Sentenza 27 settembre 2012
Decreto decisorio 28 marzo 2013
Parere definitivo 8 febbraio 2016
Ordinanza collegiale 3 marzo 2021
Accoglimento
Sentenza 11 ottobre 2021
Decreto decisorio 5 aprile 2022
Sentenza 14 giugno 2022
Ordinanza cautelare 13 aprile 2023
Ordinanza collegiale 17 maggio 2024
Accoglimento
Sentenza 21 maggio 2024
Ordinanza collegiale 14 ottobre 2024
Ordinanza collegiale 11 dicembre 2024
Sentenza 14 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 11/10/2021, n. 6766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6766 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/10/2021
N. 06766/2021REG.PROV.COLL.
N. 02514/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2514 del 2013, proposto dai sigg.ri
OB BA, OB AN, CO AL, VA LE, CO D’ES, CO VE, NZ IM, SA EN, TT GI, IU ER, IO IA, CO CO, VA IC, NC RA, AN LD, ST UZ e LO IN, rappresentati e difesi dall’avv. Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Roma, L.gotevere dei Mellini, n. 17
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , ex lege rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso gli Uffici della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Prima Bis , n. 8165/2012 del 27 settembre 2012, resa tra le parti e non notificata, con cui è stato respinto il ricorso R.G. n. 15294/2001, proposto per l’accertamento del diritto dei ricorrenti all’applicazione del premio di cui all’art. 1, comma 4, della l. n. 42/2000 e la condanna dell’Amministrazione al pagamento dello stesso.
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Vista la memoria difensiva della difesa erariale;
Viste l’ordinanza collegiale istruttoria n. 1790/2021 del 3 marzo 2021 e la documentazione trasmessa dal Ministero della Difesa in ottemperanza alla stessa;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 settembre 2021 il Cons. ET De BE e udito per gli appellanti l’avv. Giancarlo Viglione;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Gli appellanti, sigg.ri OB BA, OB AN, CO AL, VA LE, CO D’ES, CO VE, NZ IM, SA EN, TT GI, IU ER, IO IA, CO CO, VA IC, NC RA, AN LD, ST UZ e LO IN, tutti Ufficiali dell’Esercito in servizio permanente, impugnano la sentenza del T.A.R. Lazio, Roma, I- bis , n. 8165/2012 del 27 settembre 2012, che ha respinto il ricorso da essi presentato per l’accertamento del proprio diritto al premio di cui all’art. 1, comma 4, della l. n. 42/2000 e la conseguente condanna della P.A. a corrispondergli il suddetto premio, con interessi e rivalutazione monetaria.
1.1. La l. n. 42/2000, recante misure finalizzate a disincentivare l’esodo dei piloti militari, al comma 4 dell’art. 1 (poi abrogato) così recitava: “ Agli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate in possesso del brevetto di pilota militare che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età e non superato il cinquantesimo anno di età e siano in possesso delle specifiche qualifiche previste per l’impiego di velivoli a pieno carico operativo ed in qualsiasi condizione meteorologica, è corrisposto in unica soluzione, al raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio previsti dagli articoli 2 e 7, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, un premio di importo pari alla metà dell’importo complessivo dei premi di cui al comma 2 ”.
1.2. Gli odierni appellanti, in possesso gli uni del brevetto militare di pilota-osservatore dell’Esercito, gli altri del brevetto militare di pilota di elicottero, hanno rivendicato di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 1, comma 4, cit. per beneficiare del premio in esame.
1.2.1. A sostegno delle loro pretese, hanno allegato l’identità delle funzioni da essi svolte rispetto agli Ufficiali in servizio permanente delle Forze Armate in possesso del brevetto di pilota militare, ai quali, secondo l’interpretazione seguita dall’Amministrazione, è riservato in via esclusiva il beneficio economico per cui è causa. In subordine, hanno sollevato questione di legittimità costituzionale della normativa in discorso, perché la mancata estensione del premio a loro favore violerebbe gli artt. 3, 36 e 97 Cost..
1.3. All’esito del giudizio di primo grado, il T.A.R. ha nondimeno respinto il ricorso, ritenendo, sulla base del preciso dettato normativo, che il beneficio si applicasse esclusivamente agli Ufficiali titolari del brevetto di pilota militare, come da circolare interpretativa della legge in questione emanata dal Ministero della Difesa, e che, pertanto, fosse irrilevante la circostanza dello svolgimento da parte dei ricorrenti – in possesso alcuni del brevetto di pilota-osservatore dell’Esercito, altri di quello di pilota di elicottero – delle stesse funzioni operative del personale con il brevetto di pilota militare. Il primo giudice ha inoltre escluso che la limitazione del premio agli Ufficiali con brevetto di pilota militare violasse gli artt. 3, 36 e 97 Cost., trattandosi di scelta frutto della piena discrezionalità del Legislatore e non irragionevole, giacché subordinata al possesso di specifiche professionalità in capo al personale a cui il premio de quo si riferisce.
