TRIB
Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 01/04/2025, n. 826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 826 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5609/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bologna, nella persona della Giudice Dott.ssa Daniela Nunno ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5609/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BEATRICE MONTICELLI, elettivamente domiciliato in Bologna, Via Farini n. 35 presso lo studio del difensore
ATTORE contro
(IÀ - Controparte_1 Controparte_2
C.F. ), quale Impresa designata per la gestione del Fondo Garanzia P.IVA_1
Vittime della Strada, con il patrocinio dell'avv. VALERIA FALAVIGNA, elettivamente domiciliata in Bologna, Via Cesare Battisti n. 33 presso lo studio del difensore
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Bologna, contrariis reiectis, con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge, previa declaratoria di esclusiva responsabilità in ordine al sinistro per cui è causa in capo al conducente del mezzo
pagina 1 di 11 datosi alla fuga, determinare l'entità dei danni non patrimoniali e patrimoniali subiti dall'attore così come descritti in parte motiva e per l'effetto condannare Controparte_3
, C.F. , quale impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della
[...] P.IVA_1
Strada ex artt. 283 lettera a) e 287 D.Lgs 209/05, al risarcimento dei danni tutti patrimoniali e non patrimoniali come accertati all'esito dell'istruttoria, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria dal fatto al saldo.
Con condanna alla rifusione delle spese e delle competenze di causa, oltre al compenso per l'attivazione della procedura di negoziazione assistita, oltre al 15% rimborso forfettario, C.p.a. e I.v.a.”
Per quale Impresa designata per la gestione del Fondo Controparte_1
Garanzia Vittime della Strada:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, per le motivazioni dedotte nel presente atto e comunque in atti, ogni contraria eccezione, difesa e domanda respinta:
In via principale: accertare e dichiarare la totale infondatezza di ogni domanda e pretesa attorea, respingendo le stesse;
In via subordinata: determinare e ridurre il quantum, tenendo conto delle risultanze istruttorie e defalcando quanto risulterà documentato nel presente processo quali importi IÀ erogati/erogandi all'attore a titolo di indennizzo e, comunque, a qualsiasi titolo, per lo stesso evento per cui è causa, sia da Assicuratore Sociale sia da
Assicuratore Privato sia dal datore di lavoro. In ogni caso, contenere l'esposizione del F.G.V.S. e, per esso, di quale Impresa Designata nei limiti del massimale CP_2 fissato ex legge con riferimento alla data di verificazione dell'evento e, comunque, secondo limiti, condizioni, franchigie di cui agli art. 283 e ss CDA, con particolare riferimento alla franchigia di euro 500,00 sul lamentato danno materiale.
Con il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione.
Con vittoria di spese, compenso professionale di avvocato, oltre spese generali, oltre
I.V.A. e C..P.A.
In via istruttoria si insiste nelle prove richieste in atti per da ultimo Controparte_4 con memoria 171 ter c.p.c. datata 14 luglio 2023”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio la Compagnia Parte_1 Controparte_2
pagina 2 di 11 (ora quale impresa designata per la gestione del Fondo CP_1 Controparte_1 delle Vittime della Strada per la Regione Emilia-Romagna per chiedere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti in conseguenza del sinistro occorso il 30 ottobre
2021 in Maranello.
L'attore ha premesso in fatto che, mentre percorreva a bordo della propria bicicletta da corsa modello S-Works la via Fondo Val Tiepido con direzione Modena, giunto in corrispondenza del civico 65, veniva affiancato sulla sinistra da un'autovettura che transitava nella medesima direzione e che lo urtava, sospingendolo verso destra e facendolo cadere. Il conducente del veicolo, dopo l'investimento, si dileguava rimanendo non identificato, anche a seguito dell'intervento della Polizia Municipale di Maranello intervenuta a rilevare il sinistro.
L'attore ha allegato di aver patito conseguenze fisiche in conseguenza dell'occorso, come da documentazione medica allegata, con danni anche alla cenestesi lavorativa, nonché danni patrimoniali consistiti negli esborsi per spese mediche per euro 4.254,28 e il danno materiale alla bicicletta acquistata nel 2019 al costo di euro 2.900.
Tanto premesso, l'attore ha chiesto, previa declaratoria di esclusiva responsabilità per il sinistro del conducente rimasto ignoto, il risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo.
Nel giudizio così instaurato si è costituita la Compagnia convenuta contestando, in punto di an, che l'attore non avrebbe dimostrato di aver rispettato il Codice della Strada tenendosi al margine destro della carreggiata e tenendo una condotta di guida nel rispetto del limite di velocità dei 30 km/h. Ha poi contestato che i danni riportati dal velocipede, come evincibili dalla documentazione fotografica allegata, sarebbero incompatibili con la dinamica riferita dallo stesso attore anche dinanzi al medico legale dottor Inoltre, ha contestato che sia stata effettivamente fornita la prova, come Per_1 era onere dell'attore, della mancata incolpevole identificazione del mezzo ritenuto responsabile del sinistro. In ordine al quantum debeatur, ha contestato ogni preteso danno come non provato e comunque esorbitante. Ha quindi concluso chiedendo di dichiarare infondata ogni domanda attorea e, in via subordinata, di limitare la liquidazione tenendo conto delle risultanze istruttorie e scomputando quanto documentato in ordine ad importi erogati all'attore a titolo di indennizzo, sia dall'assicuratore sociale, sia da un assicuratore privato o datore di lavoro, in ogni caso con defalco della franchigia di euro 500 sul lamentato danno materiale.
La causa è stata istruita a mezzo di prove testimoniali, produzioni documentali e pagina 3 di 11 l'espletamento di CTU medico – legale.
In data 17.2.2025 è stata rimessa in decisione, dopo il deposito degli scritti conclusivi.
2. L'attore ha agito invocando l'intervento del FGVS ai sensi dell'art. 283 comma 1, lett.
a) cod. ass. priv., per essere rimasto non identificato il veicolo responsabile dell'incidente.
Va premesso in linea generale che, in tema di sinistri stradali provocati da veicolo non identificato, secondo la giurisprudenza “…il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del , sul Parte_2 presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato (art.
