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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 09/06/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1927 /2022
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Margherita Pastorino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(CF ) elettivamente domiciliato in CORSO Parte_1 C.F._1
ROMA 144 ALESSANDRIA, presso e nello studio dell'Avv. CAMPI DAVIDE, che lo rappresenta e difende, giusta mandato in atti
Attore opponente contro
(C.F. e P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 procuratrice di società unipersonale con sede legale in Controparte_2
Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, a sua volta mandataria di in Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Conegliano (TV), Via V. Alfieri n.
1, con codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso - Belluno n.
, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Barbaro, con studio in Messina (ME), Via P.IVA_2
Orso Corbino n. 7, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Andrea Aloi ed elettivamente domiciliata in Alessandria (AL), Via Trotti n. 71, presso e nello studio dell'avv. Del Nevo Marco, giusta mandato in atti
Convenuta opposta
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – fideiussione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, così chiedendo:
“Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
Piaccia al Tribunale Ecc.mo
- in via principale e nel merito:
1 accertare e dichiarare per i motivi suesposti che nulla è dovuto dall'opponente e pertanto revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto e respingere ogni altra diversa domanda avversaria. Dichiarare nullo e privo di ogni effetto e revocare il decreto ingiuntivo opposto come meglio precisato in narrativa per
l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dal medesimo alla;
CP_1 in ogni caso respingere e dichiarare infondata per tutte le ragioni esposte e dedotte ogni pretesa di nei confronti CP_1 dell'opponente;
Con vittoria di spese ed onorari di causa.”
Parte convenuta ha concluso come da comparsa di costituzione, così chiedendo:
“che l'On.le Tribunale adito Voglia:
a) in via preliminare, autorizzare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, in considerazione del fatto che l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
b) nel merito, disattendere le contestazioni relative alla pretesa nullità dell'impegno fideiussorio sottoscritto, per l'asserita adozione di condotte anticoncorrenziali, attesa la incompetenza funzionale del Tribunale di Terni ad occuparsi delle controversie derivanti da decisioni in materia di concorrenza (c.d. “antitrust”), riservate agli Uffici
Giudiziari presso i quali sia istituita la sezione specializzata in materia di impresa;
c) in subordine, previa autorizzazione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, disattendere tutte le contestazioni e le domande avversarie, perchè inammissibili e infondate e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
d) in ogni caso, e solo in via subordinata, per il caso di revoca del decreto ingiuntivo, si chiede che il Tribunale condanni l'opponente a pagare, in favore della banca odierna opposta, la somma di €.26.146,79, oltre gli interessi e gli altri accessori come da domanda
e fino al soddisfo, o l'importo che sarà eventualmente accertato in corso di causa
(comunque maggiorato degli interessi e degli altri accessori convenuti, fino al soddisfo);
e) disattendere tutte le richieste istruttorie avversarie;
f) Con vittoria di spese e compensi.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
A fronte di ricorso monitorio la parte odierna opposta otteneva ingiunzione di pagamento nei confronti tra l'altro di quale fideiussore della società di Parte_1 Parte_2 [...]
per il pagamento della somma di € 26.146,79, oltre interessi e spese, quale debito derivante CP_4
2 dal rapporto di conto corrente affidato intrattenuto originariamente tra il Banco di SI e la società di cui sopra e successivamente ceduto dalla a la cui mandataria Pt_3 Controparte_3 CP_5
CP_ aveva conferito procura a per la gestione e il recupero dei crediti e diritti collegati.
Proponeva opposizione avverso tale decreto ingiuntivo n. 442 del 2022 emesso il 28.4.2022 Parte_1
, eccependo la decadenza dell'azione nei confronti del fideiussore ai sensi dell'articolo 1957
[...] codice civile, evidenziando di non aver mai ricevuto la comunicazione del 26/10/2012 inviate dalla banca con la quale quest'ultima aveva comunicato la revoca dell'affidamento precedentemente concesso;
che a partire da tale data l'obbligazione doveva ritenersi quindi scaduta, con possibilità della banca di agire nei confronti del fideiussore;
che tuttavia la banca non aveva agito in via giudiziaria nei confronti del fideiussore entro i termini di cui all'articolo 1957 CC, attendendo quasi
10 anni per avanzare le proprie richieste all'opponente; che inoltre il Banco di SI aveva proposto istanza di insinuazione al passivo della (debitrice principale) e che la relativa procedura Parte_2 fallimentare si era conclusa in data 9 settembre 2020; che anche ritenendo che la procedura fallimentare avesse interrotto il termine decadenziale di cui all'articolo 1957, in ogni caso dalla data di chiusura del fallimento alla data di notifica del decreto ingiuntivo erano trascorsi circa 18 mesi, quindi comunque un termine superiore ai sei mesi previsto dalla norma di cui sopra;
l'opponente in particolare evidenziava l'invalidità dell'articolo 6 della fideiussione azionata che prevedeva la deroga all'articolo 1957 CC, in quanto in sostanza la fideiussione in oggetto del 26 Aprile 2011 riportava le stesse clausole, 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI, censurato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2005, con conseguente invalidità totale del contratto o comunque parziale delle clausole considerate illegittime tra le quali era ricompresa proprio la deroga all'articolo
1957 CC;
evidenziava ancora l'opponente l'atteggiamento omissivo della banca che dall'aprile 2011 non aveva mai provveduto a informare il fideiussore del mutamento delle condizioni economiche del debitore principale, con conseguente grave violazione della correttezza e buona fede da parte della banca anch'esso motivo di decadenza dell'azione di recupero in oggetto.
