Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 24/06/2025, n. 957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 957 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera
3) Dott. Alfonso Pinto Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1213 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022, promossa
DA
(C.F. e P.IVA ) con sede legale in Milano, Largo Parte_1 P.IVA_1
Augusto 1 A, angolo via Verziere, capogruppo del gruppo bancario in Parte_1 persona del procuratore speciale Dott. non in proprio ma in nome e per Controparte_1 conto di (P.IVA ), con sede in Roma al viale Regina Controparte_2 P.IVA_2
Margherita n. 125, in virtù di mandato all'incasso e procura speciale, rappresentato e difeso dall'avv. Nedo Corti;
appellante
CONTRO
Controparte_3
(C.F. ), in persona dell' pro tempore,
[...] P.IVA_3 CP_4 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo;
appellata
Oggetto: somministrazione
Conclusioni: per l'appellante “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni diversa eccezione e istanza disattesa e respinta, in accoglimento dei motivi tutti dedotti nel presente atto di appello disporre l'integrale riforma dell'impugnata sentenza n.
2411/2022, emessa nella causa civile iscritta al N. 18425/2019 del Tribunale di Palermo, sezione terza civile, Giudice Dott.ssa Monica Montante, depositata in cancelleria in data
31/5/2022, notificata in data 7-6-2022 e per le censure esposte nella parte narrativa e così statuire: nel merito accogliere lo spiegato appello e per l'effetto in riforma integrale della sentenza impugnata e accogliere le domande avanzate in primo grado e che di seguito si riportano: accertare e dichiarare il diritto di con sede Parte_1
1
Imprese e partita iva n. , iscritta all'Albo delle Banche codice ABI n. P.IVA_1
3158.3, capogruppo del gruppo bancario , Albo gruppi bancari n. 3158, Parte_1 capitale sociale Euro 9.650.526,24 interamente versato, in persona del procuratore speciale Dott. nato a [...] il [...], codice fiscale Controparte_1
, in virtù di procura speciale conferita in data 18/01/2018 per C.F._1
Notaio rep. n. 31.404, racc. n. 9.827 (documento n. 1), non in proprio Persona_1 ma in nome e per conto di con sede in Roma al viale Regina Margherita Controparte_2
n. 125, cap 00198, partita iva , in virtù di mandato all'incasso e procura P.IVA_2 speciale rilasciata da con scrittura autenticata per notaio Controparte_2 Per_2
del 22/11/2013 rep. n. 46656, racc. n. 22596 in relazione ai crediti indicati nella
[...] scrittura autentica da notaio del 21/11/2013 rep. n.46531, nei confronti di Persona_2
Controparte_5
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in
[...]
Palermo al Viale della Regione Siciliana n. 2771, cap 90135, codice fiscale
al pagamento in favore dell'istante (partita iva n. P.IVA_3 Parte_1
) non in proprio ma quale procuratrice speciale della società P.IVA_1 CP_2
(partita iva ) della somma di euro 265.984,42 oltre interessi di mora
[...] P.IVA_2 nella misura di cui all'art.5 del D. Lgs.
9.10.2002 n. 231, tempo per tempo vigenti, a decorrere sull'importo delle singole fatture dalla relativa data di scadenza sino alla data del saldo, e quindi disattendere l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto, oltre spese, diritti e onorari ed accessori come per legge (rimb. forf spese generali 15%, cpa 4%, iva 22%) della presente procedura;
conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellata: “Voglia la Corte di Appello adita: • Rigettare l'appello avversario, confermando così la statuizione del Tribunale di Palermo;
• Con condanna alle spese e ai compensi di lite.”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza n. 2411/2022 del 31 maggio 2022 il Tribunale di Palermo, definitivamente pronunciando, accolse l'opposizione dell'
[...]
e revocò il Controparte_3 decreto ingiuntivo n. 5103/2019, con il quale gli era stato ingiunto di pagare l'importo di
2 euro 265.984,42 in favore di nella qualità di mandataria di Pt_1 Parte_1 [...]
in ragione di numerose fatture, emesse tra il 2012 e il 2013, a suo carico, per CP_2 fornitura di energia elettrica, rimaste impagate.
