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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/10/2025, n. 6247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6247 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
La Corte così composta: dr.ssa Marianna D'Avino Presidente dr.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera rel. dr.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 4422/19, alla quale sono state riunite la n. 4538/19 e la n. 4479/19, posta in deliberazione all'udienza dell'8 maggio 2025 e vertente
TRA
(Avv. Vincenza Di Parte_1
Martino) PARTE APPELLANTE
E
e in proprio e nella qualità di esercenti la potestà CP_1 CP_2 genitoriale sui minori e Persona_1 Controparte_3 Controparte_4
(Avv. Francesco Scotto D'Apollonia) PARTE APPELLATA APPELLANTE INCIDENTALE
E
Controparte_5
(Avv.ti Giovanni Candido Di Gioia e Antonio Di Gioia) PARTE APPELLATA APPELLANTE INCIDENTALE
E
Controparte_6
(Avv. Alessandro Foschiani)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 7456/2019 emessa dal Tribunale di Roma
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 7456/2019 il Tribunale di Roma, provvedendo sulla domanda proposta da e da in proprio e nella qualità di genitori CP_1 CP_2
dei minori , e in relazione alla menomazione patita Per_1 CP_3 Controparte_4
da al momento della nascita, ha così statuito “dichiara responsabili in solido Per_1
per l'evento per cui è causa il Dott. e l' Controparte_5 Parte_1
; condanna in solido il Dott. e l
[...] Controparte_5 [...]
a pagare a e , Parte_1 CP_1 CP_2
quali esercenti la potestà genitoriale sul minore , la somma di euro Persona_1
102.059,49 ed e pagare in favore di e in proprio la CP_1 CP_2
somma di euro 30.000,00, ciascuno, oltre interessi su ciascuno dei suddetti importi come indicato in motivazione;
respinge le domande proposte dagli attori quali esercenti la potestà sui figli minori ed;
compensa per 3/4 le spese di CP_3 CP_4
lite tra gli attori, il Dott. e l e CP_5 Parte_1
condanna in solido i suddetti convenuti alla rifusione della residua frazione, che liquida in euro 120,00 per esborsi ed in euro 15.271,00 per onorari, oltre a rimb. forf.,
IVA e CPA come per legge, salvo le spese di CTU, che pone definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro;
compensa le spese tra il Dott. e l' CP_5 [...]
; respinge la domanda di manleva proposta dal Parte_1
Dott. nei confronti della e compensa tra dette parti le spese Controparte_5 CP_6
di lite”.
Avverso la citata sentenza l' Parte_1
ha proposto appello e ha chiesto l'accoglimento delle
[...]
conclusioni che seguono: “Nel merito, in via principale, rigettare le avverse domande perché infondate in fatto ed in diritto;
- in via istruttoria, disporre il rinnovo della
CTU; - sempre nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle avverse domande, dichiarare l'esclusiva responsabilità del
Dott. e, per l'effetto, condannare lo stesso alla refusione di tutte le Controparte_5 somme che l convenuta fosse condannata a versare agli attori Parte_1 anche a titolo di spese legali”.
Instaurato il contraddittorio, si sono costituiti e CP_1 CP_2
che, in proprio e nella qualità di genitori di , e Per_1 CP_3 Controparte_4
hanno concluso come segue: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Roma adita respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione cosi provvedere;
In via preliminare voglia l'Ill.ma Corte di Appello riunire i procedimenti, attraverso i quali si è impugnata la sentenza del Tribunale di Roma n°7456/2019 pubblicata il
05.04.2019 notificata dall'Avv Foschiani il 29.05.2019, Rg 4538/ 2019 assegnato alla sez 6 ( impugnazione proposta dagli odierni appellanti ), Rg 4479/2019 impugnazione proposta nell'interesse del dott assegnata alla sezione 5, rg 4422/2019 CP_5
impugnazione proposta nell'interesse della Parte_1
assegnato alla 5 sezione. A) Nel merito in via
[...]
preliminarmente accertare in via incidentale che il danno provocato al piccolo
è occorso non solo per la inadeguata brevità temporale Persona_1
nell'esecuzione delle manovre - Mc RT e QU - che hanno determinato una applicazione sulla testa fetale espulsa – da parte del dott. - di una forza di CP_5
trazione potenzialmente lesiva sul plesso brachiale, ma altresì per aver disatteso i fattori di rischio, quali il diabete e l'obesità nonché l'elevato peso neonatale che comporta una sproporzione feto pelvica, di cui la era portatrice. B) Per l'effetto CP_2
rigettare gli atti di appello, e confermata la sentenza di primo grado, dichiarare la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale degli appellanti nella produzione delle lesioni sul piccolo e di conseguenza condannarli in solido tra Persona_1
loro al pagamento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in favore degli appellati così come indicato nell'appello principale procedimento RG 4538/2019 assegnato alla sezione 6 . C) Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Si è costituita, anche, l' che ha rassegnato le Controparte_6
seguenti conclusioni: “Voglia la Corte di Appello adita dichiarare l'inammissibilità dell'appello notificato alla e comunque rigettare Controparte_6 l'appello stesso nei confronti di quest'ultima per difetto assoluto di domanda. Vinte le spese”.
Con provvedimento del 13 novembre 2019 al giudizio n. 4422/19 è stato riunito quello contraddistinto dal n. 4538/19, avente ad oggetto l'appello proposto avverso la medesima sentenza da e che, in proprio e nella qualità CP_2 CP_1
di esercenti la potestà genitoriale sui figli minori, hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate: “Piaccia all'ill.ma Corte di Appello adita respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione in accoglimento dei motivi di gravame sopra descritti riformare parzialmente la sentenza n. 7456/2019 resa nel procedimento civile RG 8753/2014 e - riuniti i procedimenti, attraverso i quali si è impugnata la sentenza del Tribunale di Roma n°7456/2019 pubblicata il 05.04.2019 notificata dall'Avv Foschiani il 29.05.2019, Rg 4538/ 2019 assegnato alla sez 6 ( impugnazione proposta dagli odierni appellanti ), Rg 4479/2019 impugna1zione proposta nell'interesse del dott assegnata alla sezione 5, rg 4422/2019 impugnazione CP_5
proposta nell'interesse della Parte_1
assegnato alla 5 sezione - così provvedere in accoglimento dell'appello
[...]
incidentale: A) Nel merito in via preliminarmente accertare in via incidentale che il danno provocato al piccolo è occorso non solo per la inadeguata Persona_1
brevità temporale nell'esecuzione delle manovre - Mc RT e QU - che hanno determinato una applicazione sulla testa fetale espulsa - da parte del dott
- di una forza di trazione potenzialmente lesiva sul plesso brachiale, ma altresì CP_5
per aver disatteso i fattori di rischio, quali il diabete e l'obesità nonché l'elevato peso neonatale che comporta una sproporzione feto pelvica, di cui la era portatrice. CP_2
B) Per l'effetto rigettare gli atti di appello, e confermata la sentenza di primo grado, dichiarare la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale degli appellanti nella produzione delle lesioni sul piccolo e di conseguenza condannarli Persona_1
in solido tra loro al pagamento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in favore degli appellati così come indicato nell'appello principale procedimento RG 4538/2019 assegnato alla sezione 6. In accoglimento dell'appello principale proposto dai Sig.ri e in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul minore CP_2 Parte_2
nonché nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sui minori Persona_1
ed 1. Rideterminare la quantificazione del danno biologico CP_3 Controparte_4
secondo le Tabelle del Tribunale di Milano ed includere ivi le voci di danno: a)
Biologico; b) Morale o non patrimoniale;
c) Personalizzazione al 41%; e per l'effetto liquidare la somma di € 103.000,00 oltre interessi e rivalutazione economica o quella maggiore o minore sarà ritenuta di giustizia;
2. Applicare in ogni caso la personalizzazione al danno biologico e a quello non patrimoniale;
3. riformare il capo della sentenza relativa alla quantificazione della capacità lavorativa generica e specifica riformulando il calcolo eseguito dal giudice di primo grado applicando al suddetto criterio il punto di invalidità pari al 18% per il totale di € 62.319,44 o quella maggiore o minor somma sarà ritenuta di giustizia;
4. Riconoscere la voce del danno alla serenità familiare anche in favore dei fratelli minori ed CP_3 Controparte_4
nella somma di € 30.000,00 ciascuno o quella maggiore o minor somma sarà ritenuta di giustizia;
5. Riconoscere in via equitativa la somma di € 35.000,00 a titolo di spese mediche che il minore dovrà sostenere dietro percorso terapeutico Persona_1
indicato dai CCTTUU;
6. Riconoscere come entità patrimoniale a sé stante la perdita di chances da liquidarsi in € 200.000,00 o in via equitativa;
7. riconoscere per intero, senza alcuna decurtazione le spese di primo grado riformando la voce relativa agli esborsi quantificati in € 1.518,00 8. Con vittoria di spese competenze ed onorari del grado”.
