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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 17/04/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IMPERIA Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
dott. Eduardo Bracco - presidente rel. dott. Andrea Canciani - giudice dott. Fabio Favalli - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 281/2025 V.G., avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su accordo delle parti
TRA
, nata in [...] il [...], codice fiscale Parte_1
elett.te dom.ta presso lo studio del difensore Avv. SISTO C.F._1
VALENTINA del Foro di Imperia
E
nato a [...] il [...], codice fiscale CP_1
, elett.te dom.to presso lo studio del difensore Avv. MARAFIOTI C.F._2
MARIA ROSITA del Foro di Imperia.
1 Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso in maniera conforme, come da dispositivo.
Il P.M. ha chiesto pronunciarsi la separazione dei coniugi alle condizioni concordate.
Motivi della decisione
I coniugi in epigrafe:
• hanno contratto matrimonio a VENTIMIGLIA (IM) in data 12/12/2015;
• hanno avuto , minorenne. Per_1
Hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni concordate, che vengono riportate in dispositivo ed omologate perché non sono contrarie a norme imperative e sono rispondenti all'interesse della figlia, sotto i profili sia del mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, sia delle condizioni economiche, essendo idonee a garantirne un adeguato mantenimento.
Sussistono dunque i presupposti di legge per accogliere la domanda, atteso che la concorde volontà delle parti di separarsi e l'esito negativo del tentativo di conciliazione dimostrano chiaramente che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non sia suscettibile di ricostituzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, definitivamente provvedendo, pronuncia la separazione personale dei coniugi e (matrimonio contratto a Parte_1 CP_1
VENTIMIGLIA il 12/12/2015, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di detto
Comune anno 2015, parte 2, serie A, atto n. 28), alle seguenti concordate condizioni, che vengono quindi omologate:
1. La figlia minore è affidata in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, Per_1
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La figlia avrà residenza abituale presso la casa familiare di PO (IM), Corso Vittorio Emanuele n. 82, con collocamento prevalente presso la madre. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla religione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. I genitori si dovranno impegnare a mantenere un
2 contegno di rispetto reciproco e di corretta comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della minore con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. La madre dovrà prontamente avvisare il padre circa lo stato di salute della minore e di eventuali visite mediche di in modo che il Per_1
padre possa presenziarvi.
2. La casa coniugale di PO (IM), Corso Vittorio Emanuele n. 82, condotta in locazione, viene assegnata alla sig.ra che ivi continuerà a Parte_1
vivere unitamente alla figlia minore;
ogni arredo e pertinenza vengono lasciati nella disponibilità della sig.ra , la quale, si fa carico di corrispondere interamente il Pt_1
canone mensile di locazione.
3. I genitori hanno così determinato il regime di visita del padre, salvo migliori accordi tra le parti: week alternati dal venerdì dalle ore 18.00 sino alla domenica alle ore 17.00, oltre tutti i martedì dalle ore 16.30 alle ore 20.00 con cena con il padre, e, il solo giovedì, quando la minore trascorrerà il week con la madre dalle ore 18.00 alle ore 20.00 con cena con il padre, salvo migliori accordi in base alle esigenze lavorative, familiari dei coniugi, anche in ragione degli interessi della minore. Nel periodo di permanenza con il padre, lo stesso, si impegna a far eseguire i compiti scolastici alla figlia. Festività alternate.
Durante le vacanze estive il padre potrà tenere con sé la minore anche per due settimane consecutive in coincidenza delle proprie ferie, resta inteso che se il padre, non si allontanerà per vacanza, la minore potrà trascorrere due pomeriggi a settimana con la madre.
Qualora, per esigenze lavorative del padre, le ferie vengano usufruite in altro periodo dell'anno, la minore potrà, ugualmente, stare con il padre, previo congruo avviso alla madre.
Con il presente atto, il sig. acconsente che la sig.ra porti con sé la figlia CP_1 Pt_1
minore in Polonia nel periodo estivo per due settimane, per far visita ai di lei parenti.
I periodi di permanenza estivi dovranno essere accordati tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno compreso il soggiorno in Polonia e le ferie del padre.
Le spese relative ai viaggi e alle vacanze che la minore fa con il genitore sono ad esclusivo carico del genitore con cui la minore effettua il viaggio/la vacanza, compreso il viaggio in
Polonia.
I coniugi concordano che la minore potrà far visita e restare con la nonna paterna solamente se accompagnata da un adulto quale lo stesso o il marito della stessa per l'anno CP_1
2025, salvo migliori accordi tra le parti, successivamente a tale data le parti di comune
3 accordo potranno decidere di far rimanere con la nonna paterna anche senza la Per_1
presenza di un altro adulto.
4. Il sig. si obbliga a versare l'importo di Euro 350,00 a titolo di contributo al CP_1 mantenimento della figlia minore. L'assegno unico verrà percepito al 100% dalla sig.ra
Pt_1
5. Il sig. la sig.ra saranno tenuti al pagamento delle spese straordinarie CP_1 Pt_1
per la figlia nella misura del 50% ciascuno da intendersi quali:
A) – Spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale d) ticket sanitari;
B) – Spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, compresi i relativi presidi quali occhiali, apparecchio ai denti, eccetera;
b) cure termali e fisioterapiche, olistiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale
d) farmaci particolari;
e) psicologi;
f) logopedista;
C) – Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
D) – Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
E) – Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) centro estivo, gruppo estivo e gruppo ricreativo anche invernale (con la precisazione che i coniugi dovranno comunque previamente concordare il centro/gruppo che verrà frequentato da nonché le modalità e i tempi); F) - Spese extrascolastiche Per_1
che richiedono il preventivo accordo;
a) corsi di istruzione;
b) attività sportive, attività ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
c) patente di guida;
d) assicurazione RCA, bolli, revisione e manutenzione mezzo di trasporto privato;
e) spese di baby sitter.
Le spese straordinarie dovranno essere preventivamente concordate dai genitori, salva l'urgenza e l'indifferibilità. Nel caso di anticipo integrale della spesa straordinaria da parte di un genitore, la stessa dovrà essere rimborsata al 50% da parte dell'altro genitore previa esibizione di idoneo giustificativo entro 20 giorni dall'esibizione della documentazione che giustifica detta spesa (ricevute, fatture e/o altro documento equipollente). Sono da ritenersi idonee anche le ricevute non fiscali, a condizione che contengano l'intestazione del beneficiario del pagamento e la causale del pagamento.
4 Il genitore che avrà anticipato dette spese, per ottenere il rimborso della sua quota, dovrà documentarle all'altro genitore;
non saranno rimborsabili le spese che richiedono il preventivo accordo effettuate in assenza di esso.
Per le spese che richiedono il preventivo accordo il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta ovvero entro 5 giorni da essa;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Rientrano tra le spese straordinarie i buoni pasto.
6. I coniugi si impegnano a richiedere nei termini e con le modalità previste per godere di ciascun beneficio gli aiuti economici/bonus dello Stato/Regionali/Comunali/Inps, Scuole
Pubbliche e Private, eccetera sia per quanto riguarda la mensa, che lo sport, il centro/gruppo estivo/invernale, borse di studio e quant'altro (elenco qui da non intendersi esaustivo) a cui potrebbero aver diritto in relazione alla condizione economica familiare/isee. A tale fine ciascun coniuge si impegna a fornire all'altro coniuge la documentazione che gli viene richiesta per poter usufruire dei benefici suddetti.
7. La sig.ra in oggi, proprietaria dell'autovettura targata GE858LZ, continuerà a Pt_1
supportare tutti i costi di gestione. Il motociclo targato FB34650, di proprietà del sig. CP_1
rimarrà nella sua piena disponibilità, facendosi carico di tutti gli oneri derivanti. Il sig. CP_1 continuerà a corrispondere la rata del finanziamento relativo all'acquisto del mobile Ikea sino alla scadenza.
8. Per quanto riguarda il cane, quale animale di affezione, le parti si accordano che le spese veterinarie vengano divise al 50%, previo accordo. La sig.ra si impegna a trasferire Pt_1
la proprietà del cane a suo nome entro 30 giorni dal deposito della sentenza tramite gli uffici
ASL.
9. Ai fini fiscali la minore verrà detratta al 50% da ciascun genitore.
10. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti, pertanto, dichiarano di rinunciare a qualsiasi pretesa reciproca di mantenimento.
11. I coniugi dichiarano di aver regolato già ogni rapporto di tipo economico da non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
12. Il sig. dichiara di aver già asportato tutti i suoi beni dalla casa coniugale. CP_1
13. Spese di lite compensate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di VENTIMIGLIA (IM), ove venne trascritto il matrimonio, di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
5 Con separata ordinanza si dispone per il prosieguo del giudizio, relativamente alla domanda di divorzio.
Imperia, deciso il 16/04/2025.
Il Presidente dott. Eduardo Bracco
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