Cass. civ., sez. I, sentenza 22/01/1999, n. 555
CASS
Sentenza 22 gennaio 1999

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La dimidiazione del termine per ricorrere in Cassazione, prevista dall'art. 99 legge fall. per i giudizi di opposizione allo stato passivo, non è applicabile ai giudizi di dichiarazione tardiva dei crediti, trattandosi di previsione eccezionale e perciò non estensibile a situazioni processuali diverse da quelle prese in considerazione dal legislatore.

Nell'ipotesi in cui, concessa ipoteca da due condebitori solidali su di un immobile di proprietà comune, sia intervenuto il fallimento di uno dei condebitori e il bene sia stato venduto all'incanto, il credito in via di regresso vantato nei confronti del fallimento dal condebitore solidale escusso non è assistito da prelazione ai sensi dell'art. 2808 cod. civ., non essendo contemporaneamente configurabile, nella medesima vicenda esecutiva, l'estinzione della garanzia (determinatasi col decreto di trasferimento del bene e l'ordine di cancellazione dell'ipoteca) e l'attribuzione di una nuova titolarità soggettiva presupponente la sopravvivenza della garanzia stessa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 22/01/1999, n. 555
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 555
    Data del deposito : 22 gennaio 1999

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