Sentenza 20 giugno 2024
Ordinanza cautelare 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 21/02/2025, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00704/2025 REG.PROV.CAU.
N. 05712/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 5712 del 2024, proposto dall’Azienda Sanitaria Locale Barletta – Andria - Trani, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Andrea Scarpellini Camilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
-OMISSIS- in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati Gennaro Rocco Notarnicola e Carlo Tangari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
nei confronti
della Regione Puglia e di-OMISSIS-, non costituite in giudizio,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) n. 782/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’articolo 98 cod. proc. amm.;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025, il Pres. Raffaele Greco e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Vista la nota da ultimo depositata, con la quale parte appellante ha dichiarato di rinunciare all’istanza cautelare;
Ritenuto di dover prendere atto della predetta rinuncia, e che le spese della presente fase possono essere compensate, sussistendo giusti motivi;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) dà atto della rinuncia all’istanza cautelare.
Compensa tra le parti le spese della presente fase.
La presente ordinanza è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente, Estensore
Stefania Santoleri, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO
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