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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/08/2025, n. 2536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2536 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai Sigg. Magistrati:
DI SARIO dott.ssa Vittoria Presidente ROSA dott. Guido Consigliere SERAFINI dott.ssa Bianca Maria Consigliera est.
all'esito dell'udienza del 10.7.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2367 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente TRA
, in persona del , rappresentato e Parte_1 Pt_2 difenso dall'Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliato come in atti Appellante E
Controparte_1
Appellato contumace
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 8527/2024 del Tribunale di Roma pubblicata il 22.7.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso in appello
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. premesso di avere presentato domanda di inserimento nella III fascia di Parte_3 graduatoria di circolo e di istituto per il personale ATA per il triennio 2021/2024 e di aver svolto, a seguito del conseguimento del diploma di maturità, servizio civile dal 3.11.2015 al 2.11.2016 ha convenuto in giudizio il , rassegnando le seguenti conclusioni: Parte_1
“previa disapplicazione della normativa del DM 50/21 e degli atti amministrativi in contrasto con le norme ed i principi eurocomunitari e nazionali sul divieto di discriminazione tra uomini e donne, accertare il diritto della ricorrente ad avere valutato per l'intero nelle graduatorie di III fascia per il personale ATA – profilo Assistente Amministrativo, assistente tecnico e Collaboratore scolastico, il servizio civile prestato;
– per l'effetto, ordinare all'Amministrazione resistente di porre in essere tutti gli atti consequenziali per la rettifica della graduatoria per il profilo Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico e di Collaboratore Scolastico, con l'attribuzione in favore della ricorrente dei 6 punti spettanti per il suddetto servizio prestato;
– voglia altresì condannare il
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle Parte_1 spese di lite ed al compenso professionale da distrarre in favore dei procuratori costituiti”.
1.1. Nella resistenza dell'Amministrazione convenuta, il Tribunale di Roma ha accolto il ricorso e condannato il al pagamento delle spese di lite. Parte_1
1.2. Il primo giudice in sintesi: ii) ha individuato l'oggetto del giudizio nella lamentata illegittimità del DM n. 50 del 03.03.2021 in quanto contrastante con l'art. 485 comma 7 del D.Lgs n. 297/94; ii) dichiarando di ritenere fondata la doglianza dell'appellante e di aderire all'orientamento espresso dalla sentenza 5679/2020 ha affermato che La Corte di cassazione ha ritenuto infatti, nel riconoscere la necessità di utilmente valutare il servizio di leva prestato al di fuori del rapporto di lavoro ai fini della predisposizione delle graduatorie ad esaurimento - ma il ragionamento è identico con riguardo alle graduatorie di istituto - che “il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit.)>; iii) ha ritenuto applicabile il principio non solo ai concorsi ma anche alle graduatorie come confermato da Ordinanza Cassazione 15467/2021 e da sentenza Consiglio di Stato n. 08234/2019; iii) concludendo, ha ritenuto di accogliere il ricorso sull'assunto che … l'articolo 485 comma 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) prevede che il servizio militare di leva è valido a tutti gli effetti. La norma di portata generale non può quindi essere oggetto di restrizioni interpretative del tipo di quelle operate dal decreto ministeriale impugnato, non essendo la norma medesima connotata da alcuna limitazione. >.
2. Contro detta decisione ha proposto tempestivo appello il , Parte_1 chiedendone la riforma e ritenendola erronea: I) nella parte in cui il primo giudice ha riconosciuto sussistere contrasto tra il DM n. 50/2021 e l'art. 485 comma 7 del D.Lgs n. 297/94 e, con interpretazione errata dei primi due commi dell'art. 2050, ritenuto illegittima la diversificazione del punteggio attribuito a coloro che hanno svolto il servizio di leva militare non in costanza di nomina;
ha, dunque, lamentato la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2050, comma 1, d.lgs. n. 66/2010; II) per aver il primo giudice deciso in modo difforme dalla giurisprudenza di legittimità che, con sentenza 22429/2024 ha statuito come la diversa quantificazione del punteggio riservato al servizio di leva militare, così come previsto dal D.M. 50/2021, non si ponga affatto in contrasto con i due commi dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare.