Si è costituita l' Parte_1
che ha chiesto il rigetto dell'appello, con il riconoscimento delle spese di
[...]
lite.
All'udienza del 5 marzo 2020 al procedimento n. 4422/19 è stato riunito quello n. 4479/19 introdotto dal dr. che ha rassegnato le conclusioni che Controparte_5
seguono: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: a) in via cautelare sospendere l'efficacia della sentenza appellata;
b) in accoglimento dei motivi di appello annullare e/o riformare integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, respingere tutte le domande risarcitorie proposte dai sigg.ri e nei confronti del CP_1 CP_2
dr. c) in via subordinata istruttoria disporre la rinnovazione della Controparte_5
CTU; d) in via subordinata limitare l'invalidità permanente al 15% ed escludere il riconoscimento sia del danno morale, sia del ristoro della presunta ed indimostrata sofferenza derivante dall'evento danno, sia del danno derivante dalla presunta riduzione del reddito percepito in futuro;
in via subordinata dichiarare l'obbligo della di manlevare il dr. per la eventuale responsabilità CP_6 Controparte_5
professionale inerente l'intervento nei confronti della sig.ra con CP_2
relativa condanna della stessa al pagamento, nei limiti del Controparte_6
massimale, delle eventuali somme poste a carico del dr. Con vittoria Controparte_5
di spese, competenze ed onorari per i due gradi di giudizio”
In detto giudizio si sono costituiti e che, in CP_1 CP_2
proprio e nella qualità di genitori dei minori , e Per_1 CP_3 Controparte_4
hanno svolto le medesime conclusioni già rassegnate nel giudizio portante, e l' che ha concluso come segue: “Voglia la Corte di Controparte_6
Appello adita: Dichiarare l'inammissibilità dell'impugnativa proposta dal Dr. per tardività della contestazione in ordine alla insussistenza della Controparte_5
copertura assicurativa. Nel merito, rigettare tutte le domande formulate dal dr. nei confronti di in quanto Controparte_5 Controparte_6
infondate in fatto e in diritto. Vinte le spese del grado.”
Con provvedimento emesso in data 13 marzo 2020 la Corte ha respinto l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza gravata proposta sia dall che dal Parte_1
dr. CP_5
La causa è stata riservata ex art. 127 ter c.p.c. in decisione alla scadenza del termine stabilito per le note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per l'8 maggio 2025, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti.
e in proprio e nella qualità di esercenti la CP_1 CP_2
potestà genitoriale sui minori , e hanno agito in Per_1 CP_3 Controparte_4
primo grado nei confronti dell Parte_1
e del dr. per ottenere la condanna al risarcimento
[...] Controparte_5
dei danni patiti in occasione della nascita di;
secondo la prospettazione Per_1
contenuta nell'atto di citazione, al momento del parto si era manifestata una distocia della spalla e il personale sanitario aveva eseguito - in successione - le manovre di Mc
RT, e UE in esito alle quali il neonato aveva riportato la paresi del Per_2
plesso brachiale.
Il Tribunale ha accolto la domanda sul presupposto che, all'esito delle risultanze dell'espletata Consulenza tecnica d'ufficio, era emerso che il danno aveva origine iatrogena, essendo ascrivibile alle sollecitazioni opposte esercitate per allontanare la spalla anteriore destra dalla testa, imprimendo un'eccessiva torsione della testa verso la spalla posteriore sinistra prima di procedere al disimpegno della medesima spalla sinistra con la tecnica di UE;
ha condannato l'
[...]
e il dr. che aveva gestito Parte_1 Controparte_5
l'ultima fase del parto, in solido tra loro, al risarcimento del danno non patrimoniale alla salute e del danno patrimoniale da lesione della capacità lavorativa patiti da nonché al risarcimento del danno riflesso subito dai genitori;
ha Persona_1
respinto l'analoga pretesa avanzata nell'interesse dei fratelli minori e CP_4 CP_3
ha rigettato la domanda di garanzia proposta dal dr. nei confronti
[...] CP_5
dell per l'insussistenza dei presupposti della copertura Controparte_6
assicurativa.
Le impugnazioni proposte dalle parti, ossia quella principale dell
[...]
e quelle (divenute Parte_1
incidentali per effetto della riunione dei giudizi) svolte dai genitori dei minori e dal dr. investono, sotto i rispettivi profili di interesse, le medesime questioni, cosicché CP_5
verranno esaminate congiuntamente. La Corte procede, innanzitutto, al vaglio delle censure relative alla responsabilità del danno patito dal minore al momento della nascita, ossia quelle sollevate dall e dal dr. che invocano l'esclusione di qualsiasi Parte_1 CP_5
profilo di colpa, nonché quella avanzata dai coniugi che hanno chiesto Per_1
l'accertamento della responsabilità dell anche in via autonoma (ossia a CP_7
prescindere dalla condotta del ginecologo) con riguardo alla gestione generale del parto.
Dalla Consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado, è emerso che - a seguito del parto naturale avvenuto il 15 gennaio 2012 presso l CP_7 Parte_1
- il piccolo ha riportato “esiti di paralisi ostetrica destra coinvolgente il Per_1
tronco primario superiore del plesso brachiale”. Circa le cause, i Consulenti hanno concluso nel senso che è “verosimile che la lesione del plesso brachiale destro di
sia di origine iatrogena e si sia realizzata a seguito di Persona_1
applicazione sulla testa fetale espulsa di una forza di trazione potenzialmente lesiva sul plesso brachiale che ha creato sollecitazioni opposte atte ad allontanare eccessivamente la spalla anteriore (destra) dalla testa, oltre che a imprimere eccessiva torsione della testa verso la spalla posteriore sinistra, prima di procedere al disimpegno della medesima spalla sinistra con la tecnica di JACQUEMIER. Eccessiva torsione che è stata anche la causa dell'atteggiamento del capo ruotato prevalentemente a sinistra accertato all'esame neurologico eseguito a 18 giorni di vita
(“capo ruotato prevalentemente verso sinistra”)….la inadeguata brevità temporale del trattamento” ha “richiesto un eccesso di trazione sul plesso brachiale, che ha determinato la sofferenza del tronco primario superiore del plesso brachiale destro a monte dell'emergenza del suo ramo soprascapolare con conseguenze negative per lo stato fisico del piccolo Tali osservazioni permettono di Persona_3
ravvisare l'ipotesi di colpa professionale sub specie imperizia e imprudenza a carico del ginecologo che assistette il parto ed eseguì in modo inadeguato le manovre ostetriche per risolvere la distocia di spalla destra”. Ad avviso della Corte, alla stregua delle premesse contenute nella relazione peritale, le conclusioni cui sono pervenuti i Consulenti tecnici d'ufficio non sono condivisibili con riguardo alla posizione del dr. chiamato ad intervenire in sala CP_5
parto solo poco prima della nascita del piccolo . Per_1
Innanzitutto, si legge nella C.t.u. che “non tutti i danni del plesso brachiale sono legati all'eccessiva trazione da parte dell'ostetrico. Esiste una significativa quantità di lavori scientifici- sull'evidenza che le spinte materne possano contribuire qualche volta a creare questi danni”; e ancora “La distocia di spalla deve essere trattata in modo sistematico. È importante affrontare il problema con efficienza per evitare
l'ipossia acuta e con perizia per evitare il trauma. Posta la diagnosi, bisogna immediatamente chiamare aiuti. In ambito ospedaliero questi aiuti consistono in ulteriore assistenza ostetrica ed in un team di rianimazione neonatale”; inoltre “non è possibile desumere dalla documentazione sanitaria se l'effettuazione del trattamento
(manovre ostetriche), in assenza di condotta alternativa, eseguita da altri operatori avrebbe con alto grado di probabilità, che si ottiene collazionando le probabilità statistiche di successo, conseguito un esito diverso, cioè evitato la paralisi del plesso brachiale, visto che le stesse manovre non sono sicure”; infine “ È quindi “più probabile che non” che nel caso concreto prima o dopo la manovra di UE siano state applicate forze di trazione potenzialmente lesive per ridurre l'intervallo di tempo intercorso dall'espulsione della testa all'estrazione del feto con la tecnica di
UE”.
