Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 01/04/2025, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Guzzo Rossana Consigliere
3) Agata Lombardo Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1470/2021 R.G., promossa in grado di appello
DA
, nata a [...] il giorno 11.3.1949, c.f. ; Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti AL Marchese e Fabrizio Alfonso Maria Marchese;
appellante
CONTRO
, nato a [...] il [...], c.f. CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giovanni Cucchiara e Giuseppe Giunta;
appellato, appellante incidentale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Sciacca con sentenza del 15.2.2021 rigettava sia le domande proposte da Pt_2
nei confronti di ai sensi degli artt. 892 e 889 c.c., sia le domanda proposte in
[...] CP_1
via riconvenzionale e compensava le spese di lite.
, erede dell'attore, ha interposto appello con atto notificato il 10.9.2021. Parte_1
Costituitosi, l'appellato ha chiesto il rigetto dell'impugnazione e ha proposto appello incidentale.
Sulle conclusioni precisate col deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione con ordinanza del 29.11.2023 e l'assegnazione di termini ai sensi dell'art. 190
c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
n. 1470/21 R.G.
Da respingere l'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale sulla domanda di accertamento dell'usucapione del diritto a mantenere le tubazioni a distanza inferiore a quella prescritta dall'art. 889 c.c.. Trattasi di domanda riconvenzionale ritualmente avanzata, coltivata nel giudizio di primo grado e riproposta con l'appello incidentale.
L'appellante principale sostiene che, essendo incontestato che il muretto con soprastante ringhiera in ferro a confine è di sua proprietà, in mancanza di domanda del convenuto di costituzione di servitù
o di accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione del diritto di innesto previsto dall'art. 876
c.c., l'attività del vicino che si era servito del muro per agganciarvi una ringhiera di recinzione avrebbe dovuto considerarsi illecita.
Il motivo è infondato.
La sentenza si sottrae alla censura in esame, non avendo l'originario attore provato il fatto costitutivo della sua pretesa, ossia la realizzazione del denunciato innesto sul muro di confine a opera del convenuto, e risultando, al contrario, che il manufatto munito di ringhiera in ferro non ha subito modifiche dal tempo lontano in cui fu collocato sul confine tra i fondi oggi delle parti.
Invero, mentre nessuna efficacia dimostrativa può attribuirsi alle dichiarazioni dei testi Tes_1
e , i quali nulla hanno saputo riferire in merito all'attività
[...] Testimone_2
addebitata al convenuto, emerge dalla testimonianza dei fratelli e che Testimone_3 Testimone_4
il loro padre AL, proprietario del fondo oggi Cardinale, realizzò intorno al 1970 il muretto a confine e che su tutto il perimetro era esistente una ringhiera. Tale risalente stato dei luoghi è confermato dalla teste , addotta dal convenuto, e dalla documentazione fotografica Tes_5
allegata dallo stesso attore ( foto tratta da Google Street View relativa all'anno 2008).
Mancando la prova del fatto materiale dell'innesto, non torna applicabile alla fattispecie il disposto dell'art. 876 c.c.. E d'altra parte nel caso contrario nessun obbligo sarebbe gravato su se non CP_1
quello di corrispondere l'indennità prevista dalla norma, tuttavia neppure domandata dalla parte attrice.
Ciò senza osservare che in difetto della prova di un acquisto, originario o derivativo, della proprietà esclusiva in capo all'appellante principale (nulla prevede al riguardo la sentenza n. 44/2014 dichiarativa dell'usucapione del terreno in favore del dante causa della ) e di elementi Parte_1
contrari (art. 881 c.c.) alla presunzione posta dall'art. 880 c.c., il muro che separa le due proprietà confinanti sarebbe da presumere comune, con conseguente inapplicabilità dell'art. 876 c.c..
Lamenta ancora la parte attrice che dopo avere disatteso la domanda riconvenzionale, il Tribunale abbia contraddittoriamente respinto anche la domanda principale.
La doglianza va esaminata congiuntamente alla censura dell'appellante incidentale sul rigetto dell'istanza di accertamento dell'usucapione.
n. 1470/21 R.G. 3
Premesso che il diritto di mantenere alberi a distanza dal confine inferiore a quella di legge configura una servitù continua apparente, acquisibile per usucapione, il cui termine ventennale decorre dalla data della piantumazione (ex plurimis, Cass. 6765/2018), non può che condividersi il giudizio di inidoneità della prova sul punto ( teste ), limitata alla mera conferma dell'esistenza di Tes_5
alberi al confine senza ulteriori riscontri che consentano di individuarne con certezza la data di piantumazione.
L'unico dato pacificamente acquisito al giudizio, in quanto non contestato e documentato dai rilievi fotografici in atti, è che, sul confine, entrambe le parti hanno collocato piante a distanza inferiore a quella di un metro e mezzo prescritta per le viti, gli arbusti , le siepi vive e le piante da frutto.
Accertata la violazione in parola, non può, comunque, disporsi, come preteso con gli appelli principale e incidentale, l'estirpazione delle piante, dovendosi tener conto della presenza del muro di confine e del disposto dell'art. 892, comma 4, c.c., a tenore del quale, in presenza di un muro siffatto sul confine, le distanze non si devono osservare “purchè le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro”.
Va, pertanto, ordinato a e di recidere ciascuna pianta posta a Parte_1 CP_1
distanza inferiore a quella legale in corrispondenza dell'altezza del muro di confine. Giova precisare che rientra nei poteri del giudice del merito, in presenza di una domanda tesa all'estirpazione, ordinare di mantenere le piante ad altezza non eccedente la sommità del muro, non violando una siffatta pronuncia il divieto di ultrapetizione (Cass. 13/2012).
Con ulteriore censura, ha chiesto accertarsi la violazione delle distanze prescritte Parte_1
dall'art. 889 c.c. rispetto alle tubazioni collocate dal convenuto.
a sua volta, ha insistito con l'appello incidentale per l'accoglimento della domanda di CP_1 accertamento dell'usucapione e della contrapposta domanda subordinata di analogo contenuto.
Rileva la Corte che non vi è contestazione sulla presenza in entrambi i fondi di condutture idriche a distanza inferiore alla legale.
La domanda riconvenzionale di accertamento dell'usucapione non merita di essere accolta, stante la non usucapibilità delle servitù non apparenti, quale in mancanza di elementi di segno diverso, è quella corrispondente alla collocazione di tubi nella parte interna del muro di confine.
Di tal che, dovendo osservarsi, ex art. 889 c.c., per i tubi di acqua pura o lurida e loro diramazioni la distanza di almeno un metro dal confine (ex multis, Cass. 17024/2023), in accoglimento delle reciproche domande, e devono essere condannati ad arretrare nel CP_1 Parte_1
rispetto della distanza legale le tubazioni idriche rispettivamente collocate a ridosso del muro.
Stante il parziale accoglimento degli appelli principale e incidentale, si ravvisano i presupposti per compensare integralmente le spese di lite anche per questo grado del giudizio.
n. 1470/21 R.G. 4
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Sciacca n. 48 del 15.2.2021, appellata in via principale da Parte_1
e in via incidentale da ,
[...] CP_1
condanna e di recidere le piante collocate nei rispettivi fondi a Parte_1 CP_1
distanza dal confine inferiore a un metro e mezzo prescritta per le viti, gli arbusti, le siepi vive e le piante da frutto;
condanna e ad arretrare fino alla distanza di un metro le tubazioni Parte_1 CP_1 idriche collocate a ridosso del muro di confine;
conferma nel resto la sentenza appellata;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Palermo il 12.3.2025, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione della Corte
d'Appello.
Il Giudice est. Agata Lombardo
Il Presidente
Giuseppe Lupo
n. 1470/21 R.G.