TRIB
Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/06/2025, n. 1244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1244 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Fabiana Iorio, disposta la sostituzione dell'udienza del 10.06.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia di previdenza iscritta al n. 2753/2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, a cui è “riunito” il procedimento recante n. rg. 7764/2019, avente ad oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo. TRA
, quale erede della sig.ra , nata a [...] Parte_1 Persona_1
(CE), il 25.02.1944 e deceduta in Santa Maria Capua Vetere il 18.10.2024, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di intervento volontaria, dall' Avv. Maria Conforti, con la quale elettivamente domicilia in Santa Maria Capua Vetere alla via A. Pierantoni n.24 E
in persona del suo legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. G. Tellone ed elettivamente domiciliato come in atti;
Ragioni di fatto e di diritto Con ricorso depositato in data 14.4.2022, la de cuius , premesso di Persona_1 aver presentato, domanda per ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, senza esito positivo, e di aver, pertanto, proposto ricorso per ATP (proc. n. 7764/19), contestava le conclusioni presentate dal CTU deducendo che gli stati patologici denunciati gli davano diritto alla provvidenza richiesta. Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si opponeva alla domanda. Nelle more del giudizio, in data 18.10.2024, decedeva e si Persona_1 costituiva in prosecuzione in data 4.11.2024 quale erede reiterando le Parte_1 medesime richieste già formulate dalla de cuius (cfr. atto di intervento volontario). Acquisita la documentazione prodotta, esaurita l'attività istruttoria, depositate le note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante deposito della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Preliminarmente, si osserva che, ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non
1 superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio. Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 31.03.2022 e la dichiarazione è stata depositata il 31.03.2023 per cui detto termine essenziale è stato rispettato. Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. Il presente ricorso è stato depositato il 14.04.2022 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato. Va, poi, rilevato che il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione. Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto. Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa. Ebbene, nel caso di specie, parte ricorrente ha eccepito che il ctu avrebbe sottostimato la situazione patologica della periziata, in particolare con riferimento alla capacità di deambulare autonomamente. Ha inoltre evidenziato e documentato una serie di aggravamenti incidenti sul complesso invalidante ai sensi dell'art. 149 disp.att. c.p.c. Dopo aver disposto chiarimenti nei confronti del ctu della fase di atp, ritenuta l'opportunità di un supplemento peritale, il giudicante ha ritenuto di conferire incarico ad un diverso ctu. Il consulente, valutata la documentazione allegata al fascicolo non avendo potuto sottoporre la de cuius a visita a causa del decesso (cfr. relazione peritale), ha ritenuto che la stessa fosse affetta da “Scompenso cardiaco congestizio secondario a grave insufficienza cardiaca;
fibrillazione atriale cronica. Artrosi poli distrettuale. Vasculopatia cerebrale cronica con grave declino cognitivo e turbe comportamentali;
disorientamento temporo spaziale ed incontinenza urinaria cronica stabilizzata con necessità di presidi”, patologie che non le consentivano “di attendere in modo autonomo alle comuni attività della vita quotidiana se non costantemente assistita a decorrere, appunto, dal mese di aprile 2022”.
