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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 12/02/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4617/2017
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE II CIVILE
SENTENZA A VERBALE PRONUNCIATA ALL'UDIENZA DEL 12.02.2025
All'odierna udienza ad ore di rito davanti al Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Corso,
sono presenti i difensori delle parti che richiamano le conclusioni come in atti.
L'avv. Davide Piasotti fa presente che le sentenze di primo grado prodotte dalla controparte in allegato alle memorie conclusive sono state impugnate in appello e sospese in via provvisoria.
Il Giudice, dopo breve discussione orale, pronuncia sentenza mediante lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. che viene depositata nel fascicolo telematico al termine dell'odierna udienza.
Il Giudice
pagina 1 di 22 N. R.G. 4617/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Corso ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4617/2017 avente il seguente OGGETTO:
contratto di locazione, promossa da:
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti Alessandra Parte_1 C.F._1
Ibba e Davide Piasotti, elettivamente domiciliato in via Farina n. 44 - Cagliari, presso lo studio dei difensori, giusta procura in calce al ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo.
OPPONENTE
contro
(P. IVA ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Silvia
Cuncu, elettivamente domiciliata in via C. Battisti n.
6 - Cagliari, presso lo studio del difensore, giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
OPPOSTA
pagina 2 di 22 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 17.05.2017, ha Parte_1
convenuto l' (di seguito dinanzi a questo Controparte_1 CP_1
Tribunale, esponendo in sintesi quanto segue:
- in data 30.01.2017, aveva chiesto e ottenuto da questo Tribunale ingiunzione di CP_1
pagamento immediatamente esecutiva nei suoi confronti per la somma di euro 32.961,28, oltre interessi e spese della procedura, a titolo di aggiornamento di canoni di locazione scaduti e non versati;
- l'ente, a sostegno della pretesa, aveva esposto che con contratto del 22.09.1995 l'Istituto
Autonomo CA RI (a cui era succeduta) aveva concesso in locazione ad CP_1 Pt_1
, in quanto appartenente all'Arma dei Carabinieri, un alloggio di servizio sito in Cagliari,
[...]
nella via Schiavazzi - ora Piazza Pigafetta n. 9;
- il canone pattuito contrattualmente per l'alloggio di servizio ammontava a circa 160,76 euro, il cui adeguamento era stato rimandato all'adozione di decreti interministeriali;
- la somma ingiunta era dovuta alla rideterminazione del canone in applicazione della normativa regionale sopravvenuta, poiché detti decreti non erano mai stati adottati;
- in particolare, l'art. 4 della Legge Regionale n. 7 del 2003 aveva previsto l'adeguamento della misura del canone con rinvio alla Legge Regionale n. 13 del 1989 recante la “disciplina regionale delle
assegnazioni e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”;
- nonostante le richieste di pagamento, mediante lettere raccomandate del 14.10.2011 e del
13.04.2016, l'opponente non aveva provveduto al saldo, ritenendo illegittima la richiesta di pagamento dei canoni maggiorati;
pagina 3 di 22 - infatti, preliminarmente, il decreto ingiuntivo era inefficace per tardività della notifica giacché era stato emesso il 30.01.2017 ed era stato notificato all'opponente in data 08.04.2017 e pertanto oltre il termine di cui all'art. 644 c.p.c.;
- inoltre, l'art. 4 della L.R. n. 7 del 2003 non era applicabile al caso di specie, considerata la previsione di una disciplina statale per la determinazione del canone;
- la norma regionale violava altresì l'art. 3, I comma e l'art. 117 della Costituzione, in ragione della incompetenza regionale in materia di organizzazione amministrativa dello Stato;
- l'art. 4 della legge regionale violava anche gli artt. 24 e 113 della Costituzione in quanto “norma-
provvedimento” poiché era destinata a un numero determinato e limitato di destinatari e aveva un contenuto particolare e concreto;
- i crediti vantati da a partire dall'agosto 2003 fino al giugno 2011 erano estinti per CP_1
intervenuta prescrizione in quanto la prima richiesta di pagamento era avvenuta tramite lettera raccomandata del 14.10.2011;
- in ultimo, la rideterminazione dei canoni di locazione era illegittima poiché era stata effettuata unilateralmente da e senza il rispetto dei parametri previsti. CP_1
Tanto premesso, l'opponente ha rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_1
“piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis,
in via preliminare,
- dichiarare l'inefficacia del decreto opposto per tardività della notifica ai sensi dell'art. 644
c.p.c.;
- ritenere fondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 4, L.R. Sardegna 03 luglio
pagina 4 di 22 legislativi e, così con l'art. 3 I comma della Costituzione e con le ulteriori previsioni costituzionali su
cui lo stesso si fonda e con l'art. 117 Cost.; in subordine, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 113 della
Costituzione;
nel merito,
A – revocare il decreto opposto e dichiarare non dovute in tutto o in parte le somme ingiunte per
capitale ed interessi;
B – accertare e dichiarare che il contratto di locazione de quo è regolato dalla L. statale n. 52/1976
e ss.mod. e, per l'effetto, che il canone di locazione dovuto dal ricorrente è quello indicato nel
contratto stipulato inter partes;
C - riconoscere non dovuta alcuna maggiorazione del canone fino alla pubblicazione del decreto
interministeriale previsto dall'art. 1 comma 3 della L. 52/1976;
e nella denegata ipotesi in cui il Tribunale dovesse accertare che i canoni debbano essere calcolati
in base alla L.R. 7/2003 si insiste nella proposta eccezione di incostituzionalità sollevata e per mero
scrupolo difensivo si formulano le seguenti conclusioni:
D - accertare la nullità dell'aumento del canone per difetto di causa;
E – accertare in relazione alle somme richieste anteriori all'ottobre del 2011 l'estinzione del
relativo diritto di credito per intervenuta prescrizione quinquennale e determinare l'importo dei canoni
successivi applicando i parametri di cui alla L. 13/89 in misura da accertarsi in corso di causa;
F- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del giudizio;
in via istruttoria e in via subordinata al mancato accoglimento delle eccezioni preliminari e delle
conclusioni principali: si deduce CTU volta a determinare l'importo dei canoni di locazione
dell'alloggio di servizio di cui si tratta”.
pagina 5 di 22 Tempestivamente costituitasi in giudizio in data 10.11.2017, ha contestato le avverse CP_1
pretese esponendo in sintesi che:
- preliminarmente, il decreto ingiuntivo opposto del 30.01.2017 era stato portato alla notifica in data
30.03.2017 e quindi entro il termine di legge di 60 giorni previsto dall'art. 644 c.p.c.;
- quanto alla lamentata illegittimità costituzionale dell'art. 4 della L.R. n. 7 del 2003, poiché aveva assoggettato alla stessa disciplina l'aggiornamento del canone degli alloggi di servizio (con funzione di organizzazione) e degli alloggi popolari (con destinazione abitativa), il legislatore statale nulla aveva disposto sul punto;
- quanto all'asserita illegittimità della rideterminazione effettuata unilateralmente, l'art. 3 del contratto di locazione prevedeva espressamente che "il canone di locazione è stabilito in lire 367.400
mensili. L'importo di detto canone è stato determinato ai sensi delle leggi vigenti in materia di ERP
(edilizia residenziale pubblica) e potrà essere variato in qualsiasi momento a seguito dell'applicazione
di norme di legge";
- pertanto, era stata prevista dal contratto sia la determinazione della misura del canone in applicazione delle norme dell'edilizia residenziale pubblica sia la revisione;
- sull'asserita prescrizione relativa al periodo contrattuale 2003/2011, la diffida di pagamento dell'ottobre del 2011 aveva avuto efficacia interruttiva del termine quinquennale e non di mera modifica contrattuale con effetto ex nunc;
- la modifica del canone contrattuale infatti aveva operato ex lege a seguito della emanazione della legge regionale del 2003.
Tanto premesso, l' ha rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_1
“piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa:
pagina 6 di 22 nel merito:
rigettare l'opposizione, confermare il D.I. 216/2017 impugnato dall'opponente, e condannare il
signor al pagamento in favore di della somma di euro 32.961,28, a titolo di Parte_1 CP_1
differenze maturate sul canone di locazione scadute e non versate al giugno 2016, oltre interessi, spese
e competenze della fase monitoria come liquidati in decreto, nonché al pagamento anche delle
differenze maturate successivamente al mese di giugno 2016, per le causali di cui in premessa e
nell'ingiunzione opposta, o, in difetto, condannare il signor a pagare quell'altra somma, Pt_1
maggiore o minore, che risulterà dovuta in corso di causa e sempre per le medesime ragioni, oltre
interessi maggiorati e rivalutazione;
- in ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali”.
