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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 03/12/2024, n. 2885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2885 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha pronunciato la seguente
sentenza
nella controversia di lavoro in primo grado iscritta al n. 11499/2023 r.g.,
decisa nell'udienza del 3.12.2024, promossa da
, con l'avv. Ester Spada;
Parte_1
ricorrente
contro
, contumace;
CP_1
convenuto
avente ad oggetto: licenziamento e crediti di lavoro.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 29.12.2023, , premesso di avere Parte_1
lavorato dal 29.12.2018 al 6.9.2022 quale pizzaiolo alle dipendenze di
, titolare di impresa individuale esercente la pizzeria “Pizza CP_1
fast” in Grottaglie, chiedeva dichiararsi nullo e inefficace il licenziamento verbale intimatogli il 6.9.2022 e condannarsi il datore di lavoro al pagamento di una indennità risarcitoria non inferiore a cinque mensilità
dell'ultima retribuzione, ad una ulteriore indennità pari a quindici
1 mensilità dell'ultima retribuzione sostitutiva della reintegrazione, nonché
al pagamento di euro 125.864,70 a titolo di differenze retributive (o in subordine di euro 327,72 a titolo di t.f.r.) e all'accertamento della conseguente omissione contributiva.
Il convenuto rimaneva contumace.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'impugnativa di licenziamento è fondata.
L'espletata prova testimoniale ha infatti confermato che in data 6.9.2022 il convenuto ha invitato l'istante – a fronte della sua richiesta di regolarizzare il rapporto di lavoro – ad allontanarsi dai locali aziendali,
intimandogli di non farvi più ritorno: si veda in tal senso la deposizione del teste , che ha riferito di essere stato presente di Testimone_1
persona nella detta occasione, in quanto anch'egli dipendente del convenuto: tale deposizione non è stata peraltro smentita da alcun'altra di segno opposto.
A norma dell'art. 2 co. 1 l.
4.3.2015 n. 23, al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale si applica il regime sanzionatorio previsto dalla stessa norma, ovvero la reintegrazione nel posto di lavoro
(co. 1) o, in sostituzione della stessa e ove richiesto – come nel presente caso – dal lavoratore, il pagamento di una indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r. (co.
2 3), fermo restando in ogni caso il diritto al risarcimento del danno in misura non inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r. (co. 3 in relazione al co. 2).
La domanda di pagamento di crediti di lavoro è invece fondata per quanto di ragione.
La sussistenza del rapporto di lavoro inter partes è dimostrata dalla documentazione in atti (contratti individuali, prospetti di paga, modello unilav, modello C2 storico, certificazione unica, estratto conto previdenziale) ed è stata univocamente confermata dalla espletata prova testimoniale.
Quest'ultima ha poi confermato che l'istante, benché formalmente assunto solo nei periodi dal 25.12.2019 al 31.3.2020 in forza di contratto a tempo determinato full time con mansioni di aiuto pizzaiolo e inquadramento nel 5° livello del ccnl pubblici esercizi minori
Confcommercio e dal 19.5.2020 al 6.6.2020 in forza di contratto a tempo indeterminato part time al 60% come pizzaiolo di 4° livello del ccnl, in realtà ha lavorato continuativamente nel periodo indicato in ricorso,
ovvero dal 29.12.2018 al 6.9.2022; ha osservato l'orario di lavoro pure indicato in ricorso, ovvero dalle ore 11,30 alle ore 00,45 per sei giorni a settimana, e così per 79 ore e 30 minuti settimanali, con le sole eccezioni del periodo dal 16.3.2020 al 31.3.2020 in cui è stato posto in cassa integrazione covid e dei periodi dal 4.5.2019 al 29.9.2019 e dal 6.6.2020 al
30.9.2020 in cui ha lavorato dalle ore 11,30 alle ore 15,30 per sei giorni a settimana e così per 24 ore settimanali;
ha sempre espletato le mansioni
3 di pizzaiolo, sussumibili, ai sensi dell'art. 54 ccnl, nel 4° livello retributivo;
ha lavorato anche nei giorni festivi di cui all'art. 131 ccnl;
non ha fruito di ferie ex artt. 134-135 ccnl e di permessi ex art. 114 ccnl.
Dal suo canto il convenuto, rimanendo contumace, ha omesso di provare il pagamento di somme ulteriori rispetto a quelle che in ricorso si ammettono come percepite.
Sulla base dei conteggi attorei, correttamente elaborati con riferimento alle retribuzioni previste dal ccnl citato per i lavoratori inquadrati, come l'istante, nel 4° livello, sono allora dovuti euro (63.009,46 spettanti –
40.644,00 percepiti =) 22.365,46 per differenza sulla paga ordinaria, euro
65.545,89 per straordinario feriale diurno, euro 4.769,69 per straordinario feriale notturno, euro 1.694,49 per lavoro notturno, euro 112,68 per lavoro domenicale, euro 5.194,61 per 13^ mensilità, euro 5.171,32 per 14^
mensilità, euro 2.244,15 per festività non godute, euro 5.249,47 per ferie non godute, euro 1.615,33 per permessi non goduti ed euro 11.573,89 a titolo di trattamento di fine rapporto.
Conclusivamente, deve condannarsi il convenuto al pagamento, in favore dell'istante, del complessivo importo di euro 125.536,98 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme via via rivalutate
(cfr. Cass. Sez. Un. 29.1.2001 n. 38/SU) a decorrere, ex art. 429 co. 3 c.p.c.,
dal giorno della maturazione dei diritti.
Deve altresì dichiararsi la conseguente omissione contributiva del connvenuto.
4 Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipante.
P. q. m.
dichiara inefficace il licenziamento impugnato e condanna il resistente a pagare all'istante, a titolo di risarcimento del danno, una indennità
commisurata a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, nonché una ulteriore indennità
pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali con decorrenza dal giorno della maturazione dei diritti;
condanna il resistente a pagare all'istante, a titolo di crediti di lavoro, la somma di euro 125.536,98 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali con decorrenza dal giorno della maturazione dei diritti;
dichiara la conseguente omissione contributiva del resistente;
condanna il resistente a rifondere all'istante le spese di causa, liquidate in euro 6.500,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv. Ester Spada.
Taranto, 3.12.2024.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
5
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha pronunciato la seguente
sentenza
nella controversia di lavoro in primo grado iscritta al n. 11499/2023 r.g.,
decisa nell'udienza del 3.12.2024, promossa da
, con l'avv. Ester Spada;
Parte_1
ricorrente
contro
, contumace;
CP_1
convenuto
avente ad oggetto: licenziamento e crediti di lavoro.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 29.12.2023, , premesso di avere Parte_1
lavorato dal 29.12.2018 al 6.9.2022 quale pizzaiolo alle dipendenze di
, titolare di impresa individuale esercente la pizzeria “Pizza CP_1
fast” in Grottaglie, chiedeva dichiararsi nullo e inefficace il licenziamento verbale intimatogli il 6.9.2022 e condannarsi il datore di lavoro al pagamento di una indennità risarcitoria non inferiore a cinque mensilità
dell'ultima retribuzione, ad una ulteriore indennità pari a quindici
1 mensilità dell'ultima retribuzione sostitutiva della reintegrazione, nonché
al pagamento di euro 125.864,70 a titolo di differenze retributive (o in subordine di euro 327,72 a titolo di t.f.r.) e all'accertamento della conseguente omissione contributiva.
Il convenuto rimaneva contumace.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'impugnativa di licenziamento è fondata.
L'espletata prova testimoniale ha infatti confermato che in data 6.9.2022 il convenuto ha invitato l'istante – a fronte della sua richiesta di regolarizzare il rapporto di lavoro – ad allontanarsi dai locali aziendali,
intimandogli di non farvi più ritorno: si veda in tal senso la deposizione del teste , che ha riferito di essere stato presente di Testimone_1
persona nella detta occasione, in quanto anch'egli dipendente del convenuto: tale deposizione non è stata peraltro smentita da alcun'altra di segno opposto.
A norma dell'art. 2 co. 1 l.
4.3.2015 n. 23, al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale si applica il regime sanzionatorio previsto dalla stessa norma, ovvero la reintegrazione nel posto di lavoro
(co. 1) o, in sostituzione della stessa e ove richiesto – come nel presente caso – dal lavoratore, il pagamento di una indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r. (co.