19, primo comma lett. A, legge 24 dicembre 1969 n. 990), ha l'onere di provare sia che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che questo è rimasto sconosciuto;
a quest'ultimo fine è sufficiente dimostrare che, dopo la denuncia dell'incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute o quelle disposte dall'autorità giudiziaria, per l'identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo, senza che possa addebitarsi al danneggiato l'onere di ulteriori indagini articolate o complesse, purché egli abbia tenuto una condotta diligente mediante formale denuncia dei fatti ed esaustiva esposizione degli stessi.” (cfr. Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 15367 del 13/07/2011; conforme: Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9873 del 15/04/2021).
Va altresì osservato che la Suprema Corte ha affermato che "la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell'impresa designata per conto del Parte_2
, di presentare una denuncia od una querela contro ignoti, la cui sussistenza
[...]
o meno non è che un mero indizio", visto che …. "l'accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato", sicchè il giudice di merito potrà "tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda" (così, in motivazione, Cass. Sez. IV, ord. 16 giugno 2020 n. 18097; in senso conforme Cass. Sez.
3, sent. 17 febbraio 2016, n. 3019; Cass. Sez. 3, sent. 4 novembre 2014, n. 23434; Cass.
Sez. 3, sent. 2 settembre 2013, n. 20066).
pagina 4 di 11 Passando all'esame del caso di specie, dall'istruttoria svolta è emerso sia che il conducente del veicolo antagonista è rimasto ignoto, sia la dinamica dell'incidente secondo quanto allegato da parte attrice.
Sotto il primo profilo, quanto alla titolarità passiva dell'impresa designata dal F.G.V.S., sebbene non risulti che l'attore abbia presentato una denuncia-querela (tanto che dal doc.
3 di parte attrice non risulta alcuna iscrizione che veda l'attore come persona offesa), tuttavia alla luce delle circostanze concrete del sinistro, si può concludere che il danneggiato non si sia trovato in condizioni tali da consentirgli l'agevole identificazione del veicolo antagonista. A tal proposito si devono considerare i seguenti elementi:
- l'attore aveva riportato lesioni importanti dalla caduta (frattura scomposta al collo del femore sinistro), tanto che veniva trasportato in ambulanza presso il P.S. dell'Ospedale di Baggiovara e, al termine degli accertamenti clinici e radiografici, veniva ricoverato e sottoposto ad intervento di artroprotesi in data 2 novembre 2021. Ciò fa presumere che le sue condizioni gli impedissero di attivarsi per identificare il veicolo che lo aveva investito. Nonostante tutto, era stato in grado di dare alcune indicazioni alla P.M. intervenuta su alcuni numeri della targa del veicolo, che tuttavia non ne hanno consentito l'identificazione;
- il soggetto che aveva assistito al sinistro, , rendendo dichiarazioni alla Testimone_1
Polizia intervenuta, aveva reso una descrizione del veicolo (Ford Mondeo di colore grigio metallizzato chiaro, con vetri posteriori oscurati), dichiarando altresì di aver suonato il clacson per attirare l'attenzione del veicolo investitore, ma invano, visto che l'autovettura accelerava e andava via;
- le ricerche effettuate subito dopo il sinistro non consentivano di identificare il conducente del veicolo antagonista, come si legge a pag. 2 del rapporto sull'incidente a firma della P.M. di Maranello.
Alla luce di tali evidenze, le contestazioni svolte da parte convenuta in ordine alla prova della mancata identificazione del veicolo antagonista non colgono nel segno, avendo l'attore dato sufficiente prova che il veicolo è rimasto ignoto e che egli si sia trovato nella materiale impossibilità, subito dopo il sinistro, di attivarsi per identificarlo.
Quanto alla dinamica dell'incidente, l'escussione del teste di parte attrice e le acquisizioni documentali (in particolare la relazione della P.M. di Maranello e le dichiarazioni in essa confluite) hanno consentito di appurare che l'incidente si è verificato a causa dell'urto del velocipede da parte dell'autovettura che circolava alla sua sinistra nella medesima direzione. In particolare, l'autovettura, dopo aver affiancato la bicicletta, l'aveva sospinta verso destra, cagionandone la caduta. In ordine alla condotta pagina 5 di 11 di guida del ciclista, non sono emerse circostanze tali da fare ritenere che egli abbia violato le cautele e le regole sulla circolazione quanto a velocità e a tenuta del margine destro. Al contrario, sin dalla prima dichiarazione resa alla P.M., il soggetto ( Tes_1
) che aveva assistito al sinistro aveva dichiarato che il ciclista transitava “in
[...] prossimità della linea margine carreggiata”, ribadendo tale dichiarazione anche in sede testimoniale.
In ogni caso, si evidenzia come la velocità tenuta dal velocipede non avrebbe comunque avuto alcun rilievo nell'eziologica del sinistro, che è stato cagionato dall'urto sul fianco sinistro da parte del veicolo.
La responsabilità dell'incidente è dunque addebitabile esclusivamente al conducente dell'autovettura dileguatasi dopo l'urto.
Pertanto, si deve concludere che l'attore abbia assolto al suo onere probatorio anche sotto tale profilo.
Si può dunque passare alla quantificazione dei danni.
3. Danni non patrimoniali
L'attore ha allegato di aver patito conseguenze sul piano della salute e sulla cenestesi lavorativa.
E' stata espletata CTU medico-legale, che ha riconosciuto il nesso causale tra il sinistro e le lesioni accertate in capo all'attore. In particolare, quanto al danno da inabilità temporanea, il CTU ha effettuato la seguente stima:
• Inabilità Temporanea Assoluta per 20 giorni;
• Inabilità Temporanea Parziale al 75% per 40 giorni;
• Inabilità Temporanea Parziale al 50% di altri 30 giorni;
• Inabilità Temporanea Parziale al 30% per 30 giorni.
Quanto ai postumi permanenti, il CTU ha appurato che “Allo stato attuale residuano gli esiti della frattura parzialmente scomposta del collo femorale sinistro e del relativo intervento di impianto di artroprotesi di anca, rappresentati da esito cicatriziale chirurgico e da persistente dolore con limitazione funzionale ed ipotonotrofismo muscolare ed allegato dolore a livello sciatico, per cui il Sig. non riesce più a Pt_1 correre, non può dedicarsi agli sport con contatto ed incontra difficoltà nella deambulazione prolungata e nell'attività lavorativa ove gli sono state prescritte limitazioni. Si segnala, inoltre, un esito discromico e scarsamente visibile alla spalla sinistra allegato esito di pregressa escoriazione”, quantificando la percentuale di invalidità in relazione al complesso menomativo accertato nella misura del 25%, pagina 6 di 11 comprensiva delle ripercussioni sulla cenestesi lavorativa (pag. 14 CTU).
Infine, il CTU ha rilevato un grado medio-elevato di sofferenza morale soggettiva, in considerazione del “richiesto intervento chirurgico di artroprotesi di anca sinistra, durata dell'iter clinico, prescrizioni e trattamenti eseguiti” (pag. 13 CTU).
Sulla base delle risultanze degli accertamenti tecnici illustrate nella CTU, che appaiono, invero, tratte a seguito dei più opportuni accertamenti e di una accurata disamina della documentazione prodotta dalla parte e dei fatti in contestazione e che pertanto essere pienamente condivise, si può procedere alla liquidazione dei danni non patrimoniali.
La liquidazione viene effettuata secondo i valori indicati nelle Tabelle elaborate dal
Tribunale di Milano (edizione 2024), comprensivi anche della componente descrittiva costituita dalla sofferenza morale presuntivamente accertata in ragione dell'età del danneggiato, dell'entità degli esiti invalidanti anatomo-funzionali e delle relative presumibili ripercussioni di carattere dinamico-relazionale/esistenziale.
La tabella unica nazionale prevista dall'art. 138 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, per la quantificazione del risarcimento del danno non patrimoniale relativo a lesioni di non lieve entità (eccedenti i nove punti percentuali), approvata con D.P.R. 13.1.2025 n. 12, non è infatti applicabile retroattivamente ai sinistri avvenuti prima della sua entrata in vigore (5.3.2025).
Pertanto, considerata l'età del danneggiato al momento del sinistro (44 anni), i danni risarcibili sono pertanto liquidati come segue:
- danno biologico - relazionale: euro 121.999,00 (comprensivo anche dell'aumento per sofferenza morale soggettiva e per danno alla cenestesi lavorativa);
- danno per invalidità temporanea (punto base euro 150): euro 11.100.
Nessun aumento può invece essere riconosciuto a titolo di personalizzazione del danno, richiesto solo in sede di note conclusive.
4. Danni patrimoniali
L'attore ha allegato di aver patito danni patrimoniali consistiti in esborsi per spese mediche, spese di CTP e danni al velocipede.
Per quest'ultima voce di danno si può recepire la quantificazione concordemente effettuata dalle parti in euro 2.000. Va tuttavia applicata la franchigia di euro 500 prevista dall'art. 283 comma 2 cod. ass. priv., e così per totali euro 1.500.
pagina 7 di 11 Quanto alle altre spese, dal CTU sono state riconosciute congrue e pertinenti nell'ammontare di 4.018,38 euro, e in particolare:
• scontrini per complessivi euro 211,63 (acquisto di farmaci, dispositivi, ecc. compatibili cronologicamente, con le lesioni riportate e l'iter clinico documentato);
• fatture e/o ricevute di pagamento di ticket per visite specialistiche ed accertamenti strumentali (visite ortopediche, elettromiografie in regime sia ospedaliero che di libera professione) per complessivi 586,75 euro;
• fattura per relazione medico legale dell'importo di euro 305,00;
• fatture per terapie fisiche per complessivi 2.915,00 euro.
Non possono essere, al contrario, refuse le ulteriori spese di euro 159,00 in difetto di prova circa l'attinenza delle stesse alle lesioni patite.
5. Accessori
In relazione al danno complessivamente quantificato, trattandosi di debito di valore, deve essere altresì risarcito il danno da ritardo e cioè il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento delle suddette somme liquidate, secondo i criteri dettati dall'orientamento costante della Suprema Corte (Cass. civ., sez. un. 17.02.1995, n. 1712).
In applicazione di tali criteri, le somme liquidate a titolo risarcitorio devono essere dunque devalutate alla data di ciascun esborso effettivo (per le somme liquidate come danno patrimoniale) e, quanto al danno non patrimoniale, alla data del sinistro;
le somme così devalutate vanno poi incrementate degli interessi legali maturati sino alla data odierna sugli importi annualmente rivalutati applicando l'indice ISTAT FOI.
A seguito della liquidazione qui operata, il debito di valore si converte in debito di valuta e su di esso dovranno computarsi gli interessi moratori ex lege a decorrere dalla pronuncia odierna fino al soddisfo.
6. Sulla controversa operatività della compensatio lucri cum damno alla polizza infortuni
L'attore ha allegato e documentato (doc. 55) di aver ricevuto da per le CP_5 lesioni riportate la somma di euro 40.146,39, in virtù della polizza infortuni contratta dal datore di lavoro Banca Intesa, quale benefit nel suo contratto di lavoro.
pagina 8 di 11 In considerazione di tale circostanza, la Compagnia convenuta, ha richiamato il principio della compensatio lucri cum damno, chiedendo di scomputare l'indennizzo percepito dall'attore dall'importo risarcitorio liquidato.
Come noto, l'istituto della compensatio lucri cum damno impone di scomputare, dal risarcimento del danno dovuto da fatto illecito, gli eventuali effetti vantaggiosi che il danneggiato abbia tratto quale conseguenza diretta del fatto dannoso medesimo.
Si tratta allora di decidere se, nella fattispecie concreta, possa operare il principio in esame e, per l'effetto, se dal risarcimento del danno liquidato come sopra debba essere scomputata la somma dallo stesso danneggiato percepita dalla propria Compagnia assicurativa.
Il tema è stato oggetto di un vivace contrasto giurisprudenziale che ha trovato composizione in quattro note pronunce delle Sezioni Unite (Cfr. Cass., Sez. Unite, sent.
n. 12564, 12565, 12566, 12567 del 2018), ad avviso delle quali nel caso in cui il danno e il vantaggio riposino su titoli differenti, l'operatività del principio della compensatio dipende dalla "ragione giustificatrice", cioè dalla funzione del beneficio collaterale che, in conseguenza dell'illecito, è entrato nel patrimonio del danneggiato. Pertanto, la compensatio opera quando la provvidenza erogata al danneggiato neutralizza la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo autore del fatto illecito. Viceversa, non può procedersi al suddetto scomputo nel caso in cui il beneficio collaterale non mira a ristorare lo specifico pregiudizio cagionato dal responsabile, ma assolve ad una finalità diversa, quale può essere quella previdenziale tipica dell'assicurazione sulla vita o della pensione di reversibilità.
In particolare, la Corte Suprema (Cass. S.U. n. 12564/2018) ha ritenuto significativo come elemento indiziario di una corrispondente funzione risarcitoria del beneficio erogato dall'assicuratore, la previsione legale di specifiche forme di surrogazione o rivalsa dell'assicuratore nei confronti dell'autore del danno: "In tali casi, infatti, colui che agisce in surroga o rivalsa fa valere nei confronti del terzo autore dell'illecito lo
"stesso diritto di credito" originariamente spettante al danneggiato, che rimane pertanto soddisfatto per l'importo corrispondente a quello versatogli dall'assicuratore.".
La previsione legale della rivalsa, infatti, fungendo da "meccanismo di raccordo" tra il risarcimento del danno e il beneficio collaterale, scongiura il rischio che il danneggiante non risponda delle proprie negligenze e, al tempo stesso, evita un'ingiusta locupletazione del danneggiato in ossequio al principio indennitario.
Ciò detto, ritiene questo Giudice che, nel caso di specie, l'istituto della compensatio non pagina 9 di 11 trovi applicazione e che quindi dal risarcimento del danno patito dall'attore - come sopra quantificato - non vada scomputato l'indennizzo assicurativo percepito dallo stesso in ragione della polizza infortuni stipulata dalla Banca Intesa con Controparte_5
Ciò in quanto all'art. 23 delle condizioni generali di assicurazione della polizza stipulata dal datore di lavoro del danneggiato con è stato escluso CP_5 convenzionalmente il diritto di rivalsa dell'assicuratore. Ciò che è significativo nell'accertare il reale intento perseguito dalle parti, dimostrando chiaramente come i contraenti abbiano inteso scindere il profilo risarcitorio (derivante dall'applicazione degli artt. 2043 e ss. c.c.) da quello indennitario conseguente all'operatività della polizza. In altri termini, le parti, prevedendo la preventiva rinuncia dell'assicuratore alla surroga, hanno inteso pattuire che, in caso di infortunio imputabile a responsabilità del terzo,
l'assicurato potesse cumulare il risarcimento del danno con l'indennizzo assicurativo.
In definitiva, ritiene il Tribunale che la polizza stipulata dalle parti, per come in concreto articolata, risponda ad una finalità previdenziale. In particolare, il contraente ha inteso cautelare il dipendente, assicurandogli la possibilità di poter disporre, in caso di verificazione di un evento invalidante, di una somma di denaro.
Per l'effetto, si deve ritenere che la polizza stipulata dall'attore, stante la sua natura sostanzialmente previdenziale, soggiaccia prevalentemente alle norme dettate per l'assicurazione sulla vita, giustificandosi così l'inoperatività del principio indennitario, con la conseguenza che dalla somma liquidata a titolo di risarcimento in favore dell'attore non dev'essere scomputato l'indennizzo corrisposto dalla CP_5
In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza di merito più recente (v. Tribunale
Milano, sent. n. 2894 dell'11.4.2023; Corte d'Appello di Bologna sent. 1431/2023 deep. Il 29.6.2023; Corte d'Appello di Milano sent. dell'8.2.2022, R.G. n. 1131/2021, la quale, dopo aver ravvisato nella polizza infortuni sottoposta al suo esame una natura previdenziale, ha escluso l'operatività della compensatio).
Si aggiunge, a conclusione sul punto, che ritenere il contrario e, dunque, ammettere l'operatività della compensatio in casi, come quello di specie, in cui sia prevista la clausola di rinuncia alla rivalsa, comporterebbe come conseguenza non condivisibile e paradossale che l'unico soggetto beneficiato dal contratto assicurativo sarebbe il danneggiante, il quale potrebbe non dover corrispondere alcun risarcimento ove il danneggiato abbia IÀ percepito un'indennità dalla propria Compagnia assicurativa.
Trattasi di una conclusione irragionevole, che finirebbe con il minare il preminente principio di responsabilità e della funzione anche deterrente della responsabilità aquiliana.
pagina 10 di 11
7. Spese
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in base ai parametri medi del D.M. 147/2022, con riferimento a tutte le fasi di giudizio.
Non devono, al contrario, essere rimborsate all'attore le spese per l'attivazione della negoziazione assistita. Sul punto giova rammentare quanto affermato dalla Suprema
Corte (ord. n. 15732/2022), secondo cui il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase precontenziosa. Ne consegue che le spese sostenute per l'attività legale stragiudiziale, diversamente dalle spese legali, sono soggette agli stessi oneri di allegazione e prova del danno emergente. In mancanza dell'allegazione sulla consistenza dell'impegno nell'attività stragiudiziale ed in mancanza di alcuna allegazione (e prova) sull'avvenuta retribuzione del relativo compenso (che nel caso di specie è mancata), non può essere riconosciuta la refusione dell'esborso.
Le spese di CTU, come IÀ liquidate in data 15.5.2024, vengono definitivamente poste a carico della Compagnia convenuta, che dovrà rimborsare all'attore le spese anticipate.
Vanno altresì refuse all'attore le spese di CTP, dott. per euro 366,00. Per_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- accertata l'esclusiva responsabilità per il sinistro in capo al veicolo rimasto ignoto, condanna la (IÀ , quale Controparte_1 Controparte_2
Impresa designata per la gestione del Fondo Garanzia Vittime della Strada, a versare all'attore la somma di euro 121.999,00 + 11.100 a titolo di danni non patrimoniali ed euro 4.018,38 + 1.500 a titolo di danni patrimoniali, oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
- condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in euro 545,00 (esborsi per introdurre la causa) + euro 366,00 (per spese di
CTP), euro 14.103,00 per compensi del difensore, oltre spese generali, I.V.A., C.P.A., se dovuti e nelle aliquote legali;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta, con conseguente rimborso all'attore delle spese anticipate.
