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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 18/04/2025, n. 763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 763 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Messina, dott. Carmelo Mazzeo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 522/2017 R.G. vertente tra nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1
titolare della omonima Impresa Edile, rappresentato e difeso, giusta procura in atti,
dall'Avv. Emilia CERCHIARA, presso il cui studio, in Messina, Via Risorgimento n°
123, è elettivamente domiciliato;
ATTORE
E
, in persona del Sindaco pro tempore, c.f. Controparte_1
P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
impresa edile, conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale il Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, esponendo che, dopo avere
[...]
partecipato ad una gara di appalto per l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza di una strada, di cui era risultato aggiudicatario, in data 21 dicembre 2015, aveva stipulato con l'ente convenuto il relativo contratto e, in data 20 gennaio 2016, gli venivano consegnati i lavori.
Assumendo che, nonostante avesse fatto redigere da qualificati professionisti tutti i progetti, i calcoli e gli studi necessari per l'esecuzione della propria prestazione,
il Comune committente, dopo oltre un anno dalla conclusione del contratto, non aveva ancora compiuto gli adempimenti necessari per l'inizio dei lavori, rilevava che l'ente
-il primo dicembre 2016- gli comunicava la perenzione dei finanziamenti e delle somme destinate all'appalto perché non tempestivamente utilizzate.
Chiedeva, pertanto, la risoluzione del contratto per fatto e colpa dell'amministrazione comunale e la condanna della stessa al risarcimento dei danni che, analiticamente, descriveva e quantificava.
Si costituiva il che replicava, deducendo che nessun inadempimento CP_1
era ad esso imputabile, perché non era stato possibile dare l'impulso per l'avvio dei lavori previsti in quanto il proprietario del fondo sul quale avrebbero dovuto essere effettuate le prestazioni oggetto del contratto di appalto non aveva concesso l'autorizzazione all'occupazione temporanea del suolo di sua proprietà per l'esecuzione delle opere. Aggiungeva che la concessione di tale autorizzazione rappresentava condicio sine qua non per dare l'avvio ai lavori previsti, per come concordato nello stesso verbale di consegna dei lavori del 20 gennaio 2016.
Soggiungeva che, essendo stati nuovamente reperiti i fondi necessari
-prima andati perenti-, aveva comunicato alla , con nota 771 del Parte_2
01/02/2018, che si erano ripresentate le condizioni, sia fattuali che di legge, che consentivano al predetto soggetto di poter iniziare i lavori per la messa in sicurezza della strada.
Contestava, in ogni caso, il preteso diritto al risarcimento del danno.
Il processo veniva interrotto a seguito della accertata sospensione volontaria dall'albo del difensore della parte convenuta.
A seguito della rituale riassunzione, parte convenuta non si costituiva.
All'udienza del 7 aprile 2025, parte attrice precisava le conclusioni e la causa veniva posta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., nel testo modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022, applicabile per come disposto dall'art. 23 bis della legge 29 aprile 2024 n. 56, che ha convertito in legge il decreto legge 2 marzo 2024 n.
56.
Deve essere, preliminarmente, dichiarata la contumacia del convenuto CP_1
(Cass. 12065/2024 e 26372/2014).
Nel merito, la domanda è fondata.
Il contratto di appalto in questione, dopo la stipulazione e la consegna dei lavori,
non è stato più eseguito a seguito del comportamento -colpevolmente- inadempiente del convenuto, da ritenersi di non scarsa importanza, così conseguendone la CP_1
risoluzione e la condanna dell'ente al risarcimento del danno.