Le suindicate considerazioni introducono una serie di dubbi in merito all'effettivo svolgimento dei fatti, atteso che -dalla ricostruzione effettuata dai
Consulenti tecnici d'ufficio emerge che la lesione può essere causata dalle stesse spinte della madre;
che eventuali soluzioni diverse da quella adottata dal dr. non CP_5
avrebbero con alta probabilità scongiurato il danno;
che non si può accertare con ragionevole verosimiglianza in quale momento siano state applicate le dedotte forze di trazione (ossia, “prima o dopo la manovra di UE). I rilievi svolti in ordine alla brevità della manovra, sempre ipotizzando che alla stessa debba ascriversi il pregiudizio, appaiono, peraltro, smentiti dalle linee guida in atti dalle quali emerge, al contrario, che il pericolo dipende, piuttosto, dall'eccessiva durata delle manovre, che possono provocare il ben più grave rischio dell'ipossia del neonato, come peraltro confermato nella relazione ove si legge che “tutte le manovre dovrebbero essere eseguite entro 4 minuti per evitare il danno asfittico.”
Alla luce degli elementi di incertezza sopra enunciati, con riferimento alla valutazione della condotta del dr. soccorre il costante orientamento della Corte CP_5
di Cassazione, secondo cui “nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata” (Cass. 3704/18).
Nel caso in esame, mancano adeguati riscontri tecnici che consentano di affermare che la causa del danno patito dal neonato sia da ascrivere alla condotta imprudente o negligente tenuta dal ginecologo.
Nel medesimo senso si è, peraltro, orientata la Corte dei Conti che - chiamata a provvedere sulla domanda restitutoria proposta dall' e sia pur effettuando una Pt_1
valutazione improntata a parametri diversi da quelli osservati nel presente giudizio, con la sentenza n. 1/2022 ( passata in giudicato) è pervenuta al rigetto della pretesa avanzata nei confronti del dr. evidenziando le incongruenze contenute CP_5
nell'elaborato peritale depositato in questa sede con riferimento all'operato del medico.
Diverse considerazioni si impongono con riguardo alla posizione della struttura sanitaria per la quale sussistono, invece, vari indici alla luce dei quali la sentenza gravata merita conferma, con l'integrazione della motivazione nei termini di seguiti indicati.
Secondo le linee guida della letteratura scientifica riportate in atti, l'accertato stato di obesità della madre e la macrosomia del feto, nato con il peso di 4.800 kg, costituivano fattori di rischio, tali da imporre l'esecuzione del parto cesareo che avrebbe sicuramente scongiurato il potenziale dannoso delle spinte materne
(ipotizzato, dai Consulenti tecnici d'ufficio, quale eventuale causa del danno) e della necessità di eseguire le manovre per l'estrazione del neonato;
inoltre, anche accedendo alla scelta di eseguire il parto spontaneo, gli elementi suindicati e la delicatezza della situazione rendevano necessaria un'assistenza costante e qualificata da parte del medico specialista, mentre nel caso in esame la gestione - pressocché totale, salvo l'ultima fase - è stata affidata ad un'ostetrica.
In conclusione sul punto della responsabilità, in totale accoglimento dell'appello incidentale proposto dal dr. la domanda di condanna al risarcimento del danno CP_5
svolta nei suoi confronti deve essere respinta, restando per l'effetto assorbite la richiesta di manleva reiterata nei confronti dell e tutte Controparte_6
le ulteriori censure;
la sentenza merita, invece, conferma in merito all'accertamento della responsabilità dell'Ospedale, non in relazione alla condotta del sanitario ma - in adesione alla richiesta svolta dai coniugi - “per aver disatteso i fattori di Per_1
rischio, quali….l'obesità nonché l'elevato peso neonatale che comporta una sproporzione feto pelvica, di cui la era portatrice”. CP_2
Passando all'esame dei profili relativi alla liquidazione del danno, le censure sollevate dall'Azienda e da e in proprio e nella qualità CP_2 CP_1
di esercenti la potestà genitoriale, saranno esaminate in modo congiunto, seguendo l'ordine logico cui obbediscono le singole questioni e, quindi, ove occorra, in modo alternato o, in caso di sovrapposizione, congiunto.
La doglianza espressa dall'appellante principale con il secondo motivo di gravame, relativo alla quantificazione del danno biologico permanente nella misura del
18%, in luogo di quella del 15% indicata dai Consulenti tecnici d'ufficio, merita condivisione.
Il danno biologico permanente patito dal piccolo è stato stimato nella Per_1
percentuale del 15% e il punto può ritenersi definitivamente accertato posto che l'appellante non ha messo in discussione tale valutazione, ma solo l'incremento riconosciuto dal Tribunale. Al riguardo, i Consulenti tecnici hanno rappresentato che non potendo
“escludersi l'incidenza delle limitazioni fisiche sull'equilibrato sviluppo psicologico del bambino, che già oggi sembra vivere con un certo disagio la propria disabilità fisica, si suggerisce che l'invalidità permanente totale possa essere elevata prudenzialmente al 18% (diciotto per cento) considerando le problematiche psicologiche probabili, lasciando però in proposito il giudizio finale al Sig. Giudice”.
Le considerazioni svolte dai CC.TT.UU., peraltro in termini probabilistici e ispirati a criteri di prudenza, non afferiscono al pregiudizio dinamico-relazionale patito dal minore, ma piuttosto alle sofferenze interiori cui lo stesso è stato (e sarà verosimilmente) esposto, cosicché la situazione rappresentata nell'elaborato non incide sulla misura del danno biologico, ma potrà essere apprezzata allorché sarà trattato il profilo relativo alla quantificazione del danno, in tutte le sue componenti.
La misura percentuale del danno biologico va, quindi, fissata nel 15%, secondo l'iniziale indicazione contenuta nell'elaborato peritale.
Con riguardo alla quantificazione del danno, merita accoglimento la prima censura avanzata dai che hanno invocato l'applicazione delle Tabelle di Per_1
Milano, in luogo di quelle di Roma adottate dal giudice di primo grado, rappresentando la diversità dei risultati conseguenti. Le prime soddisfano, infatti, l'esigenza di assicurare l'uniformità di trattamento sul territorio nazionale e hanno la valenza di parametro di conformità della valutazione equitativa alle disposizioni di cui agli artt.
1226 e 2056 cod. civ. (Cass. 12408/11).
Nell'effettuazione del conteggio, in applicazione del principio secondo cui il danno deve essere liquidato all'attualità (Cass. 24155/18), trovano ingresso i criteri dettati dalla Corte di Cassazione, proprio in relazione alle Tabelle di Milano, secondo cui “attesa l'autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico- relazionale, il giudice deve: 1) accertare l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo” (Cass. 7892/24).
Nel caso in esame, ricorrono i presupposti per l'applicazione integrale delle
Tabelle milanesi approvate nel 2024 comprensive della quota diretta a risarcire il danno morale, atteso che la sofferenza soggettiva, ovvero l'afflizione morale, ben può desumersi dal tipo di lesione subita (limitativa, sia pure in modo non grave, nel movimento) e dalle ripercussioni psicologiche già evidenziate dai Consulenti tecnici d'ufficio.
In accoglimento della terza doglianza svolta dall , non può Parte_1
trovare, invece, ingresso la personalizzazione del danno accordata dal Tribunale, atteso che il relativo riconoscimento presuppone che il danneggiato indichi - e provi - le particolarità della propria situazione, tali da giustificare una maggiorazione dei parametri approntati dalle Tabelle per soggetti della medesima età cha abbiano patito danni della stessa entità (Cass. 19922/23). Nel caso in esame, nessun riscontro è stato fornito dagli attori, cosicché non può essere applicata l'invocata maggiorazione e in tal senso il capo della pronuncia deve essere riformato, restando per l'effetto assorbita la seconda censura avanzata dai genitori del bambino in relazione alla sovrapposizione operata dal Tribunale tra il danno morale e la personalizzazione.
In ossequio ai parametri sopra enunciati, il danno biologico permanente subito da è pari, all'attualità, a complessivi € 63.106,00, comprensivi della Persona_1
sofferenza soggettiva.
Merita, altresì, accoglimento la quarta censura avanzata dall con Pt_1
riferimento alla liquidazione del danno da perdita della capacità lavorativa futura del minore, riconosciuta dal giudice di primo grado nella misura di € 31.159,60.
