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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 25/03/2025, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Daniela
Ammendola, ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., all'udienza di discussione del 25.03.2025, mediante concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 401/2024 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.to Paolo Galluccio Parte_1
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, NTroparte_1
in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Biagio Cozzolino e Antonella Ferraro
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: COME IN ATTI
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.01.2024 il ricorrente in epigrafe premetteva: di prestare la propria attività lavorativa alle dipendenze della resistente, , con mansioni di collaboratore NTroparte_2
professionale sanitario;
di essere inquadrato nella Ctg. D6 del C.C.N.L. Sanità Pubblica e rientrante tra il personale turnista;
di osservare l'orario giornaliero di lavoro prestabilito dell'azienda sanitaria;
di aver espletato la propria attività lavorativa anche nei giorni festivi infrasettimanali, conformemente alla normale articolazione dei turni lavorativi, nonché della disciplina dell'orario di lavoro fissato dal
C.C.N.L. di comparto in 36 ore settimanali;
di non aver mai usufruito del riposo compensativo, né di aver ricevuto alcun compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista dagli artt. 9 e
34, c. 7 e 8, del C.C.N.L. del personale Comparto Sanità del 20.09.2001, nonché dall'art. 20 del
C.C.N.L. I° Settembre 1995 e 34 del C.C.N.L. 7 Aprile 1999, così come sostituiti dagli artt. 29 comma
6 e 31 commi 7 – 8 del C.C.N.L. 2016-2018, intitolato “Riposo compensativo per le giornate festive lavorate”; di aver prestato, in particolare, la propria attività lavorativa nelle seguenti festività
Nazionali I° Gennaio, 6 Gennaio, lunedì dell'Angelo, 25 Aprile, I° Maggio, 2 Giugno, 15 Agosto, I°
Novembre, 8 Dicembre, 25 Dicembre e 26 Dicembre oltre alla ricorrenza del Santo Patrono del 15
Novembre (San Felice di Nola), come emerge dai cartellini marcatempo;
di aver espletato la propria attività lavorativa in giornate festive infrasettimanali per un monte ore di 216 ore, esclusa la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo pari al 30%; di non aver ricevuto quanto di propria spettanza nonostante le reiterate richieste di pagamento, da ultimo con racc.ta A/R nr.
20015563163-1 del 06.05.2021 (cfr. doc. nr. 3 agli atti).
Tutto ciò premesso, evocava in giudizio l' , in persona del rappresentante p.t., NTroparte_2
dinanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro, per far accertare e, per l'effetto, condannare, l' , in persona del legale rapp.te p.t. alla corresponsione NTroparte_1 dell'importo di € 4.488,48 a titolo di maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo pari al
30% per i periodi suindicati ed in riferimento all'attività lavorativa espletata nei giorni festivi infrasettimanali giusta previsione del C.C.N.L. di categoria oltre interessi, con vittoria delle spese di lite con attribuzione.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' , in persona NTroparte_2
del Direttore Generale e Legale Rapp.te p.t., la quale, chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere stante l'intervenuto pagamento, con la busta paga di febbraio 2024, nei confronti del ricorrente, delle seguenti somme: € 938,75 in relazione a 47,71 ore lavorate nell'anno 2018; € 753,60 per 36,92 ore lavorate nell'anno 2019; € 841,58 per 41,23 ore lavorate nel 2020; ed € 751,56 per
36,81 ore lavorate del 2021, per l'importo complessivo di € 3.285,49; somma inferiore di quella postulata in ricorso in ragione dell'asserita prescrizione maturata in ordine ai crediti risalenti all'anno
2017.
Con note depositate per l'odierna udienza il procuratore di parte ricorrente evidenziava l'intervenuto pagamento degli emolumenti spettanti alla stessa in misura parziale (limitatamente al periodo 2018- NT 2022) chiedendo, pertanto, condannarsi l' esistente alla ulteriore somma di euro 1.202,99, a titolo di maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo pari al 30% per i l'anno 2017 ed in riferimento all'attività lavorativa espletata nei giorni festivi infrasettimanali giusta previsione del
C.C.N.L. di categoria oltre interessi, il tutto con vittoria delle spese di liti da attribuirsi ai procuratori
NT antistatari. I procuratori dell' resistente si riportavano alla propria memoria difensiva, con compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 25.03.2025 svoltasi con le modalità di cui all'art 127-ter c.p.c., il Gl, decideva la causa con sentenza contestuale, le cui motivazioni di seguito si illustrano.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ragione del pagamento dell'importo complessivo di € 3.285,49 a titolo di maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo pari al 30% per il periodo dal 2018 al 2021, deve essere dichiarata in parte qua la cessazione della materia del contendere.
Tale formula - pur non trovando previsione nel codice di rito, essendo disciplinata per il solo giudizio amministrativo dagli artt. 23-27 della legge n. 1034/1971 - è normalmente utilizzata ed indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass., Sez. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali
(Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., Sez.lav.,
6.5.1998, n.4583; Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333).
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass., Sez. lav.,
27.4.2000, n.5390; Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass. civ., Sez. Un., 28.09.2000,
n.1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, il riconoscimento parziale del diritto azionato successivamente alla proposizione del presente ricorso determina la cessazione parziale della materia del contendere per il venir meno, in parte qua, della posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Come accennato, parte ricorrente ha chiesto altresì il pagamento della maggiorazione per lo straordinario festivo anche con riferimento a 9 giorni festivi del 2017 (meglio indicati in atti).
NT L ha eccepito rispetto a detta annualità la prescrizione quinquennale del credito.
Si evidenzia, tuttavia, che, con atto interruttivo notificato in data 06.05.2021, la parte ha interrotto il decorso del termine di prescrizione, con la conseguenza che sono altresì dovute le spettanze per i titoli in discussione maturate nell'anno 2017 che vengono correttamente quantificate in euro
1.202,99 (cfr. lett. A/R allegata agli atti), oltre accessori come per legge. Al riguardo, preme altresì NT evidenziare che non sono oggetto di contestazione nel merito da parte dell' resistente né la spettanza del credito, né i conteggi effettuati relativamente all'anno 2017.
Quanto al governo delle spese, tenuto conto che il pagamento di gran parte del credito rivendicato
è avvenuto prima della notifica del ricorso, si dispone la compensazione delle spese di lite nella misura di due terzi;
la restante parte segue la soccombenza e va liquidata come in dispositivo, avuto riguardo ai parametri minimi, in ragione della natura documentale e seriale della controversia, con distrazione ex art. 93 c.p.c. al procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, Dott.ssa Daniela Ammendola, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere limitatamente alle spettanze retributive per il periodo dal 2018 al 2021;
2. in accoglimento del residuo ricorso, condanna l' al pagamento della somma CP_2 di € 1.202,99, per i medesimi titoli afferenti all'anno 2017, oltre accessori come per legge;
NT
3. condanna l' al pagamento delle spese di lite - compensate di due terzi - che si liquidano in complessivi € 350,00, oltre IVA e CPA se dovuti e rimborso forfettario come per legge, con distrazione.
Così deciso in Nola, lì 25.03.2025.
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Daniela Ammendola