Le circostanze e le giustificazioni spiegate da parte convenuta sono assolutamente inadeguate ed insufficienti a giustificare l'accertato inadempimento posto che l'asserita mancanza di autorizzazione del proprietario dell'area -oltre a non essere espressamente prevista nel contratto- non poteva assurgere a condizione sospensiva dell'efficacia del contratto in quanto le parti, nel verbale di consegna del
20 gennaio 2016, hanno sì fatto riferimento a tale autorizzazione, ma è stato lo stesso poi, ad assumersi l'obbligo di acquisire detta autorizzazione che, però, nel CP_1
prosieguo, mai risulta essere stata formalmente richiesta al proprietario e, soprattutto,
mai è stata invocata dallo stesso Ente, nel carteggio successivo, come causa impeditiva all'inizio dei lavori.
Infatti, per come risulta dalla documentazione prodotta, il ha CP_1
prospettato come motivo ostativo all'esecuzione solamente quello della perenzione dei fondi precedentemente stanziati, per la mancata tempestiva utilizzazione da parte dello stesso ente che li aveva ricevuti.
Invero, il convenuto ha sempre precisato che l'eccessiva dilatazione dei CP_1
tempi verificatasi dopo la stipulazione del contratto era stata determinata appunto dalla perdita dei finanziamenti e dalla necessità di ottenere il riaccreditamento delle necessarie risorse finanziarie da parte del Ministero, senza però fare riferimento (come causa del ritardo nell'avvio dei lavori) alla richiamata mancanza della autorizzazione
(vedi nota del primo febbraio 2018), che è stata, poi, dedotta come causa ostativa, per la prima volta, nella comparsa difensiva.
Peraltro, anche a fronte di un diniego da parte del proprietario dell'area interessata ai lavori -si ribadisce mai sollecitato-, parte convenuta avrebbe potuto agire con gli strumenti previsti dalla legge (ad esempio con l'occupazione di urgenza) al fine di superare tale presunto impedimento.
In sostanza, emerge inconfutabilmente dagli atti che la mancata esecuzione del contratto è stata dovuta alla indisponibilità da parte del delle somme per CP_1
adempiere la propria prestazione, dovuta a causa ad esso imputabile, costituita dalla mancata -perché non tempestiva- utilizzazione dei fondi pubblici originariamente ricevuti che ne ha determinato la perenzione e la necessità di riaccreditamento.
Ciò detto, a fronte della diffida ad adempiere effettuata dal con nota Parte_1
del 30 novembre 2016 -si ricorda che il contratto è stato stipulato il 21 dicembre 2015-
, e del successivo venir meno dell'interesse dello stesso a mantenere in vita il rapporto contrattuale, proprio in considerazione del notevole tempo trascorso e delle conseguenti mutate esigenze economiche ed imprenditoriali, deve essere dichiarata la risoluzione del contratto di appalto in questione per l'inadempimento del CP_1
convenuto, certamente da ritenersi di non scarsa importanza, avendo avuto ad oggetto proprio la indisponibilità della somma da utilizzare come corrispettivo.
In ogni caso, deve rilevarsi che l'ente neppure con la nota del primo febbraio
2018, pur avendo affermato di essere in grado di riprendere l'esecuzione della propria prestazione, aveva evidenziato di avere rimosso l'ostacolo costituito dalla mancanza di autorizzazione all'utilizzo del terreno privato. In sostanza, deve ritenersi che il lunghissimo tempo trascorso, non solo dopo la stipulazione del contratto di appalto ma anche dopo la consegna dei lavori, senza che fosse consentito l'inizio effettivo dei lavori, e pure dopo l'espressa diffida contenuta nella nota del 30 novembre 2016, nonchè la mancanza di qualsiasi valida giustificazione di tale inerzia costituiscono elementi idonei per ritenere la sussistenza di un grave inadempimento dell'Amministrazione committente, idoneo a determinare la risoluzione del contratto di appalto stipulato dalle parti e la condanna della medesima
Amministrazione al risarcimento dei danni.
In ordine alla determinazione e quantificazione dei danni, va anzitutto risarcito il lucro cessante per avere l'appaltatore fatto affidamento sulla realizzazione dell'opera appaltata, i cui lavori non vennero mai iniziati, per causa a lui non imputabile.