2.1. Non si è costituita in giudizio, rimanendo contumace. Parte_3 2.2. Previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c. la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
4. Per accogliere le ragioni del gravame è sufficiente richiamare la pronuncia di legittimità (Cass. n. 13705/2025), intervenuta in identica fattispecie in continuità con quanto già in precedenza affermato dalla medesima.
4.1. Si legge nella richiamata pronuncia: “che i precedenti di questa S.C. hanno definito la questione
- diversa da quella che è oggetto dell'odierno contendere - in ordine alla possibilità, per i decreti ministeriali di disciplina delle graduatorie per l'accesso all'impiego scolastico, di consentire la valutazione del servizio militare obbligatorio o dei servizi civili sostitutivi solo se resi in costanza di rapporto;
tale limitazione era infatti contenuta nell'art. 2, comma 6, del D.M. n. 44 del 2011 e di conseguenza Cass. 2 marzo 2020, n. 5679, Cass. 3 giugno 2021, n. 15467 e Cass 29 dicembre 2021, n. 41894 (tutte riguardanti docenti e graduatorie c.d. ad esaurimento) e Cass. 29 marzo 2024, n. 8586 (sempre quanto ai docenti ed alle graduatorie di circolo e di istituto) hanno ritenuto che si trattasse di previsione non legittima. Ciò essenzialmente, a partire dall'originaria Cass. n. 5679/2020, sul presupposto che l'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare andasse inteso non nel senso appunto di limitare - in presenza di pubblici concorsi, cui andavano estensivamente equiparate le graduatorie per l'accesso alla scuola - il riconoscimento del servizio ai soli casi di nomina in costanza di rapporto, ma nel senso, coerente con il disposto dell'art. 52 della Costituzione ed al principio di non discriminazione ivi espressamente sancito, di imporre in generale il riconoscimento di quel servizio (comma 1), ribadendone il riconoscimento anche se reso in corso di rapporto (comma 2). Si tratta di principi espressi rispetto a casi che coinvolgevano personale docente, ma che evidentemente valgono anche rispetto al personale ATA che qui viene in evidenza.
6. Il tema di causa è però diverso e riguarda la possibilità che, nelle graduatorie per l'accesso alla scuola, come nei concorsi, siano attribuiti punteggi diversi al servizio militare o al servizio civile sostitutivo, a seconda che essi siano prestati in costanza di rapporto o autonomamente da esso.
7. Per affrontare la questione del punto di vista giuridico sono necessari vari chiarimenti.
7.1 Va intanto qui precisato come non possano essere utilmente richiamate le norme, come l'art. 485, comma 7 e l'art. 569, comma 3 del d.lgs. n. 297 del 1994, che riguardano in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma ai fini del «riconoscimento del servizio agli effetti della carriera» (così l'intestazione della sez. IV, capo III, parte Terza, del d. lgs. n. 297 del 1994 e così la rubrica dell'art. 569). Si tratta infatti di due fenomeni del tutto diversi, sicché non vi è luogo a richiamare, rispetto alle questioni - di portata comparativa delle diverse posizioni - sui concorsi o sulle graduatorie, quanto vale per la carriera e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedentemente resi.
7.2 Si deve poi rilevare come il D.M. n. 50 del 2021, che riguarda il personale ATA e che qui viene in considerazione, disciplina come segue la materia in esame. Esso prevede che:- il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica (All. A, punto A, primo inciso); - il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (All. A, punto A, secondo inciso); - è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva (All. A, terzo inciso); - il servizio valutabile è in generale quello «effettivamente prestato» (punto 1 delle note alla Tabella di valutazione) ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati «nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti». In sostanza, secondo la Tabella allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale Tabella (assistente amm.vo; assistente tecnico;
collaboratore scolastico etc.), se svolti in costanza di rapporto attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella Tabella, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui;
convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
8. L'assetto appare non in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare, già in precedenza richiamati. Il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, comma 3, prima parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso «con lo stesso punteggio» proprio dei «servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto. Il comma 2 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione «a tutti gli effetti».
8.1 In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A. Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli «a tutti gli effetti», con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
8.2 Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole;
infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo - ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, comma 2, della Costituzione. Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto. Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, comma 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, comma 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
9. Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo. Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo. Intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da questa S.C. (Cass. 2 agosto 2007, n. 17081). D'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma”.
4.2. La gravata sentenza non risulta conforme ai richiamati principi e il rinvio, anche ex art. 118 disp. att. c.p.c., alle ragioni espresse dai giudici di legittimità nelle richiamate pronunce è sufficiente ai fini dell'accoglimento del gravame, rimanendo assorbita ogni ulteriore questione.
4.3. Dunque, in applicazione dei principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, essendo pacifico che l'odierna appellata ha svolto il servizio civile non in costanza di rapporto di lavoro - e per tale motivo si è visto attribuire il punteggio di 0,60 punti per anno in virtù del D.M. n. 50/2021, l'appello va accolto, con conseguente rigetto della domanda originaria della ricorrente, volta ad ottenere la disapplicazione dell'indicato decreto ministeriale e la declaratoria del proprio diritto all'attribuzione dell'integrale punteggio per lo svolgimento del servizio suddetto.
5. L'esistenza di contrasti giurisprudenziali in ordine alla questione di diritto oggetto di causa e l'intervento in tempi recentissimi - e nel corso del giudizio - della Suprema Corte giustificano la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi.
P.Q.M.
La Corte in accoglimento dell'appello e in riforma della gravata sentenza rigetta il ricorso di primo grado presentato da;
compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado Controparte_1 di giudizio. Roma, il 10.7.2025
La Consigliera estensore La Presidente
(Dott.ssa Bianca Maria Serafini) (Dott.ssa Vittoria Di Sario)
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai Sigg. Magistrati:
DI SARIO dott.ssa Vittoria Presidente ROSA dott. Guido Consigliere SERAFINI dott.ssa Bianca Maria Consigliera est.
all'esito dell'udienza del 10.7.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2367 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente TRA
, in persona del , rappresentato e Parte_1 Pt_2 difenso dall'Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliato come in atti Appellante E
Controparte_1
Appellato contumace
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 8527/2024 del Tribunale di Roma pubblicata il 22.7.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso in appello
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. premesso di avere presentato domanda di inserimento nella III fascia di Parte_3 graduatoria di circolo e di istituto per il personale ATA per il triennio 2021/2024 e di aver svolto, a seguito del conseguimento del diploma di maturità, servizio civile dal 3.11.2015 al 2.11.2016 ha convenuto in giudizio il , rassegnando le seguenti conclusioni: Parte_1
“previa disapplicazione della normativa del DM 50/21 e degli atti amministrativi in contrasto con le norme ed i principi eurocomunitari e nazionali sul divieto di discriminazione tra uomini e donne, accertare il diritto della ricorrente ad avere valutato per l'intero nelle graduatorie di III fascia per il personale ATA – profilo Assistente Amministrativo, assistente tecnico e Collaboratore scolastico, il servizio civile prestato;
– per l'effetto, ordinare all'Amministrazione resistente di porre in essere tutti gli atti consequenziali per la rettifica della graduatoria per il profilo Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico e di Collaboratore Scolastico, con l'attribuzione in favore della ricorrente dei 6 punti spettanti per il suddetto servizio prestato;
– voglia altresì condannare il
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle Parte_1 spese di lite ed al compenso professionale da distrarre in favore dei procuratori costituiti”.
