Sentenza 19 marzo 2001
Massime • 1
La nullità della citazione (o del ricorso introduttivo di controversie di lavoro) per omessa determinazione dell'oggetto della domanda postula la totale omissione o la assoluta incertezza del "petitum", inteso sotto il profilo formale del provvedimento giurisdizionale richiesto, e nell'aspetto sostanziale, come bene della vita di cui si domanda il riconoscimento. Detta ipotesi non ricorre quando l'individuazione del "petitum" così inteso sia comunque possibile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva, costituendo il relativo apprezzamento una valutazione di fatto riservata al giudice di merito, e non censurabile in sede di legittimità se congruamente e correttamente motivata.
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TRIBUNALE DI PESCARA, 16 gennaio 2009, n. 128 – Cassano Presidente – Falco Estensore – Ampollo Rella e Di Paolo (avv. Stagno d'Alcontres, Damiani) c. Natuzzi s.p.a. e altri (avv. Tucci, Calia) Società di capitali – Esercizio del potere di direzione e di coordinamento – Violazione dei principi di corretta gestione societaria ed imprenditoriale – Responsabilità ex artt. 2497 e 2497-septies c.c. – Indici rivelatori della condotta sanzionabile (Artt. 2043, 2359, 2497 e ss. c.c.). La possibilità di configurare un esercizio del potere di direzione e coordinamento su base contrattuale implica la necessità di individuare clausole contrattuali che attribuiscano ad uno dei contraenti il potere di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/03/2001, n. 3911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3911 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2001 |
Testo completo
Aula B' M 03 9 1 1 711 /0 1 REPUBBLICA ITALI NA LO ALIA O 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Marino Donato SANTOJANNI -· Presidente - R.G.N. 15660/98 Dott. Guglielmo SCIARELLI -· Consigliere 17991/98 8343 Dott. Guido Rel. Consigliere Cron. VIDIRI Dott. Antonio LAMORGESE - Consigliere- Rep. Dott. Maura LA TERZA - ConsigliereBE Ud. 07/11/00 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. (già PIERREL SPA), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GRAMSCI 20, presso lo studio dell'avvocato PERONE GIAN CARLO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato IZAR ANGELO V., giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
POLI INDUSTRIA CHIMICA SPA, FORONI MARIO, PETROCELLI OSVALDO;
2000
- intimati -
sul 2° ricorso n° 17991/98 proposto da: 4549 -1- FORONI MARIO, PETROCELLI OSVALDO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell'avvocato VACIRCA SERGIO, rappresentati e difesi dall'avvocato FERRARO GIUSEPPE, giusta delega in atti;
controricorrenti e ricorrenti incidentali - nonchè
contro
- SPA, in persona del legale rappresentante pro PIERREL tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GRAMSCI 20, presso lo studio dell'avvocato PERONE GIAN CARLO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato IZAR ANGELO V., giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale nonchè
contro
POLI INDUSTRIA CHIMICA SPA;
- intimata avverso la sentenza n. 2005/97 del Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE, R.G.N. 800/95; defloritata 16-9-97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica ☐ udienza del 07/11/00 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
udito l'Avvocato PERONE;
udito l'Avvocato FERRARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso, previa riunione dei fascicoli, il rigetto di entrambi i -2- ricorsi. - -3- SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con distinti ricorsi depositati in data 28 luglio 1994 IO ON e AL OC premesso di avere lavorato alle dipendenze della EL s.p.a. in qualità di capo area esponevano che a seguito dell'operazione di fusione del gruppo Kabi PHcia con la società EL, a decorrere dai primi mesi del 1993, era iniziata una opera di progressivo smantellamento di quest'ultima società, con cessione dei rami aziendali produttivi e trasferimento dei dipendenti. In particolare la EL con comunicazione del 6 giugno 1994 aveva riferito alle organizzazioni sindacali di categoria, ai sensi Guido Kolu 428, dell'art. 47 della legge 29 dicembre 1990 n. l'intenzione di cedere parte della linea etica alla società PO e con successiva comunicazione