Nel corso del giudizio di opposizione, il ha introdotto un subprocedimento cautelare, a Pt_1
conclusione del quale è stata sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
All'udienza del 19.02.2020, la trattazione della causa è stata sospesa ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale, in ragione del giudizio di legittimità costituzionale instaurato in via incidentale nella causa pendente tra e altro assegnatario di alloggio di CP_1
servizio (n. r.g. 2334/2017 - .R.E.A.). Per_1
In particolare, con ordinanza del 2 agosto 2019, il Tribunale ordinario di Cagliari aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale della norma sulla quale si fonda la pretesa creditoria di CP_1
(art. 4 della legge della Regione autonoma Sardegna 3 luglio 2003, n. 7) in riferimento agli artt. 3 e
117, secondo comma, lettere d), g) e h) della Costituzione.
pagina 7 di 22 Con sentenza n. 228/2020 del 30.10.2020, la Consulta ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate per difetto di motivazione sulla rilevanza, conseguente ad una carente ricostruzione del quadro normativo applicabile.
La causa, istruita documentalmente, è stata infine rimessa a decisione all'odierna udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., previa assegnazione del termine di 30 gg. per il deposto di note conclusive.
*****
Seguendo l'ordine logico delle questioni sottoposte all'attenzione di questo Tribunale, deve essere preliminarmente analizzata l'eccezione di tardività della notifica del decreto ingiuntivo opposto sollevata dalla parte opponente e la conseguente pretesa di inefficacia, ai sensi dell'art. 644 c.p.c.
L'eccezione è infondata.
Come risulta dalla documentazione in atti, il decreto ingiuntivo opposto n. 216/2017 è stato emesso in data 30.01.2017 ed è stato portato alla notifica da in data 30.03.2017, pertanto entro il CP_1
termine di legge di 60 giorni previsto dall'art. 644 c.p.c.
L'opponente ha peraltro sostenuto che la notifica è avvenuta in data 07.04.2017, al momento del deposito del plico presso la Casa Comunale ex art. 140 c.p.c.
Nel caso di specie, deve essere richiamato il principio della scissione degli effetti notificatori in due momenti diversi riferiti rispettivamente al notificante e al destinatario della notifica.
Con la sentenza n. 477 del 2002, la Corte costituzionale ha infatti cristallizzato una garanzia nei confronti del soggetto notificante, poiché per il notificante, la notifica deve ritenersi perfezionata nel momento in cui quest'ultimo porta a compimento tutte le formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ovvero nel momento della consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, essendo la pagina 8 di 22 successiva attività di quest'ultimo e dei suoi ausiliari sottratta al controllo e alla sfera di dominio del notificante medesimo.
Ciò, in virtù di quel necessario coordinamento tra “le garanzie di conoscibilità dell'atto, da parte del
destinatario” e “l'interesse del notificante a non vedersi addebitato l'esito intempestivo di un
procedimento notificatorio parzialmente sottratto ai suoi poteri di impulso” che lo vedrebbe responsabile di effetti da lui non dominati né conosciuti, né tantomeno prevedibili.
Alla luce di tali insegnamenti, anche la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che "qualunque
sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale, almeno quando esso debba
compiersi entro un determinato termine, alla luce delle sentenze delle Corte costituzionale n. 69 del
1994 e n. 477 del 2002 - che hanno affermato […] il "principio della scissione soggettiva del momento
perfezionativo del procedimento notificatorio" -, si intende perfezionata, dal lato dell'istante, al
momento dell'affidamento dell'atto all'ufficiale giudiziario che funge da tramite necessario
del notificante nel relativo procedimento vincolato. Una siffatta regola, infatti, espressione di un valore
costituzionale, non può non presidiare l'attività istituzionalmente commessa all'interprete dagli artt. 12
e segg. disp. prel., e non può non valere per qualsiasi notifica di un atto processuale civile, e, quindi,
anche per la notifica che sia effettuata per mezzo dell'ufficiale giudiziario senza avvalersi del servizio
postale (principio enunciato dalla S.C. in tema di notificazione di ricorso per cassazione ai sensi
dell'art. 140 cod. proc. civ.)” (Sez. 5, Sentenza n. 8447 del 04.05.2004, Rv. 572595 – 01).
*****
Occorre ora esaminare l'istanza istruttoria di parte opponente relativa alla richiesta di “ai sensi
dell'art. 210 cpc, ordinare ad o alla Regione Sardegna, di esibire in giudizio la copia CP_2
pagina 9 di 22 del Protocollo d'Intesa tra Agenzia del Demanio e Regione del 23 maggio 2013 nonché l'elenco di cui
all'art. 39 DPR 19/05/1949 n. 250”.
Si deve anzitutto osservare che tale istanza appare tardiva in quanto è stata proposta nelle note conclusionali in data 24.01.2025, pertanto in prossimità dell'odierna udienza del 12.02.2025 fissata per la lettura del dispositivo ex art. 281 sexies c.p.c., piuttosto che nel termine per le deduzioni istruttorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
Si osserva altresì che tale documento non è utile ai fini della decisione poiché nell'atto introduttivo l'opponente non ha mai contestato l'esistenza del contratto di locazione con avendo svolto le CP_1
sue difese limitatamente alla questione dell'aggiornamento del canone sulla base dell'asserita inapplicabilità della legge regionale sopravvenuta, mentre l'applicazione del contratto di locazione tra il e - che costituisce il thema decidendum nell'odierno giudizio - deve ritenersi Pt_1 CP_1
pacifica in causa.
D'altra parte, si deve evidenziare che, avuto riguardo alla posizione assunta dall'opponente nell'atto introduttivo, il trasferimento dell'immobile al patrimonio regionale - nonostante il protocollo d'intesa tra lo Stato e la Regione Sardegna risalga al 2013 - non è mai stato contestato e deve pertanto ritenersi pacifico in causa, mentre non è ammissibile una modifica del contenuto assertorio della domanda al momento della precisazione delle conclusioni, in quanto le modifiche consentite devono essere precisate entro il limite delle memorie di cui all'art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.
A ciò si aggiunga che le deduzioni istruttorie della parte opponente sono tardive.
Deve essere richiamato in proposito il disposto dell'art. 153 c.p.c.: “i termini perentori non possono
essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti. La parte che dimostra di essere
pagina 10 di 22 incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in
termini”.
Insegna in proposito la Suprema Corte che “[…] il novellato art. 184 cod. proc. civ. non solo
prevede l'eventuale assegnazione alle parti di un termine entro cui dedurre prove e produrre
documenti, ma espressamente stabilisce il carattere perentorio di detto termine, il che vale a sottrarre
siffatto termine alla disponibilità delle parti (stante il disposto dell'art. 153 cod. proc. civ.), come del
resto implicitamente confermato anche dal successivo art. 184-bis, che contempla la possibilità di
rimessione in termini, ma solo ad istanza della parte interessata ed a condizione che questa dimostri di
essere incorsa nella decadenza per una causa ad essa non imputabile” (Cass.
Sez. I, Sentenza n. 5539 del 19.03.2004 - Rv. 571314 - 01).
Nel caso di specie, non risulta allegato né provato dalla parte interessata di essere incorsa nella menzionata decadenza nelle deduzioni istruttorie per causa ad essa non imputabile.
*****
Si deve ora esaminare l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 4 della Legge Regionale n. 7 del
03.07.2003 sollevata in via pregiudiziale dall'opponente in relazione agli artt. 117, 3, I Pt_1
comma, 24 e 113 della Costituzione.
La questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata e deve essere rigettata.
La norma impugnata - rubricata “determinazione dei canoni di locazione degli alloggi realizzati per
il personale militare” - stabilisce che “per gli alloggi costruiti e gestiti ai sensi della L. 6 marzo 1976
n. 52, qualora non siano stati adottati da parte dei competenti Ministeri i decreti di determinazione dei
canoni di locazione ai sensi dell'art. 1, comma 3, della stessa legge, gli stessi sono determinati
pagina 11 di 22 secondo le disposizioni di cui alla legge regionale n. 13 del 1989 e successive modifiche ed
integrazioni”.
In primo luogo, occorre dare atto dell'esistenza di una precedente pronuncia di inammissibilità della
Corte costituzionale, la quale ha esaminato la medesima questione dedotta in analogo giudizio pendente davanti a questo Tribunale (Corte Costituzionale, sentenza n. 228 del 2020).
Infatti, con ordinanza del 2 agosto 2019, il giudice designato di questo Tribunale aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale della medesima norma sulla quale si fonda nell'odierno giudizio la pretesa creditoria di (art. 4 della legge della Regione autonoma Sardegna 3 luglio 2003, n. CP_1
7) in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettere d), g) e h) della Costituzione.
Nel giudizio di costituzionalità, la Regione Sardegna aveva richiamato l'art. 14 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e l'art. 39 del d.P.R. 19 maggio
Contr 1949, n. 250 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna), in forza dei quali la era succeduta nei beni e nei diritti patrimoniali dello Stato, quanto agli immobili inseriti nell'elenco indicato dal medesimo art. 39.
La Regione Autonoma della Sardegna aveva quindi dedotto che gli alloggi concessi in godimento alle forze dell'ordine erano transitati nel patrimonio regionale, sulla base del meccanismo normativo ricordato, a seguito di protocollo di intesa tra Agenzia del demanio e Regione del 23 maggio 2013.
Nella richiamata decisione della Corte Costituzionale (sentenza n. 228 del 2020) risulta che “la
Regione Autonoma della Sardegna aveva quindi dedotto che gli alloggi concessi in godimento alle
forze dell'ordine erano transitati nel patrimonio regionale, sulla base del meccanismo normativo
ricordato, a seguito di protocollo di intesa tra Agenzia del demanio e Regione del 23 maggio 2013.
pagina 12 di 22 La Regione autonoma Sardegna ha infatti dedotto che tale bene è transitato nel patrimonio
regionale, sulla base del meccanismo normativo appena ricordato, e a seguito di un protocollo di
intesa tra Agenzia del demanio e Regione del 23 maggio 2013, al quale si riferisce l'elenco dei beni
trasferiti. In ragione di ciò, a decorrere dal 22 luglio 2013 è stata accertata l'insuscettibilità di utilizzo
per fini di competenza statale dell'immobile concesso in godimento all'opponente nel processo
principale.
Omettendo di considerare la normativa statutaria e di attuazione dello statuto speciale così
ricordata, per trarne conseguenze in ordine alla peculiare vicenda del bene oggetto del giudizio a quo,
il rimettente ha dunque mancato di motivare sulla necessaria applicabilità della norma impugnata in
tale giudizio.
Quest'ultima, infatti, regola i canoni degli alloggi costruiti e gestiti ai sensi della legge n. 52 del
1976, che, quand'anche ne sia affidata la gestione alle Regioni, «rimangono di proprietà dello Stato»
(art. 1, comma 1, della legge n. 52 del 1976).
Anche ammesso che tale presupposto, sia pure a partire dal 2013, sia venuto meno, quanto
all'alloggio per cui pende il giudizio principale, e che la pretesa creditoria azionata avanti al
rimettente concerna anche tale arco di tempo, non è stata offerta una adeguata motivazione sulla
perdurante applicabilità della norma impugnata al caso di specie.
Tale omissione si traduce in una ragione di inammissibilità delle questioni di legittimità
costituzionale (ex plurimis, sentenze n. 146, n. 30 del 2020 e n. 13 del 2020)”.
Le valutazioni contenute nella sentenza della Corte Costituzionale devono essere richiamate e condivise per le ragioni che seguono.
pagina 13 di 22 In primo luogo, la disciplina dei rapporti di locazione fra dipendenti statali e azienda regionale non può essere ricondotta tra le materie di competenza esclusiva dello Stato, in relazione agli aspetti di natura patrimoniale rilevanti nella presente opposizione.
Deve darsi atto in proposito che l'articolo 117 della Costituzione è stato sostituito dall'art. 3, L. Cost.
18 ottobre 2001, n. 3 che ora prevede: “spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni
materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato”.
L'art. 117 comma II della Costituzione, nella sua attuale formulazione, indica un elenco di materie per le quali è prevista la legislazione esclusiva dello Stato e non indica espressamente quella per cui è
causa, trattandosi di gestione di beni immobili rientranti nella generale tipologia dell'edilizia residenziale pubblica piuttosto che della difesa e delle forze armate (art. 117 cit. lett. D).
Avuto riguardo alla violazione del dettato costituzionale sotto il profilo della ragionevolezza, si deve anzitutto evidenziare che le doglianze dell'opponente appaiono generiche, non essendo stati indicati gli specifici profili della violazione di tale principio a seguito dell'aggiornamento del canone.
Piuttosto, si deve ritenere che sia conforme all'interesse generale del buon andamento della pubblica amministrazione tutelato dall'art. 97 della Costituzione, la previsione di un allineamento del canone secondo i parametri dell'edilizia agevolata, essendo giustificato dalla necessità di adeguamento al costo della vita.
Analogamente, deve essere disattesa l'eccezione di incostituzionalità in ragione della discriminazione territoriale, tenuto conto della genericità della questione dedotta, con riferimento all'asserita diversità di trattamento degli assegnatari degli alloggi di servizio della Sardegna rispetto a quelli di altre Regioni italiane (non meglio specificate).
pagina 14 di 22 Questo Tribunale ritiene altresì che non sussista neanche la lamentata violazione degli artt. 24 e 113
della Costituzione, sia nella parte in cui la legge sarebbe di fatto una legge - provvedimento che nella parte in cui sarebbe stata sottratta la questione all'autorità giudiziaria.
In particolare, la legge provvedimento interviene su una specifica questione con disposizioni particolari e concrete, mentre nel caso di specie, la disposizione censurata è suscettibile di essere applicata a una serie indefinita di casi sussumibili nella fattispecie per un tempo indefinito.
D'altra parte, la norma in esame non preclude affatto l'accesso alla tutela giurisdizionale, limitandosi a regolare aspetti economici del rapporto locatizio, ferma restando il diritto del conduttore di adire l'autoità
giudiziaria per contestare l'applicazione dei criteri di aggiornamento.
Tanto premesso, si deve ritenere manifestamente infondata la questione di illegittimità
costituzionale sollevata dall'opponente.
*****
Seguendo l'ordine logico delle questioni sottoposte all'attenzione di questo Tribunale, deve essere esaminata la richiesta istruttoria di parte opponente relativa all'espletamento della CTU per stabilire la misura delle maggiorazioni dei canoni di locazione aggiornati.
La richiesta non può essere accolta.
Ritiene infatti il Tribunale che il prospetto riepilogativo delle maggiorazioni oggetto della domanda di sia analitico ed emesso in applicazione dei parametri di legge. CP_1
In particolare, i canoni di locazione dovuti dal sono stati calcolati da sino al Pt_1 CP_1
mese di luglio del 2003 secondo quanto stabilito nel contratto di locazione.
A far data dall'agosto del 2003, essi sono stati calcolati secondo quanto previsto dalla L.R. n. 7 del
2003, ossia con rinvio al meccanismo di determinazione del canone indicato nella L.R. n. 13 del 1989 e con le maggiorazioni risultanti dalla sua applicazione.
pagina 15 di 22 A fronte dei calcoli di A.R.E.A. sulle mensilità maggiorate, il Tribunale osserva che essi non sono stati oggetto di specifica contestazione da parte del , il quale ha genericamente contestato i Pt_1
parametri utilizzati per il calcolo matematico del canone maggiorato.
Mediante tali generiche attestazioni, l'opponente non ha assolto all'onere di contestazione specifica dei fatti posti a fondamento della pretesa creditoria su di sé gravante, in quanto convenuta in senso sostanziale nell'odierno giudizio di opposizione.
Si richiamano sul punto gli insegnamenti della Suprema Corte: “secondo indirizzi ermeneutici
consolidati nella giurisprudenza di nomofilachia (da ultimo, Cass. 16/05/2019, n. 13240),
l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice
deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione
sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha
l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a
fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass.
03/02/2006, n. 2421). La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto
(Cass. 19/10/2015, n. 21101) il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla
legge (Cass. 11/03/2011, n. 5915; Cass. 03/03/2009, n. 5071), compresa la mancata contestazione, in
tutto o in parte, ad opera dell'opponente (convenuto sostanziale) del fatto invocato dal creditore
opposto a sostegno della pretesa azionata. Ѐ, infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto
ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda:
dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati si ritengono non controversi
e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass. 16/12/2010, n. 25516), essendo tuttavia necessario, a
tal fine, che il fatto sia esplicitamente ammesso ovvero che la difesa dell'opponente sia stata impostata
pagina 16 di 22 su circostanze incompatibili con il disconoscimento (Cass. 17/11/2003, n. 17371). La non
contestazione del convenuto costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della
determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da
qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà,
perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso
dall'ambito degli accertamenti richiesti (ex plurimis, Cass. 23/03/2022, n. 9439; Cass. 17/06/2016, n.
12517; Cass, 09/03/2012, n. 3727; Cass. 05/03/2009, n. 5356)” (Cassazione Civile, sez. III, Ordinanza
n. 20597 del 27.06.2022).
