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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 02/04/2025, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza del
02/04/2025 ha pronunciato, la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 2580/2022 R.G., promossa da:
nata a [...] M.llo il 03/10/87 e residente a [...]
Zappulla, 54 cf: , elettivamente domiciliata in Brolo, Via C. Colombo n.5, C.F._1 presso e nello studio dell'Avv. Carmela Bonina, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, domiciliato, rappresentato e difeso come in atti;
- resistente –
Oggetto: iscrizione elenchi anagrafici.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti.
FATTO E DIRITTO ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c.
Con ricorso depositato il 04/07/2022, la parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro esponendo:
- Che la ricorrente, bracciante agricola, ha espletato regolarmente la propria attività lavorativa, alle dipendenze della ditta Carcione Silvano, per l'anno 2019 per 51 giornate lavorative, come si rileva dalla documentazione che si produce (DMAG e dalle buste paga e dichiarazioni responsabilità); -
Che per tale anno è stata regolarmente iscritta negli elenchi anagrafici del Comune di residenza;
- Che con provvedimento del novembre 2021 gli veniva comunicata la cancellazione delle giornate
2019;
- Che, stante l'erroneità del provvedimento di cancellazione, l'istante proponeva ricorso amministrativo (che si allega), al quale l' non dava riscontro. CP_1
Concludeva per l'accoglimento del ricorso.
L' si costituiva eccependo preliminarmente la decadenza ex art. dell'art. 22 D.L. n. 7/1970, e CP_1
nel merito contestava le pretese avverse chiedendone il rigetto.
La causa istruita con la documentazione prodotta, previo revoca del provvedimento ammissivo della prova, all'udienza odierna la causa veniva discussa, e decisa con sentenza contestuale. Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante. CP_ Preliminarmente va scrutinata l'eccezione di decadenza sollevata dall'
Tale eccezione è fondata e va accolta,
Infatti, risulta dagli atti, che l' ha disconosciuto le giornate lavorative in agricoltura della parte CP_1 ricorrente per l'anno 2019, essendo stata cancellata per il suddetto anno, dagli elenchi OTD del
Comune di residenza, e la comunicazione è avvenuta con lettera racc. a.r. del 15/12/2020,
n.665489421651, ricevuta il 21/12/2020, presso l'indirizzo della ricorrente sito in Tortorici via CP_ Zappulla 54/1. Detta documentazione è stata prodotta i atti dall' con la memoria di costituzione.
Ora, occorre richiamare il disposto dell'art. 22 D.L. n. 7/1970, secondo cui: “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore (oggi Tribunale) nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
Ancora, dispone l'art. 11 D.Lgs. n. 375/1993 intitolato “Ricorsi in materia di accertamento dei lavoratori agricoli:
1)Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
2) Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello
SCAU (oggi sostituito dall' ) possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione CP_1
centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
Come evidenziato dalla Suprema Corte, “in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal d.lgs. 11 agosto 1993 n. 375, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 del d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla legge 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto "ex lege" dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza” (Cass. Civ., sez. 6, n. 29070/2011, negli stessi termini: Cass. Sez. L, n. 20086/2013).
Come sopra evidenziato, l' ha disconosciuto le giornate lavorative, n.51, in agricoltura della CP_1 parte ricorrente per l'anno 2019, essendo stata cancellata per il suddetto anno, dagli elenchi OTD del Comune di residenza, e la comunicazione è avvenuta con lettera racc. a.r. del 15/12/2020,
n.665489421651, ricevuta il 21/12/2020, presso l'indirizzo della ricorrente sito in Tortorici via
Zappulla 54/1.
Avverso tale provvedimento la ricorrente ha proposto, nel termine di 30 giorni, ricorso n. 1966314
CP_ del 22/12/2020, come da allegato in atti
CP_ Orbene da tale data l' aveva 90 giorni di tempo per pronunziarsi, cosa che non ha fatto e che pertanto si è formato il silenzio-rigetto.
Pertanto, dalla data del 24/03/2021, parte ricorrente aveva l'ulteriore termine di 120 giorni per proporre il ricorso giudiziario, che scadeva il 24/07/2021, considerato i due giorni in meno di
Febbraio.
Termine che non è stato rispettato, avendo parte ricorrente depositato il ricorso in data 04/07/2022,
e, pertanto l'azione risulta non tempestivamente proposta.
Sul punto, può richiamarsi la pronuncia della Corte di Cassazione n. 8650 del 03/04/2008, secondo la quale “il riferimento del D.L. n. 7 del 1970, art. 22, ai provvedimenti definitivi va inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto di tempestivo gravame amministrativo, sia dei provvedimenti che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso”. CP_ A nulla rileva il provvedimento di rigetto dell' del 06/07/2021, provvedimento emesso oltre i termini di giorni 90, che come sopra evidenziato scadevano in data 24/03/2021.
Infatti, la definizione del procedimento amministrativo nei suindicati termini segna la soglia oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo, pur rilevando sotto il profilo della procedibilità dell'azione giudiziaria, non può determinare lo spostamento in avanti del dies a quo del suddetto termine di decadenza (Cass. 7527/10), così come è del tutto irrilevante, agli stessi fini un'eventuale decisione tardiva del ricorso, come accaduto nel caso di specie (Tribunale di Messina sentenza n. 1759/16).
Va precisato che la parte ricorrente ha proposto un ulteriore ricorso amministrativo in data CP_ CP_ 22/12/2021, a seguito di ulteriore comunicazione dell' avvenuta con protocollo n.4800.10/11/2021.0641863, ininfluente ai fini della declaratoria di inammissibilità del presente ricorso. CP_ Va dunque accolta l'eccezione sollevata dall' che peraltro è rilevabile d'ufficio e può essere proposta dalla parte convenuta-resistente, anche oltre i termini posti dall'art. 416 c.p.c.. (Cass. Sez.
Lav., n. 15813 del 6/7/2009 e n. 18528 del 9/9/2011).
Conseguentemente il ricorso va dichiarato inammissibile per intervenuta decadenza ex art. 22, comma 1, D.lgs 7/1970, convertito in L. 83/1970.
L'accoglimento dell'eccezione preliminare, comporta che ogni altra questione di merito resta assorbita.
Le spese del giudizio, vista l'autocertificazione in atti, e l'evoluzione giurisprudenziale, vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
, contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
[...] CP_1
1)Dichiara inammissibile il ricorso e conseguentemente rigetta le domande;
2) Compensa le spese del giudizio;
Così deciso in Patti, 02/04/2025
Il Giudice on.
Antonino Casdia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza del
02/04/2025 ha pronunciato, la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 2580/2022 R.G., promossa da:
nata a [...] M.llo il 03/10/87 e residente a [...]
Zappulla, 54 cf: , elettivamente domiciliata in Brolo, Via C. Colombo n.5, C.F._1 presso e nello studio dell'Avv. Carmela Bonina, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, domiciliato, rappresentato e difeso come in atti;
- resistente –
Oggetto: iscrizione elenchi anagrafici.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti.
FATTO E DIRITTO ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c.
Con ricorso depositato il 04/07/2022, la parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro esponendo:
- Che la ricorrente, bracciante agricola, ha espletato regolarmente la propria attività lavorativa, alle dipendenze della ditta Carcione Silvano, per l'anno 2019 per 51 giornate lavorative, come si rileva dalla documentazione che si produce (DMAG e dalle buste paga e dichiarazioni responsabilità); -
Che per tale anno è stata regolarmente iscritta negli elenchi anagrafici del Comune di residenza;
- Che con provvedimento del novembre 2021 gli veniva comunicata la cancellazione delle giornate
2019;
- Che, stante l'erroneità del provvedimento di cancellazione, l'istante proponeva ricorso amministrativo (che si allega), al quale l' non dava riscontro. CP_1
Concludeva per l'accoglimento del ricorso.
L' si costituiva eccependo preliminarmente la decadenza ex art. dell'art. 22 D.L. n. 7/1970, e CP_1
nel merito contestava le pretese avverse chiedendone il rigetto.
La causa istruita con la documentazione prodotta, previo revoca del provvedimento ammissivo della prova, all'udienza odierna la causa veniva discussa, e decisa con sentenza contestuale. Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante. CP_ Preliminarmente va scrutinata l'eccezione di decadenza sollevata dall'
Tale eccezione è fondata e va accolta,
Infatti, risulta dagli atti, che l' ha disconosciuto le giornate lavorative in agricoltura della parte CP_1 ricorrente per l'anno 2019, essendo stata cancellata per il suddetto anno, dagli elenchi OTD del
Comune di residenza, e la comunicazione è avvenuta con lettera racc. a.r. del 15/12/2020,
n.665489421651, ricevuta il 21/12/2020, presso l'indirizzo della ricorrente sito in Tortorici via CP_ Zappulla 54/1. Detta documentazione è stata prodotta i atti dall' con la memoria di costituzione.
