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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 05/11/2025, n. 1261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1261 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
Rgac n. 3528/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Nella persona del Giudice Dott. LE OD ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al Rgac n. 3528/2022
TRA
( ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Mauro Tagliani, sito in Civitavecchia via F. Crispi n. 8, che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti;
ATTORE
CONTRO
(CF , elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
Edo o in Roma via Alberico II n. 4, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva Parte_1 in giudizio deducendo: - .2018, in CP_1 conseguenza di sinistro stradale avvenuto il giorno precedente, Parte_1
all'epoca Sostituto Commissario Coordinatore della Polizia
[...]
ricoverato presso l'Aurelia Hospital, Reparto Ortopedia, per “frattura di diafisi chiusa di tibia e perone” della gamba destra;
-che in regime di ricovero veniva sottoposto in data 19.03.2018 ad intervento chirurgico di riduzione ed osteosintesi con placca e viti;
-che alla dimissione, in data 22.3.2018, veniva formulata prognosi di giorni 30 salvo complicazioni;
-che in seguito veniva visitato in ambulatorio presso l'Aurelia Hospital, in particolare, in data 16.4.2018, veniva riscontrata la “ferita chirurgica in ordine e chiusa”; -che in data 23.4.2018 veniva riscontrato che “i processi consolidativi non sono ultimati” e così ancora in data 21.05.2018; -che in data 24.05.2018, il dr. dell'Aurelia Hospital, aveva richiesto per Parte_2
un con leucociti marcati per sospetta infezione Parte_1 tibia destra (frattura biossea gamba destra trattata con osteosintesi placca e viti 19.3.2018…)”; -che all'esito degli accertamenti eseguiti presso l'Aurelia Hospital, in data 7.06.2018, veniva di nuovo ricoverato con Parte_1 diagnosi “infezione mezzi di sintesi – osteomielite in paziente con pregressa frattura biossea e osteosintesi”; -che nel corso del ricovero gli venivano rimossi i mezzi di sintesi, gli veniva posizionato un fissatore esterno e somministrate terapie;
-che in data 17.07.2018 veniva dimesso e nei mesi seguenti venivano somministrate cure, disposti accertamenti ed eseguite visite;
-che in data 25.11.2018, a causa di persistenti dolori, Parte_1 veniva di nuovo ricoverato presso l'Aurelia Hospital c
“pseudoartrosi, tibia destra in esiti frattura pilone tibiale e perone destro e postumi poliomielite”; -che qui aveva subito un ulteriore intervento chirurgico di “osteosintesi e trapianto osseo da cresta iliaca”; -che il paziente veniva dimesso il giorno 18.12.2018 ed erano seguite ulteriori cure, accertamenti e visite;
-che in data 29.04.2019, il Primo Dirigente Medico della Polizia di Stato, dr. aveva dichiarato che era idoneo al servizio, Persona_1 Pt_1 ma “con esonero da SE [Servizio Esterno] e OP [Ordine Pubblico] per giorni 90”;
-che in data 22.5.2019 aveva eseguito una radiografia alla Parte_1 gamba destra;
-che in l'Aurelia Hospital, nella persona del Primario dr. aveva riassunto e diagnosticato quanto Controparte_2 segue: “postumi di frattura gamba destra trattata con placca e viti EVOLUTA IN OSTEOMIELITE. Successivamente trattata con fissatore esterno prima e poi con trapianto di osso autologo stabilizzato con placca e viti. Associato intervento di chirurgia plastica per chiusura delle ferite. Attualmente presenta zoppia e autonomia di marcia ridotta a pochi metri e con l'ausilio di bastone. Limitazione articolare marcata e dipotonotrofia muscolare. CLINICAMENTE GUARITO CON ESITI INVALIDANTI PERMANENTI DA VALUTARE IN SEDE MEDICO-LEGALE”; -che si era, quindi, sottoposto a visita Parte_1 medico-legale in data 16.11.2020, all'esito della quale lo specialista, dr.
[...]
aveva tratto le seguenti conclusioni: “CONCLUSIONI E VALUTA Per_2 se dei dati fin qui raccolti ed esposti ed in particolare sulla scorta della documentazione medica esibita e dalle risultanze della visita medica cui ho sottoposto il periziando, risulta che a seguito dell'intervento chirurgico effettuato per la descritta frattura di gamba destra e quindi evoluto in OSTEOMIELITE con la necessità di rimozione della sintesi e trattamento con applicazione di fissatore esterno che poi veniva sostituito con altra osteosintesi con placca e viti e trapianto di osso autologo per la PSEUDOARTROSI che si era instaurata, ritengo sia da imputare alla mancata attuazione dei protocolli di anti-sepsi dei sanitari dell'Ospedale che lo ebbero in cura e quindi di esclusiva insorgenza nosocomiale. Da considerare che le fratture alla gamba erano chiuse senza possibilità di possibili interventi di patogeni esterni. Le terapie attuate in seguito hanno parzialmente risolto l'infezione ma hanno comportato: 1) esecuzione di scintigrafie che hanno comportato uso di radiazioni ed isotopi;
2) assunzione di farmaci ed antibiotici che hanno notevolmente aggravato la salute. MAGGIOR DANNO SUBÌTO E QUANTIFICABILE: INCAPACITÀ TEMPORANEA ASSOLUTA: GG. 90 INCAPACITÀ TEMPORANEA PARZIALE AL 50%: GG. 90 INVALIDITÀ PERMANENTE RESIDUA DANNO BIOLOGICO 13%”; -che la , quale titolare della casa di CP_1 cura Aurelia Hospital, era tenuto no non patrimoniale subito dall'attore ai sensi dell'art. 1218 c.c. e 1228 c.c.. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, concludeva nel seguente modo: “accogliere la domanda proposta dal sig. , e per l'effetto, Parte_1 accertata la responsabilità della società convenuta, voglia condannare
[...]
a risarcire al sig. tutti i danni subiti e subendi in CP_1 Parte_1 ri ad € 51.000, oltr lutazione monetaria (così limitata la domanda rispetto a quanto risultante dalle tabelle di risarcimento), ovvero nella misura ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
2.Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda CP_1 in ragione della regolare prestazione medica e della carenza di prova del nesso causale. Deduceva, in ogni caso, che il danno richiesto era eccessivo e comunque non provato. Concludeva, quindi, nel seguente modo: “nel merito: 1) rigettare siccome infondata la domanda attorea;
2) condannare l'attore al pagamento delle spese e competenze di lite, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario;
”.
3.Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., svolta la ctu collegiale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e poi trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
4.Nel merito vale ricordare, preliminarmente, che con riguardo al rapporto che si instaura tra paziente e struttura, era la stessa giurisprudenza della Suprema Corte ad aver sempre ravvisato la sua fonte nel contratto atipico c.d. di spedalità, concluso tra le parti anche per facta concludentia, ossia mediante la mera accettazione del malato presso la struttura. Si tratta di un contratto atipico a prestazioni corrispettive da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo "lato sensu" alberghieri, obblighi delle cure mediche e di quelle chirurgiche, di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico - professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale (Cass. n.13953/2007; Cass n. 10616/2012; Cass n. 18610/2015). Dalla suddetta qualificazione in termini di responsabilità contrattuale (prevista espressamente dall'art. 7 comma 1 della ), discende Parte_3
l'applicazione, tra l'altro, del relativo regime gi materia di distribuzione dell'onere probatorio. Secondo l'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte sul punto, il paziente danneggiato deve provare l'esistenza del rapporto contrattuale e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie) e del relativo nesso di causalita con l'azione o l'omissione dei sanitari, secondo il criterio del "più probabile che non". Ricade viceversa sulla struttura, che intenda liberarsi dall'obbligazione risarcitoria, ove il danneggiato abbia assolto al proprio onere, dimostrare, in alternativa all'adempimento, l'impossibilita della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento e stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza (Cass., Sez. III, sent. 26/7/2017, n. 18392; Cass. Civ., Sez. 3 -, Ordinanza n. 26700 del 23/10/2018; Cass. Sez. 3, 29/03/2022 n. 10050; Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 02/12/2022) 12-05-2023, n. 13107; Cass. civ. Sez. III, Sent., (ud. 04/10/2022) 26-05-2023, n. 14757; Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 03/07/2023) 07-09-2023, n. 26091). Del resto, lo stesso art. 7 comma 1 L. ha previsto che “La Parte_3 struttura sanitaria o sociosanitaria pubbli che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose”.
5.Dall'accertamento svolto con la ctu collegiale nel presente giudizio, accertamento sorretto da motivazione condivisibile e immune da vizi, quindi in questa sede da recepire, è emerso che il paziente ha riportato residuati postumi diversi da quelli normalmente ricollegabili agli esiti chirurgici di un intervento di osteosintesi con placca e viti per fratture biossee di gamba. A causa di un sinistro stradale ha riportato una frattura biossea di Pt_1 gamba trattata mediante intervento di riduzione ed osteosintesi con placca e viti. Successivamente, durante il follow up, a distanza di sei settimane, ha sviluppato una complicanza infettiva che ha richiesto la rimozione dei mezzi di sintesi. Essendo un giudizio di natura probabilistica basato sul criterio del “più probabile che non” è emerso dalla ctu collegiale che l'infezione sia conseguente al mancato rispetto di regole di buone pratiche clinico assistenziali che ha determinato l'insorgenza dell'infezione dei mezzi di sintesi con necessità di reintervento. Infatti, i ctu hanno chiarito che in accordo con quanto desumibile dalle già citate Linee Guida, la diagnosi di infezione del sito chirurgico prevede dei criteri ben precisi ed in particolare la presenza di: “- fuoriuscita di materiale purulento o isolamento di microrganismi mediante esame colturale (in particolare, è prevista la presenza di almeno uno dei due criteri) con - presenza di almeno un segno o sintomo di infezione (dolore spontaneo o alla pressione, tumefazione localizzata, arrossamento, calore, riaperture della ferita da parte del chirurgo, diagnosi posta dal chirurgo o dal medico curante)”. In occasione delle visite di controllo, non era documentata la presenza di nessuno di tali criteri, fatta eccezione per la presenza - il 16.04.2018 – di
“sofferenza del tessuto cutaneo e sottocutaneo in corrispondenza del sito chirurgico”. Si aggiunga che nella stessa occasione i sanitari certificavano “a controllo odierno ferita chirurgica in ordine e chiusa” e che nelle successive visite di controllo (21.04.2018 e 07.05.2018) non era documentato alcun ulteriore aggravamento del quadro locale. E' da ritenere, dunque, che l'infezione non sia da annoverarsi all'interno delle infezioni del sito chirurgico ma sia, piuttosto, da considerarsi infezione dei mezzi di sintesi correlata ed associata all'assistenza sanitaria. In particolare, con riguardo alle infezioni nosocomiali è orientamento della Suprema Corte che in applicazione dei principi sul riparto dell'onere probatorio in materia di responsabilità sanitaria, secondo cui spetta al paziente provare il nesso di causalità fra l'aggravamento della condizione patologica( o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre alla struttura sanitaria compete la prova di aver adempiuto esattamente la prestazione o la prova della causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità della esatta esecuzione, con riferimento specifico alle infezioni nosocomiali, spetterà alla struttura provare: 1) di aver adottato tutte le cautele prescritte dalle vigenti normative e dalle leges artis, al fine di prevenire l'insorgenza di patologie infettive;
2) di dimostrare di avere applicato i protocolli di prevenzione delle infezioni nel caso specifico;
di tal che la relativa fattispecie non integra un ipotesi di responsabilità oggettiva (Cass. Sez. IIII 15/06/2020, n. 11599; Cass. sez. III 23/02/2021, n. 4864; Cass. Civ. Sez. 3, 03/03/2023 n. 6386). In particolare, la Suprema Corte ha affermato che “ai fini della dimostrazione di aver adottato, sul piano della prevenzione generale, tutte le misure utili alla prevenzione delle infezioni ospedaliere ed anche al fine di fornire al c.t.u. la documentazione necessaria gli oneri probatori gravanti sulla struttura sanitaria devono ritenersi, in linea generale: a) l'indicazione dei protocolli relativi alla disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione di ambienti e materiali;
b) l'indicazione delle modalita di raccolta, lavaggio e disinfezionedella biancheria;
c) l'indicazione delle forme di smaltimento dei rifiuti solidi e dei liquami;
d) le caratteristiche della mensa e degli strumenti di distribuzione di cibi e bevande;
e) le modalità di preparazione, conservazione ed uso dei disinfettanti;
f) la qualità dell'aria e degli impianti di condizionamento;
g) l'attivazione di un sistema di sorveglianza e notifica;
h) l'indicazione dei criteri di controllo e di limitazione dell'accesso ai visitatori;
i) le procedure di controllo degli infortuni e delle malattie del personale e le profilassi vaccinali;
j) l'indicazione del rapporto numerico tra personale e degenti;
k) la sorveglianza basata sui dati microbiologici di laboratorio;
l) la redazione di un report da parte delle direzioni dei reparti da comunicare alle direzioni sanitarie ai fine di monitorare i germi patogeni-sentinella; m) l'indicazione dell'orario della effettiva esecuzione delle attività di prevenzione del rischio. (…) Quanto agli oneri soggettivi, il dirigente apicale avrà l'obbligo di indicare le regole cautelari da adottarsi ed il potere-dovere di sorveglianza e di verifica (riunioni periodiche /visite periodiche), al pari del cIo;
il direttore sanitario quello di attuarle, di organizzare gli aspetti igienico e tecnico- sanitari, di vigilare sulle indicazioni fornite (D.P.R. n. 128 del 1069, art. 5: obbligo di predisposizione di protocolli di sterilizzazione e sanificazione ambientale, gestione delle cartelle cliniche, vigilanza sui consensi informati); il dirigente di struttura complessa (l'ex primario), esecutore finale dei protocolli e delle linee guida, dovrà collaborare con gli specialisti microbiologo, infettivologo, epidemiologo, igienista, ed è responsabile per omessa assunzione di informazioni precise sulle iniziative di altri medici, o per omessa denuncia delle eventuali carenze ai responsabili" (Cass. civ. n. 6386/2023). La Suprema Corte ha successivamente evidenziato che la struttura sanitaria non può però limitarsi a provare di aver predisposto protocolli per la prevenzione di infezioni correlate all'assistenza (I.C.A) ma deve dimostrare di averli "specificatamente applicati nel caso concreto" (Cass. civ. n. 16900/2023). La struttura sanitaria non può limitarsi ad elaborare le procedure e i protocolli, ma è necessario che procedano alla loro attuazione e che ne verifichino il rispetto. Nel caso di specie, la stessa ctu ha messo in luce che la struttura sanitaria non ha assolto al proprio onere probatorio di dimostrare di avere adottato e fatto rispettare nel caso concreto tutti i protocolli, in quanto non è stata possibile alcun'altra considerazione in merito al rispetto nel caso di specie delle buone pratiche clinico-assistenziali. La documentazione allegata, infatti, riguarda misure generali non consentendo in alcun modo di affermare il rispetto di tali misure nel caso specifico.
