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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 04/02/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5325/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Graziella Tugnetti ha pronunciato ex art. 190 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 5325/2022 promossa da:
P.IV ) con sede in Ponte Enza Controparte_1 P.IV_1
9, Gattatico (RE) , in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2
assistita, rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenza Santella del Foro di Parma – C.F.: con studio in Parma in Via Renzo Del Chicca n. 1/A - C.F._1
presso il quale ha eletto domicilio come da procura in atti Email_1
-attrice opponente-
CONTRO
(C.F.. Controparte_3
e P.IV ), corrente in Scandiano (RE), Via C.F._2 P.IV_2
Giotto, 7, in persona del titolare firmatario , assistita, Controparte_3
rappresentata e difesa, dall'Avv. Stefano Cosci (c.f. – fax C.F._3
0522431328- PEC: , ed elettivamente Email_2
domiciliata presso il suo studio in Reggio Emilia, Via Luigi Sani, 9, come da procura in atti.
-convenuta opposta-
OGGETTO: Vendita di cose mobili pagina 1 di 12 *******
CONCLUSIONI PARTE ATTRICE OPPONENTE: “Voglia l'illustre ed intestato
Giudice unico : “Accertare e dichiarare che la non ha correttamente CP_3
fornito e posato la copertura in legno in forza del contratto di vendita del 4 maggio
2022 e che il Direttore lavori del cantiere ha redatto relazione contenente i vizi e difetti della copertura con indicazione dei danni provocati e dei ripristini necessari e che i vizi sono imputabili alla;
Accertare e dichiarare che la CP_3 [...]
ha provveduto ad eseguire i ripristini con costi di euro 30.000; Controparte_1
Dichiarare che il pagamento delle fatture 103 e numero 104 del 7 settembre 2022 è compensato con i costi sopportati dalla opponente per i ripristini della copertura;
Condannare la opponente in via riconvenzionale al pagamento della somma di euro 14.
173, 20 pari alla differenza tra l'importo delle fatture numero 103 e 104 e i costi sopportati per i ripristini;
Revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto fondato su fatture contestate ;
CONCLUSIONI PARTE CONVENUTA OPPOSTA: “Voglia il Tribunale adito,
premessa ogni più opportuna declaratoria del caso, rigettare la domanda proposta dall'opponente in quanto infondata in fatto e diritto e confermare il decreto ingiuntivo
n. 1995 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia in data 31/10/2022. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
********
FATTI DI CAUSA
- Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato a mezzo pec in data 13.12.2022, rappresentava che in data 03.11.2022 era stato Controparte_1
notificato alla società stessa da parte di il decreto ingiuntivo n. 1995/2022 CP_3
emesso dal Giudice Unico del Tribunale di Reggio Emilia con cui veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 15.826, 80 oltre interessi moratori e spese legali del procedimento.
pagina 2 di 12 Per una maggiore conoscenza dei fatti occorsi, veniva indicato da CP_1
il fatto che tra le parti era stato sottoscritto in data 04.05.2022 un contratto
[...]
di vendita e posa di copertura di un edificio sito in Felino via Renzo Pezzani n. 2, che il prezzo veniva convenuto a corpo nella misura di euro 43.500,00 oltre IV di legge, e, che le modalità di pagamento venivano indicate in contratto (documento allegato all'atto di citazione in opposizione privo di numerazione). dichiarava che aveva provveduto a saldare la fattura numero 66 Controparte_1
del 04.05.2022 di euro 11.000,00 emessa per “1 acconto fornitura e posa di copertura in legno presso Vostro cantiere di via Renzo Pezzani”, la fattura numero 72 del 27.05.2022 di euro 11.000,00 emessa per “secondo acconto fornitura e posa di copertura in legno da eseguirsi presso Vostro cantiere sito in via Renzo Pezzani 2” e la fattura numero 76 del 09.062022 di euro 26.345,00 emessa per “ terzo acconto per fornitura e posa di copertura in legno eseguita presso Vostro cantiere sito in via Renzo Pezzani 2”.
Rammentava poi che in data 13.06.2022, inviava contabilità di posa della CP_3
struttura in legno (cfr. doc. n. 5 fascicolo monitorio) essendo stata ultimata l'opera e, che a questa richiesta non rispondeva;
per questo motivo Controparte_1 [...]
in data 07.09.2022, emetteva la fattura n. 103 di euro 3.908, 30 con causale CP_3
“quarto acconto per fornitura e posa di copertura in legno” e la fattura n. 104 di euro
11.918, 50 per “saldo lavori di fornitura e posa di copertura in legno” che non venivano pagate e, che pertanto venivano poste a fondamento del ricorso monitorio.
Riferiva parte attrice opponente che tali fatture venivano contestate dalla CP_1
che richiedeva fondatamente l'emissione di note di credito e, di cui si dirà infra.
Veniva poi ribadito che in persona di addetta all'ufficio CP_3 Testimone_1
amministrazione, inviava a mezzo mail in data 22.07.2022, la contabilità della posa di copertura in legno completa di pacchetto isolante chiedendo la conferma per la fatturazione (cfr. doc. n. 1 fascicolo parte convenuta opposta).
Parte attrice opponente invece sosteneva nei suoi scritti difensivi che tale mail rappresentava il preventivo redatto da parte convenuta opposta che però non veniva pagina 3 di 12 approvato dalla e, proprio per questo motivo emetteva le due CP_1 CP_3
fatture azionate in via monitoria da cui emerge come la fattura n. 103 contenga anche il trasporto di merce per euro 1.053,00 che, riferisce parte attrice opponente, doveva invece restare a carico della convenuta opposta.
In realtà la non restava silente al ricevimento del preventivo dato che CP_1
diffidava dall'emettere le fatture in quanto si erano verificati problemi CP_3
nella struttura fornita come da sopralluogo in cantiere eseguito dal Direttore dei Lavori.
Emergeva infatti che in data 28.07.2022 il geometra - Direttore Parte_1
Architettonico dei lavori del cantiere – redigeva una relazione a seguito di sopralluogo eseguito in pari data in cantiere effettuato a seguito della pioggia della notte precedente ( il 27.07.2022), che aveva provocato danni alla struttura in quanto l'acqua era penetrata all'interno della copertura fino ad arrivare sul soffitto delle camere sottostanti provocando molti danni.
Veniva ribadito che la fornitura e posa della copertura in legno era stata fatta da
[...]
che pertanto, la stessa doveva ritenersi responsabile dei difetti rilevati dal CP_3
Direttore dei Lavori e, che venivano comunicati dal signor (legale CP_2
rappresentante di a (legale rappresentante di CP_1 Controparte_3 [...]
CP_3
La relazione del Direttore dei Lavori veniva comunicata dal legale rappresentante della alla contestualmente al suo ricevimento: in tale relazione, il CP_1 CP_3
Direttore dei Lavori indicava due soluzioni urgenti da adottare che nella inerzia della erano state eseguite dalla società CP_3 Controparte_1
Per questi motivi
vi erano stati dei costi non prevedibili non solo in relazione ai materiali utilizzati per il ripristino, ma anche per l'impiego di manodopera utilizzata comportando una spesa di euro 30.000,00.
In data 12.09.2022 riceveva le fatture azionate oggi in via monitoria e CP_1
provvedeva a contestarle con comunicazione in pari data (allegato n. 5 fascicolo parte attrice opponente), con cui richiamava quanto già comunicato al signor Controparte_3
pagina 4 di 12 (parte convenuta opposta) chiedendo di emettere note di credito in quanto il lavoro non era stato eseguito a regola d'arte visto anche l'intervento del Direttore dei Lavori ed i costi del ripristino.
In tale comunicazione, inoltre, si invitava la società convenuta opposta a ritirare il materiale presente in cantiere (travetti di legno) che erano stati erroneamente contabilizzati ma che invece dovevano essere restituiti/ritirati.
In data 03.10.2022 sollecitava nuovamente al ritiro del CP_1 CP_3
materiale giacente in cantiere ma nessun ritiro veniva eseguito. replicava alla comunicazione del 12.09.2022 (allegato 6 parte attrice CP_3
opponente) insistendo per la correttezza del proprio operato e, nuovamente la
[...]
in data 07.10.2022 (allegato 7 parte attrice opponente) chiedeva l'emissione CP_1
delle note di credito per le fatture azionate in via monitoria in quanto la impermeabilizzazione della copertura non era stata eseguita a regola d'arte come da relazione del Direttore Lavori e, le infiltrazioni di acqua piovana avevano esposto parte attrice opponente a costosi ripristini .
- In data 05.04.2023 si costituiva che dichiarava in primis che CP_3
l'opposizione era infondata e temeraria.
Veniva quindi dichiarato che la fornitura di materiale e il servizio di posa della struttura lignea portante del tetto dell'immobile di proprietà dei Sig.ri sto in Felino (PR), Pt_2
Via Pezzana n. 2, era stato concordato tra le parti con un contratto estremamente articolato e dettagliato in ogni sua parte.
Infatti, veniva ricordato che la aveva firmato per accettazione Controparte_1
entrambi i documenti, sia il contratto di vendita della copertura in legno che il preventivo dettagliato comprendente anche la posa di quanto concordato a carico di
CP_3
Nel preventivo integrativo n. 2604/2022 erano poi stati specificati gli ulteriori oneri e chi dovesse farsene carico;
veniva espressamente indicato che i costi di trasporto erano a carico della odierna parte attrice opponente, la quale aveva accettato tale condizione.
pagina 5 di 12 Inoltre, veniva specificato che la prestazione fornita da era quella di CP_3
predisporre e montare la sola struttura lignea portante del tetto, come da progetto esecutivo fornito dalla Direzione Lavori.
Infine, parte convenuta opposta chiariva che quanto inviato in data 22.07.2022 a parte attrice opponente non era un preventivo, bensì la contabilità di posa a seguito del completamento dei lavori.
La struttura era già stata montata ed i lavori a carico di erano già stati CP_3
completati il 16.06.2022 e, da quel momento parte convenuta opposta aveva lasciato il cantiere, in quanto le opere di finitura della copertura (guaina, tegole, grondaie ecc.) dovevano essere effettuate da Controparte_1
Si ribadisce che al rendiconto inviato in data 22.07.2022 e di cui sopra, parte attrice opponente rimaneva silente.
Affermava poi parte convenuta opposta che non vi era stato contraddittorio tra le parti in relazione alla relazione redatta dal Geom. in quanto la stessa perveniva ad Pt_1
solo in data 07.10.2022, contrariamente a quanto affermato da parte attrice CP_3
opponente che invece sosteneva fosse stata trasmessa ad contestualmente CP_3
alla consegna da parte del geom. . Pt_1
Riferisce altresì parte convenuta opposta che non si poteva nemmeno determinare se le opere di copertura la cui esecuzione era posta a carico di al verificarsi CP_1
dell'evento atmosferico fossero state completate.
Ribadiva che le contestazioni mosse dalla Direzione dei Lavori non CP_3
riguardavano le opere effettuate dalla stessa convenuta opposta la quale aveva montato la sola struttura portante nella misura descritta in contabilità di posa. richiamava pertanto la disciplina prevista dagli artt. 2222 e segg. del codice CP_3
civile in materia di contratto d'opera.
Parte convenuta opposta contestava altresì i costi di ripristino oggetto di domanda riconvenzionale di parte attrice opponente perché i documenti di trasporto erano datati
28.07.2022 ed erano relativi alla consegna presso il cantiere di pannelli OSB e Pt_3
pagina 6 di 12 da parte di un fornitore di materiale edile per una metratura diversa rispetto a Pt_4
quanto preventivato per lo stesso materiale dalla ditta RI e TI il 29.07.2022 con preventivo in pari data.
Si riteneva infine che le opere eseguite da fossero state realizzate a regola CP_3
d'arte e, che le contestazioni apparivano unicamente motivate dalla volontà di non adempire all'obbligazione assunta, anzi di accollare agli odierni opposti anche ulteriori costi di lavorazione commissionati a dai proprietari dell'immobile. CP_1
- In data 02.05.2023 veniva rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e accordati i termini di cui all'art 183 comma
6 c.p.c.
- Venivano in seguito depositate le memorie, rilevando che parte attrice opponente depositava solo la prima memoria ex art 183 VI° co. c.p.c. in cui riportava le proprie conclusioni.
- In data 05.10.2023 veniva disposta con ordinanza l'assunzione dei mezzi di prova così come richiesti da parte convenuta opposta.
- La causa veniva istruita con l'esame dei testi ammessi , Testimone_2 Parte_1
, , e e, con
[...] Testimone_3 Testimone_4 Tes_5 Controparte_4
ordinanza del 20.03.2024 ritenuta la causa sufficientemente istruita e matura per la decisione il giudice rinviava all'udienza di precisazione delle conclusioni del 05 novembre 2024, disponendo la trattazione scritta del procedimento, con termine fino a tale data per il deposito di note di udienza.
- All'udienza del 05.11 2024 lette le note di udienza regolarmente depositate il giudice con ordinanza del 06.11.2024 ritenuta la causa sufficientemente istruita tratteneva la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie e repliche.
- Le parti hanno concluso come da atti.
*********
RAGIONI DELLA DECISIONE
pagina 7 di 12 1.Oggetto del presente giudizio di opposizione è il contestato credito relativo alle fatture n. 103 e n. 104 del 07.09.2022 per la somma di euro 15.826,80 (cfr. allegato A atto di citazione).
2. Preliminarmente, è d'uopo sottolineare che il giudizio instaurato in seguito all'opposizione al decreto ingiuntivo ricalca, sotto il profilo probatorio, le regole generali di cui all'art. 2697 c.c. dando luogo soltanto ad un'inversione dell'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio, senza influire sulla posizione delle parti davanti al giudice e, in particolare, sull'onere della prova.
Invero, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, per cui è il creditore a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre all'opponente compete addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito” (cfr. ex pluris Cass. n. 6421/2003, Trib. Napoli,
31/03/2016 n.4082, Trib. Novara, 11/10/2016).
La Corte di Cassazione ha affermato che nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di servizi e forniture, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non costituendo la fattura fonte di prova in favore della parte che l'ha emessa (cfr., tra le tantissime, Cass. a. 5071 del 2009; Cass. n. 17371 del 2003) ben potendo, comunque, rappresentare essa, un indizio della stipulazione del contratto e dell'esecuzione della prestazione indicata.
In base al principio di ripartizione dell'onere probatorio, grava, dunque, sull'opposto l'onere di dimostrare la conformità del proprio comportamento al programma negoziale, costituendo tale prova un presupposto per l'esistenza del proprio diritto alla controprestazione.
3. In punto di fatto, risulta pacifico e documentato che in data 04.05.2022 la società
[...]
e la società sottoscrivevano contratto di vendita con cui CP_3 Controparte_1
la prima si impegnava ad eseguire:
pagina 8 di 12 - la vendita di copertura con le caratteristiche indicate nel preventivo ed attenendosi scrupolosamente agli esecutivi effettuati redatti in base ai disegni forniti dal committente;
- la vendita di posa di copertura in legno con caratteristiche come da preventivo a perfetta regola d'arte ed attenendosi scrupolosamente agli esecutivi effettuati redatti in base ai disegni forniti dal committente.
Veniva indicato, pertanto, un corrispettivo di euro 47.850,00 comprensivo di Iva per un netto di euro 43.500,00.
I pagamenti venivano indicati per euro 10.000 oltre iva alla firma del contratto, ulteriori euro 10.000 oltre Iva all'arrivo del materiale e, il saldo alla consegna del materiale pronto (il tutto così come allegato all'atto di citazione in opposizione, allegato denominato Contratto).
Non vi sono dubbi neppure sull'esistenza del preventivo (cfr allegato 1 - 2 fascicolo monitorio in comparsa di costituzione e risposta), accettato da entrambe le parti così come sui pagamenti effettuati da parte attrice opponente come indicati nel contratto, per quanto riguarda i primi acconti.
I dubbi sorgono rispetto ai vizi denunciati e la relativa azione nei termini nonché sulle fatture n. 103 e n. 104, oggetto del procedimento monitorio.
Ciò condiviso, preliminarmente è necessario sottolineare che questo giudice ritiene che il rapporto giuridico dedotto nella presente causa vada configurato quale contratto d'opera ai sensi dell'art. 2222 c.c.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha avuto modo di ribadire condivisibilmente che il contratto d'appalto e il contratto d'opera si differenziano per il fatto che nel primo l'esecuzione dell'opera commissionata avviene mediante una organizzazione di media o grande impresa cui l'obbligato è preposto, mentre nel secondo con il prevalente lavoro di quest'ultimo, pur se coadiuvato da componenti della sua famiglia o da qualche collaboratore, secondo il modulo organizzativo della piccola impresa (Cass. civ., sez. II
pagina 9 di 12 21/05/2010, n. 12519), come nella fattispecie oggetto di causa se si fa adeguato riferimento alle circostanze emerse dall'istruttoria testimoniale.
