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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 04/11/2025, n. 1568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1568 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
FI LABELLARTE Presidente
M. Angela MARCHESIELLO Consigliere
LB BINETTI Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “Contratti bancari”, iscritta nel ruolo generale degli affari civili contenziosi civili sotto il numero d'ordine 1407 dell'anno 2022.
TRA
e entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Parte_1 Parte_2
ED Di IN e RI MU, in forza di mandato rilasciato in calce all'atto di appello, elettivamente domiciliati in Bari alla via Marchese di Montrone n. 106 (c/o avv. Gabriele Bavaro);
APPELLANTI
E
Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
E
e per essa la mandataria rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2 Controparte_3
GI AL e dall'avv. Antonio Donvito, in virtù di procura generale alle liti, elettivamente domiciliati presso l'indirizzo pec Email_1
APPELLATA
All'udienza collegiale del 26 maggio 2025, la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la quale debitrice principale, Controparte_4 nonché i sigg.ri e , quali fideiussori, proponevano Parte_1 Parte_2
1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 560/2015 del 4.4.2015, con il quale veniva loro ingiunto dalla il pagamento della somma complessiva di €. 684.246.67, derivante Controparte_1 da a) residuo del contratto di finanziamento industriale n. 6107358, dell'importo di € 700.000,00; b) residuo del contratto di finanziamento n. 6090280, dell'importo di € 600.000,00; c) saldo passivo di un contratto di apertura di credito in conto corrente ordinario n. 10993; d) scoperto del conto corrente speciale n. 283766; rapporti tutti per i quali e si erano Parte_1 Parte_2 costituiti fideiussori della Controparte_4
Gli opponenti, dunque, chiedevano accertare e dichiarare l'inesistenza della pretesa creditoria della e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
nonché, in Controparte_1 via riconvenzionale, accertare e dichiarare il diritto della società opposta ad ottenere lo storno della somma di € 399.277,34 per le causali in narrativa indicate, nonché € 120.000,00 per i danni causati da illegittima segnalazione in Centrale Rischi, € 100.000,00 per mancato guadagno e perdita di fatturato, € 100.000,00 per perdita dell'avviamento commerciale, € 70.000,00 per violazione dell'obbligo di buona fede e per l'effetto condannare la al Controparte_1 pagamento in via riconvenzionale della somma di € 105.000,00; il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Nel giudizio, che assumeva il n. 3124/2015 R.G., si costituiva la Controparte_1 la quale contestava l'opposizione e ne chiedeva l'integrale rigetto.
Dichiarato provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, la causa - interrotta per il fallimento della e poi riassunta ad iniziativa dei soli Controparte_4 Parte_1
e , mentre la Curatela fallimentare restava contumace - veniva istruita mediante Parte_2
CTU contabile, durante il cui espletamento interveniva in giudizio in qualità di Controparte_2 cessionaria di e decisa con sentenza n. 507/2022 del 17 marzo 2022, con la quale il CP_5
Tribunale di Trani, rigettava l'opposizione spiegata da e Parte_1 Parte_2
e dichiarava definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, rigettando altresì le
[...] domande riconvenzionali spiegate dagli opponenti, che venivamo anche condannati al pagamento delle spese di lite e di CTU in favore di . CP_2
In particolare, il tribunale, affermato preliminarmente il difetto di titolarità dal lato passivo di CP_2
in ordine alle domande restitutorie e risarcitorie svolte dagli opponenti - non essendo incluse nel
[...] compendio ceduto le passività derivanti da pretese restitutorie o risarcitorie connesse ai rapporti e Contr beni ricompresi nel compendio, sulle quali residuava la legittimazione di in assenza di ragioni giustificatrici di una sua estromissione - rigettava l'eccezione di nullità totale delle fideiussioni per violazione della normativa anticoncorrenziale e rilevava, laddove riconosciuta la nullità parziale della fideiussione, con riferimento alle clausole n. 2, 6 e 8, la tardività dell'eccezione di decadenza della
2 banca ex art. 1957 c.c., oltre alla circostanza che, in ogni caso, la normativa invocata non poteva applicarsi al caso de quo, una volta qualificato il contratto come contratto autonomo di garanzia e non come fideiussione.
