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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 29/10/2025, n. 1486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1486 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
SEZIONE II CIVILE - Controversie del lavoro
n. 3439/2023 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 29 ottobre 2025, ad ore 12.00, il Giudice applicato, dott. Pier Francesco Bazzega, dà atto:
- che con provvedimento del 22.10.2025 è stato disposto che l'udienza del 28.10.2025 si svolgesse nelle forme dell'art. 127 cpc, senza contestazioni delle parti;
- che parte ricorrente ha depositato proprie note di udienza in data 23.10.2025 , il cui contenuto è qui richiamato;
- che parte resistente ha depositato proprie note di udienza in data 23.10.2025 , il cui contenuto è qui richiamato.
Il Giudice, preso atto del contenuto delle note di udienza, visto ed applicato l'art. 127ter co. 5 cpc nel testo modificato dal d.lgs. 164/2024, decide la causa con sentenza a norma degli artt. 429 e 127ter cpc, allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Il Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile iscritta al n. 3439/2023 R.G. promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
- ricorrente -
con il patrocinio dell'avv. NERI MARIA CHIARA, contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
- convenuto - con il patrocinio dell'avv. MAURO GIUSEPPE,
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 28.10.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha lavorato in favore della società dal 3.1.2023 al 7.4.2023 Parte_1 Controparte_1
in forza di contratto di lavoro part time a tempo indeterminato CCNL Pubblici servizi inquadrata nel V livello con mansioni di barista per 20 ore alla settimana.
Ha introdotto il presente giudizio allegando (i) di aver in realtà lavorato full time per 52 ore per alla settimana per sei giorni su sette con un turno giorno di riposo sempre infrasettimanale e osservando turni dalle 5.30 alle 14 o dalle 14.30 alle 23.00; (ii) di aver rassegnato le proprie dimissioni il 7.4.2023 ma che queste sarebbero state “indotte” dal datore di lavoro.
Ha dunque chiesto la condanna della società al pagamento delle differenze retributive e pagina 2 di 5 TFR oltre alla rifusione della somma trattenuta per mancato preavviso per le dimissioni volontarie.
La società si è costituita contestando le pretese e chiedendo il rigetto delle domande.
La causa è stata istruita raccogliendo la testimonianza di padre della Tes_1
ricorrente (udienza 9.10.2024). Il secondo teste ammesso per parte ricorrente è stato da lei rinunciato alla medesima udienza. La convenuta è stata dichiarata decaduta dal primo teste ammesso a prova contraria ed ha successivamente rinunciato al secondo teste.
La causa, giunta alla cognizione dello scrivente, è stata discussa e decisa all'udienza cartolare del 28.1.2025.
***
Il ricorso va rigettato.
È noto essere onere del lavoratore che chieda la condanna del datore di lavoro al pagamento di differenze retributive sul presupposto allegato di aver lavorato più di quanto previsto dal contratto di lavoro allegare e provare specificamente i fatti costitutivi del diritto fatto valere.
La ricorrente non ha adempiuto all'onere probatorio sulla stessa gravante.
In primo luogo, la capitolazione della prova per testi richiesta e pure ammessa dall'Istruttore non contiene alcun specifico riferimento ai presupposti di fatto su cui si fondano le domande, e cioè: (i) al fatto di aver lavorato non 20 ma 52 ore settimanali distribuite su turni compresi tra le 5.30 e le 14.00 ovvero tra le 14.30 e le 23.00; (ii) al fatto che le dimissioni volontarie non sarebbero spontanee bensì, nell'allegazione della ricorrente, “indotte”.
Il teste comunque escusso – il secondo, come detto, è stato rinunciato dalla stessa ricorrente – si è limitato ad affermare di aver visto la figlia lavorare oppure di averla accompagnata ed essere andato a riprenderla al lavoro “a fine giornata”, e tutto ciò (sia, pagina 3 di 5 dunque, l'averla vista;
sia l'averla accompagnata) per “7/8 volte” nell'arco dell'intero periodo lavorato;
ha poi dichiarato che la figlia “iniziava la mattina presto intorno alle 5.00
e fino alle 14.00 per 6 giorni a settimana con un giorno di riposo a rotazione che quasi mai cadeva di sabato e di domenica”.