del 28 giugno 1994 aveva notiziato i ricorrenti del loro passaggio alla PO con decorrenza dal 1 luglio 1994. Ad effettiva smentita però di qualsiasi trasferimento di ramo d'azienda la EL aveva provveduto contestualmente a licenziare essi ricorrenti. Dopo di ciò la PO aveva prospettato una strana ed ambigua assunzione, con azzeramento di numerosi diritti preesistenti. Più specificatamente la PO, tramite il direttore del personale dott. Vaghi, ed alla 1 presenza del dott. Poggi (Direttore Marketing) e del dott. Rivela (Direttore di vendita), aveva manifestato l'intenzione di non volere affatto assumere essi ricorrenti, ai quali erano state proposte somme di denaro per ottenere dimissioni incentivate, ed erano più state prospettate soluzioni traumatiche per di quali la drastica riduzione della retribuzione nel contesto di un precedente contratto di solidarietà già operante presso la suddetta società PO(azienda da tempo già in crisi e con esuberanza di personale), la dequalificazione professionale da capo area a semplice informatore tecnico ed il trasferimento in sedi fortemente disagiate, prive di reale attività (per il Guido Value OC, dall'area di Salerno a quella del Veneto;
e per il ON dall'area di Napoli a quella di Varese). L'intera operazione di smantellamento della EL era stata, pertanto, realizzata in frode della disciplina di tutela dell'occupazione (art. 2112 c.c.; 1. 15 luglio 1966 n. 604, 1. 20 maggio 1970 n. 300; 1. 23 luglio 1991 n. 223), con ampia arbitrarietà ed atteggiamenti nei confronti dei persecutori sindacalisti(tra cui il OC), che non avevano potuto nascondere la evanescenza e fittizietà dei dati forniti. In altri termini, nella fattispecie in esame 2 non era stata in alcun modo attuata una cessione d'azienda, stante l'assenza di autenticidi ramo prodotti da realizzare e commercializzare e stante l'illegittimo trasferimento dei dipendenti dalla EL alla PO. Tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano all'adito via principale di Pretore in accertare l'illegittimità, la nullità o comunque l'inefficacia dell'operazione di smantellamento della EL e di trasferimento dei dipendenti a diverse società (FI, Astra, TI, OU, WA PH, CK e PO) nonchè l'illegittimità, la nullità о LO VO l'inefficacia del licenziamento adottato dalla EL s.p.a. con la fittizia cessione alla PO, con la conseguente reintegra dei ricorrenti nel posto di lavoro precedentemente occupato, oltre il risarcimento del danno pari alla retribuzione globale di fatto non percepita dalla data del licenziamento unitamente ai ratei di 13',14', ferie, interessi e rivalutazione monetaria. In via subordinata essi ricorrenti chiedevano di ordinare alla s.p.a PO l'assegnazione alle mansioni di loro competenza nonchè l'adibizione nella sede originaria e con orario a tempo pieno. Dopo che si erano costituiti in giudizio la s.p.a. EL e la s.p.a. Industria Chimica PO, che 3 chiedevano la declaratoria di nullità della domanda dei ricorrenti per violazione del disposto dell'art. 414 c.p.c. e dopo l'espletamento dell'istruttoria, il Pretore di Capua con sentenza emessa il 19 settembre 1995 dichiarava l'illegittimità e la conseguente inefficacia del passaggio dei ricorrenti alla s.p.a. PO adottato con comunicazione del 28 giugno 1994. A seguito di gravame principale da parte della EL (che aveva dedotto la nullità dei ricorsi e la legittimità del trasferimento di ramo d'azienda) ed incidentale da parte di ON e OC(che avevano impugnato e contestato quanto dedotto ed Guide EN eccepito dalla EL), e dopo la costituzione in giudizio anche della PO che aveva chiesto il rigetto dell'appello incidentale, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con sentenza del 16 settembre 1997 rigettava ambedue gli appelli e compensava tra le parti le spese del giudizio. Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale osservava che, pur potendo trovare applicazione il disposto dell'art. 2112 C.C. nell'ipotesi di trasferimento non dell'intera azienda ma di singole unità produttive (o di rami autonomi dell'azienda), una siffatta fattispecie non era configurabile nel caso di specie. Ed invero, la società appellante aveva parlato di edi"produzione aziendale cessione di un ramo ma in sede commercializzazione" di prodotti istruttoria non era emerso in alcun modo il passaggio di beni o rapporti atti a rendere possibile non solo la commercializzazione del prodotto trasferito ma anche l'asserita produzione dello stesso. Ed infatti, la c.d. "linea etica" che la EL aveva affermato di avere trasferito alla PO altro non era se non un residuo di un più complesso ramo aziendale, trasferito per la sua gran parte e per un totale di 80 dipendenti alla società OU, come confermato dai testi Guidolden AN IU e AR PI. I 13 dipendenti trasferiti alla PO facevano parte poi "di una struttura aziendale ormai sgretolata e priva, come detto, di una propria autonomia operativa". I prodotti cui si faceva riferimento nel contratto preliminare di vendita erano inoltre in parte venduti senza essere propagandati ed in parte non più commercializzati. Nè vi era stata, d'altra parte, alcuna continuità nella prestazione lavorativa dei dipendenti, i quali in più occasioni prima e dopo il perfezionamento del trasferimento, erano stati avvicinati per essere invitati a dimettersi, come avevano poi fatto alcuni 5 di essi. Più specificamente i ricorrenti avevano visto mutare la propria situazione lavorativa perchè mentre prima svolgevano le mansioni di in una areacapo determinata zona, tali mansioni non avevano più continuato ad esercitare dopo l'asserito trasferimento prospettata d'azienda, essendosi anzi ad essi ad esercitare l'impossibilità di continuare l'attività di capo-area nella stessa zona, tanto da vedersi costretti a svolgere le più ridotte mansioni di informatore al fine di evitare mutamenti territoriali. In definitiva era impossibile cogliere nella fattispecie in oggetto il passaggio di un complesso aziendale organizzato in maniera autonoma. Gundode La mancanza in una situazione del genere di uno espresso consenso del lavoratore comportava, per concludere, l'inefficacia dell'avvenuto trasferimento con conseguente diritto dei dipendenti al proseguimento del proprio rapporto lavorativo con la s.p.a EL. L'appello incidentale dei lavoratori andava rigettato perchè la domanda diretta a far valere la nullità o illegittimità o inefficacia del trasferimento dei dipendenti della EL ad altre società, per riguardare altri soggetti, non assumeva alcuna influenza nella definizione della posizione del ON 6 e del OC. Avverso tale sentenza la s.p.a. EL propone ricorso per cassazione, affidato ad un duplice motivo. Resistono con controricorso IO ON e AL * OC, che spiegano anche ricorso incidentale. La s.p.a. ha a sua volta depositato controricorso. Le parti hanno depositato memorie difensive ex art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE In primo luogo va disposta, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., la riunione del ricorso principale e di quello incidentale perchè proposti entrambi contro la stessa sentenza. LD Con il primo motivo del ricorso la s.p.a. EL deduce violazione e falsa applicazione dei principi di diritto di cui all'art. 414 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.) nonchè omessa e/o insufficiente motivazione un punto decisivo della controversia. In su particolare sostiene che il Tribunale ha rigettato la propria eccezione di nullità dei ricorsi e/o delle domande avversarie già formulate nella propria memoria difensiva di primo grado, e riproposte in appello, senza fornire al riguardo alcuna motivazione, essendosi limitato apoditticamente ad evidenziare che "la nullità non può essere affermata essendo i 7 ricorsi precisi e coerenti nella loro impostazione logica". L'eccezione invece meritava una maggiore attenzione da parte del giudice d'appello, il quale, avendo dichiarato nulla per violazione dei requisiti essenziali di cui all'art. 414 c.p.c. ( e sotto diverso profilo per assoluta carenza di interesse) la domanda del ON e del OC per la parte riportata in ricorso al punto a) (riguardante la declaratoria di nullità, illegittimità ed inefficacia dell'operazione di smantellamento della EL e del trasferimento dei dipendenti a numerose società) avrebbe dovuto estendere tale conclusione all'intero ricorso di primo grado, per essere le richieste in esse contenute Gunholder macroscopicamente contraddittorie e tra loro incompatibili. In definitiva, dal ricorso non era dato comprendere se la EL aveva licenziato il ON ed il OC ovvero se questi ultimi erano "illegittimamente