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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 09/04/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, seconda sezione civile, riunita nelle persone dei sigg. magistrati
Dott. Giuseppe Minutoli - Presidente
Dott. Antonino Zappalà - Consigliere rel.
Dott.ssa Vincenza Randazzo - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 644/2022 r.g.a. promosso
DA
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'avv. Fulvio R. Mancini,
Appellante
NEI CONFRONTI DI
Avv. , nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1 C.F._2
, rappresentata e difesa da sé stessa,
[...]
Appellata
E
, c.f. , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Barbera.
Appellata
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note depositate ai sensi dell'articolo
127 ter c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Lo svolgimento del processo può essere riassunto sulla base di quanto esposto nell'ordinanza impugnata emessa ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c.: “Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 10 maggio 2017, , Parte_1
premesso di aver conferito all'avv. l'incarico di rivendicare Controparte_1
l'usucapione di un appartamento sito in Messina, via Garibaldi, Is. 487, di proprietà del defunto padre, iscrivendo la causa n. 5925/2008 R.G., definita con la conciliazione giudiziale n. 2/09 dell'11 febbraio 2009, conveniva in giudizio quest'ultima, chiedendo di accertarne la responsabilità professionale per la condotta omissiva e negligente tenuta dalla stessa per non aver informato la cliente della possibilità di presentare reclamo ex art. 113 ter disp. att. c.c. avverso l'accettazione con riserva della trascrizione fatta ex art. 2674 bis c.c. da parte del Conservatore dei Registri Immobiliari di Messina.
Chiedeva, quindi, la condanna della professionista al pagamento della somma di € 227.133,78 a titolo di risarcimento del danno subito in seguito all'inopponibilità del predetto verbale nei confronti dei creditori del de cuius.
Con comparsa di costituzione e risposta del 25 novembre 2017, si costituiva in giudizio l'avv. contestando la fondatezza della domanda Controparte_1
svolta e chiedendo l'autorizzazione a chiamare in causa la propria compagnia assicurativa, per esserne manlevata in caso di Controparte_2
soccombenza. Autorizzata la chiamata in causa, si Controparte_2
costituiva in giudizio in data 25 giugno 2018, chiedendo il rigetto delle pretese della ricorrente e della domanda svolta dalla resistente nei suoi confronti,
2 rilevando l'inoperatività delle polizze professionali sottoscritte rispetto a fatti pregressi rispetto al periodo di efficacia dell'assicurazione”.
Con l'impugnata ordinanza il Tribunale, richiamati gli artt. 1176, 2236 c.c. e i principi giurisprudenziali sull'onere della prova in tema di responsabilità professionale dell'avvocato, evidenziava come, nel caso di specie, la ricorrente non avesse fornito la prova del conferimento dell'incarico all'avvocato per la proposizione del reclamo avverso la riserva di trascrizione CP_1
del verbale di conciliazione giudiziale sottoscritto a definizione del giudizio di usucapione.
Sul punto aggiungeva il primo giudice quanto segue: “Né appare condivisibile la deduzione della ricorrente, per la quale l'avv. avrebbe avuto CP_1
l'obbligo professionale di informare la medesima della possibilità di fare reclamo avverso la riserva apposta al Conservatore, considerato che dalla documentazione in atti appare che l'avv. sia stato solo delegato a CP_1
richiedere alla conservatoria di Messina la trascrizione dell'atto di conciliazione, ma non emerge (né la ricorrente ha fornito prova) che
l'avvocato odierno convenuto fosse altresì stato incaricato di portare a conclusione l'iter di trascrizione del medesimo atto. Va, infatti, osservato che, nonostante la specifica contestazione sul punto svolta da parte resistente,
non ha prodotto alcun documento dal quale poter desumere tale Parte_1
conferimento dell'incarico all'avv. che non può ritenersi implicito CP_1
nel mandato affidato al difensore di curare la sola causa di usucapione, non avendo la ricorrente fornito prova di aver comunicato al difensore la propria volontà di sottrarre l'immobile alla garanzia dei creditori del de cuius”.
Il Tribunale evidenziava, infine, l'assenza di prova del danno patito dalla ricorrente riconducibile alla condotta del professionista e rigettava la domanda della . Pt_1
Per la riforma dell'ordinanza ha proposto appello Parte_1
3 L'avv. e la si sono costituiti chiedendo il rigetto CP_1 Controparte_2
del gravame.
Con ordinanza del 23.5.2025, la Corte ha assegnato la causa a sentenza con la concessione dei termini di legge per il deposito delle conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Con il primo motivo d'impugnazione la denuncia l'errore in cui è Pt_1
incorso il Tribunale nel ritenere non provato il conferimento dell'incarico professionale all'Avv. in relazione alla completa ed efficace CP_1
trascrizione del verbale di conciliazione.
Evidenzia all'uopo gli elementi che depongono nel senso “opposto a quello privilegiato dal Tribunale”, quali l'aver richiesto l'avv. alla CP_1
Conservatoria la trascrizione del verbale di conciliazione giudiziale;
l'avere agito la professionista in ottemperanza all'art. 2651 del Codice Civile che impone la trascrizione delle sentenze (e naturalmente degli atti equivalenti) che pronuncino l'usucapione dei beni immobili (con rinvio all'art. 2643 n° 1,
Cod.Civ.); l'obbligo per l'avvocato di procedere alla corretta trascrizione del titolo giudiziario.
Aggiunge che la professionista non aveva bisogno di un mandato ad hoc per fare conseguire alla cliente “la concreta utilità della assistenza legale fin lì prestata”, posto fra l'altro, che si è in presenza, nella fattispecie, di una attività professionale effettivamente svolta, ancorché in maniera poco diligente, che postula necessariamente il conferimento dell'incarico. Richiama, inoltre, le allegazioni dell'avvocato dalle quali emerge la tardiva CP_1
informazione del difensore alla Currao in ordine alla trascrizione con riserva operata alla Conservatoria.
4 Con altro motivo l'appellante censura l'affermazione del Tribunale secondo cui
“dalla documentazione in atti appare che l'avv. sia stato solo CP_1
delegato a richiedere alla conservatoria di Messina la trascrizione dell'atto di conciliazione, ma non emerge (né la ricorrente ha fornito prova) che
l'avvocato odierno convenuto fosse altresì stato incaricato di portare a conclusione l'incarico”. Sul punto evidenzia la manifesta illogicità dell'affermazione e il fatto che lo stesso Tribunale aveva “esposto che la ricorrente imputava alla Professionista proprio di non aver informato la cliente della possibilità di presentare reclamo ex art. 113 ter disp. att. c.c. avverso l'accettazione con riserva della trascrizione fatta ex art. 2674 bis c.c. da parte del Conservatore dei Registri Immobiliari di Messina.”
La deduce, altresì, che dalla comparsa di costituzione depositata in Pt_1
primo grado non risulta alcuna contestazione dell'avv. in ordine CP_1
alla sussistenza dell'incarico e all'obbligo di procedere alla trascrizione.
Con altro motivo d'impugnazione la censura l'affermazione del primo Pt_1
giudice secondo cui “non emerge agli atti prova dell'esistenza di un danno causalmente ricollegabile alla condotta della convenuta”.
Al riguardo evidenzia di avere allegato e documentato i costi affrontati nella causa di usucapione nonché le spese affrontate per soddisfare i creditori del de cuius che avevano agito esecutivamente contro quest'ultimo e nei cui confronti non era stato possibile opporre il verbale di conciliazione con il quale era stato riconosciuto l'acquisto della a titolo originario del bene immobile Pt_1
staggito.
3. L'ordinanza del Tribunale non è conforme ai principi di diritto applicabili in materia di responsabilità professionale dell'avvocato. La statuizione impugnata non tiene conto della natura contrattuale della prestazione professionale del legale, secondo la quale è lo stesso legale a dover provare di aver diligentemente adempiuto alla propria. Secondo la giurisprudenza della
5 Suprema Corte, la diligenza qualificata di cui all'art. 1176, secondo comma, e
2236 c.c. e la buona fede oggettiva o correttezza sono, oltre che regole di interpretazione del contratto, anche criteri di determinazione della prestazione contrattuale del legale, che pongono a carico del medesimo l'onere della prova di aver adempiuto con diligenza alla sua prestazione. Sul punto va richiamata
Cassazione n. 19520 del 19/7/2019, secondo cui nell'adempimento dell'incarico professionale conferitogli, l'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c. impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente. Incombe sul professionista l'onere di fornire la prova della condotta mantenuta e, segnatamente di una compiuta informazione in ordine a tutte le circostanze indispensabili per l'assunzione da parte del cliente di una decisione pienamente consapevole sull'opportunità o meno d'iniziare un processo o intervenire in giudizio.
In base a tali principi, deve ritenersi che era onere dell'avvocato CP_1
fornire la prova di avere reso edotta la cliente dell'avvenuta trascrizione con riserva del verbale conciliativo, del rimedio esperibile per rendere stabile la trascrizione, delle questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, favorevoli od ostative al raggiungimento del risultato voluto.
L'ordinanza appellata non è, quindi, condivisibile, laddove in essa si afferma quanto segue: “né appare condivisibile la deduzione della ricorrente, per la quale l'avv. avrebbe avuto l'obbligo professionale di informare la CP_1
medesima della possibilità di fare reclamo avverso la riserva apposta al
Conservatore, considerato che dalla documentazione in atti appare che l'avv. sia stato solo delegato a richiedere alla conservatoria di Messina CP_1
la trascrizione dell'atto di conciliazione, ma non emerge (né la ricorrente ha fornito prova) che l'avvocato odierno convenuto fosse altresì stato incaricato di portare a conclusione l'iter di trascrizione del medesimo atto”. 6 Va, però, osservato in punto di diritto, che “la responsabilità professionale dell'avvocato, tradottasi nell'impossibilità per il cliente di intraprendere l'iniziativa giudiziaria concordata, postula il positivo accertamento, sulla base di una valutazione prognostica ex ante, che, ove proposta, la domanda avrebbe avuto ragionevoli probabilità di accoglimento, dovendosi tener conto delle peculiarità del giudizio che non si è potuto celebrare” (Cassazione
24007/2024).
Alla luce delle superiori coordinate l'appello va, comunque, respinto, non sussistendo la ragionevole probabilità di accoglimento del reclamo avverso la trascrizione con riserva del verbale di conciliazione eseguita dal conservatore, reclamo che, secondo quanto allegato dalla , costituiva un rimedio alla Pt_1
trascrizione con riserva in questione di cui l'avv. non aveva reso CP_1
edotta l'odierna appellante, e della cui omissione sono derivate le conseguenze pregiudizievoli meglio descritte nel ricorso introduttivo.
Nel quadro normativo vigente al momento della trascrizione con riserva in questione, il verbale di conciliazione non poteva essere trascritto, sicchè
l'inadempimento dell'avv. non può porsi in relazione causale con CP_1
gli asseriti danni subiti dalla . Pt_1
Ed invero, il verbale di conciliazione giudiziale avente ad oggetto l'accertamento dell'intervenuta usucapione del diritto di proprietà non si risolve in uno degli accordi di cui all'art. 2643 c.c., perché non realizza un effetto modificativo, estintivo o costitutivo, ma assume al contrario il valore di un mero negozio di accertamento, con efficacia dichiarativa e retroattiva, finalizzato a rimuovere l'incertezza, mediante la fissazione del contenuto della situazione giuridica preesistente. Per tale negozio non era prevista alcuna forma di pubblicità legale, sicchè il verbale di conciliazione in esame, non essendo riconducibile ad una delle ipotesi di cui alla disposizione normativa di cui all'art. 2643 c.c. non poteva in forza di detta norma essere trascritto. Va poi
7
considerato che
di certo non poteva essere demandato all'autonomia negoziale l'accertamento del diritto di proprietà per intervenuta usucapione con valenza erga omnes, in quanto simile accertamento sfugge alla disponibilità delle parti, essendo riservato al giudice. La trascrivibilità del verbale di accordo amichevole contenente l'accertamento dell'intervenuta usucapione non può nemmeno ammettersi per il tramite dell'art. 2651 c.c., dal momento che tale norma prevede la trascrizione solo della sentenza accertativa dell'usucapione.
