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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 14/01/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E N E V E N T O
II Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Benevento, dott.ssa Ida Moretti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 793 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto appello avverso sentenza del Giudice di
Pace, trattenuta in decisione all'udienza del 28.5.2024 e vertente
TRA
, nato il [...] ad [...], rappresentato e Parte_1
difeso dall'Avv. MARIO IUORIO, in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione in appello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
Appellante
E
, in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante p.t, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. GENNARO
POINTILLO, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
(rinunciatario);
Appellata
FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, chiedeva la riforma Parte_1
della sentenza n. 583/2021 con la quale il Giudice di Pace di Ariano Irpino aveva rigettato la sua domanda di accertamento dell'inadempimento della controparte al contratto d'opera intercorso relativo alla riparazione della sua autovettura mod. Alfa
Romeo 147 1.6 TS TG CT749MP, con richiesta di condanna alla restituzione delle somme versate per la riparazione eseguita pari ad € 750,00, nonché al risarcimento dei danni subiti per l'erronea riparazione, come da CTP allegata all'atto di citazione, pari ad
1 € 2.910,35; in particolare, parte appellante contestava la sentenza impugnata nella parte in cui – discostandosi dalla CTU pur espletata – negava la riconducibilità di qualsiasi responsabilità alla controparte sul rilievo che sarebbe stato onere dell'attore provare che fosse effettivamente riconducibile alla controparte la rottura dei PIN della centralina
(pezzo originale dell'autovettura e non oggetto di intervento) al momento del montaggio del nuovo motore (fornito dal ) - e chiedeva la riforma della sentenza con Pt_1
condanna della controparte al risarcimento dei danni come quantificati dal CTU in €
740,00 con vittoria delle spese (e, quindi, riforma anche sul punto della sentenza impugnata che, invece, aveva posto a suo carico le spese di lite); in subordine,
l'appellante chiedeva la rinnovazione della CTU.
si costituiva in giudizio eccependo Controparte_1
preliminarmente l'inammissibilità dell'appello, quindi, contestandolo integralmente anche nel merito ed argomentando in ordine alle ragioni per le quali occorreva confermare la sentenza di primo grado.
Acquisito il fascicolo relativo al primo grado di giudizio, quindi, all'udienza del
28.5.2024 la causa veniva riservata in decisione, previa precisazione delle conclusioni delle parti, che si riportavano ai propri scritti e previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
DIRITTO
Preliminarmente occorre rigettare l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Per giurisprudenza consolidata che si condivide, infatti, “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.” (Cass. civ.,
Sezz. UU., 16.11.2017, e - ex multis - n. 27199; Cass. civ., Sez. VI - 3, 30.5.2018, ord.
n. 13535, Cassazione civile sez. II, 09/06/2014, n.12960, Cassazione civile sez. II,
2 09/06/2014, n.12960, Cassazione civile sez. III, 24/08/2007, n.17960).
Nel caso in esame, l'atto di citazione in appello risponde ad entrambi i requisiti di univocità e chiarezza della domanda e delle ragioni di doglianza perché indica in maniera dettagliata le ragioni e le critiche, in fatto ed in diritto, mosse alla decisione del primo giudice e le relative modifiche.
Nel merito l'appello è infondato e, per l'effetto, deve essere rigettato.
Occorre in primo luogo evidenziare che, mentre nel primo grado di giudizio l'odierno appellante aveva ritenuto imputabili alla controparte sia i danni alla centralina e al connettore centralina, che la maldestra lavorazione sul terminale di scarico (cfr. in tal senso pag. 1 dell'atto di citazione), chiedendo la condanna della controparte sia al rimborso delle somme versate pari ad € 750,00 che al risarcimento dei danni ivi quantificato in 2.910,35, a seguito dell'istruttoria espletata nel primo grado di giudizio, in questa sede chiedeva la condanna della controparte solo al pagamento di € 740,00, così implicitamente riconoscendo l'infondatezza della gran parte delle proprie originarie domande, sulle quali – quindi – deve considerarsi perfezionato il giudicato.
In merito ai danni alla centralina, inoltre, era emerso pacificamente nel corso del giudizio di primo grado ed è stato chiaramente evidenziato anche nella sentenza di primo grado (non impugnata neanche sul punto), che trattavasi della centralina già in dotazione dell'auto, che – secondo la tesi difensiva attorea – sarebbe stata danneggiata dall'odierna appellata nel momento in cui veniva montato il nuovo motore.
Sul punto, in particolare, in questa sede l'appellante faceva leva sulla CTU che così argomentava:
“Il sottoscritto in bozza ha ben specificato che la rottura dei pin della centralina, sono riconducibili allo smontaggio della centralina per collegarla sul motore installato sul veicolo. Della rottura dei pin della centralina il Sig. e l'officina Pt_1 CP_1
sono entrambi responsabili in quanto:
- il Sig. perché sicuramente le tracce di ossidazione e incrostazione sono Pt_1
dovute a un lavaggio del motore effettuato non accuratamente, alla vetustà del veicolo ed a probabili micro-perdite di liquido refrigerante.
- L'operatore dell'officina che ha smontato la centralina per collegarla CP_1
suo nuovo motore, quando ha eseguito tale operazione si è reso sicuramente conto della rottura dei pin ma non ha informato il proprietario del veicolo.
3 Dalla disamina dei fascicoli di causa si apprende, infatti, che l'officina al CP_1 ritiro del veicolo da parte del Sig. ha notiziato quest'ultimo di un problema al Pt_1
motore, relativamente la compressione di un cilindro, di cui Lui ovviamente non aveva responsabilità, perché fornito stesso dal proprietario del veicolo. Non lo ha però informato della rottura della centralina, in fase di smontaggio e rimontaggio sicuramente l'operatore dell'officina si è reso conto di tale rottura ed era suo dovere informare il proprietario del veicolo prima di ritirarlo anche per una questione di sicurezza del veicolo prima della messa in strada. Il CTP asserisce che l'operatore dell'officina doveva notiziare del rischio della rottura della centralina durante lo smontaggio della stessa, ma l'operatore dell'officina non poteva essere a conoscenza delle incrostazioni presenti all'interno della stessa: inoltre, anche se avrebbe notiziato il Sig. di tale rischio, durante lo smontaggio comunque i pin si sarebbero rotti a Pt_1
causa delle incrostazioni, pertanto l'operatore è responsabile, in parte, per non aver notiziato il proprietario del veicolo della rottura dei pin centralina” (cfr. pagg. 35 e 36 della CTU).
Come correttamente evidenziato da parte appellata e nella sentenza impugnata, quindi, in ordine alla responsabilità dell'officina il CTU non forniva argomentazioni tecniche, limitandosi a sostenere che sicuramente la rottura dei pin della centralina doveva essere avvenuta in fase di montaggio e smontaggio del motore, ma trattasi di mere deduzioni elaborate a distanza di due anni: l'ispezione dell'auto, infatti, avveniva il 14.7.2021, mentre i fatti risalgono al dicembre 2019, di talchè non sussistono elementi in atti per ricondurre con certezza detta rottura all'operato dell'officina.
Come correttamente argomentato nella sentenza impugnata, infatti, trattasi di un fatto storico che sarebbe stato onere di parte attrice provare compiutamente, potendosi qui integralmente condividere le argomentazioni già rese in quella sede: “deve essere dunque il signor a dimostrare che l'attività di rottura della centralina è frutto di Pt_1
un maldestro movimento del signor o dei suoi lavoranti, tale prova non è CP_1
stata portata al giudice. Anzi, l'accertata ossidazione, la vetustà dell'autovettura sono elementi che sicuramente non giovano a favore dell'attore per la dimostrabilità della responsabilità di controparte”.
Considerato che l'appello trovava fondamento negli esiti della CTU e che parte appellata – dopo essersi costituita regolarmente – non sostituiva il proprio procuratore
4 che pure le aveva comunicato la propria rinuncia al mandato già dal 2023, di talchè non svolgeva alcuna attività dopo la costituzione, si ritengono sussistenti i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., come integrato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77/18, per disporre la compensazione integrale delle spese relative al presente grado di giudizio.
Considerato che il presente procedimento riveste natura di impugnazione, che esso è stato introdotto sotto la vigenza del co. 1 quater dell'art. 13, D.P.R. 30.5.2002, n. 115
(introdotto dall'art. 1, co. 17, l. 24.12.2012, n. 228, ed applicabile, ai sensi del successivo co. 18 dello stesso articolo, «ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore» della l. 228/2012, ossia dal 31.1.2013, trentesimo giorno successivo al 1°.1.2013), e che ricorrono i requisiti del medesimo co.
1 quater («Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile»), deve darsi atto, nel presente provvedimento, che la parte così soccombente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'art. 13, co. 1 bis, D.P.R. 115/2002. Si precisa che l'obbligo di pagamento sorge, ai sensi del menzionato art. 13, co. 1 quater, secondo periodo, D.P.R.
115/2002, al momento del deposito del presente provvedimento.
P.Q.M.
il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Compensa integralmente le spese di lite relative al presente grado di giudizio, dando atto che è parte tenuta a versare un ulteriore importo a Parte_1
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'art. 13, co. 1 bis, D.P.R. 115/2002, mandando alla Cancelleria per l'esatta riscossione.
Benevento, 11/01/2025
Il Giudice
(dott.ssa Ida Moretti)
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