passati PO s.p.a.", e alla soprattutto non era dato evincere cosa i suddetti lavoratori intendessero chiedere al giudicante. Tale motivo è infondato e, pertanto, va rigettato. Questa Corte ha più volte ribadito che per aversi nullità della citazione (o del ricorso introduttivo di controversie di lavoro) per omessa determinazione dell'oggetto della domanda è necessario che il 8 petitum, inteso sotto il profilo formale del provvedimento giurisdizionale richiesto e sotto l'aspetto sostanziale come bene della vita di cui si domanda il riconoscimento, sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto, ipotesi questa, che non ricorre quando l'individuazione del "petitum" così inteso sia comunque possibile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, esteso non solamente alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni ma anche alla parte espositiva, costituendo il relativo apprezzamento una valutazione di fatto riservata al giudice di merito e non censurabile in cassazione se congruamente e UR correttamente motivata ( cfr. ex plurimis: Cass. 12 gennaio 1996 n. 188; Cass.4 novembre 1983 n. 6512). Orbene, nel caso di specie il giudice d'appello anche se con una motivazione succinta ha spiegato perchè non poteva dedursi che il ricorso dei lavoratori fosse nullo in relazione alla loro richiesta di declaratoria di illegittimità del loro passaggio dalla EL alla PO. Ne consegue che la decisione del Tribunale, confermativa di quella del primo giudice, non è suscettibile di alcuna censura in questa sede, non avendo il giudice di merito riscontrato quella incertezza nell'identificazione del petitum capace di 9 comportare la declaratoria di nullità del ricorso di primo grado per mancanza di uno degli elementi richiesti dall'art. 414 c.p.c. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dei principi di diritto di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c. ed agli artt. 2112 e 2573 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.) e/o omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.). della In particolare la società in punto di fatto precisa che aveva trasferito parte della c.d. linea etica ad una primaria società italiana operante nel settore Guidolden stabilimenti farmaceutico e dotata di propri produttivi, macchinari ed attrezzature (e che, con le necessarie autorizzazioni avrebbe in prosieguo ben potuto produrre con i propri impianti le specialità farmaceutiche), e poi aveva ceduto alla PO unitamente alle specialità medicinali, i marchi e le autorizzazioni ministeriali necessarie per la produzione ed il commercio delle specialità stesse. Orbene, il Tribunale aveva errato nel non ritenere applicabile il disposto dell'art. 2112 c.c., atteso che disposizione, come ribadito anche in tale giurisprudenza, contempla anche il trasferimento di un singolo ramo dell'azienda, che può concretizzarsi 10 pure nella cessione del solo diritto di fabbricare e di vendere un prodotto o dal solo know-how necessario per la fabbricazione di un determinato prodotto. Ed era stato per tale motivo che EL e PO, nell'identificare il ramo d'azienda oggetto della cessione, avevano escluso i beni mobili (impianti, ecc.) necessari per la macchinari, attrezzature specialità farmaceutiche fabbricazione delle acquisite. Ed era per tale motivo che la decisione del Tribunale doveva ritenersi inficiata da un errore di diritto per avere ritenuto non realizzato nel caso di specie un passaggio dalla EL alla PO "di Guidolden beni o rapporti atti a rendere possibile non solo la commercializzazione del prodotto trasferito ma anche la produzione dello stesso". Aggiunge ancora la ricorrente che il Tribunale ha fatto un uso parziale delle risultanze istruttorie (documentali e testimoniali) rendendo la omissioni, sentenza viziata da macroscopiche contraddittorietà e vizi logici nella sua motivazione. In particolare addebita al giudice d'appello di non avere tenuto conto di alcuni rilevanti documenti, e " precisamente : del testo dell'accordo sindacale del 23 giugno 1994, con il quale, in attuazione di quanto previsto dalla legge 428/1990, EL, PO ed 11 organizzazioni sindacali avevano dato atto che, a partire dal 1 luglio del 1994, 13 dipendenti della EL addetti al ramo ceduto sarebbero passati senza soluzione di continuità alla PO, e si stabilivano applicatele condizioni che sarebbero state dall'acquirente ai rapporti di lavoro dei dipendenti stessi;