A tanto pervenne il primo giudice, ritenendo prescritti i crediti documentati dalle predette fatture, essendo trascorso il termine prescrizionale quinquennale previsto ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c., in assenza di un atto, validamente formulato dal creditore, che avesse interrotto il decorso dei termini.
2. Avverso tale sentenza, ha, anzitutto, proposto appello Parte_1 con atto di citazione del 4 luglio 2022, articolando quattro motivi di impugnazione, così di seguito sintetizzabili:
➢ errore del primo giudice per aver ritenuto applicabile il termine prescrizionale breve previsto all'art. 2948 n. 4 c.c.;
➢ erroneità nell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dall' , siccome sollevata genericamente;
CP_3
➢ erroneità per non aver accertato l'avvenuta interruzione dei termini di prescrizione nell'anno 2014, in virtù della cessione del credito notificata, nonché per non aver rilevato il riconoscimento di debito risultante dai mandati di pagamento prodotti in giudizio;
➢ erroneità per non aver accertato il valore interruttivo delle comunicazioni inviate , negli anni 2016, 2017 e 2018. Parte_2
3. Con comparsa del 28 ottobre 2022 si è costituito l'
[...]
, resistendo al Controparte_3 gravame proposto, di cui ha richiesto il rigetto.
4. In assenza di incombenti istruttori, mutato il relatore, all'udienza del 21 febbraio 2025 – sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata posta in decisione, con l'assegnazione di termini di 60 gg per il deposito di comparse conclusionali e di 20 gg per il deposito di memorie di replica.
5. Al fine di una più agevole comprensione del gravame, è opportuno premettere che la controversia trae origine dal mancato pagamento di numerose e diverse fatture emesse da , per erogazione di luce elettrica a favore dell'Assessorato. CP_2
La società energetica, infatti, stipulò con l'amministrazione appellata un contratto di fornitura che prevedeva, segnatamente, il pagamento mensile di acconti a forfait per l'energia erogata, salvo il pagamento di un successivo conguaglio, al fine di regolare l'eventuale differenza tra il consumo effettivo e quello fatturato.
3 In ragione del contestato inadempimento dell'Assessorato, che avrebbe pagato solo parzialmente le forniture per gli anni 2012-2013, avendo ricevuto Parte_1 mandato all'incasso dalla società energetica e divenuta, nel contempo, cessionaria nel credito oggetto di contenzioso, inviò l'atto di cessione del credito alla , Controparte_3 in data 30 aprile 2014. recapitò alla stessa, inoltre, negli anni 2016, 2017 e 2018, degli Parte_1 estratti conto delle posizioni debitorie ancora aperte, agli indirizzi PEC della Presidenza
e del Dipartimento di funzione pubblica regionale.
A seguito della mancata corresponsione degli importi dovuti, la propose Pt_1 ricorso per decreto ingiuntivo cui si oppose l'Assessorato, evidenziando di non aver mai ricevuto le fatture per cui era stata ottenuta l'ingiunzione – non ricomprese nei conguagli finali - e di aver pagato integralmente i periodi di fornitura 2012-2013, per mezzo dei relativi mandati di pagamento.
L'Assessorato eccepì, inoltre, la prescrizione del credito, in applicazione dell'art. 2948 n. 4 c.c., in considerazione delle scadenze riportate nelle stesse fatture.
Costituitasi nel giudizio di opposizione, replicò che il termine Parte_1 prescrizionale non potesse ritenersi decorso, soggiungendo che, in ogni caso, sia l'atto di cessione che gli estratti conto, medio tempore inviati alla avessero chiaro valore CP_3 interruttivo.
Evidenziò, inoltre, che nelle note di accompagnamento dei mandati di pagamento, allegate da controparte, l' avrebbe ammesso di aver corrisposto solo parte del CP_3 dovuto, riconoscendo, di fatto, il credito controverso.