Tale danno consiste nell'utile economico che sarebbe derivato all'impresa dall'esecuzione dei lavori e può essere determinato, in via equitativa, in assenza di diversi riscontri fattuali, secondo un criterio sovente adottato sia dalla giurisprudenza amministrativa sia dalla Corte di Cassazione, nella misura media del 5 %
dell'ammontare della base d'asta, come ribassata dall'offerta presentata dall'appaltatore medesimo (Cons. Stato 4283/2015 e 7132/2010; Cass. 1114/95).
Pertanto in applicazione del superiore criterio va a tale titolo liquidata al la somma di euro 2.301,70 (pari al 5 % del corrispettivo dell'appalto). Parte_1 Va, inoltre, liquidata la somma di euro 125,00 consistente nella spesa sostenuta dall'attore per la polizza fideiussoria a suo tempo stipulata per il pagamento della cauzione contrattuale, come da documentazione prodotta in atti.
Devono essere, altresì, liquidate le specifiche somme richieste per l'espletamento da parte dei professionisti, meglio indicati in atti, della progettazione esecutiva e dei calcoli statici (pari ad euro 5.455,84), dello studio geologico (pari ad euro 1.384,04), e del progetto per la valutazione dei rischi (pari ad euro 610,00).
Parte convenuta contesta il pagamento di tali somme assumendo che l'attore,
producendo dei semplici avvisi di parcella e fatture proforma, non ha in alcun modo dimostrato l'avvenuto esborso e l'effettiva corresponsione di dette somme ai professionisti.
Sul punto, in tema di liquidazione del danno, la giurisprudenza della Corte di
Cassazione ha condivisibilmente affermato che la locuzione "perdita subita", con la quale l'art. 1223 c.c. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, bensì include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il
"vinculum iuris", nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici,
con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare. Nella specie, relativa ad una ipotesi di responsabilità per ingiustificata interruzione di trattative concernenti la vendita di un immobile, la Suprema Corte ha ritenuto suscettibile di ristoro l'impegno di spesa, assunto dalla parte che aveva fatto ragionevole affidamento sul buon esito dell'affare, comprovato dai preavvisi di parcella del tecnico e del fiscalista, pur non risultando avvenuto il pagamento delle somme ivi documentate
(Cass. 4718/2016 e 22826/2010).
Applicando tale convincente principio al caso in esame, le somme sopra indicate
-non contestate nella specifica quantificazione- devono essere liquidate a favore della parte attrice la quale ha assunto, chiedendo quelle prestazioni ai professionisti incaricati, l'obbligazione di effettuarne i relativi esborsi.
Nessuna somma può essere liquidata, invece, con riguardo alle asserite spese affrontate dal per l'approntamento del cantiere, in alcun modo documentate Parte_1
e comprovate.
Pertanto, il convenuto deve essere condannato al pagamento in favore CP_1
dell'attore, della complessiva somma di euro 9.876,58.
Sulle somme sopra indicate vanno, poi, calcolati gli interessi legali dal giorno della domanda giudiziale (sostanzialmente coincidente con il definitivo inadempimento dell'Amministrazione convenuta) fino all'effettivo soddisfo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice del Tribunale, in funzione di giudice monocratico, definitivamente pronunciando, dichiara la risoluzione del contratto stipulato in data 21 dicembre 2015
tra ed il in persona del legale Parte_1 Controparte_1
rappresentante pro tempore, per inadempimento del CP_1 Condanna l'Amministrazione convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 9.876,58, oltre gli interessi dalla domanda giudiziale fino al soddisfo.
Condanna il al pagamento delle spese processuali in Controparte_1
favore di che liquida in complessivi euro 3.397,00, oltre IVA, CPA e Parte_1
spese generali nella misura del 15%.
Messina, 12 aprile 2025.
Il Giudice
Dott. Carmelo Mazzeo