Chiedeva pertanto in sostanza l'opponente la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva la parte opposta, evidenziando che l'opponente non aveva formulato contestazioni in merito all'ammontare del debito azionato che doveva pertanto ritenersi riconosciuto;
evidenziando altresì che in ogni caso era stato rispettato il termine di cui all'articolo 1957 CC, in quanto la banca aveva agito tempestivamente per il recupero del credito vantato costituendo in mora sia il debitore principale che tutti i fideiussori, intimando il pagamento dell'importo dovuto alla scadenza delle obbligazioni assunte;
nonché insinuandosi al passivo del fallimento aperto a carico della debitrice principale del socio accomandatario;
quanto alla nullità degli impegni fideiussori evidenziava che la questione dedotta non rientrava nella competenza funzionale del Tribunale adito, essendo invece di
3 competenza della Sezione Specializzata di Impresa, contestando in ogni caso nel merito la fondatezza delle tesi avversarie non potendosi in sostanza considerare nulla la fideiussione in questione né la clausola di deroga all'art 1957 cc e contestando per il resto le allegazioni e domande avversarie;
in definitiva l'opposta eccepiva l'incompetenza funzionale del tribunale ad occuparsi delle controversie derivanti da decisioni in materia di concorrenza di competenze invece degli uffici giudiziari presso i quali era istituita la sezione specializzata in materia di impresa e chiedeva in sostanza nel merito il rigetto delle domande avversarie e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa, istruita documentalmente è stata trattenuta in decisione in data 21 gennaio 2025, previa concessione dei termini ex articolo 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
1. Eccezione di incompetenza sollevata da parte opposta.
Tale eccezione va disattesa considerato che: “La competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all'articolo 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990
e a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se
l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale. (Nella specie, ha osservato la Suprema Corte, come è dato evincere dall'esame degli atti, ricorre la seconda delle dette ipotesi;
nessuna domanda di accertamento incidentale della nullità della fideiussione è stata infatti avanzata dall'opponente; questa si è invero limitata ad argomentare in ordine alla nullità assoluta del contratto fideiussorio per violazione della normativa antitrust, instando poi, nelle conclusioni, soltanto perché fosse revocato o comunque dichiarato nullo o inefficace il decreto ingiuntivo. La pronuncia declinatoria della competenza è, peraltro, certamente errata nella parte in cui rimette alla sezione specializzata anche il giudizio di opposizione, atteso il carattere funzionale e inderogabile, della competenza a decidere sulla opposizione a decreto ingiuntivo all'ufficio, attribuita exarticolo 645 del Cpc all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto - che avrebbe dovuto rispettarsi anche ove fosse stata avanzata domanda riconvenzionale di accertamento della nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, ipotesi nella quale «il giudice è tenuto a separare le cause, rimettendo solo quest'ultima domanda al diverso tribunale specializzato, trattenendo nella sede monitoria quella di opposizione al decreto e coordinando i due giudizi con l'istituto della sospensione, ove ne ricorrano le condizioni).” (Cassazione civile sez. III, 05/11/2024, n.28410).
4 Ebbene, nel caso di specie, la dedotta nullità della fideiussione o di singole clausole della stessa a valle di intesa anticoncorrenziale è stata eccepita dalla parte opponente senza che sia stato oggetto di specifica domanda di accertamento;
invero l'opponente nelle proprie conclusioni ha soltanto chiesto in definitiva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Ne consegue pertanto che nel caso di specie essendo stata fatta valere l'invalidità soltanto in via di eccezione è competente questo tribunale a conoscere delle clausole dell'intesa in via incidentale.
2. Sulla nullità della Fideiussione o comunque della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. e sulla decadenza dalla garanzia fideiussoria.
Parte opponente ha evidenziato la nullità, tra le altre, della clausola di cui all'art. 6 della fideiussione prestata da per violazione della normativa antitrust, in ossequio al provvedimento della Parte_1
Banca d'Italia n. 55/05.
Sul punto, in primo luogo, occorre statuire che la fideiussione omnibus in questione del 22 aprile 2011
è in effetti stata stipulata utilizzando il modulo ABI colpito da censura, visto che in essa vi sono, agli artt. 2, 6 e 8, le clausole ritenute anticoncorrenziali dall'autorità garante della concorrenza. In ciò si sostanzia senza dubbio una condotta lesiva della concorrenza, poiché la scelta della di dare Pt_3 continuità alle deroghe alla disciplina ordinaria evidenziate nel modulo ABI del 2003 - deroghe che si devono considerare di applicazione persistente e generalizzata ad opera di quasi tutti gli istituti di credito operanti in Italia, anche dopo diversi anni dall'adozione della delibera dell'autorità garante della concorrenza – è senza dubbio sufficiente a dare la prova, quanto meno presuntiva, che il contratto di fideiussione de quo è frutto, a valle, di intese illecite adottate a monte degli stessi.
Inoltre come noto le Sezioni Unite della Suprema Corte, con sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021, hanno stabilito che “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l.
n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti – propendendo dunque per la tesi della nullità parziale dei contratti di fideiussione i quali sono perfettamente validi, mentre sono nulle solo le clausole n. 2,6 e 8 individuate dall'autorità garante.
Nel caso di specie va esclusa la nullità totale della fideiussione, non emergendo dal testo della stessa garanzia in questione, né risultando altrimenti provato che le parti non avrebbero concluso il contratto di garanzia in questione in mancanza delle clausole di cui sopra.
È stato di recente affermato in giurisprudenza che: “In tema di nullità della fideiussione a causa di alcune clausole nulle, bisogna tenere conto della norma di cui all'art. 1419 co. 1 c.c. che, al pari di
5 quella di cui all'art. 1420 c.c., è espressione di un principio di conservazione del contratto. Infatti, ai fini della pretesa estensione della nullità parziale all'intero contratto occorre compiere una valutazione di compatibilità del contratto fideiussorio, come modificato per la nullità di alcune sue clausole, rispetto alla sua causa concreta, per verificare se la modifica del contratto abbia o meno importanza determinante tenuto conto dell'interesse delle parti;
se le clausole affette da nullità sono da qualificarsi come accessorie, il contratto, anche senza di esse rimane con un oggetto determinato rispondente allo scopo di garanzia perseguito dalle parti;
di conseguenza, non vi sono elementi per ritenere che la garanzia fideiussoria di interesse per le parti non sarebbe stata rilasciata anche senza le clausole in questione che afferiscono esclusivamente all'aspetto della durata della obbligazione fideiussoria ma non al suo contenuto.” (Corte appello Milano sez. I, 28/03/2023, n.1059).
Ebbene, nel caso di specie, si ritiene che le clausole in questione siano da considerarsi accessorie e che il contratto in oggetto, anche in assenza delle stesse, rimanga con un oggetto determinato rispondente allo scopo di garanzia perseguito dalle parti, non potendosi pertanto ritenere la nullità totale dedotta dall'opponente.
Né d'altronde l'opponente che ha invocato la nullità totale ha fornito adeguati e specifici elementi dai quali desumere una diversa volontà delle parti.
Passando quindi alla dedotta nullità parziale della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., prevista nell'ambito della fideiussione omnibus in esame, si rileva come la parte opponente abbia eccepito come da tale nullità deriverebbe l'applicabilità dell'art. 1957 c.c. con la conseguenza che la Banca sarebbe decaduta dalla garanzia non avendo proposto azioni giudiziali contro la società debitrice principale nel termine di sei mesi previsto dalla norma.
Intanto si rileva la nullità della clausola di cui all'art. 6 della fideiussione in esame di deroga dell'art
1957 c.c. per le ragioni di cui sopra.
Ciò detto l'opposta ha evidenziato di non essere decaduta dal termine semestrale previsto dall'art. 1957 cc, costituendo in mora il debitore e i fideiussori, intimando il pagamento dell'importo dovuto alla scadenza delle obbligazioni assunte nonché insinuandosi al passivo del fallimento aperto a carico della debitrice principale del socio accomandatario.
Ebbene la revoca degli affidamenti concessi risulta del 26.10.2012 come da comunicazione inviata e ricevuta dalla debitrice principale in data 31.10.2012. Con la stessa comunicazione la Pt_2 Pt_3 richiedeva altresì il pagamento di quanto dovuto. Nello specifico la con tale comunicazione Pt_3 invitava in sostanza i destinatari della comunicazione a versare entro tre giorni dalla data di ricezione della comunicazione il saldo debitore del conto corrente n. 191000, precisando che in caso di inadempimento la stessa avrebbe provveduto senza necessità di ulteriori comunicazioni scritte Pt_3
6 ad esperire le azioni giudiziali nei confronti del debitore principale e dei garanti (cfr. doc. 6 parte opposta).
Si badi poi che, nonostante l'opponente contesti di avere ricevuto tale comunicazione, la stessa risulta invece pervenuta all'indirizzo dello stesso fideiussore, indirizzo non specificamente disconosciuto dall'opponente e comunque pure risultante dalla fideiussione del 22.4.2011.
Nello stesso avviso di ricevimento, infatti, paiono semplicemente invertite nella loro posizione l'indicazione della data e la firma del ricevente, ma non pare mancante alcuna firma, risultando infatti nello stesso avviso già la firma dell'ufficio-incaricato alla distribuzione sul relativo bollo. Risultano quindi due diverse firme, che paiono pertanto una riconducibile all'incaricato di distribuzione e l'altra al ricevente.
Ciò detto in ogni caso va precisato che nel caso di specie opera la presunzione di conoscenza di cui all'art 1335 c.c. secondo il quale: “La proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia”.
Così anche in giurisprudenza è stato affermato che: “La produzione in giudizio di copia di un atto spedito con lettera raccomandata, unitamente all'avviso di ricevimento della stessa, fa presumere, ex art. 1335 c.c., la conoscenza di tale atto da parte del destinatario, al quale spetta, in conformità al principio di "vicinanza della prova", l'onere di dimostrare che il plico conteneva un atto diverso o nessun documento. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva ritenuto raggiunta la prova del regolare recesso anticipato del conduttore, la cui validità era stata contestata dal locatore, deducendo che nel plico ricevuto non era contenuta la comunicazione di disdetta).” (cfr.
Cassazione civile sez. III, 15/01/2025, n.964).
Ebbene, nel caso di specie è stato prodotto dall'opposta l'avviso di ricevimento della raccomandata in questione, con la conseguenza che si deve ritenere che la comunicazione del 26.10.2012 sia stata ricevuta dall'opponente, risultando giunta all'indirizzo di quest'ultimo (si ribadisce neanche contestato dall'opponente e risultante dalla fideiussione rilasciata) il quale non ha dato e non si è offerto di fornire adeguata prova di non averla ricevuta, contestando solo genericamente di non averne avuto notizia e come mancherebbe la sua firma nell'avviso in questione. Non si ritiene per le ragioni di cui sopra che tali contestazioni siano sufficienti a superare la presunzione di cui all'art 1335 c.c..
Pure non interrompendo pertanto l'apertura del fallimento (aperto il 30.4.2023) il termine semestrale di cui all'art 1957 c.c. perché la dichiarazione di fallimento e in generale l'apertura di procedure concorsuali non sospende né interrompe i termini per l'esercizio delle azioni creditorie (sul punto – anche se pronunciate in materia di prescrizione del credito - si vedano Cass. 16380/2002: “La
7 dichiarazione di fallimento non sospende ne' interrompe il termine per l'esercizio delle azioni creditorie;
soltanto la presentazione dell'istanza di ammissione del credito al passivo fallimentare, equiparabile all'atto con cui si inizia un giudizio, determina quindi l'interruzione della prescrizione del credito medesimo, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, in applicazione del principio fissato dall'art. 2945, secondo comma cod. civ.”; e Cass. 17955/2003 secondo cui “ La sottoposizione di una società a liquidazione coatta amministrativa impedisce l'esercizio delle azioni esecutive individuali, ma non preclude l'esercizio del diritto nell'ambito della procedura concorsuale;
pertanto, l'apertura della procedura di l.c.a. non sospende ne' interrompe il termine della prescrizione per l'esercizio delle azioni creditorie e, conseguentemente, soltanto la presentazione delle istanze per la insinuazione al passivo del credito – proponibili senza che occorra attendere il deposito dello stato passivo da parte del commissario giudiziale… (omissis) val(e) ad interrompere la prescrizione ex art. 2943, cod. civ., fino alla chiusura della procedura concorsuale.) va tuttavia rilevato che nella fideiussione in oggetto è anche presente, sub art. 7, la clausola di pagamento a prima richiesta, ritenuta legittima dalla Banca d'Italia nel provvedimento 55/05, che fa sì che quanto richiesto dall'art. 1957 c.c. sia pienamente soddisfatto anche dalla semplice richiesta, fatta per iscritto al debitore principale e al fideiussore, di pagamento del dovuto, senza necessità di agire giudizialmente.
Sul punto – oltre alla recentissima Cass. Ord. 835/25 del 13 gennaio 2025 - vedi alcune precedenti sentenze sia di legittimità (Cass. 21 maggio 2008 n. 13078; Cass. 26 settembre 2017 n. 22346 che richiama la prima) che di merito ( Corte di Appello di Milano 24 gennaio 2023 n. 220), che rimarcano come in presenza di fideiussione a prima richiesta – cioè contenente proprio una clausola come quella contenuta dall'art. 7 della fideiussione in oggetto, l'osservanza del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. è soddisfatta anche senza intraprendere azioni giudiziali - necessarie invece negli altri casi di garanzia personale - essendo sufficiente una semplice richiesta di pagamento, così come previsto dalla clausola stessa, che, altrimenti argomentando, sarebbe priva di efficacia e di ragione d'essere.
In altre parole, uno degli effetti, di non secondaria importanza, della clausola a prima richiesta contenuta in una fideiussione sarebbe proprio quella di esonerare il creditore dall'intraprendere azioni giudiziali contro il debitore nei termini di decadenza previsti dall'art. 1957 c.c.
Ebbene nel caso di specie la Banca ha certamente azionato la garanzia a prima richiesta inviando, contestualmente alla revoca del rapporto, anche la richiesta stragiudiziale di pagamento sia al debitore principale che al fideiussore (vedi doc. 6 fascicolo opposta), con ciò facendo quanto in suo potere per non decadere dalla garanzia personale prestata a suo favore da Parte_1
Oltretutto la Banca successivamente al Fallimento della debitrice principale ha anche dimostrato di essersi insinuata al passivo del relativo fallimento (cfr. doc. 10 e 11 ), continuando così diligentemente
8 le azioni contro il debitore principale, rispettando pertanto l'art. 1957 c.c., considerato che il termine semestrale di cui all'art 1957 c.c. era già stato rispettato con l'inoltro della richiesta stragiudiziale di pagamento al debitore principale e al fideiussore di cui sopra. Tale comportamento risulta pertanto corretto e rispettoso dell'art 1957 c.c., non potendosi quindi ritenere tardiva l'azione per decreto ingiuntivo nei confronti del fideiussore poi azionata dalla Banca successivamente alla chiusura del
Fallimento della debitrice principale.
L'eccezione di decadenza per violazione dell'art. 1957 c.c. deve quindi essere rigettata.
Neanche si ritiene che la si sia comportata non rispettando i canoni di correttezza e buona fede, Pt_3 per non avere comunicato al fideiussore il mutamento delle condizioni economiche del debitore principale, considerato intanto che come sopra indicato risulta inviata anche al fideiussore la revoca dei rapporti di affidamento nel 2012, che lo stesso fideiussore era socio accomandante della società
, non potendo quindi neanche ritenersi che non conoscesse la situazione economica della Pt_4 società e rilevato in ogni caso infine che nella stessa fideiussione all'art 5 era previsto l'onere Pt_4 del fideiussore di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore ed in particolare di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con il Banco (cfr. doc. 5 parte opposta).
3. Sulla fondatezza della pretesa creditoria azionata.
Quanto al credito azionato di € 26.146,79 per capitale e interessi al 27.12.2018 il fideiussore nulla ha contestato circa la debenza e la correttezza dello stesso.
In più la ha prodotto i relativi contratti (cfr doc 4 parte opposta) oltre agli estratti conto del Pt_3 rapporto (cfr. doc 13 fascicolo parte opposta) e il certificato ex art 50 tub (cfr. doc. 7 parte opposta) che comprovano il credito azionato dalla Pt_3
Il credito risulta quindi non contestato e fondato.
Alla luce, quindi, dell'operatività della fideiussione omnibus azionata dalla Banca nei confronti di
, sino alla concorrenza dell'importo di € 40.000,00, si deve ritenere fondato il Parte_1 credito azionato nei confronti dell'opponente nei limiti della fideiussione da questo prestata.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione proposta e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
4. Spese di lite.
Le spese di lite, in forza del principio di soccombenza, vanno poste a cario di parte opponente, liquidate come in dispositivo, in forza del D.M. 55 del 2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto cono del valore della causa (scaglione da € 26.001 a € 52.000) compensi minimi per la fase istruttoria non essendo state assunte prove costituende e medi per le altre fasi.
P.Q.M.
9 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'opposizione promossa da avverso il decreto ingiuntivo n. 442 Parte_1 del 2022 emesso il 28.4.2022 dal Tribunale di Alessandria, che dichiara definitivamente esecutivo nei confronti di;
Parte_1
2. condanna l'opponente a rifondere in favore di parte opposta le spese di Parte_1 lite, liquidate in € 6.713,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
Così deciso in Alessandria, il 07/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Margherita Pastorino
10
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Margherita Pastorino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(CF ) elettivamente domiciliato in CORSO Parte_1 C.F._1
ROMA 144 ALESSANDRIA, presso e nello studio dell'Avv. CAMPI DAVIDE, che lo rappresenta e difende, giusta mandato in atti
Attore opponente contro
(C.F. e P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 procuratrice di società unipersonale con sede legale in Controparte_2
Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, a sua volta mandataria di in Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Conegliano (TV), Via V. Alfieri n.
1, con codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso - Belluno n.
, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Barbaro, con studio in Messina (ME), Via P.IVA_2
Orso Corbino n. 7, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Andrea Aloi ed elettivamente domiciliata in Alessandria (AL), Via Trotti n. 71, presso e nello studio dell'avv. Del Nevo Marco, giusta mandato in atti
Convenuta opposta
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – fideiussione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, così chiedendo:
“Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
Piaccia al Tribunale Ecc.mo
- in via principale e nel merito:
1 accertare e dichiarare per i motivi suesposti che nulla è dovuto dall'opponente e pertanto revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto e respingere ogni altra diversa domanda avversaria. Dichiarare nullo e privo di ogni effetto e revocare il decreto ingiuntivo opposto come meglio precisato in narrativa per
l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dal medesimo alla;
CP_1 in ogni caso respingere e dichiarare infondata per tutte le ragioni esposte e dedotte ogni pretesa di nei confronti CP_1 dell'opponente;
Con vittoria di spese ed onorari di causa.”
Parte convenuta ha concluso come da comparsa di costituzione, così chiedendo:
“che l'On.le Tribunale adito Voglia:
a) in via preliminare, autorizzare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, in considerazione del fatto che l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
b) nel merito, disattendere le contestazioni relative alla pretesa nullità dell'impegno fideiussorio sottoscritto, per l'asserita adozione di condotte anticoncorrenziali, attesa la incompetenza funzionale del Tribunale di Terni ad occuparsi delle controversie derivanti da decisioni in materia di concorrenza (c.d. “antitrust”), riservate agli Uffici
Giudiziari presso i quali sia istituita la sezione specializzata in materia di impresa;
c) in subordine, previa autorizzazione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, disattendere tutte le contestazioni e le domande avversarie, perchè inammissibili e infondate e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
d) in ogni caso, e solo in via subordinata, per il caso di revoca del decreto ingiuntivo, si chiede che il Tribunale condanni l'opponente a pagare, in favore della banca odierna opposta, la somma di €.26.146,79, oltre gli interessi e gli altri accessori come da domanda
e fino al soddisfo, o l'importo che sarà eventualmente accertato in corso di causa
(comunque maggiorato degli interessi e degli altri accessori convenuti, fino al soddisfo);
e) disattendere tutte le richieste istruttorie avversarie;
f) Con vittoria di spese e compensi.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
A fronte di ricorso monitorio la parte odierna opposta otteneva ingiunzione di pagamento nei confronti tra l'altro di quale fideiussore della società di Parte_1 Parte_2 [...]
per il pagamento della somma di € 26.146,79, oltre interessi e spese, quale debito derivante CP_4
2 dal rapporto di conto corrente affidato intrattenuto originariamente tra il Banco di SI e la società di cui sopra e successivamente ceduto dalla a la cui mandataria Pt_3 Controparte_3 CP_5
CP_ aveva conferito procura a per la gestione e il recupero dei crediti e diritti collegati.
Proponeva opposizione avverso tale decreto ingiuntivo n. 442 del 2022 emesso il 28.4.2022 Parte_1
, eccependo la decadenza dell'azione nei confronti del fideiussore ai sensi dell'articolo 1957
[...] codice civile, evidenziando di non aver mai ricevuto la comunicazione del 26/10/2012 inviate dalla banca con la quale quest'ultima aveva comunicato la revoca dell'affidamento precedentemente concesso;
che a partire da tale data l'obbligazione doveva ritenersi quindi scaduta, con possibilità della banca di agire nei confronti del fideiussore;
che tuttavia la banca non aveva agito in via giudiziaria nei confronti del fideiussore entro i termini di cui all'articolo 1957 CC, attendendo quasi
10 anni per avanzare le proprie richieste all'opponente; che inoltre il Banco di SI aveva proposto istanza di insinuazione al passivo della (debitrice principale) e che la relativa procedura Parte_2 fallimentare si era conclusa in data 9 settembre 2020; che anche ritenendo che la procedura fallimentare avesse interrotto il termine decadenziale di cui all'articolo 1957, in ogni caso dalla data di chiusura del fallimento alla data di notifica del decreto ingiuntivo erano trascorsi circa 18 mesi, quindi comunque un termine superiore ai sei mesi previsto dalla norma di cui sopra;
l'opponente in particolare evidenziava l'invalidità dell'articolo 6 della fideiussione azionata che prevedeva la deroga all'articolo 1957 CC, in quanto in sostanza la fideiussione in oggetto del 26 Aprile 2011 riportava le stesse clausole, 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI, censurato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2005, con conseguente invalidità totale del contratto o comunque parziale delle clausole considerate illegittime tra le quali era ricompresa proprio la deroga all'articolo
1957 CC;
evidenziava ancora l'opponente l'atteggiamento omissivo della banca che dall'aprile 2011 non aveva mai provveduto a informare il fideiussore del mutamento delle condizioni economiche del debitore principale, con conseguente grave violazione della correttezza e buona fede da parte della banca anch'esso motivo di decadenza dell'azione di recupero in oggetto.