1.1. Nella resistenza dell'Amministrazione convenuta, il Tribunale di Roma ha accolto il ricorso e condannato il al pagamento delle spese di lite. Parte_1
1.2. Il primo giudice in sintesi: ii) ha individuato l'oggetto del giudizio nella lamentata illegittimità del DM n. 50 del 03.03.2021 in quanto contrastante con l'art. 485 comma 7 del D.Lgs n. 297/94; ii) dichiarando di ritenere fondata la doglianza dell'appellante e di aderire all'orientamento espresso dalla sentenza 5679/2020 ha affermato che La Corte di cassazione ha ritenuto infatti, nel riconoscere la necessità di utilmente valutare il servizio di leva prestato al di fuori del rapporto di lavoro ai fini della predisposizione delle graduatorie ad esaurimento - ma il ragionamento è identico con riguardo alle graduatorie di istituto - che “il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit.)>; iii) ha ritenuto applicabile il principio non solo ai concorsi ma anche alle graduatorie come confermato da Ordinanza Cassazione 15467/2021 e da sentenza Consiglio di Stato n. 08234/2019; iii) concludendo, ha ritenuto di accogliere il ricorso sull'assunto che … l'articolo 485 comma 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) prevede che il servizio militare di leva è valido a tutti gli effetti. La norma di portata generale non può quindi essere oggetto di restrizioni interpretative del tipo di quelle operate dal decreto ministeriale impugnato, non essendo la norma medesima connotata da alcuna limitazione. >.
2. Contro detta decisione ha proposto tempestivo appello il , Parte_1 chiedendone la riforma e ritenendola erronea: I) nella parte in cui il primo giudice ha riconosciuto sussistere contrasto tra il DM n. 50/2021 e l'art. 485 comma 7 del D.Lgs n. 297/94 e, con interpretazione errata dei primi due commi dell'art. 2050, ritenuto illegittima la diversificazione del punteggio attribuito a coloro che hanno svolto il servizio di leva militare non in costanza di nomina;
ha, dunque, lamentato la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2050, comma 1, d.lgs. n. 66/2010; II) per aver il primo giudice deciso in modo difforme dalla giurisprudenza di legittimità che, con sentenza 22429/2024 ha statuito come la diversa quantificazione del punteggio riservato al servizio di leva militare, così come previsto dal D.M. 50/2021, non si ponga affatto in contrasto con i due commi dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare.
2.1. Non si è costituita in giudizio, rimanendo contumace. Parte_3 2.2. Previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c. la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
4. Per accogliere le ragioni del gravame è sufficiente richiamare la pronuncia di legittimità (Cass. n. 13705/2025), intervenuta in identica fattispecie in continuità con quanto già in precedenza affermato dalla medesima.
4.1. Si legge nella richiamata pronuncia: “che i precedenti di questa S.C. hanno definito la questione
- diversa da quella che è oggetto dell'odierno contendere - in ordine alla possibilità, per i decreti ministeriali di disciplina delle graduatorie per l'accesso all'impiego scolastico, di consentire la valutazione del servizio militare obbligatorio o dei servizi civili sostitutivi solo se resi in costanza di rapporto;
tale limitazione era infatti contenuta nell'art. 2, comma 6, del D.M. n. 44 del 2011 e di conseguenza Cass. 2 marzo 2020, n. 5679, Cass. 3 giugno 2021, n. 15467 e Cass 29 dicembre 2021, n. 41894 (tutte riguardanti docenti e graduatorie c.d. ad esaurimento) e Cass. 29 marzo 2024, n. 8586 (sempre quanto ai docenti ed alle graduatorie di circolo e di istituto) hanno ritenuto che si trattasse di previsione non legittima. Ciò essenzialmente, a partire dall'originaria Cass. n. 5679/2020, sul presupposto che l'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare andasse inteso non nel senso appunto di limitare - in presenza di pubblici concorsi, cui andavano estensivamente equiparate le graduatorie per l'accesso alla scuola - il riconoscimento del servizio ai soli casi di nomina in costanza di rapporto, ma nel senso, coerente con il disposto dell'art. 52 della Costituzione ed al principio di non discriminazione ivi espressamente sancito, di imporre in generale il riconoscimento di quel servizio (comma 1), ribadendone il riconoscimento anche se reso in corso di rapporto (comma 2). Si tratta di principi espressi rispetto a casi che coinvolgevano personale docente, ma che evidentemente valgono anche rispetto al personale ATA che qui viene in evidenza.
6. Il tema di causa è però diverso e riguarda la possibilità che, nelle graduatorie per l'accesso alla scuola, come nei concorsi, siano attribuiti punteggi diversi al servizio militare o al servizio civile sostitutivo, a seconda che essi siano prestati in costanza di rapporto o autonomamente da esso.
7. Per affrontare la questione del punto di vista giuridico sono necessari vari chiarimenti.
7.1 Va intanto qui precisato come non possano essere utilmente richiamate le norme, come l'art. 485, comma 7 e l'art. 569, comma 3 del d.lgs. n. 297 del 1994, che riguardano in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma ai fini del «riconoscimento del servizio agli effetti della carriera» (così l'intestazione della sez. IV, capo III, parte Terza, del d. lgs. n. 297 del 1994 e così la rubrica dell'art. 569). Si tratta infatti di due fenomeni del tutto diversi, sicché non vi è luogo a richiamare, rispetto alle questioni - di portata comparativa delle diverse posizioni - sui concorsi o sulle graduatorie, quanto vale per la carriera e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedentemente resi.
7.2 Si deve poi rilevare come il D.M. n. 50 del 2021, che riguarda il personale ATA e che qui viene in considerazione, disciplina come segue la materia in esame. Esso prevede che:- il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica (All. A, punto A, primo inciso); - il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (All. A, punto A, secondo inciso); - è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva (All. A, terzo inciso); - il servizio valutabile è in generale quello «effettivamente prestato» (punto 1 delle note alla Tabella di valutazione) ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati «nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti». In sostanza, secondo la Tabella allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale Tabella (assistente amm.vo; assistente tecnico;
collaboratore scolastico etc.), se svolti in costanza di rapporto attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella Tabella, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui;
convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
8. L'assetto appare non in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare, già in precedenza richiamati. Il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, comma 3, prima parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso «con lo stesso punteggio» proprio dei «servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto. Il comma 2 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione «a tutti gli effetti».
8.1 In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A. Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli «a tutti gli effetti», con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
8.2 Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole;
infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo - ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, comma 2, della Costituzione. Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto. Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, comma 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, comma 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
9. Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo. Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo. Intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da questa S.C. (Cass. 2 agosto 2007, n. 17081). D'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma”.
4.2. La gravata sentenza non risulta conforme ai richiamati principi e il rinvio, anche ex art. 118 disp. att. c.p.c., alle ragioni espresse dai giudici di legittimità nelle richiamate pronunce è sufficiente ai fini dell'accoglimento del gravame, rimanendo assorbita ogni ulteriore questione.
4.3. Dunque, in applicazione dei principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, essendo pacifico che l'odierna appellata ha svolto il servizio civile non in costanza di rapporto di lavoro - e per tale motivo si è visto attribuire il punteggio di 0,60 punti per anno in virtù del D.M. n. 50/2021, l'appello va accolto, con conseguente rigetto della domanda originaria della ricorrente, volta ad ottenere la disapplicazione dell'indicato decreto ministeriale e la declaratoria del proprio diritto all'attribuzione dell'integrale punteggio per lo svolgimento del servizio suddetto.
5. L'esistenza di contrasti giurisprudenziali in ordine alla questione di diritto oggetto di causa e l'intervento in tempi recentissimi - e nel corso del giudizio - della Suprema Corte giustificano la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi.
P.Q.M.
La Corte in accoglimento dell'appello e in riforma della gravata sentenza rigetta il ricorso di primo grado presentato da;
compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado Controparte_1 di giudizio. Roma, il 10.7.2025
La Consigliera estensore La Presidente
(Dott.ssa Bianca Maria Serafini) (Dott.ssa Vittoria Di Sario)