6.In tali termini affermata la responsabilità contrattuale della società convenuta, occorre valutare il danno differenziale patito dal paziente, cioè il maggior danno dovuto all'aggravamento, a causa della infezione nosocomiale, delle sue condizioni di salute. Muovendo, quindi, alla quantificazione del danno non patrimoniale, secondo la ctu collegiale in ordine al danno biologico permanente “Si richiama a quanto obiettivato in sede di visita medico-legale sulla persona del periziando (esiti cicatriziali a livello della superficie anteriore, laterale e posteriore della gamba destra;
ipotonotrofismo muscolare dell'arto inferiore destro;
limitazione della flessione della tibio-tarsica destra di circa 30°; deambulazione libera con accosciamento possibile ma riferito difficoltoso). Tali esiti sono valutabili complessivamente nella misura del 9% - facendo riferimento alle voci tabellari
“limitazione del movimento di flesso-estensione della tibio-tarsica con escursione articolare possibile per ⅓” e "Classe II: il pregiudizio estetico è da lieve a moderato”. Tuttavia, considerato che gli esiti riconducibili ad un intervento di osteosintesi con placca e viti per frattura biossea di gamba sono valutabili nella misura del 3% (in ragione dei meno estesi esiti cicatriziali e della minore limitazione funzionale attesa) gli esiti permanente in nesso causale con l'operato dei sanitari dovrebbero essere valutati in termini di danno differenziale. Si deve dare luogo quindi al danno differenziale pari alla differenza tra l'importo dovuto per il 9% e quello dovuto per l'importo del 3%. Quanto alla inabilità temporanea i ctu hanno valutato l'ITA di 64 giorni, l'I.T.P. al 75% di 130 giorni e I.T.P. al 25% di 60 giorni. In applicazione dei criteri indicati all'art. 139 del Codice delle Assicurazioni (d. lgs. 7 settembre 2005 n. 209) secondo gli importi aggiornati al D.M. 18.07.2025 spetta all'attore, 58 anni all'epoca del sinistro: euro 12.520,35 per invalidità permanente pari al 6% di danno differenziale (ossia euro 15.156,21 per il 9% - euro 2.635,86 per il 3%), euro 3.595,52 per inabilità temporanea assoluta di 64 giorni, euro 5.477,55 per inabilità temporanea parziale al 75% di 130 giorni ed euro 842,70 per inabilità temporanea parziale al 25% di 60 giorni per un totale complessivo di euro 22.436,12. Costituisce orientamento della Suprema Corte il principio in base al quale sussiste autonomia del danno morale rispetto al danno biologico (Cass. Civ. n. 23469/2018; Cass. Civ. n. 7513/2018; Cass. Civ. n. 901/2018). Il danneggiato è onerato, però, dell'allegazione di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova delle stesse, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito. E ciò è tanto più vero nel caso di lesioni minori (micropermanenti), laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare. Tanto premesso, il danno morale nel caso di specie e stato allegato e provato - sulla scorta delle risultanze della ctu e della tipologia del danno biologico- sicche appare congruo un incremento pari al 15% pari ad euro 3.365,41. Non ricorrono inoltre altre peculiarita eccezionali per la personalizzazione. Le spese mediche non sono state oggetto di domanda e, inoltre, i documenti sono stati prodotti tardivamente in sede di operazioni peritali.
7.In conclusione, va condannato a risarcire in Controparte_1 favore di : Parte_1
- il dan oniale pari ad euro 25.801,53. Spetta, inoltre, il risarcimento del danno da ritardo, che si calcola devalutando la somma totale alla data del fatto e calcolando gli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata sino alla sentenza. Sull'importo totale rinveniente al momento della sentenza sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
8.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in relazione al valore della somma riconosciuta a parte attrice, al DM vigente e alla attività processuale concretamente svolta. Le spese di ctu collegiale vengono definitivamente poste a carico di
[...]
liquidazione con obbligo di restituire all'attore quanto da CP_1
in favore dei ctu a titolo di compenso.
PQM
Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-ACCOGLIE parzialmente la domanda attorea, per le causali di cui in motivazione, e CONDANNA al Controparte_1 risarcimento in favore di iale Parte_1 pari ad euro 25.801,53 oltre interessi e rivalutazione come da motivazione;
-CONDANNA al pagamento in favore di Controparte_1
i nella somma complessiva Parte_1 di euro 6.545,00 di cui euro 545,00 per spese vive ed euro 6.000,00 per compensi oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge;
-PONE le spese della ctu collegiale a carico di , Controparte_1 con obbligo di quest'ultimo di restituire all'attore quanto da questo anticipato ai ctu a titolo di compenso.
Si comunichi.