2 In relazione alla decorrenza del beneficio ha precisato: “nel caso in esame, per tutto quanto sopra riportato, considerato che, ai fini della valutazione dell'autonomia della paziente, quindi, ai fini dell'eventuale riconoscimento dei benefici di legge derivanti dall'indennità di accompagnamento, a nostro avviso, deve ritenersi rilevante il quadro clinico generale, che può ben dedursi dalla documentazione esaminata, in particolare dal verbale redatto in data 29/01/2024, a seguito della valutazione socio sanitaria integrata, del caso clinico, da parte dell' Parte_2
da cui si deduce che, a quell'epoca, la paziente, già ricoverata in lungodegenza (non si esplicita
[...] da quando!), presso Casa di Cura accreditata SSN, in quanto affetta da vasculopatia cerebrale cronica con declino cognitivo e disturbi comportamentali, cardiopatia ipertensiva con fibrillazione atriale cronica, necessitava di dimissione protetta con indicazione al ricovero in RSA, in quanto confusa, dipendente in tutte le attività di base della vita quotidiana e totalmente dipendente per quanto riguarda la mobilità; quindi, tenuto conto che, per le suddette motivazioni, fu attivato ricovero in RSA R3 a media intensità assistenziale, ricovero che, per le carenze socio familiari accertate, fu, economicamente, a totale carico del SSN (50% ASL, 50% settore assistenza sociale), fino all'exitus, verificatosi il 18/10/2024, in ambiente ospedaliero, per complicanze cardio-respiratorie acute, considerata la certificazione geriatrica con test di funzionalità, ad uso medico legale, redatta in data 07/04/2022, visionata dal CTU solo in data odierna, e valutabile solo dopo aver potuto visionare quanto clinicamente accertato in epoca precedente dalla commissione prima, dal CTU nominato nel procedimento ATP di cui al RG 7764/19, CP_1 poi, constatato che, a tale data (07/04/2022), si attestava l'incapacità della de cuius a compiere gli atti quotidiani della vita riteniamo si possa affermare che Ella non fosse più in grado di attendere in modo autonomo alle comuni attività della vita quotidiana se non costantemente assistita a decorrere, appunto, dal mese di aprile 2022”. Dunque, il ctu ha individuato la sussistenza dei requisiti necessari per il beneficio dall'aprile 2022, data in cui veniva attestata l'incapacità della de cuius (cfr. documentazione allegata). Tali conclusioni, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, vanno pienamente condivise. Pertanto, va accertato che la de cuius fosse bisognevole di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita da aprile 2022 al 18.10.2024 data del decesso. Considerate entrambe le fasi del giudizio, tenuto conto dell'accoglimento del ricorso da data successiva alla domanda amministrativa e al ricorso per atpo, le spese di lite si compensano per due terzi mentre per la restante parte seguono la soccombenza a carico dell' CP_1
Le spese di consulenza tecnica di entrambe le fasi sono a carico dell' CP_1
P.Q.M.
La dott.ssa Fabiana Iorio, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
3 a) accoglie l'opposizione come in parte motiva e, per l'effetto, la de cuius Per_1 bisognevole di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti
[...] quotidiani della vita da aprile 2022 al 18.10.2024; b) dichiara le spese di lite compensate nella misura di due terzi e pone a carico dell' la restante parte, che liquida in complessivi euro € 800,00, oltre spese forfettarie, CP_1
Iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Conforti;
c) pone le spese di ctu, separatamente liquidate, a carico dell' CP_1
Manda la cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai procuratori costituiti. Santa Maria Capua Vetere, 10.06.2025 Il Giudice (dott.ssa Fabiana Iorio)
4
, quale erede della sig.ra , nata a [...] Parte_1 Persona_1
(CE), il 25.02.1944 e deceduta in Santa Maria Capua Vetere il 18.10.2024, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di intervento volontaria, dall' Avv. Maria Conforti, con la quale elettivamente domicilia in Santa Maria Capua Vetere alla via A. Pierantoni n.24 E
in persona del suo legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. G. Tellone ed elettivamente domiciliato come in atti;
Ragioni di fatto e di diritto Con ricorso depositato in data 14.4.2022, la de cuius , premesso di Persona_1 aver presentato, domanda per ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, senza esito positivo, e di aver, pertanto, proposto ricorso per ATP (proc. n. 7764/19), contestava le conclusioni presentate dal CTU deducendo che gli stati patologici denunciati gli davano diritto alla provvidenza richiesta. Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si opponeva alla domanda. Nelle more del giudizio, in data 18.10.2024, decedeva e si Persona_1 costituiva in prosecuzione in data 4.11.2024 quale erede reiterando le Parte_1 medesime richieste già formulate dalla de cuius (cfr. atto di intervento volontario). Acquisita la documentazione prodotta, esaurita l'attività istruttoria, depositate le note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante deposito della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Preliminarmente, si osserva che, ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non
1 superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio. Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 31.03.2022 e la dichiarazione è stata depositata il 31.03.2023 per cui detto termine essenziale è stato rispettato. Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. Il presente ricorso è stato depositato il 14.04.2022 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato. Va, poi, rilevato che il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione. Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto. Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa. Ebbene, nel caso di specie, parte ricorrente ha eccepito che il ctu avrebbe sottostimato la situazione patologica della periziata, in particolare con riferimento alla capacità di deambulare autonomamente. Ha inoltre evidenziato e documentato una serie di aggravamenti incidenti sul complesso invalidante ai sensi dell'art. 149 disp.att. c.p.c. Dopo aver disposto chiarimenti nei confronti del ctu della fase di atp, ritenuta l'opportunità di un supplemento peritale, il giudicante ha ritenuto di conferire incarico ad un diverso ctu. Il consulente, valutata la documentazione allegata al fascicolo non avendo potuto sottoporre la de cuius a visita a causa del decesso (cfr. relazione peritale), ha ritenuto che la stessa fosse affetta da “Scompenso cardiaco congestizio secondario a grave insufficienza cardiaca;
fibrillazione atriale cronica. Artrosi poli distrettuale. Vasculopatia cerebrale cronica con grave declino cognitivo e turbe comportamentali;
disorientamento temporo spaziale ed incontinenza urinaria cronica stabilizzata con necessità di presidi”, patologie che non le consentivano “di attendere in modo autonomo alle comuni attività della vita quotidiana se non costantemente assistita a decorrere, appunto, dal mese di aprile 2022”.