Al riguardo, è opportuno ricordare che il contratto di accertamento, definibile come il contratto mediante il quale le parti riconoscono l'esistenza o il contenuto di un loro rapporto giuridico preesistente, può avere ad oggetto anche la proprietà e gli altri diritti reali. I negozi di accertamento della proprietà e degli altri diritti reali non hanno però efficacia costitutiva e non rientrano tra i modi di acquisto dei diritti reali, ma hanno piuttosto valore probatorio nel senso che valgono a provare tra le parti l'esistenza della situazione giuridica accertata.
Ed infatti, secondo il sistema del diritto privato, l'atto ricognitivo di diritti reali non può essere ricompreso tra i mezzi legali di acquisto della proprietà, configurandosi invece come semplice atto dichiarativo che rimuove fra le parti l'incertezza circa i fatti a fondamento dell'acquisto a titolo originario, dispensando la parte a favore della quale il riconoscimento è stato compiuto dall'onere di provare il rapporto come accertato e ponendo a carico della parte che ha compiuto il riconoscimento l'onere della prova contraria, laddove la pronuncia giudiziale di accertamento dell'usucapione contiene un accertamento valevole "erga omnes" nel senso che la valutazione giuridica del rapporto operata dal giudice che ha pronunciato la sentenza, pur non esplicando tra la parte ed il terzo rimasto estraneo al giudizio la forza di giudicato nell'aspetto tipico considerato dall'art. 2909 c.c. fa parte tuttavia di quell'affermazione obiettiva di verità i cui effetti anche i terzi sono tenuti a subire (così Cass.
10435/03, Cass. 7557/03). Della sola sentenza accertativa dell'usucapione è
8 perciò prevista la trascrizione (sebbene si tratti in questo caso di mera pubblicità-notizia).
Il rigetto dell'appello rende superfluo l'esame delle eccezioni riproposte dalla con l'atto di costituzione nel presente giudizio che attengono Controparte_2
all'operatività della polizza assicurativa stipulata dal professionista con la suddetta compagnia.
Va, poi, puntualizzato che la motivazione che il primo giudice ha posto a fondamento della condanna dell'appellante al rimborso delle spese processuali in favore della chiamata in garanzia non ha formato oggetto di specifica censura con l'atto d'impugnazione e, pertanto, non può essere messa in discussione in questa sede. Ne discende che le spese del presente grado seguono la soccombenza e vanno poste a carico della non solo nei confronti Pt_1
dell'avv. ma anche nei confronti della . Dette CP_1 Controparte_2
spese si liquidano, per ciascuno degli appellati, in complessivi € 6.300,00 per compensi professionali, di cui € 1.300,00 per la fase di studio, € 900,00 per la fase introduttiva, € 1.900,00 per la fase di trattazione ed € 2.200,00 per la fase decisionale, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge.
P.Q.M.
La Corte D'Appello di Messina, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso l'ordinanza n. Parte_1
repertorio 2319/2022 emessa dal Tribunale di Messina in data 1.9.2022 anche nei confronti dell'avv. e della , in persona Controparte_1 Controparte_2
del legale rappresentante pro-tempore, così decide:
rigetta l'appello;
condanna al rimborso delle spese processuali del presente grado Parte_1
di giudizio in favore dell'avv. che liquida in complessivi € CP_1
9 6.300,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge;
condanna al rimborso delle spese processuali del presente grado Parte_1
di giudizio in favore di , in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro-tempore, che liquida in complessivi € 6.300,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge;
dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
115/2002 per il pagamento da parte della di un ulteriore importo pari a Pt_1
quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio del 20.3.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. A. Zappalà Dott. G. Minutoli
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