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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 16/06/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n. 921/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale Ordinario di Avezzano in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Paolo
LEPIDI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA emessa nella causa civile iscritta al n. 921 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 all'esito della concessione dei termini ex art. 190 c.p.c, promossa da
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ) ed C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ), rappresentati e difesi disgiuntamente dagli Avv.ti Virginia Buonavolontà e C.F._4
Tiziano Tarquini ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori, in Avezzano (AQ), alla Via
Veneto n. 17
ATTORI
CONTRO
- DOTT. C.F. ), elettivamente domiciliato in Avezzano (AQ), CP_1 C.F._5 alla Via G. Amendola n. 52, presso lo studio dell'Avv. Valentina Calvarese che lo rappresenta e difende disgiuntamente all'Avv. Flavio Termentini, giusta procura in atti;
- (C.F. e P. IVA ), Parte_5 P.IVA_1 in persona del Direttore Generale Dott. con sede in via Saragat snc Parte_6 Pt_5 elettivamente domiciliata in Avezzano (AQ), alla via G. Amendola n. 24 presso lo studio dell'Avv.
Gianluca Tarquini, rappresentata e difesa dall'Avv. Ernesto F. Venta giusta procura in atti e in n virtù di delibera n. 1701 del 20.10.2021;
CONVENUTI –CHIAMANTI IN GARANZIA
NONCHE' NEI CONFRONTI DI
- in persona del procuratore Dott. Controparte_2 Controparte_3 elettivamente domiciliata in L'Aquila (AQ), alla via Cardinale Mazzarino n. 76, presso lo studio dell'Avv.
Giulio Agnelli che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
1 - P. IVA ), in persona del procuratore Dott. Parte_7 P.IVA_2 Parte_8
elettivamente domiciliata in L'Aquila (AQ), alla via Portella n. 1 presso lo studio dell'Avv.
[...]
Francesco Bafile, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rodolfi giusta procura in atti
- già (C.F. Controparte_4 Controparte_5
– P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente P.IVA_3 P.IVA_4 domiciliata in Torino (TO), alla via Cernaia n. 27 presso lo studio dell'Avv. Desirée Battistelli che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
TERZI - CHIAMATI IN GARANZIA
Materia: Responsabilità sanitaria
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive dell'udienza del 14.1.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Con atto di citazione ritualmente notificato, , , Parte_1 Parte_2 ed , anche quali eredi di. (marito dell'attrice Parte_3 Parte_4 Persona_1 indicate per ultima e padre degli altri), hanno convenuto in giudizio il medico convenzionato Dott.
[...]
e la AS (di seguito, per brevità, AS) chiedendo di CP_1 Controparte_6 accertarsi e dichiararsi la responsabilità del medico e della struttura sanitaria in relazione al decesso del proprio congiunto, avvenuto in data 15.2.2010 presso il Nosocomio di Avezzano e, per l'effetto, condannarsi i convenuti al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, dagli stessi subiti tanto iure proprio che iure hereditatis.
Più precisamente, a sostegno della domanda gli attori hanno dedotto che:
- in data 4.2.2010 , allarmata dalla condizione di salute del marito, che da qualche Parte_4 giorno accusava disturbi gastro-intestinali, dolore addominale localizzato all'addome e malessere generale associato a vomito e diarrea, si era recata presso l'ambulatorio del Dott. CP_1
(medico di base) il quale, ritenendo che fosse affetto da semplice infezione virale sulla Persona_1 base dei sintomi riferiti, provvedeva a prescrivergli farmaci contro la diarrea ed il vomito;
- tuttavia, non verificandosi alcun miglioramento delle sue condizioni di salute, nella notte tra il 5 ed il
6.2.2010, venne condotto presso il Pronto Soccorso di Pescina ove i sanitari ivi Persona_1 operanti, preso atto delle gravi condizioni in cui versava, ne disponevano l'immediato trasferimento presso l'Ospedale di Avezzano, nel quale venne ricoverato e sottoposto ad intervento chirurgico;
- nella notte tra il 9 ed il 10.2.2010, a fronte di un ulteriore peggioramento, venne Persona_1 trasferito presso il reparto di rianimazione del suddetto nosocomio per essere sottoposto ad un nuovo intervento chirurgico a seguito del quale, però, in data 15.2.2010 veniva constatato il decesso;
2 - ravvisata la causa della morte del proprio familiare alla condotta del medico-chirurgo dell'Ospedale di
Avezzano che lo aveva operato, procedevano a presentare denuncia presso la Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Avezzano, con instaurazione del proc. 310/2010 R.G.N.R.;
-nell'ambito di tale procedimento - sulla scorta di quanto riscontrato dal consulente del P.M. Dott.
, incaricato di eseguire l'esame autoptico sulla salma del de cuius – veniva constatato che “il Per_2 ricovero dapprima presso il P.S. e, quindi, il P.O. è stato disposto tardivamente Per_3 Parte_9 rispetto alle possibilità terapeutiche e che solamente un'osservazione attenta ed 'ultraquotidiana', fondata cioè su frequenti riscontri della sintomatologia e dell'obiettività addominale, corroborata da alcuni esami ematochimici e strumentali, può consentire di cogliere il momento espressivo ancora suscettibile di un trattamento chirurgico che possa risultare efficace” e, dunque, esclusa ogni responsabilità del medico-chirurgo;
- come, a seguito dell'archiviazione del procedimento penale, disposta con decreto del G.I.P. del
Tribunale di Avezzano del 26.1.2012, abbiano avuto contezza che nel verbale di S.I.T. del 5.5.2010 il
DOTT. aveva dichiarato di non aver prescritto alcun esame ematochimico e radiologico CP_1 finalizzato ad acclarare la patologia di e di non ricordare se quest'ultimo fosse stato Persona_1 mai sottoposto a precedenti interventi chirurgici;
- ritenuta la responsabilità del DOTT. ella causazione della morte del proprio familiare per non CP_1 averne disposto l'immediato ricovero, in data 31.12.2020 avevano provveduto ad attivare il procedimento di mediazione nei confronti della AS, del DOTT. della compagnia assicurativa CP_1 di quest'ultimo, Controparte_2
- tale procedura si concludeva, però, con esito negativo il 6.5.2021 per mancata adesione dei convenuti e, in particolare, per la condotta della AS , la quale riteneva come ogni pretesa fosse coperta dal giudicato formatosi in relazione alla sentenza n. 794/2016 del Tribunale di Avezzano confermata in appello dalla sentenza n. 1771/2020.
Ad ogni modo, gli odierni attori – ritenendo la responsabilità ex art. 2043 c.c. del DOTT. er aver CP_1 trascurato le reali condizioni di e aver omesso di inviarlo tempestivamente presso il Persona_1
P.O. di Pescina e la responsabilità ex art. 1218 c.c., 1228 c.c. e 2059 c.c. della AS per l'operato del medico con essa convenzionato – evidenziando come si tratti di domanda diversa per soggetti, petitum
e causa petendi rispetto a già decisa ha esercitato l'azione rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale di Avezzano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento dei motivi esposti ed in relazione alle circostanze descritte in premessa: 1) in via principale, in ordine al decesso di , accertata e dichiarata la responsabilità contrattuale dei convenuti, Dr. Persona_1
e della , condannarli in solido tra di loro, ovvero in CP_1 Controparte_7 base alle accertate responsabilità, al risarcimento in favore degli attori di tutti i danni patrimoniali e non,
3 dagli stessi subiti e subendi “iure proprio et iure hereditatis”, quantificati nella misura di € 2.285.000,00,
o in quella maggiore o minore che risulterà nel corso del giudizio, anche ove fosse accertata e dichiarata una perdita di chance di sopravvivenza in caso di tempestiva diagnosi ed intervento, ovvero la somma liquidata con giudizio equitativo, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi al tasso legale. 2) in via subordinata, accertata e dichiarata la responsabilità extracontrattuale dei convenuti, in ordine al decesso di , condannarli in solido tra loro, ovvero in base alle accertate responsabilità, Persona_1 al risarcimento in favore degli attori di tutti i danni personali, patrimoniali e non, dagli stessi subiti e subendi “iure proprio et iure hereditatis”, quantificati nella misura di € 2.285.000,00, o in quella maggiore
o minore che risulterà nel corso del giudizio anche ove fosse accertata e dichiarata una perdita di chanche di sopravvivenza in caso di tempestiva diagnosi ed intervento, ovvero la somma liquidata con giudizio equitativo, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi al tasso legale. Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio.”
B. Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata (prima udienza differita con decreto emesso ex art. 168 bis, co. 5 c.p.c.) si è costituito in giudizio il DOTT. il CP_1 quale, ha eccepito, in via preliminare, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno fatto valere dagli attori avendo egli ricevuto la prima richiesta di risarcimento soltanto in data 30.12.2020 ovvero oltre il termine prescrizionale contrattuale ed extracontrattuale previsto dalla legge e decorrente ex art. 2935 c.c. dal momento della verificazione dell'evento dannoso mentre, nel merito, ha domandato il rigetto della domanda ex adverso proposta in quanto infondata in fatto e in diritto, con condanna degli attori alla refusione delle spese di lite e ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Ha poi domandato il differimento della prima udienza di comparizione al fine di chiamare in causa la propria compagnia assicurativa
Controparte_8
[... i è costituita in giudizio tempestivamente anche la AS la quale, dopo aver riscontrato il difetto di legittimazione attiva degli attori stante l'omessa prova in ordine al legame di parentela con il de cuius, ha eccepito l'efficacia di giudicato della sentenza n. 1771/2020 della Corte di Appello di L'Aquila la quale, nel confermare la sentenza di rigetto n. 794/2016 del Tribunale di Avezzano, avrebbe oramai accertato in maniera irretrattabile l'assenza di responsabilità della AS in ordine al decesso di e Persona_1 come tale accertamento sia esteso tanto al dedotto che al deducibile e, dunque, anche alla responsabilità del medico di base. Ha, altresì, eccepito in via preliminare l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno essendo pervenuta la prima richiesta di risarcimento per la condotta addebitabile al DOTT. l protocollo dell'Asl soltanto in data 25.3.2020 ovvero oltre il termine CP_1 decennale decorrente dalla data del decesso del avvenuto in data 15.2.2020. Per_1
Nel merito, ha domandato il rigetto dell'avversa domanda stante l'insussistenza di qualsivoglia profilo di responsabilità addebitabile al DOTT. nonché l'assenza di profili di responsabilità ascrivibili CP_1
4 all'azienda sanitaria per fatti addebitabili al medico di base e contestato il quantum di risarcimento
(patrimoniale e non patrimoniale) richiesto dagli attori.
Ha, infine, domandato anch'essa il differimento della prima udienza di comparizione al fine di essere autorizzata alla chiamata in giudizio delle proprie compagnie assicurative Controparte_9
in virtù dell'operatività della polizza n. ITOMM1100572 e
[...] CP_5 [...]
) in virtù della polizza n. 158354. Controparte_5
C. Con decreto del 31.10.2022 è stata, dunque, autorizzata la chiamata in garanzia degli assicuratori e differita la prima udienza di comparizione all'1.6.2022.
D. Si è costituita in giudizio la deducendo, in primo luogo, il difetto Controparte_2 di prova della legittimazione attiva degli attori ed eccependo anch'ella l'efficacia di giudicato della sentenza n. 1771/2020 della Corte di Appello di L'Aquila nonché la prescrizione del diritto al risarcimento del danno richiesto dagli attori richiamando le medesime ragioni sostenute dalla AS convenuta. Nel merito, ha domandato il rigetto della domanda attorea per insussistenza di profili di responsabilità ascrivibili al DOTT. in difetto di prova circa il nesso di causalità tra la condotta tenuta da CP_1 quest'ultimo ed il decesso di nonché contestato il quantum di risarcimento richiesto Persona_1 dagli attori con particolare riferimento all'ammontare del danno da perdita del rapporto parentale ed evidenziando mancanza dei presupposti per procedere alla liquidazione del danno da perdita di chance.