2 In relazione alla decorrenza del beneficio ha precisato: “nel caso in esame, per tutto quanto sopra riportato, considerato che, ai fini della valutazione dell'autonomia della paziente, quindi, ai fini dell'eventuale riconoscimento dei benefici di legge derivanti dall'indennità di accompagnamento, a nostro avviso, deve ritenersi rilevante il quadro clinico generale, che può ben dedursi dalla documentazione esaminata, in particolare dal verbale redatto in data 29/01/2024, a seguito della valutazione socio sanitaria integrata, del caso clinico, da parte dell' Parte_2
da cui si deduce che, a quell'epoca, la paziente, già ricoverata in lungodegenza (non si esplicita
[...] da quando!), presso Casa di Cura accreditata SSN, in quanto affetta da vasculopatia cerebrale cronica con declino cognitivo e disturbi comportamentali, cardiopatia ipertensiva con fibrillazione atriale cronica, necessitava di dimissione protetta con indicazione al ricovero in RSA, in quanto confusa, dipendente in tutte le attività di base della vita quotidiana e totalmente dipendente per quanto riguarda la mobilità; quindi, tenuto conto che, per le suddette motivazioni, fu attivato ricovero in RSA R3 a media intensità assistenziale, ricovero che, per le carenze socio familiari accertate, fu, economicamente, a totale carico del SSN (50% ASL, 50% settore assistenza sociale), fino all'exitus, verificatosi il 18/10/2024, in ambiente ospedaliero, per complicanze cardio-respiratorie acute, considerata la certificazione geriatrica con test di funzionalità, ad uso medico legale, redatta in data 07/04/2022, visionata dal CTU solo in data odierna, e valutabile solo dopo aver potuto visionare quanto clinicamente accertato in epoca precedente dalla commissione prima, dal CTU nominato nel procedimento ATP di cui al RG 7764/19, CP_1 poi, constatato che, a tale data (07/04/2022), si attestava l'incapacità della de cuius a compiere gli atti quotidiani della vita riteniamo si possa affermare che Ella non fosse più in grado di attendere in modo autonomo alle comuni attività della vita quotidiana se non costantemente assistita a decorrere, appunto, dal mese di aprile 2022”. Dunque, il ctu ha individuato la sussistenza dei requisiti necessari per il beneficio dall'aprile 2022, data in cui veniva attestata l'incapacità della de cuius (cfr. documentazione allegata). Tali conclusioni, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, vanno pienamente condivise. Pertanto, va accertato che la de cuius fosse bisognevole di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita da aprile 2022 al 18.10.2024 data del decesso. Considerate entrambe le fasi del giudizio, tenuto conto dell'accoglimento del ricorso da data successiva alla domanda amministrativa e al ricorso per atpo, le spese di lite si compensano per due terzi mentre per la restante parte seguono la soccombenza a carico dell' CP_1
Le spese di consulenza tecnica di entrambe le fasi sono a carico dell' CP_1
P.Q.M.
La dott.ssa Fabiana Iorio, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
3 a) accoglie l'opposizione come in parte motiva e, per l'effetto, la de cuius Per_1 bisognevole di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti
[...] quotidiani della vita da aprile 2022 al 18.10.2024; b) dichiara le spese di lite compensate nella misura di due terzi e pone a carico dell' la restante parte, che liquida in complessivi euro € 800,00, oltre spese forfettarie, CP_1
Iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Conforti;
c) pone le spese di ctu, separatamente liquidate, a carico dell' CP_1
Manda la cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai procuratori costituiti. Santa Maria Capua Vetere, 10.06.2025 Il Giudice (dott.ssa Fabiana Iorio)
4