Applicando l'insegnamento al caso di specie, si deve rilevare che, nel ricorso in opposizione, il si è limitato a contestare genericamente i calcoli operati da sui canoni maggiorati, Pt_1 CP_1
senza specificare quali fossero gli importi errati e a quali periodi si riferissero, sostenendo di avere versato i canoni di locazione come da contratto.
Tali generiche allegazioni dell'opponente non assolvono all'onere di contestazione specifica dei fatti posti a fondamento della pretesa creditoria, che devono pertanto ritenersi non contestati.
Si deve anche osservare che la parte opposta ha chiesto il pagamento anche dei canoni maggiorati per i periodi successivi a quello dedotto nel ricorso monitorio.
Tale domanda, peraltro, non essendo stata proposta nel ricorso monitorio, ha carattere di novità ed è
pertanto inammissibile, dovendo essere oggetto di accertamento in separato giudizio quanto ai periodi successivi, per i quali peraltro non è stato prodotto da il prospetto di calcolo dei canoni CP_1
maggiorati.
*****
pagina 17 di 22 Passando al merito della decisione, deve essere esaminata in via preliminare l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente in merito all'estinzione del diritto al pagamento delle differenze sui canoni di locazione.
In particolare, il ha eccepito l'estinzione dei canoni relativamente a tutto il periodo Pt_1
anteriore al 13 ottobre del 2011, in considerazione della diffida di pagamento in atti recante tale data
(“E – accertare in relazione alle somme richieste anteriori all'ottobre del 2011 l'estinzione del relativo
diritto di credito per intervenuta prescrizione quinquennale”).
Secondo l'opponente, infatti, tale richiesta aveva avuto funzione di comunicazione di mera modifica contrattuale con valenza ex nunc e non efficacia interruttiva per il periodo pregresso.
ha invece sostenuto che la modifica del canone contrattuale aveva operato ex lege in forza CP_1
della legge regionale del 2003 e che la diffida del 2011, applicativa del disposto normativo, aveva avuto efficacia interruttiva della prescrizione per tutto il periodo anteriore.
Ritiene il Tribunale che dal contenuto dei documenti nn. 4 e 5 allegati al ricorso monitorio si evince che aveva intimato il pagamento dei canoni maggiorati, costituendo in mora il debitore agli CP_1
effetti dell'art. 1219 c.c. con la conseguente produzione dell'effetto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c.
Tanto premesso, l'eccezione di prescrizione della parte opponente è solo in parte fondata.
Al caso di specie, trattandosi del diritto al corrispettivo di un contratto di locazione, si applica la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 3 c.c.
Avuto riguardo al termine a quo si deve fare riferimento alle date di notifica delle intimazioni di pagamento.
pagina 18 di 22 Agli atti sono presente due atti interruttivi, il primo con lettera raccomandata notificata il 22.10.2011
e il secondo con raccomandata recapitata il 19.04.2016.
Da ciò consegue che - non essendo intervenuta alcuna intimazione di pagamento anteriore da parte di deve ritenersi che si siano estinte per prescrizione le mensilità maturate dal 2004 fino al CP_1
30.09.2006.
*****
Nel merito, il ha sostenuto che non fosse dovuta alcuna somma a titolo di differenze Pt_1
maturate sul canone di locazione originariamente pattuito in ragione dell'inapplicabilità di una normativa differente da quella statale richiamata in contratto.
A fondamento della pretesa inapplicabilità, l'opponente ha sostenuto l'impossibilità di equiparare al concetto di edilizia residenziale pubblica gli alloggi di servizio statali di cui alla L. n. 52 del 1976 in quanto destinati a soddisfare finalità organizzative di buon andamento della pubblica amministrazione e non finalità sociali.
In secondo luogo, il ha sostenuto la nullità della modifica unilaterale del contratto e la Pt_1
nullità dell'aumento del canone per difetto di causa.
I motivi di opposizione, esaminati congiuntamente, devono essere rigettati alla luce delle disposizioni contrattuali e normative per i motivi che seguono.
L'art. 1 della legge statale del 1976 applicabile al caso di specie prevede infatti che i canoni di locazione siano stabiliti «con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per
il Tesoro, sentiti i Ministri interessati e il comitato per l'edilizia residenziale».
pagina 19 di 22 Tali decreti non sono mai stati adottati, sicché nella Regione Sardegna, in cui la relativa azienda regionale per l'edilizia abitativa è assegnataria della gestione degli alloggi, i contratti sono stati fin dall'origine stipulati con rinvio alla disciplina dell'edilizia residenziale pubblica.
Infatti, questo Tribunale osserva che l'art. 3 del contratto di locazione stipulato dal Pt_1
prevedeva che “il canone di locazione è stabilito in lire 367,400 mensili. L'importo di detto canone è
stato determinato ai sensi delle leggi vigenti in materia di ERP (edilizia residenziale pubblica) e potrà
essere variato in qualsiasi momento a seguito dell'applicazione di norme di legge”.
L'art. 4 della L.R. 7 del 2003 prevede che “per gli alloggi costruiti e gestiti ai sensi della Legge 6
marzo 1976, n. 52, qualora non siano stati adottati da parte dei competenti Ministeri i decreti di
determinazione dei canoni di locazione ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della stessa legge, gli stessi
sono determinati secondo le disposizioni di cui alla legge regionale n. 13 del 1989, e successive
modifiche ed integrazioni”.
In particolare, l'art. 36 della legge della Regione Sardegna n. 13 del 1989 prevede l'aggiornamento annuale al costo della vita del canone di locazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica.
D'altro canto, anche con l'art. 19 del contratto di locazione le parti avevano fatto espresso rinvio alle norme di legge dell'edilizia residenziale pubblica, in quanto compatibili e dunque avevano già a monte riconosciuto contrattualmente la loro applicabilità.
Questo Tribunale osserva che il legislatore regionale del 2003, a rimedio del vuoto normativo lasciato dalla mancata emanazione dei decreti interministeriali, ha disciplinato la materia dell'adeguamento con rinvio ai criteri di miglior favore propri dell'edilizia popolare.
pagina 20 di 22 Le due tipologie di alloggi, con distinte funzioni di servizio e di edilizia popolare, vengono pertanto assimilate dalla legge regionale ai soli fini dell'aggiornamento del canone locatizio, in ragione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione.
Deve darsi anche atto che la Corte d'Appello di Cagliari - con la sentenza n. 339/2009 del
21.01.2010 - aveva già considerato legittima la pretesa di di determinazione dei canoni nella CP_1
misura della L. R. n. 13/1989, in forza del dispositivo di cui all'art. 4 della L.R. n. 7/2003, a far data dall'entrata in vigore di quest'ultima.
Deve infatti ritenersi legittima la pretesa dell'ente locatore di riscuotere le somme maggiorate del canone di locazione, sia sulla base della normativa regionale del 2003 che del rinvio mobile operato dal contratto alla normativa di edilizia residenziale pubblica.
Traendosi dunque le conclusioni in merito agli importi dovuti dall'opponente, si devono detrarre dal prospetto di calcolo di le mensilità prescritte pari complessivamente alla somma di 6.408,66 CP_1
euro (doc. 3 allegato 1, dal rigo 117 al rigo 141 del fascicolo monitorio).
Perciò, il credito azionato in monitorio - pari a 32.961,28 euro alla data del 30.04.2016 - detratte le annualità prescritte, deve essere rideterminato in 26.552,62 euro.
Sulla somma così liquidata, essendo debito di valuta, devono essere calcolati gli interessi legali calcolati dalla data della notifica del ricorso monitorio (capitale + interessi legali: € 29.205,34).
Tanto premesso, in parziale accoglimento dell'opposizione, deve essere Parte_1
condannato al pagamento della somma sopra indicata in favore di CP_1
Le spese del giudizio devono essere poste a carico dell'opponente secondo il criterio della soccombenza parziale e sono liquidate in dispositivo - in misura minima per l'attività di trattazione e in misura media per le altre tre fasi - sulla base del valore della causa fino a euro 52.000,00.
pagina 21 di 22
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. in parziale riforma del decreto ingiuntivo, condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della somma complessiva di euro 29.205,34 per le causali in premessa;
2. condanna l'opponente a rifondere in favore dell'opposta le spese di lite che si liquidano in complessivi 5.034,75 euro, oltre rimborso spese forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge, pari ai 3/4
delle spese, rimanendo compensate per la restante parte.
Cagliari, 12.02.2025 Il Giudice
dott. Paolo Corso
pagina 22 di 22 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2003 n.7, in principalità, per contrasto con il principio costituzionale di ragionevolezza degli atti
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE II CIVILE
SENTENZA A VERBALE PRONUNCIATA ALL'UDIENZA DEL 12.02.2025
All'odierna udienza ad ore di rito davanti al Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Corso,
sono presenti i difensori delle parti che richiamano le conclusioni come in atti.
L'avv. Davide Piasotti fa presente che le sentenze di primo grado prodotte dalla controparte in allegato alle memorie conclusive sono state impugnate in appello e sospese in via provvisoria.
Il Giudice, dopo breve discussione orale, pronuncia sentenza mediante lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. che viene depositata nel fascicolo telematico al termine dell'odierna udienza.
Il Giudice
pagina 1 di 22 N. R.G. 4617/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Corso ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4617/2017 avente il seguente OGGETTO:
contratto di locazione, promossa da:
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti Alessandra Parte_1 C.F._1
Ibba e Davide Piasotti, elettivamente domiciliato in via Farina n. 44 - Cagliari, presso lo studio dei difensori, giusta procura in calce al ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo.
OPPONENTE
contro
(P. IVA ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Silvia
Cuncu, elettivamente domiciliata in via C. Battisti n.
6 - Cagliari, presso lo studio del difensore, giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
OPPOSTA
pagina 2 di 22 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 17.05.2017, ha Parte_1
convenuto l' (di seguito dinanzi a questo Controparte_1 CP_1
Tribunale, esponendo in sintesi quanto segue:
- in data 30.01.2017, aveva chiesto e ottenuto da questo Tribunale ingiunzione di CP_1
pagamento immediatamente esecutiva nei suoi confronti per la somma di euro 32.961,28, oltre interessi e spese della procedura, a titolo di aggiornamento di canoni di locazione scaduti e non versati;
- l'ente, a sostegno della pretesa, aveva esposto che con contratto del 22.09.1995 l'Istituto
Autonomo CA RI (a cui era succeduta) aveva concesso in locazione ad CP_1 Pt_1
, in quanto appartenente all'Arma dei Carabinieri, un alloggio di servizio sito in Cagliari,
[...]
nella via Schiavazzi - ora Piazza Pigafetta n. 9;
- il canone pattuito contrattualmente per l'alloggio di servizio ammontava a circa 160,76 euro, il cui adeguamento era stato rimandato all'adozione di decreti interministeriali;
- la somma ingiunta era dovuta alla rideterminazione del canone in applicazione della normativa regionale sopravvenuta, poiché detti decreti non erano mai stati adottati;
- in particolare, l'art. 4 della Legge Regionale n. 7 del 2003 aveva previsto l'adeguamento della misura del canone con rinvio alla Legge Regionale n. 13 del 1989 recante la “disciplina regionale delle
assegnazioni e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”;
- nonostante le richieste di pagamento, mediante lettere raccomandate del 14.10.2011 e del
13.04.2016, l'opponente non aveva provveduto al saldo, ritenendo illegittima la richiesta di pagamento dei canoni maggiorati;
pagina 3 di 22 - infatti, preliminarmente, il decreto ingiuntivo era inefficace per tardività della notifica giacché era stato emesso il 30.01.2017 ed era stato notificato all'opponente in data 08.04.2017 e pertanto oltre il termine di cui all'art. 644 c.p.c.;
- inoltre, l'art. 4 della L.R. n. 7 del 2003 non era applicabile al caso di specie, considerata la previsione di una disciplina statale per la determinazione del canone;
- la norma regionale violava altresì l'art. 3, I comma e l'art. 117 della Costituzione, in ragione della incompetenza regionale in materia di organizzazione amministrativa dello Stato;
- l'art. 4 della legge regionale violava anche gli artt. 24 e 113 della Costituzione in quanto “norma-
provvedimento” poiché era destinata a un numero determinato e limitato di destinatari e aveva un contenuto particolare e concreto;
- i crediti vantati da a partire dall'agosto 2003 fino al giugno 2011 erano estinti per CP_1
intervenuta prescrizione in quanto la prima richiesta di pagamento era avvenuta tramite lettera raccomandata del 14.10.2011;
- in ultimo, la rideterminazione dei canoni di locazione era illegittima poiché era stata effettuata unilateralmente da e senza il rispetto dei parametri previsti. CP_1
Tanto premesso, l'opponente ha rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_1
“piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis,
in via preliminare,
- dichiarare l'inefficacia del decreto opposto per tardività della notifica ai sensi dell'art. 644
c.p.c.;
- ritenere fondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 4, L.R. Sardegna 03 luglio
pagina 4 di 22 legislativi e, così con l'art. 3 I comma della Costituzione e con le ulteriori previsioni costituzionali su
cui lo stesso si fonda e con l'art. 117 Cost.; in subordine, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 113 della
Costituzione;
nel merito,
A – revocare il decreto opposto e dichiarare non dovute in tutto o in parte le somme ingiunte per
capitale ed interessi;
B – accertare e dichiarare che il contratto di locazione de quo è regolato dalla L. statale n. 52/1976
e ss.mod. e, per l'effetto, che il canone di locazione dovuto dal ricorrente è quello indicato nel
contratto stipulato inter partes;
C - riconoscere non dovuta alcuna maggiorazione del canone fino alla pubblicazione del decreto
interministeriale previsto dall'art. 1 comma 3 della L. 52/1976;
e nella denegata ipotesi in cui il Tribunale dovesse accertare che i canoni debbano essere calcolati
in base alla L.R. 7/2003 si insiste nella proposta eccezione di incostituzionalità sollevata e per mero
scrupolo difensivo si formulano le seguenti conclusioni:
D - accertare la nullità dell'aumento del canone per difetto di causa;
E – accertare in relazione alle somme richieste anteriori all'ottobre del 2011 l'estinzione del
relativo diritto di credito per intervenuta prescrizione quinquennale e determinare l'importo dei canoni
successivi applicando i parametri di cui alla L. 13/89 in misura da accertarsi in corso di causa;
F- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del giudizio;
in via istruttoria e in via subordinata al mancato accoglimento delle eccezioni preliminari e delle
conclusioni principali: si deduce CTU volta a determinare l'importo dei canoni di locazione
dell'alloggio di servizio di cui si tratta”.
pagina 5 di 22 Tempestivamente costituitasi in giudizio in data 10.11.2017, ha contestato le avverse CP_1
pretese esponendo in sintesi che:
- preliminarmente, il decreto ingiuntivo opposto del 30.01.2017 era stato portato alla notifica in data
30.03.2017 e quindi entro il termine di legge di 60 giorni previsto dall'art. 644 c.p.c.;
- quanto alla lamentata illegittimità costituzionale dell'art. 4 della L.R. n. 7 del 2003, poiché aveva assoggettato alla stessa disciplina l'aggiornamento del canone degli alloggi di servizio (con funzione di organizzazione) e degli alloggi popolari (con destinazione abitativa), il legislatore statale nulla aveva disposto sul punto;
- quanto all'asserita illegittimità della rideterminazione effettuata unilateralmente, l'art. 3 del contratto di locazione prevedeva espressamente che "il canone di locazione è stabilito in lire 367.400
mensili. L'importo di detto canone è stato determinato ai sensi delle leggi vigenti in materia di ERP
(edilizia residenziale pubblica) e potrà essere variato in qualsiasi momento a seguito dell'applicazione
di norme di legge";
- pertanto, era stata prevista dal contratto sia la determinazione della misura del canone in applicazione delle norme dell'edilizia residenziale pubblica sia la revisione;
- sull'asserita prescrizione relativa al periodo contrattuale 2003/2011, la diffida di pagamento dell'ottobre del 2011 aveva avuto efficacia interruttiva del termine quinquennale e non di mera modifica contrattuale con effetto ex nunc;
- la modifica del canone contrattuale infatti aveva operato ex lege a seguito della emanazione della legge regionale del 2003.
Tanto premesso, l' ha rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_1
“piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa:
pagina 6 di 22 nel merito:
rigettare l'opposizione, confermare il D.I. 216/2017 impugnato dall'opponente, e condannare il
signor al pagamento in favore di della somma di euro 32.961,28, a titolo di Parte_1 CP_1
differenze maturate sul canone di locazione scadute e non versate al giugno 2016, oltre interessi, spese
e competenze della fase monitoria come liquidati in decreto, nonché al pagamento anche delle
differenze maturate successivamente al mese di giugno 2016, per le causali di cui in premessa e
nell'ingiunzione opposta, o, in difetto, condannare il signor a pagare quell'altra somma, Pt_1
maggiore o minore, che risulterà dovuta in corso di causa e sempre per le medesime ragioni, oltre
interessi maggiorati e rivalutazione;
- in ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali”.
Nel corso del giudizio di opposizione, il ha introdotto un subprocedimento cautelare, a Pt_1
conclusione del quale è stata sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
All'udienza del 19.02.2020, la trattazione della causa è stata sospesa ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale, in ragione del giudizio di legittimità costituzionale instaurato in via incidentale nella causa pendente tra e altro assegnatario di alloggio di CP_1
servizio (n. r.g. 2334/2017 - .R.E.A.). Per_1
In particolare, con ordinanza del 2 agosto 2019, il Tribunale ordinario di Cagliari aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale della norma sulla quale si fonda la pretesa creditoria di CP_1
(art. 4 della legge della Regione autonoma Sardegna 3 luglio 2003, n. 7) in riferimento agli artt. 3 e
117, secondo comma, lettere d), g) e h) della Costituzione.
pagina 7 di 22 Con sentenza n. 228/2020 del 30.10.2020, la Consulta ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate per difetto di motivazione sulla rilevanza, conseguente ad una carente ricostruzione del quadro normativo applicabile.
La causa, istruita documentalmente, è stata infine rimessa a decisione all'odierna udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., previa assegnazione del termine di 30 gg. per il deposto di note conclusive.
*****
Seguendo l'ordine logico delle questioni sottoposte all'attenzione di questo Tribunale, deve essere preliminarmente analizzata l'eccezione di tardività della notifica del decreto ingiuntivo opposto sollevata dalla parte opponente e la conseguente pretesa di inefficacia, ai sensi dell'art. 644 c.p.c.
L'eccezione è infondata.
Come risulta dalla documentazione in atti, il decreto ingiuntivo opposto n. 216/2017 è stato emesso in data 30.01.2017 ed è stato portato alla notifica da in data 30.03.2017, pertanto entro il CP_1
termine di legge di 60 giorni previsto dall'art. 644 c.p.c.
L'opponente ha peraltro sostenuto che la notifica è avvenuta in data 07.04.2017, al momento del deposito del plico presso la Casa Comunale ex art. 140 c.p.c.
Nel caso di specie, deve essere richiamato il principio della scissione degli effetti notificatori in due momenti diversi riferiti rispettivamente al notificante e al destinatario della notifica.
Con la sentenza n. 477 del 2002, la Corte costituzionale ha infatti cristallizzato una garanzia nei confronti del soggetto notificante, poiché per il notificante, la notifica deve ritenersi perfezionata nel momento in cui quest'ultimo porta a compimento tutte le formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ovvero nel momento della consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, essendo la pagina 8 di 22 successiva attività di quest'ultimo e dei suoi ausiliari sottratta al controllo e alla sfera di dominio del notificante medesimo.
Ciò, in virtù di quel necessario coordinamento tra “le garanzie di conoscibilità dell'atto, da parte del
destinatario” e “l'interesse del notificante a non vedersi addebitato l'esito intempestivo di un
procedimento notificatorio parzialmente sottratto ai suoi poteri di impulso” che lo vedrebbe responsabile di effetti da lui non dominati né conosciuti, né tantomeno prevedibili.
Alla luce di tali insegnamenti, anche la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che "qualunque
sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale, almeno quando esso debba
compiersi entro un determinato termine, alla luce delle sentenze delle Corte costituzionale n. 69 del
1994 e n. 477 del 2002 - che hanno affermato […] il "principio della scissione soggettiva del momento
perfezionativo del procedimento notificatorio" -, si intende perfezionata, dal lato dell'istante, al
momento dell'affidamento dell'atto all'ufficiale giudiziario che funge da tramite necessario
del notificante nel relativo procedimento vincolato. Una siffatta regola, infatti, espressione di un valore
costituzionale, non può non presidiare l'attività istituzionalmente commessa all'interprete dagli artt. 12
e segg. disp. prel., e non può non valere per qualsiasi notifica di un atto processuale civile, e, quindi,
anche per la notifica che sia effettuata per mezzo dell'ufficiale giudiziario senza avvalersi del servizio
postale (principio enunciato dalla S.C. in tema di notificazione di ricorso per cassazione ai sensi
dell'art. 140 cod. proc. civ.)” (Sez. 5, Sentenza n. 8447 del 04.05.2004, Rv. 572595 – 01).
*****
Occorre ora esaminare l'istanza istruttoria di parte opponente relativa alla richiesta di “ai sensi
dell'art. 210 cpc, ordinare ad o alla Regione Sardegna, di esibire in giudizio la copia CP_2
pagina 9 di 22 del Protocollo d'Intesa tra Agenzia del Demanio e Regione del 23 maggio 2013 nonché l'elenco di cui
all'art. 39 DPR 19/05/1949 n. 250”.
Si deve anzitutto osservare che tale istanza appare tardiva in quanto è stata proposta nelle note conclusionali in data 24.01.2025, pertanto in prossimità dell'odierna udienza del 12.02.2025 fissata per la lettura del dispositivo ex art. 281 sexies c.p.c., piuttosto che nel termine per le deduzioni istruttorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
Si osserva altresì che tale documento non è utile ai fini della decisione poiché nell'atto introduttivo l'opponente non ha mai contestato l'esistenza del contratto di locazione con avendo svolto le CP_1
sue difese limitatamente alla questione dell'aggiornamento del canone sulla base dell'asserita inapplicabilità della legge regionale sopravvenuta, mentre l'applicazione del contratto di locazione tra il e - che costituisce il thema decidendum nell'odierno giudizio - deve ritenersi Pt_1 CP_1
pacifica in causa.
D'altra parte, si deve evidenziare che, avuto riguardo alla posizione assunta dall'opponente nell'atto introduttivo, il trasferimento dell'immobile al patrimonio regionale - nonostante il protocollo d'intesa tra lo Stato e la Regione Sardegna risalga al 2013 - non è mai stato contestato e deve pertanto ritenersi pacifico in causa, mentre non è ammissibile una modifica del contenuto assertorio della domanda al momento della precisazione delle conclusioni, in quanto le modifiche consentite devono essere precisate entro il limite delle memorie di cui all'art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.
A ciò si aggiunga che le deduzioni istruttorie della parte opponente sono tardive.
Deve essere richiamato in proposito il disposto dell'art. 153 c.p.c.: “i termini perentori non possono
essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti. La parte che dimostra di essere
pagina 10 di 22 incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in
termini”.
Insegna in proposito la Suprema Corte che “[…] il novellato art. 184 cod. proc. civ. non solo
prevede l'eventuale assegnazione alle parti di un termine entro cui dedurre prove e produrre
documenti, ma espressamente stabilisce il carattere perentorio di detto termine, il che vale a sottrarre
siffatto termine alla disponibilità delle parti (stante il disposto dell'art. 153 cod. proc. civ.), come del
resto implicitamente confermato anche dal successivo art. 184-bis, che contempla la possibilità di
rimessione in termini, ma solo ad istanza della parte interessata ed a condizione che questa dimostri di
essere incorsa nella decadenza per una causa ad essa non imputabile” (Cass.
Sez. I, Sentenza n. 5539 del 19.03.2004 - Rv. 571314 - 01).
Nel caso di specie, non risulta allegato né provato dalla parte interessata di essere incorsa nella menzionata decadenza nelle deduzioni istruttorie per causa ad essa non imputabile.
*****
Si deve ora esaminare l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 4 della Legge Regionale n. 7 del
03.07.2003 sollevata in via pregiudiziale dall'opponente in relazione agli artt. 117, 3, I Pt_1
comma, 24 e 113 della Costituzione.
La questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata e deve essere rigettata.
La norma impugnata - rubricata “determinazione dei canoni di locazione degli alloggi realizzati per
il personale militare” - stabilisce che “per gli alloggi costruiti e gestiti ai sensi della L. 6 marzo 1976
n. 52, qualora non siano stati adottati da parte dei competenti Ministeri i decreti di determinazione dei
canoni di locazione ai sensi dell'art. 1, comma 3, della stessa legge, gli stessi sono determinati
pagina 11 di 22 secondo le disposizioni di cui alla legge regionale n. 13 del 1989 e successive modifiche ed
integrazioni”.
In primo luogo, occorre dare atto dell'esistenza di una precedente pronuncia di inammissibilità della
Corte costituzionale, la quale ha esaminato la medesima questione dedotta in analogo giudizio pendente davanti a questo Tribunale (Corte Costituzionale, sentenza n. 228 del 2020).
Infatti, con ordinanza del 2 agosto 2019, il giudice designato di questo Tribunale aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale della medesima norma sulla quale si fonda nell'odierno giudizio la pretesa creditoria di (art. 4 della legge della Regione autonoma Sardegna 3 luglio 2003, n. CP_1
7) in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettere d), g) e h) della Costituzione.
Nel giudizio di costituzionalità, la Regione Sardegna aveva richiamato l'art. 14 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e l'art. 39 del d.P.R. 19 maggio
Contr 1949, n. 250 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna), in forza dei quali la era succeduta nei beni e nei diritti patrimoniali dello Stato, quanto agli immobili inseriti nell'elenco indicato dal medesimo art. 39.
La Regione Autonoma della Sardegna aveva quindi dedotto che gli alloggi concessi in godimento alle forze dell'ordine erano transitati nel patrimonio regionale, sulla base del meccanismo normativo ricordato, a seguito di protocollo di intesa tra Agenzia del demanio e Regione del 23 maggio 2013.
Nella richiamata decisione della Corte Costituzionale (sentenza n. 228 del 2020) risulta che “la
Regione Autonoma della Sardegna aveva quindi dedotto che gli alloggi concessi in godimento alle
forze dell'ordine erano transitati nel patrimonio regionale, sulla base del meccanismo normativo
ricordato, a seguito di protocollo di intesa tra Agenzia del demanio e Regione del 23 maggio 2013.
pagina 12 di 22 La Regione autonoma Sardegna ha infatti dedotto che tale bene è transitato nel patrimonio
regionale, sulla base del meccanismo normativo appena ricordato, e a seguito di un protocollo di
intesa tra Agenzia del demanio e Regione del 23 maggio 2013, al quale si riferisce l'elenco dei beni
trasferiti. In ragione di ciò, a decorrere dal 22 luglio 2013 è stata accertata l'insuscettibilità di utilizzo
per fini di competenza statale dell'immobile concesso in godimento all'opponente nel processo
principale.
Omettendo di considerare la normativa statutaria e di attuazione dello statuto speciale così
ricordata, per trarne conseguenze in ordine alla peculiare vicenda del bene oggetto del giudizio a quo,
il rimettente ha dunque mancato di motivare sulla necessaria applicabilità della norma impugnata in
tale giudizio.
Quest'ultima, infatti, regola i canoni degli alloggi costruiti e gestiti ai sensi della legge n. 52 del
1976, che, quand'anche ne sia affidata la gestione alle Regioni, «rimangono di proprietà dello Stato»
(art. 1, comma 1, della legge n. 52 del 1976).
Anche ammesso che tale presupposto, sia pure a partire dal 2013, sia venuto meno, quanto
all'alloggio per cui pende il giudizio principale, e che la pretesa creditoria azionata avanti al
rimettente concerna anche tale arco di tempo, non è stata offerta una adeguata motivazione sulla
perdurante applicabilità della norma impugnata al caso di specie.
Tale omissione si traduce in una ragione di inammissibilità delle questioni di legittimità
costituzionale (ex plurimis, sentenze n. 146, n. 30 del 2020 e n. 13 del 2020)”.
Le valutazioni contenute nella sentenza della Corte Costituzionale devono essere richiamate e condivise per le ragioni che seguono.
pagina 13 di 22 In primo luogo, la disciplina dei rapporti di locazione fra dipendenti statali e azienda regionale non può essere ricondotta tra le materie di competenza esclusiva dello Stato, in relazione agli aspetti di natura patrimoniale rilevanti nella presente opposizione.
Deve darsi atto in proposito che l'articolo 117 della Costituzione è stato sostituito dall'art. 3, L. Cost.
18 ottobre 2001, n. 3 che ora prevede: “spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni
materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato”.
L'art. 117 comma II della Costituzione, nella sua attuale formulazione, indica un elenco di materie per le quali è prevista la legislazione esclusiva dello Stato e non indica espressamente quella per cui è
causa, trattandosi di gestione di beni immobili rientranti nella generale tipologia dell'edilizia residenziale pubblica piuttosto che della difesa e delle forze armate (art. 117 cit. lett. D).
Avuto riguardo alla violazione del dettato costituzionale sotto il profilo della ragionevolezza, si deve anzitutto evidenziare che le doglianze dell'opponente appaiono generiche, non essendo stati indicati gli specifici profili della violazione di tale principio a seguito dell'aggiornamento del canone.
Piuttosto, si deve ritenere che sia conforme all'interesse generale del buon andamento della pubblica amministrazione tutelato dall'art. 97 della Costituzione, la previsione di un allineamento del canone secondo i parametri dell'edilizia agevolata, essendo giustificato dalla necessità di adeguamento al costo della vita.
Analogamente, deve essere disattesa l'eccezione di incostituzionalità in ragione della discriminazione territoriale, tenuto conto della genericità della questione dedotta, con riferimento all'asserita diversità di trattamento degli assegnatari degli alloggi di servizio della Sardegna rispetto a quelli di altre Regioni italiane (non meglio specificate).
pagina 14 di 22 Questo Tribunale ritiene altresì che non sussista neanche la lamentata violazione degli artt. 24 e 113
della Costituzione, sia nella parte in cui la legge sarebbe di fatto una legge - provvedimento che nella parte in cui sarebbe stata sottratta la questione all'autorità giudiziaria.
In particolare, la legge provvedimento interviene su una specifica questione con disposizioni particolari e concrete, mentre nel caso di specie, la disposizione censurata è suscettibile di essere applicata a una serie indefinita di casi sussumibili nella fattispecie per un tempo indefinito.
D'altra parte, la norma in esame non preclude affatto l'accesso alla tutela giurisdizionale, limitandosi a regolare aspetti economici del rapporto locatizio, ferma restando il diritto del conduttore di adire l'autoità
giudiziaria per contestare l'applicazione dei criteri di aggiornamento.
Tanto premesso, si deve ritenere manifestamente infondata la questione di illegittimità
costituzionale sollevata dall'opponente.
*****
Seguendo l'ordine logico delle questioni sottoposte all'attenzione di questo Tribunale, deve essere esaminata la richiesta istruttoria di parte opponente relativa all'espletamento della CTU per stabilire la misura delle maggiorazioni dei canoni di locazione aggiornati.
La richiesta non può essere accolta.
Ritiene infatti il Tribunale che il prospetto riepilogativo delle maggiorazioni oggetto della domanda di sia analitico ed emesso in applicazione dei parametri di legge. CP_1
In particolare, i canoni di locazione dovuti dal sono stati calcolati da sino al Pt_1 CP_1
mese di luglio del 2003 secondo quanto stabilito nel contratto di locazione.
A far data dall'agosto del 2003, essi sono stati calcolati secondo quanto previsto dalla L.R. n. 7 del
2003, ossia con rinvio al meccanismo di determinazione del canone indicato nella L.R. n. 13 del 1989 e con le maggiorazioni risultanti dalla sua applicazione.
pagina 15 di 22 A fronte dei calcoli di A.R.E.A. sulle mensilità maggiorate, il Tribunale osserva che essi non sono stati oggetto di specifica contestazione da parte del , il quale ha genericamente contestato i Pt_1
parametri utilizzati per il calcolo matematico del canone maggiorato.
Mediante tali generiche attestazioni, l'opponente non ha assolto all'onere di contestazione specifica dei fatti posti a fondamento della pretesa creditoria su di sé gravante, in quanto convenuta in senso sostanziale nell'odierno giudizio di opposizione.
Si richiamano sul punto gli insegnamenti della Suprema Corte: “secondo indirizzi ermeneutici
consolidati nella giurisprudenza di nomofilachia (da ultimo, Cass. 16/05/2019, n. 13240),
l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice
deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione
sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha
l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a
fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass.
03/02/2006, n. 2421). La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto
(Cass. 19/10/2015, n. 21101) il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla
legge (Cass. 11/03/2011, n. 5915; Cass. 03/03/2009, n. 5071), compresa la mancata contestazione, in
tutto o in parte, ad opera dell'opponente (convenuto sostanziale) del fatto invocato dal creditore
opposto a sostegno della pretesa azionata. Ѐ, infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto
ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda:
dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati si ritengono non controversi
e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass. 16/12/2010, n. 25516), essendo tuttavia necessario, a
tal fine, che il fatto sia esplicitamente ammesso ovvero che la difesa dell'opponente sia stata impostata
pagina 16 di 22 su circostanze incompatibili con il disconoscimento (Cass. 17/11/2003, n. 17371). La non
contestazione del convenuto costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della
determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da
qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà,
perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso
dall'ambito degli accertamenti richiesti (ex plurimis, Cass. 23/03/2022, n. 9439; Cass. 17/06/2016, n.
12517; Cass, 09/03/2012, n. 3727; Cass. 05/03/2009, n. 5356)” (Cassazione Civile, sez. III, Ordinanza
n. 20597 del 27.06.2022).
Applicando l'insegnamento al caso di specie, si deve rilevare che, nel ricorso in opposizione, il si è limitato a contestare genericamente i calcoli operati da sui canoni maggiorati, Pt_1 CP_1
senza specificare quali fossero gli importi errati e a quali periodi si riferissero, sostenendo di avere versato i canoni di locazione come da contratto.
Tali generiche allegazioni dell'opponente non assolvono all'onere di contestazione specifica dei fatti posti a fondamento della pretesa creditoria, che devono pertanto ritenersi non contestati.
Si deve anche osservare che la parte opposta ha chiesto il pagamento anche dei canoni maggiorati per i periodi successivi a quello dedotto nel ricorso monitorio.
Tale domanda, peraltro, non essendo stata proposta nel ricorso monitorio, ha carattere di novità ed è
pertanto inammissibile, dovendo essere oggetto di accertamento in separato giudizio quanto ai periodi successivi, per i quali peraltro non è stato prodotto da il prospetto di calcolo dei canoni CP_1
maggiorati.
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pagina 17 di 22 Passando al merito della decisione, deve essere esaminata in via preliminare l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente in merito all'estinzione del diritto al pagamento delle differenze sui canoni di locazione.
In particolare, il ha eccepito l'estinzione dei canoni relativamente a tutto il periodo Pt_1
anteriore al 13 ottobre del 2011, in considerazione della diffida di pagamento in atti recante tale data
(“E – accertare in relazione alle somme richieste anteriori all'ottobre del 2011 l'estinzione del relativo
diritto di credito per intervenuta prescrizione quinquennale”).
Secondo l'opponente, infatti, tale richiesta aveva avuto funzione di comunicazione di mera modifica contrattuale con valenza ex nunc e non efficacia interruttiva per il periodo pregresso.
ha invece sostenuto che la modifica del canone contrattuale aveva operato ex lege in forza CP_1
della legge regionale del 2003 e che la diffida del 2011, applicativa del disposto normativo, aveva avuto efficacia interruttiva della prescrizione per tutto il periodo anteriore.
Ritiene il Tribunale che dal contenuto dei documenti nn. 4 e 5 allegati al ricorso monitorio si evince che aveva intimato il pagamento dei canoni maggiorati, costituendo in mora il debitore agli CP_1
effetti dell'art. 1219 c.c. con la conseguente produzione dell'effetto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c.
Tanto premesso, l'eccezione di prescrizione della parte opponente è solo in parte fondata.
Al caso di specie, trattandosi del diritto al corrispettivo di un contratto di locazione, si applica la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 3 c.c.
Avuto riguardo al termine a quo si deve fare riferimento alle date di notifica delle intimazioni di pagamento.
pagina 18 di 22 Agli atti sono presente due atti interruttivi, il primo con lettera raccomandata notificata il 22.10.2011
e il secondo con raccomandata recapitata il 19.04.2016.
Da ciò consegue che - non essendo intervenuta alcuna intimazione di pagamento anteriore da parte di deve ritenersi che si siano estinte per prescrizione le mensilità maturate dal 2004 fino al CP_1
30.09.2006.
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Nel merito, il ha sostenuto che non fosse dovuta alcuna somma a titolo di differenze Pt_1
maturate sul canone di locazione originariamente pattuito in ragione dell'inapplicabilità di una normativa differente da quella statale richiamata in contratto.
A fondamento della pretesa inapplicabilità, l'opponente ha sostenuto l'impossibilità di equiparare al concetto di edilizia residenziale pubblica gli alloggi di servizio statali di cui alla L. n. 52 del 1976 in quanto destinati a soddisfare finalità organizzative di buon andamento della pubblica amministrazione e non finalità sociali.
In secondo luogo, il ha sostenuto la nullità della modifica unilaterale del contratto e la Pt_1
nullità dell'aumento del canone per difetto di causa.
I motivi di opposizione, esaminati congiuntamente, devono essere rigettati alla luce delle disposizioni contrattuali e normative per i motivi che seguono.
L'art. 1 della legge statale del 1976 applicabile al caso di specie prevede infatti che i canoni di locazione siano stabiliti «con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per
il Tesoro, sentiti i Ministri interessati e il comitato per l'edilizia residenziale».
pagina 19 di 22 Tali decreti non sono mai stati adottati, sicché nella Regione Sardegna, in cui la relativa azienda regionale per l'edilizia abitativa è assegnataria della gestione degli alloggi, i contratti sono stati fin dall'origine stipulati con rinvio alla disciplina dell'edilizia residenziale pubblica.
Infatti, questo Tribunale osserva che l'art. 3 del contratto di locazione stipulato dal Pt_1
prevedeva che “il canone di locazione è stabilito in lire 367,400 mensili. L'importo di detto canone è
stato determinato ai sensi delle leggi vigenti in materia di ERP (edilizia residenziale pubblica) e potrà
essere variato in qualsiasi momento a seguito dell'applicazione di norme di legge”.
L'art. 4 della L.R. 7 del 2003 prevede che “per gli alloggi costruiti e gestiti ai sensi della Legge 6
marzo 1976, n. 52, qualora non siano stati adottati da parte dei competenti Ministeri i decreti di
determinazione dei canoni di locazione ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della stessa legge, gli stessi
sono determinati secondo le disposizioni di cui alla legge regionale n. 13 del 1989, e successive
modifiche ed integrazioni”.
In particolare, l'art. 36 della legge della Regione Sardegna n. 13 del 1989 prevede l'aggiornamento annuale al costo della vita del canone di locazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica.
D'altro canto, anche con l'art. 19 del contratto di locazione le parti avevano fatto espresso rinvio alle norme di legge dell'edilizia residenziale pubblica, in quanto compatibili e dunque avevano già a monte riconosciuto contrattualmente la loro applicabilità.
Questo Tribunale osserva che il legislatore regionale del 2003, a rimedio del vuoto normativo lasciato dalla mancata emanazione dei decreti interministeriali, ha disciplinato la materia dell'adeguamento con rinvio ai criteri di miglior favore propri dell'edilizia popolare.
pagina 20 di 22 Le due tipologie di alloggi, con distinte funzioni di servizio e di edilizia popolare, vengono pertanto assimilate dalla legge regionale ai soli fini dell'aggiornamento del canone locatizio, in ragione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione.
Deve darsi anche atto che la Corte d'Appello di Cagliari - con la sentenza n. 339/2009 del
21.01.2010 - aveva già considerato legittima la pretesa di di determinazione dei canoni nella CP_1
misura della L. R. n. 13/1989, in forza del dispositivo di cui all'art. 4 della L.R. n. 7/2003, a far data dall'entrata in vigore di quest'ultima.
Deve infatti ritenersi legittima la pretesa dell'ente locatore di riscuotere le somme maggiorate del canone di locazione, sia sulla base della normativa regionale del 2003 che del rinvio mobile operato dal contratto alla normativa di edilizia residenziale pubblica.
Traendosi dunque le conclusioni in merito agli importi dovuti dall'opponente, si devono detrarre dal prospetto di calcolo di le mensilità prescritte pari complessivamente alla somma di 6.408,66 CP_1
euro (doc. 3 allegato 1, dal rigo 117 al rigo 141 del fascicolo monitorio).
Perciò, il credito azionato in monitorio - pari a 32.961,28 euro alla data del 30.04.2016 - detratte le annualità prescritte, deve essere rideterminato in 26.552,62 euro.
Sulla somma così liquidata, essendo debito di valuta, devono essere calcolati gli interessi legali calcolati dalla data della notifica del ricorso monitorio (capitale + interessi legali: € 29.205,34).
Tanto premesso, in parziale accoglimento dell'opposizione, deve essere Parte_1
condannato al pagamento della somma sopra indicata in favore di CP_1
Le spese del giudizio devono essere poste a carico dell'opponente secondo il criterio della soccombenza parziale e sono liquidate in dispositivo - in misura minima per l'attività di trattazione e in misura media per le altre tre fasi - sulla base del valore della causa fino a euro 52.000,00.
pagina 21 di 22
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. in parziale riforma del decreto ingiuntivo, condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della somma complessiva di euro 29.205,34 per le causali in premessa;
2. condanna l'opponente a rifondere in favore dell'opposta le spese di lite che si liquidano in complessivi 5.034,75 euro, oltre rimborso spese forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge, pari ai 3/4
delle spese, rimanendo compensate per la restante parte.
Cagliari, 12.02.2025 Il Giudice
dott. Paolo Corso
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2003 n.7, in principalità, per contrasto con il principio costituzionale di ragionevolezza degli atti