Bologna, 31 marzo 2025
La Giudice
Dott.ssa Daniela Nunno
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bologna, nella persona della Giudice Dott.ssa Daniela Nunno ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5609/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BEATRICE MONTICELLI, elettivamente domiciliato in Bologna, Via Farini n. 35 presso lo studio del difensore
ATTORE contro
(IÀ - Controparte_1 Controparte_2
C.F. ), quale Impresa designata per la gestione del Fondo Garanzia P.IVA_1
Vittime della Strada, con il patrocinio dell'avv. VALERIA FALAVIGNA, elettivamente domiciliata in Bologna, Via Cesare Battisti n. 33 presso lo studio del difensore
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Bologna, contrariis reiectis, con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge, previa declaratoria di esclusiva responsabilità in ordine al sinistro per cui è causa in capo al conducente del mezzo
pagina 1 di 11 datosi alla fuga, determinare l'entità dei danni non patrimoniali e patrimoniali subiti dall'attore così come descritti in parte motiva e per l'effetto condannare Controparte_3
, C.F. , quale impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della
[...] P.IVA_1
Strada ex artt. 283 lettera a) e 287 D.Lgs 209/05, al risarcimento dei danni tutti patrimoniali e non patrimoniali come accertati all'esito dell'istruttoria, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria dal fatto al saldo.
Con condanna alla rifusione delle spese e delle competenze di causa, oltre al compenso per l'attivazione della procedura di negoziazione assistita, oltre al 15% rimborso forfettario, C.p.a. e I.v.a.”
Per quale Impresa designata per la gestione del Fondo Controparte_1
Garanzia Vittime della Strada:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, per le motivazioni dedotte nel presente atto e comunque in atti, ogni contraria eccezione, difesa e domanda respinta:
In via principale: accertare e dichiarare la totale infondatezza di ogni domanda e pretesa attorea, respingendo le stesse;
In via subordinata: determinare e ridurre il quantum, tenendo conto delle risultanze istruttorie e defalcando quanto risulterà documentato nel presente processo quali importi IÀ erogati/erogandi all'attore a titolo di indennizzo e, comunque, a qualsiasi titolo, per lo stesso evento per cui è causa, sia da Assicuratore Sociale sia da
Assicuratore Privato sia dal datore di lavoro. In ogni caso, contenere l'esposizione del F.G.V.S. e, per esso, di quale Impresa Designata nei limiti del massimale CP_2 fissato ex legge con riferimento alla data di verificazione dell'evento e, comunque, secondo limiti, condizioni, franchigie di cui agli art. 283 e ss CDA, con particolare riferimento alla franchigia di euro 500,00 sul lamentato danno materiale.
Con il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione.
Con vittoria di spese, compenso professionale di avvocato, oltre spese generali, oltre
I.V.A. e C..P.A.
In via istruttoria si insiste nelle prove richieste in atti per da ultimo Controparte_4 con memoria 171 ter c.p.c. datata 14 luglio 2023”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio la Compagnia Parte_1 Controparte_2
pagina 2 di 11 (ora quale impresa designata per la gestione del Fondo CP_1 Controparte_1 delle Vittime della Strada per la Regione Emilia-Romagna per chiedere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti in conseguenza del sinistro occorso il 30 ottobre
2021 in Maranello.
L'attore ha premesso in fatto che, mentre percorreva a bordo della propria bicicletta da corsa modello S-Works la via Fondo Val Tiepido con direzione Modena, giunto in corrispondenza del civico 65, veniva affiancato sulla sinistra da un'autovettura che transitava nella medesima direzione e che lo urtava, sospingendolo verso destra e facendolo cadere. Il conducente del veicolo, dopo l'investimento, si dileguava rimanendo non identificato, anche a seguito dell'intervento della Polizia Municipale di Maranello intervenuta a rilevare il sinistro.
L'attore ha allegato di aver patito conseguenze fisiche in conseguenza dell'occorso, come da documentazione medica allegata, con danni anche alla cenestesi lavorativa, nonché danni patrimoniali consistiti negli esborsi per spese mediche per euro 4.254,28 e il danno materiale alla bicicletta acquistata nel 2019 al costo di euro 2.900.
Tanto premesso, l'attore ha chiesto, previa declaratoria di esclusiva responsabilità per il sinistro del conducente rimasto ignoto, il risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo.
Nel giudizio così instaurato si è costituita la Compagnia convenuta contestando, in punto di an, che l'attore non avrebbe dimostrato di aver rispettato il Codice della Strada tenendosi al margine destro della carreggiata e tenendo una condotta di guida nel rispetto del limite di velocità dei 30 km/h. Ha poi contestato che i danni riportati dal velocipede, come evincibili dalla documentazione fotografica allegata, sarebbero incompatibili con la dinamica riferita dallo stesso attore anche dinanzi al medico legale dottor Inoltre, ha contestato che sia stata effettivamente fornita la prova, come Per_1 era onere dell'attore, della mancata incolpevole identificazione del mezzo ritenuto responsabile del sinistro. In ordine al quantum debeatur, ha contestato ogni preteso danno come non provato e comunque esorbitante. Ha quindi concluso chiedendo di dichiarare infondata ogni domanda attorea e, in via subordinata, di limitare la liquidazione tenendo conto delle risultanze istruttorie e scomputando quanto documentato in ordine ad importi erogati all'attore a titolo di indennizzo, sia dall'assicuratore sociale, sia da un assicuratore privato o datore di lavoro, in ogni caso con defalco della franchigia di euro 500 sul lamentato danno materiale.
La causa è stata istruita a mezzo di prove testimoniali, produzioni documentali e pagina 3 di 11 l'espletamento di CTU medico – legale.
In data 17.2.2025 è stata rimessa in decisione, dopo il deposito degli scritti conclusivi.
2. L'attore ha agito invocando l'intervento del FGVS ai sensi dell'art. 283 comma 1, lett.
a) cod. ass. priv., per essere rimasto non identificato il veicolo responsabile dell'incidente.
Va premesso in linea generale che, in tema di sinistri stradali provocati da veicolo non identificato, secondo la giurisprudenza “…il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del , sul Parte_2 presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato (art.
19, primo comma lett. A, legge 24 dicembre 1969 n. 990), ha l'onere di provare sia che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che questo è rimasto sconosciuto;
a quest'ultimo fine è sufficiente dimostrare che, dopo la denuncia dell'incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute o quelle disposte dall'autorità giudiziaria, per l'identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo, senza che possa addebitarsi al danneggiato l'onere di ulteriori indagini articolate o complesse, purché egli abbia tenuto una condotta diligente mediante formale denuncia dei fatti ed esaustiva esposizione degli stessi.” (cfr. Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 15367 del 13/07/2011; conforme: Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9873 del 15/04/2021).
Va altresì osservato che la Suprema Corte ha affermato che "la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell'impresa designata per conto del Parte_2
, di presentare una denuncia od una querela contro ignoti, la cui sussistenza
[...]
o meno non è che un mero indizio", visto che …. "l'accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato", sicchè il giudice di merito potrà "tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda" (così, in motivazione, Cass. Sez. IV, ord. 16 giugno 2020 n. 18097; in senso conforme Cass. Sez.
3, sent. 17 febbraio 2016, n. 3019; Cass. Sez. 3, sent. 4 novembre 2014, n. 23434; Cass.
Sez. 3, sent. 2 settembre 2013, n. 20066).
pagina 4 di 11 Passando all'esame del caso di specie, dall'istruttoria svolta è emerso sia che il conducente del veicolo antagonista è rimasto ignoto, sia la dinamica dell'incidente secondo quanto allegato da parte attrice.
Sotto il primo profilo, quanto alla titolarità passiva dell'impresa designata dal F.G.V.S., sebbene non risulti che l'attore abbia presentato una denuncia-querela (tanto che dal doc.
3 di parte attrice non risulta alcuna iscrizione che veda l'attore come persona offesa), tuttavia alla luce delle circostanze concrete del sinistro, si può concludere che il danneggiato non si sia trovato in condizioni tali da consentirgli l'agevole identificazione del veicolo antagonista. A tal proposito si devono considerare i seguenti elementi:
- l'attore aveva riportato lesioni importanti dalla caduta (frattura scomposta al collo del femore sinistro), tanto che veniva trasportato in ambulanza presso il P.S. dell'Ospedale di Baggiovara e, al termine degli accertamenti clinici e radiografici, veniva ricoverato e sottoposto ad intervento di artroprotesi in data 2 novembre 2021. Ciò fa presumere che le sue condizioni gli impedissero di attivarsi per identificare il veicolo che lo aveva investito. Nonostante tutto, era stato in grado di dare alcune indicazioni alla P.M. intervenuta su alcuni numeri della targa del veicolo, che tuttavia non ne hanno consentito l'identificazione;
- il soggetto che aveva assistito al sinistro, , rendendo dichiarazioni alla Testimone_1
Polizia intervenuta, aveva reso una descrizione del veicolo (Ford Mondeo di colore grigio metallizzato chiaro, con vetri posteriori oscurati), dichiarando altresì di aver suonato il clacson per attirare l'attenzione del veicolo investitore, ma invano, visto che l'autovettura accelerava e andava via;
- le ricerche effettuate subito dopo il sinistro non consentivano di identificare il conducente del veicolo antagonista, come si legge a pag. 2 del rapporto sull'incidente a firma della P.M. di Maranello.
Alla luce di tali evidenze, le contestazioni svolte da parte convenuta in ordine alla prova della mancata identificazione del veicolo antagonista non colgono nel segno, avendo l'attore dato sufficiente prova che il veicolo è rimasto ignoto e che egli si sia trovato nella materiale impossibilità, subito dopo il sinistro, di attivarsi per identificarlo.
Quanto alla dinamica dell'incidente, l'escussione del teste di parte attrice e le acquisizioni documentali (in particolare la relazione della P.M. di Maranello e le dichiarazioni in essa confluite) hanno consentito di appurare che l'incidente si è verificato a causa dell'urto del velocipede da parte dell'autovettura che circolava alla sua sinistra nella medesima direzione. In particolare, l'autovettura, dopo aver affiancato la bicicletta, l'aveva sospinta verso destra, cagionandone la caduta. In ordine alla condotta pagina 5 di 11 di guida del ciclista, non sono emerse circostanze tali da fare ritenere che egli abbia violato le cautele e le regole sulla circolazione quanto a velocità e a tenuta del margine destro. Al contrario, sin dalla prima dichiarazione resa alla P.M., il soggetto ( Tes_1
) che aveva assistito al sinistro aveva dichiarato che il ciclista transitava “in
[...] prossimità della linea margine carreggiata”, ribadendo tale dichiarazione anche in sede testimoniale.
In ogni caso, si evidenzia come la velocità tenuta dal velocipede non avrebbe comunque avuto alcun rilievo nell'eziologica del sinistro, che è stato cagionato dall'urto sul fianco sinistro da parte del veicolo.
La responsabilità dell'incidente è dunque addebitabile esclusivamente al conducente dell'autovettura dileguatasi dopo l'urto.
Pertanto, si deve concludere che l'attore abbia assolto al suo onere probatorio anche sotto tale profilo.
Si può dunque passare alla quantificazione dei danni.
3. Danni non patrimoniali
L'attore ha allegato di aver patito conseguenze sul piano della salute e sulla cenestesi lavorativa.
E' stata espletata CTU medico-legale, che ha riconosciuto il nesso causale tra il sinistro e le lesioni accertate in capo all'attore. In particolare, quanto al danno da inabilità temporanea, il CTU ha effettuato la seguente stima:
• Inabilità Temporanea Assoluta per 20 giorni;
• Inabilità Temporanea Parziale al 75% per 40 giorni;
• Inabilità Temporanea Parziale al 50% di altri 30 giorni;
• Inabilità Temporanea Parziale al 30% per 30 giorni.
Quanto ai postumi permanenti, il CTU ha appurato che “Allo stato attuale residuano gli esiti della frattura parzialmente scomposta del collo femorale sinistro e del relativo intervento di impianto di artroprotesi di anca, rappresentati da esito cicatriziale chirurgico e da persistente dolore con limitazione funzionale ed ipotonotrofismo muscolare ed allegato dolore a livello sciatico, per cui il Sig. non riesce più a Pt_1 correre, non può dedicarsi agli sport con contatto ed incontra difficoltà nella deambulazione prolungata e nell'attività lavorativa ove gli sono state prescritte limitazioni. Si segnala, inoltre, un esito discromico e scarsamente visibile alla spalla sinistra allegato esito di pregressa escoriazione”, quantificando la percentuale di invalidità in relazione al complesso menomativo accertato nella misura del 25%, pagina 6 di 11 comprensiva delle ripercussioni sulla cenestesi lavorativa (pag. 14 CTU).