Chiedeva pertanto in sostanza l'opponente la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva la parte opposta, evidenziando che l'opponente non aveva formulato contestazioni in merito all'ammontare del debito azionato che doveva pertanto ritenersi riconosciuto;
evidenziando altresì che in ogni caso era stato rispettato il termine di cui all'articolo 1957 CC, in quanto la banca aveva agito tempestivamente per il recupero del credito vantato costituendo in mora sia il debitore principale che tutti i fideiussori, intimando il pagamento dell'importo dovuto alla scadenza delle obbligazioni assunte;
nonché insinuandosi al passivo del fallimento aperto a carico della debitrice principale del socio accomandatario;
quanto alla nullità degli impegni fideiussori evidenziava che la questione dedotta non rientrava nella competenza funzionale del Tribunale adito, essendo invece di
3 competenza della Sezione Specializzata di Impresa, contestando in ogni caso nel merito la fondatezza delle tesi avversarie non potendosi in sostanza considerare nulla la fideiussione in questione né la clausola di deroga all'art 1957 cc e contestando per il resto le allegazioni e domande avversarie;
in definitiva l'opposta eccepiva l'incompetenza funzionale del tribunale ad occuparsi delle controversie derivanti da decisioni in materia di concorrenza di competenze invece degli uffici giudiziari presso i quali era istituita la sezione specializzata in materia di impresa e chiedeva in sostanza nel merito il rigetto delle domande avversarie e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa, istruita documentalmente è stata trattenuta in decisione in data 21 gennaio 2025, previa concessione dei termini ex articolo 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
1. Eccezione di incompetenza sollevata da parte opposta.
Tale eccezione va disattesa considerato che: “La competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all'articolo 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990
e a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se
l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale. (Nella specie, ha osservato la Suprema Corte, come è dato evincere dall'esame degli atti, ricorre la seconda delle dette ipotesi;
nessuna domanda di accertamento incidentale della nullità della fideiussione è stata infatti avanzata dall'opponente; questa si è invero limitata ad argomentare in ordine alla nullità assoluta del contratto fideiussorio per violazione della normativa antitrust, instando poi, nelle conclusioni, soltanto perché fosse revocato o comunque dichiarato nullo o inefficace il decreto ingiuntivo. La pronuncia declinatoria della competenza è, peraltro, certamente errata nella parte in cui rimette alla sezione specializzata anche il giudizio di opposizione, atteso il carattere funzionale e inderogabile, della competenza a decidere sulla opposizione a decreto ingiuntivo all'ufficio, attribuita exarticolo 645 del Cpc all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto - che avrebbe dovuto rispettarsi anche ove fosse stata avanzata domanda riconvenzionale di accertamento della nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, ipotesi nella quale «il giudice è tenuto a separare le cause, rimettendo solo quest'ultima domanda al diverso tribunale specializzato, trattenendo nella sede monitoria quella di opposizione al decreto e coordinando i due giudizi con l'istituto della sospensione, ove ne ricorrano le condizioni).” (Cassazione civile sez. III, 05/11/2024, n.28410).
4 Ebbene, nel caso di specie, la dedotta nullità della fideiussione o di singole clausole della stessa a valle di intesa anticoncorrenziale è stata eccepita dalla parte opponente senza che sia stato oggetto di specifica domanda di accertamento;
invero l'opponente nelle proprie conclusioni ha soltanto chiesto in definitiva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Ne consegue pertanto che nel caso di specie essendo stata fatta valere l'invalidità soltanto in via di eccezione è competente questo tribunale a conoscere delle clausole dell'intesa in via incidentale.
2. Sulla nullità della Fideiussione o comunque della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. e sulla decadenza dalla garanzia fideiussoria.
Parte opponente ha evidenziato la nullità, tra le altre, della clausola di cui all'art. 6 della fideiussione prestata da per violazione della normativa antitrust, in ossequio al provvedimento della Parte_1
Banca d'Italia n. 55/05.
Sul punto, in primo luogo, occorre statuire che la fideiussione omnibus in questione del 22 aprile 2011
è in effetti stata stipulata utilizzando il modulo ABI colpito da censura, visto che in essa vi sono, agli artt. 2, 6 e 8, le clausole ritenute anticoncorrenziali dall'autorità garante della concorrenza. In ciò si sostanzia senza dubbio una condotta lesiva della concorrenza, poiché la scelta della di dare Pt_3 continuità alle deroghe alla disciplina ordinaria evidenziate nel modulo ABI del 2003 - deroghe che si devono considerare di applicazione persistente e generalizzata ad opera di quasi tutti gli istituti di credito operanti in Italia, anche dopo diversi anni dall'adozione della delibera dell'autorità garante della concorrenza – è senza dubbio sufficiente a dare la prova, quanto meno presuntiva, che il contratto di fideiussione de quo è frutto, a valle, di intese illecite adottate a monte degli stessi.
Inoltre come noto le Sezioni Unite della Suprema Corte, con sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021, hanno stabilito che “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l.
n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti – propendendo dunque per la tesi della nullità parziale dei contratti di fideiussione i quali sono perfettamente validi, mentre sono nulle solo le clausole n. 2,6 e 8 individuate dall'autorità garante.
Nel caso di specie va esclusa la nullità totale della fideiussione, non emergendo dal testo della stessa garanzia in questione, né risultando altrimenti provato che le parti non avrebbero concluso il contratto di garanzia in questione in mancanza delle clausole di cui sopra.
È stato di recente affermato in giurisprudenza che: “In tema di nullità della fideiussione a causa di alcune clausole nulle, bisogna tenere conto della norma di cui all'art. 1419 co. 1 c.c. che, al pari di
5 quella di cui all'art. 1420 c.c., è espressione di un principio di conservazione del contratto. Infatti, ai fini della pretesa estensione della nullità parziale all'intero contratto occorre compiere una valutazione di compatibilità del contratto fideiussorio, come modificato per la nullità di alcune sue clausole, rispetto alla sua causa concreta, per verificare se la modifica del contratto abbia o meno importanza determinante tenuto conto dell'interesse delle parti;
se le clausole affette da nullità sono da qualificarsi come accessorie, il contratto, anche senza di esse rimane con un oggetto determinato rispondente allo scopo di garanzia perseguito dalle parti;
di conseguenza, non vi sono elementi per ritenere che la garanzia fideiussoria di interesse per le parti non sarebbe stata rilasciata anche senza le clausole in questione che afferiscono esclusivamente all'aspetto della durata della obbligazione fideiussoria ma non al suo contenuto.” (Corte appello Milano sez. I, 28/03/2023, n.1059).