Ha, infine, domandato la condanna degli attori ex art. 96 c.p.c.
E. Si è costituita in giudizio anche la compagnia assicurativa Parte_7 eccependo anch'essa, in via preliminare, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno degli attori essendo pervenuta la prima richiesta di risarcimento alla propria assicurata soltanto il 25.3.2020, cioè decorso il termine decennale previsto in tema responsabilità contrattuale nonché il giudicato. Nel merito ha evidenziato l'insussistenza di ogni qualsivoglia profilo di responsabilità ascrivibile all'operato del
DOTT. alla AS, contestando il quantum di risarcimento richiesto dagli attori. CP_1
Con riguardo al rapporto di garanzia ha contestato l'operatività della polizza assicurativa stipulata dalla
AS sia con riferimento al tipo di rischio assicurato (poiché non comprendente la responsabilità del medico di base) sia con riguardo alla mancata ricorrenza dei presupposti previsti dalla clausola 2.1. delle Condizioni di Assicurazione.
F. Da ultimo, si è costituita in giudizio anche la ) – CP_5 Controparte_5 divenuta, nel frattempo a seguito di cambio denominazione, – Controparte_4 sollevando anch'essa le medesime contestazioni in punto di legittimazione attiva degli attori, eccependo il giudicato esterno e l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento.
Ha, inoltre, dedotto l'inoperatività della polizza sottoscritta dalla AS per tutti i motivi meglio esposti nella comparsa di costituzione e risposta ritenendo, nel merito, infondata la domanda attorea si in ordine alla
5 non ascrivibilità di profili di responsabilità né al DOTT. é alla AS non essendo provato il nesso CP_1 di causalità tra condotta del medico e decesso del paziente contestando, altresì, il quantum di indicato dagli attori.
Ha, quindi, concluso domandando, in via principale, il rigetto della domanda di garanzia proposta nei suoi confronti stante l'inoperatività della polizza assicurativa per tutti i motivi meglio esposti nella comparsa di costituzione ed il rigetto della domanda di risarcimento ex adverso proposta in quanto infondata in fatto e in diritto;
in via subordinata, nel caso di accoglimento della domanda attorea, il rigetto della domanda di manleva avanzata nei suoi confronti stante l'inoperatività della polizza n. 158354 ovvero la limitazione della condanna al pagamento della sola quota eccedente l'importo della SIR contrattuale e, comunque, nei limiti del massimale di polizza, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
E. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 2.4.2024, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di assunzione di mezzi istruttori, è stato disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14.1.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
All'esito la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
La complessità della vicenda e delle difese impone di procedere prioritariamente all'esame delle eccezioni di giudicato esterno (eccezione in senso lato – v. Cass. SS.UU. 25.5.2001, n. 226) e di prescrizione estintiva (eccezione in senso stretto tempestivamente proposta).
1. Sull'eccezione di giudicato esterno
Deve, in primo luogo, osservarsi come gli attori, deducendo tanto la responsabilità contrattuale che extracontrattuale dei convenuti Dott. e AS abbiano domandato il risarcimento di una CP_1 pluralità di danni-conseguenza che, secondo la corrente nomenclatura possono essere così compendiati:
- iure hereditatis, il danno biologico e morale terminale nonché il danno da perdita di chance di sopravvivenza;
- iure proprio, il danno da perdita del rapporto parentale (quale danno non patrimoniale) e la perdita delle elargizioni del defunto (quale danno patrimoniale).
A fondamento delle domande è allegata una asserita condotta colposa del medico convenzionato, Dott. assumendosi che, laddove avesse tempestivamente inviato presso CP_1 Persona_1 il pronto soccorso e prescritto esami ematochimici e strumentali, avrebbe avuto salva la vita o, comunque, avrebbe avuto serie chance di sopravvivenza.
Dall'esame della sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila n. 1771/2020 risulta come, in quel giudizio, gli odierni attori avessero agito ponendo a fondamento delle domande risarcitorie l'asserita
6 condotta negligente e imperita dei sanitari dell'Ospedale Civile di Avezzano che ebbero in cura il sig.
dopo il ricovero (a pagina 1-2 della sentenza in atti si legge infatti “La motivazione Persona_1 posta a base del rigetto della domanda è stata articolata attraverso le seguenti argomentazioni: il thema decidendum doveva ritenersi circoscritto alle condotte asseritamente inadempienti dei sanitari dell'Ospedale di Avezzano nell'esecuzione degli interventi chirurgici e nel trattamento post-operatorio del paziente (le uniche allegate dagli attori e le uniche poste in rapporto causale con la evoluzione negativa della occlusione intestinale in «grave quadro di sofferenza multi organo conseguente allo shock settico» nella perizia stragiudiziale del prof. richiamata nell'atto di citazione), non essendo Per_4 quindi consentita «la disamina di ulteriori fattori fenomenici quali, ad esempio, l'incidenza sul quadro clinico del ritardo del ricovero presso l'Ospedale nonché del lasso di tempo trascorso prima Per_3 che il fosse sottoposto ad un primo intervento chirurgico”). La Corte di Appello di L'Aquila, nel Per_1 confermare la sentenza n. 794/2016 del Tribunale di Avezzano, ha ritenuto inesistente la condotta negligente del personale sanitario e pure il nesso causale rispetto al danno lamentato dagli attori.
Trattandosi di diritti di credito, dunque eterodeterminati, è evidente come la causa petendi, prima ancora di essere una manifestazione dell'onere assertivo in funzione eventualmente probatoria,
è mezzo indispensabile per l'identificazione del diritto oggetto di domanda. Ne deriva come la domanda giudiziale con cui si fa valere, in un secondo processo, un diritto dello stesso contenuto di quello fatto valere nel primo ma basato su un diverso fatto costitutivo sarà, quindi, una domanda con cui si fa valere un diritto diverso e sulla quale, di conseguenza, non può operare in alcun modo il primo giudicato che aveva un diverso ambito oggettivo.
Nel caso di specie, essendo dedotta a fondamento della domanda la condotta colposa d un sanitario diverso e intervenuto in una fase antecedente all'accettazione e ricovero (che conduce al perfezionamento del contratto atipico di spedalità) e pure l'inadempimento di una prestazione diversa da parte della AS. Tale notazione consente, all'evidenza, di ritenere infondata l'eccezione di giudicato esterno, essendo stata dedotta in giudizio una diversa situazione giuridica.
Quanto all'eccezione fondata sulla tralatizia espressione per cui “il giudicato copre il dedotto ed il deducibile” basta chiarire come per mezzo della stessa si voglia intendere che, in relazione al medesimo oggetto (identità qui esclusa) resta preclusa la possibilità di dedurre ragioni di fatto e diritto non dedotte, ma che potevano esserlo (si pensi a un pagamento) entro il referente cronologico del giudicato stesso, così impedendo che per altra via (ad esempio, con opposizione ex art 615 c.p.c.) si operi la vanificazione delle utilità assicurate dal giudicato. Ad ogni modo essa suppone l'operare di un giudicato, il cui ambito obiettivo è correlato all'oggetto del processo e riguarda, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, estendendosi non soltanto alle ragioni giuridiche e di fatto spese in giudizio, ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione che, sebbene non dedotte
7 specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia;
i limiti oggettivi del giudicato, pertanto, anche con riguardo al deducibile, non si estendono a domande diverse per petitum e causa petendi (Cass. Sez. 3, 20.5.2025, n. 13393).
Operazione logico-giuridica preliminare risulta, dunque, essere quella di definire l'ambito oggettivo del giudicato in ordine alla domanda già definita. Nel caso di specie, per quanto sopra, stante la diversità di domanda è malamente invocato il principio in questione.
L'eccezione di giudicato risulta, dunque, infondata.
2. Sull'eccezione di prescrizione estintiva
a. La L. 833/1978 ha dato, come noto, concreta attuazione all'art. 32 Cost. Uno dei pilastri di tale edificio attuativo è rappresentato dall'accesso alla assistenza medico-generica, erogata attraverso il personale dipendente o convenzionato del servizio sanitario nazionale che opera nelle unità sanitarie locali o nel comune di residenza del cittadino.
Il medico convenzionato è, dunque, strumento attraverso il quale la AS, dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica
(D.Lgs. 502/1992) adempie la propria obbligazione ex lege di prestare l'assistenza medico-generica all'utente del SSN. Trattandosi di adempimento di obbligazione, seppure di fonte non negoziale, lo statuto di responsabilità da inadempimento della AS è quello delineato dagli artt. 1218 ss. c.c. E' stato, sul punto, condivisibilmente affermato: "posto che l'assistenza medico-generica si configura (...) come diritto soggettivo pieno ed incondizionato dell'utente del S.S.N., questi è "creditore" nei confronti della AS, che, in quanto soggetto pubblico ex lege tenuto ad erogare detta prestazione curativa (per conto del , assume la veste di "debitore". Il "debitore" AS, nell'erogare la prestazione curativa CP_10 dell'assistenza medico-generica, si avvale, poi, di "personale" medico dipendente o in rapporto di convenzionamento" (Cass. Sez. 3, 27.3.2015) con la conseguenza che la AS è responsabile, ai sensi dell'art. 1228 c.c., del fatto colposo del medico di base, convenzionato con il SSN (Cass. Sez. 3,
28.5.2024, n. 14846). La qualità di ausiliario dell'AS del medico convenzionato non è messa in dubbio dalla osservazione che la scelta è operata dall'utente posto che questi non gode di piena autonomia svolgendosi, invece, all'interno dell'organizzazione stessa dal AS, della quale il medico predetto è parte integrante (Cass. Sez. 3, 27.3.2015, n. 6243). Peraltro è la stessa legge a consentire che detta scelta possa investire, in via alternativa, pure il medico dipendente della AS, sì da rendere fungibili i moduli organizzativi.
Il regime di responsabilità del medico convenzionato verso l'utente è fondata - quantomeno fino alla entrata in vigore della L. 24/2017, che ha eroso, con disposizione non interpretativa ed efficacia innovativa e non retroattiva, la portata della teoria del contatto sociale in ambito sanitario – sull'inadempimento di obbligazione nascente, appunto, da tale contatto qualificato. Si osserva pure
8 come a tale risultato non avesse, invece, condotto l'art. 3 L. 189/2012 posto che il richiamo all'art. 2043
c.c. aveva solo la funzione di definire in maniera mediata l'oggetto dell'obbligazione (Cass. Sez. 3,
11.11.2019, n. 28994).
Il rapporto giuridico obbligatorio è, poi, ravvisabile tra le sole parti posto che i familiari dell'utente non possono essere qualificati alla stregua di terzi protetti dal contratto, con la conseguenza che, ove essi agiscano per un diritto proprio, la responsabilità è di tipo extracontrattuale (Cass. Sez. 3,
9.7.2020, n. 14615).
Ciò comporta, per quanto qui di interesse, che in punto di prescrizione, il diritto al risarcimento dei danni sofferti dal paziente per inadempimento della struttura sanitaria fatto valere iure hereditatis si estingue per inerzia del creditore protratta per l'ordinaria durata decennale (art. 2946 c.c.) mentre al diritto al risarcimento fatto valere iure proprio dai congiunti si applica il termine di prescrizione quinquennale salvo che il fatto integri tutti gli elementi di un reato per il quale è prevista una più lunga prescrizione, nel qual caso questa si estende anche all'azione civile non solo nei confronti dell'autore del reato ma pure riguardo a chi sia tenuto al risarcimento a titolo di responsabilità indiretta (Cass.
Sez. 6 - 3, 26.7.2021, Ordinanza n. 21404). La AS dovrebbe, poi, rispondere per i danni iure proprio non già in base all'art. 1228 c.c. ma all'art. 2049 c.c. fermo valutare se la posizione giuridica del medico convenzionato integri il requisito che l'operatività della norma suppone, esclusa da parte della giurisprudenza di legittimità passata (Cass. Pen. Sez. 4, 11.4.2008, n. 36502; Cass. Pen. Sez. 4,
16.4.2003, n. 34460; Cass. Pen. Sez. 4, 14.3.2002, n. 41982) sulla scorta di un difetto di reale potere di vigilanza correlato a un rapporto di lavoro subordinato.
Nel caso di specie deve, in prima battuta, concludersi che la responsabilità del Dott. CP_1
della AS in relazione ai danni fatti valere iure heredetatis sia di natura contrattuale mentre
[...] quella in relazione ai danni fatti valere iure proprio sia di natura extracontrattuale. Laddove fosse accertata incidentalmente la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato perfetto in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi e oggettivi ed a prescindere dalla eventuale sussistenza della condizione di procedibilità (Cass. Sez. 3, 28.7.2000, n. 9928; Cass. SS.UU.,
18.11.2008, n. 27337) che, in ipotesi, sarebbe il delitto di omicidio colposo (massimo edittale pari a 5 anni di reclusione – art. 589 c.c.), il termine prescrizionale sarebbe pari a sei anni, minimo per i delitti
(art. 157 c.p.) e le cause di sospensione e interruzione previste dal codice penale sarebbero applicabili il caso di azione civile esercitata e conclusa in sede penale (Cass. Sez. 3, 13.4.2023, Ord. 9883; Cass.
SS.UU. 18.2.1997, n.1479 ).
b. A fronte del decesso di , avvenuto il 15.2.2010 gli unici atti interruttivi (il primo Persona_1 costituito dalla comunicazione della domanda di mediazione, depositata nel dicembre 2020) rilevanti si collocano a distanza di oltre dieci anni da tale evento.
9 Dirimente è, quindi, l'esatta individuazione cronologica del capo iniziale del computo del termine prescrizionale.
L'art. 2935 c.c. dispone “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”. In linea generale discende come, per il decorso del termine prescrizionale, rilevi la sola possibilità legale di fare valere il diritto, non spiegando efficacia ostativa gli impedimenti soggettivi
(ex multis Cass. Sez. 3, 28.4.2022, Ord. n. 13343), tra i quali va certamente ricompresa l'ignoranza, seppure incolpevole, da parte del titolare dell'esistenza del diritto (Cass. Sez. L, 24.5.2021, Ord. n.
14193) salvo che sia procura dal doloso occultamento del debito da parte del debitore e tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito (Cass. Sez. L, 17.4.2007, n. 9113).
L'art. 2947 c.c. stabilisce, poi, che il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito (dunque espressione di responsabilità aquiliana) si prescriva, di regola, in cinque anni “dal giorno in cui fatto si è verificato”.
La Corte di Cassazione ha avuto modo di sviluppare apprezzabili osservazioni in ordine ai rapporti tra l'art. 2935 e l'art. 2947 c.c.: “come noto, in base all'art. 2935 c.c. … la prescrizione della pretesa risarcitoria inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. L'art. 2947 c.c., comma 1, aggiunge che il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui fatto si è verificato …a partire dagli anni settanta, la dottrina e le corti, in primis la
Cassazione (24.3.1979, n. 1716), vennero a spostare il dies a quo dal verificarsi del "fatto" all'esteriorizzazione del danno, finendo così per soppiantare in larga misura lo schema codicistico o, perlomeno, l'interpretazione tradizionale di detto schema: se infatti, in virtù della regola della decorrenza dal momento della "manifestazione del danno", l'orizzonte della prescrizione può dilatarsi, è di tutta evidenza come lo schema delineato dal legislatore venga di fatto rovesciato, poiché il limite diventa
"mobile". Il principio della conoscibilità del danno venne infatti ampiamente ripreso, sviluppato ed affinato dalla giurisprudenza successiva proprio all'insegna di una rilettura dell'art. 2947 c.c., alla luce del principio generale sul dies a quo (Cass. n. 8845/1995; 5913/2000). Nell'evoluzione giurisprudenziale questa Corte (Cass. 10.6.1999, n. 5701; Cass. n. 12666 del 2003; Cass. n. 9927 del 2000) ha nuovamente affrontato il significato da attribuirsi all'espressione "verificarsi del danno", specificando che il danno si manifesta all'esterno quando diviene "oggettivamente percepibile e riconoscibile", anche in relazione alla sua rilevanza giuridica. Nei casi sopra citati emerge peraltro come la Suprema Corte sia tendenzialmente incline a ritenere che il parametro della "conoscibilità del danno" debba necessariamente interpretarsi nel senso che, ai fini del decorso della prescrizione non è sufficiente la mera consapevolezza della vittima di "stare male", bensì occorre che quest'ultima si trovi nella possibilità di apprezzare la "gravità" delle conseguenze lesive della sua salute anche con riferimento alla loro
10 "rilevanza giuridica" … il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno di chi assume di aver contratto per contagio una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo, inizia a decorrere, a norma dell'art. 2947 c.c., comma 1, non dal momento in cui il terzo determina la modificazione che produce danno all'altrui diritto, ma dal momento in cui la malattia viene percepita o può essere percepita quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo del terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche” (Cass. SS.UU., 11.1.2008, n.
579, 580 e 582).
In sostanza la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito inizia a decorrere non dal momento della verificazione materiale dell'evento di danno, bensì dal momento della conoscibilità del danno inteso nella sua dimensione giuridica: un danno ingiusto, cioè, che non soltanto sia
“oggettivamente percepibile” all'esterno (elemento della conoscibilità del danno), ma che – attraverso parametri oggettivi quali la diligenza esigibile all'uomo medio e il livello di conoscenze scientifiche proprie di un determinato contesto storico – possa essere astrattamente ricondotto alla condotta colposa/dolosa di un terzo (requisito della rapportabilità causale). Ne deriva un quadro complessivo dell'istituto innovato in misura apprezzabile.
A prescindere dalla possibilità di applicare il criterio anche in caso di responsabilità da inadempimento di obbligazioni (affermata da Cass. Sez. 3, 13.11.2024, n. 29328), è ben chiaro che – nel rispetto dell'esigenza di assicurare la finalità di certezza e stabilità dei rapporti giuridici che l'istituto della prescrizione, la cui disciplina è indisponibile alle parti, ha per fine – per rendere mobile il capo iniziale debba farsi riferimento a un parametro astratto di diligenza cosicché “il dies a quo della prescrizione … si identifica non già con quello della verificazione materiale dell'evento lesivo, bensì con quello (che può non coincidere col primo) in cui il pregiudizio, alla stregua della diligenza esigibile all'uomo medio e del livello di conoscenze scientifiche proprie di un determinato contesto storico, possa essere astrattamente ricondotto alla condotta colposa o dolosa del sanitario” (Cass. Sez. 3, 27.10.2023,
n. 29859). A così non ritenere, infatti, la conoscenza effettiva sarebbe rimessa all'iniziativa del creditore, di fatto arbitro di stabilire in maniera inaccettabile il momento di decorrenza iniziale (v. Cass. Sez. 6,
11.11.2021, n.33523).
In sostanza occorre che l'evidenza materiale (ad esempio il sintomo) possa essere colta, secondo i cennati parametri di riferimento, quale manifestazione di un illecito commesso da altri e non già sofferta come tragica fatalità non imputabile ad un terzo, così valorizzando unitamente al principio della
"conoscibilità del danno" quello della "rapportabilità causale". Terreno di elezione di applicazione del principio è, ovviamente, quello dei danni cc.dd. “lungolatenti”
La soluzione presterebbe, invero, il fianco alla obiezione che, laddove si tratti di fatto reato, vi sarebbe una dissociazione tra capo iniziale del termine prescrizionale del reato e quello relativo al diritto al
11 risarcimento, col che si cumulerebbe il vantaggio della più lunga prescrizione penale con quello di un differente e più favorevole dies a quo, mettendo in discussione l'affermazione per cui
“nell'interpretazione dell'art. 2947 c.c. questa Corte ritiene che, se si estingue il reato per prescrizione, si prescrive pure l'azione civile di risarcimento, data l'equiparazione tra le due prescrizioni…” (Cass.
Sez. 3, 17.1.2008, n. 872). Ciò pure tenuto conto della circostanza che "la ragione giustificatrice dell'aggancio del termine prescrizionale dell'azione civile a quello eventualmente più lungo di prescrizione dell'azione penale … va individuata nell'esigenza di evitare che l'autore di un reato, dichiarato responsabile e condannato in sede penale, resti esente dall'obbligo di risarcimento verso la vittima - il cui diritto rimarrebbe vanificato - in conseguenza dell'avvenuta più breve prescrizione civile durante il tempo necessario per l'accertamento della responsabilità penale, o, comunque, di impedire che l'azione di risarcimento del danno si estingua quando è ancora possibile che l'autore del fatto sia perseguito penalmente" (Cass. SS.UU. 2.10.1998, n. 9782).
In ogni caso la mobilità del termine va ancorata alla possibilità di poter percepire non solo un danno
(conseguenza) ma pure la sua relazione causale con un fatto illecito altrui in termini astratti e obiettivi, cioè riferita a qualsivoglia “creditore modello” in un certo contesto storico e tenuto conto, in sostanza:
- della manifestazione ed oggettiva percettibilità di un danno-evento;
- della possibilità obiettiva, secondo le acquisizioni conoscitive dell'epoca, di porre lo stesso in relazione causale con la condotta di un terzo.
L'acritica applicazione di quel principi, come proposta dagli attori, si risolverebbe – invero – in una sostanziale interpretatio abrogans della dell'art. 2941 n. 8 c.c. che, invece, è norma vigente.
Per tale dirimente ragione, anzitutto, la mobilità del termine prescrizionale non è utilmente invocabile nel caso di specie posto che si è trattato di un impedimento soggettivo all'esercizio dell'azione risarcitoria e non già di un'oggettiva mancanza di conoscenza.
Ne consegue che gli impedimenti soggettivi, quale la stessa ignoranza, non determinano la sospensione della decorrenza della prescrizione salvo l'ipotesi di dolo prevista dall'art. 2941 n. 8 c.c., della quale devono ricorrere i presupposti già sopra indicati. Gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, tra cui rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto e il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto, sulla identità del debitore (Cass. Sez. 2, 10.9.2007, n. 19012) ovvero il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (Cass. Sez. L, 27.6.2011, n. 14163) non concretano una situazione di impossibilità legale di far valere il diritto (Cass. Sez. 3, 6.10.2014, n. 21026; Cass.
Sez. 1, 7.12.2022, n. 35960).
Nel caso di specie - ferma l'inapplicabilità del principio della mobilità del capo iniziale del tempo necessario a prescrivere - si evidenzia per completezza come gli attori avrebbero potuto avere immediata contezza della circostanza che il danno occorso potesse essere ascrivibile, in tesi, alla
12 condotta del medico di base. E, infatti, stando alla stessa descrizione della vicenda riportata in citazione
(pag. 1) “la mattina del 4.2.2010, il Sig già sofferente da qualche giorno di disturbi Persona_1 gastro-intestinali, avvertiva insopportabili dolori localizzati all'addome ed un malessere generale associato a vomito e diarrea … I familiari, spaventati dall'acuta sofferenza del loro congiunto, allertavano il medico di base Dr ”. La stessa si rivolse riferendo i sintomi Persona_5 Parte_4 accusati dal marito e ricevendo, secondo la versione dell'attrice, la rassicurante prescrizione di soli farmaci ma non già una visita domiciliare o prescrizione di ulteriori accertamenti ematochimici o diagnostici. Sempre l'atto di citazione (pag. 2) contiene, poi, la descrizione di un peggioramento delle condizioni di salute di : “… Nella notte tra venerdì 5 e sabato 6 febbraio 2010 Persona_1 Per_1
aggravandosi il riferito malessere, stavolta con vomito di colore scuro, veniva accompagnato con
[...] urgenza dai familiari presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Pescina ove i sanitari ne disponevano il trasferimento presso l'Ospedale Civile di Avezzano e, ivi ricoverato, veniva disposto intervento chirurgico. 6) Nella notte tra martedì 9 e mercoledì 10 febbraio, i ricominciava a vomitare Per_1 materiale scuro ed in conseguenza del peggioramento delle sue condizioni cliniche, alle ore 11,30 veniva ricoverato nel reparto di rianimazione ove alle ore 14,00 del giorno seguente veniva nuovamente sottoposto a nuovo intervento chirurgico.7) Le condizioni del paziente continuavano a peggiorare sino all'esito letale avvenuto alle ore 9,30 di lunedì 15 febbraio…”. Come si vede, il progressivo peggioramento delle condizioni di salute nonostante la prescrizione farmacologica consente di ritenere, con l'ordinaria diligenza dell'uomo medio, che un ritardo diagnostico o terapeutico possa avere impedito l'azione della patologia e condurre all'exitus, altrimenti evitabile. In sostanza il persistere e, anzi, il peggiorare della sintomatologia di seguita dal ricovero è circostanza che denota di per Persona_1 sé e secondo il comune patrimonio conoscitivo come il successivo decesso potesse essere qualificato, secondo criteri quantitativi, qualitativi, cronologici e di continuità fenomenica), in termini di evento astrattamente riconducibile alla condotta colposa del medico potenzialmente efficiente – se del caso anche in termini di ipotetica concausalità con la condotta dei medici ospedalieri - del medico convenzionato e ciò tantoppiù ove pregresse patologie avrebbero dovuto richiamare, secondo gli attori stessi, il medico stesso a maggior diligenza. Di tale pretesa relazione eziologica poteva, quindi, aversi obiettiva e soggettiva contezza ab initio, a prescindere, cioè, tanto dalle valutazioni del consulente del
P.M. (che, peraltro, svolse considerazioni di merito inerenti la posizione del Dott. “in CP_1 merito al ricovero disposto tardivamente rispetto alle possibilità terapeutiche, va doverosamente precisato che nessun tipo di censura può essere mossa al medico di base di … il quale Persona_1 non ebbe modo di visitare il paziente e in data 4/2/2011 [da intendersi, evidentemente, come 4/2/2010] si limitò a prescrivere dei farmaci per il vomito e la diarrea a seguito di un breve colloquio con Pt_4
”) che dall'esame delle dichiarazioni rese dal Dott. in sede di sommarie
[...] CP_1
13 informazioni. Inoltre, dalla lettura della relazione del consulente del P.M. si evince come alle operazioni, iniziate con esame autoptico del 17.2.2010 fosse presente pure il consulente (Dott. Persona_6
“della P.O.” dunque, ai sensi dell'art. 90 co. 3 c.c., degli attori.
Ne deriva di conseguenza come, con riferimento a ogni danno dedotto e applicando ogni regime prescrizionale possibile (anche con decorrenza del termine di 5 anni dal decreto di archiviazione, alle condizioni di cui alla Cass. Sez. 3, 13.11.2003, n. 17134), i diritti risarcitori fatti valere dagli attori risultano estinti per compiuta prescrizione. Ciò vale pure rispetto al danno patrimoniale da morte in termini di perdita dei contributi patrimoniali e utilità economiche, che in relazione ai precetti normativi
(art. 143, 433 c.c.) o a quelli etico-sociali di solidarietà, il defunto avrebbe presumibilmente apportato
(Cass. Sez. 3, 19.8.2003, n. 12124; Cass. Sez. 3, 25.8.2006, n. 18490; Cass. Sez. 3, 20.11.2018, n.
29830): esso è danno emergente in relazione al periodo intercorrente tra la data del decesso e quella della liquidazione giudiziale mentre si configura come danno futuro e, dunque, come lucro cessante, con riguardo al periodo successivo alla liquidazione medesima (Cass. Sez. 3, 20.4.2018, n. 10321) ma la menomazione patrimoniale si verifica nella sua dimensione di certezza, effettività e definitività con il decesso.
3. Per effetto dell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione avanzata dai convenuti e dai terzi chiamati restano assorbite le ulteriori questioni di merito (come è quella di legittimazione attiva, rectius di titolarità attiva del rapporto obbligatorio – v. Cass. SS.UU. 16.2.2016, n. 2951), al pari delle domande di garanzia.
4. In tema di regolamentazione delle spese di lite si osserva quanto segue.
In applicazione del generale e regolare criterio della soccombenza, gli attori vanno anzitutto condannati alla refusione delle spese di lite sostenute dalla AS e dal DOTT. . CP_1
Il valore di causa deve ritenersi indeterminabile e di complessità media atteso che, pur essendo stata richiesta la condanna al pagamento di una somma specifica, vi è aggiunta l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, a priori che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione (Cass. Sez. 1, 26.4.2021, Ord. 10984).
I compensi che si liquidano come in dispositivo fatta applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/14
e ss.mm.ii. secondo lo scaglione di valore di riferimento ai valori medi per le fasi di studio e introduttiva e ai valori minimi per la fase istruttoria - stante la mancata assunzione di prove costituende - e decisoria in considerazione della sostanziale identità contenutistica degli atti conclusivi. Non si ritiene di dover far luogo ad aumenti e riduzioni vista la medesimezza delle questioni di fatto e di diritto.
14 Vanno, altresì, condannati alla refusione delle spese di lite, secondo gli stessi criteri, sostenute dalla terza chiamata sulla base del principio secondo cui le spese del Controparte_2 terzo chiamato devono essere poste a carico della parte che, introducendo una domanda risultata infondata, ha dato causa alla chiamata (cfr. Cass. Civ. n. 23948/2019).
Con riferimento, invece, alle spese di lite sostenute dalle chiamate in garanzia
[...]
e (già ) deve essere richiamato il Parte_7 Controparte_4 CP_5 principio di diritto per cui, la palese infondatezza della domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti del terzo chiamato comporta l'applicabilità del principio di causalità nel rapporto processuale instauratosi tra loro anche quando l'attore sia, a sua volta, soccombente nei confronti del convenuto chiamante poiché quest'ultimo sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale (Cass. Sez. 6, 21.4.2017, n. 10070).
Si rende, perciò, necessario esaminare l'astratta fondatezza delle cause di garanzia, dovendo procedersi secondo un giudizio controfattuale a verificare se le stesse fossero manifestamente infondate ove la domanda degli attori avesse trovato accoglimento.
Dall'esame dei documenti di polizza assicurativa agli atti risulta, per effetto del richiamo delle allegate condizioni generali, la l'operatività per le richieste avanzate da un terzo durante il periodo di vigenza della polizza e notificata agli assicuratori nel medesimo periodo. Si tratta, all'evidenza, di una clausola c.d. “claims made”, la quale non rappresenta una decadenza convenzionale (Cass. Sez. 3, 22.4.2022,
n. 12909) quanto una limitazione dell'oggetto negoziale, con differente identificazione del rischio assicurato, in deroga dell'art. 1917, co. 1 c.c., norma dispositiva come si desume dall'art. 1932 c.c.
(Cass. SS.UU. 24.9.2018, n. 22437).
Il periodo di assicurazione con la compagnia ra stato pattuito dalle Parte_7 ore 24.00 del 2.3.2011 alle ore 24.00 del 2.3.2014. L'art.
2.1. della polizza prevede, tuttavia, la necessità che le richieste di risarcimento inviate per la prima volta all'assicurato pervengano entro il periodo di copertura della polizza sicché, essendo la prima richiesta di risarcimento in relazione alla responsabilità del Dott. ervenuta alla AS soltanto con l'inoltro dell'istanza di mediazione in data 23.3.2021 ne CP_1 deriva come la domanda di garanzia avanzata nei confronti della Parte_7 sarebbe risultata palesemente infondata ove fosse stata accolta la domanda degli attori contro il convenuto chiamante. Conseguentemente le spese di lite sostenute da quest'ultima devono essere poste a carico della AS e liquidate secondo quanto sopra indicato.
Al contrario, la domanda di garanzia avanzata dalla AS nei confronti della Controparte_4
(già ) per la responsabilità del Dott. da intendersi quale assicurato aggiuntivo
[...] CP_5 CP_1 secondo quanto previsto dalle Condizioni Normative e di Garanzia previste nella polizza assicurativa essendo il medico di convenzionato uno strumento attraverso il quale la AS adempie alla propria
15 obbligazione ex lege di prestare l'assistenza medico generica all'utente del Servizio Sanitario Nazionale) sarebbe risultata fondata in quanto la richiesta di risarcimento presentata con l'inoltro dell'istanza di mediazione alla AS in data 25.3.2021 è pervenuta durante il periodo di validità del contratto. Infatti, ai sensi dell'art. 2 delle condizioni generali di polizza, il periodo di assicurazione era stato pattuito dalle ore
24.00 del 30.6.2018 alle ore 24.00 del 30.6.2021.
Per tali ragioni gli attori devono essere condannati anche alla refusione delle spese di lite sostenute dalla , che si liquidano come in dispositivo secondo i criteri già indicati. Controparte_4
Il comune interesse degli attori, pure denotato dalla comunanza di argomenti difensivi, giustifica la condanna solidale ex art. 97 c.p.c.
5. Venendo, infine, alla domanda ex art. 96, co. 3 c.p.c. avanzata dal convenuto DOTT. dalla CP_1 terza chiamata va evidenziato come la Cass. SS.UU. 9912/2018 Controparte_2 abbia statuito che “la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”. In sostanza, stante la funzione evidentemente sanzionatoria e la natura pubblicistica (Cass. Sez. 2, 21.11.2017, n. 27623;
Cass. Sez. 6 - 3, 18.11.2019, Ord. 29812) della sanzione stessa occorre, in sostanza, che l'iniziativa processuale si connoti per essere espressione di abuso del diritto.
Non si ritiene che l'iniziativa processuale degli attori, per quanto infondata, si caratterizzi per l'uso strumentale del diritto d'azione, non sviato dal suo fine ordinamentale.
La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. va rigettata osservandosi come il rigetto di tale domanda, avente natura puramente accessoria, non configuri soccombenza reciproca (Cass. Sez. 2, 6.6.2022,
Ord. 18036).
P.Q.M
.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando definitivamente nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, conclusione e deduzione disattesa, così provvede:
16 - RIGETTA le domande proposte da , , Parte_4 Parte_3 Parte_1
e nei confronti della
[...] Parte_2 Parte_5
e del DOTT. per compiuta prescrizione
[...] CP_1 estintiva, assorbite tutte le ulteriori questioni e le domande di garanzia;
- CO , , e Parte_4 Parte_3 Parte_1 Parte_2
, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite del presente giudizio nei confronti
[...] della e del DOTT. Parte_5 [...]
che si liquidano, in favore di ciascuno, in € 7.202,00 per compensi oltre spese generali CP_1
(15%), rivalsa C.P.A. (4%) ed IVA (22%) se dovuta;
- CO , , e Parte_4 Parte_3 Parte_1 Parte_2
, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite del presente giudizio in favore della
[...]
che si liquidano, in favore Controparte_2 Controparte_4 di ciascuno, in € 7.202,00 oltre spese generali (15%), CPA (4%) ed IVA (22%) se dovuta;
- CO l alla refusione Parte_5 delle spese di lite del presente giudizio in favore della che si Parte_7 liquidano in € 7.202,00 oltre spese generali (15%), CPA (4%) ed IVA (22%) se dovuta;
- RIGETTA la domanda ex art. 96, co. 3 c.p.c. proposta nei confronti di , Parte_4
, e . Parte_3 Parte_1 Parte_2
Così deciso, in data 16 giugno 2025.
Il Giudice
Dott. Paolo LEPIDI
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale Ordinario di Avezzano in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Paolo
LEPIDI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA emessa nella causa civile iscritta al n. 921 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 all'esito della concessione dei termini ex art. 190 c.p.c, promossa da
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ) ed C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ), rappresentati e difesi disgiuntamente dagli Avv.ti Virginia Buonavolontà e C.F._4
Tiziano Tarquini ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori, in Avezzano (AQ), alla Via
Veneto n. 17
ATTORI
CONTRO
- DOTT. C.F. ), elettivamente domiciliato in Avezzano (AQ), CP_1 C.F._5 alla Via G. Amendola n. 52, presso lo studio dell'Avv. Valentina Calvarese che lo rappresenta e difende disgiuntamente all'Avv. Flavio Termentini, giusta procura in atti;
- (C.F. e P. IVA ), Parte_5 P.IVA_1 in persona del Direttore Generale Dott. con sede in via Saragat snc Parte_6 Pt_5 elettivamente domiciliata in Avezzano (AQ), alla via G. Amendola n. 24 presso lo studio dell'Avv.
Gianluca Tarquini, rappresentata e difesa dall'Avv. Ernesto F. Venta giusta procura in atti e in n virtù di delibera n. 1701 del 20.10.2021;
CONVENUTI –CHIAMANTI IN GARANZIA
NONCHE' NEI CONFRONTI DI
- in persona del procuratore Dott. Controparte_2 Controparte_3 elettivamente domiciliata in L'Aquila (AQ), alla via Cardinale Mazzarino n. 76, presso lo studio dell'Avv.
Giulio Agnelli che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
1 - P. IVA ), in persona del procuratore Dott. Parte_7 P.IVA_2 Parte_8
elettivamente domiciliata in L'Aquila (AQ), alla via Portella n. 1 presso lo studio dell'Avv.
[...]
Francesco Bafile, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rodolfi giusta procura in atti
- già (C.F. Controparte_4 Controparte_5
– P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente P.IVA_3 P.IVA_4 domiciliata in Torino (TO), alla via Cernaia n. 27 presso lo studio dell'Avv. Desirée Battistelli che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
TERZI - CHIAMATI IN GARANZIA
Materia: Responsabilità sanitaria
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive dell'udienza del 14.1.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Con atto di citazione ritualmente notificato, , , Parte_1 Parte_2 ed , anche quali eredi di. (marito dell'attrice Parte_3 Parte_4 Persona_1 indicate per ultima e padre degli altri), hanno convenuto in giudizio il medico convenzionato Dott.
[...]
e la AS (di seguito, per brevità, AS) chiedendo di CP_1 Controparte_6 accertarsi e dichiararsi la responsabilità del medico e della struttura sanitaria in relazione al decesso del proprio congiunto, avvenuto in data 15.2.2010 presso il Nosocomio di Avezzano e, per l'effetto, condannarsi i convenuti al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, dagli stessi subiti tanto iure proprio che iure hereditatis.
Più precisamente, a sostegno della domanda gli attori hanno dedotto che:
- in data 4.2.2010 , allarmata dalla condizione di salute del marito, che da qualche Parte_4 giorno accusava disturbi gastro-intestinali, dolore addominale localizzato all'addome e malessere generale associato a vomito e diarrea, si era recata presso l'ambulatorio del Dott. CP_1
(medico di base) il quale, ritenendo che fosse affetto da semplice infezione virale sulla Persona_1 base dei sintomi riferiti, provvedeva a prescrivergli farmaci contro la diarrea ed il vomito;
- tuttavia, non verificandosi alcun miglioramento delle sue condizioni di salute, nella notte tra il 5 ed il
6.2.2010, venne condotto presso il Pronto Soccorso di Pescina ove i sanitari ivi Persona_1 operanti, preso atto delle gravi condizioni in cui versava, ne disponevano l'immediato trasferimento presso l'Ospedale di Avezzano, nel quale venne ricoverato e sottoposto ad intervento chirurgico;
- nella notte tra il 9 ed il 10.2.2010, a fronte di un ulteriore peggioramento, venne Persona_1 trasferito presso il reparto di rianimazione del suddetto nosocomio per essere sottoposto ad un nuovo intervento chirurgico a seguito del quale, però, in data 15.2.2010 veniva constatato il decesso;
2 - ravvisata la causa della morte del proprio familiare alla condotta del medico-chirurgo dell'Ospedale di
Avezzano che lo aveva operato, procedevano a presentare denuncia presso la Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Avezzano, con instaurazione del proc. 310/2010 R.G.N.R.;
-nell'ambito di tale procedimento - sulla scorta di quanto riscontrato dal consulente del P.M. Dott.
, incaricato di eseguire l'esame autoptico sulla salma del de cuius – veniva constatato che “il Per_2 ricovero dapprima presso il P.S. e, quindi, il P.O. è stato disposto tardivamente Per_3 Parte_9 rispetto alle possibilità terapeutiche e che solamente un'osservazione attenta ed 'ultraquotidiana', fondata cioè su frequenti riscontri della sintomatologia e dell'obiettività addominale, corroborata da alcuni esami ematochimici e strumentali, può consentire di cogliere il momento espressivo ancora suscettibile di un trattamento chirurgico che possa risultare efficace” e, dunque, esclusa ogni responsabilità del medico-chirurgo;
- come, a seguito dell'archiviazione del procedimento penale, disposta con decreto del G.I.P. del
Tribunale di Avezzano del 26.1.2012, abbiano avuto contezza che nel verbale di S.I.T. del 5.5.2010 il
DOTT. aveva dichiarato di non aver prescritto alcun esame ematochimico e radiologico CP_1 finalizzato ad acclarare la patologia di e di non ricordare se quest'ultimo fosse stato Persona_1 mai sottoposto a precedenti interventi chirurgici;
- ritenuta la responsabilità del DOTT. ella causazione della morte del proprio familiare per non CP_1 averne disposto l'immediato ricovero, in data 31.12.2020 avevano provveduto ad attivare il procedimento di mediazione nei confronti della AS, del DOTT. della compagnia assicurativa CP_1 di quest'ultimo, Controparte_2
- tale procedura si concludeva, però, con esito negativo il 6.5.2021 per mancata adesione dei convenuti e, in particolare, per la condotta della AS , la quale riteneva come ogni pretesa fosse coperta dal giudicato formatosi in relazione alla sentenza n. 794/2016 del Tribunale di Avezzano confermata in appello dalla sentenza n. 1771/2020.
Ad ogni modo, gli odierni attori – ritenendo la responsabilità ex art. 2043 c.c. del DOTT. er aver CP_1 trascurato le reali condizioni di e aver omesso di inviarlo tempestivamente presso il Persona_1
P.O. di Pescina e la responsabilità ex art. 1218 c.c., 1228 c.c. e 2059 c.c. della AS per l'operato del medico con essa convenzionato – evidenziando come si tratti di domanda diversa per soggetti, petitum
e causa petendi rispetto a già decisa ha esercitato l'azione rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale di Avezzano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento dei motivi esposti ed in relazione alle circostanze descritte in premessa: 1) in via principale, in ordine al decesso di , accertata e dichiarata la responsabilità contrattuale dei convenuti, Dr. Persona_1
e della , condannarli in solido tra di loro, ovvero in CP_1 Controparte_7 base alle accertate responsabilità, al risarcimento in favore degli attori di tutti i danni patrimoniali e non,
3 dagli stessi subiti e subendi “iure proprio et iure hereditatis”, quantificati nella misura di € 2.285.000,00,
o in quella maggiore o minore che risulterà nel corso del giudizio, anche ove fosse accertata e dichiarata una perdita di chance di sopravvivenza in caso di tempestiva diagnosi ed intervento, ovvero la somma liquidata con giudizio equitativo, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi al tasso legale. 2) in via subordinata, accertata e dichiarata la responsabilità extracontrattuale dei convenuti, in ordine al decesso di , condannarli in solido tra loro, ovvero in base alle accertate responsabilità, Persona_1 al risarcimento in favore degli attori di tutti i danni personali, patrimoniali e non, dagli stessi subiti e subendi “iure proprio et iure hereditatis”, quantificati nella misura di € 2.285.000,00, o in quella maggiore
o minore che risulterà nel corso del giudizio anche ove fosse accertata e dichiarata una perdita di chanche di sopravvivenza in caso di tempestiva diagnosi ed intervento, ovvero la somma liquidata con giudizio equitativo, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi al tasso legale. Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio.”
B. Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata (prima udienza differita con decreto emesso ex art. 168 bis, co. 5 c.p.c.) si è costituito in giudizio il DOTT. il CP_1 quale, ha eccepito, in via preliminare, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno fatto valere dagli attori avendo egli ricevuto la prima richiesta di risarcimento soltanto in data 30.12.2020 ovvero oltre il termine prescrizionale contrattuale ed extracontrattuale previsto dalla legge e decorrente ex art. 2935 c.c. dal momento della verificazione dell'evento dannoso mentre, nel merito, ha domandato il rigetto della domanda ex adverso proposta in quanto infondata in fatto e in diritto, con condanna degli attori alla refusione delle spese di lite e ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Ha poi domandato il differimento della prima udienza di comparizione al fine di chiamare in causa la propria compagnia assicurativa
Controparte_8
[... i è costituita in giudizio tempestivamente anche la AS la quale, dopo aver riscontrato il difetto di legittimazione attiva degli attori stante l'omessa prova in ordine al legame di parentela con il de cuius, ha eccepito l'efficacia di giudicato della sentenza n. 1771/2020 della Corte di Appello di L'Aquila la quale, nel confermare la sentenza di rigetto n. 794/2016 del Tribunale di Avezzano, avrebbe oramai accertato in maniera irretrattabile l'assenza di responsabilità della AS in ordine al decesso di e Persona_1 come tale accertamento sia esteso tanto al dedotto che al deducibile e, dunque, anche alla responsabilità del medico di base. Ha, altresì, eccepito in via preliminare l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno essendo pervenuta la prima richiesta di risarcimento per la condotta addebitabile al DOTT. l protocollo dell'Asl soltanto in data 25.3.2020 ovvero oltre il termine CP_1 decennale decorrente dalla data del decesso del avvenuto in data 15.2.2020. Per_1
Nel merito, ha domandato il rigetto dell'avversa domanda stante l'insussistenza di qualsivoglia profilo di responsabilità addebitabile al DOTT. nonché l'assenza di profili di responsabilità ascrivibili CP_1
4 all'azienda sanitaria per fatti addebitabili al medico di base e contestato il quantum di risarcimento
(patrimoniale e non patrimoniale) richiesto dagli attori.
Ha, infine, domandato anch'essa il differimento della prima udienza di comparizione al fine di essere autorizzata alla chiamata in giudizio delle proprie compagnie assicurative Controparte_9
in virtù dell'operatività della polizza n. ITOMM1100572 e
[...] CP_5 [...]
) in virtù della polizza n. 158354. Controparte_5
C. Con decreto del 31.10.2022 è stata, dunque, autorizzata la chiamata in garanzia degli assicuratori e differita la prima udienza di comparizione all'1.6.2022.
D. Si è costituita in giudizio la deducendo, in primo luogo, il difetto Controparte_2 di prova della legittimazione attiva degli attori ed eccependo anch'ella l'efficacia di giudicato della sentenza n. 1771/2020 della Corte di Appello di L'Aquila nonché la prescrizione del diritto al risarcimento del danno richiesto dagli attori richiamando le medesime ragioni sostenute dalla AS convenuta. Nel merito, ha domandato il rigetto della domanda attorea per insussistenza di profili di responsabilità ascrivibili al DOTT. in difetto di prova circa il nesso di causalità tra la condotta tenuta da CP_1 quest'ultimo ed il decesso di nonché contestato il quantum di risarcimento richiesto Persona_1 dagli attori con particolare riferimento all'ammontare del danno da perdita del rapporto parentale ed evidenziando mancanza dei presupposti per procedere alla liquidazione del danno da perdita di chance.
Ha, infine, domandato la condanna degli attori ex art. 96 c.p.c.
E. Si è costituita in giudizio anche la compagnia assicurativa Parte_7 eccependo anch'essa, in via preliminare, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno degli attori essendo pervenuta la prima richiesta di risarcimento alla propria assicurata soltanto il 25.3.2020, cioè decorso il termine decennale previsto in tema responsabilità contrattuale nonché il giudicato. Nel merito ha evidenziato l'insussistenza di ogni qualsivoglia profilo di responsabilità ascrivibile all'operato del
DOTT. alla AS, contestando il quantum di risarcimento richiesto dagli attori. CP_1
Con riguardo al rapporto di garanzia ha contestato l'operatività della polizza assicurativa stipulata dalla
AS sia con riferimento al tipo di rischio assicurato (poiché non comprendente la responsabilità del medico di base) sia con riguardo alla mancata ricorrenza dei presupposti previsti dalla clausola 2.1. delle Condizioni di Assicurazione.
F. Da ultimo, si è costituita in giudizio anche la ) – CP_5 Controparte_5 divenuta, nel frattempo a seguito di cambio denominazione, – Controparte_4 sollevando anch'essa le medesime contestazioni in punto di legittimazione attiva degli attori, eccependo il giudicato esterno e l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento.
Ha, inoltre, dedotto l'inoperatività della polizza sottoscritta dalla AS per tutti i motivi meglio esposti nella comparsa di costituzione e risposta ritenendo, nel merito, infondata la domanda attorea si in ordine alla
5 non ascrivibilità di profili di responsabilità né al DOTT. é alla AS non essendo provato il nesso CP_1 di causalità tra condotta del medico e decesso del paziente contestando, altresì, il quantum di indicato dagli attori.
Ha, quindi, concluso domandando, in via principale, il rigetto della domanda di garanzia proposta nei suoi confronti stante l'inoperatività della polizza assicurativa per tutti i motivi meglio esposti nella comparsa di costituzione ed il rigetto della domanda di risarcimento ex adverso proposta in quanto infondata in fatto e in diritto;
in via subordinata, nel caso di accoglimento della domanda attorea, il rigetto della domanda di manleva avanzata nei suoi confronti stante l'inoperatività della polizza n. 158354 ovvero la limitazione della condanna al pagamento della sola quota eccedente l'importo della SIR contrattuale e, comunque, nei limiti del massimale di polizza, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
E. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 2.4.2024, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di assunzione di mezzi istruttori, è stato disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14.1.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
All'esito la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
La complessità della vicenda e delle difese impone di procedere prioritariamente all'esame delle eccezioni di giudicato esterno (eccezione in senso lato – v. Cass. SS.UU. 25.5.2001, n. 226) e di prescrizione estintiva (eccezione in senso stretto tempestivamente proposta).
1. Sull'eccezione di giudicato esterno
Deve, in primo luogo, osservarsi come gli attori, deducendo tanto la responsabilità contrattuale che extracontrattuale dei convenuti Dott. e AS abbiano domandato il risarcimento di una CP_1 pluralità di danni-conseguenza che, secondo la corrente nomenclatura possono essere così compendiati:
- iure hereditatis, il danno biologico e morale terminale nonché il danno da perdita di chance di sopravvivenza;
- iure proprio, il danno da perdita del rapporto parentale (quale danno non patrimoniale) e la perdita delle elargizioni del defunto (quale danno patrimoniale).
A fondamento delle domande è allegata una asserita condotta colposa del medico convenzionato, Dott. assumendosi che, laddove avesse tempestivamente inviato presso CP_1 Persona_1 il pronto soccorso e prescritto esami ematochimici e strumentali, avrebbe avuto salva la vita o, comunque, avrebbe avuto serie chance di sopravvivenza.
Dall'esame della sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila n. 1771/2020 risulta come, in quel giudizio, gli odierni attori avessero agito ponendo a fondamento delle domande risarcitorie l'asserita
6 condotta negligente e imperita dei sanitari dell'Ospedale Civile di Avezzano che ebbero in cura il sig.
dopo il ricovero (a pagina 1-2 della sentenza in atti si legge infatti “La motivazione Persona_1 posta a base del rigetto della domanda è stata articolata attraverso le seguenti argomentazioni: il thema decidendum doveva ritenersi circoscritto alle condotte asseritamente inadempienti dei sanitari dell'Ospedale di Avezzano nell'esecuzione degli interventi chirurgici e nel trattamento post-operatorio del paziente (le uniche allegate dagli attori e le uniche poste in rapporto causale con la evoluzione negativa della occlusione intestinale in «grave quadro di sofferenza multi organo conseguente allo shock settico» nella perizia stragiudiziale del prof. richiamata nell'atto di citazione), non essendo Per_4 quindi consentita «la disamina di ulteriori fattori fenomenici quali, ad esempio, l'incidenza sul quadro clinico del ritardo del ricovero presso l'Ospedale nonché del lasso di tempo trascorso prima Per_3 che il fosse sottoposto ad un primo intervento chirurgico”). La Corte di Appello di L'Aquila, nel Per_1 confermare la sentenza n. 794/2016 del Tribunale di Avezzano, ha ritenuto inesistente la condotta negligente del personale sanitario e pure il nesso causale rispetto al danno lamentato dagli attori.
Trattandosi di diritti di credito, dunque eterodeterminati, è evidente come la causa petendi, prima ancora di essere una manifestazione dell'onere assertivo in funzione eventualmente probatoria,
è mezzo indispensabile per l'identificazione del diritto oggetto di domanda. Ne deriva come la domanda giudiziale con cui si fa valere, in un secondo processo, un diritto dello stesso contenuto di quello fatto valere nel primo ma basato su un diverso fatto costitutivo sarà, quindi, una domanda con cui si fa valere un diritto diverso e sulla quale, di conseguenza, non può operare in alcun modo il primo giudicato che aveva un diverso ambito oggettivo.
Nel caso di specie, essendo dedotta a fondamento della domanda la condotta colposa d un sanitario diverso e intervenuto in una fase antecedente all'accettazione e ricovero (che conduce al perfezionamento del contratto atipico di spedalità) e pure l'inadempimento di una prestazione diversa da parte della AS. Tale notazione consente, all'evidenza, di ritenere infondata l'eccezione di giudicato esterno, essendo stata dedotta in giudizio una diversa situazione giuridica.
Quanto all'eccezione fondata sulla tralatizia espressione per cui “il giudicato copre il dedotto ed il deducibile” basta chiarire come per mezzo della stessa si voglia intendere che, in relazione al medesimo oggetto (identità qui esclusa) resta preclusa la possibilità di dedurre ragioni di fatto e diritto non dedotte, ma che potevano esserlo (si pensi a un pagamento) entro il referente cronologico del giudicato stesso, così impedendo che per altra via (ad esempio, con opposizione ex art 615 c.p.c.) si operi la vanificazione delle utilità assicurate dal giudicato. Ad ogni modo essa suppone l'operare di un giudicato, il cui ambito obiettivo è correlato all'oggetto del processo e riguarda, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, estendendosi non soltanto alle ragioni giuridiche e di fatto spese in giudizio, ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione che, sebbene non dedotte
7 specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia;
i limiti oggettivi del giudicato, pertanto, anche con riguardo al deducibile, non si estendono a domande diverse per petitum e causa petendi (Cass. Sez. 3, 20.5.2025, n. 13393).
Operazione logico-giuridica preliminare risulta, dunque, essere quella di definire l'ambito oggettivo del giudicato in ordine alla domanda già definita. Nel caso di specie, per quanto sopra, stante la diversità di domanda è malamente invocato il principio in questione.
L'eccezione di giudicato risulta, dunque, infondata.
2. Sull'eccezione di prescrizione estintiva
a. La L. 833/1978 ha dato, come noto, concreta attuazione all'art. 32 Cost. Uno dei pilastri di tale edificio attuativo è rappresentato dall'accesso alla assistenza medico-generica, erogata attraverso il personale dipendente o convenzionato del servizio sanitario nazionale che opera nelle unità sanitarie locali o nel comune di residenza del cittadino.
Il medico convenzionato è, dunque, strumento attraverso il quale la AS, dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica
(D.Lgs. 502/1992) adempie la propria obbligazione ex lege di prestare l'assistenza medico-generica all'utente del SSN. Trattandosi di adempimento di obbligazione, seppure di fonte non negoziale, lo statuto di responsabilità da inadempimento della AS è quello delineato dagli artt. 1218 ss. c.c. E' stato, sul punto, condivisibilmente affermato: "posto che l'assistenza medico-generica si configura (...) come diritto soggettivo pieno ed incondizionato dell'utente del S.S.N., questi è "creditore" nei confronti della AS, che, in quanto soggetto pubblico ex lege tenuto ad erogare detta prestazione curativa (per conto del , assume la veste di "debitore". Il "debitore" AS, nell'erogare la prestazione curativa CP_10 dell'assistenza medico-generica, si avvale, poi, di "personale" medico dipendente o in rapporto di convenzionamento" (Cass. Sez. 3, 27.3.2015) con la conseguenza che la AS è responsabile, ai sensi dell'art. 1228 c.c., del fatto colposo del medico di base, convenzionato con il SSN (Cass. Sez. 3,
28.5.2024, n. 14846). La qualità di ausiliario dell'AS del medico convenzionato non è messa in dubbio dalla osservazione che la scelta è operata dall'utente posto che questi non gode di piena autonomia svolgendosi, invece, all'interno dell'organizzazione stessa dal AS, della quale il medico predetto è parte integrante (Cass. Sez. 3, 27.3.2015, n. 6243). Peraltro è la stessa legge a consentire che detta scelta possa investire, in via alternativa, pure il medico dipendente della AS, sì da rendere fungibili i moduli organizzativi.
Il regime di responsabilità del medico convenzionato verso l'utente è fondata - quantomeno fino alla entrata in vigore della L. 24/2017, che ha eroso, con disposizione non interpretativa ed efficacia innovativa e non retroattiva, la portata della teoria del contatto sociale in ambito sanitario – sull'inadempimento di obbligazione nascente, appunto, da tale contatto qualificato. Si osserva pure
8 come a tale risultato non avesse, invece, condotto l'art. 3 L. 189/2012 posto che il richiamo all'art. 2043
c.c. aveva solo la funzione di definire in maniera mediata l'oggetto dell'obbligazione (Cass. Sez. 3,
11.11.2019, n. 28994).
Il rapporto giuridico obbligatorio è, poi, ravvisabile tra le sole parti posto che i familiari dell'utente non possono essere qualificati alla stregua di terzi protetti dal contratto, con la conseguenza che, ove essi agiscano per un diritto proprio, la responsabilità è di tipo extracontrattuale (Cass. Sez. 3,
9.7.2020, n. 14615).
Ciò comporta, per quanto qui di interesse, che in punto di prescrizione, il diritto al risarcimento dei danni sofferti dal paziente per inadempimento della struttura sanitaria fatto valere iure hereditatis si estingue per inerzia del creditore protratta per l'ordinaria durata decennale (art. 2946 c.c.) mentre al diritto al risarcimento fatto valere iure proprio dai congiunti si applica il termine di prescrizione quinquennale salvo che il fatto integri tutti gli elementi di un reato per il quale è prevista una più lunga prescrizione, nel qual caso questa si estende anche all'azione civile non solo nei confronti dell'autore del reato ma pure riguardo a chi sia tenuto al risarcimento a titolo di responsabilità indiretta (Cass.