Manca qualsiasi riferimento ai turni pomeridiani e serali;
la circostanza di aver “visto” la figlia lavorare non può provare la durata dei turni effettivamente osservati dalla ricorrente;
la genericità del riferimento al fatto di averla accompagnata e di essere andato a prenderla
“a fine giornata” per qualcuna di quelle “7/8 volte” indicate è evidentemente insufficiente,
da solo, a ritenere provato il fatto che la ricorrente abbia in realtà lavorato continuativamente per 52 ore settimanali.
Si aggiunga il fatto che la parte convenuta ha ammesso la circostanza che “nonostante la collocazione oraria indicata nel contratto di assunzione, la ricorrente all'occorrenza fosse chiamata a lavorare in altri orari in base alle esigenze aziendali” (memoria, pag. 4), il che rende ancora più incerto il riferimento contenuto nelle dichiarazioni del teste escusso.
L'interrogatorio formale richiesto dalla ricorrente non è stato ammesso perché non formulato nel rispetto dell'art. 230 co. 1 cpc (“L'interrogatorio deve essere dedotto per articoli separati e specifici”).
Il doc. 4 allegato al ricorso, che avrebbe dovuto provare i turni osservati dalla ricorrente, è completamente illeggibile (non è decifrabile né è riconoscibile il nome della ricorrente neppure “ingrandendo” i caratteri del documento informatico, come pure allegato dalla ricorrente nelle note conclusive), né sono state formulate istanze istruttorie a sostegno della prova della circostanza.
Del tutto omessa è poi l'allegazione specifica e la prova della “induzione” a rendere le dimissioni volontarie su cui la parte fonda la domanda di rifusione della trattenuta a titolo di mancato preavviso.
pagina 4 di 5 Le domande vanno pertanto rigettate.
La condotta processuale di entrambe le parti sulla istruttoria svolta giustifica la compensazione delle spese.
p.q.m.
il Giudice, definitivamente decidendo:
1. rigetta il ricorso;
2. compensa le spese.
Sentenza resa ex artt. 127ter co. 5 e 429 cpc.
Velletri, 29 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 5 di 5
SEZIONE II CIVILE - Controversie del lavoro
n. 3439/2023 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 29 ottobre 2025, ad ore 12.00, il Giudice applicato, dott. Pier Francesco Bazzega, dà atto:
- che con provvedimento del 22.10.2025 è stato disposto che l'udienza del 28.10.2025 si svolgesse nelle forme dell'art. 127 cpc, senza contestazioni delle parti;
- che parte ricorrente ha depositato proprie note di udienza in data 23.10.2025 , il cui contenuto è qui richiamato;
- che parte resistente ha depositato proprie note di udienza in data 23.10.2025 , il cui contenuto è qui richiamato.
Il Giudice, preso atto del contenuto delle note di udienza, visto ed applicato l'art. 127ter co. 5 cpc nel testo modificato dal d.lgs. 164/2024, decide la causa con sentenza a norma degli artt. 429 e 127ter cpc, allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Il Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile iscritta al n. 3439/2023 R.G. promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
- ricorrente -
con il patrocinio dell'avv. NERI MARIA CHIARA, contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
- convenuto - con il patrocinio dell'avv. MAURO GIUSEPPE,
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 28.10.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha lavorato in favore della società dal 3.1.2023 al 7.4.2023 Parte_1 Controparte_1
in forza di contratto di lavoro part time a tempo indeterminato CCNL Pubblici servizi inquadrata nel V livello con mansioni di barista per 20 ore alla settimana.
Ha introdotto il presente giudizio allegando (i) di aver in realtà lavorato full time per 52 ore per alla settimana per sei giorni su sette con un turno giorno di riposo sempre infrasettimanale e osservando turni dalle 5.30 alle 14 o dalle 14.30 alle 23.00; (ii) di aver rassegnato le proprie dimissioni il 7.4.2023 ma che queste sarebbero state “indotte” dal datore di lavoro.
Ha dunque chiesto la condanna della società al pagamento delle differenze retributive e pagina 2 di 5 TFR oltre alla rifusione della somma trattenuta per mancato preavviso per le dimissioni volontarie.
