TAR Roma, sez. 2T, sentenza 06/02/2026, n. 2397
TAR
Decreto cautelare 17 giugno 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 15 luglio 2025
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TAR
Sentenza 6 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Illegittimità dell'art. 33, comma 4, della D.A.C. 43/2019 per violazione del principio di legalità

    Il Tribunale ha ritenuto fondata la censura relativa alla violazione del principio di legalità da parte dell'art. 17, comma 2, della D.A.C. n. 43/2019, richiamando una precedente sentenza della stessa Sezione (n. 12145/2025) che aveva annullato tale norma regolamentare. La sentenza evidenzia che una misura di sospensione dell'attività, avente natura sanzionatoria, non può essere prevista da un regolamento comunale ma deve trovare fondamento in una norma primaria, in applicazione dell'art. 1 della L. 689/1981. Si sottolinea l'assenza di una norma di legge, statale o regionale, che attribuisca all'ente locale il potere di comminare la sanzione della sospensione dell'attività per la violazione contestata.

  • Rigettato
    Omesso contraddittorio procedimentale

    Il ricorso è stato accolto sulla base della violazione del principio di legalità, rendendo superflua l'esame delle ulteriori censure, inclusa quella relativa all'omesso contraddittorio.

  • Rigettato
    Carenza e/o difetto di istruttoria, violazione dei canoni di ragionevolezza e proporzionalità

    Il ricorso è stato accolto sulla base della violazione del principio di legalità, rendendo superflua l'esame delle ulteriori censure, inclusa quella relativa alla carenza di istruttoria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2T, sentenza 06/02/2026, n. 2397
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 2397
    Data del deposito : 6 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo