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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 12/08/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2004/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
IL TRIBUNALE DI CUNEO in persona del Giudice designato, dr. Paola Elefante, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 2004/2024 R.G. promossa da: con sede in Mondovì, Via Torino n. 59/b, P. IVA in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, signor , rappresentata e difesa Parte_2 dall'Avv. Claudio STRERI del Foro di Cuneo, presso il medesimo elettivamente domiciliata in Cuneo,
Corso Nizza nr.11, per procura speciale 31 maggio 2022 in calce al ricorso per ingiunzione comprensiva della eventuale fase di opposizione.
A T T R I C E
C O N T R O
(c.f. , residente in [...], in qualità di titolare Parte_3 C.F._1 dell'omonima impresa individuale P.IVA con sede legale in Mondovì (CN), Piazzetta P.IVA_2
Besio n. 3, elettivamente domiciliato in Mondovì, Via Matteotti n. 5, presso lo studio dell'avvocato
Paolo Adriano che lo rappresenta e difende per procura posta in calce al presente atto.
C O N V E N U T A
E
Controparte_1
C O N V E N U T A CONTUMACE
OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) mobiliare.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Avv. Claudio Streri per parte attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza,
IN VIA PRELIMINARE:
Revocare l'ordinanza 31 luglio 2024 con cui è stata sospesa l'esecuzione dell'ordinanza di assegnazione 20 maggio 2024
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO:
pagina 1 di 5 accertare che è creditrice di Controparte_2 Parte_3 della somma di euro 236.217,00 e per l'effetto respingere l'opposizione proposta e confermare in ogni sua parte l'ordinanza di assegnazione 20 maggio 2024. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”
Avv. Paolo Adriano per parte convenuta:
“annullare l'ordinanza impugnata e dichiarare che nulla è dovuto dallo stesso alla società esecutata
con sede in Mondovì (CN), Via Sant'Agostino n. 13, e, per Parte_4
l'effetto, dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva, con ogni consequenziale statuizione, anche in punto spese. Con osservanza.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con decreto ingiuntivo emesso in data 10/06/2022, il Tribunale di Cuneo ingiungeva alla società
con sede in Mondovì (CN), il pagamento di € 135.437,33, Parte_4 oltre interessi come da domanda, spese e tutte le successive occorrente, in favore della società
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore sig. . Parte_1 Parte_2
2. In data 22/06/2022 predetto decreto ingiuntivo veniva notificato alla società debitrice, la quale spiegava opposizione con atto di citazione del 01/09/2022; successivamente, nell'ambito di tale giudizio di opposizione, veniva concessa la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto e, in data 27/03/2023, veniva notificato alla società debitrice atto di precetto per l'importo di € 141.258,22;
3. Con atto del 28/04/2023, la società richiedeva un pignoramento presso terzi, Parte_1 notificandolo, in qualità di asserito terzo debitore della società Parte_4 Parte a , il quale dichiarava – e dichiara tutt'ora - di nulla dovere alla già menzionata
[...] Parte_3
La società procedente provvedeva, in data 20/06/2023, a notificare al terzo pignorato l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo ex art. 543, comma V, c.p.c., e, in data 16/09/2023, la stessa notificava la memoria integrativa nel procedimento ex art. 549 c.p.c., unitamente al provvedimento di fissazione udienza al 07/11/2023 reso in data 31/07/2023 dal G.E. Dott.ssa Grassi in esito all'udienza tenutasi in egual data.
All'esito del giudizio sommario instauratosi ex art. 549 c.p.c. il Giudice emetteva ordinanza con la quale affermava che “il credito della parte debitrice esecutata nei confronti del terzo pignorato Pt_3
ben può ritenersi, allo stato, provato dal creditore procedente in forza del partitario clienti;” e
[...] ciò poiché, ad avviso dell'estensore del provvedimento impugnato, “sebbene il partitario clienti (e fornitori) possa essere del tutto irrilevante stante la sua funzione interna all'impresa di tenere sotto controllo la situazione di ognuno dei clienti e di conoscere le rispettive posizioni debitorie e creditorie, ma non anche quella di costituire una fonte di prova all'esterno, lo stesso può essere, al pari delle scritture contabili, soggetto al libro apprezzamento del giudice”; il GE rilevava inoltre che “la ricostruzione fattuale del terzo pignorato non trova riscontro documentale alcuno a nulla Parte_3 Cont rilevando l'asserito accertamento fiscale da parte di e la successiva adesione del contribuente attuale parte debitrice esecutata in quanto riconducibili all'anno di imposta 2016, a fronte di fatture degli anni dal 2018 al 2021”;
4. L'ordinanza 20.05.2024 veniva impugnata, ex artt. 549 e 617, comma 2, c.p.c., da che Parte_3 ne chiedeva l'integrale riforma per i motivi esposti in atto di opposizione;
con provvedimento del pagina 2 di 5 31.07.2024, il G.E. sospendeva l'esecutività dell'ordinanza, fissando il termine perentorio di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata.
5. Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 21.09.2024, l'odierna parte attrice
[...] evocava in giudizio quale titolare dell'omonima ditta individuale, chiedendo Parte_1 Parte_3 in via preliminare di revocare l'ordinanza del 31.07.2024 con cui il G.E. sospendeva l'esecuzione dell'ordinanza di assegnazione emessa il 20.05.2024; nel merito, chiedeva di accertare che la VBC di
Mondovì s.r.l. SD era creditrice di odierno convenuto, della somma di euro 236.217,00 e Parte_3 per l'effetto confermare l'ordinanza di assegnazione del 20.05.2024.
In data 18.10.2024 si costituiva in giudizio , in qualità di titolare dell'omonima impresa Parte_3 individuale, il quale sosteneva l'infondatezza delle pretese di controparte e chiedeva al Tribunale adito di annullare l'ordinanza impugnata e dichiarare l'insussistenza del presunto debito dello stesso nei confronti della società esecutata . Parte_4
All'udienza fissata in data 12.12.2024, il Giudice esperiva un primo tentativo di conciliazione tra le parti che aveva esito negativo;
con successiva ordinanza f.u. del 27.12.2024, formulava nuova la proposta conciliativa, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., che dichiarava di non accettare. Parte_3
Indi, preso atto che la proposta conciliativa non era stata accolta e che quindi il tentativo di conciliazione aveva avuto esito negativo, le parti chiedevano di fissare udienza per la precisazione delle conclusioni, così il Giudice rinviava al 29.05.2025 per la rimessione della causa in decisione e assegnava alle parti i termini per il deposito di cui all'art. 189 c.p.c.
All'esito dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., precisate quindi le conclusioni nelle rispettive note di trattazione scritta, la causa veniva trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione all'ordinanza di assegnazione del credito, proposta dal terzo pignorato è CP_4 infondata e va respinta con conseguente conferma dell'ordinanza di assegnazione emessa dal G.E. in data 20 maggio 2024, per i motivi di seguito esposti.
Preliminarmente, rileva il difetto di motivazione dell'ordinanza del G.E. emessa Parte_1 il 31.07.2024, con la quale veniva sospesa l'ordinanza di assegnazione;
parte attrice lamenta la carenza di motivazione dell'ordinanza in quanto la stessa riporta la pedissequa formula codicistica dell'art. 615 c.p.c., motivando di fatti l'ordinanza in oggetto con la seguente affermazione: “Sospende l'esecutività dell'ordinanza 20.05.2024 emessa nel giudizio di accertamento ricorrendo gravi motivi alla luce del contenuto del ricorso in opposizione.”
Del tutto evidente, dunque, che l'ordinanza sopra richiamata appare illegittima dal punto di vista formale, atteso che essa non contiene una adeguata esposizione delle ragioni logico-giuridiche poste a fondamento della decisione assunta, conforme ai requisiti imposti dall'art. 132, comma 2 n. 4 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 111, comma 6 Cost, e che tale difetto di motivazione impedisce un controllo sul percorso logico e giuridico che ha portato il giudice alla decisione di sospendere l'ordinanza di assegnazione e quindi di sostenere la fondatezza dei motivi di opposizione.
Tuttavia, tale rilievo di invalidità formale dell'atto opposto non assume di per sé valore determinante ai fini del decidere, posto che il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo - procedimento regolato dall'articolo 549 c.p.c., che si svolge nell'ambito di un'espropriazione forzata presso terzi, quando il terzo pignorato non rende la dichiarazione dovuta o la rende in modo incompleto o contestato – è un pagina 3 di 5 giudizio di cognizione finalizzato a determinare se il terzo sia effettivamente debitore del debitore esecutato e, in caso affermativo, a quantificare l'importo dovuto.
Nel merito, va in primo luogo rilevato come il creditore pignorante sia onerato della prova dell'esistenza del credito vantato dal proprio debitore nei confronti del terzo.
Nella specie, il credito pignorato dal creditore è costituito dalla somma di Controparte_5 denaro dovuta da alla a titolo di contributo pubblicitario a fronte della Parte_3 Parte_4 sponsorizzazione della squadra di pallavolo da parte della ditta , che a sua volta ne ha tratto Pt_3 visibilità a fini pubblicitari.
Il credito è portato dalle fatture nn. 33/2018, 35/2019, 24/2020 e 17/2021, dell'importo di € 73.200,00 ciascuna, emesse da nei confronti di le quali risultano annotate nel partitario Parte_4 Parte_3 clienti della , vale a dire una scrittura contabile non obbligatoria che però costituisce un Parte_4 documento in uso nella prassi aziendale al fine di dare conto tra le parti di un rapporto del reciproco dare avere.
Le fatture inoltre sono state prodotte sia da che anche dallo stesso terzo Controparte_5 pignorato che oggi le sconfessa, sia nel giudizio di accertamento nanti il GE che nel presente giudizio.
Il creditore pignorante sostiene che i suddetti documenti, già prodotti nel giudizio Parte_1 di accertamento nanti il GE - ovvero la scrittura contabile non obbligatoria (c.d. partitario) e le fatture emesse dalla società debitrice nei confronti del terzo pignorato, siano elementi probatori sufficienti a sostegno della pretesa creditoria.
Orbene, è noto che la giurisprudenza maggioritaria ritiene che la fattura commerciale non sia, di per sé
e da sola, un idoneo mezzo di prova del preteso credito in essa contenuto;
tuttavia, la fattura assume valore probatorio rilevante quando il debitore non solleva contestazioni sul credito portato dalla stessa e sul rapporto ad essa sottostante, ovvero, nei rapporti tra imprenditori, quando la fattura sia stata annotata nei registri contabili del debitore.
Nel caso in esame, che le fatture emesse da fossero state annotate non solo nel partitario Parte_4 Parte della stessa creditrice ma anche nelle scritture contabili della ditta individuale del Carle, quale debitrice, è circostanza mai contestata dal debitore terzo pignorato, nemmeno nella fase del giudizio di accertamento ex art. 549 c.p.c., laddove, anzi, all'udienza del 12.01.2024, la difesa del Pt_3 dichiarava di non contestare l'annotazione delle fatture in oggetto nelle rispettive scritture contabili.
Posto che l'art. 2710 c.c., il quale afferma che “I libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa”, e che la prova relativa all'annotazione delle fatture in oggetto è stata comunque raggiunta come conseguenza della mancata contestazione ed in forza della dichiarazione confessoria resa all'udienza del 12.01.2024, i documenti prodotti dalla creditrice a sostegno del proprio credito possono ritenersi rilevanti ai fini della prova di un rapporto contrattuale tra le parti, ed in particolare della stipulazione di un contratto di sponsorizzazione e dell'esecuzione della prestazione pubblicitaria indicata,
Inoltre, lo stesso ha dichiarato che il suo debito con la VBC di Mondovì s.r.l. SD era stato saldato Pt_3 per un importo totale complessivo di euro 56.583,00, pur affermando, senza peraltro portare alcun elemento a supporto, che le fatture prodotte erano state emesse simulatamente.
Tali espresse e precise ammissioni del terzo debitore, rendono del tutto ininfluenti ed irrilevanti le contestazioni dallo stesso mosse nel presente giudizio circa la mancata prova dell'esistenza di un pagina 4 di 5 Parte contratto tra lo stesso e la così come le contestazioni circa la natura della prestazione oggetto delle fatture. Parte Se infatti il assume di aver versato ad asserito “saldo” del proprio debito verso per le Pt_3 sponsorizzazioni rese alla squadra di volley, l'importo di oltre 50 mila euro, è evidente che tra le parti esisteva un rapporto contrattuale che quel debito aveva generato, e ciò a prescindere dalle modalità di formalizzazione del contratto tra le parti ovvero della regolamentazione del rapporto.
Inoltre, si osserva come nel giudizio di accertamento ed anche nel presente giudizio, non sia stata data Parte prova alcuna dell'asserito accordo simulato tra il debitore esecutato ed il terzo pignorato , Pt_3 odierno convenuto, di tal che non può considerarsi fondata e opponibile al creditore procedente la ricostruzione fattuale del terzo pignorato in quanto priva di un riscontro documentale o probatorio.
Posto ciò, ben può ritenersi, allo stato, accertata e provata la pretesa creditoria di nei Parte_4 confronti del per l'importo portato dalle fatture prodotte. Pt_3
Esulano dall'oggetto del presente giudizio le considerazioni in merito al credito vantato da
[...] nei confronti di , oggetto di accertamento nell'ambito del diverso CP_5 Parte_4 giudizio di opposizione a DI.
Sulla base di tali considerazioni, la domanda proposta da dev'essere accolta, Controparte_5 con conseguente revoca del provvedimento di sospensione e conferma dell'ordinanza di assegnazione emesso dal GE in data 20/5/2024.
Quanto alle spese del presente giudizio, in forza del criterio di soccombenza e non ravvisando ragioni per la compensazione, va condannato il convenuto al pagamento delle spese processuali Parte_3 sostenute dalla parte attrice nel presente giudizio, liquidate come in dispositivo in Parte_1 applicazione dei criteri di cui al DM 147/22, tenuto conto del valore della causa e dell'attività professionale prestata, nei valori minimi in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE in persona del Giudice designato, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
- accoglie la domanda proposta da e, per l'effetto, Parte_1
1) revoca l'ordinanza di sospensione emessa dal G.E. in data 31.07.2024 con cui sospendeva l'esecuzione dell'ordinanza di assegnazione;
2) accerta e dichiara che è creditrice Controparte_2 Controparte_1 di della somma di euro 236.217,00 e conseguentemente conferma l'ordinanza di Parte_3 assegnazione del credito, emessa dal GE in data 20 maggio 2024;
- condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dalla Parte_3 Parte_1 creditrice nel presente giudizio, spese che liquida in complessivi euro 4217,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese del 15%.
Cuneo 06/08/2025
IL GIUDICE dr. Paola Elefante
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
IL TRIBUNALE DI CUNEO in persona del Giudice designato, dr. Paola Elefante, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 2004/2024 R.G. promossa da: con sede in Mondovì, Via Torino n. 59/b, P. IVA in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, signor , rappresentata e difesa Parte_2 dall'Avv. Claudio STRERI del Foro di Cuneo, presso il medesimo elettivamente domiciliata in Cuneo,
Corso Nizza nr.11, per procura speciale 31 maggio 2022 in calce al ricorso per ingiunzione comprensiva della eventuale fase di opposizione.
A T T R I C E
C O N T R O
(c.f. , residente in [...], in qualità di titolare Parte_3 C.F._1 dell'omonima impresa individuale P.IVA con sede legale in Mondovì (CN), Piazzetta P.IVA_2
Besio n. 3, elettivamente domiciliato in Mondovì, Via Matteotti n. 5, presso lo studio dell'avvocato
Paolo Adriano che lo rappresenta e difende per procura posta in calce al presente atto.
C O N V E N U T A
E
Controparte_1
C O N V E N U T A CONTUMACE
OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) mobiliare.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Avv. Claudio Streri per parte attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza,
IN VIA PRELIMINARE:
Revocare l'ordinanza 31 luglio 2024 con cui è stata sospesa l'esecuzione dell'ordinanza di assegnazione 20 maggio 2024
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO:
pagina 1 di 5 accertare che è creditrice di Controparte_2 Parte_3 della somma di euro 236.217,00 e per l'effetto respingere l'opposizione proposta e confermare in ogni sua parte l'ordinanza di assegnazione 20 maggio 2024. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”
Avv. Paolo Adriano per parte convenuta:
“annullare l'ordinanza impugnata e dichiarare che nulla è dovuto dallo stesso alla società esecutata
con sede in Mondovì (CN), Via Sant'Agostino n. 13, e, per Parte_4
l'effetto, dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva, con ogni consequenziale statuizione, anche in punto spese. Con osservanza.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con decreto ingiuntivo emesso in data 10/06/2022, il Tribunale di Cuneo ingiungeva alla società
con sede in Mondovì (CN), il pagamento di € 135.437,33, Parte_4 oltre interessi come da domanda, spese e tutte le successive occorrente, in favore della società
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore sig. . Parte_1 Parte_2
2. In data 22/06/2022 predetto decreto ingiuntivo veniva notificato alla società debitrice, la quale spiegava opposizione con atto di citazione del 01/09/2022; successivamente, nell'ambito di tale giudizio di opposizione, veniva concessa la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto e, in data 27/03/2023, veniva notificato alla società debitrice atto di precetto per l'importo di € 141.258,22;
3. Con atto del 28/04/2023, la società richiedeva un pignoramento presso terzi, Parte_1 notificandolo, in qualità di asserito terzo debitore della società Parte_4 Parte a , il quale dichiarava – e dichiara tutt'ora - di nulla dovere alla già menzionata
[...] Parte_3
La società procedente provvedeva, in data 20/06/2023, a notificare al terzo pignorato l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo ex art. 543, comma V, c.p.c., e, in data 16/09/2023, la stessa notificava la memoria integrativa nel procedimento ex art. 549 c.p.c., unitamente al provvedimento di fissazione udienza al 07/11/2023 reso in data 31/07/2023 dal G.E. Dott.ssa Grassi in esito all'udienza tenutasi in egual data.
All'esito del giudizio sommario instauratosi ex art. 549 c.p.c. il Giudice emetteva ordinanza con la quale affermava che “il credito della parte debitrice esecutata nei confronti del terzo pignorato Pt_3
ben può ritenersi, allo stato, provato dal creditore procedente in forza del partitario clienti;” e
[...] ciò poiché, ad avviso dell'estensore del provvedimento impugnato, “sebbene il partitario clienti (e fornitori) possa essere del tutto irrilevante stante la sua funzione interna all'impresa di tenere sotto controllo la situazione di ognuno dei clienti e di conoscere le rispettive posizioni debitorie e creditorie, ma non anche quella di costituire una fonte di prova all'esterno, lo stesso può essere, al pari delle scritture contabili, soggetto al libro apprezzamento del giudice”; il GE rilevava inoltre che “la ricostruzione fattuale del terzo pignorato non trova riscontro documentale alcuno a nulla Parte_3 Cont rilevando l'asserito accertamento fiscale da parte di e la successiva adesione del contribuente attuale parte debitrice esecutata in quanto riconducibili all'anno di imposta 2016, a fronte di fatture degli anni dal 2018 al 2021”;
4. L'ordinanza 20.05.2024 veniva impugnata, ex artt. 549 e 617, comma 2, c.p.c., da che Parte_3 ne chiedeva l'integrale riforma per i motivi esposti in atto di opposizione;
con provvedimento del pagina 2 di 5 31.07.2024, il G.E. sospendeva l'esecutività dell'ordinanza, fissando il termine perentorio di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata.
5. Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 21.09.2024, l'odierna parte attrice
[...] evocava in giudizio quale titolare dell'omonima ditta individuale, chiedendo Parte_1 Parte_3 in via preliminare di revocare l'ordinanza del 31.07.2024 con cui il G.E. sospendeva l'esecuzione dell'ordinanza di assegnazione emessa il 20.05.2024; nel merito, chiedeva di accertare che la VBC di
Mondovì s.r.l. SD era creditrice di odierno convenuto, della somma di euro 236.217,00 e Parte_3 per l'effetto confermare l'ordinanza di assegnazione del 20.05.2024.
In data 18.10.2024 si costituiva in giudizio , in qualità di titolare dell'omonima impresa Parte_3 individuale, il quale sosteneva l'infondatezza delle pretese di controparte e chiedeva al Tribunale adito di annullare l'ordinanza impugnata e dichiarare l'insussistenza del presunto debito dello stesso nei confronti della società esecutata . Parte_4
All'udienza fissata in data 12.12.2024, il Giudice esperiva un primo tentativo di conciliazione tra le parti che aveva esito negativo;
con successiva ordinanza f.u. del 27.12.2024, formulava nuova la proposta conciliativa, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., che dichiarava di non accettare. Parte_3
Indi, preso atto che la proposta conciliativa non era stata accolta e che quindi il tentativo di conciliazione aveva avuto esito negativo, le parti chiedevano di fissare udienza per la precisazione delle conclusioni, così il Giudice rinviava al 29.05.2025 per la rimessione della causa in decisione e assegnava alle parti i termini per il deposito di cui all'art. 189 c.p.c.
All'esito dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., precisate quindi le conclusioni nelle rispettive note di trattazione scritta, la causa veniva trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione all'ordinanza di assegnazione del credito, proposta dal terzo pignorato è CP_4 infondata e va respinta con conseguente conferma dell'ordinanza di assegnazione emessa dal G.E. in data 20 maggio 2024, per i motivi di seguito esposti.
Preliminarmente, rileva il difetto di motivazione dell'ordinanza del G.E. emessa Parte_1 il 31.07.2024, con la quale veniva sospesa l'ordinanza di assegnazione;
parte attrice lamenta la carenza di motivazione dell'ordinanza in quanto la stessa riporta la pedissequa formula codicistica dell'art. 615 c.p.c., motivando di fatti l'ordinanza in oggetto con la seguente affermazione: “Sospende l'esecutività dell'ordinanza 20.05.2024 emessa nel giudizio di accertamento ricorrendo gravi motivi alla luce del contenuto del ricorso in opposizione.”
Del tutto evidente, dunque, che l'ordinanza sopra richiamata appare illegittima dal punto di vista formale, atteso che essa non contiene una adeguata esposizione delle ragioni logico-giuridiche poste a fondamento della decisione assunta, conforme ai requisiti imposti dall'art. 132, comma 2 n. 4 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 111, comma 6 Cost, e che tale difetto di motivazione impedisce un controllo sul percorso logico e giuridico che ha portato il giudice alla decisione di sospendere l'ordinanza di assegnazione e quindi di sostenere la fondatezza dei motivi di opposizione.
Tuttavia, tale rilievo di invalidità formale dell'atto opposto non assume di per sé valore determinante ai fini del decidere, posto che il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo - procedimento regolato dall'articolo 549 c.p.c., che si svolge nell'ambito di un'espropriazione forzata presso terzi, quando il terzo pignorato non rende la dichiarazione dovuta o la rende in modo incompleto o contestato – è un pagina 3 di 5 giudizio di cognizione finalizzato a determinare se il terzo sia effettivamente debitore del debitore esecutato e, in caso affermativo, a quantificare l'importo dovuto.
Nel merito, va in primo luogo rilevato come il creditore pignorante sia onerato della prova dell'esistenza del credito vantato dal proprio debitore nei confronti del terzo.
Nella specie, il credito pignorato dal creditore è costituito dalla somma di Controparte_5 denaro dovuta da alla a titolo di contributo pubblicitario a fronte della Parte_3 Parte_4 sponsorizzazione della squadra di pallavolo da parte della ditta , che a sua volta ne ha tratto Pt_3 visibilità a fini pubblicitari.
Il credito è portato dalle fatture nn. 33/2018, 35/2019, 24/2020 e 17/2021, dell'importo di € 73.200,00 ciascuna, emesse da nei confronti di le quali risultano annotate nel partitario Parte_4 Parte_3 clienti della , vale a dire una scrittura contabile non obbligatoria che però costituisce un Parte_4 documento in uso nella prassi aziendale al fine di dare conto tra le parti di un rapporto del reciproco dare avere.
Le fatture inoltre sono state prodotte sia da che anche dallo stesso terzo Controparte_5 pignorato che oggi le sconfessa, sia nel giudizio di accertamento nanti il GE che nel presente giudizio.
Il creditore pignorante sostiene che i suddetti documenti, già prodotti nel giudizio Parte_1 di accertamento nanti il GE - ovvero la scrittura contabile non obbligatoria (c.d. partitario) e le fatture emesse dalla società debitrice nei confronti del terzo pignorato, siano elementi probatori sufficienti a sostegno della pretesa creditoria.
Orbene, è noto che la giurisprudenza maggioritaria ritiene che la fattura commerciale non sia, di per sé
e da sola, un idoneo mezzo di prova del preteso credito in essa contenuto;
tuttavia, la fattura assume valore probatorio rilevante quando il debitore non solleva contestazioni sul credito portato dalla stessa e sul rapporto ad essa sottostante, ovvero, nei rapporti tra imprenditori, quando la fattura sia stata annotata nei registri contabili del debitore.
Nel caso in esame, che le fatture emesse da fossero state annotate non solo nel partitario Parte_4 Parte della stessa creditrice ma anche nelle scritture contabili della ditta individuale del Carle, quale debitrice, è circostanza mai contestata dal debitore terzo pignorato, nemmeno nella fase del giudizio di accertamento ex art. 549 c.p.c., laddove, anzi, all'udienza del 12.01.2024, la difesa del Pt_3 dichiarava di non contestare l'annotazione delle fatture in oggetto nelle rispettive scritture contabili.
Posto che l'art. 2710 c.c., il quale afferma che “I libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa”, e che la prova relativa all'annotazione delle fatture in oggetto è stata comunque raggiunta come conseguenza della mancata contestazione ed in forza della dichiarazione confessoria resa all'udienza del 12.01.2024, i documenti prodotti dalla creditrice a sostegno del proprio credito possono ritenersi rilevanti ai fini della prova di un rapporto contrattuale tra le parti, ed in particolare della stipulazione di un contratto di sponsorizzazione e dell'esecuzione della prestazione pubblicitaria indicata,
Inoltre, lo stesso ha dichiarato che il suo debito con la VBC di Mondovì s.r.l. SD era stato saldato Pt_3 per un importo totale complessivo di euro 56.583,00, pur affermando, senza peraltro portare alcun elemento a supporto, che le fatture prodotte erano state emesse simulatamente.
Tali espresse e precise ammissioni del terzo debitore, rendono del tutto ininfluenti ed irrilevanti le contestazioni dallo stesso mosse nel presente giudizio circa la mancata prova dell'esistenza di un pagina 4 di 5 Parte contratto tra lo stesso e la così come le contestazioni circa la natura della prestazione oggetto delle fatture. Parte Se infatti il assume di aver versato ad asserito “saldo” del proprio debito verso per le Pt_3 sponsorizzazioni rese alla squadra di volley, l'importo di oltre 50 mila euro, è evidente che tra le parti esisteva un rapporto contrattuale che quel debito aveva generato, e ciò a prescindere dalle modalità di formalizzazione del contratto tra le parti ovvero della regolamentazione del rapporto.
Inoltre, si osserva come nel giudizio di accertamento ed anche nel presente giudizio, non sia stata data Parte prova alcuna dell'asserito accordo simulato tra il debitore esecutato ed il terzo pignorato , Pt_3 odierno convenuto, di tal che non può considerarsi fondata e opponibile al creditore procedente la ricostruzione fattuale del terzo pignorato in quanto priva di un riscontro documentale o probatorio.
Posto ciò, ben può ritenersi, allo stato, accertata e provata la pretesa creditoria di nei Parte_4 confronti del per l'importo portato dalle fatture prodotte. Pt_3
Esulano dall'oggetto del presente giudizio le considerazioni in merito al credito vantato da
[...] nei confronti di , oggetto di accertamento nell'ambito del diverso CP_5 Parte_4 giudizio di opposizione a DI.
Sulla base di tali considerazioni, la domanda proposta da dev'essere accolta, Controparte_5 con conseguente revoca del provvedimento di sospensione e conferma dell'ordinanza di assegnazione emesso dal GE in data 20/5/2024.
Quanto alle spese del presente giudizio, in forza del criterio di soccombenza e non ravvisando ragioni per la compensazione, va condannato il convenuto al pagamento delle spese processuali Parte_3 sostenute dalla parte attrice nel presente giudizio, liquidate come in dispositivo in Parte_1 applicazione dei criteri di cui al DM 147/22, tenuto conto del valore della causa e dell'attività professionale prestata, nei valori minimi in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE in persona del Giudice designato, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
- accoglie la domanda proposta da e, per l'effetto, Parte_1
1) revoca l'ordinanza di sospensione emessa dal G.E. in data 31.07.2024 con cui sospendeva l'esecuzione dell'ordinanza di assegnazione;
2) accerta e dichiara che è creditrice Controparte_2 Controparte_1 di della somma di euro 236.217,00 e conseguentemente conferma l'ordinanza di Parte_3 assegnazione del credito, emessa dal GE in data 20 maggio 2024;
- condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dalla Parte_3 Parte_1 creditrice nel presente giudizio, spese che liquida in complessivi euro 4217,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese del 15%.
Cuneo 06/08/2025
IL GIUDICE dr. Paola Elefante
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