TRIB
Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 24/01/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 2280/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IM
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Francesca Miconi Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 2280/2024, promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentata e Controparte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Di Viesti Michele (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._2 studio in NI, Via Flaminia n. 187/L, PEC: giusta procura in atti;
Email_1
-ricorrente
nei confronti di nato a [...] il [...] (C.F. , _2 C.F._3 rappresentato e difeso dall'Avv. Succi Beatrice (C.F. ) ed elettivamente domiciliato C.F._4 presso il suo studio in NI, Viale Tripoli n. 112, PEC: giusta Email_2 procura in atti;
-resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di NI
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 16 Gennaio 2025, qui da intendersi interamente ritrascritto e richiamato
AVENTE AD OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
OSSERVAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
pagina 1 di 3 La SI.ra e il SI. hanno contratto matrimonio a NI (RN) in data Controparte_1 _2
16.09.2017, atto trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune al n. 107, Parte II, Serie A, anno 2017
e dalla loro unione è nato un figlio, , ancora minorenne. Per_1
Le parti si sono poi separate consensualmente con verbale del 24.05.2022 davanti al Presidente del
Tribunale di NI ratificato con decreto di omologa n. cronol. 7290/2022 del 7.07.2022 nel procedimento avente R.G. 611/2022.
Con ricorso depositato il 30.08.2024 la SI.ra ha promosso il presente giudizio Controparte_1 affinché venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio dal resistente SI. _2
, alle condizioni ivi formulate, esponendo che dal momento della separazione le parti non hanno più
[...] ripreso, neppure temporaneamente, la convivenza coniugale e che certamente la comunione materiale e spirituale dei coniugi non potrà essere ripristinata.
Il resistente si è costituito non opponendosi alla richiesta di divorzio ma formulando condizioni difformi e come meglio precisate nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 13.12.2024.
Dal punto di vista processuale alla prima udienza di comparizione del 16.01.2025 entrambi le parti hanno rappresentano che tra le stesse intercorrono trattive e sono prossime al raggiungimento dell'accordo e nelle more hanno chiesto la rimessione della causa al Collegio per la pronuncia parziale sul vincolo previa rinuncia dei termini ex art 473 bis 28 c.p.c. e pertanto il Giudice Relatore ha rimesso la causa al Collegio per la pronuncia sullo status.
Il Pubblico Ministero, a cui sono stati trasmessi gli atti in data 6.09.2024, non ha poi presentato le conclusioni. Tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (Cass. n. 10894/2005; Cass.
n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
Il Collegio, ritenuto che ricorre certamente una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge
1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, innanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale e considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso pagina 2 di 3 e della volontà espressa delle parti di non volersi riconciliare, deve pertanto pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La causa deve essere peraltro rimessa sul ruolo al fine di consentire l'istruttoria in ordine alle ulteriori domande accessorie di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di NI, non definitivamente decidendo nella causa promossa dalla sig.ra CP_1 nei confronti del sig. , ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
[...] _2
➢ Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra i coniugi sig.ra nata a Controparte_1
LT (RN) il 2.10.1982 e il sig. nato a [...] il [...] _2 unitisi in matrimonio a NI (RN) in data 16.09.2017, atto trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune al n. 107, Parte II, Serie A, anno 2017;
➢ Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
➢ Dispone con separata ordinanza la rimessione in istruttoria per tutte le altre questioni;
➢ Spese alla definizione del merito.
Così deciso in NI, nella Camera di Consiglio del 16 Gennaio 2025.
Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Miconi
pagina 3 di 3