Decreto decisorio 2 febbraio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, decreto decisorio 02/02/2021, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/02/2021
N. 00354/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 354 del 2015, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Tronci, Giuseppe Chinaglia, Angela Gemma, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Chinaglia in Mestre, via Pescheria Vecchia, 1;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di -OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, San Marco, 63;
per l'annullamento
del decreto cat. -OMISSIS- div p.a.s.i. notificato in data 08.04.2014 con cui il Questore della Provincia di -OMISSIS- ha respinto l'istanza per il rilascio della licenza ex art. 88 del r.d. 18 giugno 1931 n. 773 per l'attività di trasmissione dati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 16 marzo 2015;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza.
P.Q.M.
Dichiara perento il ricorso indicato in epigrafe.
Ciascuna delle parti sopporta le proprie spese nel giudizio.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite. Ai sensi dell'art. 85, co. 3, cod. proc. amm., nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte.
Così deciso in Venezia il giorno 29 gennaio 2021.
| Il Presidente |
| Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.