del contratto EL-PO del 9 giugno 1994, avente ad oggetto il ramo d'azienda inerente ad alcune specialità farmaceutiche della c.d. "linea etica", comprendente immobilizzazioni (macchinari di ufficio, meglio descritti nell'allegato al contratto stesso), Know-how ed informazioni tecniche relative alla Garlobola produzione ed uso dei prodotti, tutte le informazioni commerciali (conoscenze,dati, informazioni in ordine al mercato, alla vendita ed alla promozione dei prodotti, ivi compreso l'archivio commerciale in possesso della società cedente), le autorizzazioni relative alle specialità farmaceutiche cedute, il magazzino, tutti i contratti per l'esercizio dell'azienda, gli ordini, i marchi relativi ai prodotti ceduti nonchè 13 dipendenti(di cui otto informatori medici e 5 capi area). Per finire,il Tribunale non aveva neanche tenuto conto della deposizione di alcuni testi (PI AR, IU AN, FA NI, IZ RU), le cui 12 dichiarazioni attestavano dell'avvenuto passaggio di un ramo dell'azienda dalla EL alla PO. Anche questo motivo è infondato e, pertanto, va rigettato. E' principio consolidato nella giurisprudenza della Corte quello secondo cui rientrano nella nozione di trasferimento d'azienda tutti quei casi in cui, restando inalterate le strutture e l'unicità organica dell'azienda, ne sia soltanto mutato il titolare, indipendentemente dal mezzo tecnico giuridico attraverso il quale il trasferimento sia stato realizzato (cfr. tra le tante Cass. 30 dicembre 1999 Ge holdern n. 14755; Cass. Cass. 2 ottobre 1998 n. 9806; Cass. 5 aprile 1995 n. 3974), sempre che la cessione abbia per oggetto una entità economica ancora esistente ed idonea all'esercizio dell'impresa(in tali sensi vedi Cass. 30 dicembre 1999 n. 14755 cit.; Cass. 17 marzo 1993 n. 3148; Cass. 20 agosto 1992 n. 9706; Cass. 19 novembre 1986 n. 6828). Ed è stato altresì precisato che "l'azienda è un complesso di beni materiali ed immateriali economicamente collegati per l'esercizio dell'impresa, che si distingue nettamente dai beni che la compongono, onde l'alienazione totale ° non comporta sempre eparziale di questi ultimi necessariamente contemporaneoil trasferimento 13 dell'azienda, la quale può perseguire i suoi scopi con altri beni e servizi. Ne consegue che, nel caso di trasferimento dei vari elementi concorrenti alla formazione di un azienda, il giudice di merito deve accertare, con indagine di fatto sottratta al legittimità, quale sia, secondo lacontrollo di volontà dei contraenti, l'oggetto specifico del contratto, allo scopo di stabilire se quei beni siano stati considerati nella loro autonoma individualità, o non piuttosto nella loro funzione unitaria, in modo da comportare, al tempo stesso, l'alienazione cui essi si ricollegano(cfr. Cass. 30dell'azienda Gunbolden dicembre 1999 n. 14755 cit.; Cass. 13 novembre 1986 n. 6675;Cass. 13 gennaio 1981 n 301). Orbene, nel caso di specie il Tribunale con una motivazione congrua e corretta sul piano logico- e pertanto non censurabile in questa sede giuridico ha evidenziato come nel caso di specie si fosse in - presenza di alcuni elementi di un ramo aziendale non costituente tuttavia un organismo in sè compiuto ed in grado di funzionare autonomamente> sicchè non si veniva a configurare un passaggio di beni o rapporti atti a rendere possibile non solo la commercializzazione del prodotto trasferito ma anche l'asserita produzione dello stesso>. In altri termini 14 il Tribunale con una indagine di fatto che si sottrae ad ogni critica nel giudizio di legittimità ha messo in luce che si fosse al cospetto di una struttura ormai sgretolata e priva ... di una propria autonomia operativa>, e non invece di un complesso di beni che, nella loro unitarietà, fossero idonei alla produzione e suscettibili di fungere da elemento materiale di un impresa. A sostegno del suo assunto il ricorrente principale ha fatto riferimento ad una pluralità di documenti atti, a suo parere, a smentire l'assunto dei giudici d'appello ma di detti documenti non è stato
contro
- il principio dell'autosufficienza del ricorso per esaustiva il cassazione - indicato in maniera contenuto, nè è stato in modo completo dimostrato il loro carattere di decisività. Il richiamo poi alla deposizione di alcuni testi escussi nel giudizio di merito, effettuato dal ricorrente per attestare un vizio motivazionale della impugnata sentenza e per avallare una diversa ricostruzione dei fatti di causa, non può in alcun modo valere ai fini decisori in quanto, come è noto, la denunziata violazione del disposto dell'art. 360 n. 5 c.p.c., non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa ma solo 15 quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica in relazione ad un - punto decisivo della controversia prospettata dalle parti о rilevabile d'ufficio le argomentazioni - svolte dal giudice di merito, al quale spetta esclusivamente individuare le fonti del proprio convincimento, di esaminare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare la prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvo i casi Guidledden tassativamente previsti dalla legge(cfr. ex plurimis: Cass. 13 aprile 1999 n. 3615; Cass. 27 ottobre 1995 n. 11154). Alla luce delle considerazioni sinora svolte il ricorso principale va rigettato, come va rigettato anche quello incidentale. Con detto ricorso IO ON ed AL OC denunziano violazione e falsa applicazione dei principi di diritto di cui agli artt. 414 c.p.c. e 100 (art. 360 n. 3 c.p.c.) nonchè omessa, c.p.c. insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia(art. 360 n. 5 c.p.c.). In particolare i suddetti dipendenti deducono che il Tribunale ha errato nel ritenere affetta di nullità ex art. 414 16 c.p.c. la richiesta di accertare e dichiarare la illegittimità, nullità e comunque l'inefficacia dell'operazione di smantellamento della EL e di trasferimento dei dipendenti alla società FI, Astra TI, OU, WA PH, CK AL e PO". Ed invero, contrariamente a quanto impugnata, erano stati riportato nella sentenza comprovanti in maniera forniti tutti gli elementi sicura la trasgressione della legge 23 luglio 1991 n. 223 (artt. 4,5 e 24), ed erano state addotte tutte le che nella fattispecie in esame provavanocircostante Gundelden che i trasferimenti alle diverse società erano avvenuti in violazione dell'art. 2112 c.c. al solo fine di aggirare l'intera procedura sulla mobilità, non presentando la EL un piano di riduzione inducendo in errore gli stessidell'organico, sindacati ed ignorando completamente i diversi ed oggettivi criteri di espulsione della mano d'opera. Contestano ancora i ricorrenti la sentenza impugnata anche nel punto in cui la stessa ha ritenuto la mancanza dell'interesse di essi ricorrenti alla suddetta pronuncia di declaratoria di illegittimità. Il ricorso incidentale va, come detto, rigettato non essendo sul punto censurabile la sentenza impugnata che ha, con motivazione congrua e corretta sul piano 17 logico-giuridico, evidenziato la carenza di interesse del ON e del OC a far valere la nullità di un trasferimento di azienda nel quale essi non erano in alcun modo coinvolti, come era tra l'altro comprovato dal fatto che le imprese indicate come cessionarie di tale trasferimento non erano state evocate in giudizio. Ad ulteriore conforto della esattezza della decisione impugnata va richiamato quanto già esposto in relazione al primo motivo del ricorso principale, e specificamente il principio secondo il quale il giudizio sulla validità dell'atto Gundolohen introduttivo della controversia è devoluto al giudice di merito, la cui valutazione non è censurabile in cassazione se come è avvenuto nel caso di specie - - tale valutazione risulta congruamente e correttamente motivata. Ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti costituite le spese del presente giudizio di legittimità. Nessuna statuizione invece per quanto riguarda le spese in relazione alla s.p.a PO per non essersi la stessa costituita in giudizio.
P.Q.M.
riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi. Compensa tra le parti costituite le spese del presente giudizio di legittimità. 18 Così deciso in Roma il 7 novembre 2000. i. IL PRESIDENTEЛочно высторо ні IL CONSIGLIERE ESTENSOREGuidololen Shillie IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 19. MAR. 2001 oggi, C IL LABORATORE DI CANCELLERIA I , D LLO , TASSA I BO 10 . ESA D RT 3 3 STA ELL'A I SP 5 . PO N N G D IM O -73 SI DA DA SEN 1-8 , E TE 1 I ISTRO ESEN A E ITTO G G REG LE IR D ELLA O D 19