Alla luce dei postumi che residuano all'esito della stabilizzazione del danno, le condizioni del minore sono così descritte nell'elaborato peritale: “Ottimo uso spontaneo dell'arto superiore nelle attività sua di gioco sia di spostamento. Si nota: elevazione della spalla all'inizio del movimento di elevazione con scapola che risulta leggermente staccata dalla gabbia toracica, mantenimento della intrarotazione della spalla che quindi limita la completa supinazione dell'avambraccio che si evidenzia maggiormente quanto è unità all'estensione del gomito, la manina è ben adattata alla forma dell'oggetto, l'afferramento è abile anche con oggetti di varia forma e calibro in movimento e posti su di un supporto….Al momento attuale la situazione appare del tutto stabilizzata con deficit della funzionalità del cingolo scapolare e dell'arto superiore destro, con scapola alata, riduzione di forza soprattutto nella abduzione del braccio, flessione e supinazione dell'avambraccio. Malgrado ciò, l'arto di destra ha acquisito la dominanza, segno che il deficit motorio residuato non è di entità così grave. È comprensibile che, data la minore efficienza dell'arto superiore destro in movimenti che implicano la funzionalità di alcuni dei muscoli maggiori dello stesso, possa esserci una maggiore stancabilità nell'uso, con necessità di aiuto dell'arto superiore sinistro per sforzi prolungati. È bene però chiarire che tutti i movimenti della mano e delle dita, come pure la sensibilità delle stesse, essenziali per funzioni come scrivere o fare qualsiasi altro tipo di movimento fine, sono perfettamente conservati per il piccolo ed è bene ripetere che anche i muscoli lesi presentano al Per_1
momento un deficit di forza modesto (grado 4) con una moderata ipotrofia muscolare”.
Le risultanze suindicate non consentono di affermare che in futuro Per_1
avrà difficoltà nel produrre reddito da lavoro o che subirà perdite economiche
[...]
in ragione del danno riportato;
gli stessi Consulenti, al fine di chiarire la situazione che si prospetta per gli anni a seguire hanno fatto un esempio in ambito sportivo, rappresentando che il piccolo potrà giocare a tennis ma probabilmente non potrà raggiungere i massimi livelli agonistici, così chiarendo che, nel normale andamento della vita, non vi saranno pregiudizi lavorativi con incidenze negative di carattere patrimoniale. Proprio alla luce del criterio presuntivo invocato dai genitori di
, le attuali condizioni, connotate da un deficit motorio che, secondo i Per_1
Consulenti tecnici, “non è di entità così grave”, lasciano intendere che con ogni probabilità la capacità lavorativa non subirà compromissioni (Cass. 11759/18 relativa al caso contrario di elevata percentuale di invalidità permanente). In accoglimento della censura e in parziale riforma della pronuncia, la domanda di condanna al risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa specifica deve essere, quindi, respinta.
Resta, di conseguenza, assorbita la terza censura con la quale i coniugi Per_1
si dolgono dell'insufficienza dell'importo liquidato a tale titolo dal giudice di primo grado.
In relazione al danno da perdita della serenità familiare, entrambe le parti censurano la pronuncia, posto che l'Azienda ritiene, con il quinto e ultimo motivo, che non ricorrano i presupposti per l'attribuzione della somma di € 30.000,00 accordata dal
Tribunale a ciascuno dei genitori, mentre i coniugi invocano con la quarta Per_1
doglianza la liquidazione del medesimo importo - negato dal Tribunale - anche in favore di e CP_4 Controparte_3
La censura avanzata dall'appellante principale è fondata, mentre va di converso respinta quella sollevata dagli appellanti incidentali.
Il danno riflesso, fatto valere iure proprio dai congiunti del danneggiato, è soggetto all'onere della prova a carico di coloro che lo invocano, potendosi utilizzare lo strumento della presunzione solo laddove il grado d'invalidità sia di gravità tale da rendere evidente lo sconvolgimento della vita personale e familiare dei congiunti.
Nel caso in esame, il pregiudizio patito dal minore non è di particolare gravità e consente l'espletamento di tutte le attività che caratterizzano normalmente la vita di una famiglia;
inoltre, è mancata sul punto qualsiasi allegazione concreta, tanto che nell'atto di citazione di primo grado viene meramente rappresentato, in termini del tutto generici, il solo disagio provato dai fratelli, senza particolari riferimenti alla situazione dei genitori.
Solo in sede di gravame gli appellanti incidentali hanno rappresentato che nel corso della giornata, allorché i genitori si recano al lavoro, i fratelli maggiori si occupano di aiutandolo nelle sue attività, ma le conclusioni rassegnate dai Per_1
Consulenti tecnici consentono di affermare che il piccolo è in grado di svolgere i propri compiti, cosicché l'eventuale aiuto prestato da e rientra nelle normali CP_4 CP_3 dinamiche dei rapporti tra i fratelli più grandi e quelli più piccoli, senza particolari pregiudizi per la serenità familiare
La voce di danno suindicata non può essere, quindi, riconosciuta;
per l'effetto, va respinta la domanda risarcitoria svolta dai genitori e va confermato il rigetto della pretesa avanzata nell'interesse dei minori.
La quinta censura proposta dai coniugi con riferimento alle spese Per_1
mediche future deve essere disattesa, in quanto la situazione di è del tutto Per_1
stabilizzata e gli eventuali successivi controlli sono verosimilmente garantiti dal servizio sanitario nazionale, mancando la prova che gli esborsi che i genitori dovranno sostenere resteranno a loro carico personale.
Anche la sesta censura, afferente alla mancata liquidazione del nocumento da perdita di chance, appare infondata, risultando espressa in modo del tutto generico, con considerazioni riferite ad un ipotetico risultato finale - non specificato - e sovrapponibili ai temi trattati in relazione al danno relativo all'attività lavorativa, come detto non provato.
In conclusione, l va condannata al risarcimento del danno non Pt_1
patrimoniale in favore di nella misura all'attualità di € 63.106,00. Persona_1
Trattandosi di debito di valore, sono altresì dovuti gli interessi compensativi, calcolati attraverso la devalutazione della somma alla data del fatto, con l'applicazione gli interessi al tasso legale sulla somma anno per anno via via rivalutata in base agli indici istat;
dalla data della pronuncia della presente sentenza, sono dovuti gli interessi legali fino al saldo.
Quanto al regolamento delle spese di primo grado, oggetto della sesta e ultima censura proposta dagli appellanti incidentali, per effetto della presente decisione si impone una nuova regolamentazione, apparendo comunque non giustificata la compensazione disposta dal Tribunale nella misura di ¾ e insufficiente la liquidazione degli esborsi, ove non si è tenuto conto del versamento del contributo unificato.
Quanto alle spese di lite relative al dr. ricorrono le gravi ed eccezionali CP_5 ragioni previste dall'art. 92 c.p.c. (Corte Cost. 77/2018) per disporne la compensazione per il doppio grado di giudizio, alla luce delle risultanze della Consulenza tecnica d'ufficio, della particolarità del caso e dell'esigenza che la regolamentazione delle spese di lite obbedisca anche a criteri di giustizia sostanziale.
Analogo regime va adottato per il presente grado con riguardo alla posizione dell'Assicurazione, in linea con la decisione già assunta dal Tribunale per il primo grado.
Nel rapporto tra gli attori e l l'esito complessivo del giudizio, che ha CP_7
portato all'accertamento della responsabilità della struttura sanitaria, ma ha visto fortemente ridimensionate le pretese originarie - che si attestavano su importi di gran lunga più elevati rispetto a quelli accordati in questa sede - e la circostanza che la pretesa avanzata dai genitori in proprio e nella qualità di genitori di e CP_4 CP_3
stata respinta, giustifica la compensazione delle spese, che si liquidano come
[...]
da dispositivo sulla base dei parametri medi tariffari alla stregua del decisum, nella misura della metà, con condanna del alla rifusione della restante metà. Parte_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, in parziale riforma della sentenza n. 7456/19 emessa dal Tribunale di Roma, in totale accoglimento dell'appello incidentale proposta da e in parziale Controparte_5
accoglimento dell'appello principale proposto dall l' Pt_1 [...]
e dell'appello incidentale proposto Parte_1
da da in proprio e nella qualità di genitori dei minori CP_1 CP_2
, e così provvede: Per_1 CP_3 Controparte_4
1) rigetta la domanda di condanna al risarcimento del danno proposta da CP_1
e da in proprio e nella qualità di esercenti la potestà
[...] CP_2
genitoriale su , e nei confronti di Per_1 CP_3 Controparte_4 CP_5
[...]
2) condanna l' Parte_1 al pagamento in favore di e di
[...] CP_1 CP_2
nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore Persona_1
della somma di € 63.106,00, oltre interessi e rivalutazione secondo le indicazioni riportate nella parte motiva;
3) compensa le spese del doppio grado di giudizio tra e CP_1 CP_2
in proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale su
[...]
, e e Per_1 CP_3 Controparte_4 Controparte_5
4) compensa le spese del grado tra e l Controparte_5 Controparte_6
[...]
5) liquida le spese del primo grado di giudizio in complessivi € 14.948,00, di cui
€ 1.518,00 per esborsi, e per il secondo grado di giudizio in complessivi €
16.147,00, di cui € 1.830,00 per esborsi e, compensandole nella misura della metà, condanna l Parte_1
alla rifusione in favore di e in
[...] CP_1 CP_2
proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale, della restante metà.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 9 ottobre 2025
La Consigliera est. Il Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
La Corte così composta: dr.ssa Marianna D'Avino Presidente dr.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera rel. dr.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 4422/19, alla quale sono state riunite la n. 4538/19 e la n. 4479/19, posta in deliberazione all'udienza dell'8 maggio 2025 e vertente
TRA
(Avv. Vincenza Di Parte_1
Martino) PARTE APPELLANTE
E
e in proprio e nella qualità di esercenti la potestà CP_1 CP_2 genitoriale sui minori e Persona_1 Controparte_3 Controparte_4
(Avv. Francesco Scotto D'Apollonia) PARTE APPELLATA APPELLANTE INCIDENTALE
E
Controparte_5
(Avv.ti Giovanni Candido Di Gioia e Antonio Di Gioia) PARTE APPELLATA APPELLANTE INCIDENTALE
E
Controparte_6
(Avv. Alessandro Foschiani)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 7456/2019 emessa dal Tribunale di Roma
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 7456/2019 il Tribunale di Roma, provvedendo sulla domanda proposta da e da in proprio e nella qualità di genitori CP_1 CP_2
dei minori , e in relazione alla menomazione patita Per_1 CP_3 Controparte_4
da al momento della nascita, ha così statuito “dichiara responsabili in solido Per_1
per l'evento per cui è causa il Dott. e l' Controparte_5 Parte_1
; condanna in solido il Dott. e l
[...] Controparte_5 [...]
a pagare a e , Parte_1 CP_1 CP_2
quali esercenti la potestà genitoriale sul minore , la somma di euro Persona_1
102.059,49 ed e pagare in favore di e in proprio la CP_1 CP_2
somma di euro 30.000,00, ciascuno, oltre interessi su ciascuno dei suddetti importi come indicato in motivazione;
respinge le domande proposte dagli attori quali esercenti la potestà sui figli minori ed;
compensa per 3/4 le spese di CP_3 CP_4
lite tra gli attori, il Dott. e l e CP_5 Parte_1
condanna in solido i suddetti convenuti alla rifusione della residua frazione, che liquida in euro 120,00 per esborsi ed in euro 15.271,00 per onorari, oltre a rimb. forf.,
IVA e CPA come per legge, salvo le spese di CTU, che pone definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro;
compensa le spese tra il Dott. e l' CP_5 [...]
; respinge la domanda di manleva proposta dal Parte_1
Dott. nei confronti della e compensa tra dette parti le spese Controparte_5 CP_6
di lite”.
Avverso la citata sentenza l' Parte_1
ha proposto appello e ha chiesto l'accoglimento delle
[...]
conclusioni che seguono: “Nel merito, in via principale, rigettare le avverse domande perché infondate in fatto ed in diritto;
- in via istruttoria, disporre il rinnovo della
CTU; - sempre nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle avverse domande, dichiarare l'esclusiva responsabilità del
Dott. e, per l'effetto, condannare lo stesso alla refusione di tutte le Controparte_5 somme che l convenuta fosse condannata a versare agli attori Parte_1 anche a titolo di spese legali”.
Instaurato il contraddittorio, si sono costituiti e CP_1 CP_2
che, in proprio e nella qualità di genitori di , e Per_1 CP_3 Controparte_4
hanno concluso come segue: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Roma adita respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione cosi provvedere;
In via preliminare voglia l'Ill.ma Corte di Appello riunire i procedimenti, attraverso i quali si è impugnata la sentenza del Tribunale di Roma n°7456/2019 pubblicata il
05.04.2019 notificata dall'Avv Foschiani il 29.05.2019, Rg 4538/ 2019 assegnato alla sez 6 ( impugnazione proposta dagli odierni appellanti ), Rg 4479/2019 impugnazione proposta nell'interesse del dott assegnata alla sezione 5, rg 4422/2019 CP_5
impugnazione proposta nell'interesse della Parte_1
assegnato alla 5 sezione. A) Nel merito in via
[...]
preliminarmente accertare in via incidentale che il danno provocato al piccolo
è occorso non solo per la inadeguata brevità temporale Persona_1
nell'esecuzione delle manovre - Mc RT e QU - che hanno determinato una applicazione sulla testa fetale espulsa – da parte del dott. - di una forza di CP_5
trazione potenzialmente lesiva sul plesso brachiale, ma altresì per aver disatteso i fattori di rischio, quali il diabete e l'obesità nonché l'elevato peso neonatale che comporta una sproporzione feto pelvica, di cui la era portatrice. B) Per l'effetto CP_2
rigettare gli atti di appello, e confermata la sentenza di primo grado, dichiarare la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale degli appellanti nella produzione delle lesioni sul piccolo e di conseguenza condannarli in solido tra Persona_1
loro al pagamento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in favore degli appellati così come indicato nell'appello principale procedimento RG 4538/2019 assegnato alla sezione 6 . C) Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Si è costituita, anche, l' che ha rassegnato le Controparte_6
seguenti conclusioni: “Voglia la Corte di Appello adita dichiarare l'inammissibilità dell'appello notificato alla e comunque rigettare Controparte_6 l'appello stesso nei confronti di quest'ultima per difetto assoluto di domanda. Vinte le spese”.
Con provvedimento del 13 novembre 2019 al giudizio n. 4422/19 è stato riunito quello contraddistinto dal n. 4538/19, avente ad oggetto l'appello proposto avverso la medesima sentenza da e che, in proprio e nella qualità CP_2 CP_1
di esercenti la potestà genitoriale sui figli minori, hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate: “Piaccia all'ill.ma Corte di Appello adita respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione in accoglimento dei motivi di gravame sopra descritti riformare parzialmente la sentenza n. 7456/2019 resa nel procedimento civile RG 8753/2014 e - riuniti i procedimenti, attraverso i quali si è impugnata la sentenza del Tribunale di Roma n°7456/2019 pubblicata il 05.04.2019 notificata dall'Avv Foschiani il 29.05.2019, Rg 4538/ 2019 assegnato alla sez 6 ( impugnazione proposta dagli odierni appellanti ), Rg 4479/2019 impugna1zione proposta nell'interesse del dott assegnata alla sezione 5, rg 4422/2019 impugnazione CP_5
proposta nell'interesse della Parte_1
assegnato alla 5 sezione - così provvedere in accoglimento dell'appello
[...]
incidentale: A) Nel merito in via preliminarmente accertare in via incidentale che il danno provocato al piccolo è occorso non solo per la inadeguata Persona_1
brevità temporale nell'esecuzione delle manovre - Mc RT e QU - che hanno determinato una applicazione sulla testa fetale espulsa - da parte del dott
- di una forza di trazione potenzialmente lesiva sul plesso brachiale, ma altresì CP_5
per aver disatteso i fattori di rischio, quali il diabete e l'obesità nonché l'elevato peso neonatale che comporta una sproporzione feto pelvica, di cui la era portatrice. CP_2
B) Per l'effetto rigettare gli atti di appello, e confermata la sentenza di primo grado, dichiarare la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale degli appellanti nella produzione delle lesioni sul piccolo e di conseguenza condannarli Persona_1
in solido tra loro al pagamento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in favore degli appellati così come indicato nell'appello principale procedimento RG 4538/2019 assegnato alla sezione 6. In accoglimento dell'appello principale proposto dai Sig.ri e in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul minore CP_2 Parte_2
nonché nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sui minori Persona_1
ed 1. Rideterminare la quantificazione del danno biologico CP_3 Controparte_4
secondo le Tabelle del Tribunale di Milano ed includere ivi le voci di danno: a)
Biologico; b) Morale o non patrimoniale;
c) Personalizzazione al 41%; e per l'effetto liquidare la somma di € 103.000,00 oltre interessi e rivalutazione economica o quella maggiore o minore sarà ritenuta di giustizia;
2. Applicare in ogni caso la personalizzazione al danno biologico e a quello non patrimoniale;
3. riformare il capo della sentenza relativa alla quantificazione della capacità lavorativa generica e specifica riformulando il calcolo eseguito dal giudice di primo grado applicando al suddetto criterio il punto di invalidità pari al 18% per il totale di € 62.319,44 o quella maggiore o minor somma sarà ritenuta di giustizia;
4. Riconoscere la voce del danno alla serenità familiare anche in favore dei fratelli minori ed CP_3 Controparte_4
nella somma di € 30.000,00 ciascuno o quella maggiore o minor somma sarà ritenuta di giustizia;
5. Riconoscere in via equitativa la somma di € 35.000,00 a titolo di spese mediche che il minore dovrà sostenere dietro percorso terapeutico Persona_1
indicato dai CCTTUU;
6. Riconoscere come entità patrimoniale a sé stante la perdita di chances da liquidarsi in € 200.000,00 o in via equitativa;
7. riconoscere per intero, senza alcuna decurtazione le spese di primo grado riformando la voce relativa agli esborsi quantificati in € 1.518,00 8. Con vittoria di spese competenze ed onorari del grado”.
