Articolo 21 della Legge 4 aprile 1952, n. 218
Articolo 20Articolo 22
Versione
30 aprile 1952
Art. 21.
Le prestazioni a carico del Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali a favore degli assicurati contro la tubercolosi e contro la disoccupazione involontaria sono corrisposte direttamente dalle rispettive assicurazioni obbligatorie nei limiti, nei modi e con l'osservanza delle norme vigenti in materia.
I contributi dovuti al Fondo predetto per la tubercolosi e per la disoccupazione sono assegnati alle rispettive assicurazioni obbligatorie.
Per la determinazione della misura e delle modalita' di riscossione dei contributi suddetti si applicano le norme contenute nei commi secondo, terzo, quarto e quinto del precedente art. 17.
Entrata in vigore il 30 aprile 1952
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente