dello stesso, giacché la massima d'esperienza su cui tale obiezione è fondata, ossia quella per il quale è ragionevole ritenere che chi dimori nei pressi di un determinato luogo sia – o, comunque, dovrebbe essere – consapevole delle pagina 14 di 23 criticità dello stesso, è condivisibile nella misura in cui tali criticità possano essere percepite adottando una condotta connotata da normale diligenza.
5. Sulla quantificazione del danno
Accertata la responsabilità della convenuta Provincia nella causazione del sinistro di cui si discorre, occorre scrutinare le richieste risarcitorie avanzate dall'attrice: la stessa, oltre ad aver domandato il ristoro del pregiudizio biologico, ha invocato il risarcimento del danno morale, nonché chiesto il rimborso delle spese mediche che avrebbe dovuto sostenere, pari ad euro 522,33.
Muovendo dal danno biologico, è d'uopo preliminarmente osservare che, sulla scorta della sentenza n.
184/86 della Corte Costituzionale, il summenzionato pregiudizio costituisce la componente prioritaria del danno alla persona, in quanto s'identifica – come espressamente previsto dal legislatore nella lettera dell'art. 138 cod. ass. priv. – “nella lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”; lo stesso, dunque, assorbe molteplici voci di danno elaborate in giurisprudenza (quali la capacità lavorativa generica;
il danno alla vita di relazione;
il danno estetico) e va liquidato alla stregua di criteri identici per tutti coloro che si trovino in identiche condizioni, prescindendo quindi da posizioni sociali, professionali, economiche e salva, tuttavia, l'applicazione di correttivi in relazione ad accertate peculiarità del caso concreto.
Tanto atteso, secondo il nominato CTU, la sig.ra ha subito in conseguenza della caduta una CP_1
“frattura pluriframmentaria epifisi distale radio”, con “distacco stiloide ulnare sn e distacco osseo ala iliaca sn”. La sofferta lesione ha determinato nella parte attrice degli esiti permanenti, che il nominato perito ha quantificato in una percentuale del 5%, cui ha ritenuto congruo aggiungere: 4 giorni – quelli del ricovero – di invalidità temporanea assoluta (ITT); 26 giorni di invalidità temporanea parziale (ITP) valutata mediamente al 75%; 30 giorni di invalidità temporanea parziale (ITP) valutata mediamente al
50%; 20 giorni di invalidità temporanea parziale (ITP) valutata mediamente al 25%.
Accanto al danno biologico, la difesa dell'istante ha invocato il risarcimento del danno morale.
Al riguardo, si ritiene, conformemente all'indirizzo ermeneutico maggioritario in seno alla giurisprudenza di legittimità, che il danno non patrimoniale si configuri come un'unica categoria di danno risarcibile, risultando in essa integralmente assorbite le varie e diverse voci, tra le tante, del danno esistenziale, morale e dinamico relazionale (Corte Cost. n. 233/03; Cass., Sez. U. n. 26972/08).
L'impostazione che sostiene l'unitarietà del danno non patrimoniale risponde ad una duplice esigenza: in primis, a quella di attribuire al danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio pagina 15 di 23 complessivamente subìto tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore, quanto sotto quello dell'alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione in ogni sua forma e considerata in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche (Cass. n. 7766/16; Cass. n. 901/18;
Cass. n. 7513/18); in secondo luogo, a quella di evitare duplicazioni delle poste risarcitorie. Sicché, la natura unitaria e onnicomprensiva del danno non patrimoniale dev'essere interpretata sul piano delle categorie giuridiche (anche se non sotto quello fenomenologico) nel senso:
a) di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto e non suscettibile di valutazione economica;
b) di onnicomprensività intesa come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze (modificative in peius della precedente situazione del danneggiato) derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, procedendo, a seguito di compiuta istruttoria, a un accertamento concreto e non astratto del danno, a tal fine dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.
