CA
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 19/12/2025, n. 1359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1359 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 452/2025
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
CE S. LO Presidente
Silvia Rita Fabrizio Consigliere
DE RI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi quali esercenti la responsabilità di genitori della minore C.F._2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Del Persona_1 C.F._3
Vecchio del Foro di Teramo, giusta procura in atto separato allegato all'atto di citazione in appello, con studio in Silvi (TE) in Via Verona 7/C; appellante e
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., con sede in Milano, Via Manzoni n. 37, rappresentata e difesa dall'avv. Luca
Rotondo del Foro di Pescara, giusta Procura Generale notarile, allegata con atto separato alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 189/2025 pubbl. il 15/04/2025 dal Tribunale di Chieti, notificata il 15/4/2025, responsabilità per danni causati da cosa in custodia.
pagina 1 di 13 2
CONCLUSIONI: per parte appellante: “IN VIA PRELIMINARE rigettare le eccezioni suindicate e rivalutare la richiesta istruttoria disponendo CTU medico-legale per le motivazioni in atti, se si ritenga non provato il danno patrimoniale. NEL MERITO, premesso ogni opportuna declaratoria, riformare totalmente la Sentenza n. 189/2025 pubbl. il 15/04/2025, RG n. 1704/2023 Repert. n. 231/25 del
15.4.25, Giudice Dott. Cozzolino, notificata presso il domicilio eletto, in data 15.4.25, accogliendo l'appello, e, quindi, Accertare e dichiarare l'avvenuta esclusiva responsabilità della CP_2
Commerciale sita a Chieti Scalo (CH) di proprietà e/o gestito da CP_1 Controparte_3
[...
con sede a Milano, P.VA , in persona del legale rappresentante pro-tempore, in P.IVA_1 ordine alla produzione del sinistro descritto in premessa e, per l'effetto, condannare
[...]
con sede a Milano, P.VA , in persona del legale rappresentanti Controparte_3 P.IVA_1 pro-tempore, al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'odierna attrice come da documenti medici in atti. Tabella di riferimento 2023-2024 Età del danneggiato alla data del sinistro 4 anni Percentuale di invalidità permanente 8% Punto base danno permanente €
939,78 Giorni di invalidità temporanea totale 100 Giorni di invalidità temporanea parziale al
75% 0 Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 0 Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0 Indennità giornaliera € 54,80 CALCOLO del RISARCIMENTO: Danno biologico permanente € 15.788,30 Invalidità temporanea totale € 5.480,00 Totale danno biologico temporaneo € 5.480,00 Danno morale (33,33%) € 7.088,72 TOTALE GENERALE: € 28.357,02 per complessivi € 28.357,02 comprensivi del danno biologico e morale nonché delle spese mediche sostenute – ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata. CON
VITTORIA DI SPESE, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario. CONDANNARE LA alla luce del mancato riscontro dell'invito CP_4 alla negoziazione senza giustificato motivo ( cfr. Sentenza Tribunale di Torino del 18.01.2017, il quale ha condannato d'ufficio il convenuto al pagamento di 3.000 euro, Cfr. Trib. Vicenza n.
1538 del 2023). Si rigetta la richiesta di primo grado di controparte di ricevere liquidazione spese maggiori per in quanto NON GARANTISCE Parte_3
AUTOMATICAMENTE AUMENTO COMPENSO AVVOCATO. CASS N. 9464/2025, IN VIA
SUBORDINATA, IN caso di rigetto dell'Appello, per le motivazioni in atti, compensare le spese dei due gradi di giudizio”;
pagina 2 di 13 3
per parte appellata: In via preliminare: • Dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dai sig.ri e per violazione dell'art. 342 c.p.c. • In subordine, previo Parte_1 Parte_2 accertamento della non accettazione del contraddittorio da parte dell'appellata sulle nuove circostanze di fatto , dichiarare l'inammissibilità del motivo di appello relativo alla presunta pericolosità intrinseca della pavimentazione, in quanto domanda nuova ai sensi dell'art. 345
c.p.c.. Nel merito: • Rigettare integralmente il gravame in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza n. 189/2025 del Tribunale di Chieti. • Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, tenendo conto nella liquidazione del mancato rispetto da parte dell'appellante dei criteri di redazione degli atti di cui al D.M. 110/2023. In via istruttoria: • Rigettare la reiterata richiesta di ammissione di CTU medico-legale”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione e quali esercenti la responsabilità Parte_1 Parte_2 genitoriale sulla figlia minore convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Chieti la Per_1 e la chiedendo che ne fosse Controparte_5 Controparte_6 dichiarata l'esclusiva responsabilità nella causazione di un sinistro occorso alla loro figlia minore in data 21.2.2023, allorquando la bambina, che non aveva ancora compiuto 4 anni di età, cadeva per terra mentre percorreva le aree comuni del centro commerciale sito in Chieti Scalo. CP_6 Gli attori domandavano, in particolare, l'accertamento della responsabilità delle società convenute ai sensi dell'art. 2051 c.c., quali proprietarie e custodi del centro commerciale, ovvero, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c., nonché la condanna delle medesime al risarcimento dei danni biologici e morali patiti dalla minore, quantificati in complessivi € 28.357,02, oltre rivalutazione monetaria ed interessi. Le società convenute si costituivano in giudizio contestando la domanda. In particolare, eccepiva il proprio difetto di legittimazione Controparte_5 passiva, non essendo né proprietaria, né custode, né possidente del centro commerciale.
[...]
da parte sua, eccepiva la mancanza del nesso causale tra la cosa in Controparte_6 custodia e il sinistro, determinato esclusivamente dalla condotta della minore, contestando altresì la quantificazione dei danni. Entrambe le società convenute chiedevano quindi l'estromissione di Controparte_5 e il rigetto integrale della domanda.
[...] Il Giudice di primo grado disponeva la separazione delle domande nei confronti delle due società convenute. Il giudizio proseguiva quindi nei confronti della sola Controparte_6 La causa veniva istruita mediante l'espletamento della prova testimoniale e l'interpello delle parti attrici. Il Tribunale respingeva la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio formulata dagli attori e, all'udienza del 9.4.2025, tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281-quinquies c.p.c.. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Chieti ha respinto la domanda risarcitoria proposta dai genitori della minore, compensando le spese di lite tra le parti nella misura del 50% e pagina 3 di 13 4
condannando gli attori a rifondere alla società convenuta il restante 50% delle spese, liquidate in complessivi € 3.356,50 per compensi di avvocato, oltre accessori di legge. In estrema sintesi, il Tribunale ha ritenuto che il rischio di scivolare a causa della presenza dei coriandoli e della schiuma non solo non poteva essere contrastato in alcun modo dalla società convenuta, ma era talmente evidente e percepibile con l'uso di una ordinaria diligenza, da doversi escludere in maniera radicale che vi fossero pericoli occulti o insidie, e da rendere la cosa custodita dalla società convenuta una mera occasione del sinistro occorso alla minore, verificatosi piuttosto per un caso fortuito, inteso come fattore causale non evitabile neanche con la massima diligenza concretamente esigibile in relazione al contesto in cui l'evento era avvenuto. La domanda veniva quindi respinta per infondatezza, a prescindere dalla sua qualificazione ai sensi dell'art. 2051 o dell'art. 2043 c.c. Quanto alle spese processuali, il Tribunale disponeva la compensazione tra le parti nella misura del 50% in ragione di quanto stabilito dall'art. 4 del d.l. n. 132/2014, non avendo la società convenuta risposto all'invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita. Per la restante parte, le spese venivano poste a carico degli attori e liquidate nella misura sopra indicata. 2 Avverso la suddetta sentenza, i signori e , nella spiegata qualità, Parte_1 Parte_2 hanno proposto appello chiedendone la riforma integrale sulla base di quattro motivi di gravame. Con il primo motivo di appello, gli appellanti lamentano la violazione degli artt. 2050, 2051 e 2043 c.c., per contraddittorietà della motivazione. Gli appellanti sostengono che in atti mancherebbe la prova della consistenza fisica del piano di calpestio della pavimentazione e delle sue caratteristiche intrinseche, con le alterazioni permanenti manifestatesi nel corso del ciclo di vita della pavimentazione stessa. Secondo la prospettazione degli appellanti, la natura del pavimento, non essendo stata accertata, potrebbe ritenersi in maniera verosimile pericolosa. Vi sarebbe stata una situazione di pericolo suscettibile di essere prevista e superata solo attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del Centro Commerciale. Gli appellanti sostengono che il mancato accoglimento della domanda sulla scorta del fatto che lo stato dei luoghi non presentava una situazione di pericolosità non costituirebbe elemento dirimente per determinare una responsabilità ex art. 2051 c.c. Dimostrare che la cosa aveva una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode, non sarebbe coerente con l'interpretazione dell'art. 2051 c.c. ormai consolidata nella giurisprudenza della Corte di Cassazione. Gli appellanti richiamano il principio secondo cui, quando il danno è causato da cose inerti e visibili (quali marciapiedi, scale, strade, pavimenti e simili), come nel caso di specie, il danneggiato può provare il nesso di causa tra cosa e danno dimostrandone la pericolosità. La pericolosità della cosa fonte di danno non sarebbe dunque fatto costitutivo della responsabilità del custode, ma semplicemente un indizio dal quale desumere, ex art. 2727 c.c., la sussistenza di un valido nesso di causa tra la cosa inerte e il danno. Con il secondo motivo di appello, gli appellanti censurano la sentenza per la violazione degli artt. 2051 e 2697 c.c., con riferimento all'onere di provare che lo stato dei luoghi era pericoloso e che la cosa era “potenzialmente pericolosa”. Gli appellanti ribadiscono che l'art. 2051 c.c. individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva, che necessita, per trovare applicazione, della sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo. Con il terzo motivo di appello, gli appellanti denunciano l'omessa e contraddittoria valutazione delle prove orali e documentali. In particolare, sostengono che dalle prove testimoniali sarebbero emersi dati significativi in ordine alle modalità del fatto. I testimoni escussi, presenti al momento della caduta, avrebbero riferito che intorno alle ore 19:00/19:30 del 21.2.2023 la minore era caduta mentre stava giocando pagina 4 di 13 5
con altri bambini all'interno delle aree comuni del centro commerciale, essendo scivolata a causa della presenza di coriandoli e di schiuma per terra. Entrambi i testimoni avrebbero dichiarato che non era presente personale del Centro Commerciale al momento del sinistro. Con il quarto motivo di appello, gli appellanti lamentano la violazione dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 28/2010, con riferimento alla condanna alle spese del giudizio e alla mancata integrale compensazione delle stesse. Gli appellanti concludono chiedendo che la sentenza impugnata venga integralmente riformata, con accoglimento delle domande proposte in primo grado e condanna dell'appellata al risarcimento dei danni nella misura indicata nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, nonché con condanna dell'appellata alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Si è costituita in giudizio la società chiedendo il rigetto dell'appello in quanto CP_6 inammissibile e, in ogni caso, palesemente infondato, con la conseguente conferma della sentenza di primo grado e la condanna degli appellanti alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. L'appellata ha sollevato preliminarmente tre eccezioni di inammissibilità dell'appello. In primo luogo, l'appellata eccepisce che l'atto di appello non rispetterebbe i criteri di redazione prescritti dal D.M. 110/2023, a causa della formattazione irregolare e della mancanza di parole chiave obbligatorie, con il conseguente aggravamento della gestione processuale, chiedendo, pertanto, alla Corte di tenerne conto in sede di liquidazione delle spese di lite. In secondo luogo, l'appellata eccepisce che l'appello sarebbe palesemente contrario al dettato dell'art. 342 c.p.c., in quanto privo della specificità dei motivi, risolvendosi in una mera, generica e reiterata riproposizione del testo della sentenza di primo grado senza una critica argomentata e puntuale alla decisione assunta con la sentenza impugnata. In terzo luogo, l'appellata eccepisce che gli appellanti avrebbero introdotto per la prima volta in sede di appello nuovi elementi di fatto circa la presunta pericolosità intrinseca della pavimentazione quale causa della caduta della minore, in violazione dell'art. 345 c.p.c., traducendosi in domanda nuova inammissibile in appello e, in ogni caso, contraddittoria rispetto all'argomentazione di fondo sostenuta nel corso del primo grado di giudizio, ossia la presenza di coriandoli e schiuma quale circostanza causativa dell'evento dannoso. L'appellata rileva che gli appellanti, per sfuggire ad una possibile dichiarazione di inammissibilità dell'appello ex art. 345 c.p.c., solo in sede di precisazione delle conclusioni avrebbero riferito che si tratterebbe di mere argomentazioni di difesa, nonostante tale domanda nuova sia espressamente elencata tra i motivi di appello. Nel merito, l'appellata contesta la fondatezza di tutti i motivi di appello. Con riferimento al primo motivo, l'appellata sostiene di aver fornito prova convincente del caso fortuito, come correttamente riconosciuto dal primo Giudice, escludendo la responsabilità ex art. 2051 c.c. e dimostrando che il danno è stato causato non da un vizio della cosa in custodia, ma dall'azione incontrollabile di terzi avventori e dalla colpa grave dei genitori per mancata vigilanza sulla minore, elementi che interromperebbero il nesso causale tra il verificarsi del danno e la cosa in custodia. L'appellata sostiene che il primo Giudice avrebbe correttamente accolto tutti questi principi, stabilendo che, una volta provato il nesso causale tra la cosa e il danno, grava sul custode dimostrare il caso fortuito, prova che l'appellata avrebbe fornito esaurientemente mediante prove documentali e testimoniali sulla ampia pubblicizzazione dell'evento, sull'incremento straordinario del servizio di pulizia e sulla mancata vigilanza dei genitori. Secondo l'appellata, il primo Giudice avrebbe quindi fondatamente rigettato la domanda degli avversari qualificando il pavimento come mero elemento occasionale, aderendo alla consolidata pagina 5 di 13 6
giurisprudenza di legittimità che si è pronunciata sulla distinzione tra prevedibilità dell'uso anomalo della cosa in custodia e la sua macroscopica insidiosità. L'appellata richiama l'ordinanza della Suprema Corte n. 35966/2023, secondo cui il dovere di cautela del custode si limita al rispetto dell'auto-responsabilità del danneggiato, il quale, se si espone volontariamente ad un rischio noto e prevedibile, interrompe il nesso causale e integra un caso fortuito escludente la responsabilità del custode. La condotta imprudente dei genitori in un contesto rischioso come una festa affollata costituirebbe quindi causa esclusiva del danno. L'appellata sostiene inoltre che il dovere di custodia ex art. 2051 c.c. non implica un obbligo di risultato assoluto, dovendo la responsabilità essere commisurata al criterio della “esigibilità” della condotta. Pretendere, come farebbe l'appellante, una pulizia istantanea e capillare dell'area ad ogni lancio di coriandoli equivarrebbe a imporre un'obbligazione impossibile e sproporzionata, che di fatto impedirebbe lo svolgimento di qualsiasi evento aggregativo. La società appellata avrebbe fatto tutto ciò che era ragionevolmente esigibile nelle circostanze, predisponendo un servizio di pulizia straordinario. L'appellata aggiunge che, in presenza di una festa di Carnevale, la presenza di coriandoli e stelle filanti a terra sarebbe assolutamente ordinaria e prevedibile, così da escludere il nesso causale. Con riferimento al terzo motivo, l'appellata insiste sulla infondatezza della censura sull'omessa valutazione delle prove, sostenendo che il primo Giudice avrebbe ampiamente esaminato tutte le prove documentali e testimoniali, basando la sua decisione sulle fotografie prodotte dagli appellanti, mai contestate dalla appellata, e sulle testimonianze che avrebbero confermato sia la natura caotica dell'evento sia la mancata sorveglianza della minore. Con riferimento al quarto motivo, l'appellata ribadisce l'incomprensibilità del motivo di appello nei suoi riferimenti normativi, rilevando che la pretesa di compensazione delle spese per la mancata adesione alla negoziazione assistita non potrebbe estendersi al grado di appello, poiché in questa fase non sarebbe pervenuto alcun invito alla negoziazione. L'appellata conclude chiedendo che l'appello venga integralmente respinto, con conferma della sentenza di primo grado e condanna degli appellanti alla rifusione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio. Con ordinanza del 12 novembre 2025 la causa è stata rinviata, per discussione ex art. 281 sexies, all'udienza del 10.12.2025 con termine sino al 3.12.2025 per il deposito di sintetiche memorie conclusionali e con sostituzione della predetta udienza del 10.12.2025 ex art. 127 ter cpc con il deposito di note di trattazione scritta, depositate da entrambe le parti nei termini perentori indicati. 3 L'appello è infondato.
3.1 In materia di danni derivanti da insidia ritiene il Collegio di dover disattendere da un lato quell'indirizzo interpretativo che riconduce la fattispecie in ogni caso alla disciplina di cui all'art. 2051 c.c. (ancora da ultimo Cass. nr. 361/06) e dall'altro quello, più tradizionale, che ricorre esclusivamente alla previsione di cui all'art. 2043 cc (ancora da ultimo Cass. nrr. 2410/05 e 1571/04), perché entrambi non esaustivi nella classificazione delle fattispecie concrete, in ragione delle particolarità che ognuna delle stesse presenta di volta in volta. Più aderente rispetto alle diversità del “concreto” appare allora quell'interpretazione secondo cui la presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia, di cui all'art. 2051 cc, non si applichi al proprietario-custode ogni qual volta sul bene, per le sue caratteristiche, non sia possibile esercitare la custodia, intesa quale potere di fatto sulla cosa. Ai fini quindi della responsabilità ex art. 2051 cc, che non è limitata alla pericolosità da intrinseca dinamicità della cosa, potendo anche configurarsi per le cose inerti (Cass. III^ nr. 11695/09, Trib. Salerno II^ nr. 1386/10 e App. Firenze II^ nr. 851/10), occorre la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere pagina 6 di 13 7
sulla stessa, ovvero la sua disponibilità giuridica e materiale con il conseguente potere di intervento su di essa (Cass. II^ nr. 13881/10).
pagina 7 di 13 8
L'estensione del bene e l'utilizzazione generale e diretta dello stesso da parte di terzi, sono poi solo figure sintomatiche dell'impossibilità della custodia da parte del responsabile, mentre l'elemento dirimente è che il bene stesso, dal cui utilizzo è derivato un danno, si trovi nel perimetro di effettiva controllabilità da parte del proprietario. Ove non sia applicabile la disciplina della responsabilità ex art. 2051 cc, per l'impossibilità in concreto dell'effettiva custodia del bene, il proprietario-custode risponde dei danni da detti beni, subìti dall'utente, secondo la regola generale di cui all'art. 2043 cc, che non prevede alcuna limitazione della responsabilità per comportamento colposo alle sole ipotesi di insidia e trabocchetto. In questo caso graverà sul danneggiato allora l'onere della prova della anomalia del bene, fatto di per sè idoneo a configurare il comportamento colposo del proprietario-custode, su cui ricade invece l'onere della prova dei fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità in cui l'utente si sia trovato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia (Cass. III^ nr. 15384/06, 5445/06 e 3651/06). Nella fattispecie al vaglio allora, la difesa attorea invocava in verità esplicitamente nell'atto di citazione l'operatività della disciplina di cui all'art. 2051 cc. Secondo principi ormai consolidati nella giurisprudenza di legittimità, recentemente compendiati e puntualizzati dalla Corte nomofilattica all'esito di una ampia ed articolata motivazione alla quale si rinvia (Cass. ord. 2481/2018): a) "l'art. 2051 c.c, nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima"; b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso"; c) "il caso fortuito rappresentato da fatto naturale o del terzo è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere"; d) "il caso fortuito rappresentato dalla condotta del danneggiato è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227 cod. civ., primo comma;
e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale".
pagina 8 di 13 9
Anche a voler sussumere la domanda sotto l'egida dell'art. 2051 cc, l'esito di rigetto è tuttavia ugualmente inevitabile. La responsabilità del custode richiede dunque che "l'evento sia stato cagionato dalla cosa medesima per sua intrinseca natura ovvero per l'insorgenza in essa di agenti dannosi" (Cass. 28.3.01, n. 4480; 1°.6.95, n. 6125; 10.11.93, n. 11091): nell'effettuare tale valutazione non si deve distinguere tra cose intrinsecamente pericolose e cose suscettibili di divenire tali in forza di altri fattori causali, poiché l'art. 2051 c.c. - a differenza dell'art. 2043 c.c., il quale impone a chiunque un dovere generale di astensione dal compimento di atti che possano provocare danni a terzi - pone a carico di un soggetto ben individuato uno specifico obbligo di attivarsi affinché dal bene affidato alla sua custodia non derivino danni a terzi ed è inoltre necessario, per potere pervenire all'accertamento della responsabilità del custode, che il danneggiato dimostri che l'evento si sia prodotto come conseguenza normale della particolare condizione potenzialmente lesiva, originariamente posseduta o successivamente assunta dalla cosa (Cass. 7276/97; 10015/06; 11264/95). La disciplina dell'articolo in questione è stata ormai definita compiutamente in sede di legittimità, specificando che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa stessa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale - anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno. In tale ipotesi, il danneggiato non è tuttavia dispensato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (cfr. Cass. civ. 11 marzo 2011 n. 5910; Cass. civ. 1° aprile 2010 n. 8005). Alla stregua dell'insegnamento illustrato, occorre nella prospettiva applicativa del criterio ex art. 2051 cc indagare sull'esistenza del nesso di causalità materiale tra la cosa ed il danno, occorre cioè accertare se l'evento dedotto si è prodotto come conseguenza normale della condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, per poi eventualmente verificare se vi sia un elemento che, perché idoneo ad imprimere alla traiettoria causale una direzione prima imprevedibile o comunque inevitabile, valga ad interrompere la processione eziologica.
3.2 Alla luce dei suddetti principi, ed in particolare di quello compendiato sub d), deve valutarsi se la condotta del danneggiato, oggi appellante, sia stata o meno connotata, in concreto, da negligenza ed imprudenza e si ponga quale causa esclusiva dell'evento dannoso. E deve escludersi, se non nei marginali limiti sopra precisati sub b), che assumano rilievo le condotte - eventualmente colpose - del custode, ove risulti sussistente una condotta colposa del danneggiato dotata di efficienza causale esclusiva, che, come tale, elide il nesso causale tra cosa ed evento dannoso e ciò anche inquadrandola fattispecie sub art. 2043 c.c. Nell'atto di citazione, l'iniziale allegazione fattuale era così esposta:
“in data 21.2.23, alle ore 19.00/19.30 circa, all'interno del Centro Commerciale a Chiesti CP_6 Scalo (CH), la minore dell'età di 4 anni, mentre percorreva il corridoio a causa e Persona_1 per la presenza di coriandoli ( non segnalati ) che hanno reso pericoloso e scivoloso il pavimento, è caduta rovinosamente a terra, rimanendo vittima di lesioni fisiche.”. pagina 9 di 13 10
Stando allora a quella prospettazione, il pavimento del Centro non era scivoloso e pericoloso in sé, e solo poi nascosto, in tale sua intrinseca ed ontologica pericolosità, dalla presenza di coriandoli (non segnalati) e schiuma. Stando all'iniziale affermazione attorea, il pavimento era stato reso scivoloso e pericoloso proprio per la presenza dei coriandoli. Quella prospettazione andava e va ancora oggi a delimitare la fase assertiva, attraverso la fissazione del thema decidendum, ovvero la cristallizzazione dei fatti costitutivi delle domande ed eccezioni delle parti. Laddove allora in questa sede, e comunque successivamente a quella delimitazione della fase assertiva (novità in punto di delimitazione del thema decidendum non si riscontrano neanche nella prima memoria cd ), la parte danneggiata assume che: Pt_4
“Nella vicenda in esame, rispetto a quanto asserito dal Giudice di prime cure, l'area in cui è avvenuta la caduta della minore, era pericolosa, in mancanza di CTU tecnica. Pertanto, senza entrare nel merito della pericolosità del pavimento-luogo di causa, occorre comunque contestare quanto asserito dal giudice di prime cure, senza un minimo di riscontro probatorio. In relazione ai suoi strati di supporto e rivestimento, infatti, la pavimentazione viene considerata, dalla normativa e dalla letteratura tecnico-edilizia, “l'elemento tecnico che maggiormente incide sul rischio caduta per scivolamento e inciampo sulla superficie di calpestio. Secondo l' che, ogni anno propone una rassegna tecnico-scientifica sul tema della scivolosità CP_7 delle pavimentazioni, ritiene che fattori tecnici connessi alle caratteristiche dei pavimenti possono incrementare il rischio di scivolamento.” e poi oltre che “In mancanza di prove in atti, si ritiene, invece verosimile, che il pavimento in questione era pericoloso da rischio di scivolamento e caduta!!!” e ancora “In atti manca la prova della consistenza fisica del piano di calpestio del pavimento e delle sue caratteristiche intrinseche, con le alterazioni permanenti manifestate nel corso del ciclo di vita della stessa pavimentazione”. Elementi mancanti che non avrebbero mai potuto affermare quanto fatto dal Giudice di prima cure!!! La natura del pavimento ( non è stata accertata) può ritenersi in maniera verosimile che era invece pericolosa. Vi era una situazione di pericolo suscettibile di essere prevista e superata solo attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del Centro Commerciale.” e quindi ancora “All'esito delle prove è emerso che l'area in questione era pericolosa e cromaticamente non percepibile nell'immediato a causa della presenza di beni esterni che coprivano la superficie del pavimento”; laddove allora quella parte, successivamente alla delimitazione della iniziale prospettazione assertiva, sposta la causa dello scivolamento dalla presenza dei coriandoli sulla pavimentazione alla conformazione/composizione del pavimento, a sua volta coperto da coriandoli e schiuma, appare evidente come introduca un tema di indagine del tutto nuovo e diverso da quello inizialmente addotto e come tale assolutamente non scrutinabile.
3.3. Tanto premesso e dovendo allora lo scrutinio della domanda attenersi strettamente a quella iniziale prospettazione, è del tutto condivisibile l'affermazione esposta dalla difesa attorea secondo cui in la presenza di coriandoli o schiuma in terra creino il forte rischio di scivolamento e ciò, va peraltro aggiunto, a prescindere dalla conformazione/composizione del pavimento sottostante. Dalle disposte acquisizioni orali è tuttavia risultato accertato quanto segue. In sede di interrogatorio formale la parte attrice ha ammesso di essersi accorta che Parte_5 presso i locali de quibus c'era una festa (Non sapevo che c'era la festa anche se poi ho visto che c'era questa festa-Non sapevo che c'era tale evento ma c'era questa festa). pagina 10 di 13 11
Anche l'altro attore ha confessato “…….abbiamo visto che c'erano dei bambini in maschera e che c'era una festa”.
Anche la teste di parte attrice ha confermato che la presenza di una Testimone_1 festa in quel locale era assolutamente percepibile ed era stata da lei percepita “Si è vera la circostanza quel giorno era ivi in corso la festa di Carnevale”. Pure il teste ha riferito “Sul capitolo di prova posso dire che io non so se fosse una Tes_2 festa quella dove si trovava la minore al momento della caduta, ma ho visto che c'erano sia adulti che bambini con vestiti di Carnevale”. E' pertanto accertato che, all'altezza dei luoghi ove sono posizionati i giochi fissi per bambini (si vedano le foto e le dichiarazioni del teste vi fosse un evidente assembramento di adulti e Tes_2 bambini in maschera, che aveva indotto sia le parti sia i testi a perfettamente percepire che si fosse in presenza di una “festa di Carnevale”. Come poi ammette la stessa difesa della parte attrice nei suoi scritti difensivi “La festa di carnevale comporta l'utilizzo e la presenza di coriandoli a terra”; coriandoli che, si limita ad aggiungere peraltro questa Corte, non possono evidentemente essere neanche rimossi successivamente ad ogni lancio, in quanto ciò eliderebbe proprio la possibilità di fruizione del momento ludico da parte dei partecipanti per il continuo intervento degli addetti alla rimozione di coriandoli, schiuma e stelle filanti (teste ). Tes_1 Ora non vi è chi non veda che il contesto in cui avvenne l'incidente – festa di carnevale - era tale da dover indurre qualunque persona di normale diligenza e prudenza, ad usare la massima attenzione nel transitare anche solo nei pressi della stessa, proprio per evitare uno scivolamento molto più che probabile in ragione della più che prevedibile presenza in terra di coriandoli, stelle filanti e schiuma, proprio perché “La festa di carnevale comporta l'utilizzo e la presenza di coriandoli a terra”, La situazione di pericolo era, dunque, non solo tempestivamente percepibile, ma anche evitabile, senza che possa assumere rilevanza, in senso contrario, la mancanza di apposita segnalazione della presenza di una festa in atto ovvero la interdizione dell'accesso all'area, proprio in ragione dell'evidente intrinseca pericolosità di un transito sulla stessa. Pur volendo allora ricondurre la fattispecie al vaglio al paradigma di cui all'art. 2051 cc, e senza necessità di richiamare quella recentissima giurisprudenza che, discostandosi dai suoi stessi consolidati indirizzi in materia ha statuito come la responsabilità de qua sussista, richiamando affermazioni ormai superate anche nell'ambito dell'art. 2043 cc, solo in ipotesi di insidia e trabocchetto e solo laddove l'alterazione della cosa sia imprevedibile e invisibile (Cass. III^ nr. 11592/10), non v'è chi non veda come l'accertamento positivo del mantenimento di una condotta gravemente imprudente da parte dell'utente induca ad escludere la sussistenza del nesso eziologico tra la anomalia della cosa ed il danno che ne è derivato, integrando, anche sotto tale profilo, l'ipotesi del c.d. fortuito escludente l'operatività del criterio di responsabilità presunta o oggettiva ex art. 2051 cit. (da ultimo Cass. III^ nrr. 24149/10 e 21328/10). L'evento dannoso ebbe allora a verificarsi non a causa della intrinseca pericolosità della cosa, ma a causa della condotta gravemente negligente e imprudente dell'utente, in quanto è provato in atti che vi fossero tutte le condizioni logistiche e temporali, che avrebbero potuto e dovuto consentirgli, usando la normale diligenza di percepire prima la presenza di una festa di carnevale (le parti ed i testi hanno anzi confermato di averla percepita, come visto) e di procedere pertanto con ogni cautela;
pure tenuto conto del principio di autoresponsabilità a carico degli utenti gravati da un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario diretto del bene utilizzato per salvaguardare appunto la propria incolumità (Corte appello Milano, sez. II, 16/12/2009, n. 3178, Corte appello L'Aquila, 15/01/2020, (ud. 08/01/2020, dep.
pagina 11 di 13 12
15/01/2020), n.75, Cassazione civile sez. VI, 06/07/2021, (ud. 11/02/2021, dep. 06/07/2021), n.19094 e Cassazione civile sez. VI, 17/01/2018, (ud. 04/12/2017, dep. 17/01/2018), n.1064). La valutazione di assoluta imprudenza poi non può nello specifico che essere imputata in capo ai genitori della minore, in quanto, ferma peraltro la prova certa della previa chiara percezione in capo agli stessi dell'essere in corso una festa di carnevale, dotata ontologicamente di quelle caratteristiche, avrebbero evidentemente dovuto quei legali responsabili, con condotta assolutamente esigibile secondo i criteri di ordinaria diligenza, assicurarsi che l'incedere della minore avvenisse, all'altezza di quel punto, in tutta sicurezza, se, del caso, prendendola per mano ed assicurandone così il mantenimento in una posizione di pieno equilibrio per tutto il tempo dell'attraversamento. I testi escussi sul punto hanno invece riferito che la minore, di soli 4 anni, correva liberamente e senza che i genitori la tenessero per mano. Confermato allora che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze (prevedibilità e prevenibilità), tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, non resta che concludere per una valutazione di assoluta ed esclusiva incidenza causale del comportamento gravemente imprudente dei genitori della minore nella causazione del danno subito dalla medesima. L'appello deve essere pertanto rigettato.
4. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base al valore del disputatum (28.357,02 IV scaglione) vertendosi in ipotesi di rigetto, pure per la fase di trattazione, sia pure per i soli minimi, anche in assenza di istruttoria ( Cass. n. 30219/23 e n. 18723/24 ), mentre secondo valori medi per le altre fasi, restando in questa sede irrilevante quanto già addotto dal giudice di prime cure a sostegno della disposta parziale compensazione. L'infondatezza del gravame ed il conseguente rigetto dello stesso comportano l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012).
5. Ritiene infine il Collegio come si rinvengano i presupposti per la revoca della ammissione al Patrocinio a spese dello Stato ex art. 136 nr. 115/02, avendo evidentemente la parte agìto, con la proposizione del presente procedimento, con manifesta colpa grave, essendosi limitata a riproporre questioni già compiutamente risolte con la decisione di primo grado, avverso cui alcuna seria critica risulta riproposta in questa sede, e non avendo pertanto adeguatamente ponderato l'infondatezza delle sue argomentazioni, alla luce delle ragioni già poste a sostegno della decisione di primo grado (Corte d'Appello Milano nr. 2282/12), ma avendo tentato anzi di addurre in questa sede nuove, e quindi radicalmente inammissibili, circostanze fattuali, idonee ad alterare il thema decidendum inizialmente fissato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto, così decide:
1) respinge l'appello;
2) condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellato che per compensi professionali liquida in euro 8.000,00, oltre spese generali al 15%, iva e cassa forense come per legge.
pagina 12 di 13 13
3) si dà atto della sussistenza dei presupposti ex articolo 13 Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/2002 n. 115, G.U. 15/06/2002 n. 139 1-quater. Inserito dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228;
4) visto l'art. 136 nr. 115/02, revoca il provvedimento di ammissione degli appellanti al PSS relativamente al presente grado.
Così deciso nella camera di consiglio del 18.12.2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
DE RI CE S. LO
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 452/2025
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
CE S. LO Presidente
Silvia Rita Fabrizio Consigliere
DE RI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi quali esercenti la responsabilità di genitori della minore C.F._2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Del Persona_1 C.F._3
Vecchio del Foro di Teramo, giusta procura in atto separato allegato all'atto di citazione in appello, con studio in Silvi (TE) in Via Verona 7/C; appellante e
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., con sede in Milano, Via Manzoni n. 37, rappresentata e difesa dall'avv. Luca
Rotondo del Foro di Pescara, giusta Procura Generale notarile, allegata con atto separato alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 189/2025 pubbl. il 15/04/2025 dal Tribunale di Chieti, notificata il 15/4/2025, responsabilità per danni causati da cosa in custodia.
pagina 1 di 13 2
CONCLUSIONI: per parte appellante: “IN VIA PRELIMINARE rigettare le eccezioni suindicate e rivalutare la richiesta istruttoria disponendo CTU medico-legale per le motivazioni in atti, se si ritenga non provato il danno patrimoniale. NEL MERITO, premesso ogni opportuna declaratoria, riformare totalmente la Sentenza n. 189/2025 pubbl. il 15/04/2025, RG n. 1704/2023 Repert. n. 231/25 del
15.4.25, Giudice Dott. Cozzolino, notificata presso il domicilio eletto, in data 15.4.25, accogliendo l'appello, e, quindi, Accertare e dichiarare l'avvenuta esclusiva responsabilità della CP_2
Commerciale sita a Chieti Scalo (CH) di proprietà e/o gestito da CP_1 Controparte_3
[...
con sede a Milano, P.VA , in persona del legale rappresentante pro-tempore, in P.IVA_1 ordine alla produzione del sinistro descritto in premessa e, per l'effetto, condannare
[...]
con sede a Milano, P.VA , in persona del legale rappresentanti Controparte_3 P.IVA_1 pro-tempore, al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'odierna attrice come da documenti medici in atti. Tabella di riferimento 2023-2024 Età del danneggiato alla data del sinistro 4 anni Percentuale di invalidità permanente 8% Punto base danno permanente €
939,78 Giorni di invalidità temporanea totale 100 Giorni di invalidità temporanea parziale al
75% 0 Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 0 Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0 Indennità giornaliera € 54,80 CALCOLO del RISARCIMENTO: Danno biologico permanente € 15.788,30 Invalidità temporanea totale € 5.480,00 Totale danno biologico temporaneo € 5.480,00 Danno morale (33,33%) € 7.088,72 TOTALE GENERALE: € 28.357,02 per complessivi € 28.357,02 comprensivi del danno biologico e morale nonché delle spese mediche sostenute – ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata. CON
VITTORIA DI SPESE, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario. CONDANNARE LA alla luce del mancato riscontro dell'invito CP_4 alla negoziazione senza giustificato motivo ( cfr. Sentenza Tribunale di Torino del 18.01.2017, il quale ha condannato d'ufficio il convenuto al pagamento di 3.000 euro, Cfr. Trib. Vicenza n.
1538 del 2023). Si rigetta la richiesta di primo grado di controparte di ricevere liquidazione spese maggiori per in quanto NON GARANTISCE Parte_3
AUTOMATICAMENTE AUMENTO COMPENSO AVVOCATO. CASS N. 9464/2025, IN VIA
SUBORDINATA, IN caso di rigetto dell'Appello, per le motivazioni in atti, compensare le spese dei due gradi di giudizio”;
pagina 2 di 13 3
per parte appellata: In via preliminare: • Dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dai sig.ri e per violazione dell'art. 342 c.p.c. • In subordine, previo Parte_1 Parte_2 accertamento della non accettazione del contraddittorio da parte dell'appellata sulle nuove circostanze di fatto , dichiarare l'inammissibilità del motivo di appello relativo alla presunta pericolosità intrinseca della pavimentazione, in quanto domanda nuova ai sensi dell'art. 345
c.p.c.. Nel merito: • Rigettare integralmente il gravame in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza n. 189/2025 del Tribunale di Chieti. • Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, tenendo conto nella liquidazione del mancato rispetto da parte dell'appellante dei criteri di redazione degli atti di cui al D.M. 110/2023. In via istruttoria: • Rigettare la reiterata richiesta di ammissione di CTU medico-legale”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione e quali esercenti la responsabilità Parte_1 Parte_2 genitoriale sulla figlia minore convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Chieti la Per_1 e la chiedendo che ne fosse Controparte_5 Controparte_6 dichiarata l'esclusiva responsabilità nella causazione di un sinistro occorso alla loro figlia minore in data 21.2.2023, allorquando la bambina, che non aveva ancora compiuto 4 anni di età, cadeva per terra mentre percorreva le aree comuni del centro commerciale sito in Chieti Scalo. CP_6 Gli attori domandavano, in particolare, l'accertamento della responsabilità delle società convenute ai sensi dell'art. 2051 c.c., quali proprietarie e custodi del centro commerciale, ovvero, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c., nonché la condanna delle medesime al risarcimento dei danni biologici e morali patiti dalla minore, quantificati in complessivi € 28.357,02, oltre rivalutazione monetaria ed interessi. Le società convenute si costituivano in giudizio contestando la domanda. In particolare, eccepiva il proprio difetto di legittimazione Controparte_5 passiva, non essendo né proprietaria, né custode, né possidente del centro commerciale.
[...]
da parte sua, eccepiva la mancanza del nesso causale tra la cosa in Controparte_6 custodia e il sinistro, determinato esclusivamente dalla condotta della minore, contestando altresì la quantificazione dei danni. Entrambe le società convenute chiedevano quindi l'estromissione di Controparte_5 e il rigetto integrale della domanda.
[...] Il Giudice di primo grado disponeva la separazione delle domande nei confronti delle due società convenute. Il giudizio proseguiva quindi nei confronti della sola Controparte_6 La causa veniva istruita mediante l'espletamento della prova testimoniale e l'interpello delle parti attrici. Il Tribunale respingeva la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio formulata dagli attori e, all'udienza del 9.4.2025, tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281-quinquies c.p.c.. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Chieti ha respinto la domanda risarcitoria proposta dai genitori della minore, compensando le spese di lite tra le parti nella misura del 50% e pagina 3 di 13 4
condannando gli attori a rifondere alla società convenuta il restante 50% delle spese, liquidate in complessivi € 3.356,50 per compensi di avvocato, oltre accessori di legge. In estrema sintesi, il Tribunale ha ritenuto che il rischio di scivolare a causa della presenza dei coriandoli e della schiuma non solo non poteva essere contrastato in alcun modo dalla società convenuta, ma era talmente evidente e percepibile con l'uso di una ordinaria diligenza, da doversi escludere in maniera radicale che vi fossero pericoli occulti o insidie, e da rendere la cosa custodita dalla società convenuta una mera occasione del sinistro occorso alla minore, verificatosi piuttosto per un caso fortuito, inteso come fattore causale non evitabile neanche con la massima diligenza concretamente esigibile in relazione al contesto in cui l'evento era avvenuto. La domanda veniva quindi respinta per infondatezza, a prescindere dalla sua qualificazione ai sensi dell'art. 2051 o dell'art. 2043 c.c. Quanto alle spese processuali, il Tribunale disponeva la compensazione tra le parti nella misura del 50% in ragione di quanto stabilito dall'art. 4 del d.l. n. 132/2014, non avendo la società convenuta risposto all'invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita. Per la restante parte, le spese venivano poste a carico degli attori e liquidate nella misura sopra indicata. 2 Avverso la suddetta sentenza, i signori e , nella spiegata qualità, Parte_1 Parte_2 hanno proposto appello chiedendone la riforma integrale sulla base di quattro motivi di gravame. Con il primo motivo di appello, gli appellanti lamentano la violazione degli artt. 2050, 2051 e 2043 c.c., per contraddittorietà della motivazione. Gli appellanti sostengono che in atti mancherebbe la prova della consistenza fisica del piano di calpestio della pavimentazione e delle sue caratteristiche intrinseche, con le alterazioni permanenti manifestatesi nel corso del ciclo di vita della pavimentazione stessa. Secondo la prospettazione degli appellanti, la natura del pavimento, non essendo stata accertata, potrebbe ritenersi in maniera verosimile pericolosa. Vi sarebbe stata una situazione di pericolo suscettibile di essere prevista e superata solo attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del Centro Commerciale. Gli appellanti sostengono che il mancato accoglimento della domanda sulla scorta del fatto che lo stato dei luoghi non presentava una situazione di pericolosità non costituirebbe elemento dirimente per determinare una responsabilità ex art. 2051 c.c. Dimostrare che la cosa aveva una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode, non sarebbe coerente con l'interpretazione dell'art. 2051 c.c. ormai consolidata nella giurisprudenza della Corte di Cassazione. Gli appellanti richiamano il principio secondo cui, quando il danno è causato da cose inerti e visibili (quali marciapiedi, scale, strade, pavimenti e simili), come nel caso di specie, il danneggiato può provare il nesso di causa tra cosa e danno dimostrandone la pericolosità. La pericolosità della cosa fonte di danno non sarebbe dunque fatto costitutivo della responsabilità del custode, ma semplicemente un indizio dal quale desumere, ex art. 2727 c.c., la sussistenza di un valido nesso di causa tra la cosa inerte e il danno. Con il secondo motivo di appello, gli appellanti censurano la sentenza per la violazione degli artt. 2051 e 2697 c.c., con riferimento all'onere di provare che lo stato dei luoghi era pericoloso e che la cosa era “potenzialmente pericolosa”. Gli appellanti ribadiscono che l'art. 2051 c.c. individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva, che necessita, per trovare applicazione, della sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo. Con il terzo motivo di appello, gli appellanti denunciano l'omessa e contraddittoria valutazione delle prove orali e documentali. In particolare, sostengono che dalle prove testimoniali sarebbero emersi dati significativi in ordine alle modalità del fatto. I testimoni escussi, presenti al momento della caduta, avrebbero riferito che intorno alle ore 19:00/19:30 del 21.2.2023 la minore era caduta mentre stava giocando pagina 4 di 13 5
con altri bambini all'interno delle aree comuni del centro commerciale, essendo scivolata a causa della presenza di coriandoli e di schiuma per terra. Entrambi i testimoni avrebbero dichiarato che non era presente personale del Centro Commerciale al momento del sinistro. Con il quarto motivo di appello, gli appellanti lamentano la violazione dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 28/2010, con riferimento alla condanna alle spese del giudizio e alla mancata integrale compensazione delle stesse. Gli appellanti concludono chiedendo che la sentenza impugnata venga integralmente riformata, con accoglimento delle domande proposte in primo grado e condanna dell'appellata al risarcimento dei danni nella misura indicata nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, nonché con condanna dell'appellata alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Si è costituita in giudizio la società chiedendo il rigetto dell'appello in quanto CP_6 inammissibile e, in ogni caso, palesemente infondato, con la conseguente conferma della sentenza di primo grado e la condanna degli appellanti alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. L'appellata ha sollevato preliminarmente tre eccezioni di inammissibilità dell'appello. In primo luogo, l'appellata eccepisce che l'atto di appello non rispetterebbe i criteri di redazione prescritti dal D.M. 110/2023, a causa della formattazione irregolare e della mancanza di parole chiave obbligatorie, con il conseguente aggravamento della gestione processuale, chiedendo, pertanto, alla Corte di tenerne conto in sede di liquidazione delle spese di lite. In secondo luogo, l'appellata eccepisce che l'appello sarebbe palesemente contrario al dettato dell'art. 342 c.p.c., in quanto privo della specificità dei motivi, risolvendosi in una mera, generica e reiterata riproposizione del testo della sentenza di primo grado senza una critica argomentata e puntuale alla decisione assunta con la sentenza impugnata. In terzo luogo, l'appellata eccepisce che gli appellanti avrebbero introdotto per la prima volta in sede di appello nuovi elementi di fatto circa la presunta pericolosità intrinseca della pavimentazione quale causa della caduta della minore, in violazione dell'art. 345 c.p.c., traducendosi in domanda nuova inammissibile in appello e, in ogni caso, contraddittoria rispetto all'argomentazione di fondo sostenuta nel corso del primo grado di giudizio, ossia la presenza di coriandoli e schiuma quale circostanza causativa dell'evento dannoso. L'appellata rileva che gli appellanti, per sfuggire ad una possibile dichiarazione di inammissibilità dell'appello ex art. 345 c.p.c., solo in sede di precisazione delle conclusioni avrebbero riferito che si tratterebbe di mere argomentazioni di difesa, nonostante tale domanda nuova sia espressamente elencata tra i motivi di appello. Nel merito, l'appellata contesta la fondatezza di tutti i motivi di appello. Con riferimento al primo motivo, l'appellata sostiene di aver fornito prova convincente del caso fortuito, come correttamente riconosciuto dal primo Giudice, escludendo la responsabilità ex art. 2051 c.c. e dimostrando che il danno è stato causato non da un vizio della cosa in custodia, ma dall'azione incontrollabile di terzi avventori e dalla colpa grave dei genitori per mancata vigilanza sulla minore, elementi che interromperebbero il nesso causale tra il verificarsi del danno e la cosa in custodia. L'appellata sostiene che il primo Giudice avrebbe correttamente accolto tutti questi principi, stabilendo che, una volta provato il nesso causale tra la cosa e il danno, grava sul custode dimostrare il caso fortuito, prova che l'appellata avrebbe fornito esaurientemente mediante prove documentali e testimoniali sulla ampia pubblicizzazione dell'evento, sull'incremento straordinario del servizio di pulizia e sulla mancata vigilanza dei genitori. Secondo l'appellata, il primo Giudice avrebbe quindi fondatamente rigettato la domanda degli avversari qualificando il pavimento come mero elemento occasionale, aderendo alla consolidata pagina 5 di 13 6
giurisprudenza di legittimità che si è pronunciata sulla distinzione tra prevedibilità dell'uso anomalo della cosa in custodia e la sua macroscopica insidiosità. L'appellata richiama l'ordinanza della Suprema Corte n. 35966/2023, secondo cui il dovere di cautela del custode si limita al rispetto dell'auto-responsabilità del danneggiato, il quale, se si espone volontariamente ad un rischio noto e prevedibile, interrompe il nesso causale e integra un caso fortuito escludente la responsabilità del custode. La condotta imprudente dei genitori in un contesto rischioso come una festa affollata costituirebbe quindi causa esclusiva del danno. L'appellata sostiene inoltre che il dovere di custodia ex art. 2051 c.c. non implica un obbligo di risultato assoluto, dovendo la responsabilità essere commisurata al criterio della “esigibilità” della condotta. Pretendere, come farebbe l'appellante, una pulizia istantanea e capillare dell'area ad ogni lancio di coriandoli equivarrebbe a imporre un'obbligazione impossibile e sproporzionata, che di fatto impedirebbe lo svolgimento di qualsiasi evento aggregativo. La società appellata avrebbe fatto tutto ciò che era ragionevolmente esigibile nelle circostanze, predisponendo un servizio di pulizia straordinario. L'appellata aggiunge che, in presenza di una festa di Carnevale, la presenza di coriandoli e stelle filanti a terra sarebbe assolutamente ordinaria e prevedibile, così da escludere il nesso causale. Con riferimento al terzo motivo, l'appellata insiste sulla infondatezza della censura sull'omessa valutazione delle prove, sostenendo che il primo Giudice avrebbe ampiamente esaminato tutte le prove documentali e testimoniali, basando la sua decisione sulle fotografie prodotte dagli appellanti, mai contestate dalla appellata, e sulle testimonianze che avrebbero confermato sia la natura caotica dell'evento sia la mancata sorveglianza della minore. Con riferimento al quarto motivo, l'appellata ribadisce l'incomprensibilità del motivo di appello nei suoi riferimenti normativi, rilevando che la pretesa di compensazione delle spese per la mancata adesione alla negoziazione assistita non potrebbe estendersi al grado di appello, poiché in questa fase non sarebbe pervenuto alcun invito alla negoziazione. L'appellata conclude chiedendo che l'appello venga integralmente respinto, con conferma della sentenza di primo grado e condanna degli appellanti alla rifusione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio. Con ordinanza del 12 novembre 2025 la causa è stata rinviata, per discussione ex art. 281 sexies, all'udienza del 10.12.2025 con termine sino al 3.12.2025 per il deposito di sintetiche memorie conclusionali e con sostituzione della predetta udienza del 10.12.2025 ex art. 127 ter cpc con il deposito di note di trattazione scritta, depositate da entrambe le parti nei termini perentori indicati. 3 L'appello è infondato.
3.1 In materia di danni derivanti da insidia ritiene il Collegio di dover disattendere da un lato quell'indirizzo interpretativo che riconduce la fattispecie in ogni caso alla disciplina di cui all'art. 2051 c.c. (ancora da ultimo Cass. nr. 361/06) e dall'altro quello, più tradizionale, che ricorre esclusivamente alla previsione di cui all'art. 2043 cc (ancora da ultimo Cass. nrr. 2410/05 e 1571/04), perché entrambi non esaustivi nella classificazione delle fattispecie concrete, in ragione delle particolarità che ognuna delle stesse presenta di volta in volta. Più aderente rispetto alle diversità del “concreto” appare allora quell'interpretazione secondo cui la presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia, di cui all'art. 2051 cc, non si applichi al proprietario-custode ogni qual volta sul bene, per le sue caratteristiche, non sia possibile esercitare la custodia, intesa quale potere di fatto sulla cosa. Ai fini quindi della responsabilità ex art. 2051 cc, che non è limitata alla pericolosità da intrinseca dinamicità della cosa, potendo anche configurarsi per le cose inerti (Cass. III^ nr. 11695/09, Trib. Salerno II^ nr. 1386/10 e App. Firenze II^ nr. 851/10), occorre la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere pagina 6 di 13 7
sulla stessa, ovvero la sua disponibilità giuridica e materiale con il conseguente potere di intervento su di essa (Cass. II^ nr. 13881/10).
pagina 7 di 13 8
L'estensione del bene e l'utilizzazione generale e diretta dello stesso da parte di terzi, sono poi solo figure sintomatiche dell'impossibilità della custodia da parte del responsabile, mentre l'elemento dirimente è che il bene stesso, dal cui utilizzo è derivato un danno, si trovi nel perimetro di effettiva controllabilità da parte del proprietario. Ove non sia applicabile la disciplina della responsabilità ex art. 2051 cc, per l'impossibilità in concreto dell'effettiva custodia del bene, il proprietario-custode risponde dei danni da detti beni, subìti dall'utente, secondo la regola generale di cui all'art. 2043 cc, che non prevede alcuna limitazione della responsabilità per comportamento colposo alle sole ipotesi di insidia e trabocchetto. In questo caso graverà sul danneggiato allora l'onere della prova della anomalia del bene, fatto di per sè idoneo a configurare il comportamento colposo del proprietario-custode, su cui ricade invece l'onere della prova dei fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità in cui l'utente si sia trovato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia (Cass. III^ nr. 15384/06, 5445/06 e 3651/06). Nella fattispecie al vaglio allora, la difesa attorea invocava in verità esplicitamente nell'atto di citazione l'operatività della disciplina di cui all'art. 2051 cc. Secondo principi ormai consolidati nella giurisprudenza di legittimità, recentemente compendiati e puntualizzati dalla Corte nomofilattica all'esito di una ampia ed articolata motivazione alla quale si rinvia (Cass. ord. 2481/2018): a) "l'art. 2051 c.c, nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima"; b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso"; c) "il caso fortuito rappresentato da fatto naturale o del terzo è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere"; d) "il caso fortuito rappresentato dalla condotta del danneggiato è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227 cod. civ., primo comma;
e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale".
pagina 8 di 13 9
Anche a voler sussumere la domanda sotto l'egida dell'art. 2051 cc, l'esito di rigetto è tuttavia ugualmente inevitabile. La responsabilità del custode richiede dunque che "l'evento sia stato cagionato dalla cosa medesima per sua intrinseca natura ovvero per l'insorgenza in essa di agenti dannosi" (Cass. 28.3.01, n. 4480; 1°.6.95, n. 6125; 10.11.93, n. 11091): nell'effettuare tale valutazione non si deve distinguere tra cose intrinsecamente pericolose e cose suscettibili di divenire tali in forza di altri fattori causali, poiché l'art. 2051 c.c. - a differenza dell'art. 2043 c.c., il quale impone a chiunque un dovere generale di astensione dal compimento di atti che possano provocare danni a terzi - pone a carico di un soggetto ben individuato uno specifico obbligo di attivarsi affinché dal bene affidato alla sua custodia non derivino danni a terzi ed è inoltre necessario, per potere pervenire all'accertamento della responsabilità del custode, che il danneggiato dimostri che l'evento si sia prodotto come conseguenza normale della particolare condizione potenzialmente lesiva, originariamente posseduta o successivamente assunta dalla cosa (Cass. 7276/97; 10015/06; 11264/95). La disciplina dell'articolo in questione è stata ormai definita compiutamente in sede di legittimità, specificando che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa stessa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale - anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno. In tale ipotesi, il danneggiato non è tuttavia dispensato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (cfr. Cass. civ. 11 marzo 2011 n. 5910; Cass. civ. 1° aprile 2010 n. 8005). Alla stregua dell'insegnamento illustrato, occorre nella prospettiva applicativa del criterio ex art. 2051 cc indagare sull'esistenza del nesso di causalità materiale tra la cosa ed il danno, occorre cioè accertare se l'evento dedotto si è prodotto come conseguenza normale della condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, per poi eventualmente verificare se vi sia un elemento che, perché idoneo ad imprimere alla traiettoria causale una direzione prima imprevedibile o comunque inevitabile, valga ad interrompere la processione eziologica.
3.2 Alla luce dei suddetti principi, ed in particolare di quello compendiato sub d), deve valutarsi se la condotta del danneggiato, oggi appellante, sia stata o meno connotata, in concreto, da negligenza ed imprudenza e si ponga quale causa esclusiva dell'evento dannoso. E deve escludersi, se non nei marginali limiti sopra precisati sub b), che assumano rilievo le condotte - eventualmente colpose - del custode, ove risulti sussistente una condotta colposa del danneggiato dotata di efficienza causale esclusiva, che, come tale, elide il nesso causale tra cosa ed evento dannoso e ciò anche inquadrandola fattispecie sub art. 2043 c.c. Nell'atto di citazione, l'iniziale allegazione fattuale era così esposta:
“in data 21.2.23, alle ore 19.00/19.30 circa, all'interno del Centro Commerciale a Chiesti CP_6 Scalo (CH), la minore dell'età di 4 anni, mentre percorreva il corridoio a causa e Persona_1 per la presenza di coriandoli ( non segnalati ) che hanno reso pericoloso e scivoloso il pavimento, è caduta rovinosamente a terra, rimanendo vittima di lesioni fisiche.”. pagina 9 di 13 10
Stando allora a quella prospettazione, il pavimento del Centro non era scivoloso e pericoloso in sé, e solo poi nascosto, in tale sua intrinseca ed ontologica pericolosità, dalla presenza di coriandoli (non segnalati) e schiuma. Stando all'iniziale affermazione attorea, il pavimento era stato reso scivoloso e pericoloso proprio per la presenza dei coriandoli. Quella prospettazione andava e va ancora oggi a delimitare la fase assertiva, attraverso la fissazione del thema decidendum, ovvero la cristallizzazione dei fatti costitutivi delle domande ed eccezioni delle parti. Laddove allora in questa sede, e comunque successivamente a quella delimitazione della fase assertiva (novità in punto di delimitazione del thema decidendum non si riscontrano neanche nella prima memoria cd ), la parte danneggiata assume che: Pt_4
“Nella vicenda in esame, rispetto a quanto asserito dal Giudice di prime cure, l'area in cui è avvenuta la caduta della minore, era pericolosa, in mancanza di CTU tecnica. Pertanto, senza entrare nel merito della pericolosità del pavimento-luogo di causa, occorre comunque contestare quanto asserito dal giudice di prime cure, senza un minimo di riscontro probatorio. In relazione ai suoi strati di supporto e rivestimento, infatti, la pavimentazione viene considerata, dalla normativa e dalla letteratura tecnico-edilizia, “l'elemento tecnico che maggiormente incide sul rischio caduta per scivolamento e inciampo sulla superficie di calpestio. Secondo l' che, ogni anno propone una rassegna tecnico-scientifica sul tema della scivolosità CP_7 delle pavimentazioni, ritiene che fattori tecnici connessi alle caratteristiche dei pavimenti possono incrementare il rischio di scivolamento.” e poi oltre che “In mancanza di prove in atti, si ritiene, invece verosimile, che il pavimento in questione era pericoloso da rischio di scivolamento e caduta!!!” e ancora “In atti manca la prova della consistenza fisica del piano di calpestio del pavimento e delle sue caratteristiche intrinseche, con le alterazioni permanenti manifestate nel corso del ciclo di vita della stessa pavimentazione”. Elementi mancanti che non avrebbero mai potuto affermare quanto fatto dal Giudice di prima cure!!! La natura del pavimento ( non è stata accertata) può ritenersi in maniera verosimile che era invece pericolosa. Vi era una situazione di pericolo suscettibile di essere prevista e superata solo attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del Centro Commerciale.” e quindi ancora “All'esito delle prove è emerso che l'area in questione era pericolosa e cromaticamente non percepibile nell'immediato a causa della presenza di beni esterni che coprivano la superficie del pavimento”; laddove allora quella parte, successivamente alla delimitazione della iniziale prospettazione assertiva, sposta la causa dello scivolamento dalla presenza dei coriandoli sulla pavimentazione alla conformazione/composizione del pavimento, a sua volta coperto da coriandoli e schiuma, appare evidente come introduca un tema di indagine del tutto nuovo e diverso da quello inizialmente addotto e come tale assolutamente non scrutinabile.
3.3. Tanto premesso e dovendo allora lo scrutinio della domanda attenersi strettamente a quella iniziale prospettazione, è del tutto condivisibile l'affermazione esposta dalla difesa attorea secondo cui in la presenza di coriandoli o schiuma in terra creino il forte rischio di scivolamento e ciò, va peraltro aggiunto, a prescindere dalla conformazione/composizione del pavimento sottostante. Dalle disposte acquisizioni orali è tuttavia risultato accertato quanto segue. In sede di interrogatorio formale la parte attrice ha ammesso di essersi accorta che Parte_5 presso i locali de quibus c'era una festa (Non sapevo che c'era la festa anche se poi ho visto che c'era questa festa-Non sapevo che c'era tale evento ma c'era questa festa). pagina 10 di 13 11
Anche l'altro attore ha confessato “…….abbiamo visto che c'erano dei bambini in maschera e che c'era una festa”.
Anche la teste di parte attrice ha confermato che la presenza di una Testimone_1 festa in quel locale era assolutamente percepibile ed era stata da lei percepita “Si è vera la circostanza quel giorno era ivi in corso la festa di Carnevale”. Pure il teste ha riferito “Sul capitolo di prova posso dire che io non so se fosse una Tes_2 festa quella dove si trovava la minore al momento della caduta, ma ho visto che c'erano sia adulti che bambini con vestiti di Carnevale”. E' pertanto accertato che, all'altezza dei luoghi ove sono posizionati i giochi fissi per bambini (si vedano le foto e le dichiarazioni del teste vi fosse un evidente assembramento di adulti e Tes_2 bambini in maschera, che aveva indotto sia le parti sia i testi a perfettamente percepire che si fosse in presenza di una “festa di Carnevale”. Come poi ammette la stessa difesa della parte attrice nei suoi scritti difensivi “La festa di carnevale comporta l'utilizzo e la presenza di coriandoli a terra”; coriandoli che, si limita ad aggiungere peraltro questa Corte, non possono evidentemente essere neanche rimossi successivamente ad ogni lancio, in quanto ciò eliderebbe proprio la possibilità di fruizione del momento ludico da parte dei partecipanti per il continuo intervento degli addetti alla rimozione di coriandoli, schiuma e stelle filanti (teste ). Tes_1 Ora non vi è chi non veda che il contesto in cui avvenne l'incidente – festa di carnevale - era tale da dover indurre qualunque persona di normale diligenza e prudenza, ad usare la massima attenzione nel transitare anche solo nei pressi della stessa, proprio per evitare uno scivolamento molto più che probabile in ragione della più che prevedibile presenza in terra di coriandoli, stelle filanti e schiuma, proprio perché “La festa di carnevale comporta l'utilizzo e la presenza di coriandoli a terra”, La situazione di pericolo era, dunque, non solo tempestivamente percepibile, ma anche evitabile, senza che possa assumere rilevanza, in senso contrario, la mancanza di apposita segnalazione della presenza di una festa in atto ovvero la interdizione dell'accesso all'area, proprio in ragione dell'evidente intrinseca pericolosità di un transito sulla stessa. Pur volendo allora ricondurre la fattispecie al vaglio al paradigma di cui all'art. 2051 cc, e senza necessità di richiamare quella recentissima giurisprudenza che, discostandosi dai suoi stessi consolidati indirizzi in materia ha statuito come la responsabilità de qua sussista, richiamando affermazioni ormai superate anche nell'ambito dell'art. 2043 cc, solo in ipotesi di insidia e trabocchetto e solo laddove l'alterazione della cosa sia imprevedibile e invisibile (Cass. III^ nr. 11592/10), non v'è chi non veda come l'accertamento positivo del mantenimento di una condotta gravemente imprudente da parte dell'utente induca ad escludere la sussistenza del nesso eziologico tra la anomalia della cosa ed il danno che ne è derivato, integrando, anche sotto tale profilo, l'ipotesi del c.d. fortuito escludente l'operatività del criterio di responsabilità presunta o oggettiva ex art. 2051 cit. (da ultimo Cass. III^ nrr. 24149/10 e 21328/10). L'evento dannoso ebbe allora a verificarsi non a causa della intrinseca pericolosità della cosa, ma a causa della condotta gravemente negligente e imprudente dell'utente, in quanto è provato in atti che vi fossero tutte le condizioni logistiche e temporali, che avrebbero potuto e dovuto consentirgli, usando la normale diligenza di percepire prima la presenza di una festa di carnevale (le parti ed i testi hanno anzi confermato di averla percepita, come visto) e di procedere pertanto con ogni cautela;
pure tenuto conto del principio di autoresponsabilità a carico degli utenti gravati da un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario diretto del bene utilizzato per salvaguardare appunto la propria incolumità (Corte appello Milano, sez. II, 16/12/2009, n. 3178, Corte appello L'Aquila, 15/01/2020, (ud. 08/01/2020, dep.
pagina 11 di 13 12
15/01/2020), n.75, Cassazione civile sez. VI, 06/07/2021, (ud. 11/02/2021, dep. 06/07/2021), n.19094 e Cassazione civile sez. VI, 17/01/2018, (ud. 04/12/2017, dep. 17/01/2018), n.1064). La valutazione di assoluta imprudenza poi non può nello specifico che essere imputata in capo ai genitori della minore, in quanto, ferma peraltro la prova certa della previa chiara percezione in capo agli stessi dell'essere in corso una festa di carnevale, dotata ontologicamente di quelle caratteristiche, avrebbero evidentemente dovuto quei legali responsabili, con condotta assolutamente esigibile secondo i criteri di ordinaria diligenza, assicurarsi che l'incedere della minore avvenisse, all'altezza di quel punto, in tutta sicurezza, se, del caso, prendendola per mano ed assicurandone così il mantenimento in una posizione di pieno equilibrio per tutto il tempo dell'attraversamento. I testi escussi sul punto hanno invece riferito che la minore, di soli 4 anni, correva liberamente e senza che i genitori la tenessero per mano. Confermato allora che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze (prevedibilità e prevenibilità), tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, non resta che concludere per una valutazione di assoluta ed esclusiva incidenza causale del comportamento gravemente imprudente dei genitori della minore nella causazione del danno subito dalla medesima. L'appello deve essere pertanto rigettato.
4. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base al valore del disputatum (28.357,02 IV scaglione) vertendosi in ipotesi di rigetto, pure per la fase di trattazione, sia pure per i soli minimi, anche in assenza di istruttoria ( Cass. n. 30219/23 e n. 18723/24 ), mentre secondo valori medi per le altre fasi, restando in questa sede irrilevante quanto già addotto dal giudice di prime cure a sostegno della disposta parziale compensazione. L'infondatezza del gravame ed il conseguente rigetto dello stesso comportano l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012).
5. Ritiene infine il Collegio come si rinvengano i presupposti per la revoca della ammissione al Patrocinio a spese dello Stato ex art. 136 nr. 115/02, avendo evidentemente la parte agìto, con la proposizione del presente procedimento, con manifesta colpa grave, essendosi limitata a riproporre questioni già compiutamente risolte con la decisione di primo grado, avverso cui alcuna seria critica risulta riproposta in questa sede, e non avendo pertanto adeguatamente ponderato l'infondatezza delle sue argomentazioni, alla luce delle ragioni già poste a sostegno della decisione di primo grado (Corte d'Appello Milano nr. 2282/12), ma avendo tentato anzi di addurre in questa sede nuove, e quindi radicalmente inammissibili, circostanze fattuali, idonee ad alterare il thema decidendum inizialmente fissato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto, così decide:
1) respinge l'appello;
2) condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellato che per compensi professionali liquida in euro 8.000,00, oltre spese generali al 15%, iva e cassa forense come per legge.
pagina 12 di 13 13
3) si dà atto della sussistenza dei presupposti ex articolo 13 Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/2002 n. 115, G.U. 15/06/2002 n. 139 1-quater. Inserito dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228;
4) visto l'art. 136 nr. 115/02, revoca il provvedimento di ammissione degli appellanti al PSS relativamente al presente grado.
Così deciso nella camera di consiglio del 18.12.2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
DE RI CE S. LO
pagina 13 di 13