Infine, il CTU ha rilevato un grado medio-elevato di sofferenza morale soggettiva, in considerazione del “richiesto intervento chirurgico di artroprotesi di anca sinistra, durata dell'iter clinico, prescrizioni e trattamenti eseguiti” (pag. 13 CTU).
Sulla base delle risultanze degli accertamenti tecnici illustrate nella CTU, che appaiono, invero, tratte a seguito dei più opportuni accertamenti e di una accurata disamina della documentazione prodotta dalla parte e dei fatti in contestazione e che pertanto essere pienamente condivise, si può procedere alla liquidazione dei danni non patrimoniali.
La liquidazione viene effettuata secondo i valori indicati nelle Tabelle elaborate dal
Tribunale di Milano (edizione 2024), comprensivi anche della componente descrittiva costituita dalla sofferenza morale presuntivamente accertata in ragione dell'età del danneggiato, dell'entità degli esiti invalidanti anatomo-funzionali e delle relative presumibili ripercussioni di carattere dinamico-relazionale/esistenziale.
La tabella unica nazionale prevista dall'art. 138 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, per la quantificazione del risarcimento del danno non patrimoniale relativo a lesioni di non lieve entità (eccedenti i nove punti percentuali), approvata con D.P.R. 13.1.2025 n. 12, non è infatti applicabile retroattivamente ai sinistri avvenuti prima della sua entrata in vigore (5.3.2025).
Pertanto, considerata l'età del danneggiato al momento del sinistro (44 anni), i danni risarcibili sono pertanto liquidati come segue:
- danno biologico - relazionale: euro 121.999,00 (comprensivo anche dell'aumento per sofferenza morale soggettiva e per danno alla cenestesi lavorativa);
- danno per invalidità temporanea (punto base euro 150): euro 11.100.
Nessun aumento può invece essere riconosciuto a titolo di personalizzazione del danno, richiesto solo in sede di note conclusive.
4. Danni patrimoniali
L'attore ha allegato di aver patito danni patrimoniali consistiti in esborsi per spese mediche, spese di CTP e danni al velocipede.
Per quest'ultima voce di danno si può recepire la quantificazione concordemente effettuata dalle parti in euro 2.000. Va tuttavia applicata la franchigia di euro 500 prevista dall'art. 283 comma 2 cod. ass. priv., e così per totali euro 1.500.
pagina 7 di 11 Quanto alle altre spese, dal CTU sono state riconosciute congrue e pertinenti nell'ammontare di 4.018,38 euro, e in particolare:
• scontrini per complessivi euro 211,63 (acquisto di farmaci, dispositivi, ecc. compatibili cronologicamente, con le lesioni riportate e l'iter clinico documentato);
• fatture e/o ricevute di pagamento di ticket per visite specialistiche ed accertamenti strumentali (visite ortopediche, elettromiografie in regime sia ospedaliero che di libera professione) per complessivi 586,75 euro;
• fattura per relazione medico legale dell'importo di euro 305,00;
• fatture per terapie fisiche per complessivi 2.915,00 euro.
Non possono essere, al contrario, refuse le ulteriori spese di euro 159,00 in difetto di prova circa l'attinenza delle stesse alle lesioni patite.
5. Accessori
In relazione al danno complessivamente quantificato, trattandosi di debito di valore, deve essere altresì risarcito il danno da ritardo e cioè il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento delle suddette somme liquidate, secondo i criteri dettati dall'orientamento costante della Suprema Corte (Cass. civ., sez. un. 17.02.1995, n. 1712).
In applicazione di tali criteri, le somme liquidate a titolo risarcitorio devono essere dunque devalutate alla data di ciascun esborso effettivo (per le somme liquidate come danno patrimoniale) e, quanto al danno non patrimoniale, alla data del sinistro;
le somme così devalutate vanno poi incrementate degli interessi legali maturati sino alla data odierna sugli importi annualmente rivalutati applicando l'indice ISTAT FOI.
A seguito della liquidazione qui operata, il debito di valore si converte in debito di valuta e su di esso dovranno computarsi gli interessi moratori ex lege a decorrere dalla pronuncia odierna fino al soddisfo.
6. Sulla controversa operatività della compensatio lucri cum damno alla polizza infortuni
L'attore ha allegato e documentato (doc. 55) di aver ricevuto da per le CP_5 lesioni riportate la somma di euro 40.146,39, in virtù della polizza infortuni contratta dal datore di lavoro Banca Intesa, quale benefit nel suo contratto di lavoro.
pagina 8 di 11 In considerazione di tale circostanza, la Compagnia convenuta, ha richiamato il principio della compensatio lucri cum damno, chiedendo di scomputare l'indennizzo percepito dall'attore dall'importo risarcitorio liquidato.
Come noto, l'istituto della compensatio lucri cum damno impone di scomputare, dal risarcimento del danno dovuto da fatto illecito, gli eventuali effetti vantaggiosi che il danneggiato abbia tratto quale conseguenza diretta del fatto dannoso medesimo.
Si tratta allora di decidere se, nella fattispecie concreta, possa operare il principio in esame e, per l'effetto, se dal risarcimento del danno liquidato come sopra debba essere scomputata la somma dallo stesso danneggiato percepita dalla propria Compagnia assicurativa.
Il tema è stato oggetto di un vivace contrasto giurisprudenziale che ha trovato composizione in quattro note pronunce delle Sezioni Unite (Cfr. Cass., Sez. Unite, sent.
n. 12564, 12565, 12566, 12567 del 2018), ad avviso delle quali nel caso in cui il danno e il vantaggio riposino su titoli differenti, l'operatività del principio della compensatio dipende dalla "ragione giustificatrice", cioè dalla funzione del beneficio collaterale che, in conseguenza dell'illecito, è entrato nel patrimonio del danneggiato. Pertanto, la compensatio opera quando la provvidenza erogata al danneggiato neutralizza la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo autore del fatto illecito. Viceversa, non può procedersi al suddetto scomputo nel caso in cui il beneficio collaterale non mira a ristorare lo specifico pregiudizio cagionato dal responsabile, ma assolve ad una finalità diversa, quale può essere quella previdenziale tipica dell'assicurazione sulla vita o della pensione di reversibilità.
In particolare, la Corte Suprema (Cass. S.U. n. 12564/2018) ha ritenuto significativo come elemento indiziario di una corrispondente funzione risarcitoria del beneficio erogato dall'assicuratore, la previsione legale di specifiche forme di surrogazione o rivalsa dell'assicuratore nei confronti dell'autore del danno: "In tali casi, infatti, colui che agisce in surroga o rivalsa fa valere nei confronti del terzo autore dell'illecito lo
"stesso diritto di credito" originariamente spettante al danneggiato, che rimane pertanto soddisfatto per l'importo corrispondente a quello versatogli dall'assicuratore.".
La previsione legale della rivalsa, infatti, fungendo da "meccanismo di raccordo" tra il risarcimento del danno e il beneficio collaterale, scongiura il rischio che il danneggiante non risponda delle proprie negligenze e, al tempo stesso, evita un'ingiusta locupletazione del danneggiato in ossequio al principio indennitario.
Ciò detto, ritiene questo Giudice che, nel caso di specie, l'istituto della compensatio non pagina 9 di 11 trovi applicazione e che quindi dal risarcimento del danno patito dall'attore - come sopra quantificato - non vada scomputato l'indennizzo assicurativo percepito dallo stesso in ragione della polizza infortuni stipulata dalla Banca Intesa con Controparte_5
Ciò in quanto all'art. 23 delle condizioni generali di assicurazione della polizza stipulata dal datore di lavoro del danneggiato con è stato escluso CP_5 convenzionalmente il diritto di rivalsa dell'assicuratore. Ciò che è significativo nell'accertare il reale intento perseguito dalle parti, dimostrando chiaramente come i contraenti abbiano inteso scindere il profilo risarcitorio (derivante dall'applicazione degli artt. 2043 e ss. c.c.) da quello indennitario conseguente all'operatività della polizza. In altri termini, le parti, prevedendo la preventiva rinuncia dell'assicuratore alla surroga, hanno inteso pattuire che, in caso di infortunio imputabile a responsabilità del terzo,
l'assicurato potesse cumulare il risarcimento del danno con l'indennizzo assicurativo.
In definitiva, ritiene il Tribunale che la polizza stipulata dalle parti, per come in concreto articolata, risponda ad una finalità previdenziale. In particolare, il contraente ha inteso cautelare il dipendente, assicurandogli la possibilità di poter disporre, in caso di verificazione di un evento invalidante, di una somma di denaro.
Per l'effetto, si deve ritenere che la polizza stipulata dall'attore, stante la sua natura sostanzialmente previdenziale, soggiaccia prevalentemente alle norme dettate per l'assicurazione sulla vita, giustificandosi così l'inoperatività del principio indennitario, con la conseguenza che dalla somma liquidata a titolo di risarcimento in favore dell'attore non dev'essere scomputato l'indennizzo corrisposto dalla CP_5
In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza di merito più recente (v. Tribunale
Milano, sent. n. 2894 dell'11.4.2023; Corte d'Appello di Bologna sent. 1431/2023 deep. Il 29.6.2023; Corte d'Appello di Milano sent. dell'8.2.2022, R.G. n. 1131/2021, la quale, dopo aver ravvisato nella polizza infortuni sottoposta al suo esame una natura previdenziale, ha escluso l'operatività della compensatio).
Si aggiunge, a conclusione sul punto, che ritenere il contrario e, dunque, ammettere l'operatività della compensatio in casi, come quello di specie, in cui sia prevista la clausola di rinuncia alla rivalsa, comporterebbe come conseguenza non condivisibile e paradossale che l'unico soggetto beneficiato dal contratto assicurativo sarebbe il danneggiante, il quale potrebbe non dover corrispondere alcun risarcimento ove il danneggiato abbia IÀ percepito un'indennità dalla propria Compagnia assicurativa.
Trattasi di una conclusione irragionevole, che finirebbe con il minare il preminente principio di responsabilità e della funzione anche deterrente della responsabilità aquiliana.
pagina 10 di 11
7. Spese
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in base ai parametri medi del D.M. 147/2022, con riferimento a tutte le fasi di giudizio.
Non devono, al contrario, essere rimborsate all'attore le spese per l'attivazione della negoziazione assistita. Sul punto giova rammentare quanto affermato dalla Suprema
Corte (ord. n. 15732/2022), secondo cui il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase precontenziosa. Ne consegue che le spese sostenute per l'attività legale stragiudiziale, diversamente dalle spese legali, sono soggette agli stessi oneri di allegazione e prova del danno emergente. In mancanza dell'allegazione sulla consistenza dell'impegno nell'attività stragiudiziale ed in mancanza di alcuna allegazione (e prova) sull'avvenuta retribuzione del relativo compenso (che nel caso di specie è mancata), non può essere riconosciuta la refusione dell'esborso.
Le spese di CTU, come IÀ liquidate in data 15.5.2024, vengono definitivamente poste a carico della Compagnia convenuta, che dovrà rimborsare all'attore le spese anticipate.
Vanno altresì refuse all'attore le spese di CTP, dott. per euro 366,00. Per_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- accertata l'esclusiva responsabilità per il sinistro in capo al veicolo rimasto ignoto, condanna la (IÀ , quale Controparte_1 Controparte_2
Impresa designata per la gestione del Fondo Garanzia Vittime della Strada, a versare all'attore la somma di euro 121.999,00 + 11.100 a titolo di danni non patrimoniali ed euro 4.018,38 + 1.500 a titolo di danni patrimoniali, oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
- condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in euro 545,00 (esborsi per introdurre la causa) + euro 366,00 (per spese di
CTP), euro 14.103,00 per compensi del difensore, oltre spese generali, I.V.A., C.P.A., se dovuti e nelle aliquote legali;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta, con conseguente rimborso all'attore delle spese anticipate.
Bologna, 31 marzo 2025
La Giudice
Dott.ssa Daniela Nunno
pagina 11 di 11