Sez. 6 - 3, 26.7.2021, Ordinanza n. 21404). La AS dovrebbe, poi, rispondere per i danni iure proprio non già in base all'art. 1228 c.c. ma all'art. 2049 c.c. fermo valutare se la posizione giuridica del medico convenzionato integri il requisito che l'operatività della norma suppone, esclusa da parte della giurisprudenza di legittimità passata (Cass. Pen. Sez. 4, 11.4.2008, n. 36502; Cass. Pen. Sez. 4,
16.4.2003, n. 34460; Cass. Pen. Sez. 4, 14.3.2002, n. 41982) sulla scorta di un difetto di reale potere di vigilanza correlato a un rapporto di lavoro subordinato.
Nel caso di specie deve, in prima battuta, concludersi che la responsabilità del Dott. CP_1
della AS in relazione ai danni fatti valere iure heredetatis sia di natura contrattuale mentre
[...] quella in relazione ai danni fatti valere iure proprio sia di natura extracontrattuale. Laddove fosse accertata incidentalmente la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato perfetto in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi e oggettivi ed a prescindere dalla eventuale sussistenza della condizione di procedibilità (Cass. Sez. 3, 28.7.2000, n. 9928; Cass. SS.UU.,
18.11.2008, n. 27337) che, in ipotesi, sarebbe il delitto di omicidio colposo (massimo edittale pari a 5 anni di reclusione – art. 589 c.c.), il termine prescrizionale sarebbe pari a sei anni, minimo per i delitti
(art. 157 c.p.) e le cause di sospensione e interruzione previste dal codice penale sarebbero applicabili il caso di azione civile esercitata e conclusa in sede penale (Cass. Sez. 3, 13.4.2023, Ord. 9883; Cass.
SS.UU. 18.2.1997, n.1479 ).
b. A fronte del decesso di , avvenuto il 15.2.2010 gli unici atti interruttivi (il primo Persona_1 costituito dalla comunicazione della domanda di mediazione, depositata nel dicembre 2020) rilevanti si collocano a distanza di oltre dieci anni da tale evento.
9 Dirimente è, quindi, l'esatta individuazione cronologica del capo iniziale del computo del termine prescrizionale.
L'art. 2935 c.c. dispone “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”. In linea generale discende come, per il decorso del termine prescrizionale, rilevi la sola possibilità legale di fare valere il diritto, non spiegando efficacia ostativa gli impedimenti soggettivi
(ex multis Cass. Sez. 3, 28.4.2022, Ord. n. 13343), tra i quali va certamente ricompresa l'ignoranza, seppure incolpevole, da parte del titolare dell'esistenza del diritto (Cass. Sez. L, 24.5.2021, Ord. n.
14193) salvo che sia procura dal doloso occultamento del debito da parte del debitore e tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito (Cass. Sez. L, 17.4.2007, n. 9113).
L'art. 2947 c.c. stabilisce, poi, che il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito (dunque espressione di responsabilità aquiliana) si prescriva, di regola, in cinque anni “dal giorno in cui fatto si è verificato”.
La Corte di Cassazione ha avuto modo di sviluppare apprezzabili osservazioni in ordine ai rapporti tra l'art. 2935 e l'art. 2947 c.c.: “come noto, in base all'art. 2935 c.c. … la prescrizione della pretesa risarcitoria inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. L'art. 2947 c.c., comma 1, aggiunge che il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui fatto si è verificato …a partire dagli anni settanta, la dottrina e le corti, in primis la
Cassazione (24.3.1979, n. 1716), vennero a spostare il dies a quo dal verificarsi del "fatto" all'esteriorizzazione del danno, finendo così per soppiantare in larga misura lo schema codicistico o, perlomeno, l'interpretazione tradizionale di detto schema: se infatti, in virtù della regola della decorrenza dal momento della "manifestazione del danno", l'orizzonte della prescrizione può dilatarsi, è di tutta evidenza come lo schema delineato dal legislatore venga di fatto rovesciato, poiché il limite diventa
"mobile". Il principio della conoscibilità del danno venne infatti ampiamente ripreso, sviluppato ed affinato dalla giurisprudenza successiva proprio all'insegna di una rilettura dell'art. 2947 c.c., alla luce del principio generale sul dies a quo (Cass. n. 8845/1995; 5913/2000). Nell'evoluzione giurisprudenziale questa Corte (Cass. 10.6.1999, n. 5701; Cass. n. 12666 del 2003; Cass. n. 9927 del 2000) ha nuovamente affrontato il significato da attribuirsi all'espressione "verificarsi del danno", specificando che il danno si manifesta all'esterno quando diviene "oggettivamente percepibile e riconoscibile", anche in relazione alla sua rilevanza giuridica. Nei casi sopra citati emerge peraltro come la Suprema Corte sia tendenzialmente incline a ritenere che il parametro della "conoscibilità del danno" debba necessariamente interpretarsi nel senso che, ai fini del decorso della prescrizione non è sufficiente la mera consapevolezza della vittima di "stare male", bensì occorre che quest'ultima si trovi nella possibilità di apprezzare la "gravità" delle conseguenze lesive della sua salute anche con riferimento alla loro
10 "rilevanza giuridica" … il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno di chi assume di aver contratto per contagio una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo, inizia a decorrere, a norma dell'art. 2947 c.c., comma 1, non dal momento in cui il terzo determina la modificazione che produce danno all'altrui diritto, ma dal momento in cui la malattia viene percepita o può essere percepita quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo del terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche” (Cass. SS.UU., 11.1.2008, n.
579, 580 e 582).
In sostanza la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito inizia a decorrere non dal momento della verificazione materiale dell'evento di danno, bensì dal momento della conoscibilità del danno inteso nella sua dimensione giuridica: un danno ingiusto, cioè, che non soltanto sia
“oggettivamente percepibile” all'esterno (elemento della conoscibilità del danno), ma che – attraverso parametri oggettivi quali la diligenza esigibile all'uomo medio e il livello di conoscenze scientifiche proprie di un determinato contesto storico – possa essere astrattamente ricondotto alla condotta colposa/dolosa di un terzo (requisito della rapportabilità causale). Ne deriva un quadro complessivo dell'istituto innovato in misura apprezzabile.
A prescindere dalla possibilità di applicare il criterio anche in caso di responsabilità da inadempimento di obbligazioni (affermata da Cass. Sez. 3, 13.11.2024, n. 29328), è ben chiaro che – nel rispetto dell'esigenza di assicurare la finalità di certezza e stabilità dei rapporti giuridici che l'istituto della prescrizione, la cui disciplina è indisponibile alle parti, ha per fine – per rendere mobile il capo iniziale debba farsi riferimento a un parametro astratto di diligenza cosicché “il dies a quo della prescrizione … si identifica non già con quello della verificazione materiale dell'evento lesivo, bensì con quello (che può non coincidere col primo) in cui il pregiudizio, alla stregua della diligenza esigibile all'uomo medio e del livello di conoscenze scientifiche proprie di un determinato contesto storico, possa essere astrattamente ricondotto alla condotta colposa o dolosa del sanitario” (Cass. Sez. 3, 27.10.2023,
n. 29859). A così non ritenere, infatti, la conoscenza effettiva sarebbe rimessa all'iniziativa del creditore, di fatto arbitro di stabilire in maniera inaccettabile il momento di decorrenza iniziale (v. Cass. Sez. 6,
11.11.2021, n.33523).
In sostanza occorre che l'evidenza materiale (ad esempio il sintomo) possa essere colta, secondo i cennati parametri di riferimento, quale manifestazione di un illecito commesso da altri e non già sofferta come tragica fatalità non imputabile ad un terzo, così valorizzando unitamente al principio della
"conoscibilità del danno" quello della "rapportabilità causale". Terreno di elezione di applicazione del principio è, ovviamente, quello dei danni cc.dd. “lungolatenti”
La soluzione presterebbe, invero, il fianco alla obiezione che, laddove si tratti di fatto reato, vi sarebbe una dissociazione tra capo iniziale del termine prescrizionale del reato e quello relativo al diritto al
11 risarcimento, col che si cumulerebbe il vantaggio della più lunga prescrizione penale con quello di un differente e più favorevole dies a quo, mettendo in discussione l'affermazione per cui
“nell'interpretazione dell'art. 2947 c.c. questa Corte ritiene che, se si estingue il reato per prescrizione, si prescrive pure l'azione civile di risarcimento, data l'equiparazione tra le due prescrizioni…” (Cass.
Sez. 3, 17.1.2008, n. 872). Ciò pure tenuto conto della circostanza che "la ragione giustificatrice dell'aggancio del termine prescrizionale dell'azione civile a quello eventualmente più lungo di prescrizione dell'azione penale … va individuata nell'esigenza di evitare che l'autore di un reato, dichiarato responsabile e condannato in sede penale, resti esente dall'obbligo di risarcimento verso la vittima - il cui diritto rimarrebbe vanificato - in conseguenza dell'avvenuta più breve prescrizione civile durante il tempo necessario per l'accertamento della responsabilità penale, o, comunque, di impedire che l'azione di risarcimento del danno si estingua quando è ancora possibile che l'autore del fatto sia perseguito penalmente" (Cass. SS.UU. 2.10.1998, n. 9782).
In ogni caso la mobilità del termine va ancorata alla possibilità di poter percepire non solo un danno
(conseguenza) ma pure la sua relazione causale con un fatto illecito altrui in termini astratti e obiettivi, cioè riferita a qualsivoglia “creditore modello” in un certo contesto storico e tenuto conto, in sostanza:
- della manifestazione ed oggettiva percettibilità di un danno-evento;
- della possibilità obiettiva, secondo le acquisizioni conoscitive dell'epoca, di porre lo stesso in relazione causale con la condotta di un terzo.
L'acritica applicazione di quel principi, come proposta dagli attori, si risolverebbe – invero – in una sostanziale interpretatio abrogans della dell'art. 2941 n. 8 c.c. che, invece, è norma vigente.
Per tale dirimente ragione, anzitutto, la mobilità del termine prescrizionale non è utilmente invocabile nel caso di specie posto che si è trattato di un impedimento soggettivo all'esercizio dell'azione risarcitoria e non già di un'oggettiva mancanza di conoscenza.
Ne consegue che gli impedimenti soggettivi, quale la stessa ignoranza, non determinano la sospensione della decorrenza della prescrizione salvo l'ipotesi di dolo prevista dall'art. 2941 n. 8 c.c., della quale devono ricorrere i presupposti già sopra indicati. Gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, tra cui rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto e il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto, sulla identità del debitore (Cass. Sez. 2, 10.9.2007, n. 19012) ovvero il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (Cass. Sez. L, 27.6.2011, n. 14163) non concretano una situazione di impossibilità legale di far valere il diritto (Cass. Sez. 3, 6.10.2014, n. 21026; Cass.
Sez. 1, 7.12.2022, n. 35960).