Tale consolidato portato interpretativo solo prima facie pare essere stato infirmato dal recente intervento del legislatore sugli artt. 138 e 139 c.d.a., avendo, invece, quest'ultima novella corroborato l'approdo giurisprudenziale dianzi menzionato: infatti, la nuova rubrica (“danno non patrimoniale”, sostituiva della precedente, denominata “danno biologico”) e il contenuto degli artt. 138 e 139 c.d.a. consentono di distinguere definitivamente – sul piano fenomenologico, non su quello della tassonomia giuridica – il danno dinamico-relazionale da quello morale. Ne deriva che “il giudice deve congiuntamente, ma distintamente, valutare la compiuta fenomenologia della lesione non patrimoniale,
e cioè tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (cd. danno morale) quanto quello dinamico-relazione
(destinato a incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto)” (così, da ultimo, Cass. n. 2788/19).
Siffatta impostazione, come detto, risulta suffragata dal dettato dell'art. 138, comma 2, lett. e) – a tenore del quale, “al fine di considerare la componente del danno morale da lesione dell'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico è incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione progressiva della liquidazione” –, nonché dal disposto del comma 3 della summenzionata norma, per il quale, “quando la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati ed obbiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato pagina 16 di 23 apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30%”: dalla lettera delle prefate disposizioni può inferirsi che, in particolare nella valutazione del danno alla persona da lesione della salute (art. 32 Cost.), ma non diversamente da quanto avviene in quella di tutti gli altri danni alla persona conseguenti alla lesione di un valore o di un interesse costituzionalmente protetto, il giudice
<dovrà necessariamente valutare tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale
(che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con se stesso), quanto quelle incidenti sul piano dinamico-relazionale della sua vita (che si dipanano nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce “altro da sé”)>>, potendo aumentare, ove ravvisi tali ulteriori – rispetto a quelle ordinariamente ricomprese – conseguenze pregiudizievoli,
l'ammontare del risarcimento.
A tanto consegue che, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute, il giudice dovrà:
1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico- relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno;
3) in caso di negativo accertamento e di conseguente esclusione della componente morale del danno (accertamento da condurre caso per caso), considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente, il solo danno dinamico-relazionale;
4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato dalla componente morale del danno automaticamente inserita in tabella.
Con specifico riguardo alla possibilità d'incrementare l'entità del risarcimento nella sua componente dinamico-relazionale, par d'uopo rilevare che <la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale, in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e affatto peculiari: le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ossia quelle che qualunque persona con la medesima invalidità ovvero lesione non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. In questo senso, va ribadito che ai fini della c.d. “personalizzazione” del danno forfettariamente individuato (in termini monetari) attraverso i meccanismi tabellari cui la sentenza abbia fatto riferimento (e che devono ritenersi
pagina 17 di 23 destinati alla riparazione delle conseguenze “ordinarie” inerenti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente patirebbe), spetta al giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse all'esito del dibattito processuale, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze “ordinarie” già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari;
da queste ultime distinguendosi siccome legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata, meritevoli in quanto tali di tradursi in una differente (più ricca e, dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole compiersi in assenza di dette peculiarità>> (testualmente, Cass. n. 2788/19).
Detto altrimenti, una lesione della salute può avere le conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi: a) conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità: b) conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio sofferto dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili.
Tanto le prime che le seconde conseguenze costituiscono un danno non patrimoniale;
la liquidazione delle prime, tuttavia, presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità; la liquidazione delle seconde esige, invece, la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto.
Pertanto, la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, o è una conseguenza “normale” del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terrà per pagata con la liquidazione del danno biologico, ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita.
Portato interpretativo della rammentata impostazione è quello per il quale, in presenza d'un danno permanente alla salute, “costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente
(quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale)” (Cass. ord. n. 7513/18).
Sulla scorta dell'illustrata elaborazione interpretativa, si ritiene che l'importo risultante dall'applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano – che tengono conto di tutte le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ossia quelle che qualunque persona con la medesima invalidità ovvero lesione non potrebbe non subire) – sia idoneo a ristorare integralmente anche il danno dinamico-relazionale patito dall'attrice, non avendo la medesima allegato circostanze da cui poter desumere che non possa più svolgere attività che non pagina 18 di 23 rientrino tra quelle che qualunque persona con la medesima invalidità ovvero lesione non potrebbe più praticare.