Ora, occorre richiamare il disposto dell'art. 22 D.L. n. 7/1970, secondo cui: “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore (oggi Tribunale) nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
Ancora, dispone l'art. 11 D.Lgs. n. 375/1993 intitolato “Ricorsi in materia di accertamento dei lavoratori agricoli:
1)Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
2) Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello
SCAU (oggi sostituito dall' ) possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione CP_1
centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
Come evidenziato dalla Suprema Corte, “in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal d.lgs. 11 agosto 1993 n. 375, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 del d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla legge 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto "ex lege" dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza” (Cass. Civ., sez. 6, n. 29070/2011, negli stessi termini: Cass. Sez. L, n. 20086/2013).
Come sopra evidenziato, l' ha disconosciuto le giornate lavorative, n.51, in agricoltura della CP_1 parte ricorrente per l'anno 2019, essendo stata cancellata per il suddetto anno, dagli elenchi OTD del Comune di residenza, e la comunicazione è avvenuta con lettera racc. a.r. del 15/12/2020,
n.665489421651, ricevuta il 21/12/2020, presso l'indirizzo della ricorrente sito in Tortorici via
Zappulla 54/1.
Avverso tale provvedimento la ricorrente ha proposto, nel termine di 30 giorni, ricorso n. 1966314
CP_ del 22/12/2020, come da allegato in atti
CP_ Orbene da tale data l' aveva 90 giorni di tempo per pronunziarsi, cosa che non ha fatto e che pertanto si è formato il silenzio-rigetto.
Pertanto, dalla data del 24/03/2021, parte ricorrente aveva l'ulteriore termine di 120 giorni per proporre il ricorso giudiziario, che scadeva il 24/07/2021, considerato i due giorni in meno di
Febbraio.
Termine che non è stato rispettato, avendo parte ricorrente depositato il ricorso in data 04/07/2022,
e, pertanto l'azione risulta non tempestivamente proposta.
Sul punto, può richiamarsi la pronuncia della Corte di Cassazione n. 8650 del 03/04/2008, secondo la quale “il riferimento del D.L. n. 7 del 1970, art. 22, ai provvedimenti definitivi va inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto di tempestivo gravame amministrativo, sia dei provvedimenti che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso”. CP_ A nulla rileva il provvedimento di rigetto dell' del 06/07/2021, provvedimento emesso oltre i termini di giorni 90, che come sopra evidenziato scadevano in data 24/03/2021.
Infatti, la definizione del procedimento amministrativo nei suindicati termini segna la soglia oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo, pur rilevando sotto il profilo della procedibilità dell'azione giudiziaria, non può determinare lo spostamento in avanti del dies a quo del suddetto termine di decadenza (Cass. 7527/10), così come è del tutto irrilevante, agli stessi fini un'eventuale decisione tardiva del ricorso, come accaduto nel caso di specie (Tribunale di Messina sentenza n. 1759/16).
Va precisato che la parte ricorrente ha proposto un ulteriore ricorso amministrativo in data CP_ CP_ 22/12/2021, a seguito di ulteriore comunicazione dell' avvenuta con protocollo n.4800.10/11/2021.0641863, ininfluente ai fini della declaratoria di inammissibilità del presente ricorso. CP_ Va dunque accolta l'eccezione sollevata dall' che peraltro è rilevabile d'ufficio e può essere proposta dalla parte convenuta-resistente, anche oltre i termini posti dall'art. 416 c.p.c.. (Cass. Sez.
Lav., n. 15813 del 6/7/2009 e n. 18528 del 9/9/2011).
Conseguentemente il ricorso va dichiarato inammissibile per intervenuta decadenza ex art. 22, comma 1, D.lgs 7/1970, convertito in L. 83/1970.
L'accoglimento dell'eccezione preliminare, comporta che ogni altra questione di merito resta assorbita.
Le spese del giudizio, vista l'autocertificazione in atti, e l'evoluzione giurisprudenziale, vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
, contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
[...] CP_1
1)Dichiara inammissibile il ricorso e conseguentemente rigetta le domande;
2) Compensa le spese del giudizio;
Così deciso in Patti, 02/04/2025
Il Giudice on.
Antonino Casdia