Nel caso di specie - ferma l'inapplicabilità del principio della mobilità del capo iniziale del tempo necessario a prescrivere - si evidenzia per completezza come gli attori avrebbero potuto avere immediata contezza della circostanza che il danno occorso potesse essere ascrivibile, in tesi, alla
12 condotta del medico di base. E, infatti, stando alla stessa descrizione della vicenda riportata in citazione
(pag. 1) “la mattina del 4.2.2010, il Sig già sofferente da qualche giorno di disturbi Persona_1 gastro-intestinali, avvertiva insopportabili dolori localizzati all'addome ed un malessere generale associato a vomito e diarrea … I familiari, spaventati dall'acuta sofferenza del loro congiunto, allertavano il medico di base Dr ”. La stessa si rivolse riferendo i sintomi Persona_5 Parte_4 accusati dal marito e ricevendo, secondo la versione dell'attrice, la rassicurante prescrizione di soli farmaci ma non già una visita domiciliare o prescrizione di ulteriori accertamenti ematochimici o diagnostici. Sempre l'atto di citazione (pag. 2) contiene, poi, la descrizione di un peggioramento delle condizioni di salute di : “… Nella notte tra venerdì 5 e sabato 6 febbraio 2010 Persona_1 Per_1
aggravandosi il riferito malessere, stavolta con vomito di colore scuro, veniva accompagnato con
[...] urgenza dai familiari presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Pescina ove i sanitari ne disponevano il trasferimento presso l'Ospedale Civile di Avezzano e, ivi ricoverato, veniva disposto intervento chirurgico. 6) Nella notte tra martedì 9 e mercoledì 10 febbraio, i ricominciava a vomitare Per_1 materiale scuro ed in conseguenza del peggioramento delle sue condizioni cliniche, alle ore 11,30 veniva ricoverato nel reparto di rianimazione ove alle ore 14,00 del giorno seguente veniva nuovamente sottoposto a nuovo intervento chirurgico.7) Le condizioni del paziente continuavano a peggiorare sino all'esito letale avvenuto alle ore 9,30 di lunedì 15 febbraio…”. Come si vede, il progressivo peggioramento delle condizioni di salute nonostante la prescrizione farmacologica consente di ritenere, con l'ordinaria diligenza dell'uomo medio, che un ritardo diagnostico o terapeutico possa avere impedito l'azione della patologia e condurre all'exitus, altrimenti evitabile. In sostanza il persistere e, anzi, il peggiorare della sintomatologia di seguita dal ricovero è circostanza che denota di per Persona_1 sé e secondo il comune patrimonio conoscitivo come il successivo decesso potesse essere qualificato, secondo criteri quantitativi, qualitativi, cronologici e di continuità fenomenica), in termini di evento astrattamente riconducibile alla condotta colposa del medico potenzialmente efficiente – se del caso anche in termini di ipotetica concausalità con la condotta dei medici ospedalieri - del medico convenzionato e ciò tantoppiù ove pregresse patologie avrebbero dovuto richiamare, secondo gli attori stessi, il medico stesso a maggior diligenza. Di tale pretesa relazione eziologica poteva, quindi, aversi obiettiva e soggettiva contezza ab initio, a prescindere, cioè, tanto dalle valutazioni del consulente del
P.M. (che, peraltro, svolse considerazioni di merito inerenti la posizione del Dott. “in CP_1 merito al ricovero disposto tardivamente rispetto alle possibilità terapeutiche, va doverosamente precisato che nessun tipo di censura può essere mossa al medico di base di … il quale Persona_1 non ebbe modo di visitare il paziente e in data 4/2/2011 [da intendersi, evidentemente, come 4/2/2010] si limitò a prescrivere dei farmaci per il vomito e la diarrea a seguito di un breve colloquio con Pt_4
”) che dall'esame delle dichiarazioni rese dal Dott. in sede di sommarie
[...] CP_1
13 informazioni. Inoltre, dalla lettura della relazione del consulente del P.M. si evince come alle operazioni, iniziate con esame autoptico del 17.2.2010 fosse presente pure il consulente (Dott. Persona_6
“della P.O.” dunque, ai sensi dell'art. 90 co. 3 c.c., degli attori.
Ne deriva di conseguenza come, con riferimento a ogni danno dedotto e applicando ogni regime prescrizionale possibile (anche con decorrenza del termine di 5 anni dal decreto di archiviazione, alle condizioni di cui alla Cass. Sez. 3, 13.11.2003, n. 17134), i diritti risarcitori fatti valere dagli attori risultano estinti per compiuta prescrizione. Ciò vale pure rispetto al danno patrimoniale da morte in termini di perdita dei contributi patrimoniali e utilità economiche, che in relazione ai precetti normativi
(art. 143, 433 c.c.) o a quelli etico-sociali di solidarietà, il defunto avrebbe presumibilmente apportato
(Cass. Sez. 3, 19.8.2003, n. 12124; Cass. Sez. 3, 25.8.2006, n. 18490; Cass. Sez. 3, 20.11.2018, n.
29830): esso è danno emergente in relazione al periodo intercorrente tra la data del decesso e quella della liquidazione giudiziale mentre si configura come danno futuro e, dunque, come lucro cessante, con riguardo al periodo successivo alla liquidazione medesima (Cass. Sez. 3, 20.4.2018, n. 10321) ma la menomazione patrimoniale si verifica nella sua dimensione di certezza, effettività e definitività con il decesso.
3. Per effetto dell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione avanzata dai convenuti e dai terzi chiamati restano assorbite le ulteriori questioni di merito (come è quella di legittimazione attiva, rectius di titolarità attiva del rapporto obbligatorio – v. Cass. SS.UU. 16.2.2016, n. 2951), al pari delle domande di garanzia.
4. In tema di regolamentazione delle spese di lite si osserva quanto segue.
In applicazione del generale e regolare criterio della soccombenza, gli attori vanno anzitutto condannati alla refusione delle spese di lite sostenute dalla AS e dal DOTT. . CP_1
Il valore di causa deve ritenersi indeterminabile e di complessità media atteso che, pur essendo stata richiesta la condanna al pagamento di una somma specifica, vi è aggiunta l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, a priori che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione (Cass. Sez. 1, 26.4.2021, Ord. 10984).
I compensi che si liquidano come in dispositivo fatta applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/14
e ss.mm.ii. secondo lo scaglione di valore di riferimento ai valori medi per le fasi di studio e introduttiva e ai valori minimi per la fase istruttoria - stante la mancata assunzione di prove costituende - e decisoria in considerazione della sostanziale identità contenutistica degli atti conclusivi. Non si ritiene di dover far luogo ad aumenti e riduzioni vista la medesimezza delle questioni di fatto e di diritto.
14 Vanno, altresì, condannati alla refusione delle spese di lite, secondo gli stessi criteri, sostenute dalla terza chiamata sulla base del principio secondo cui le spese del Controparte_2 terzo chiamato devono essere poste a carico della parte che, introducendo una domanda risultata infondata, ha dato causa alla chiamata (cfr. Cass. Civ. n. 23948/2019).
Con riferimento, invece, alle spese di lite sostenute dalle chiamate in garanzia
[...]
e (già ) deve essere richiamato il Parte_7 Controparte_4 CP_5 principio di diritto per cui, la palese infondatezza della domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti del terzo chiamato comporta l'applicabilità del principio di causalità nel rapporto processuale instauratosi tra loro anche quando l'attore sia, a sua volta, soccombente nei confronti del convenuto chiamante poiché quest'ultimo sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale (Cass. Sez. 6, 21.4.2017, n. 10070).
Si rende, perciò, necessario esaminare l'astratta fondatezza delle cause di garanzia, dovendo procedersi secondo un giudizio controfattuale a verificare se le stesse fossero manifestamente infondate ove la domanda degli attori avesse trovato accoglimento.
Dall'esame dei documenti di polizza assicurativa agli atti risulta, per effetto del richiamo delle allegate condizioni generali, la l'operatività per le richieste avanzate da un terzo durante il periodo di vigenza della polizza e notificata agli assicuratori nel medesimo periodo. Si tratta, all'evidenza, di una clausola c.d. “claims made”, la quale non rappresenta una decadenza convenzionale (Cass. Sez. 3, 22.4.2022,
n. 12909) quanto una limitazione dell'oggetto negoziale, con differente identificazione del rischio assicurato, in deroga dell'art. 1917, co. 1 c.c., norma dispositiva come si desume dall'art. 1932 c.c.
(Cass. SS.UU. 24.9.2018, n. 22437).
Il periodo di assicurazione con la compagnia ra stato pattuito dalle Parte_7 ore 24.00 del 2.3.2011 alle ore 24.00 del 2.3.2014. L'art.
2.1. della polizza prevede, tuttavia, la necessità che le richieste di risarcimento inviate per la prima volta all'assicurato pervengano entro il periodo di copertura della polizza sicché, essendo la prima richiesta di risarcimento in relazione alla responsabilità del Dott. ervenuta alla AS soltanto con l'inoltro dell'istanza di mediazione in data 23.3.2021 ne CP_1 deriva come la domanda di garanzia avanzata nei confronti della Parte_7 sarebbe risultata palesemente infondata ove fosse stata accolta la domanda degli attori contro il convenuto chiamante. Conseguentemente le spese di lite sostenute da quest'ultima devono essere poste a carico della AS e liquidate secondo quanto sopra indicato.
Al contrario, la domanda di garanzia avanzata dalla AS nei confronti della Controparte_4
(già ) per la responsabilità del Dott. da intendersi quale assicurato aggiuntivo
[...] CP_5 CP_1 secondo quanto previsto dalle Condizioni Normative e di Garanzia previste nella polizza assicurativa essendo il medico di convenzionato uno strumento attraverso il quale la AS adempie alla propria
15 obbligazione ex lege di prestare l'assistenza medico generica all'utente del Servizio Sanitario Nazionale) sarebbe risultata fondata in quanto la richiesta di risarcimento presentata con l'inoltro dell'istanza di mediazione alla AS in data 25.3.2021 è pervenuta durante il periodo di validità del contratto. Infatti, ai sensi dell'art. 2 delle condizioni generali di polizza, il periodo di assicurazione era stato pattuito dalle ore
24.00 del 30.6.2018 alle ore 24.00 del 30.6.2021.
Per tali ragioni gli attori devono essere condannati anche alla refusione delle spese di lite sostenute dalla , che si liquidano come in dispositivo secondo i criteri già indicati. Controparte_4
Il comune interesse degli attori, pure denotato dalla comunanza di argomenti difensivi, giustifica la condanna solidale ex art. 97 c.p.c.
5. Venendo, infine, alla domanda ex art. 96, co. 3 c.p.c. avanzata dal convenuto DOTT. dalla CP_1 terza chiamata va evidenziato come la Cass. SS.UU. 9912/2018 Controparte_2 abbia statuito che “la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”. In sostanza, stante la funzione evidentemente sanzionatoria e la natura pubblicistica (Cass. Sez. 2, 21.11.2017, n. 27623;
Cass. Sez. 6 - 3, 18.11.2019, Ord. 29812) della sanzione stessa occorre, in sostanza, che l'iniziativa processuale si connoti per essere espressione di abuso del diritto.
Non si ritiene che l'iniziativa processuale degli attori, per quanto infondata, si caratterizzi per l'uso strumentale del diritto d'azione, non sviato dal suo fine ordinamentale.
La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. va rigettata osservandosi come il rigetto di tale domanda, avente natura puramente accessoria, non configuri soccombenza reciproca (Cass. Sez. 2, 6.6.2022,
Ord. 18036).
P.Q.M
.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando definitivamente nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, conclusione e deduzione disattesa, così provvede:
16 - RIGETTA le domande proposte da , , Parte_4 Parte_3 Parte_1
e nei confronti della
[...] Parte_2 Parte_5
e del DOTT. per compiuta prescrizione
[...] CP_1 estintiva, assorbite tutte le ulteriori questioni e le domande di garanzia;
- CO , , e Parte_4 Parte_3 Parte_1 Parte_2
, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite del presente giudizio nei confronti
[...] della e del DOTT. Parte_5 [...]
che si liquidano, in favore di ciascuno, in € 7.202,00 per compensi oltre spese generali CP_1
(15%), rivalsa C.P.A. (4%) ed IVA (22%) se dovuta;
- CO , , e Parte_4 Parte_3 Parte_1 Parte_2
, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite del presente giudizio in favore della
[...]
che si liquidano, in favore Controparte_2 Controparte_4 di ciascuno, in € 7.202,00 oltre spese generali (15%), CPA (4%) ed IVA (22%) se dovuta;
- CO l alla refusione Parte_5 delle spese di lite del presente giudizio in favore della che si Parte_7 liquidano in € 7.202,00 oltre spese generali (15%), CPA (4%) ed IVA (22%) se dovuta;
- RIGETTA la domanda ex art. 96, co. 3 c.p.c. proposta nei confronti di , Parte_4
, e . Parte_3 Parte_1 Parte_2
Così deciso, in data 16 giugno 2025.
Il Giudice
Dott. Paolo LEPIDI
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