Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 03/04/2025, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Avellino n. 52/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 03/04/2025
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
1
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281sexies c.p.c. resa nella causa n. 52/2023 avente ad oggetto “opposizione a cartella di pagamento” e vertente tra
(C.F./P.IVA: ), col Parte_1 C.F._1 ministero/assistenza dell'avv. MAURIELLO WALTER
-opponente- e
(C.F./P.IVA: Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, col P.IVA_1 ministero/assistenza dell'avv. GALASSO MASSIMO
- opposta - e C.F./P.IVA: ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, col ministero/assistenza dell'avv. RUGIERO RENATO
- opposta - nonché
(C.F./P.IVA: , in persona Controparte_3 P.IVA_3 del Ministro p.t., col ministero/assistenza dell'AVVOCATURA DELLO STATO
- opposta - Conclusioni All'udienza del 03/04/2025 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. le parti concludevano come da note scritte depositate MOTIVAZIONE I. Fatti rilevanti della causa Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 012 2022 00073046 32 000, notificatagli ad iniziativa di
[...]
a mezzo pec in data 20/12/2022, per Controparte_4
2 Tribunale di Avellino n. 52/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
il mancato pagamento di €. 4.648,59, di cui 3.000,00 per “Cassa depositi e prestiti
- cassa ammende” ed euro 1.648,59 per “Spese processuali”, somma poi maggiorata delle spese di notifica dell' per un ammontare Controparte_5 complessivo pari ad € 4.654,47, chiedendo altresì la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, sussistendo la ricorrenza di tutti i presupposti di legge, ovvero fumus boni juris e periculum in mora. A fondamento dell'opposizione i seguenti motivi: I. Sulla giurisdizione e sulla competenza del Tribunale di Avellino. […] atteso che […] la presente controversia ha ad oggetto crediti relativi a spese di giustizia per i quali la giurisprudenza è granitica nel ritenere radicata la competenza per la trattazione delle relative questioni dinanzi al giudice ordinario.; II. Inesistenza della notifica della cartella di pagamento opposta […] visto che […] l' ha Controparte_6 effettuato tale notifica mediante un indirizzo di posta elettronica non iscritto nei pubblici registri. La notifica, infatti, proviene dall'indirizzo mentre gli indirizzi pec Email_1 riconducibili all' e presenti nei pubblici registri Controparte_1 sono t estratto dai registri IPA e INI-PEC e Email_3
t estratto da REGINDE […]; III. Omessa notifica Email_4 degli atti presupposti e conseguente nullità della cartella di pagamento impugnata. […] atteso che […] nel caso di specie, la notifica della cartella impugnata non è stata preceduta dalla notifica dell'avviso bonario di cui all'art. 212
T.U. spese di Giustizia il quale sancisce che, a seguito della quantificazione analitica degli l'importi dovuti, “l'ufficio notifica al debitore l'invito al pagamento dell'importo dovuto, con espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo, in caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti” […]; IV. Difetto assoluto di motivazione della cartella di pagamento impugnata. […] visto che […] La cartella di pagamento impugnata è priva di motivazione in ordine alle pretese azionate in quanto l' ha riportato solo un sintetico richiamo alle pretese Controparte_7
(asseritamente) dovute senza alcuna ulteriore motivazione in merito […] l'
[...]
si è limitata a fornire gli estremi di un provvedimento, Controparte_1 senza tuttavia specificare altri elementi importanti, quali ad esempio la natura del provvedimento, il momento in cui esso ha acquisito forza di giudicato, in tal modo ostacolando non solo la piena ricognizione delle debenze da parte del contribuente, ma di fatto rendendo fragile la ricostruzione dei termini previsti dalla legge al fine di non incorrere nella decadenza dal potere di riscossione […]; V. Inesistenza del credito per intervenuta decadenza. […] atteso che […] La predetta cartella, infatti, fa riferimento ad un provvedimento emesso in data 07/11/2017 e, successivamente, iscritto a ruolo in data 25.11.2022. Tale modus operandi risulta in contrasto con quanto statuito dal T.U. spese di giustizia il quale all'art. 212 sancisce che “Passato
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in giudicato o divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo, l'ufficio notifica al debitore l'invito al pagamento dell'importo dovuto, con espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo, in caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti” e che “Nell'invito è fissato il termine di un mese per il pagamento ed è richiesto al debitore di depositare la ricevuta di versamento entro dieci giorni dall'avvenuto pagamento”. Il medesimo T.U. all'art. 213 statuisce, poi, che “l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo scaduto inutilmente il termine per
l'adempimento, computato dall'avvenuta notifica dell'invito al pagamento e decorsi
i dieci giorni per il deposito della ricevuta di versamento”. Tanto risulta confermato anche da quanto disposto dall'art. 227-ter, comma 1, del t.u. n. 115/2002 il quale stabilisce che si proceda all'iscrizione a ruolo “entro un mese dal passaggio in giudicato dalla sentenza o dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo o, per le spese di mantenimento, [è] cessata l'espiazione in istituto”. Invero, l'art. 227 ter ha modificato la procedura di riscossione delle spese processuali e delle pene pecuniarie esigibili a seguito del passaggio in giudicato o della definitività del provvedimento da cui sorge l'obbligo, già disciplinata dall'art. 212 del citato D.P.R. n. 115 del 2002, prevedendo che a cura dell'agente della riscossione siano notificate al debitore una comunicazione contenente l'intimazione a pagare l'importo dovuto nel termine di un mese e la contestuale cartella di pagamento con l'intimazione ad adempiere entro venti giorni successivi alla scadenza del predetto termine, con avviso che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata. Ebbene, secondo quanto statuito dalla normativa sopra citata,
è evidente che l'Ufficio impositore nonché l'ente deputato all'iscrizione a ruolo delle somme di che trattasi siano incorsi in decadenza non avendo provveduto nel termine di 30 giorni a procedere all'iscrizione a ruolo della propria pretesa, ma solo nel 2022. Peraltro, si consideri che in materia di riscossione a mezzo ruolo delle spese di giustizia per espressa previsione dell'art. 223 del T.U.S.G. “si applicano gli articoli 17, comma 1, e 22 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, l'articolo
12, commi 1, 2 e 4, gli articoli 24, 25, commi 1, 2 e 3, gli articoli 26, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'articolo 24, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, egli articoli 30 e 31 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni”. Per l'effetto, al caso di specie, trova applicazione l'art. 25 del DPR n. 602/1973 il quale individua i termini entro il quale il concessionario deve provvedere alla notifica della cartella di pagamento a pena di decadenza. Ai sensi dell'appena citata norma, infatti, “il concessionario deve provvedere alla notifica della cartella di pagamento – a pena di decadenza – entro il 31 dicembre: a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è
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presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché' del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973; c) del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio”. Nel caso di specie, dunque, trattandosi di un provvedimento del 2017, l'Agente della Riscossione avrebbe dovuto provvedere all'iscrizione a ruolo della pretesa entro e non oltre il 31.12.2019; l'atto impugnato, invece, riporta quale data di iscrizione a ruolo il 25.11.2022. Tanto determina l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo della pretesa e la decadenza dal potere impositivo da parte dell'Ente Impositore. […]. Costituitosi in giudizio, l'ente opposto Controparte_8
, in persona del legale rappresentante pro tempore, instava per
[...]
l'integrale conferma della cartella impugnata, emessa nel pieno rispetto della normativa di riferimento, stante l'infondatezza, in rito e nel merito, dei motivi dedotti a fondamento dell'opposizione. In particolare, l'ente deduceva:
1. Errata interpretazione e falasa applicazione dell'art. 26, comma 2, del D.P.R .602/73. Infondatezza dell'eccezione di nullità della notifica. Errata interpretazione e falsa applicazione dell'art. 156
c.p.c. […] atteso che […] la notificazione dell'opposto atto è avvenuta nel pieno rispetto della disciplina di legge vigente, allo specifico indirizzo PEC del destinatario, come risultante dai predetti elenchi e dalla stessa ricevuta, raggiungendo la piena conoscenza da parte del contribuente che, difatti, ne ha proposto opposizione […]
Pertanto, l'avvenuta proposizione dell'opposizione di cui è causa, nei termini, ha avuto l'inequivocabile effetto di sanare ogni supposto vizio attinente alla notifica dell'atto opposto […];
2. Infondatezza dell'eccezione di illegittimità della cartella per carenza di motivazione. Erronea interpretazione dell'art. 25 del D.P.R. 602/73
e dell'art. 6 del D.M. 321/99. Difetto di legittimazione passiva […] visto che […] Preliminarmente, va ricordato che l'art. 7 della Legge 212/2000, al comma II alla let.