2. Nell’appello gli Ufficiali hanno contestato l’ iter motivazionale e le conclusioni cui sono pervenuti i giudici di prime cure, deducendo con un unico motivo le seguenti censure: a) erronea motivazione della sentenza relativamente all’art. 1, comma 4, della l. n. 42/2000; b) erronea motivazione della sentenza relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1, 2, e 3 della l. n. 42/2000 per violazione degli artt. 3, 36 e 97 Cost..
2.1. In sintesi, gli appellanti hanno invocato la ratio del beneficio di cui all’art. 1, comma 4, della l. n. 42 cit., che consisterebbe nel voler premiare economicamente gli Ufficiali piloti militari al fine di evitare che questi abbandonassero le Forze Armate per essere impiegati in compagnie di volo private (in ragione dello status economico-sociale goduto in quegli anni dai piloti di linea). Tanto premesso, gli appellanti rientrerebbero nelle previsioni dell’art. 1, comma 4, cit., sotto il profilo sia dei parametri d’età, sia del possesso delle “ specifiche qualifiche previste per l’impiego di velivoli a pieno carico operativo ed in qualsiasi condizione meteorologica ”.
2.1.1. Da questo punto di vista, in particolare, sussisterebbe una perfetta identità di funzioni, nonché di attività addestrativa e operativa, tra gli Ufficiali titolari del brevetto di pilota militare e quelli che (come gli stessi appellanti) sono in possesso del brevetto di pilota militare-osservatore dell’Esercito, ovvero del brevetto militare di pilota di elicottero. L’identità di funzioni operative e di addestramento sarebbe confermata dalla direttiva dello Stato Maggiore dell’Esercito m. 15000/I/1420 del 1° gennaio 1990 (“ Profili e qualifiche dei Piloti – Addestramento ed operatività di equipaggio ”), la quale avrebbe previsto un’unica attività di addestramento per i piloti militari, senza distinzioni.
2.2. Sul piano letterale, gli appellanti sottolineano, poi, come il Legislatore, nella rubrica della legge de qua , abbia utilizzato la generica espressione “ piloti militari ” senza alcuna limitazione soggettiva nell’ambito di tale particolare categoria. Osservano, ancora, come la circolare ministeriale richiamata dal T.A.R. (n. DGPM/IV/12/059650/30 dell’11 maggio 2000) ripeta in maniera pedissequa il dettato dell’art. 1 della l. n. 42/2000, senza aggiungere alcuna precisazione interpretativa, sicché ad essa non potrebbe attribuirsi il valore che il primo giudice ha inteso conferirle.
2.3. In subordine, infine, gli appellanti hanno riproposto la questione di legittimità costituzionale della normativa de qua per contrasto con gli artt. 3, 36 e 97 Cost..
3. Il Ministero della Difesa, costituitosi in giudizio, ha depositato una memoria in cui ha eccepito la legittimità di un’interpretazione strettamente letterale dell’art. 1, comma 4, della l. n. 42 cit., tale da non contemplare gli appellanti.
3.1. Con ordinanza n. 1790/2021 del 3 marzo 2021 la Sezione ha disposto istruttoria, chiedendo alla P.A. di fornire chiarimenti circa:
- la tipologia di funzioni svolte in concreto dagli Ufficiali appellanti rispetto a quelle degli Ufficiali con brevetto di pilota militare e, quindi, l’esistenza o meno dell’identità di funzioni tra gli uni e gli altri rivendicata nell’appello, nonché circa gli eventuali profili differenziali;
- i contenuti e le eventuali differenze tra le categorie di brevetto, e del relativo addestramento.
3.2. Il Ministero della Difesa – D.G. per il Personale Militare ha riscontrato le richieste istruttorie depositando in data 21 maggio 2021 una nota con documentazione allegata.
3.3. All’udienza pubblica del 14 settembre 2021 è comparso il difensore degli appellanti, quindi la causa stata trattenuta in decisione.
4. L’appello è fondato.
4.1. Si è già riportato al parag. 1.1 il testo dell’art. 1, comma 4, della l. n. 41/2000 (art. 1 abrogato, nella sua interezza, dall’art. 2268 del d.lgs. n. 66/2010). Mette conto richiamare, ora, un precedente arresto di questo Consiglio di Stato (Sez. IV, 9 marzo 2011, n. 1517) che ha affrontato la questione della richiesta di estensione dei benefici ex l. n. 42/2000 avanzata, nel caso ivi esaminato, da Ufficiali titolari del brevetto di naviganti. La Quarta Sezione ha ritenuto infondata la richiesta sulla base del rilievo – già emerso in prime cure – che la legge in discorso, ogni volta che occorre fare riferimento ai beneficiari dei premi, menziona espressamente i soli Ufficiali in possesso del brevetto di pilota militare: ne discende che gli altri Ufficiali, i quali, pur inquadrati nello stesso ruolo di naviganti, non sono piloti militari, né sono in possesso del relativo brevetto, non possono essere destinatari dei riferiti benefici. La l. n. 42/2000 – aggiunge la pronuncia in commento – ha natura speciale: essa, pertanto, non è suscettibile di alcuna forma di interpretazione estensiva o analogica. Infine, la Quarta Sezione ha condiviso l’affermazione del primo giudice, secondo cui “ il personale in possesso del brevetto di navigatore militare, pur appartenendo allo stesso ruolo dei piloti militari, si diversifica da questi ultimi in ragione della diversa specialità e del brevetto acquisito a seguito di un iter formativo che solo inizialmente è comune ”.
4.2. In questa, come in altre decisioni, è stata sottolineata la finalità della disciplina premiale di cui alla l. n. 42/2000, che era quella di contrastare la pratica un tempo diffusa, in base alla quale i piloti dell’Aeronautica Militare dopo un periodo piuttosto breve passavano alle dipendenze di compagnie private, cosicché tali compagnie finivano per fruire dei vantaggi connessi alla formazione dei piloti stessi ad opera dell’Amministrazione, per la quale quest’ultima aveva speso ingenti risorse (C.d.S., Sez. II, 9 giugno 2020, n. 3676; Sez. IV, 30 giugno 2017, n. 3233). Una prima considerazione che si impone è, allora, quella della comunanza di siffatta ratio anche a quegli Ufficiali titolari, come gli appellanti, del brevetto di pilota-osservatore o pilota di elicottero, ben potendo porsi anche per questi ultimi l’esigenza di evitarne l’esodo verso compagnie private, le quali si sarebbero così avvantaggiate della formazione ad essi fornita dalla P.A. (v. infra ).
4.3. In secondo luogo – e soprattutto – merita una verifica il discorso svolto dalla sentenza appellata, per il quale la riserva del beneficio ai soli Ufficiali in possesso del brevetto di pilota militare non è irragionevole, in quanto dipende dal possesso di specifiche professionalità in capo al personale cui il premio stesso si riferisce. Anche la pronuncia della Quarta Sezione sopra richiamata – come visto – ha, del resto, ancorato la riserva dei benefici ex l. n. 42/2000 alla diversa specialità degli Ufficiali con brevetto di pilota militare, acquisito per effetto di un iter addestrativo che solo all’inizio è comune a quello dei titolari del brevetto di naviganti. Si tratta, invero, di ragionamento che, al di là della lettera della norma, àncora la concessione del beneficio ad un dato sostanziale costituito dalla qualificazione (in tesi maggiore) posseduta dai titolari del brevetto di pilota militare: tale ragionamento, tuttavia, non convince, qualora a fronte di esso venga comprovato che la P.A. ha attribuito agli Ufficiali titolari del brevetto di pilota militare-osservatore dell’Esercito, o di pilota militare di elicottero (compresi gli appellanti) funzioni identiche a quelle degli Ufficiali con brevetto di pilota militare, mostrando, di fatto, di riconoscere ai primi un livello di qualificazione non inferiore ai secondi.
4.4. Orbene, l’istruttoria disposta al riguardo dal Collegio ha portato ad accertare la fondatezza della doglianza degli appellanti basata, appunto, sull’identità delle funzioni da essi assolte rispetto a quelle dei titolari del brevetto di pilota militare.
4.4.1. Ed infatti, la P.A. ha risposto alla richiesta di chiarimenti inviando, tra l’altro, la relazione del Comando Aviazione dell’Esercito – SM – Ufficio Personale n. M_D E24014 REG2021 0020079 del 21 aprile 2021, in cui, dopo aver ricapitolato le rispettive caratteristiche dei brevetti di pilota militare, pilota osservatore, pilota osservatore d’elicottero e del brevetto militare di pilota d’elicottero, ha poi precisato:
a) che le funzioni concretamente esplicate dai militari in possesso del brevetto di pilota osservatore e dai militari in possesso del brevetto militare di pilota di elicottero, rispetto a coloro che detengono il brevetto di pilota militare, sono pressoché analoghe, la più rilevante differenza essendo quella che riguarda la macchina da condurre;
b) che l’Esercito Italiano ha impiegato in passato ed impiega attualmente, anche in teatro operativo ed in ambito interforze, i piloti dell’Aviazione dell’Esercito a prescindere dal brevetto concretamente detenuto dal pilota;
c) che, quindi, sebbene gli altri brevetti dal punto di vista giuridico formale abbiano “minor pregio” rispetto al brevetto di pilota militare, il personale opera anche con equipaggi misti o organicamente inseriti in strutture dell’Aeronautica Militare, senza che lo Stato Maggiore della Difesa abbia espresso mai riserve o limitazioni sulle capacità dei piloti dell’Aviazione dell’Esercito.
4.5. Dai riferiti chiarimenti emerge, quindi, che il Ministero ha ammesso come in concreto vi sia una sostanziale identità di funzioni tra le varie categorie di piloti, operando l’Aviazione dell’Esercito con equipaggi misti ed impiegando i piloti a prescindere dai brevetti da essi posseduti. In quest’ottica, il “pregio” riconosciuto a tali brevetti appare elemento formale e, in sé, insuscettibile di giustificare una diversa disciplina quanto all’attribuzione del premio per cui è causa, l’identità delle funzioni essendo, come detto, un sintomo inequivocabile della parità della qualificazione riconosciuta al personale, in disparte il brevetto posseduto.
4.5.1. Sotto questo punto di vista, allora, non è necessario promuovere un sindacato di costituzionalità della norma (art. 1, comma 4, della l. n. 42/2000): questa va interpretata nel senso di ricomprendere tra i beneficiari del premio anche coloro che svolgono identiche funzioni e, quindi, sono possessori – per implicito riconoscimento da parte della P.A. – di un grado di professionalità e di qualificazione in tutto analogo a quello dei titolari del brevetto di pilota militare. L’ora vista soluzione ermeneutica si impone sul piano dell’interpretazione teleologica, alla luce della riflessione già svolta più sopra in merito alla comunanza della ratio normativa, nel senso che la ratio di evitare l’esodo verso imprese private del personale militare altamente qualificato accomuna agli Ufficiali con brevetto di pilota militare anche quelli titolari dei brevetti per cui è causa.
4.6. In aggiunta, si osserva che la primazia assegnata dalla sentenza impugnata all’interpretazione letterale non trova conforto negli orientamenti della giurisprudenza più recente, espressasi proprio in merito ai benefici di cui all’art. 1 della l. n. 42/2000. Si è infatti sottolineato, al riguardo, che, è ormai consolidato il principio secondo cui “ l’art. 12 delle preleggi, laddove stabilisce che nell’applicare la legge non si può attribuire alla stessa altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dall’intenzione del legislatore, non privilegia il criterio interpretativo letterale poiché evidenzia, con il riferimento “all’intenzione del legislatore”, un essenziale riferimento alla coerenza della norma e del sistema. Di conseguenza il dualismo, presente nell’art. 12, tra lettera (“significato proprio delle parole secondo la connessione di esse”) e spirito o ratio (“intenzione del legislatore”) va risolto con la svalutazione del primo criterio, rilevandosi inadeguata la stessa idea di interpretazione puramente letterale (cfr. Cons. Stato, sez. V, 13 dicembre 2012, n. 6392; Id., 7 ottobre 2013, n. 4920; Id., sez. IV, 11 febbraio 2016, n. 606; Cass. civ., sez. lav., 11 febbraio 2014, n. 3036; Id., sez. III, 20 marzo 2014, n. 6514) ” (così C.d.S., Sez. V, n. 3233/2017, cit.; nello stesso senso, Sez. II, n. 3676/2020, cit.).
5. In conclusione, quindi, l’appello è fondato e deve essere accolto.
5.1. Per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere accolto il ricorso di primo grado, con conseguente condanna dell’Amministrazione alla corresponsione agli appellanti del beneficio di che trattasi, in subordine alla condizione che gli stessi in concreto abbiano svolto o svolgano funzioni identiche a quelle dei titolari del brevetto di pilota militare.
5.2. Al credito per cui è causa il Collegio ritiene debba riconoscersi natura retributiva, in quanto – come si è visto – il suo riconoscimento discende dalle funzioni svolte in concreto dagli Ufficiali. Ad esso, dunque, essendo il diritto alla sua percezione venuto a maturazione dopo il 31 dicembre 1994, si applica il divieto di cumulo di interessi legali e rivalutazione monetaria derivante dal combinato disposto degli artt. 22, comma 36, della l. n. 724/1994 e 16, comma 6, del d.lgs. n. 412/1991: infatti, ai sensi di quest’ultima disposizione l’importo dovuto a titolo di interessi va “ portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito ”.
6. Le spese del doppio grado di giudizio devono essere compensate, avuto riguardo all’esistenza di indirizzi giurisprudenziali non del tutto uniformi sulla questione esaminata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Seconda (II^), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado, nei termini specificati in motivazione.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2021, con l’intervento dei magistrati:
Diego Sabatino, Presidente
Paolo VA Nicolo' Lotti, Consigliere
Giancarlo Luttazi, Consigliere
Antonella Manzione, Consigliere
ET De BE, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ET De BE | Diego Sabatino |
IL SEGRETARIO