Civitavecchia 4.11.2025 Il giudice
LE OD
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Nella persona del Giudice Dott. LE OD ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al Rgac n. 3528/2022
TRA
( ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Mauro Tagliani, sito in Civitavecchia via F. Crispi n. 8, che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti;
ATTORE
CONTRO
(CF , elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
Edo o in Roma via Alberico II n. 4, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva Parte_1 in giudizio deducendo: - .2018, in CP_1 conseguenza di sinistro stradale avvenuto il giorno precedente, Parte_1
all'epoca Sostituto Commissario Coordinatore della Polizia
[...]
ricoverato presso l'Aurelia Hospital, Reparto Ortopedia, per “frattura di diafisi chiusa di tibia e perone” della gamba destra;
-che in regime di ricovero veniva sottoposto in data 19.03.2018 ad intervento chirurgico di riduzione ed osteosintesi con placca e viti;
-che alla dimissione, in data 22.3.2018, veniva formulata prognosi di giorni 30 salvo complicazioni;
-che in seguito veniva visitato in ambulatorio presso l'Aurelia Hospital, in particolare, in data 16.4.2018, veniva riscontrata la “ferita chirurgica in ordine e chiusa”; -che in data 23.4.2018 veniva riscontrato che “i processi consolidativi non sono ultimati” e così ancora in data 21.05.2018; -che in data 24.05.2018, il dr. dell'Aurelia Hospital, aveva richiesto per Parte_2
un con leucociti marcati per sospetta infezione Parte_1 tibia destra (frattura biossea gamba destra trattata con osteosintesi placca e viti 19.3.2018…)”; -che all'esito degli accertamenti eseguiti presso l'Aurelia Hospital, in data 7.06.2018, veniva di nuovo ricoverato con Parte_1 diagnosi “infezione mezzi di sintesi – osteomielite in paziente con pregressa frattura biossea e osteosintesi”; -che nel corso del ricovero gli venivano rimossi i mezzi di sintesi, gli veniva posizionato un fissatore esterno e somministrate terapie;
-che in data 17.07.2018 veniva dimesso e nei mesi seguenti venivano somministrate cure, disposti accertamenti ed eseguite visite;
-che in data 25.11.2018, a causa di persistenti dolori, Parte_1 veniva di nuovo ricoverato presso l'Aurelia Hospital c
“pseudoartrosi, tibia destra in esiti frattura pilone tibiale e perone destro e postumi poliomielite”; -che qui aveva subito un ulteriore intervento chirurgico di “osteosintesi e trapianto osseo da cresta iliaca”; -che il paziente veniva dimesso il giorno 18.12.2018 ed erano seguite ulteriori cure, accertamenti e visite;
-che in data 29.04.2019, il Primo Dirigente Medico della Polizia di Stato, dr. aveva dichiarato che era idoneo al servizio, Persona_1 Pt_1 ma “con esonero da SE [Servizio Esterno] e OP [Ordine Pubblico] per giorni 90”;
-che in data 22.5.2019 aveva eseguito una radiografia alla Parte_1 gamba destra;
-che in l'Aurelia Hospital, nella persona del Primario dr. aveva riassunto e diagnosticato quanto Controparte_2 segue: “postumi di frattura gamba destra trattata con placca e viti EVOLUTA IN OSTEOMIELITE. Successivamente trattata con fissatore esterno prima e poi con trapianto di osso autologo stabilizzato con placca e viti. Associato intervento di chirurgia plastica per chiusura delle ferite. Attualmente presenta zoppia e autonomia di marcia ridotta a pochi metri e con l'ausilio di bastone. Limitazione articolare marcata e dipotonotrofia muscolare. CLINICAMENTE GUARITO CON ESITI INVALIDANTI PERMANENTI DA VALUTARE IN SEDE MEDICO-LEGALE”; -che si era, quindi, sottoposto a visita Parte_1 medico-legale in data 16.11.2020, all'esito della quale lo specialista, dr.
[...]
aveva tratto le seguenti conclusioni: “CONCLUSIONI E VALUTA Per_2 se dei dati fin qui raccolti ed esposti ed in particolare sulla scorta della documentazione medica esibita e dalle risultanze della visita medica cui ho sottoposto il periziando, risulta che a seguito dell'intervento chirurgico effettuato per la descritta frattura di gamba destra e quindi evoluto in OSTEOMIELITE con la necessità di rimozione della sintesi e trattamento con applicazione di fissatore esterno che poi veniva sostituito con altra osteosintesi con placca e viti e trapianto di osso autologo per la PSEUDOARTROSI che si era instaurata, ritengo sia da imputare alla mancata attuazione dei protocolli di anti-sepsi dei sanitari dell'Ospedale che lo ebbero in cura e quindi di esclusiva insorgenza nosocomiale. Da considerare che le fratture alla gamba erano chiuse senza possibilità di possibili interventi di patogeni esterni. Le terapie attuate in seguito hanno parzialmente risolto l'infezione ma hanno comportato: 1) esecuzione di scintigrafie che hanno comportato uso di radiazioni ed isotopi;
2) assunzione di farmaci ed antibiotici che hanno notevolmente aggravato la salute. MAGGIOR DANNO SUBÌTO E QUANTIFICABILE: INCAPACITÀ TEMPORANEA ASSOLUTA: GG. 90 INCAPACITÀ TEMPORANEA PARZIALE AL 50%: GG. 90 INVALIDITÀ PERMANENTE RESIDUA DANNO BIOLOGICO 13%”; -che la , quale titolare della casa di CP_1 cura Aurelia Hospital, era tenuto no non patrimoniale subito dall'attore ai sensi dell'art. 1218 c.c. e 1228 c.c.. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, concludeva nel seguente modo: “accogliere la domanda proposta dal sig. , e per l'effetto, Parte_1 accertata la responsabilità della società convenuta, voglia condannare
[...]