Si è costituita l' Parte_1
che ha chiesto il rigetto dell'appello, con il riconoscimento delle spese di
[...]
lite.
All'udienza del 5 marzo 2020 al procedimento n. 4422/19 è stato riunito quello n. 4479/19 introdotto dal dr. che ha rassegnato le conclusioni che Controparte_5
seguono: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: a) in via cautelare sospendere l'efficacia della sentenza appellata;
b) in accoglimento dei motivi di appello annullare e/o riformare integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, respingere tutte le domande risarcitorie proposte dai sigg.ri e nei confronti del CP_1 CP_2
dr. c) in via subordinata istruttoria disporre la rinnovazione della Controparte_5
CTU; d) in via subordinata limitare l'invalidità permanente al 15% ed escludere il riconoscimento sia del danno morale, sia del ristoro della presunta ed indimostrata sofferenza derivante dall'evento danno, sia del danno derivante dalla presunta riduzione del reddito percepito in futuro;
in via subordinata dichiarare l'obbligo della di manlevare il dr. per la eventuale responsabilità CP_6 Controparte_5
professionale inerente l'intervento nei confronti della sig.ra con CP_2
relativa condanna della stessa al pagamento, nei limiti del Controparte_6
massimale, delle eventuali somme poste a carico del dr. Con vittoria Controparte_5
di spese, competenze ed onorari per i due gradi di giudizio”
In detto giudizio si sono costituiti e che, in CP_1 CP_2
proprio e nella qualità di genitori dei minori , e Per_1 CP_3 Controparte_4
hanno svolto le medesime conclusioni già rassegnate nel giudizio portante, e l' che ha concluso come segue: “Voglia la Corte di Controparte_6
Appello adita: Dichiarare l'inammissibilità dell'impugnativa proposta dal Dr. per tardività della contestazione in ordine alla insussistenza della Controparte_5
copertura assicurativa. Nel merito, rigettare tutte le domande formulate dal dr. nei confronti di in quanto Controparte_5 Controparte_6
infondate in fatto e in diritto. Vinte le spese del grado.”
Con provvedimento emesso in data 13 marzo 2020 la Corte ha respinto l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza gravata proposta sia dall che dal Parte_1
dr. CP_5
La causa è stata riservata ex art. 127 ter c.p.c. in decisione alla scadenza del termine stabilito per le note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per l'8 maggio 2025, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti.
e in proprio e nella qualità di esercenti la CP_1 CP_2
potestà genitoriale sui minori , e hanno agito in Per_1 CP_3 Controparte_4
primo grado nei confronti dell Parte_1
e del dr. per ottenere la condanna al risarcimento
[...] Controparte_5
dei danni patiti in occasione della nascita di;
secondo la prospettazione Per_1
contenuta nell'atto di citazione, al momento del parto si era manifestata una distocia della spalla e il personale sanitario aveva eseguito - in successione - le manovre di Mc
RT, e UE in esito alle quali il neonato aveva riportato la paresi del Per_2
plesso brachiale.
Il Tribunale ha accolto la domanda sul presupposto che, all'esito delle risultanze dell'espletata Consulenza tecnica d'ufficio, era emerso che il danno aveva origine iatrogena, essendo ascrivibile alle sollecitazioni opposte esercitate per allontanare la spalla anteriore destra dalla testa, imprimendo un'eccessiva torsione della testa verso la spalla posteriore sinistra prima di procedere al disimpegno della medesima spalla sinistra con la tecnica di UE;
ha condannato l'
[...]
e il dr. che aveva gestito Parte_1 Controparte_5
l'ultima fase del parto, in solido tra loro, al risarcimento del danno non patrimoniale alla salute e del danno patrimoniale da lesione della capacità lavorativa patiti da nonché al risarcimento del danno riflesso subito dai genitori;
ha Persona_1
respinto l'analoga pretesa avanzata nell'interesse dei fratelli minori e CP_4 CP_3
ha rigettato la domanda di garanzia proposta dal dr. nei confronti
[...] CP_5
dell per l'insussistenza dei presupposti della copertura Controparte_6
assicurativa.
Le impugnazioni proposte dalle parti, ossia quella principale dell
[...]
e quelle (divenute Parte_1
incidentali per effetto della riunione dei giudizi) svolte dai genitori dei minori e dal dr. investono, sotto i rispettivi profili di interesse, le medesime questioni, cosicché CP_5
verranno esaminate congiuntamente. La Corte procede, innanzitutto, al vaglio delle censure relative alla responsabilità del danno patito dal minore al momento della nascita, ossia quelle sollevate dall e dal dr. che invocano l'esclusione di qualsiasi Parte_1 CP_5
profilo di colpa, nonché quella avanzata dai coniugi che hanno chiesto Per_1
l'accertamento della responsabilità dell anche in via autonoma (ossia a CP_7
prescindere dalla condotta del ginecologo) con riguardo alla gestione generale del parto.
Dalla Consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado, è emerso che - a seguito del parto naturale avvenuto il 15 gennaio 2012 presso l CP_7 Parte_1
- il piccolo ha riportato “esiti di paralisi ostetrica destra coinvolgente il Per_1
tronco primario superiore del plesso brachiale”. Circa le cause, i Consulenti hanno concluso nel senso che è “verosimile che la lesione del plesso brachiale destro di
sia di origine iatrogena e si sia realizzata a seguito di Persona_1
applicazione sulla testa fetale espulsa di una forza di trazione potenzialmente lesiva sul plesso brachiale che ha creato sollecitazioni opposte atte ad allontanare eccessivamente la spalla anteriore (destra) dalla testa, oltre che a imprimere eccessiva torsione della testa verso la spalla posteriore sinistra, prima di procedere al disimpegno della medesima spalla sinistra con la tecnica di JACQUEMIER. Eccessiva torsione che è stata anche la causa dell'atteggiamento del capo ruotato prevalentemente a sinistra accertato all'esame neurologico eseguito a 18 giorni di vita
(“capo ruotato prevalentemente verso sinistra”)….la inadeguata brevità temporale del trattamento” ha “richiesto un eccesso di trazione sul plesso brachiale, che ha determinato la sofferenza del tronco primario superiore del plesso brachiale destro a monte dell'emergenza del suo ramo soprascapolare con conseguenze negative per lo stato fisico del piccolo Tali osservazioni permettono di Persona_3
ravvisare l'ipotesi di colpa professionale sub specie imperizia e imprudenza a carico del ginecologo che assistette il parto ed eseguì in modo inadeguato le manovre ostetriche per risolvere la distocia di spalla destra”. Ad avviso della Corte, alla stregua delle premesse contenute nella relazione peritale, le conclusioni cui sono pervenuti i Consulenti tecnici d'ufficio non sono condivisibili con riguardo alla posizione del dr. chiamato ad intervenire in sala CP_5
parto solo poco prima della nascita del piccolo . Per_1
Innanzitutto, si legge nella C.t.u. che “non tutti i danni del plesso brachiale sono legati all'eccessiva trazione da parte dell'ostetrico. Esiste una significativa quantità di lavori scientifici- sull'evidenza che le spinte materne possano contribuire qualche volta a creare questi danni”; e ancora “La distocia di spalla deve essere trattata in modo sistematico. È importante affrontare il problema con efficienza per evitare
l'ipossia acuta e con perizia per evitare il trauma. Posta la diagnosi, bisogna immediatamente chiamare aiuti. In ambito ospedaliero questi aiuti consistono in ulteriore assistenza ostetrica ed in un team di rianimazione neonatale”; inoltre “non è possibile desumere dalla documentazione sanitaria se l'effettuazione del trattamento
(manovre ostetriche), in assenza di condotta alternativa, eseguita da altri operatori avrebbe con alto grado di probabilità, che si ottiene collazionando le probabilità statistiche di successo, conseguito un esito diverso, cioè evitato la paralisi del plesso brachiale, visto che le stesse manovre non sono sicure”; infine “ È quindi “più probabile che non” che nel caso concreto prima o dopo la manovra di UE siano state applicate forze di trazione potenzialmente lesive per ridurre l'intervallo di tempo intercorso dall'espulsione della testa all'estrazione del feto con la tecnica di
UE”.