Infatti, sia sia , sentiti come testimoni in data Testimone_4 Controparte_4
20.03.2024, hanno dichiarato di essere artigiani autonomi e che, nell'esecuzione dei lavori posti in essere da hanno collaborato con il aiutandolo nei CP_3 CP_3
suoi adempimenti operativi ed esecutivi.
Non sono inoltre emersi agli atti di causa elementi probatori - il cui onere di indicazione e di individuazione sarebbe spettato eventualmente alla parte attrice opponente, che non ha depositato la seconda e la terza memoria ex art 183 VI° co. c.p.c., deputate alle richieste istruttorie e, alle controrepliche - che possano indurre il giudice a ritenere che la convenuta opposta avesse una struttura di tipo imprenditoriale ai fini della qualificazione del contratto in questione, come appalto.
Dalla qualificazione del contratto di cui è causa come contratto d'opera, discende ineluttabilmente l'applicazione al caso di specie della disciplina di cui all'art. 2226 c.c. in materia di denuncia dei vizi dell'opera che doveva avvenire a pena di decadenza entro otto giorni dalla scoperta dei vizi.
Ciò posto, a fronte dell'eccezione di decadenza dalla garanzia formulata dall'opposta, incombeva sull'opponente l'onere di fornire la prova della tempestività della denuncia.
Si osserva infatti che al pari dell'appalto, anche in tema di contratto d'opera allorché il prestatore eccepisca la decadenza del committente dalla garanzia di cui all'art. 2226 c.c., per i vizi dell'opera, incombe sul committente l'onere di dimostrare di averli tempestivamente denunziati, costituendo tale denuncia una condizione dell'azione.
L'eccezione di decadenza del committente dalla garanzia di cui all'art. 2226 c.c. ha carattere preliminare rispetto alle questioni inerenti all'effettiva esistenza dei vizi dedotti dal committente. La decadenza, infatti, paralizza il diritto del committente a far valere la garanzia per vizi, precludendo ogni indagine sul fondamento della pretesa fatta valere nei confronti del prestatore d'opera; sicché la relativa eccezione non può non essere esaminata prima di ogni altra questione che attenga al merito della pretesa stessa.
pagina 10 di 12 Tanto premesso va rilevato, seguendo il corso cronologico dei fatti avvenuti che:
- in data 16.06.2022 ha completato l'opera e ha lasciato il cantiere;
CP_3
- in data 22.07.2022 veniva inviata la contabilità della posa da così come CP_3
effettivamente previsto da contratto. (cfr. allegato 1- atto di citazione in opposizione);
- in data 28.07.2022 veniva redatto verbale di sopralluogo e stato dei luoghi a seguito della alluvione che era occorsa in data precedente (cfr. allegato 2 - atto di citazione in opposizione);
- in data 12.09.2022 veniva inviata pec dall'attrice opponente in cui venivano contestate le fatture oggetto del procedimento monitorio al fine anche di contestare le opere effettuate da (cfr. allegato 5 - atto di citazione in opposizione); CP_3
- in data 07.10.2022 veniva inviata da la relazione del DL, in cui venivano CP_1
elencati i danni occorsi in seguito ad alluvione nel giorno 27.07.22 (cfr. allegato 7- atto di citazione in opposizione).
Emerge quindi in primis che non risulta specifico il momento in cui il vizio sarebbe effettivamente stato scoperto, se non come ricollegato da parte convenuta opposta all'alluvione avvenuta verso la fine di luglio 2022 e, non risulta essere comunque dimostrato che i danni presentatisi siano effettivamente imputabili alla stessa, ma soprattutto quanto dedotto come sopra non consente di ritenere dimostrata l'avvenuta denuncia entro il termine di legge.
Alla luce di quanto sopra esposto parte attrice opponente - committente non ha dimostrato di avere tempestivamente assolto all'onere della denuncia di vizi e difformità risultando definitivamente decaduta dalla garanzia dei vizi in accoglimento dell'eccezione formulata dall'opposta: se infatti la contestazione dei danni è stata inoltrata da solo in data 07.10.2022 si può ritenere ampiamente spirato il CP_1
termine di otto giorni di denuncia dei vizi in quanto comunque non vi è nulla quaestio sul fatto che la avesse lasciato il cantiere a metà giugno 2022 e, che CP_3
eventuali vizi non sarebbero stati scoperti né tantomeno denunciati se non fosse avvenuta l'alluvione.
pagina 11 di 12 Pertanto, parte convenuta opposta ha diritto al pagamento dell'importo richiesto con il procedimento monitorio, con conseguente rigetto dell'opposizione e integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate sulla base del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n.147 del 2022, secondo i parametri medi delle fasi di studio (Euro 919.00) ed introduttiva (euro 777,00) nonché i parametri minimi della fase istruttoria (Euro 840,00) e decisionale (Euro 851,00) in relazione alle controversie di valore compreso tra euro 5.201,00 a euro 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
- DICHIARA la decadenza e la prescrizione dell'azione per denuncia e accertamento dei vizi dell'opera da parte di P.IV ) Controparte_1 P.IV_1
con sede in Ponte Enza 9, Gattatico (RE) ;
- RIGETTA l'opposizione proposta da (P.IV Controparte_1
) con sede in Ponte Enza 9, Gattatico (RE); P.IV_1
- CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 1995/2022 - R.G. n. 4275/2022, notificato in data 03.11.2022 da parte di emesso dal Giudice unico del Tribunale di CP_3
Reggio Emilia e lo dichiara definitivamente esecutivo;
- CONDANNA parte attrice opponente al pagamento in favore di parte convenuta opposta delle spese di lite, che liquida in euro 3.387,00 per compenso, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA ed IV (se dovuta) come per legge;
- OGNI altra istanza, eccezione, domanda e questione assorbita
Così deciso in Reggio Emilia li, 04.02.2025
IL GOP
Dott.ssa Graziella Tugnetti
pagina 12 di 12
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Graziella Tugnetti ha pronunciato ex art. 190 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 5325/2022 promossa da:
P.IV ) con sede in Ponte Enza Controparte_1 P.IV_1
9, Gattatico (RE) , in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2
assistita, rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenza Santella del Foro di Parma – C.F.: con studio in Parma in Via Renzo Del Chicca n. 1/A - C.F._1
presso il quale ha eletto domicilio come da procura in atti Email_1
-attrice opponente-
CONTRO
(C.F.. Controparte_3
e P.IV ), corrente in Scandiano (RE), Via C.F._2 P.IV_2
Giotto, 7, in persona del titolare firmatario , assistita, Controparte_3
rappresentata e difesa, dall'Avv. Stefano Cosci (c.f. – fax C.F._3
0522431328- PEC: , ed elettivamente Email_2
domiciliata presso il suo studio in Reggio Emilia, Via Luigi Sani, 9, come da procura in atti.
-convenuta opposta-
OGGETTO: Vendita di cose mobili pagina 1 di 12 *******
CONCLUSIONI PARTE ATTRICE OPPONENTE: “Voglia l'illustre ed intestato
Giudice unico : “Accertare e dichiarare che la non ha correttamente CP_3
fornito e posato la copertura in legno in forza del contratto di vendita del 4 maggio
2022 e che il Direttore lavori del cantiere ha redatto relazione contenente i vizi e difetti della copertura con indicazione dei danni provocati e dei ripristini necessari e che i vizi sono imputabili alla;
Accertare e dichiarare che la CP_3 [...]
ha provveduto ad eseguire i ripristini con costi di euro 30.000; Controparte_1
Dichiarare che il pagamento delle fatture 103 e numero 104 del 7 settembre 2022 è compensato con i costi sopportati dalla opponente per i ripristini della copertura;
Condannare la opponente in via riconvenzionale al pagamento della somma di euro 14.
173, 20 pari alla differenza tra l'importo delle fatture numero 103 e 104 e i costi sopportati per i ripristini;
Revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto fondato su fatture contestate ;
CONCLUSIONI PARTE CONVENUTA OPPOSTA: “Voglia il Tribunale adito,
premessa ogni più opportuna declaratoria del caso, rigettare la domanda proposta dall'opponente in quanto infondata in fatto e diritto e confermare il decreto ingiuntivo
n. 1995 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia in data 31/10/2022. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
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FATTI DI CAUSA
- Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato a mezzo pec in data 13.12.2022, rappresentava che in data 03.11.2022 era stato Controparte_1
notificato alla società stessa da parte di il decreto ingiuntivo n. 1995/2022 CP_3
emesso dal Giudice Unico del Tribunale di Reggio Emilia con cui veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 15.826, 80 oltre interessi moratori e spese legali del procedimento.
pagina 2 di 12 Per una maggiore conoscenza dei fatti occorsi, veniva indicato da CP_1
il fatto che tra le parti era stato sottoscritto in data 04.05.2022 un contratto
[...]
di vendita e posa di copertura di un edificio sito in Felino via Renzo Pezzani n. 2, che il prezzo veniva convenuto a corpo nella misura di euro 43.500,00 oltre IV di legge, e, che le modalità di pagamento venivano indicate in contratto (documento allegato all'atto di citazione in opposizione privo di numerazione). dichiarava che aveva provveduto a saldare la fattura numero 66 Controparte_1
del 04.05.2022 di euro 11.000,00 emessa per “1 acconto fornitura e posa di copertura in legno presso Vostro cantiere di via Renzo Pezzani”, la fattura numero 72 del 27.05.2022 di euro 11.000,00 emessa per “secondo acconto fornitura e posa di copertura in legno da eseguirsi presso Vostro cantiere sito in via Renzo Pezzani 2” e la fattura numero 76 del 09.062022 di euro 26.345,00 emessa per “ terzo acconto per fornitura e posa di copertura in legno eseguita presso Vostro cantiere sito in via Renzo Pezzani 2”.
Rammentava poi che in data 13.06.2022, inviava contabilità di posa della CP_3
struttura in legno (cfr. doc. n. 5 fascicolo monitorio) essendo stata ultimata l'opera e, che a questa richiesta non rispondeva;
per questo motivo Controparte_1 [...]
in data 07.09.2022, emetteva la fattura n. 103 di euro 3.908, 30 con causale CP_3
“quarto acconto per fornitura e posa di copertura in legno” e la fattura n. 104 di euro
11.918, 50 per “saldo lavori di fornitura e posa di copertura in legno” che non venivano pagate e, che pertanto venivano poste a fondamento del ricorso monitorio.
Riferiva parte attrice opponente che tali fatture venivano contestate dalla CP_1
che richiedeva fondatamente l'emissione di note di credito e, di cui si dirà infra.
Veniva poi ribadito che in persona di addetta all'ufficio CP_3 Testimone_1
amministrazione, inviava a mezzo mail in data 22.07.2022, la contabilità della posa di copertura in legno completa di pacchetto isolante chiedendo la conferma per la fatturazione (cfr. doc. n. 1 fascicolo parte convenuta opposta).
Parte attrice opponente invece sosteneva nei suoi scritti difensivi che tale mail rappresentava il preventivo redatto da parte convenuta opposta che però non veniva pagina 3 di 12 approvato dalla e, proprio per questo motivo emetteva le due CP_1 CP_3
fatture azionate in via monitoria da cui emerge come la fattura n. 103 contenga anche il trasporto di merce per euro 1.053,00 che, riferisce parte attrice opponente, doveva invece restare a carico della convenuta opposta.
In realtà la non restava silente al ricevimento del preventivo dato che CP_1
diffidava dall'emettere le fatture in quanto si erano verificati problemi CP_3
nella struttura fornita come da sopralluogo in cantiere eseguito dal Direttore dei Lavori.
Emergeva infatti che in data 28.07.2022 il geometra - Direttore Parte_1
Architettonico dei lavori del cantiere – redigeva una relazione a seguito di sopralluogo eseguito in pari data in cantiere effettuato a seguito della pioggia della notte precedente ( il 27.07.2022), che aveva provocato danni alla struttura in quanto l'acqua era penetrata all'interno della copertura fino ad arrivare sul soffitto delle camere sottostanti provocando molti danni.
Veniva ribadito che la fornitura e posa della copertura in legno era stata fatta da
[...]
che pertanto, la stessa doveva ritenersi responsabile dei difetti rilevati dal CP_3
Direttore dei Lavori e, che venivano comunicati dal signor (legale CP_2
rappresentante di a (legale rappresentante di CP_1 Controparte_3 [...]
CP_3
La relazione del Direttore dei Lavori veniva comunicata dal legale rappresentante della alla contestualmente al suo ricevimento: in tale relazione, il CP_1 CP_3
Direttore dei Lavori indicava due soluzioni urgenti da adottare che nella inerzia della erano state eseguite dalla società CP_3 Controparte_1
Per questi motivi
vi erano stati dei costi non prevedibili non solo in relazione ai materiali utilizzati per il ripristino, ma anche per l'impiego di manodopera utilizzata comportando una spesa di euro 30.000,00.
In data 12.09.2022 riceveva le fatture azionate oggi in via monitoria e CP_1
provvedeva a contestarle con comunicazione in pari data (allegato n. 5 fascicolo parte attrice opponente), con cui richiamava quanto già comunicato al signor Controparte_3
pagina 4 di 12 (parte convenuta opposta) chiedendo di emettere note di credito in quanto il lavoro non era stato eseguito a regola d'arte visto anche l'intervento del Direttore dei Lavori ed i costi del ripristino.
In tale comunicazione, inoltre, si invitava la società convenuta opposta a ritirare il materiale presente in cantiere (travetti di legno) che erano stati erroneamente contabilizzati ma che invece dovevano essere restituiti/ritirati.
In data 03.10.2022 sollecitava nuovamente al ritiro del CP_1 CP_3
materiale giacente in cantiere ma nessun ritiro veniva eseguito. replicava alla comunicazione del 12.09.2022 (allegato 6 parte attrice CP_3
opponente) insistendo per la correttezza del proprio operato e, nuovamente la
[...]
in data 07.10.2022 (allegato 7 parte attrice opponente) chiedeva l'emissione CP_1
delle note di credito per le fatture azionate in via monitoria in quanto la impermeabilizzazione della copertura non era stata eseguita a regola d'arte come da relazione del Direttore Lavori e, le infiltrazioni di acqua piovana avevano esposto parte attrice opponente a costosi ripristini .
- In data 05.04.2023 si costituiva che dichiarava in primis che CP_3
l'opposizione era infondata e temeraria.
Veniva quindi dichiarato che la fornitura di materiale e il servizio di posa della struttura lignea portante del tetto dell'immobile di proprietà dei Sig.ri sto in Felino (PR), Pt_2
Via Pezzana n. 2, era stato concordato tra le parti con un contratto estremamente articolato e dettagliato in ogni sua parte.
Infatti, veniva ricordato che la aveva firmato per accettazione Controparte_1
entrambi i documenti, sia il contratto di vendita della copertura in legno che il preventivo dettagliato comprendente anche la posa di quanto concordato a carico di
CP_3
Nel preventivo integrativo n. 2604/2022 erano poi stati specificati gli ulteriori oneri e chi dovesse farsene carico;
veniva espressamente indicato che i costi di trasporto erano a carico della odierna parte attrice opponente, la quale aveva accettato tale condizione.
pagina 5 di 12 Inoltre, veniva specificato che la prestazione fornita da era quella di CP_3
predisporre e montare la sola struttura lignea portante del tetto, come da progetto esecutivo fornito dalla Direzione Lavori.
Infine, parte convenuta opposta chiariva che quanto inviato in data 22.07.2022 a parte attrice opponente non era un preventivo, bensì la contabilità di posa a seguito del completamento dei lavori.
La struttura era già stata montata ed i lavori a carico di erano già stati CP_3
completati il 16.06.2022 e, da quel momento parte convenuta opposta aveva lasciato il cantiere, in quanto le opere di finitura della copertura (guaina, tegole, grondaie ecc.) dovevano essere effettuate da Controparte_1
Si ribadisce che al rendiconto inviato in data 22.07.2022 e di cui sopra, parte attrice opponente rimaneva silente.
Affermava poi parte convenuta opposta che non vi era stato contraddittorio tra le parti in relazione alla relazione redatta dal Geom. in quanto la stessa perveniva ad Pt_1
solo in data 07.10.2022, contrariamente a quanto affermato da parte attrice CP_3
opponente che invece sosteneva fosse stata trasmessa ad contestualmente CP_3
alla consegna da parte del geom. . Pt_1
Riferisce altresì parte convenuta opposta che non si poteva nemmeno determinare se le opere di copertura la cui esecuzione era posta a carico di al verificarsi CP_1
dell'evento atmosferico fossero state completate.
Ribadiva che le contestazioni mosse dalla Direzione dei Lavori non CP_3
riguardavano le opere effettuate dalla stessa convenuta opposta la quale aveva montato la sola struttura portante nella misura descritta in contabilità di posa. richiamava pertanto la disciplina prevista dagli artt. 2222 e segg. del codice CP_3
civile in materia di contratto d'opera.
Parte convenuta opposta contestava altresì i costi di ripristino oggetto di domanda riconvenzionale di parte attrice opponente perché i documenti di trasporto erano datati
28.07.2022 ed erano relativi alla consegna presso il cantiere di pannelli OSB e Pt_3
pagina 6 di 12 da parte di un fornitore di materiale edile per una metratura diversa rispetto a Pt_4
quanto preventivato per lo stesso materiale dalla ditta RI e TI il 29.07.2022 con preventivo in pari data.
Si riteneva infine che le opere eseguite da fossero state realizzate a regola CP_3
d'arte e, che le contestazioni apparivano unicamente motivate dalla volontà di non adempire all'obbligazione assunta, anzi di accollare agli odierni opposti anche ulteriori costi di lavorazione commissionati a dai proprietari dell'immobile. CP_1
- In data 02.05.2023 veniva rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e accordati i termini di cui all'art 183 comma
6 c.p.c.
- Venivano in seguito depositate le memorie, rilevando che parte attrice opponente depositava solo la prima memoria ex art 183 VI° co. c.p.c. in cui riportava le proprie conclusioni.
- In data 05.10.2023 veniva disposta con ordinanza l'assunzione dei mezzi di prova così come richiesti da parte convenuta opposta.
- La causa veniva istruita con l'esame dei testi ammessi , Testimone_2 Parte_1
, , e e, con
[...] Testimone_3 Testimone_4 Tes_5 Controparte_4
ordinanza del 20.03.2024 ritenuta la causa sufficientemente istruita e matura per la decisione il giudice rinviava all'udienza di precisazione delle conclusioni del 05 novembre 2024, disponendo la trattazione scritta del procedimento, con termine fino a tale data per il deposito di note di udienza.
- All'udienza del 05.11 2024 lette le note di udienza regolarmente depositate il giudice con ordinanza del 06.11.2024 ritenuta la causa sufficientemente istruita tratteneva la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie e repliche.
- Le parti hanno concluso come da atti.
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RAGIONI DELLA DECISIONE
pagina 7 di 12 1.Oggetto del presente giudizio di opposizione è il contestato credito relativo alle fatture n. 103 e n. 104 del 07.09.2022 per la somma di euro 15.826,80 (cfr. allegato A atto di citazione).
2. Preliminarmente, è d'uopo sottolineare che il giudizio instaurato in seguito all'opposizione al decreto ingiuntivo ricalca, sotto il profilo probatorio, le regole generali di cui all'art. 2697 c.c. dando luogo soltanto ad un'inversione dell'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio, senza influire sulla posizione delle parti davanti al giudice e, in particolare, sull'onere della prova.
Invero, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, per cui è il creditore a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre all'opponente compete addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito” (cfr. ex pluris Cass. n. 6421/2003, Trib. Napoli,
31/03/2016 n.4082, Trib. Novara, 11/10/2016).
La Corte di Cassazione ha affermato che nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di servizi e forniture, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non costituendo la fattura fonte di prova in favore della parte che l'ha emessa (cfr., tra le tantissime, Cass. a. 5071 del 2009; Cass. n. 17371 del 2003) ben potendo, comunque, rappresentare essa, un indizio della stipulazione del contratto e dell'esecuzione della prestazione indicata.
In base al principio di ripartizione dell'onere probatorio, grava, dunque, sull'opposto l'onere di dimostrare la conformità del proprio comportamento al programma negoziale, costituendo tale prova un presupposto per l'esistenza del proprio diritto alla controprestazione.
3. In punto di fatto, risulta pacifico e documentato che in data 04.05.2022 la società
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e la società sottoscrivevano contratto di vendita con cui CP_3 Controparte_1
la prima si impegnava ad eseguire:
pagina 8 di 12 - la vendita di copertura con le caratteristiche indicate nel preventivo ed attenendosi scrupolosamente agli esecutivi effettuati redatti in base ai disegni forniti dal committente;
- la vendita di posa di copertura in legno con caratteristiche come da preventivo a perfetta regola d'arte ed attenendosi scrupolosamente agli esecutivi effettuati redatti in base ai disegni forniti dal committente.
Veniva indicato, pertanto, un corrispettivo di euro 47.850,00 comprensivo di Iva per un netto di euro 43.500,00.
I pagamenti venivano indicati per euro 10.000 oltre iva alla firma del contratto, ulteriori euro 10.000 oltre Iva all'arrivo del materiale e, il saldo alla consegna del materiale pronto (il tutto così come allegato all'atto di citazione in opposizione, allegato denominato Contratto).
Non vi sono dubbi neppure sull'esistenza del preventivo (cfr allegato 1 - 2 fascicolo monitorio in comparsa di costituzione e risposta), accettato da entrambe le parti così come sui pagamenti effettuati da parte attrice opponente come indicati nel contratto, per quanto riguarda i primi acconti.
I dubbi sorgono rispetto ai vizi denunciati e la relativa azione nei termini nonché sulle fatture n. 103 e n. 104, oggetto del procedimento monitorio.
Ciò condiviso, preliminarmente è necessario sottolineare che questo giudice ritiene che il rapporto giuridico dedotto nella presente causa vada configurato quale contratto d'opera ai sensi dell'art. 2222 c.c.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha avuto modo di ribadire condivisibilmente che il contratto d'appalto e il contratto d'opera si differenziano per il fatto che nel primo l'esecuzione dell'opera commissionata avviene mediante una organizzazione di media o grande impresa cui l'obbligato è preposto, mentre nel secondo con il prevalente lavoro di quest'ultimo, pur se coadiuvato da componenti della sua famiglia o da qualche collaboratore, secondo il modulo organizzativo della piccola impresa (Cass. civ., sez. II
pagina 9 di 12 21/05/2010, n. 12519), come nella fattispecie oggetto di causa se si fa adeguato riferimento alle circostanze emerse dall'istruttoria testimoniale.
Infatti, sia sia , sentiti come testimoni in data Testimone_4 Controparte_4
20.03.2024, hanno dichiarato di essere artigiani autonomi e che, nell'esecuzione dei lavori posti in essere da hanno collaborato con il aiutandolo nei CP_3 CP_3
suoi adempimenti operativi ed esecutivi.
Non sono inoltre emersi agli atti di causa elementi probatori - il cui onere di indicazione e di individuazione sarebbe spettato eventualmente alla parte attrice opponente, che non ha depositato la seconda e la terza memoria ex art 183 VI° co. c.p.c., deputate alle richieste istruttorie e, alle controrepliche - che possano indurre il giudice a ritenere che la convenuta opposta avesse una struttura di tipo imprenditoriale ai fini della qualificazione del contratto in questione, come appalto.
Dalla qualificazione del contratto di cui è causa come contratto d'opera, discende ineluttabilmente l'applicazione al caso di specie della disciplina di cui all'art. 2226 c.c. in materia di denuncia dei vizi dell'opera che doveva avvenire a pena di decadenza entro otto giorni dalla scoperta dei vizi.
Ciò posto, a fronte dell'eccezione di decadenza dalla garanzia formulata dall'opposta, incombeva sull'opponente l'onere di fornire la prova della tempestività della denuncia.
Si osserva infatti che al pari dell'appalto, anche in tema di contratto d'opera allorché il prestatore eccepisca la decadenza del committente dalla garanzia di cui all'art. 2226 c.c., per i vizi dell'opera, incombe sul committente l'onere di dimostrare di averli tempestivamente denunziati, costituendo tale denuncia una condizione dell'azione.
L'eccezione di decadenza del committente dalla garanzia di cui all'art. 2226 c.c. ha carattere preliminare rispetto alle questioni inerenti all'effettiva esistenza dei vizi dedotti dal committente. La decadenza, infatti, paralizza il diritto del committente a far valere la garanzia per vizi, precludendo ogni indagine sul fondamento della pretesa fatta valere nei confronti del prestatore d'opera; sicché la relativa eccezione non può non essere esaminata prima di ogni altra questione che attenga al merito della pretesa stessa.
pagina 10 di 12 Tanto premesso va rilevato, seguendo il corso cronologico dei fatti avvenuti che:
- in data 16.06.2022 ha completato l'opera e ha lasciato il cantiere;
CP_3
- in data 22.07.2022 veniva inviata la contabilità della posa da così come CP_3
effettivamente previsto da contratto. (cfr. allegato 1- atto di citazione in opposizione);
- in data 28.07.2022 veniva redatto verbale di sopralluogo e stato dei luoghi a seguito della alluvione che era occorsa in data precedente (cfr. allegato 2 - atto di citazione in opposizione);
- in data 12.09.2022 veniva inviata pec dall'attrice opponente in cui venivano contestate le fatture oggetto del procedimento monitorio al fine anche di contestare le opere effettuate da (cfr. allegato 5 - atto di citazione in opposizione); CP_3
- in data 07.10.2022 veniva inviata da la relazione del DL, in cui venivano CP_1
elencati i danni occorsi in seguito ad alluvione nel giorno 27.07.22 (cfr. allegato 7- atto di citazione in opposizione).
Emerge quindi in primis che non risulta specifico il momento in cui il vizio sarebbe effettivamente stato scoperto, se non come ricollegato da parte convenuta opposta all'alluvione avvenuta verso la fine di luglio 2022 e, non risulta essere comunque dimostrato che i danni presentatisi siano effettivamente imputabili alla stessa, ma soprattutto quanto dedotto come sopra non consente di ritenere dimostrata l'avvenuta denuncia entro il termine di legge.
Alla luce di quanto sopra esposto parte attrice opponente - committente non ha dimostrato di avere tempestivamente assolto all'onere della denuncia di vizi e difformità risultando definitivamente decaduta dalla garanzia dei vizi in accoglimento dell'eccezione formulata dall'opposta: se infatti la contestazione dei danni è stata inoltrata da solo in data 07.10.2022 si può ritenere ampiamente spirato il CP_1
termine di otto giorni di denuncia dei vizi in quanto comunque non vi è nulla quaestio sul fatto che la avesse lasciato il cantiere a metà giugno 2022 e, che CP_3
eventuali vizi non sarebbero stati scoperti né tantomeno denunciati se non fosse avvenuta l'alluvione.
pagina 11 di 12 Pertanto, parte convenuta opposta ha diritto al pagamento dell'importo richiesto con il procedimento monitorio, con conseguente rigetto dell'opposizione e integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate sulla base del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n.147 del 2022, secondo i parametri medi delle fasi di studio (Euro 919.00) ed introduttiva (euro 777,00) nonché i parametri minimi della fase istruttoria (Euro 840,00) e decisionale (Euro 851,00) in relazione alle controversie di valore compreso tra euro 5.201,00 a euro 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
- DICHIARA la decadenza e la prescrizione dell'azione per denuncia e accertamento dei vizi dell'opera da parte di P.IV ) Controparte_1 P.IV_1
con sede in Ponte Enza 9, Gattatico (RE) ;
- RIGETTA l'opposizione proposta da (P.IV Controparte_1
) con sede in Ponte Enza 9, Gattatico (RE); P.IV_1
- CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 1995/2022 - R.G. n. 4275/2022, notificato in data 03.11.2022 da parte di emesso dal Giudice unico del Tribunale di CP_3
Reggio Emilia e lo dichiara definitivamente esecutivo;
- CONDANNA parte attrice opponente al pagamento in favore di parte convenuta opposta delle spese di lite, che liquida in euro 3.387,00 per compenso, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA ed IV (se dovuta) come per legge;
- OGNI altra istanza, eccezione, domanda e questione assorbita
Così deciso in Reggio Emilia li, 04.02.2025
IL GOP
Dott.ssa Graziella Tugnetti
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