Venendo al richiesto ristoro del pregiudizio concernente la sfera morale, pare opportuno rilevare che la
Suprema Corte ha perspicuamente evidenziato che “la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale […] ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferto, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte – ultime – conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico”.
Allorquando sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione: infatti, “la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi” (Cass. n.
25164/20; nel medesimo senso, Cass. n. 910/18, Cass. n. 7513/18, Cass. n. 28989/19).
Peraltro, in presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, “perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)” (Cass. ord. n. 7513/18).
Per quel che riguarda l'onus probandi, il danno non patrimoniale costituisce – in tutte le diverse manifestazioni fenomeniche – un danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato
(giurisprudenza ormai consolidata sul punto, cfr. Cass. S.U. nn. 576, 581, 582 e 584 del 2008; Cass. nn.
8827 e 8828 del 2003). In particolare, per quanto concerne i mezzi di prova, se per il danno biologico la vigente normativa (artt. 138 e 139 D.Lgs. n. 209/05) richiede l'accertamento medico-legale, che tuttavia il giudice può anche non disporre qualora ritenga di poter porre a fondamento della sua decisione tutti gli altri elementi utili acquisiti al processo (documenti, testimonianze, nozioni di comune esperienza e presunzioni), per gli altri pregiudizi non patrimoniali diversi dal danno biologico potrà farsi ricorso alla prova documentale, testimoniale e, soprattutto, presuntiva, la quale potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri (Cass. n. 9834/02); il danneggiato dovrà, tuttavia, allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a dimostrare i fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto. pagina 19 di 23 Con specifico riguardo alla prova presuntiva, non può tacersi che, in tema di danno non patrimoniale discendente da lesione della salute, “se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale (trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità
(salvo prova contraria) tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale” (Cass. ord. n. 6444/23).
Sulla scorta di siffatto orientamento pretorio, nessun pregiudizio morale può essere riconosciuto alla parte attrice, tenuto conto, per un verso, della mancata allegazione di circostanze o fatti diversi da quelli già considerati nella valutazione del danno biologico da cui poter inferire l'effettiva sussistenza di un patimento morale, essendosi la sig.ra laconicamente limitata a domandare il ristoro di tale CP_1 voce di danno;
per l'altro, dell'esigua entità del pregiudizio alla salute cagionato dal sinistro, che di per sé sola non consente – in assenza di ulteriori elementi – di poter arguire un vulnus alla sfera psicologica della sig.ra CP_1
Quanto, infine, al lamentato danno patrimoniale, è risultato ex actis che l'odierna istante abbia sostenuto spese mediche per euro 522,33, da considerarsi conseguenza immediata e diretta dell'evento dannoso per cui è causa, come affermato dal nominato CTU. A questo proposito, s'impone di osservare che, in forza del disposto dell'art. 1223 c.c., a tenore del quale il debitore/danneggiante risponde solo dei danni che siano “conseguenza immediata e diretta” dell'illecito, le spese mediche affrontate o da affrontare possano essere risarcite soltanto allorquando siano – come nel caso in esame – congrue ed in rapporto di causalità adeguata con il danno subito, dacché verrebbe meno, in caso di spese ingiustificate, lo stesso nesso di causalità tra fatto illecito e danno.
6. Sulla liquidazione del danno
Alla luce dei rilievi dianzi effettuati, deve procedersi alla liquidazione del ravvisato danno. Tra le varie opzioni esegetiche, ritiene questo Giudice di aderire all'indirizzo giurisprudenziale maggioritario, che rapporta il c.d. “valore punto” alla gravità della menomazione e all'età del soggetto leso, così da offrire un parametro che, da un lato, sia obiettivamente verificabile e, dall'altro, non escluda la possibilità di adeguamento al caso concreto. Il descritto iter di liquidazione altro non è che quello sapientemente cristallizzato nelle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano. Alla stregua dei parametri indicati dalle pagina 20 di 23 richiamate tabelle – le ultime predisposte dal tribunale meneghino e a disposizione di questo Giudice sono quelle del 2024 –, deve riconoscersi alla sig.ra a titolo di risarcimento del danno CP_1
biologico, la somma ottenuta con il seguente procedimento:
a) per la determinazione del danno da invalidità permanente, in primo luogo si è proceduto a moltiplicare il valore del punto “danno biologico” (non avendo parte attrice dato prova di aver sofferto un pregiudizio morale) come stabilito (pari a euro 1.741,60) per il numero di punti di invalidità attribuiti dal CTU (5 punti); successivamente, detta somma è stata moltiplicata per il coefficiente di riduzione (pari a euro 0,675) previsto per l'età che aveva al momento del sinistro (66 anni), CP_1
approdandosi in tal guisa alla cifra di euro 5.877,90;
b) per il periodo di invalidità temporanea assoluta si è proceduto a moltiplicare il valore di euro 115,00
(ossia il valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assoluta) per i 4 giorni da riconoscere all'attrice, così pervenendosi alla somma di euro
460,00;
c) per il periodo di invalidità temporanea al tasso medio del 75% si è proceduto a moltiplicare il valore di euro 86,25 (pari a ¾ del valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assoluta) per i 26 giorni riconosciuti dal nominato CTU, in tal guisa approdandosi all'importo di euro 2.242,50;
d) per il periodo di invalidità temporanea al tasso medio del 50% si è proceduto a moltiplicare il valore di euro 57,50 (pari a ½ del valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assoluta) per i 30 giorni riconosciuti dal nominato consulente, così pervenendosi alla somma di euro 1.725,00;
f) per il periodo di invalidità temporanea al tasso medio del 25% si è proceduto a moltiplicare il valore di euro 28,75 (pari a ¼ del valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assoluta) per i 20 giorni riconosciuti dal nominato consulente, così pervenendosi alla somma di euro 575,00.
Di talché, a titolo di danno non patrimoniale deve liquidarsi il complessivo importo, calcolato all'attualità, di euro 10.880,40. Su tale ammontare, sono dovuti gli interessi al tasso legale, inizialmente calcolati sull'importo di euro 10.880,40 devalutato – in base agli indici ISTAT – al giorno in cui si è verificato il sinistro (10.8.19) e, quindi, anno per anno, fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione come dianzi precisata.
pagina 21 di 23 Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulla somma in tal guisa calcolata, gli ulteriori interessi al tasso legale.
Di là da quello non patrimoniale, all'oggidì istante deve riconoscersi, a titolo di rimborso delle spese mediche sostenute, l'ulteriore importo di euro 522,33, oltre interessi al tasso legale dalla domanda e sino al soddisfo.
7. Sulle spese di lite
Non resta che disciplinare le spese di lite: le stesse, in relazione al rapporto processuale intercorso tra la parte attrice e la Provincia di Salerno, devono – in ossequio al principio della soccombenza – essere poste a carico di quest'ultima.
Con riguardo, poi, al rapporto processuale instauratosi tra la sig.ra ed il CP_1 CP_2 CP_2
, le spese devono essere poste a carico dell'attrice, non essendo detto Comune titolare del lato
[...]
passivo del rapporto dedotto in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice unico, dott. Gianluca
Di Filippo, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da atto di citazione CP_1
ritualmente notificato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda proposta da nei confronti del;
CP_1 Controparte_2
2. Accoglie per quanto di ragione la domanda risarcitoria proposta dall'attrice nei confronti della
Provincia di Salerno;
per l'effetto:
a. accerta e dichiara che l'incidente per cui è causa è da ascriversi all'esclusiva responsabilità della Provincia di Salerno;
b. condanna la Provincia di Salerno al pagamento, in favore della parte attrice, della somma di euro 10.880,40, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
c. condanna la Provincia di Salerno al pagamento, in favore della parte attrice, della somma di euro 522,33, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali subiti, oltre interessi come in motivazione;
pagina 22 di 23 3. Condanna la Provincia di Salerno al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 3.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
4. Condanna l'attrice al pagamento, in favore del , delle spese del Controparte_2
presente giudizio, che si liquidano in euro 3.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
5. Pone le spese di CTU definitivamente a carico della Provincia di Salerno.
Nocera Inferiore, 5.6.25 Il Giudice
Dott. Gianluca Di Filippo
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