Ebbene, nel caso di specie, si ritiene che le clausole in questione siano da considerarsi accessorie e che il contratto in oggetto, anche in assenza delle stesse, rimanga con un oggetto determinato rispondente allo scopo di garanzia perseguito dalle parti, non potendosi pertanto ritenere la nullità totale dedotta dall'opponente.
Né d'altronde l'opponente che ha invocato la nullità totale ha fornito adeguati e specifici elementi dai quali desumere una diversa volontà delle parti.
Passando quindi alla dedotta nullità parziale della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., prevista nell'ambito della fideiussione omnibus in esame, si rileva come la parte opponente abbia eccepito come da tale nullità deriverebbe l'applicabilità dell'art. 1957 c.c. con la conseguenza che la Banca sarebbe decaduta dalla garanzia non avendo proposto azioni giudiziali contro la società debitrice principale nel termine di sei mesi previsto dalla norma.
Intanto si rileva la nullità della clausola di cui all'art. 6 della fideiussione in esame di deroga dell'art
1957 c.c. per le ragioni di cui sopra.
Ciò detto l'opposta ha evidenziato di non essere decaduta dal termine semestrale previsto dall'art. 1957 cc, costituendo in mora il debitore e i fideiussori, intimando il pagamento dell'importo dovuto alla scadenza delle obbligazioni assunte nonché insinuandosi al passivo del fallimento aperto a carico della debitrice principale del socio accomandatario.
Ebbene la revoca degli affidamenti concessi risulta del 26.10.2012 come da comunicazione inviata e ricevuta dalla debitrice principale in data 31.10.2012. Con la stessa comunicazione la Pt_2 Pt_3 richiedeva altresì il pagamento di quanto dovuto. Nello specifico la con tale comunicazione Pt_3 invitava in sostanza i destinatari della comunicazione a versare entro tre giorni dalla data di ricezione della comunicazione il saldo debitore del conto corrente n. 191000, precisando che in caso di inadempimento la stessa avrebbe provveduto senza necessità di ulteriori comunicazioni scritte Pt_3
6 ad esperire le azioni giudiziali nei confronti del debitore principale e dei garanti (cfr. doc. 6 parte opposta).
Si badi poi che, nonostante l'opponente contesti di avere ricevuto tale comunicazione, la stessa risulta invece pervenuta all'indirizzo dello stesso fideiussore, indirizzo non specificamente disconosciuto dall'opponente e comunque pure risultante dalla fideiussione del 22.4.2011.
Nello stesso avviso di ricevimento, infatti, paiono semplicemente invertite nella loro posizione l'indicazione della data e la firma del ricevente, ma non pare mancante alcuna firma, risultando infatti nello stesso avviso già la firma dell'ufficio-incaricato alla distribuzione sul relativo bollo. Risultano quindi due diverse firme, che paiono pertanto una riconducibile all'incaricato di distribuzione e l'altra al ricevente.
Ciò detto in ogni caso va precisato che nel caso di specie opera la presunzione di conoscenza di cui all'art 1335 c.c. secondo il quale: “La proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia”.
Così anche in giurisprudenza è stato affermato che: “La produzione in giudizio di copia di un atto spedito con lettera raccomandata, unitamente all'avviso di ricevimento della stessa, fa presumere, ex art. 1335 c.c., la conoscenza di tale atto da parte del destinatario, al quale spetta, in conformità al principio di "vicinanza della prova", l'onere di dimostrare che il plico conteneva un atto diverso o nessun documento. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva ritenuto raggiunta la prova del regolare recesso anticipato del conduttore, la cui validità era stata contestata dal locatore, deducendo che nel plico ricevuto non era contenuta la comunicazione di disdetta).” (cfr.
Cassazione civile sez. III, 15/01/2025, n.964).
Ebbene, nel caso di specie è stato prodotto dall'opposta l'avviso di ricevimento della raccomandata in questione, con la conseguenza che si deve ritenere che la comunicazione del 26.10.2012 sia stata ricevuta dall'opponente, risultando giunta all'indirizzo di quest'ultimo (si ribadisce neanche contestato dall'opponente e risultante dalla fideiussione rilasciata) il quale non ha dato e non si è offerto di fornire adeguata prova di non averla ricevuta, contestando solo genericamente di non averne avuto notizia e come mancherebbe la sua firma nell'avviso in questione. Non si ritiene per le ragioni di cui sopra che tali contestazioni siano sufficienti a superare la presunzione di cui all'art 1335 c.c..