Il Tribunale ritenne, quindi, fondata l'opposizione, in quanto gli atti recapitati alla non avrebbero potuto spiegare efficacia interruttiva, sia perché non indirizzati CP_3 all'Assessorato sia perché non sarebbe stata inserita una specifica richiesta di pagamento.
Ritenne, infine, inconducente la tesi proposta dalla sul presunto Pt_1 riconoscimento di debito ad opera dell'Ente, poiché dall'esame della documentazione emergeva una precisa dichiarazione di integrale soddisfacimento del credito, a seguito dei pagamenti ordinati.
6. Tanto premesso, è possibile entrare nel merito delle doglianze proposte dall'appellante.
Con il primo, secondo e terzo motivo di impugnazione, che occorre esaminare congiuntamente, si duole che il giudice di prime cure abbia ritenuto Parte_1 applicabile il termine di previsto dall'art. 2948 n. 4 c.c., sebbene fosse applicabile il
4 termine prescrizionale ordinario.
Rappresenta che, per stessa ammissione dell'Assessorato, la fattura di conguaglio non avrebbe dovuto essere corrisposta entro l'anno, ma conteggiata nell'annualità successiva a quella di riferimento.
Evidenzia che, per tale motivo, gli importi dovuti non avrebbero dovuto pagarsi periodicamente ad anno, ma in lasso di tempo più ampio, ciò che avrebbe escluso l'applicabilità della prescrizione breve ex art. 2948 n. 4 c.c..
Soggiunge che il termine di prescrizione sarebbe dovuto decorrere dal momento in cui andava conteggiato il conguaglio e non dalle scadenze indicate nelle fatture e che, in ogni caso, l'eccezione di prescrizione promossa dall' era generica e CP_3 dunque inammissibile, non individuando con precisione un termine iniziale di decorrenza.
Sostiene, infine, che il primo giudice avrebbe dovuto, ai fini dell'interruzione di prescrizione, tenere conto dell'atto di cessione del credito, nonché del riconoscimento del debito presente nelle note di accompagnamento dei mandati di pagamento.
I motivi sono infondati.
In primo luogo, appare opportuno evidenziare come sia principio consolidato in giurisprudenza che “il prezzo della somministrazione di energia elettrica da parte di un ente fornitore di tale servizio, che venga pagato annualmente o a scadenze inferiori all'anno in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo configura una prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una "causa petendi" di tipo continuativo e deve pertanto ritenersi incluso nella previsione dell'art. 2948, n. 4,
c.c., con la conseguenza dell'assoggettamento alla prescrizione breve quinquennale del corrispondente credito” (Cass. civ. n. 6209/1999; Cass. civ. n. 1442/2015).
Avuto riguardo a tale condivisibile principio, è questo il regime prescrizionale applicabile al rapporto in esame, tenuto conto della natura degli accordi intercorsi fra le parti.
Difatti, in base alla convenzione “rata fissa” sottoscritta tra l'Assessorato appellato ed si evince che le parti abbiano stabilito, per tutta la durata dell'accordo, CP_2
l'emissione periodica di fatture mensili di un importo fisso, ferma la previsione, a seguito del controllo tra il consumo effettivo e quanto fatturato, di procedere all'eventuale rimborso dell'eccedenza corrisposta o all'eventuale versamento della differenza, in caso di consumo inferiore ovvero superiore all'atteso.
Tenuto conto che ciascuna fattura per cui è stata emessa l'ingiunzione è emessa per importi differenti e che lo stesso appellante, nei propri scritti difensivi in primo grado,
5 evidenziava che tali importi erano ulteriori rispetto a quelli già versati dall'Ente, si deduce che questi siano stati richiesti certamente a titolo di conguaglio e non a titolo di acconto.
E, dunque, non è ragionevole affermare che la mera previsione di fatture di conguaglio, a mera rettifica – sia un aumento che in diminuzione - degli importi stimati in sede di convenzione e di cui mensilmente veniva chiesto il pagamento, possa determinare l'inapplicabilità dell'art. 2948 n. 4 c.c..
Sicché, alla luce di tali considerazioni, anche la circostanza che tale conteggio correttivo tra consumi effettivi e importi versati avvenisse, nei fatti, nell'annualità successiva, non appare incidere ai fini dell'esclusione del termine di prescrizione breve.
E', pure, infondata la doglianza relativa alla genericità dell'eccezione di prescrizione, così come proposta dall'Assessorato.
Appare evidente che già nella comparsa di risposta, depositata nel primo grado di giudizio, l' appellata abbia individuato come termine di decorrenza le stesse date indicate da in ogni singola fattura, tenuto conto che ognuna fa riferimento ad una CP_2 precisa annualità ed indica una data di scadenza.
Dal momento che si tratta di fatture relative ai periodi di fornitura 2012-2013 - così come si evince dallo stesso prospetto, indicato dall'appellante nei propri atti introduttivi di primo e secondo grado - non ricorrono certo gli estremi per ritenere generica l'eccezione proposta.
Tenuto conto di tali circostanze, è opportuno comunque evidenziare che, secondo l'orientamento della Suprema Corte, “l'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l'inerzia del titolare manifestando la volontà di volerne profittare, senza che rilevi l'erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte (ex plurimis : Cass. n. 15631 del 2016); neppure è necessaria la tipizzazione secondo una delle varie ipotesi previste dalla legge non richiedendosi all'eccipiente anche di specificare a quale tra le prescrizioni, diverse per durata, intenda riferirsi, spettando al giudice stabilire se, in relazione alla domanda che può conoscere nel merito e al diritto applicabile nel caso concreto, la prescrizione sia maturata” (Cass. n. 6760/2020; ed anche S.U. n. 15895 del 2019, Cass. n. 15790 del 2016, Cass. n. 14576 del 2007).
Tanto considerato, non sono utili ad escludere il decorso del termine di prescrizione l'atto di cessione del credito, notificato alla Presidenza della Regione il 6 maggio 2014 (al di là dei rilievi concernenti il mancato rispetto degli artt. 69 e 70 del r.d.
6 2440/1923) né, ancora, il presunto riconoscimento di debito da parte dell'Assessorato, rinvenibile, a parere dell'appellante, nelle note accompagnatorie dei mandati allegati, di cui il più recente è risalente al 15 maggio 2014.
Anche a volere considerare questi come atti interruttivi e far decorrere dagli stessi il relativo termine prescrizionale, tali atti non sono da soli sufficienti a escludere la prescrizione del credito, tenuto conto che il successivo decreto ingiuntivo è stato notificato all'Assessorato nell'ottobre 2019 e, dunque, a più di cinque anni dal loro recapito.
Per quanto concerne le doglianze relative al mancato riconoscimento del valore interruttivo delle comunicazioni, inviate alla – meramente tratteggiato nei motivi CP_3 esaminati – si rinvia di seguito, nell'analisi del successivo motivo di gravame.
7. Con il quarto motivo, l'appellante si duole che il Tribunale di Palermo non abbia riconosciuto valenza interruttiva alle comunicazioni inviate da sebbene Parte_1 avessero chiaro intento di costituire in mora il debitore.
Rappresenta che il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere che tali missive fossero state correttamente recapitate agli indirizzi PEC del Dipartimento della Funzione
Pubblica e della Presidenza della Regione, in quanto gli Assessori sono preposti alle rispettive funzioni dal Presidente medesimo e da lui rappresentati, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto Regionale.
Soggiunge, in ogni caso, che la fosse soggetto legittimato a chiedere il Pt_1 pagamento in virtù del mandato ricevuto da e di aver dunque interrotto, con le CP_2 proprie comunicazioni, il decorso del termine prescrizionale.
Il motivo è nel complesso fondato.
Dall'esame di tali comunicazioni, così come inviate negli anni 2016, 2017 e 2018 da agli indirizzi PEC della Presidenza della Regione e del Dipartimento Parte_1 di Funzione pubblica, emerge che siano certamente presenti i requisiti minimi di un atto di costituzione in mora.
Anzitutto, occorre premettere che è priva di pregio l'eccezione proposta dall'Assessorato, per la quale non avrebbe potuto compiere atti interruttivi Parte_1 in nome e per conto di , essendo la società energetica rimasta nella titolarità CP_2 del credito.
Difatti la circostanza che l'odierna appellante si sia costituita nel giudizio nella qualità di mandataria all'incasso e non di cessionaria – restando, dunque, estraneo ogni rilievo relativo all'effettiva cessione del credito e del rispetto degli artt. 69 e 70 del r.d.
7 2440/1923 – non appare dirimente, tenuto conto dell'ampio mandato concesso da
[...]
a CP_2 Parte_1
Poiché a quest'ultima è stato conferito mandato tanto di promuovere ogni azione giudiziaria necessaria al fine del recupero del credito (pag. 2 mandato), tanto di promuovere qualsiasi azione ritenuta necessaria per l'adempimento del mandato medesimo, non vi è ragione di sostenere che la non fosse legittimata a sollecitare Pt_1 il pagamento, con i derivanti effetti interruttivi della costituzione in mora.
Tanto premesso, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che
“al fine di produrre effetti interruttivi della prescrizione un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare
l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con
l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento oggettivo). La valutazione circa la ricorrenza di tali presupposti - il secondo dei quali, pur richiedendo la forma scritta, non postula l'uso di formule solenni, né l'osservanza di particolari adempimenti - è rimesso all'accertamento di fatto del giudice di merito ed è, pertanto, del tutto sottratto al sindacato di legittimità” (Cass. sez. 2 -, Ordinanza n. 15140 del
31/05/2021).
Avuto riguardo a tale condivisibile orientamento, appare evidente che le missive in esame sono idonee sia ad individuare compiutamente il soggetto debitore sia, da un punto di vista oggettivo, l'inequivocabile volontà del creditore di far valere il proprio diritto, per le motivazioni che seguono.
In primo luogo, non rappresenta elemento dirimente che tali missive siano state recapitate ora all'indirizzo PEC della Presidenza della Regione, ora al Dipartimento di
Funzione Pubblica regionale.
Infatti, appare certamente non trascurabile che tali atti interruttivi siano stati, in ogni caso, non recapitati ad una qualsiasi amministrazione – estranea al rapporto controverso – ma alla Presidenza della Regione e, dunque, ad un'articolazione apicale e sovraordinata della , conservando, pertanto, la funzione di messa in Controparte_3 mora ed induzione del debitore all'adempimento (sul punto cfr. Cass. sez. 3, sent. n.
20100/2019; Cass. sez. 3, sent. n. 20414/2016).
In secondo luogo, è opportuno evidenziare che alcun altro scopo avrebbe potuto perseguire l'invio di siffatte comunicazioni, se non quello di richiedere il pagamento degli importi per le forniture energetiche oggetto di contenzioso, non apparendo verosimile che
8 possano avere natura di mero, e disinteressato, riepilogo di posizioni debitorie non regolarmente saldate, nonché dei relativi interessi maturati e maturandi.
Sicché, poiché non è richiesto all'atto di costituzione in mora una forma precisa né, tanto meno, l'utilizzo di forme sacramentali, appare evidente che il credito controverso non possa considerarsi prescritto, in ragione dei tempestivi solleciti inviati dall'appellante.
Tanto considerato, la sentenza gravata ha ritenuto non contestato non solo il rapporto contrattuale tra l' ed ma anche l'entità delle prestazioni CP_3 CP_2 effettuate da per cui quest'ultima ha chiesto il corrispettivo e tale capo della CP_2 decisione non è stato oggetto di gravame incidentale.
Ebbene, non è dimostrato quanto sostento dall'Assessorato, secondo cui i crediti documentati dalle fatture oggetto di controversia sarebbero ricompresi in quelli estinti con i mandati di pagamento allegati in giudizio, che proverebbero, in tal modo, l'integrale pagamento di quanto dovuto per il periodo di fornitura 2012-2013.
E' da escludere che tali dichiarazioni dell'appellata, così come riportate nelle note di accompagnamento dei mandati allegati, possano spiegare alcun valore dimostrativo del proprio integrale adempimento.
Difatti, non risulta allegato alcun documento dal quale risulterebbe che
[...] abbia inoltrato alla debitrice un conguaglio finale dei periodi di fornitura 2012- CP_2
2013 con un computo preciso degli importi dovuti, sulla base del quale l'appellata avrebbe effettuato i relativi e corrispondenti pagamenti, ad integrale soddisfacimento del credito.
Ne consegue, dunque, che la dichiarazione di aver saldato compiutamente il dovuto per la fornitura appare del tutto unilaterale, non accettata e non riscontrata dal creditore.
Peraltro, con le proprie difese, l'appellata non ha mai contestato l'esistenza del rapporto con che appare senz'altro provato documentalmente, sicché le CP_2 fatture azionate possono costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite
(cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 34831 del 29/12/2024).
Avuto riguardo a tali circostanze, dal momento che non è contestata l'effettiva erogazione del servizio né, invero, eccepito alcun errore nelle misurazioni dei consumi effettuati, non appare dirimente l'asserito mancato recapito di tali fatture.
Difatti, tale questione è stata posta solo in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, nonostante i diversi solleciti di pagamento recapitati nel corso degli anni per
9 tali fatture, sicché tale comportamento sembra suggerire, piuttosto che un'incolpevole ignoranza del debito residuo, un mero disinteresse nei confronti delle ragioni creditizie, non conforme al principio di buona fede contrattuale.
Peraltro, poiché in alcuni dei mandati di pagamento (doc. 2 e 3), come rilevato dall'appellante, sono indicati i riferimenti relativi a singole fatture, non appare - come sostenuto dall'appellata - che l' ricevesse solo il complessivo e finale CP_3 conguaglio annuale, senza ricevere, ed avere contezza, anche delle singole fatture emesse da CP_2
Né è possibile, come pretende invece l'appellato, ricavare la prova dell'adempimento dell'annuale conguaglio dalla dichiarazione (allegati 3 e 4 dell'appello) fatta dallo stesso che non può di certo giovarsi, in tal senso, di CP_3 una dichiarazione da lui fatta.
Per le superiori considerazioni, non essendo stata fornita la prova dell'avvenuto ed integrale pagamento del servizio erogato da il motivo merita CP_2
l'accoglimento; la sentenza appellata va dunque riformata ma, dal momento che
“l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, sicché l'eventuale riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello … non determina la “riviviscenza” del decreto ingiuntivo già revocato, che, pertanto, non può costituire titolo per iniziare o proseguire l'esecuzione forzata”. (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20868 del 06/09/2017), l'appellata. va condannata a pagare all'appellante la complessiva somma di euro 265.984,42 euro, oltre interessi di mora nella misura di cui all'art.5 del D. Lgs.
9.10.2002 n. 231, tempo per tempo vigenti,
a decorrere sull'importo delle singole fatture dalla relativa data di scadenza sino alla data del saldo.
8. La statuizione sulle spese di ambo i gradi segue il principio di soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione II civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, così provvede: in riforma della sentenza n. 2411 del 31 maggio 2022, resa dal Tribunale di Palermo e appellata da con atto di citazione del 4 luglio 2022; Parte_1 condanna l' Controparte_3
al pagamento in favore di ,
[...] Parte_1 non in proprio ma in nome e per conto di dell'importo di 265.984,42, Controparte_2
10 oltre interessi di mora nella misura di cui all'art.5 del D. Lgs.
9.10.2002 n. 231, tempo per tempo vigenti, a decorrere sull'importo delle singole fatture dalla relativa data di scadenza sino alla data del saldo;
condanna l'appellata a pagare all'appellante le spese di lite, liquidate per il primo grado in complessivi euro 11.229,,00 per compensi e per il grado di appello in complessivi euro
7120,00 per compensi ed euro 1820,00 per spese, in ambo i casi oltre accessori come per legge.
Così deciso, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di
Appello di Palermo, il 4 giugno 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Alfonso Pinto Giuseppe Lupo
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