a), stabilisce che “Gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare: a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali
è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è
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possibile ricorrere in caso di atti impugnabili”. La norma è chiara nell'indicare cosa devono, tassativamente, indicare gli atti emessi dall' . Controparte_9
Pertanto, gli obblighi pubblicistici sono stati ampiamente rispettati nella cartella opposta. La cartella di pagamento, per altro, è stata redatta in conformità ai modelli approvati dal Ministero delle Finanze, così come prescritto dall'art. 25 indicato in epigrafe. Anche il suo contenuto è esattamente determinato dalla Amministrazione
Finanziaria e, più precisamente, dall'art. 6 del D.M. 321/99 e ss. modifiche. La cartella impugnata, in conclusione, contiene tutti gli elementi richiesti dalla legge
[…];
3. Infondatezza dell'eccezione di nullità della cartella per omessa notifica degli atti presupposti. Difetto di legittimazione passiva […] considerato che […]la cartella per cui è causa è stata emessa per recupero spese Cassa Ammende. Ciò posto, è pacifico in Giurisprudenza il principio secondo il quale “In materia di riscossione mediante ruolo delle spese processuali relative a sentenze penali di condanna, l'iscrizione a ruolo del credito effettuata dopo il 4 luglio 2009, data di entrata in vigore della l. n. 69/2009, che ha modificato l'art. 227-ter d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, non deve essere preceduta dalla notificazione dell'invito al pagamento
(Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, ordinanza n. 21178/17)”. Non è, dunque, previsto, nel caso in esame, la notifica di un avviso prodromico alla cartella. Ad ogni buon conto, sul punto eccepisce la propria carenza Controparte_1 di legittimazione passiva in quanto la notifica dei pregressi avvisi di accertamento e/o liquidazione è attività di esclusiva competenza degli Enti impositori che hanno disposto l'iscrizione a ruolo e, quindi, hanno facoltà di interloquire in ordine alle eccezioni mosse, attesa l'assoluta estraneità della comparente a tutta l'attività pregressa alla notifica della cartella […];
4. Infondatezza dell'eccezione di violazione dell'art. 25 del D.P.R .602/73. Difetto di legittimazione passiva in ordine alla presunta decadenza. […] atteso che […] La censura non può trovare accoglimento in quanto in materia di recupero di spese di giustizia non opera il termine decadenziale di cui al citato art. 25, alla luce dei chiarimenti già esplicitati da costante orientamento della Corte di legittimità in ordine al perimetro propriamente tributario della norma richiamata (cfr. Cass., 08/11/2018, n. 28529;
Cass. civ. Sez. III, Ord., 23 APRILE 2020, n. 8147). Pertanto, l'unico termine a cui soggiace il credito sotteso alla cartella de qua è quello decennale di prescrizione. A tutto voler prescindere, si fa rilevare che, come si evince chiaramente dalla cartella impugnata, notificata in data 05/01/2023, il ruolo sotteso è stato consegnato al concessionario il 25/11/2022 (cfr. pag. 5 di 14). È di palmare evidenza che l'
[...]
ha correttamente operato avendo notificato la cartella a non meno Controparte_9 di 2 mesi dalla consegna del ruolo medesimo […]. Costituitosi in giudizio, l'altro ente opposto Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, instava anch'esso per
[...]
l'integrale conferma della cartella impugnata, emessa nel pieno rispetto della 6 Tribunale di Avellino n. 52/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
normativa di riferimento, stante l'infondatezza, in rito e nel merito, dei motivi dedotti a fondamento dell'opposizione. In particolare, l'ente deduceva quanto segue: […] INFONDATEZZA NEL MERITO DELLA DOMANDA AVVERSARIA. […] Del tutto infondata in fatto e diritto è, anzitutto, l'eccezione avversaria in ordine alla nullità e/o inesistenza della notifica a mezzo pec della cartella impugnata al pari della giurisprudenza richiamata a sostegno di tale opzione esegetica, atteso che il mancato utilizzo di una PEC istituzionale da parte del notificante non può determinare l'inesistenza giuridica della notifica, in assenza di un'espressa previsione legislativa in tal senso […] La cartella impugnata, infatti, non doveva essere preceduta, per legge, da alcun avviso di liquidazione e/o avviso di pagamento ed erano chiaramente note al ricorrente le sentenze sopracitate da cui scaturiscono i crediti oggetto dell'odierna contesa. La cartella impugnata, inoltre, contiene tutti i requisiti di forma e contenuto prescritti dalla legge […] Né si è consumata nel caso di specie la decadenza invocata ex adverso, tenuto conto che:
a) è stata disposta la sospensione straordinaria del “decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali” dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 (termine, quest'ultimo, poi prorogato all'11 maggio 2020 dal decreto legge 8 aprile 2020, n. 23), ex articolo 83, comma 2, del decreto legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito con modificazioni in legge, allo scopo di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria;
b) in data 20 dicembre 2022 è stata notificata all'attore la cartella oggetto dell'odierna impugnazione;
c) il termine di cui all'art. 227 ter del Testo Unico Spese di Giustizia è meramente ordinatorio e che tale norma non contempla alcuna decadenza relativa ai crediti in commento, al pari dell'art. 25 del DPR 602/73. […]. Costituitosi in giudizio, all'esito della disposta rinnovazione della notifica nei suoi confronti, l'ulteriore ente opposto , Controparte_3 in persona del pro tempore, in qualità di ente creditore, instava anch'esso CP_10 per l'integrale conferma della cartella impugnata, emessa nel pieno rispetto della normativa di riferimento, stante l'infondatezza, in rito e nel merito, dei motivi dedotti a fondamento dell'opposizione. In particolare, l'ente creditore deduceva: […] 1) SULL'OMESSA NOTIFICA DELL'INVITO AL PAGAMENTO. L'eccezione avversa in ordine all'omessa notifica dell'invito al pagamento è del tutto infondata. Invero, il credito sotteso alla cartella opposta riguarda spese di giustizia relativa ad una sentenza dell'anno 2017 per cui non era più necessario notificare l'invito al pagamento ex art. 212 d.lgs. 115/02 […]; 2) SULLA ASSERITA DECADENZA
2.1. La sollevata eccezione di decadenza ex art. 25
d.p.r. 602/73 è, parimente, palesemente infondata. Tale disposizione è applicabile solo alle entrate patrimoniali tributarie e non a quelle non tributarie […] D'altra parte, come già accennato, in materia di riscossione di pene pecuniarie penali non
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si applicano più gli artt. 211 e ss. del d.p.r. n. 115/2002 […] L'art. 227 ter, al comma
2, richiama unicamente il comma 2 dell'art. 25 del d.p.r. 602/73, relativo alla cartella di pagamento, mentre non richiama il comma 1 relativo ai termini decadenziali ivi previsti;
allo stesso modo, l'art. 227 quater, tra le disposizioni del Titolo precedente, richiama unicamente gli articoli 214, 215, 216, 218, comma 2, e 220, mentre alcuna disposizione di tale Titolo, che ha indubbio carattere speciale rispetto a quello che lo precede, richiama l'art. 223, che, a sua volta, invece rinvia all'art. 25 d.p.r. n.
602/73, compreso il comma primo […] Né si potrebbe applicare analogicamente l'art. 223 e, per esso, i termini di decadenza dell'art. 25 comma 1 del d.p.r. n. 602/73, in quanto i termini di decadenza costituiscono previsioni eccezionali che devono essere oggetto di espressa previsione legislativa, non potendo applicarsi in via analogica.
2.2. Il termine di un mese di cui all'art. 227 ter, inoltre, è pacificamente ordinatorio (come riconosce anche l'attore). […]; 3) SULLA MOTIVAZIONE DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO. Parimenti inammissibile è l'eccezione di difetto di motivazione della cartella di pagamento che costituisce, anche questo, un vizio da far valere nel termine decadenziale prescritto dall'art. 617 c.p.c. […]; 3) SULLA NOTIFICA DELLA CARTELLA DA INDIRIZZO NON CENSITO NEI PUBBLICI REGISTRI.
L'eccezione in rubrica indicata deve ritenersi senz'altro infondata, avendo la Corte di Cassazione, con sentenza 982/23, chiaramente ammesso la possibilità di notifica della cartella esattoriale da indirizzo non censito nei pubblici registri. […]. Così instauratosi il contraddittorio, ammessa e prodotta la documentazione, la causa, ritenuta matura per la decisione, giungeva all'odierna udienza per la pronuncia della sentenza, previo deposito di note conclusionali. II. Ragioni giuridiche della decisione Sull'opposizione Infondata, per le assorbenti ragioni di cui in seguito, si ritiene l'opposizione, così come proposta. Privo di pregio risulta infatti il motivo rubricato Inesistenza della notifica della cartella di pagamento opposta, come supra riportato. Secondo condivisa giurisprudenza, difatti, È valida ed efficace, la notifica della cartella di pagamento effettuata a mezzo Pec da un indirizzo non contenuto nei pubblici registri, quando è certa la riconducibilità dell'atto - qui non posta in discussione e comunque del tutto evidente (v. t) - all'ente Email_1 incaricato della riscossione di quanto dovuto dal contribuente (ordinanza n. 26682 del 14 ottobre 2024), essendosi altresì precisato che In tema di notificazione a mezzo PEC utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito “internet”, ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della I. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli
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avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente (v. ordinanza n. 982 del 2023). Del pari infondato risulta il motivo rubricato Omessa notifica degli atti presupposti e conseguente nullità della cartella di pagamento impugnata, come supra riportato. Secondo altrettanto condivisa giurisprudenza, infatti, In materia di riscossione mediante ruolo delle spese processuali relative a sentenze penali di condanna - quali quelle di cui al caso di specie - l'iscrizione a ruolo del credito effettuata dopo il 4 luglio 2009 - qui effettivamente avutasi nel 2022 - data di entrata in vigore della l. n. 69/2009, che ha modificato l'art. 227-ter d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non deve essere preceduta dalla notificazione dell'invito al pagamento (Cassazione, sez. VI Civile - 3, ordinanza n. 21178/17), ferma l'ulteriore precisazione secondo cui la notificazione di tale invito non è del resto prevista neppure dall'art. 227ter, d. P. R. n. 115/2002, il quale non contempla un termine di decadenza secondo quanto chiarito da Cass., sez. 3, ord. 10 maggio 2023, n. 12614, per la quale la ricorrenza di un caso di decadenza va esclusa in considerazione sia della mancanza di esplicita previsione normativa circa la perentorietà del termine in questione, sia dell'assenza di uno spazio operativo funzionale per l'istituto della decadenza, nella materia che occupa. Ancora privo di pregio risulta il motivo rubricato Difetto assoluto di motivazione della cartella di pagamento impugnata, come supra riportato. Costituisce difatti dato pretoriamente acquisito l'affermazione secondo cui nella cartella esattoriale non è indispensabile l'indicazione degli estremi identificativi o della data di notifica dell'accertamento precedentemente emesso, al quale sia stato fatto riferimento, essendo sufficiente l'indicazione di circostanze univoche che consentano l'individuazione di quell'atto - nel caso di specie identificato a mezzo del numero (1998), del tipo (sentenza) della data (7/11/2017) e delle causali (cassa depositi e prestiti - spese processuali) degli importi richiesti - al fine di tutelare il diritto di difesa del destinatario rispetto alla verifica della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti (cfr. Cass., 11/10/2018, n. 25343), con la precisazione che il ricorrente che alleghi lacune nell'identificabilità dei provvedimenti giurisdizionali sottesi alla cartella, contenenti le ragioni dei crediti, deve altresì spiegare - cosa non debitamente avutasi nel caso di specie - quale avrebbe potuto essere, in concreto, la lesione del diritto di difesa subita per questo motivo nell'opporsi ex art. 615, cod. proc. civ., ossia quale sarebbe stata l'ulteriore deduzione che in quella sede avrebbe svolto dopo la migliore conoscenza delle statuizioni, invece assunta come inibita (Cass., 30/01/2019, n. 2553, pagg. 11-12; nonché Cass. Sez. 3 n. 7234/22), atteso che ciò che deve garantire la cartella a mezzo della sua motivazione non è la compiuta conoscenza del contenuto del titolo del credito, bensì la sua identificabilità finalizzata alla possibilità di difendersi nel merito, sicchè
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la parte che sostenga la nullità della stessa per questa ragione, deve anche allegare e dimostrare il concreto pregiudizio conseguentemente patito (Sez. 3 Ord. n. 8147 del 2020; nonché nello stesso senso, in tema di pretese tributarie, Cass., 11/07/2018, n. 18224, pag. 3). Da ultimo infondato risulta anche il motivo rubricato Inesistenza del credito per intervenuta decadenza, come supra riportato. Secondo la giurisprudenza, difatti, In tema di riscossione di spese processuali penali, il termine per procedere all'iscrizione a ruolo di cui all'art. 227 ter, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002 - invocato dall'opponente - non è previsto a pena di decadenza e non ha, perciò, natura perentoria, in difetto di una esplicita previsione normativa in tal senso e dell'assenza di uno spazio operativo funzionale per l'istituto della decadenza nella riscossione di questo tipo di spese, non aventi natura tributaria (Cassazione civile, sez. III, 10 Maggio 2023, n. 12614), così come del resto è pacificamente sancita altresì l'inapplicabilità della decadenza di cui all'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 alle ipotesi di riscossione coattiva di entrate erariali - quali quelle per cui è causa - diverse dai tributi (v. Cass. Sez. 3 Sentenza n. 28529 del 2018; nonché in termini Sez. 3 ordinanza n. 8147 del 2020). Alla stregua di quanto precede, dunque, non potrà che giungersi al rigetto dell'opposizione proposta, con il contestuale assorbimento, stante la dirimente evidenza e il consistente impatto operativo delle ragioni sin qui esposte, di ogni altra doglianza, deduzione od eccezione comunque sollevata o rilevabile. Sulle spese Al rigetto dell'opposizione segue, per il principio di soccombenza, la condanna dell'opponente al rimborso delle spese di lite in favore degli enti opposti costituitisi, liquidate - in applicazione delle tabelle vigenti - nei termini di cui in dispositivo, tenuto conto del valore (sino a € 5.200,00), della natura e della complessità (minima) della controversia, nonché del numero, dell'importanza e della complessità (minima) delle questioni trattate.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da avverso la cartella di Parte_1 pagamento n. 012 2022 00073046 32 000 nei confronti di
[...] nonché di Controparte_11
, respinta o comunque assorbita ogni altra Controparte_3 istanza deduzione ed eccezione, così provvede: rigetta l'opposizione così come proposta e, per l'effetto, conferma la cartella opposta;
condanna
10 Tribunale di Avellino n. 52/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
parte opponente, , alla rifusione in favore dell'opposta Parte_1
delle spese del presente Controparte_1 giudizio, liquidate in € 1.278,00 per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi;
condanna parte opponente, , alla rifusione in favore dell'opposta Parte_1 elle spese del presente giudizio, liquidate in € Controparte_2
1.278,00 per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi;
condanna parte opponente, , alla rifusione in favore dell'opposta Parte_1
delle spese del presente giudizio, liquidate in Controparte_3
€ 1.278,00 per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in data 04/04/2025, entro i termini di cui all'art. 127ter c.p.c.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
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