Pure non interrompendo pertanto l'apertura del fallimento (aperto il 30.4.2023) il termine semestrale di cui all'art 1957 c.c. perché la dichiarazione di fallimento e in generale l'apertura di procedure concorsuali non sospende né interrompe i termini per l'esercizio delle azioni creditorie (sul punto – anche se pronunciate in materia di prescrizione del credito - si vedano Cass. 16380/2002: “La
7 dichiarazione di fallimento non sospende ne' interrompe il termine per l'esercizio delle azioni creditorie;
soltanto la presentazione dell'istanza di ammissione del credito al passivo fallimentare, equiparabile all'atto con cui si inizia un giudizio, determina quindi l'interruzione della prescrizione del credito medesimo, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, in applicazione del principio fissato dall'art. 2945, secondo comma cod. civ.”; e Cass. 17955/2003 secondo cui “ La sottoposizione di una società a liquidazione coatta amministrativa impedisce l'esercizio delle azioni esecutive individuali, ma non preclude l'esercizio del diritto nell'ambito della procedura concorsuale;
pertanto, l'apertura della procedura di l.c.a. non sospende ne' interrompe il termine della prescrizione per l'esercizio delle azioni creditorie e, conseguentemente, soltanto la presentazione delle istanze per la insinuazione al passivo del credito – proponibili senza che occorra attendere il deposito dello stato passivo da parte del commissario giudiziale… (omissis) val(e) ad interrompere la prescrizione ex art. 2943, cod. civ., fino alla chiusura della procedura concorsuale.) va tuttavia rilevato che nella fideiussione in oggetto è anche presente, sub art. 7, la clausola di pagamento a prima richiesta, ritenuta legittima dalla Banca d'Italia nel provvedimento 55/05, che fa sì che quanto richiesto dall'art. 1957 c.c. sia pienamente soddisfatto anche dalla semplice richiesta, fatta per iscritto al debitore principale e al fideiussore, di pagamento del dovuto, senza necessità di agire giudizialmente.
Sul punto – oltre alla recentissima Cass. Ord. 835/25 del 13 gennaio 2025 - vedi alcune precedenti sentenze sia di legittimità (Cass. 21 maggio 2008 n. 13078; Cass. 26 settembre 2017 n. 22346 che richiama la prima) che di merito ( Corte di Appello di Milano 24 gennaio 2023 n. 220), che rimarcano come in presenza di fideiussione a prima richiesta – cioè contenente proprio una clausola come quella contenuta dall'art. 7 della fideiussione in oggetto, l'osservanza del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. è soddisfatta anche senza intraprendere azioni giudiziali - necessarie invece negli altri casi di garanzia personale - essendo sufficiente una semplice richiesta di pagamento, così come previsto dalla clausola stessa, che, altrimenti argomentando, sarebbe priva di efficacia e di ragione d'essere.
In altre parole, uno degli effetti, di non secondaria importanza, della clausola a prima richiesta contenuta in una fideiussione sarebbe proprio quella di esonerare il creditore dall'intraprendere azioni giudiziali contro il debitore nei termini di decadenza previsti dall'art. 1957 c.c.
Ebbene nel caso di specie la Banca ha certamente azionato la garanzia a prima richiesta inviando, contestualmente alla revoca del rapporto, anche la richiesta stragiudiziale di pagamento sia al debitore principale che al fideiussore (vedi doc. 6 fascicolo opposta), con ciò facendo quanto in suo potere per non decadere dalla garanzia personale prestata a suo favore da Parte_1
Oltretutto la Banca successivamente al Fallimento della debitrice principale ha anche dimostrato di essersi insinuata al passivo del relativo fallimento (cfr. doc. 10 e 11 ), continuando così diligentemente
8 le azioni contro il debitore principale, rispettando pertanto l'art. 1957 c.c., considerato che il termine semestrale di cui all'art 1957 c.c. era già stato rispettato con l'inoltro della richiesta stragiudiziale di pagamento al debitore principale e al fideiussore di cui sopra. Tale comportamento risulta pertanto corretto e rispettoso dell'art 1957 c.c., non potendosi quindi ritenere tardiva l'azione per decreto ingiuntivo nei confronti del fideiussore poi azionata dalla Banca successivamente alla chiusura del
Fallimento della debitrice principale.
L'eccezione di decadenza per violazione dell'art. 1957 c.c. deve quindi essere rigettata.
Neanche si ritiene che la si sia comportata non rispettando i canoni di correttezza e buona fede, Pt_3 per non avere comunicato al fideiussore il mutamento delle condizioni economiche del debitore principale, considerato intanto che come sopra indicato risulta inviata anche al fideiussore la revoca dei rapporti di affidamento nel 2012, che lo stesso fideiussore era socio accomandante della società
, non potendo quindi neanche ritenersi che non conoscesse la situazione economica della Pt_4 società e rilevato in ogni caso infine che nella stessa fideiussione all'art 5 era previsto l'onere Pt_4 del fideiussore di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore ed in particolare di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con il Banco (cfr. doc. 5 parte opposta).
3. Sulla fondatezza della pretesa creditoria azionata.
Quanto al credito azionato di € 26.146,79 per capitale e interessi al 27.12.2018 il fideiussore nulla ha contestato circa la debenza e la correttezza dello stesso.
In più la ha prodotto i relativi contratti (cfr doc 4 parte opposta) oltre agli estratti conto del Pt_3 rapporto (cfr. doc 13 fascicolo parte opposta) e il certificato ex art 50 tub (cfr. doc. 7 parte opposta) che comprovano il credito azionato dalla Pt_3
Il credito risulta quindi non contestato e fondato.
Alla luce, quindi, dell'operatività della fideiussione omnibus azionata dalla Banca nei confronti di
, sino alla concorrenza dell'importo di € 40.000,00, si deve ritenere fondato il Parte_1 credito azionato nei confronti dell'opponente nei limiti della fideiussione da questo prestata.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione proposta e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
4. Spese di lite.
Le spese di lite, in forza del principio di soccombenza, vanno poste a cario di parte opponente, liquidate come in dispositivo, in forza del D.M. 55 del 2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto cono del valore della causa (scaglione da € 26.001 a € 52.000) compensi minimi per la fase istruttoria non essendo state assunte prove costituende e medi per le altre fasi.
P.Q.M.
9 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'opposizione promossa da avverso il decreto ingiuntivo n. 442 Parte_1 del 2022 emesso il 28.4.2022 dal Tribunale di Alessandria, che dichiara definitivamente esecutivo nei confronti di;
Parte_1
2. condanna l'opponente a rifondere in favore di parte opposta le spese di Parte_1 lite, liquidate in € 6.713,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
Così deciso in Alessandria, il 07/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Margherita Pastorino
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