Le suindicate considerazioni introducono una serie di dubbi in merito all'effettivo svolgimento dei fatti, atteso che -dalla ricostruzione effettuata dai
Consulenti tecnici d'ufficio emerge che la lesione può essere causata dalle stesse spinte della madre;
che eventuali soluzioni diverse da quella adottata dal dr. non CP_5
avrebbero con alta probabilità scongiurato il danno;
che non si può accertare con ragionevole verosimiglianza in quale momento siano state applicate le dedotte forze di trazione (ossia, “prima o dopo la manovra di UE). I rilievi svolti in ordine alla brevità della manovra, sempre ipotizzando che alla stessa debba ascriversi il pregiudizio, appaiono, peraltro, smentiti dalle linee guida in atti dalle quali emerge, al contrario, che il pericolo dipende, piuttosto, dall'eccessiva durata delle manovre, che possono provocare il ben più grave rischio dell'ipossia del neonato, come peraltro confermato nella relazione ove si legge che “tutte le manovre dovrebbero essere eseguite entro 4 minuti per evitare il danno asfittico.”
Alla luce degli elementi di incertezza sopra enunciati, con riferimento alla valutazione della condotta del dr. soccorre il costante orientamento della Corte CP_5
di Cassazione, secondo cui “nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata” (Cass. 3704/18).
Nel caso in esame, mancano adeguati riscontri tecnici che consentano di affermare che la causa del danno patito dal neonato sia da ascrivere alla condotta imprudente o negligente tenuta dal ginecologo.
Nel medesimo senso si è, peraltro, orientata la Corte dei Conti che - chiamata a provvedere sulla domanda restitutoria proposta dall' e sia pur effettuando una Pt_1
valutazione improntata a parametri diversi da quelli osservati nel presente giudizio, con la sentenza n. 1/2022 ( passata in giudicato) è pervenuta al rigetto della pretesa avanzata nei confronti del dr. evidenziando le incongruenze contenute CP_5
nell'elaborato peritale depositato in questa sede con riferimento all'operato del medico.
Diverse considerazioni si impongono con riguardo alla posizione della struttura sanitaria per la quale sussistono, invece, vari indici alla luce dei quali la sentenza gravata merita conferma, con l'integrazione della motivazione nei termini di seguiti indicati.
Secondo le linee guida della letteratura scientifica riportate in atti, l'accertato stato di obesità della madre e la macrosomia del feto, nato con il peso di 4.800 kg, costituivano fattori di rischio, tali da imporre l'esecuzione del parto cesareo che avrebbe sicuramente scongiurato il potenziale dannoso delle spinte materne
(ipotizzato, dai Consulenti tecnici d'ufficio, quale eventuale causa del danno) e della necessità di eseguire le manovre per l'estrazione del neonato;
inoltre, anche accedendo alla scelta di eseguire il parto spontaneo, gli elementi suindicati e la delicatezza della situazione rendevano necessaria un'assistenza costante e qualificata da parte del medico specialista, mentre nel caso in esame la gestione - pressocché totale, salvo l'ultima fase - è stata affidata ad un'ostetrica.
In conclusione sul punto della responsabilità, in totale accoglimento dell'appello incidentale proposto dal dr. la domanda di condanna al risarcimento del danno CP_5
svolta nei suoi confronti deve essere respinta, restando per l'effetto assorbite la richiesta di manleva reiterata nei confronti dell e tutte Controparte_6
le ulteriori censure;
la sentenza merita, invece, conferma in merito all'accertamento della responsabilità dell'Ospedale, non in relazione alla condotta del sanitario ma - in adesione alla richiesta svolta dai coniugi - “per aver disatteso i fattori di Per_1
rischio, quali….l'obesità nonché l'elevato peso neonatale che comporta una sproporzione feto pelvica, di cui la era portatrice”. CP_2
Passando all'esame dei profili relativi alla liquidazione del danno, le censure sollevate dall'Azienda e da e in proprio e nella qualità CP_2 CP_1
di esercenti la potestà genitoriale, saranno esaminate in modo congiunto, seguendo l'ordine logico cui obbediscono le singole questioni e, quindi, ove occorra, in modo alternato o, in caso di sovrapposizione, congiunto.
La doglianza espressa dall'appellante principale con il secondo motivo di gravame, relativo alla quantificazione del danno biologico permanente nella misura del
18%, in luogo di quella del 15% indicata dai Consulenti tecnici d'ufficio, merita condivisione.
Il danno biologico permanente patito dal piccolo è stato stimato nella Per_1
percentuale del 15% e il punto può ritenersi definitivamente accertato posto che l'appellante non ha messo in discussione tale valutazione, ma solo l'incremento riconosciuto dal Tribunale. Al riguardo, i Consulenti tecnici hanno rappresentato che non potendo
“escludersi l'incidenza delle limitazioni fisiche sull'equilibrato sviluppo psicologico del bambino, che già oggi sembra vivere con un certo disagio la propria disabilità fisica, si suggerisce che l'invalidità permanente totale possa essere elevata prudenzialmente al 18% (diciotto per cento) considerando le problematiche psicologiche probabili, lasciando però in proposito il giudizio finale al Sig. Giudice”.
Le considerazioni svolte dai CC.TT.UU., peraltro in termini probabilistici e ispirati a criteri di prudenza, non afferiscono al pregiudizio dinamico-relazionale patito dal minore, ma piuttosto alle sofferenze interiori cui lo stesso è stato (e sarà verosimilmente) esposto, cosicché la situazione rappresentata nell'elaborato non incide sulla misura del danno biologico, ma potrà essere apprezzata allorché sarà trattato il profilo relativo alla quantificazione del danno, in tutte le sue componenti.
La misura percentuale del danno biologico va, quindi, fissata nel 15%, secondo l'iniziale indicazione contenuta nell'elaborato peritale.
Con riguardo alla quantificazione del danno, merita accoglimento la prima censura avanzata dai che hanno invocato l'applicazione delle Tabelle di Per_1
Milano, in luogo di quelle di Roma adottate dal giudice di primo grado, rappresentando la diversità dei risultati conseguenti. Le prime soddisfano, infatti, l'esigenza di assicurare l'uniformità di trattamento sul territorio nazionale e hanno la valenza di parametro di conformità della valutazione equitativa alle disposizioni di cui agli artt.
1226 e 2056 cod. civ. (Cass. 12408/11).
Nell'effettuazione del conteggio, in applicazione del principio secondo cui il danno deve essere liquidato all'attualità (Cass. 24155/18), trovano ingresso i criteri dettati dalla Corte di Cassazione, proprio in relazione alle Tabelle di Milano, secondo cui “attesa l'autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico- relazionale, il giudice deve: 1) accertare l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo” (Cass. 7892/24).
Nel caso in esame, ricorrono i presupposti per l'applicazione integrale delle
Tabelle milanesi approvate nel 2024 comprensive della quota diretta a risarcire il danno morale, atteso che la sofferenza soggettiva, ovvero l'afflizione morale, ben può desumersi dal tipo di lesione subita (limitativa, sia pure in modo non grave, nel movimento) e dalle ripercussioni psicologiche già evidenziate dai Consulenti tecnici d'ufficio.
In accoglimento della terza doglianza svolta dall , non può Parte_1
trovare, invece, ingresso la personalizzazione del danno accordata dal Tribunale, atteso che il relativo riconoscimento presuppone che il danneggiato indichi - e provi - le particolarità della propria situazione, tali da giustificare una maggiorazione dei parametri approntati dalle Tabelle per soggetti della medesima età cha abbiano patito danni della stessa entità (Cass. 19922/23). Nel caso in esame, nessun riscontro è stato fornito dagli attori, cosicché non può essere applicata l'invocata maggiorazione e in tal senso il capo della pronuncia deve essere riformato, restando per l'effetto assorbita la seconda censura avanzata dai genitori del bambino in relazione alla sovrapposizione operata dal Tribunale tra il danno morale e la personalizzazione.
In ossequio ai parametri sopra enunciati, il danno biologico permanente subito da è pari, all'attualità, a complessivi € 63.106,00, comprensivi della Persona_1
sofferenza soggettiva.
Merita, altresì, accoglimento la quarta censura avanzata dall con Pt_1
riferimento alla liquidazione del danno da perdita della capacità lavorativa futura del minore, riconosciuta dal giudice di primo grado nella misura di € 31.159,60.
Alla luce dei postumi che residuano all'esito della stabilizzazione del danno, le condizioni del minore sono così descritte nell'elaborato peritale: “Ottimo uso spontaneo dell'arto superiore nelle attività sua di gioco sia di spostamento. Si nota: elevazione della spalla all'inizio del movimento di elevazione con scapola che risulta leggermente staccata dalla gabbia toracica, mantenimento della intrarotazione della spalla che quindi limita la completa supinazione dell'avambraccio che si evidenzia maggiormente quanto è unità all'estensione del gomito, la manina è ben adattata alla forma dell'oggetto, l'afferramento è abile anche con oggetti di varia forma e calibro in movimento e posti su di un supporto….Al momento attuale la situazione appare del tutto stabilizzata con deficit della funzionalità del cingolo scapolare e dell'arto superiore destro, con scapola alata, riduzione di forza soprattutto nella abduzione del braccio, flessione e supinazione dell'avambraccio. Malgrado ciò, l'arto di destra ha acquisito la dominanza, segno che il deficit motorio residuato non è di entità così grave. È comprensibile che, data la minore efficienza dell'arto superiore destro in movimenti che implicano la funzionalità di alcuni dei muscoli maggiori dello stesso, possa esserci una maggiore stancabilità nell'uso, con necessità di aiuto dell'arto superiore sinistro per sforzi prolungati. È bene però chiarire che tutti i movimenti della mano e delle dita, come pure la sensibilità delle stesse, essenziali per funzioni come scrivere o fare qualsiasi altro tipo di movimento fine, sono perfettamente conservati per il piccolo ed è bene ripetere che anche i muscoli lesi presentano al Per_1
momento un deficit di forza modesto (grado 4) con una moderata ipotrofia muscolare”.
Le risultanze suindicate non consentono di affermare che in futuro Per_1
avrà difficoltà nel produrre reddito da lavoro o che subirà perdite economiche
[...]
in ragione del danno riportato;
gli stessi Consulenti, al fine di chiarire la situazione che si prospetta per gli anni a seguire hanno fatto un esempio in ambito sportivo, rappresentando che il piccolo potrà giocare a tennis ma probabilmente non potrà raggiungere i massimi livelli agonistici, così chiarendo che, nel normale andamento della vita, non vi saranno pregiudizi lavorativi con incidenze negative di carattere patrimoniale. Proprio alla luce del criterio presuntivo invocato dai genitori di
, le attuali condizioni, connotate da un deficit motorio che, secondo i Per_1
Consulenti tecnici, “non è di entità così grave”, lasciano intendere che con ogni probabilità la capacità lavorativa non subirà compromissioni (Cass. 11759/18 relativa al caso contrario di elevata percentuale di invalidità permanente). In accoglimento della censura e in parziale riforma della pronuncia, la domanda di condanna al risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa specifica deve essere, quindi, respinta.
Resta, di conseguenza, assorbita la terza censura con la quale i coniugi Per_1
si dolgono dell'insufficienza dell'importo liquidato a tale titolo dal giudice di primo grado.
In relazione al danno da perdita della serenità familiare, entrambe le parti censurano la pronuncia, posto che l'Azienda ritiene, con il quinto e ultimo motivo, che non ricorrano i presupposti per l'attribuzione della somma di € 30.000,00 accordata dal
Tribunale a ciascuno dei genitori, mentre i coniugi invocano con la quarta Per_1
doglianza la liquidazione del medesimo importo - negato dal Tribunale - anche in favore di e CP_4 Controparte_3
La censura avanzata dall'appellante principale è fondata, mentre va di converso respinta quella sollevata dagli appellanti incidentali.
Il danno riflesso, fatto valere iure proprio dai congiunti del danneggiato, è soggetto all'onere della prova a carico di coloro che lo invocano, potendosi utilizzare lo strumento della presunzione solo laddove il grado d'invalidità sia di gravità tale da rendere evidente lo sconvolgimento della vita personale e familiare dei congiunti.
Nel caso in esame, il pregiudizio patito dal minore non è di particolare gravità e consente l'espletamento di tutte le attività che caratterizzano normalmente la vita di una famiglia;
inoltre, è mancata sul punto qualsiasi allegazione concreta, tanto che nell'atto di citazione di primo grado viene meramente rappresentato, in termini del tutto generici, il solo disagio provato dai fratelli, senza particolari riferimenti alla situazione dei genitori.
Solo in sede di gravame gli appellanti incidentali hanno rappresentato che nel corso della giornata, allorché i genitori si recano al lavoro, i fratelli maggiori si occupano di aiutandolo nelle sue attività, ma le conclusioni rassegnate dai Per_1
Consulenti tecnici consentono di affermare che il piccolo è in grado di svolgere i propri compiti, cosicché l'eventuale aiuto prestato da e rientra nelle normali CP_4 CP_3 dinamiche dei rapporti tra i fratelli più grandi e quelli più piccoli, senza particolari pregiudizi per la serenità familiare
La voce di danno suindicata non può essere, quindi, riconosciuta;
per l'effetto, va respinta la domanda risarcitoria svolta dai genitori e va confermato il rigetto della pretesa avanzata nell'interesse dei minori.
La quinta censura proposta dai coniugi con riferimento alle spese Per_1
mediche future deve essere disattesa, in quanto la situazione di è del tutto Per_1
stabilizzata e gli eventuali successivi controlli sono verosimilmente garantiti dal servizio sanitario nazionale, mancando la prova che gli esborsi che i genitori dovranno sostenere resteranno a loro carico personale.
Anche la sesta censura, afferente alla mancata liquidazione del nocumento da perdita di chance, appare infondata, risultando espressa in modo del tutto generico, con considerazioni riferite ad un ipotetico risultato finale - non specificato - e sovrapponibili ai temi trattati in relazione al danno relativo all'attività lavorativa, come detto non provato.
In conclusione, l va condannata al risarcimento del danno non Pt_1
patrimoniale in favore di nella misura all'attualità di € 63.106,00. Persona_1
Trattandosi di debito di valore, sono altresì dovuti gli interessi compensativi, calcolati attraverso la devalutazione della somma alla data del fatto, con l'applicazione gli interessi al tasso legale sulla somma anno per anno via via rivalutata in base agli indici istat;
dalla data della pronuncia della presente sentenza, sono dovuti gli interessi legali fino al saldo.
Quanto al regolamento delle spese di primo grado, oggetto della sesta e ultima censura proposta dagli appellanti incidentali, per effetto della presente decisione si impone una nuova regolamentazione, apparendo comunque non giustificata la compensazione disposta dal Tribunale nella misura di ¾ e insufficiente la liquidazione degli esborsi, ove non si è tenuto conto del versamento del contributo unificato.
Quanto alle spese di lite relative al dr. ricorrono le gravi ed eccezionali CP_5 ragioni previste dall'art. 92 c.p.c. (Corte Cost. 77/2018) per disporne la compensazione per il doppio grado di giudizio, alla luce delle risultanze della Consulenza tecnica d'ufficio, della particolarità del caso e dell'esigenza che la regolamentazione delle spese di lite obbedisca anche a criteri di giustizia sostanziale.
Analogo regime va adottato per il presente grado con riguardo alla posizione dell'Assicurazione, in linea con la decisione già assunta dal Tribunale per il primo grado.
Nel rapporto tra gli attori e l l'esito complessivo del giudizio, che ha CP_7
portato all'accertamento della responsabilità della struttura sanitaria, ma ha visto fortemente ridimensionate le pretese originarie - che si attestavano su importi di gran lunga più elevati rispetto a quelli accordati in questa sede - e la circostanza che la pretesa avanzata dai genitori in proprio e nella qualità di genitori di e CP_4 CP_3
stata respinta, giustifica la compensazione delle spese, che si liquidano come
[...]
da dispositivo sulla base dei parametri medi tariffari alla stregua del decisum, nella misura della metà, con condanna del alla rifusione della restante metà. Parte_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, in parziale riforma della sentenza n. 7456/19 emessa dal Tribunale di Roma, in totale accoglimento dell'appello incidentale proposta da e in parziale Controparte_5
accoglimento dell'appello principale proposto dall l' Pt_1 [...]
e dell'appello incidentale proposto Parte_1
da da in proprio e nella qualità di genitori dei minori CP_1 CP_2
, e così provvede: Per_1 CP_3 Controparte_4
1) rigetta la domanda di condanna al risarcimento del danno proposta da CP_1
e da in proprio e nella qualità di esercenti la potestà
[...] CP_2
genitoriale su , e nei confronti di Per_1 CP_3 Controparte_4 CP_5
[...]
2) condanna l' Parte_1 al pagamento in favore di e di
[...] CP_1 CP_2
nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore Persona_1
della somma di € 63.106,00, oltre interessi e rivalutazione secondo le indicazioni riportate nella parte motiva;
3) compensa le spese del doppio grado di giudizio tra e CP_1 CP_2
in proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale su
[...]
, e e Per_1 CP_3 Controparte_4 Controparte_5
4) compensa le spese del grado tra e l Controparte_5 Controparte_6
[...]
5) liquida le spese del primo grado di giudizio in complessivi € 14.948,00, di cui
€ 1.518,00 per esborsi, e per il secondo grado di giudizio in complessivi €
16.147,00, di cui € 1.830,00 per esborsi e, compensandole nella misura della metà, condanna l Parte_1
alla rifusione in favore di e in
[...] CP_1 CP_2
proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale, della restante metà.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 9 ottobre 2025
La Consigliera est. Il Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino