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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/12/2025, n. 5580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5580 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3419/2025 REG. GEN.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro
La dott.ssa SA LA MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 20 marzo 2025
da Parte_1
rappresentato e difeso con giusta procura speciale in calce al ricorso dall'avv. Pietro Proverbio con studio in Uboldo (VA), via San Martino n.21, ove ha eletto domicilio ricorrente contro
Controparte_1 in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore Dott. , , Controparte_2 domiciliato presso lo studio dell'avv. Jennifer Capalbo sito in Milano, via Santa Tecla n. 5, dal quale è rappresentato e difesa, come da procura in calce alla memoria convenuto
OGGETTO: mansioni superiori
Conclusioni delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 20 marzo 2025, il sig. si è rivolto all'intestato Parte_1
Tribunale, chiedendo accogliersi, nei confronti del le Controparte_1 conclusioni di seguito riportate:
“-accertare e dichiarare che il ricorrente ha intrattenuto un rapporto lavorativo di natura subordinata a tempo indeterminato con il Comune di in persona del CP_1 legale r.p.t., con la qualifica di mansioni di impiegato “istruttore tecnico”, con decorrenza dall'1.12.2021 al 31.7.2023 e dall'1.11.2023 al 12.11.2023;
- per l'effetto, condannare l'ente resistente, in persona del legale r.p.t., a corrispondere, a la somma di ad euro 10.000,00 a titolo di differenze Parte_1 retributive non corrisposte per la qualifica superiore ricoperta euro 528,73 a titolo di differenze retributive non corrisposte per il periodo dall'1.11.2023 al 12.11.2023, euro 638,04 a titolo di indennità sostitutiva di preavviso, euro 14.005,91 a titolo di trattamento di fine rapporto;
per un totale di euro 25.226,72, oltre interessi e rivalutazione sino all'effettivo soddisfo;
nonché il rimborso del versamento del modello F24 relativo alla cedolare secca per €.454,00;
- il ricorrente ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale che può quantificarsi equitativamente in euro 10.000,00;
- condannare, infine, l'ente resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio da liquidarsi al procuratore antistatario avv. Proverbio”.
Deduceva parte ricorrente:
-di essere stato assunto presso il Comune di con contratto in data 2.5.2013, CP_1 con la qualifica di collaboratore amministrativo contabile (doc.1);
-che nel periodo dal 2.5.2013 al 31.5.202, dal 1.12.2021 al 31.7.2023 e dal 1.11.2023 al 12.11.2023 ha prestato la propria attività lavorativa come sopra inquadrato, con orario di lavoro full time;
-che, con decorrenza dal 1.12.2021 è stato costretto a svolgere mansioni di impiegato
“istruttore tecnico”, qualifica superiore a quella con la quale era stato inquadrato, (ovvero operatore esperto – ex collaboratore amministrativo/contabile), con orario di lavoro full time come sopra esposto;
-che, più precisamente, le mansioni del ricorrente, consistevano nello svolgimento di mansioni amministrative, cioè gestione e controllo delle presenze del personale comunale, gestione corrispondenza e redazione di prospetti statistici, nonché assistenza al personale dipendente comunale con inerenza alle normative contrattuali;
-di aver rassegnato le dimissioni per giusta causa con diritto all'indennità di preavviso;
-che il ha omesso il versamento del modello F24 relativo alla cedolare secca CP_1 per €.454,00, nonostante fu lo stesso ente ad aver versato l'acconto con modello 730/4 a luglio 2023 (doc.4);
-di aver diritto ad essere inquadrato, per il periodo di servizio, come impiegato di categoria Istruttore Amministrativo, secondo il CCNL enti locali (doc.5) con conseguente diritto: ad euro 10.000,00 a titolo di differenze retributive non corrisposte per la qualifica superiore ricoperta, euro 528,73 a titolo di differenze retributive non corrisposte per il periodo dall'1.11.2023 al 12.11.2023, euro 638,04 a titolo di indennità sostitutiva di preavviso (doc.6A), euro 14.005,91 a titolo di trattamento di fine rapporto;
per un totale di euro 25.226,72, oltre interessi e rivalutazione sino all'effettivo soddisfo;
-di aver diritto poi al risarcimento del danno non patrimoniale che può quantificarsi equitativamente in euro 10.000,00.
Si è costituito il che ha contestato ogni pretesa avversaria, Controparte_1 chiedendone il rigetto.
Ha eccepito la lacunosità del ricorso, escluso che le mansioni svolte dal ricorrente siano sussumibili nel livello superiore;
contestato che le dimissioni rassegnate siano state per giusta causa;
rappresentato di non aver provveduto al versamento della cedolare secca come da indicazioni dell'Agenzia delle Entrate e di non aver pagato il TFR in quanto il ricorrente è passato ad altra amministrazione.
Inutilmente esperito il tentativo di conciliazione, omessa ogni attività istruttoria, all'udienza del 15 dicembre 2025, la causa è stata discussa.
All'esito della camera di consiglio, il giudice ha pronunciato la presente sentenza, depositando dispositivo e contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso del sig. non può essere accolto. Pt_1
In relazione alla domanda di superiore in quadramento, a titolo di premessa, si osserva quanto segue.
La Suprema Corte di Cassazione ha più volte ribadito che “Il procedimento logico- giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini” (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 30580 del 22/11/2019, Rv. 655877 - 01)
Sicché, “nel caso in cui un lavoratore chieda in giudizio il riconoscimento di una qualifica superiore a quella rivestita e il pagamento delle relative differenze retributive è necessario, al fine dell'adempimento degli oneri imposti dall'art. 414 numeri 3 e 4 cod. proc. civ., che specifichi le mansioni effettivamente svolte e la normativa collettiva applicabile;
ne consegue che il ricorso del lavoratore non può limitarsi ad affermare solo lo svolgimento di mansioni corrispondenti a qualifica superiore ma deve indicare quali siano state di fatto le mansioni disimpegnate, al fine di consentire il giudizio di comparazione tra esse e quelle delineate dalla qualifica rivendicata” (Cass. Civ., Sez. Lav., 13 novembre 2001, n. 14088).
È onere esclusivo del lavoratore allegare e provare gli elementi posti a base della domanda e, più nello specifico, indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni della qualifica rivendicata, confrontandoli con quelli concernenti i compiti che egli deduce di aver in concreto svolto (ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav., 21 maggio 2003, n. 8025).
Agli effetti della tutela apprestata dall'art. 2103 cod. civ. “condizione essenziale è che l'assegnazione alle più elevate mansioni sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 16200 del 10/07/2009, Rv. 610161 - 01)
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice di merito deve altresì indagare sulla prevalenza, dal punto di vista quantitativo, dei compiti assunti come svolti rispetto a quelli riferibili al livello ed alla qualifica superiori. (Sez. L - , Ordinanza n. 30580 del 22/11/2019, Rv. 655877 - 01).
Ciò premesso si ritiene, anzitutto, che il ricorso sia carente delle necessarie allegazioni.
Come sopra indicato, è onere del lavoratore dedurre di aver svolto mansioni proprie del profilo rivendicato, indicandone i tratti caratterizzanti e confrontando le attività disimpegnate con quelle riportate nella declaratoria contrattuale.
Nel caso di specie, il sig. si è limitato a dedurre di aver svolto mansioni che Pt_1
“consistevano nello svolgimento di mansioni amministrative, cioè gestione e controllo delle presenze del personale comunale, gestione corrispondenza e redazione di prospetti statistici, nonché assistenza al personale dipendente comunale con inerenza alle normative contrattuali” per poi concludere ed affermare il diritto alla qualifica di istruttore tecnico secondo il CCNL Enti locali, senza né riportare la declaratoria contrattuale né provvedere al raffronto tra la stessa e le attività dispiegate in favore del
. Controparte_1
Si tratta di omissione significativa e rilevante.
Ad ogni buon conto, valorizzando anche le allegazioni di parte resistente, che invece, riporta nel proprio atto le declaratorie contrattuali, deve escludersi che le attività indicate dal ricorrente possano essere sussunte nella figura dell'istruttore tecnico, risultando, per contro, corretto l'inquadramento nella categoria dell'operatore esperto.
Il CCNL riconduce nell'area degli operatori esperti “i lavoratori inseriti nel processo produttivo e nei sistemi di erogazione dei servizi e che ne svolgono fasi di processo e/o processi, nell'ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate, anche attraverso la gestione di strumentazioni tecnologiche che presuppongono conoscenze specifiche e/o qualificazioni professionali.
Le specifiche professionali richieste sono:
● conoscenze per lo svolgimento di attività di tipo operativo, tecnico-manutentivo o attività di natura amministrativa di supporto;
● capacità di gestione di relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo indiretto e formale;
● responsabilità di portare a termine compiti, di risolvere problemi di routine e di completare attività di lavoro adeguando i propri comportamenti alle circostanze che si presentano”.
Appartengono, invece, all' “area degli istruttori: “i lavoratori strutturalmente inseriti nei processi amministrativi-contabili e tecnici e nei sistemi di erogazione dei servizi e che ne svolgono fasi di processo e/o processi, nell'ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate, anche attraverso la gestione di strumentazioni tecnologiche. Tale personale è chiamato a valutare nel merito i casi concreti e ad interpretare le istruzioni operative. Risponde, inoltre, dei risultati nel proprio contesto di lavoro”.
Specifiche professionali:
• conoscenze teoriche esaurienti;
• capacità pratiche necessarie a risolvere problemi di media complessità, in un ambito specializzato di lavoro;
• responsabilità di procedimento o infraprocedimentale, con eventuale responsabilità di coordinare il lavoro dei colleghi”.
La differenza tra le due declaratorie sta nella prerogativa così descritta: “Tale personale è chiamato a valutare nel merito i casi concreti e ad interpretare le istruzioni operative. Risponde, inoltre, dei risultati nel proprio contesto di lavoro”.
Prerogativa sulla quale il ricorrente nulla dice, limitandosi a dedurre di aver prestato assistenza al personale dipendente comunale con inerenza alle normative contrattuali senza indicare se fosse incaricato e provvedesse alla risoluzione di problemi di media complessità e se avesse responsabilità anche con eventuale coordinamento di altre risorse.
In difetto delle necessarie allegazioni che consentano di affermare che le mansioni disimpegnate dal ricorrente siano riconducibili al livello superiore, la domanda non può essere accolta.
L'insufficienza delle mansioni rende inammissibile ogni approfondimento istruttorio.
Nessuna differenza retributiva può, quindi, essere accordata.
Lo stesso per la pretesa risarcitoria per la quale è chiesta la somma di € 10.000 senza indicazione alcuna di quale sarebbe la ragione dei danni e quali i pregiudizi.
Neppure può essere riconosciuta l'indennità di preavviso, non essendovi deduzione che possa far comprendere quali siano stati i motivi delle dimissioni e se gli stessi possano integrare la giusta causa.
Per contro risulta corretta la trattenuta operata dal in assenza del preavviso CP_1 previsto.
Quanto poi al versamento della cedolare secca, come può leggersi nel doc. sub 2 di parte resistente, l'adempimento (versamento del conguaglio dopo l'acconto) scadeva in data successiva alla cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di , CP_1 sicchè, in assenza anche di una trattenuta da parte del doveva essere eseguito CP_1 dal ricorrente stesso.
Quanto, infine al TFR, si tratta di emolumento che, diversamente rispetto a quanto accade nel settore privato, ai pubblici dipendenti viene erogato dall'Inps e non dal datore di lavoro, come in questo caso il Comune convenuto.
Le spese seguono la soccombena.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così decide:
-rigetta il ricorso;
-condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite che liquida in € 2500 oltre accessori di legge.
Milano, 15 dicembre 2025
Il giudice del lavoro
SA LA LI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro
La dott.ssa SA LA MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 20 marzo 2025
da Parte_1
rappresentato e difeso con giusta procura speciale in calce al ricorso dall'avv. Pietro Proverbio con studio in Uboldo (VA), via San Martino n.21, ove ha eletto domicilio ricorrente contro
Controparte_1 in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore Dott. , , Controparte_2 domiciliato presso lo studio dell'avv. Jennifer Capalbo sito in Milano, via Santa Tecla n. 5, dal quale è rappresentato e difesa, come da procura in calce alla memoria convenuto
OGGETTO: mansioni superiori
Conclusioni delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 20 marzo 2025, il sig. si è rivolto all'intestato Parte_1
Tribunale, chiedendo accogliersi, nei confronti del le Controparte_1 conclusioni di seguito riportate:
“-accertare e dichiarare che il ricorrente ha intrattenuto un rapporto lavorativo di natura subordinata a tempo indeterminato con il Comune di in persona del CP_1 legale r.p.t., con la qualifica di mansioni di impiegato “istruttore tecnico”, con decorrenza dall'1.12.2021 al 31.7.2023 e dall'1.11.2023 al 12.11.2023;
- per l'effetto, condannare l'ente resistente, in persona del legale r.p.t., a corrispondere, a la somma di ad euro 10.000,00 a titolo di differenze Parte_1 retributive non corrisposte per la qualifica superiore ricoperta euro 528,73 a titolo di differenze retributive non corrisposte per il periodo dall'1.11.2023 al 12.11.2023, euro 638,04 a titolo di indennità sostitutiva di preavviso, euro 14.005,91 a titolo di trattamento di fine rapporto;
per un totale di euro 25.226,72, oltre interessi e rivalutazione sino all'effettivo soddisfo;
nonché il rimborso del versamento del modello F24 relativo alla cedolare secca per €.454,00;
- il ricorrente ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale che può quantificarsi equitativamente in euro 10.000,00;
- condannare, infine, l'ente resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio da liquidarsi al procuratore antistatario avv. Proverbio”.
Deduceva parte ricorrente:
-di essere stato assunto presso il Comune di con contratto in data 2.5.2013, CP_1 con la qualifica di collaboratore amministrativo contabile (doc.1);
-che nel periodo dal 2.5.2013 al 31.5.202, dal 1.12.2021 al 31.7.2023 e dal 1.11.2023 al 12.11.2023 ha prestato la propria attività lavorativa come sopra inquadrato, con orario di lavoro full time;
-che, con decorrenza dal 1.12.2021 è stato costretto a svolgere mansioni di impiegato
“istruttore tecnico”, qualifica superiore a quella con la quale era stato inquadrato, (ovvero operatore esperto – ex collaboratore amministrativo/contabile), con orario di lavoro full time come sopra esposto;
-che, più precisamente, le mansioni del ricorrente, consistevano nello svolgimento di mansioni amministrative, cioè gestione e controllo delle presenze del personale comunale, gestione corrispondenza e redazione di prospetti statistici, nonché assistenza al personale dipendente comunale con inerenza alle normative contrattuali;
-di aver rassegnato le dimissioni per giusta causa con diritto all'indennità di preavviso;
-che il ha omesso il versamento del modello F24 relativo alla cedolare secca CP_1 per €.454,00, nonostante fu lo stesso ente ad aver versato l'acconto con modello 730/4 a luglio 2023 (doc.4);
-di aver diritto ad essere inquadrato, per il periodo di servizio, come impiegato di categoria Istruttore Amministrativo, secondo il CCNL enti locali (doc.5) con conseguente diritto: ad euro 10.000,00 a titolo di differenze retributive non corrisposte per la qualifica superiore ricoperta, euro 528,73 a titolo di differenze retributive non corrisposte per il periodo dall'1.11.2023 al 12.11.2023, euro 638,04 a titolo di indennità sostitutiva di preavviso (doc.6A), euro 14.005,91 a titolo di trattamento di fine rapporto;
per un totale di euro 25.226,72, oltre interessi e rivalutazione sino all'effettivo soddisfo;
-di aver diritto poi al risarcimento del danno non patrimoniale che può quantificarsi equitativamente in euro 10.000,00.
Si è costituito il che ha contestato ogni pretesa avversaria, Controparte_1 chiedendone il rigetto.
Ha eccepito la lacunosità del ricorso, escluso che le mansioni svolte dal ricorrente siano sussumibili nel livello superiore;
contestato che le dimissioni rassegnate siano state per giusta causa;
rappresentato di non aver provveduto al versamento della cedolare secca come da indicazioni dell'Agenzia delle Entrate e di non aver pagato il TFR in quanto il ricorrente è passato ad altra amministrazione.
Inutilmente esperito il tentativo di conciliazione, omessa ogni attività istruttoria, all'udienza del 15 dicembre 2025, la causa è stata discussa.
All'esito della camera di consiglio, il giudice ha pronunciato la presente sentenza, depositando dispositivo e contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso del sig. non può essere accolto. Pt_1
In relazione alla domanda di superiore in quadramento, a titolo di premessa, si osserva quanto segue.
La Suprema Corte di Cassazione ha più volte ribadito che “Il procedimento logico- giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini” (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 30580 del 22/11/2019, Rv. 655877 - 01)
Sicché, “nel caso in cui un lavoratore chieda in giudizio il riconoscimento di una qualifica superiore a quella rivestita e il pagamento delle relative differenze retributive è necessario, al fine dell'adempimento degli oneri imposti dall'art. 414 numeri 3 e 4 cod. proc. civ., che specifichi le mansioni effettivamente svolte e la normativa collettiva applicabile;
ne consegue che il ricorso del lavoratore non può limitarsi ad affermare solo lo svolgimento di mansioni corrispondenti a qualifica superiore ma deve indicare quali siano state di fatto le mansioni disimpegnate, al fine di consentire il giudizio di comparazione tra esse e quelle delineate dalla qualifica rivendicata” (Cass. Civ., Sez. Lav., 13 novembre 2001, n. 14088).
È onere esclusivo del lavoratore allegare e provare gli elementi posti a base della domanda e, più nello specifico, indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni della qualifica rivendicata, confrontandoli con quelli concernenti i compiti che egli deduce di aver in concreto svolto (ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav., 21 maggio 2003, n. 8025).
Agli effetti della tutela apprestata dall'art. 2103 cod. civ. “condizione essenziale è che l'assegnazione alle più elevate mansioni sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 16200 del 10/07/2009, Rv. 610161 - 01)
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice di merito deve altresì indagare sulla prevalenza, dal punto di vista quantitativo, dei compiti assunti come svolti rispetto a quelli riferibili al livello ed alla qualifica superiori. (Sez. L - , Ordinanza n. 30580 del 22/11/2019, Rv. 655877 - 01).
Ciò premesso si ritiene, anzitutto, che il ricorso sia carente delle necessarie allegazioni.
Come sopra indicato, è onere del lavoratore dedurre di aver svolto mansioni proprie del profilo rivendicato, indicandone i tratti caratterizzanti e confrontando le attività disimpegnate con quelle riportate nella declaratoria contrattuale.
Nel caso di specie, il sig. si è limitato a dedurre di aver svolto mansioni che Pt_1
“consistevano nello svolgimento di mansioni amministrative, cioè gestione e controllo delle presenze del personale comunale, gestione corrispondenza e redazione di prospetti statistici, nonché assistenza al personale dipendente comunale con inerenza alle normative contrattuali” per poi concludere ed affermare il diritto alla qualifica di istruttore tecnico secondo il CCNL Enti locali, senza né riportare la declaratoria contrattuale né provvedere al raffronto tra la stessa e le attività dispiegate in favore del
. Controparte_1
Si tratta di omissione significativa e rilevante.
Ad ogni buon conto, valorizzando anche le allegazioni di parte resistente, che invece, riporta nel proprio atto le declaratorie contrattuali, deve escludersi che le attività indicate dal ricorrente possano essere sussunte nella figura dell'istruttore tecnico, risultando, per contro, corretto l'inquadramento nella categoria dell'operatore esperto.
Il CCNL riconduce nell'area degli operatori esperti “i lavoratori inseriti nel processo produttivo e nei sistemi di erogazione dei servizi e che ne svolgono fasi di processo e/o processi, nell'ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate, anche attraverso la gestione di strumentazioni tecnologiche che presuppongono conoscenze specifiche e/o qualificazioni professionali.
Le specifiche professionali richieste sono:
● conoscenze per lo svolgimento di attività di tipo operativo, tecnico-manutentivo o attività di natura amministrativa di supporto;
● capacità di gestione di relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo indiretto e formale;
● responsabilità di portare a termine compiti, di risolvere problemi di routine e di completare attività di lavoro adeguando i propri comportamenti alle circostanze che si presentano”.
Appartengono, invece, all' “area degli istruttori: “i lavoratori strutturalmente inseriti nei processi amministrativi-contabili e tecnici e nei sistemi di erogazione dei servizi e che ne svolgono fasi di processo e/o processi, nell'ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate, anche attraverso la gestione di strumentazioni tecnologiche. Tale personale è chiamato a valutare nel merito i casi concreti e ad interpretare le istruzioni operative. Risponde, inoltre, dei risultati nel proprio contesto di lavoro”.
Specifiche professionali:
• conoscenze teoriche esaurienti;
• capacità pratiche necessarie a risolvere problemi di media complessità, in un ambito specializzato di lavoro;
• responsabilità di procedimento o infraprocedimentale, con eventuale responsabilità di coordinare il lavoro dei colleghi”.
La differenza tra le due declaratorie sta nella prerogativa così descritta: “Tale personale è chiamato a valutare nel merito i casi concreti e ad interpretare le istruzioni operative. Risponde, inoltre, dei risultati nel proprio contesto di lavoro”.
Prerogativa sulla quale il ricorrente nulla dice, limitandosi a dedurre di aver prestato assistenza al personale dipendente comunale con inerenza alle normative contrattuali senza indicare se fosse incaricato e provvedesse alla risoluzione di problemi di media complessità e se avesse responsabilità anche con eventuale coordinamento di altre risorse.
In difetto delle necessarie allegazioni che consentano di affermare che le mansioni disimpegnate dal ricorrente siano riconducibili al livello superiore, la domanda non può essere accolta.
L'insufficienza delle mansioni rende inammissibile ogni approfondimento istruttorio.
Nessuna differenza retributiva può, quindi, essere accordata.
Lo stesso per la pretesa risarcitoria per la quale è chiesta la somma di € 10.000 senza indicazione alcuna di quale sarebbe la ragione dei danni e quali i pregiudizi.
Neppure può essere riconosciuta l'indennità di preavviso, non essendovi deduzione che possa far comprendere quali siano stati i motivi delle dimissioni e se gli stessi possano integrare la giusta causa.
Per contro risulta corretta la trattenuta operata dal in assenza del preavviso CP_1 previsto.
Quanto poi al versamento della cedolare secca, come può leggersi nel doc. sub 2 di parte resistente, l'adempimento (versamento del conguaglio dopo l'acconto) scadeva in data successiva alla cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di , CP_1 sicchè, in assenza anche di una trattenuta da parte del doveva essere eseguito CP_1 dal ricorrente stesso.
Quanto, infine al TFR, si tratta di emolumento che, diversamente rispetto a quanto accade nel settore privato, ai pubblici dipendenti viene erogato dall'Inps e non dal datore di lavoro, come in questo caso il Comune convenuto.
Le spese seguono la soccombena.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così decide:
-rigetta il ricorso;
-condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite che liquida in € 2500 oltre accessori di legge.
Milano, 15 dicembre 2025
Il giudice del lavoro
SA LA LI