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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/06/2025, n. 1374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1374 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott.
Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 19.6.2025, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4141/2022 R.G
TRA
(C.F. ), nata a [...] S Parte_1 C.F._1 il 7.05.1989, rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Rumolo (C.F.
[...]
) del Foro di Napoli, entrambi elettivamente domiciliati presso lo C.F._2
Studio dell'Avv. Raffaele Curcio in Nola (NA), Via G. Amiranda n. 30
Ricorrente
E
in persona del suo legale rappresentante p.t., difeso dall'avv.
CP_1 ro Funari, elett.te domiciliato in Nola, Via Variante 7/bis
Resistente
E
in persona del suo Direttore, Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, già rappresentato, innanzi al Tribunale di
Napoli Nord, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in riassunzione del 28.7.2022, la parte ricorrente ha impugnato il CP_ verbale dell' n. prot. 2001.06/10/2020.0234911 con cui veniva disconosciuto il rapporto di lavoro svolto alle dipendenze della società Edilclima
Energy S.r.l, nonché il verbale ispettivo n. 2016011786/DDL del 25.7.2019 dell' , con cui veniva disconosciuto il rapporto di lavoro tra Controparte_2 la stessa e la società summenzionata per il periodo dal 3.9.2015 al 31.10.2018.
Ha dedotto: di aver costituito la società insieme a e di Persona_1 esserne socia con quest'ultima al 50%; di essersi affidata, non avendo competenza nelle materie di cui si occupava la società, ovvero di il conseguimento di commesse da parte di soggetti pubblici e privati, all'amministratrice per lo svolgimento delle attività di Persona_2 carattere amministrativo;
che per lo svolgimento dell'attività lavorativa la società aveva preso in locazione anche degli immobili in Carinaro alla via Strada
1 Consortile SNC;
che la propria attività lavorativa si svolgeva sotto le direttive della;
di essere stata assunta con contratto di lavoro a tempo PE2 indeterminato ed inquadramento nel livello II del metalmeccanici;
che ella doveva essere presente in ufficio da lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00; di aver svolto le attività elencate in ricorso sotto il vincolo della subordinazione dell'amministratrice.
Ha, pertanto, così concluso: «1)In via preliminare, voglia annullare il CP_ provvedimento dell' sede di Aversa di disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato dalla stessa intrattenuto con la Edilclima Srl emesso dall' di Aversa 2001.06/10/2020.0234911, Controparte_3 CP_4 notificato a mezzo raccomandata n. 665487570533 pervenuta in data
15.10.2020 ed ogni atto ad esso presupposto o conseguenziale ed in particolare il verbale ispettivo n. 2016011786/DDL del 25/7/2019 dell
[...]
di , atto presupposto, con il quale è stato Controparte_2 CP_2 disconosciuto il rapporto di lavoro dalla stessa istaurato con la Edilclima Energy
S.r.l., matr. per il periodo dal 3/9/2015 al 31/10/2018. 2)Con vittoria P.IVA_1 di spese ed onorari.». CP_ Si è costituito l , che, riportandosi alle risultanze ispettive e con articolate argomentazioni, ha chiesto il rigetto della domanda.
Non si è invece costituito nel giudizio riassunto l , già costitiuto CP_2 innanzi al Tribunale di Napoli Nord.
Ritenuta la superfluità dell'approfondimento istruttorio, la causa è stata rinviata per la discussione.
Prevista la trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, all'odierna udienza il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, provvede con sentenza e motivazione contestuale.
In via preliminare va preliminarmente evidenziato, in termini assolutamente generali, che l'opposizione avverso un Verbale Unico di accertamento non si identifica in un'impugnazione in senso proprio dell'atto ispettivo, costituendo l'emissione di tale verbale unicamente la circostanza che può far sorgere in capo al soggetto ispezionato un determinato interesse ad agire ex art. 100
c.p.c. al fine di accertare la sussistenza di un suo diritto ovvero l'inesistenza di un obbligo.
Detto in altri termini, l'azione avverso un Verbale Unico di accertamento non ha per oggetto l'atto in sé, quanto piuttosto l'esistenza di un diritto o l'inesistenza dell'obbligo (ovvero degli obblighi) che da tale Verbale possono scaturire in capo al soggetto ispezionato alla luce delle irregolarità eventualmente riscontrate dai funzionari nell'accertamento condotto.
Ciò significa che, ai fini dell'odierno contendere, nessun rilievo possono assumere le doglianze avanzate con riguardo a vizi, sia di carattere formale che sostanziale, dell'atto impugnato, non rientrando nella cognizione di questo
2 giudicante il vaglio di legittimità tout court del Verbale Unico, che rappresenta unicamente un'esplicitazione delle ragioni riscontrate dall'Amministrazione – sia CP_ essa , o - al fine di avanzare una determinata pretesa nei CP_5 CP_2 confronti dell'ispezionato, sub specie di richieste contributive differenziali (nel CP_ caso di ) ovvero di importi sanzionatori per mancato rispetto della disciplina normativa in materia di tutela del lavoro (nel caso di ). CP_2
Del resto, è stato chiarito che «il verbale di accertamento ispettivo della violazione delle norme sulla tutela del lavoro subordinato, pur notificato unitamente al preannuncio di sanzioni pecuniarie nella misura minima, non è suscettibile di autonoma impugnabilità in sede giurisdizionale, trattandosi di atto procedimentale inidoneo a produrre alcun effetto sulla situazione soggettiva del datore di lavoro, la quale viene invece incisa soltanto quando l'amministrazione,
a conclusione del procedimento amministrativo, infligge la sanzione con
l'ordinanza- ingiunzione, dovendosi ritenere che solo da tale momento sorga l'interesse del privato a rivolgersi all'autorità giudiziaria» (cfr. Cass. n. 16319 del
2010, n. 11281 del 2010 e n. 18320 del 2007).
Ne discende, pertanto, l'inammissibilità della domanda di annullamento del verbale ispettivo, venendo, al contrario, in rilievo un'azione di accertamento delle concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro al fine del riaccredito dei relativi contributi.
Sicché, volgendo al merito della domanda, si osserva che con il verbale ispettivo n. 2016011786/DDL del 25/7/2019 dell' Controparte_2
, cui faceva seguito il provvedimento dell'
[...] Controparte_3
di Aversa 2001.06/10/2020.0234911, era disconosciuta
[...] CP_4
l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato della ricorrente, quale socia al PE 50%, unitamente alla collega , alle dipendenze della società Edilclima
Energy S.r.l., che vedeva la nel ruolo di amministratrice e, dunque, di PE2 PE datrice della (e della ). Pt_1
Ebbene - premesso che «La qualità di socio e amministratore di una società di capitali è compatibile con la qualifica di lavoratore subordinato della stessa, ove sia accertato in concreto lo svolgimento di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale rivestita, con l'assoggettamento ad effettivo potere di supremazia gerarchica e disciplinare» (ex multis, Cass. ordinanza n. 11161 del
28 aprile 2021) e che l'onere della prova grava sulla ricorrente, secondo il noto insegnamento della Suprema Corte, secondo cui chi intenda far valere l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e, per l'effetto, la valida attivazione del rapporto previdenziale/assicurativo deve provare l'elemento tipico qualificante del requisito della subordinazione (cfr. Cass. n. 16501 del 21013;
Cass.
9.5.2003 n. 7139; Cass.
8.2.2000 n. 1399; Cass. 28.10.89 n. 4547; Cass.
25.3.87 n. 2920) – l'istante ha dedotto che ella doveva essere presente quotidianamente in ufficio ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00
e dalle 14:00 alle 17:00 (capo 9); che con cadenza settimanale l'amministratrice
3 indiceva delle riunioni per controllare le attività affidate alle due lavoratrici ed il loro avanzamento e per dare loro nuovi incarichi (capo 22); che le lavoratrici PE
e dovevano attenersi scupolosamente alle indicazioni ricevute Pt_1 dall'Amministratrice nel corso di queste riunioni (capo 23); che le Sigg.re PE e dovevano sempre giustificare all'Amministratrice eventuali ritardi Pt_1
o assenze dal lavoro;
che le ferie erano concordate con l'Amministratrice come anche la fruizione di permessi infrasettimanali, che normalmente non venivano mai concessi nel caso di gare in scadenza o gare aggiudicate (capo 25).
Tali allegazioni, tuttavia, contrastano apertamente con le risultanze ispettive e, PE in particolare, con le dichiarazioni rese dalle stesse e . Pt_1 PE2
In particolare, con riferimento agli orari di lavoro, la riferiva agli PE2
Ispettori: «Mi recavo almeno un paio di giorni a settimana presso gli uffici, così anche le impiegate (ndr ossia le due socie) che lavoravano in remoto, si recavano presso gli uffici non assiduamente».
La stessa ricorrente in distonia con quanto allegato in ricorso, Pt_1 dichiarava: «Svolgevo il mio lavoro dalle 9,00 di mattina alle 17,00 presso gli uffici della società…. tutte le mattine venivo accompagnata da mio padre, e, non avendo autovettura, […] ribadisco che ero presente 3 giorni su 5 a settimana presso gli uffici mentre gli altri giorni lavoravo a casa con il mio computer portatile, invece in ufficio era presente un computer fisso collegato ad internet» (anche in contrasto con quanto riferito dalla IA, che discorreva di
«scrivanie e computer portatili collegati alla linea telefonica»).
È opportuno evidenziare come anche le dichiarazioni della IA risultino contrastare con quanto aveva affermato la ricorrente: «la signora Parte_1
arrivava con la propria auto o a volte accompagnata dalla mamma.
[...]
[…] Ribadisco che la signora era quasi sempre presente Persona_2 agli uffici in Carinaro, tranne alcune assenze per motivi personali».
Con precipuo riferimento al requisito dell'eterodirezione, la riferiva: PE2 PE «Mi sentivo spesso telefonicamente con le signore e nei giorni in Pt_1 cui non ci vedevamo, non c'era un sistema di controllo e di verifica degli orari di lavoro e di presenza delle due impiegate.»; mentre la ricorrente dichiarava:
«Non esisteva un metodo di verifica della presenza al lavoro, in caso di assenza per motivi familiari o di salute avvisavo la mia collega Non ho PE3 mai avuto nulla da ridire con la signora , la rispettavo perché più PE2 grande di me.»; infine così la IA: «Per il lavoro non esisteva un vero e proprio rapporto vincolante, ci riunivamo a tavolino e organizzavamo il lavoro che ci ripartivamo in modo eguale il tutto al fine di preparare la documentazione idonea a partecipare alle gare. […]Non attestavamo in alcun modo la presenza in ufficio […]telefonica»).
Appare dunque evidente, dal raffronto delle dichiarazioni emerse in sede ispettiva, che nel caso concreto difettava l'esistenza di un vincolo di soggezione della ricorrente al potere organizzativo e direttivo dell'amministratrice, né la
4 parte era tenuta al rispetto di un rigoroso orario di lavoro e all'obbligo giustificazione di eventuali ritardi o permessi, limitandosi ad informare la collega PE
.
Tali dichiarazioni, proprio perché rese nell'immediatezza dei fatti, appaiono particolarmente attendibili dal giudicante.
Ha chiarito la Suprema Corte che la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio, cfr. Cass.
n.17555\02, e che in sostanza i verbali di contravvenzione forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può peraltro anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell'ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari - considerata la sussistenza in capo al datore di lavoro, obbligato ai versamenti contributivi, del relativo onere probatorio -, sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati (cfr. Cass. n.
11900\03, Cass. n.3527\01, Cass. n.9384\95; cfr, altresì, Cass. n. 25254/2010;
Cass. sez. lav., 9.11.2001 n. 13910).
Alla luce delle descritte evidenze è stata ritenuta la superfluità della prova orale, anche alla luce del fatto che la stessa ricorrente in sede ispettiva affermava PE «non ho altri nomi da dichiarare oltre la signora e la signora che PE2 possono indicare la mia presenza al lavoro».
Neppure costituiscono idonea prova documentale le buste paga e il contratto di lavoro depositati dalla ricorrente. Tali documenti, dinanzi al disconoscimento del rapporto da parte dell'ente previdenziale, possono avere valore indiziario e, per ciò solo, hanno scarsa valenza probatoria. Essi, infatti, non possono costituire prova di per sé sufficiente del rapporto lavorativo in ragione del fatto che costituiscono documenti redatti unilateralmente dal datore di lavoro e, quindi, non hanno né possono avere efficacia certificativa della sussistenza del rapporto né efficacia probatoria vincolante.
Infine, va evidenziato che analoga fattispecie era esaminata dal Tribunale di
Napoli Nord, che, con sentenza del 13.6.2023 n. 2683/2023, rigettava la domanda;
sentenza poi confermata della Corte d'Appello di Napoli con pronuncia n. 1681/2025 del 14.4.2025.
Per quanto di ragione la domanda va rigettata. CP_ Le spese seguono la soccombenza nei confronti dell' e sono liquidate come dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile, complessità bassa (che giustifica altresì l'uso dei parametri minimi), espunta la fase istruttoria.
Possono invece essere integralmente compensate le spese nei confronti dell'ispettorato, tenuto conto della pronuncia in rito nei suoi confronti e della
5 ridotta attività processuale posta in essere innanzi al Tribunale dichiaratosi incompetente.
PQM
Il Tribunale:
- Rigetta la domanda;
- Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore CP_ dell' , che si liquidano in euro 3.291,00, oltre accessori come per legge se dovuti per legge;
- Compensa le spese nei confronti dell' . CP_2
Nola, 19.6.2025
Il Giudice
Dott. Francesco Fucci
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