La società si è costituita contestando le pretese e chiedendo il rigetto delle domande.
La causa è stata istruita raccogliendo la testimonianza di padre della Tes_1
ricorrente (udienza 9.10.2024). Il secondo teste ammesso per parte ricorrente è stato da lei rinunciato alla medesima udienza. La convenuta è stata dichiarata decaduta dal primo teste ammesso a prova contraria ed ha successivamente rinunciato al secondo teste.
La causa, giunta alla cognizione dello scrivente, è stata discussa e decisa all'udienza cartolare del 28.1.2025.
***
Il ricorso va rigettato.
È noto essere onere del lavoratore che chieda la condanna del datore di lavoro al pagamento di differenze retributive sul presupposto allegato di aver lavorato più di quanto previsto dal contratto di lavoro allegare e provare specificamente i fatti costitutivi del diritto fatto valere.
La ricorrente non ha adempiuto all'onere probatorio sulla stessa gravante.
In primo luogo, la capitolazione della prova per testi richiesta e pure ammessa dall'Istruttore non contiene alcun specifico riferimento ai presupposti di fatto su cui si fondano le domande, e cioè: (i) al fatto di aver lavorato non 20 ma 52 ore settimanali distribuite su turni compresi tra le 5.30 e le 14.00 ovvero tra le 14.30 e le 23.00; (ii) al fatto che le dimissioni volontarie non sarebbero spontanee bensì, nell'allegazione della ricorrente, “indotte”.
Il teste comunque escusso – il secondo, come detto, è stato rinunciato dalla stessa ricorrente – si è limitato ad affermare di aver visto la figlia lavorare oppure di averla accompagnata ed essere andato a riprenderla al lavoro “a fine giornata”, e tutto ciò (sia, pagina 3 di 5 dunque, l'averla vista;
sia l'averla accompagnata) per “7/8 volte” nell'arco dell'intero periodo lavorato;
ha poi dichiarato che la figlia “iniziava la mattina presto intorno alle 5.00
e fino alle 14.00 per 6 giorni a settimana con un giorno di riposo a rotazione che quasi mai cadeva di sabato e di domenica”.
Manca qualsiasi riferimento ai turni pomeridiani e serali;
la circostanza di aver “visto” la figlia lavorare non può provare la durata dei turni effettivamente osservati dalla ricorrente;
la genericità del riferimento al fatto di averla accompagnata e di essere andato a prenderla
“a fine giornata” per qualcuna di quelle “7/8 volte” indicate è evidentemente insufficiente,
da solo, a ritenere provato il fatto che la ricorrente abbia in realtà lavorato continuativamente per 52 ore settimanali.
Si aggiunga il fatto che la parte convenuta ha ammesso la circostanza che “nonostante la collocazione oraria indicata nel contratto di assunzione, la ricorrente all'occorrenza fosse chiamata a lavorare in altri orari in base alle esigenze aziendali” (memoria, pag. 4), il che rende ancora più incerto il riferimento contenuto nelle dichiarazioni del teste escusso.
L'interrogatorio formale richiesto dalla ricorrente non è stato ammesso perché non formulato nel rispetto dell'art. 230 co. 1 cpc (“L'interrogatorio deve essere dedotto per articoli separati e specifici”).
Il doc. 4 allegato al ricorso, che avrebbe dovuto provare i turni osservati dalla ricorrente, è completamente illeggibile (non è decifrabile né è riconoscibile il nome della ricorrente neppure “ingrandendo” i caratteri del documento informatico, come pure allegato dalla ricorrente nelle note conclusive), né sono state formulate istanze istruttorie a sostegno della prova della circostanza.
Del tutto omessa è poi l'allegazione specifica e la prova della “induzione” a rendere le dimissioni volontarie su cui la parte fonda la domanda di rifusione della trattenuta a titolo di mancato preavviso.
pagina 4 di 5 Le domande vanno pertanto rigettate.
La condotta processuale di entrambe le parti sulla istruttoria svolta giustifica la compensazione delle spese.
p.q.m.
il Giudice, definitivamente decidendo:
1. rigetta il ricorso;
2. compensa le spese.
Sentenza resa ex artt. 127ter co. 5 e 429 cpc.
Velletri, 29 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
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