Nel merito della pretesa creditoria, il Tribunale affermava la natura sopravvenuta – e, come tale irrilevante – dell'usura rilevata dal ctu nel corso dei rapporti di conto corrente, mentre con riferimento ai contratti di finanziamento era stato accertato il mancato superamento delle soglie usurarie.
Avverso la sentenza, hanno proposto appello innanzi a questa Corte, con atto di citazione ritualmente notificato, e , chiedendo, per i motivi di seguito indicati Parte_1 Parte_2 ed in riforma dell'impugnata decisione, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
«1) In via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) in rito, ritenere non sussistenti i presupposti per dichiarare l'inammissibilità del presente appello ai sensi dell'art. 348 bis e ter;
3) in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello
e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.507/22 emessa dal Tribunale di Trani e pubblicata il
17.03.22, Giudice Dott. Gaetano Labianca, nell'ambito del giudizio N.R.G. 3124/15, riformulare la ridetta sentenza nei capi primo, terzo e quarto del dispositivo e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
4) con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio».
Nel costituirsi in secondo grado la e per essa la sua mandataria , ha Controparte_2 Controparte_3 contestato l'ammissibilità e la fondatezza dell'appello, chiedendone il rigetto, con vittoria si spese e competenze di giudizio.
La , pur ritualmente evocata in appello, non si è costituita. Controparte_1
Disattesa l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della decisione di primo grado, all'udienza del 23 maggio 2025 la causa è stata riservata per la decisione.
Con il primo motivo di gravame, gli appellanti hanno censurato l'impugnata sentenza nella parte in cui è stata rigettata l'eccezione di nullità delle fideiussioni.
Gli appellanti, in particolare, deducono di aver sollevato l'eccezione prima del deposito delle comparse conclusionali e, in riferimento al provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, ne affermano la valenza di prova qualificata dell'esistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza. Essi, in particolar modo, sostengono che, in virtù della nullità della clausola derogatrice dell'art. 1957 c.c., avrebbero potuto rispondere dell'obbligazione garantita solo se la banca avesse agito nei confronti della debitrice principale entro sei mesi dalla scadenza, condizione non verificatasi nel caso di specie
3 poiché la domanda giudiziale (ricorso per decreto ingiuntivo, depositato il 17.3.2015) era stata proposta nove mesi dopo la raccomandata del 13 giugno 2014, con cui la banca aveva comunicato la risoluzione del contratto e la revoca delle linee di credito;
di modo che l'obbligazione fideiussoria doveva ritenersi estinta.
Il motivo è infondato.
Giova premettere che la questione della nullità dei contratti di fideiussione per violazione della normativa antitrust in quanto predisposti in conformità allo schema ABI (oggetto di censura da parte della Banca d'Italia con del. n. 55/2005) è stata sollevata nel corso del giudizio di primo grado.
Trattandosi di questione rilevabile d'ufficio, essa può essere sollevata in ogni stato e grado del processo, ragion per cui gli appellanti non sono incorsi in decadenza sul punto.
Viene, dunque, dagli appellanti eccepito che le clausole nn. 2, 6, 8 dei contratti di fideiussione in oggetto sono state redatte secondo la modulistica conforme ABI, censurata dalla Banca d'Italia, in veste di Autorità garante, oltre che in giurisprudenza, poiché attuative di intese restrittive della concorrenza e, più specificamente, viene dedotta la nullità della clausola derogatoria della disciplina ex art. 1957 c.c. (n. 6), mirante ad esonerare la banca dal rispetto dei termini decadenziali ivi previsti.