a risarcire al sig. tutti i danni subiti e subendi in CP_1 Parte_1 ri ad € 51.000, oltr lutazione monetaria (così limitata la domanda rispetto a quanto risultante dalle tabelle di risarcimento), ovvero nella misura ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
2.Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda CP_1 in ragione della regolare prestazione medica e della carenza di prova del nesso causale. Deduceva, in ogni caso, che il danno richiesto era eccessivo e comunque non provato. Concludeva, quindi, nel seguente modo: “nel merito: 1) rigettare siccome infondata la domanda attorea;
2) condannare l'attore al pagamento delle spese e competenze di lite, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario;
”.
3.Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., svolta la ctu collegiale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e poi trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
4.Nel merito vale ricordare, preliminarmente, che con riguardo al rapporto che si instaura tra paziente e struttura, era la stessa giurisprudenza della Suprema Corte ad aver sempre ravvisato la sua fonte nel contratto atipico c.d. di spedalità, concluso tra le parti anche per facta concludentia, ossia mediante la mera accettazione del malato presso la struttura. Si tratta di un contratto atipico a prestazioni corrispettive da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo "lato sensu" alberghieri, obblighi delle cure mediche e di quelle chirurgiche, di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico - professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale (Cass. n.13953/2007; Cass n. 10616/2012; Cass n. 18610/2015). Dalla suddetta qualificazione in termini di responsabilità contrattuale (prevista espressamente dall'art. 7 comma 1 della ), discende Parte_3
l'applicazione, tra l'altro, del relativo regime gi materia di distribuzione dell'onere probatorio. Secondo l'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte sul punto, il paziente danneggiato deve provare l'esistenza del rapporto contrattuale e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie) e del relativo nesso di causalita con l'azione o l'omissione dei sanitari, secondo il criterio del "più probabile che non". Ricade viceversa sulla struttura, che intenda liberarsi dall'obbligazione risarcitoria, ove il danneggiato abbia assolto al proprio onere, dimostrare, in alternativa all'adempimento, l'impossibilita della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento e stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza (Cass., Sez. III, sent. 26/7/2017, n. 18392; Cass. Civ., Sez. 3 -, Ordinanza n. 26700 del 23/10/2018; Cass. Sez. 3, 29/03/2022 n. 10050; Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 02/12/2022) 12-05-2023, n. 13107; Cass. civ. Sez. III, Sent., (ud. 04/10/2022) 26-05-2023, n. 14757; Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 03/07/2023) 07-09-2023, n. 26091). Del resto, lo stesso art. 7 comma 1 L. ha previsto che “La Parte_3 struttura sanitaria o sociosanitaria pubbli che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose”.
5.Dall'accertamento svolto con la ctu collegiale nel presente giudizio, accertamento sorretto da motivazione condivisibile e immune da vizi, quindi in questa sede da recepire, è emerso che il paziente ha riportato residuati postumi diversi da quelli normalmente ricollegabili agli esiti chirurgici di un intervento di osteosintesi con placca e viti per fratture biossee di gamba. A causa di un sinistro stradale ha riportato una frattura biossea di Pt_1 gamba trattata mediante intervento di riduzione ed osteosintesi con placca e viti. Successivamente, durante il follow up, a distanza di sei settimane, ha sviluppato una complicanza infettiva che ha richiesto la rimozione dei mezzi di sintesi. Essendo un giudizio di natura probabilistica basato sul criterio del “più probabile che non” è emerso dalla ctu collegiale che l'infezione sia conseguente al mancato rispetto di regole di buone pratiche clinico assistenziali che ha determinato l'insorgenza dell'infezione dei mezzi di sintesi con necessità di reintervento. Infatti, i ctu hanno chiarito che in accordo con quanto desumibile dalle già citate Linee Guida, la diagnosi di infezione del sito chirurgico prevede dei criteri ben precisi ed in particolare la presenza di: “- fuoriuscita di materiale purulento o isolamento di microrganismi mediante esame colturale (in particolare, è prevista la presenza di almeno uno dei due criteri) con - presenza di almeno un segno o sintomo di infezione (dolore spontaneo o alla pressione, tumefazione localizzata, arrossamento, calore, riaperture della ferita da parte del chirurgo, diagnosi posta dal chirurgo o dal medico curante)”. In occasione delle visite di controllo, non era documentata la presenza di nessuno di tali criteri, fatta eccezione per la presenza - il 16.04.2018 – di
“sofferenza del tessuto cutaneo e sottocutaneo in corrispondenza del sito chirurgico”. Si aggiunga che nella stessa occasione i sanitari certificavano “a controllo odierno ferita chirurgica in ordine e chiusa” e che nelle successive visite di controllo (21.04.2018 e 07.05.2018) non era documentato alcun ulteriore aggravamento del quadro locale. E' da ritenere, dunque, che l'infezione non sia da annoverarsi all'interno delle infezioni del sito chirurgico ma sia, piuttosto, da considerarsi infezione dei mezzi di sintesi correlata ed associata all'assistenza sanitaria. In particolare, con riguardo alle infezioni nosocomiali è orientamento della Suprema Corte che in applicazione dei principi sul riparto dell'onere probatorio in materia di responsabilità sanitaria, secondo cui spetta al paziente provare il nesso di causalità fra l'aggravamento della condizione patologica( o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre alla struttura sanitaria compete la prova di aver adempiuto esattamente la prestazione o la prova della causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità della esatta esecuzione, con riferimento specifico alle infezioni nosocomiali, spetterà alla struttura provare: 1) di aver adottato tutte le cautele prescritte dalle vigenti normative e dalle leges artis, al fine di prevenire l'insorgenza di patologie infettive;
2) di dimostrare di avere applicato i protocolli di prevenzione delle infezioni nel caso specifico;
di tal che la relativa fattispecie non integra un ipotesi di responsabilità oggettiva (Cass. Sez. IIII 15/06/2020, n. 11599; Cass. sez. III 23/02/2021, n. 4864; Cass. Civ. Sez. 3, 03/03/2023 n. 6386). In particolare, la Suprema Corte ha affermato che “ai fini della dimostrazione di aver adottato, sul piano della prevenzione generale, tutte le misure utili alla prevenzione delle infezioni ospedaliere ed anche al fine di fornire al c.t.u. la documentazione necessaria gli oneri probatori gravanti sulla struttura sanitaria devono ritenersi, in linea generale: a) l'indicazione dei protocolli relativi alla disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione di ambienti e materiali;
b) l'indicazione delle modalita di raccolta, lavaggio e disinfezionedella biancheria;
c) l'indicazione delle forme di smaltimento dei rifiuti solidi e dei liquami;
d) le caratteristiche della mensa e degli strumenti di distribuzione di cibi e bevande;
e) le modalità di preparazione, conservazione ed uso dei disinfettanti;
f) la qualità dell'aria e degli impianti di condizionamento;
g) l'attivazione di un sistema di sorveglianza e notifica;
h) l'indicazione dei criteri di controllo e di limitazione dell'accesso ai visitatori;
i) le procedure di controllo degli infortuni e delle malattie del personale e le profilassi vaccinali;
j) l'indicazione del rapporto numerico tra personale e degenti;
k) la sorveglianza basata sui dati microbiologici di laboratorio;
l) la redazione di un report da parte delle direzioni dei reparti da comunicare alle direzioni sanitarie ai fine di monitorare i germi patogeni-sentinella; m) l'indicazione dell'orario della effettiva esecuzione delle attività di prevenzione del rischio. (…) Quanto agli oneri soggettivi, il dirigente apicale avrà l'obbligo di indicare le regole cautelari da adottarsi ed il potere-dovere di sorveglianza e di verifica (riunioni periodiche /visite periodiche), al pari del cIo;
il direttore sanitario quello di attuarle, di organizzare gli aspetti igienico e tecnico- sanitari, di vigilare sulle indicazioni fornite (D.P.R. n. 128 del 1069, art. 5: obbligo di predisposizione di protocolli di sterilizzazione e sanificazione ambientale, gestione delle cartelle cliniche, vigilanza sui consensi informati); il dirigente di struttura complessa (l'ex primario), esecutore finale dei protocolli e delle linee guida, dovrà collaborare con gli specialisti microbiologo, infettivologo, epidemiologo, igienista, ed è responsabile per omessa assunzione di informazioni precise sulle iniziative di altri medici, o per omessa denuncia delle eventuali carenze ai responsabili" (Cass. civ. n. 6386/2023). La Suprema Corte ha successivamente evidenziato che la struttura sanitaria non può però limitarsi a provare di aver predisposto protocolli per la prevenzione di infezioni correlate all'assistenza (I.C.A) ma deve dimostrare di averli "specificatamente applicati nel caso concreto" (Cass. civ. n. 16900/2023). La struttura sanitaria non può limitarsi ad elaborare le procedure e i protocolli, ma è necessario che procedano alla loro attuazione e che ne verifichino il rispetto. Nel caso di specie, la stessa ctu ha messo in luce che la struttura sanitaria non ha assolto al proprio onere probatorio di dimostrare di avere adottato e fatto rispettare nel caso concreto tutti i protocolli, in quanto non è stata possibile alcun'altra considerazione in merito al rispetto nel caso di specie delle buone pratiche clinico-assistenziali. La documentazione allegata, infatti, riguarda misure generali non consentendo in alcun modo di affermare il rispetto di tali misure nel caso specifico.
6.In tali termini affermata la responsabilità contrattuale della società convenuta, occorre valutare il danno differenziale patito dal paziente, cioè il maggior danno dovuto all'aggravamento, a causa della infezione nosocomiale, delle sue condizioni di salute. Muovendo, quindi, alla quantificazione del danno non patrimoniale, secondo la ctu collegiale in ordine al danno biologico permanente “Si richiama a quanto obiettivato in sede di visita medico-legale sulla persona del periziando (esiti cicatriziali a livello della superficie anteriore, laterale e posteriore della gamba destra;
ipotonotrofismo muscolare dell'arto inferiore destro;
limitazione della flessione della tibio-tarsica destra di circa 30°; deambulazione libera con accosciamento possibile ma riferito difficoltoso). Tali esiti sono valutabili complessivamente nella misura del 9% - facendo riferimento alle voci tabellari
“limitazione del movimento di flesso-estensione della tibio-tarsica con escursione articolare possibile per ⅓” e "Classe II: il pregiudizio estetico è da lieve a moderato”. Tuttavia, considerato che gli esiti riconducibili ad un intervento di osteosintesi con placca e viti per frattura biossea di gamba sono valutabili nella misura del 3% (in ragione dei meno estesi esiti cicatriziali e della minore limitazione funzionale attesa) gli esiti permanente in nesso causale con l'operato dei sanitari dovrebbero essere valutati in termini di danno differenziale. Si deve dare luogo quindi al danno differenziale pari alla differenza tra l'importo dovuto per il 9% e quello dovuto per l'importo del 3%. Quanto alla inabilità temporanea i ctu hanno valutato l'ITA di 64 giorni, l'I.T.P. al 75% di 130 giorni e I.T.P. al 25% di 60 giorni. In applicazione dei criteri indicati all'art. 139 del Codice delle Assicurazioni (d. lgs. 7 settembre 2005 n. 209) secondo gli importi aggiornati al D.M. 18.07.2025 spetta all'attore, 58 anni all'epoca del sinistro: euro 12.520,35 per invalidità permanente pari al 6% di danno differenziale (ossia euro 15.156,21 per il 9% - euro 2.635,86 per il 3%), euro 3.595,52 per inabilità temporanea assoluta di 64 giorni, euro 5.477,55 per inabilità temporanea parziale al 75% di 130 giorni ed euro 842,70 per inabilità temporanea parziale al 25% di 60 giorni per un totale complessivo di euro 22.436,12. Costituisce orientamento della Suprema Corte il principio in base al quale sussiste autonomia del danno morale rispetto al danno biologico (Cass. Civ. n. 23469/2018; Cass. Civ. n. 7513/2018; Cass. Civ. n. 901/2018). Il danneggiato è onerato, però, dell'allegazione di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova delle stesse, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito. E ciò è tanto più vero nel caso di lesioni minori (micropermanenti), laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare. Tanto premesso, il danno morale nel caso di specie e stato allegato e provato - sulla scorta delle risultanze della ctu e della tipologia del danno biologico- sicche appare congruo un incremento pari al 15% pari ad euro 3.365,41. Non ricorrono inoltre altre peculiarita eccezionali per la personalizzazione. Le spese mediche non sono state oggetto di domanda e, inoltre, i documenti sono stati prodotti tardivamente in sede di operazioni peritali.
7.In conclusione, va condannato a risarcire in Controparte_1 favore di : Parte_1
- il dan oniale pari ad euro 25.801,53. Spetta, inoltre, il risarcimento del danno da ritardo, che si calcola devalutando la somma totale alla data del fatto e calcolando gli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata sino alla sentenza. Sull'importo totale rinveniente al momento della sentenza sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
8.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in relazione al valore della somma riconosciuta a parte attrice, al DM vigente e alla attività processuale concretamente svolta. Le spese di ctu collegiale vengono definitivamente poste a carico di
[...]
liquidazione con obbligo di restituire all'attore quanto da CP_1
in favore dei ctu a titolo di compenso.
PQM
Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-ACCOGLIE parzialmente la domanda attorea, per le causali di cui in motivazione, e CONDANNA al Controparte_1 risarcimento in favore di iale Parte_1 pari ad euro 25.801,53 oltre interessi e rivalutazione come da motivazione;
-CONDANNA al pagamento in favore di Controparte_1
i nella somma complessiva Parte_1 di euro 6.545,00 di cui euro 545,00 per spese vive ed euro 6.000,00 per compensi oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge;
-PONE le spese della ctu collegiale a carico di , Controparte_1 con obbligo di quest'ultimo di restituire all'attore quanto da questo anticipato ai ctu a titolo di compenso.
Si comunichi.
Civitavecchia 4.11.2025 Il giudice
LE OD