2 3), fermo restando in ogni caso il diritto al risarcimento del danno in misura non inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r. (co. 3 in relazione al co. 2).
La domanda di pagamento di crediti di lavoro è invece fondata per quanto di ragione.
La sussistenza del rapporto di lavoro inter partes è dimostrata dalla documentazione in atti (contratti individuali, prospetti di paga, modello unilav, modello C2 storico, certificazione unica, estratto conto previdenziale) ed è stata univocamente confermata dalla espletata prova testimoniale.
Quest'ultima ha poi confermato che l'istante, benché formalmente assunto solo nei periodi dal 25.12.2019 al 31.3.2020 in forza di contratto a tempo determinato full time con mansioni di aiuto pizzaiolo e inquadramento nel 5° livello del ccnl pubblici esercizi minori
Confcommercio e dal 19.5.2020 al 6.6.2020 in forza di contratto a tempo indeterminato part time al 60% come pizzaiolo di 4° livello del ccnl, in realtà ha lavorato continuativamente nel periodo indicato in ricorso,
ovvero dal 29.12.2018 al 6.9.2022; ha osservato l'orario di lavoro pure indicato in ricorso, ovvero dalle ore 11,30 alle ore 00,45 per sei giorni a settimana, e così per 79 ore e 30 minuti settimanali, con le sole eccezioni del periodo dal 16.3.2020 al 31.3.2020 in cui è stato posto in cassa integrazione covid e dei periodi dal 4.5.2019 al 29.9.2019 e dal 6.6.2020 al
30.9.2020 in cui ha lavorato dalle ore 11,30 alle ore 15,30 per sei giorni a settimana e così per 24 ore settimanali;
ha sempre espletato le mansioni
3 di pizzaiolo, sussumibili, ai sensi dell'art. 54 ccnl, nel 4° livello retributivo;
ha lavorato anche nei giorni festivi di cui all'art. 131 ccnl;
non ha fruito di ferie ex artt. 134-135 ccnl e di permessi ex art. 114 ccnl.
Dal suo canto il convenuto, rimanendo contumace, ha omesso di provare il pagamento di somme ulteriori rispetto a quelle che in ricorso si ammettono come percepite.
Sulla base dei conteggi attorei, correttamente elaborati con riferimento alle retribuzioni previste dal ccnl citato per i lavoratori inquadrati, come l'istante, nel 4° livello, sono allora dovuti euro (63.009,46 spettanti –
40.644,00 percepiti =) 22.365,46 per differenza sulla paga ordinaria, euro
65.545,89 per straordinario feriale diurno, euro 4.769,69 per straordinario feriale notturno, euro 1.694,49 per lavoro notturno, euro 112,68 per lavoro domenicale, euro 5.194,61 per 13^ mensilità, euro 5.171,32 per 14^
mensilità, euro 2.244,15 per festività non godute, euro 5.249,47 per ferie non godute, euro 1.615,33 per permessi non goduti ed euro 11.573,89 a titolo di trattamento di fine rapporto.
Conclusivamente, deve condannarsi il convenuto al pagamento, in favore dell'istante, del complessivo importo di euro 125.536,98 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme via via rivalutate
(cfr. Cass. Sez. Un. 29.1.2001 n. 38/SU) a decorrere, ex art. 429 co. 3 c.p.c.,
dal giorno della maturazione dei diritti.
Deve altresì dichiararsi la conseguente omissione contributiva del connvenuto.
4 Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipante.
P. q. m.
dichiara inefficace il licenziamento impugnato e condanna il resistente a pagare all'istante, a titolo di risarcimento del danno, una indennità
commisurata a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, nonché una ulteriore indennità
pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali con decorrenza dal giorno della maturazione dei diritti;
condanna il resistente a pagare all'istante, a titolo di crediti di lavoro, la somma di euro 125.536,98 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali con decorrenza dal giorno della maturazione dei diritti;
dichiara la conseguente omissione contributiva del resistente;
condanna il resistente a rifondere all'istante le spese di causa, liquidate in euro 6.500,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv. Ester Spada.
Taranto, 3.12.2024.
Il giudice
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