Infatti, va ricordato che, con provvedimento n. 55/2005, la Banca d'Italia, quale Autorità garante della concorrenza tra gli istituti di credito, ha ritenuto in contrasto con l'art. 2, co. 2, lett. a, della l. 287/90 le clausole sub artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale di fideiussione a garanzia di operazioni bancarie
(c.d. fideiussione omnibus) predisposto dall'ABI, poiché ritenuto frutto di un'intesa anticoncorrenziale. Le clausole nulle per violazione della normativa antitrust, che, a giudizio della
Banca d'Italia, comportavano un ingiustificato aggravio della posizione del fideiussore, addossandogli le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca (art. 6) ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa (artt. 2 e 8), erano: la clausola cd. di reviviscenza, secondo cui il fideiussore è tenuto a rimborsare alla Banca le somme dalla stessa incassate in pagamento di obbligazioni garantite ma successivamente restituite a seguito di annullamento, inefficacia e revoca dei detti pagamenti, o per qualsiasi altro motivo (art. 2); la clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., in forza della quale
“i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato” (art. 6); la cd. clausola di sopravvivenza, a termini della quale “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate” (art. 8).
Che questo fosse il contenuto del deliberato della Banca d'Italia è pacifico, oltre a trovarsi affermato
4 nelle numerose pronunce della Cassazione, cui è stato devoluto l'esame dell'eccezione di nullità delle fideiussioni riproduttive delle tre clausole dello schema ABI per violazione della normativa antitrust.
Per tale ragione non è apprezzabile il rilievo del difetto di prova derivante dalla produzione della sola delibera n. 55/2005 e non anche di documenti da cui risulti l'applicazione generalizzata della pratica restrittiva della concorrenza mediante l'inclusione delle censurate clausole nei contratti di fideiussione.
La questione è stata definita dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, con l'enunciazione del principio di diritto - al quale questa Corte intende dare continuità - secondo cui “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3, della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata”, salvo che la parte interessata alla caducazione dell'intero assetto negoziale dimostri la interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, restando precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto (v. Cass. civ., sez. un., 30.12.2021, n. 41994 ; Cass. civ., sez. I, 26.9.2019, n. 24044). Ne discende che, in assenza di prova, da parte degli appellanti, dei presupposti per la caducazione dell'intero contratto, la nullità non può estendersi oltre la clausola che deroga all'art. 1957 c.c., come può avvenire nel caso di specie, essendo la clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c. del tutto conforme allo schema anticoncorrenziale.
Ciò posto, calando il tema della rilevata nullità parziale dei contratti di fideiussione al caso concreto, va evidenziato come - tuttavia - alcun interesse possano gli appellanti nutrire per la declaratoria di nullità della sola clausola ex art. 6, non potendo essi ricavare l'effetto liberatorio dalla garanzia o altro risultato utile (comunque non prospettato), nonostante la banca si fosse concretamente avvalsa dell'art. 6 dello schema anticoncorrenziale1.
La carenza di interesse discende dal non avere gli appellanti proposto tempestivamente l'eccezione di decadenza della banca per inosservanza dei termini ex art. 1957 c.c.: trattandosi di eccezione in senso stretto (cfr. Cass. civ., sez. III, 5 giugno 2012, n. 8989), gli interessati avevano l'onere di proporla entro le loro prime difese (vale a dire, nel caso che ci occupa, nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo).
Pertanto, non potendosi ricavare l'effetto liberatorio dalla garanzia a causa del mancato compimento 1 La banca, infatti, ha revocato gli affidamenti con raccomandata del 13.6.2014 ed ha iniziato l'azione giudiziaria di recupero crediti, con il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, il 17.3.2015, pertanto oltre il termine semestrale ex art. 1957 c.c. 5 di un'attività difensiva necessaria entro gli stringenti termini imposti dalla particolare tipologia di eccezione, va rilevato il difetto di interesse alla declaratoria di nullità, con conseguente rigetto dei motivi di gravame collegati.
Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti censurano la decisione di primo grado per aver ritenuto sussistente la sola usura sopravvenuta, reputata irrilevante, e per aver omesso di considerare, da un lato, che gli opponenti avevano assolto all'onere probatorio mediante il deposito di una perizia di parte contenente tutti gli elementi (che erano stati ritenuti invece mancanti) e, dall'altro, che le frequenti variazioni subite dai tassi integravano nuove pattuizioni contrattuali, con la conseguente necessità di verificarne la conformità ai limiti in materia di soglie usurarie.
Il motivo è infondato.
Nel corso del giudizio di primo grado è stato accertato, senza che ciò sia stato efficacemente contestato, che la banca non ha mai esercitato lo jus variandi in costanza di rapporto. Sul punto, il
Ctu ha espresso una valutazione chiara e inequivoca, affermando che non si erano mai verificate modifiche rilevanti ai sensi dell'art. 118 TUB. Il giudice di primo grado, poi, facendo motivatamente proprie le risultanze peritali, ha rilevato la carenza di specificità delle deduzioni attoree in ordine alla presunta genesi pattizia dei denunziati superamenti e alla collocazione temporale delle modifiche.
Gli appellanti, apoditticamente, sostengono invece che il Ctu avrebbe rilevato rimodulazioni dei tassi d'interesse nel corso del rapporto, tali da configurare nuove pattuizioni contrattuali soggette alla disciplina dell'art. 118 TUB. Da ciò, secondo la loro prospettazione, sarebbe derivato l'obbligo di qualificare come usura originaria quella riscontrata in determinati trimestri, con conseguente applicazione dell'art. 1815, co. 2, c.c.
Ebbene, nel caso di specie, come già evidenziato, il consulente ha espressamente escluso l'esistenza di nuove pattuizioni intervenute nel corso del rapporto.
Per contro, gli appellanti non hanno fornito elementi idonei a confutare gli assunti peritali, condivisi dal giudice di primo grado.
Il superamento delle soglie usurarie registrato per taluni trimestri, nel caso di specie, non costituisce l'effetto di nuove pattuizioni;
di modo che, detti superamenti rientrano nel novero della c.d. usura sopravvenuta (non originaria) e devono essere considerati giuridicamente irrilevanti, conformemente ai principi affermati dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 24675/2017: allorché il tasso degli interessi concordato superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della l. 108/96, come di quella stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del
6 sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto.
Con il terzo motivo di appello, si censura la condanna alle spese come conseguenza dell'erroneo rigetto delle domande attoree.
Il rigetto dei primi due motivi di appello comporta l'assorbimento di quello relativo alla condanna al pagamento delle spese processuali nel giudizio di opposizione, in quanto costruito in termini di stretta conseguenzialità rispetto all'eventuale accoglimento dei motivi attinenti il merito della controversia.
Il rigetto dell'appello impone, secondo il principio della soccombenza, di porre a carico degli appellanti le spese di questo grado, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione del 14 ottobre 2022, da e Parte_1 Parte_2
, avverso la sentenza n. 507/2022 del 17 marzo 2022 del Tribunale di Trani, in composizione
[...] monocratica, nel giudizio n. 3124/2015 R.G., in riforma dell'impugnata sentenza
1) rigetta l'appello;
2) condanna e al pagamento, in solido tra loro, in Parte_1 Parte_2 favore di e per essa la sua mandataria delle spese sostenute Controparte_2 Controparte_3 nel presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 26.155,00 per compensi, oltre
IVA, CAP e rimborso forfetario (15%) come per legge;
3) nulla per le spese nei confronti di Controparte_1
4) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del co.
1-bis dpr n. 115/2002 a carico degli appellanti e . Parte_1 Parte_2
Così decisa il 29 ottobre 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
LB IN FI LL
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