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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 02/07/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 472/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Giampaolo Cervelli, nella causa civile n. 472/2024
Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv.ti Lorenzo Calvani e Andrea Stramaccia) Parte_1
- ricorrente -
contro avv.ti Dante Duranti, Francesco Duranti e Raffaela Rinaldi) Controparte_1
- resistente –
ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'esito della camera di consiglio dell'udienza del giorno 02.07.2025, alle ore 11.25 la seguente
SENTENZA
ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia, in funzione di giudice del Parte_1
lavoro, per sentire accogliere le seguenti domande: “1) dichiari spettare alla Controparte_1
ricorrente così come in epigrafe, il 2° livello del CCNL Commercio Federdistribuzione DMO Parte_1
applicato dalla convenuta, e le relative differenze, dal 1.11.2011 o la diversa decorrenza che risulterà di giustizia;
2) dichiari spettare alla ricorrente la retribuzione per il tempo di vestizione/svestizione prestato alle dipendenze
della società convenuta per 5 minuti per la vestizione e per 5 minuti per la svestizione per ogni giornata di
effettivo lavoro;
o il diverso tempo che risulterà di giustizia. Condanni l' così come in epigrafe, Controparte_1
al pagamento in favore della ricorrente, per i titoli di cui in narrativa, della somma di Euro 52.881,96 o la
diversa somma, anche superiore, che risulterà di giustizia. Oltre interessi e rivalutazioni dalle singole scadenze
al saldo. Con vittoria di spese e onorari”.
pagina 1 di 12 Sulla premessa di avere lavorato alle dipendenze della resistente dal 22.4.2000 al 30.11.2019 presso l'unità locale di Bibbiena e, successivamente, dal 1.12.2019 al 30.9.2022 – data di cessazione del rapporto di lavoro – presso l'unità locale di Prato, con inquadramento al III° livello del CCNL
Commercio-Federdistribuzione DMO, ha esposto: che, a decorrere dal 1.11.2011, ha svolto mansioni di responsabile del reparto Gastronomia;
che invero, essa ricorrente ha svolto tutte le mansioni specializzate funzionali al regolare andamento dell'attività, con autonoma gestione diretta degli ordini e dell'approvvigionamento delle merci alimentari commercializzate, la preparazione delle pietanze crude e la realizzazione delle ricette per le pietanze cotte messe in vendita, curando altresì i rapporti con i fornitori e con la clientela – anche mediante attività promozionali – e provvedendo all'addestramento e alla formazione professionale degli altri lavoratori assegnati al reparto;
che,
nell'ambito di tali funzioni da capo reparto, ha esercitato in piena autonomia compiti di coordinamento e controllo su tutto il personale del reparto a lei sottoposto;
che, di conseguenza, ha diritto al riconoscimento delle differenze retributive spettanti in relazione al II livello di inquadramento del CCNL applicato, atteso che l'effettivo svolgimento di funzioni di coordinamento e controllo – proprie del caporeparto – distingue il II livello rispetto al III° a lei formalmente attribuito nel corso del rapporto;
che, da ultimo, per espressa disposizione aziendale impartita dalla resistente,
essa ricorrente e i colleghi non erano autorizzati a timbrare l'ingresso in servizio prima di essersi spogliati e aver indossato l'abbigliamento da lavoro, né a timbrare l'uscita dopo essersi nuovamente cambiati e aver indossato gli abiti civili;
che, pertanto, ha diritto alla retribuzione per il tempo impiegato ogni giorno lavorativo per le operazioni di vestizione e svestizione, stimato in 5 minuti per ciascuna delle due attività.
Si è costituita in giudizio che ha contestato il ricorso, tanto in fatto quanto in Controparte_1
diritto, chiedendone il rigetto. A sostegno dell'infondatezza della domanda, ha evidenziato che
l'organigramma aziendale dei punti vendita è strutturato secondo la seguente gerarchia: Ufficio
Centrale Vendite (coordinato dalla Direzione aziendale) – coordinatore degli ispettori – ispettore generico – ispettore specifico di reparto – responsabile del punto vendita – vicedirettore – addetti ai reparti;
che, più in dettaglio, gli ispettori generici sono tendenzialmente inquadrati al I livello (o in qualità di quadri), mentre gli ispettori specifici di reparto rientrano di regola nel II livello;
che il responsabile del punto vendita è generalmente inquadrato al III livello, salvo che si tratti di megastore
o di strutture particolarmente complesse, nei quali casi può essere previsto l'inquadramento al II
pagina 2 di 12 livello;
che il vice-responsabile del punto vendita (o vice-direttore), al massimo inquadrabile al III
livello, è tenuto a svolgere attività quali: verifica della corretta applicazione della tracciabilità dei prodotti, formazione dei nuovi assunti, gestione dei piani ferie del personale, monitoraggio dell'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale, archiviazione e gestione dei documenti commerciali,
attivazione di carte fedeltà, consegna di premi alla clientela per concorsi a punti, gestione di concorsi a premi;
che la non ha mai gestito autonomamente gli ordini e l'approvvigionamento delle Parte_1
merci, in quanto il caporeparto intrattiene contatti unicamente con i fornitori locali di prodotti specifici esposti in negozio;
che, anche per quanto riguarda la preparazione delle pietanze destinate al banco gastronomia, non vi è alcun margine di autonomia, essendo le ricette rigidamente predisposte e impartite dalla sede centrale;
che, con riferimento alla programmazione dell'orario di lavoro, non corrisponde al vero che la ricorrente avesse un ruolo attivo nella gestione delle ferie o dei permessi del personale del reparto, trattandosi di una funzione centralizzata e informatizzata, gestita dall'Ufficio
ODL (Organizzazione del Lavoro) presso la sede centrale di Città di Castello, sulla base di programmi precompilati dal direttore del punto vendita;
che, quanto alla formazione professionale dei lavoratori da avviare al reparto, tale attività è attribuita indistintamente agli addetti con maggiore anzianità di servizio;
che, in realtà, le mansioni effettivamente svolte dalla si sono sempre limitate a: Parte_1
rifornimento del banco gastronomia, esposizione della merce, effettuazione di inventari, rotazione e allineamento dei prodotti secondo le indicazioni trasmesse dalla sede centrale per il tramite del responsabile o del vice responsabile, preparazione delle pietanze esclusivamente secondo le ricette predisposte dalla sede, senza possibilità di variazione;
che, pertanto, pur essendo nel II livello del
CCNL applicato esemplificativamente indicata la figura del caporeparto o del capo settore, nella fattispecie concreta mancano le caratteristiche sostanziali proprie di tale livello, vale a dire lo svolgimento di mansioni di concetto e l'esercizio di funzioni direttive, intese come attività di coordinamento e controllo del personale, le quali sono di esclusiva competenza degli ispettori e, in via residuale, dei direttori dei punti vendita;
che, con riferimento al cosiddetto “tempo tuta”, non vi sono direttive o disposizioni aziendali che impongono ai dipendenti di anticipare o posticipare l'orario ordinario di entrata e uscita per svolgere le operazioni di vestizione o svestizione dell'uniforme aziendale;
che, inoltre, né il CCNL di comparto (DMO) né altri regolamenti aziendali contengono disposizioni che prevedano la retribuibilità di tali operazioni;
che, infine, le attività di vestizione e svestizione rientrano tra gli atti di diligenza preparatoria all'esecuzione della prestazione lavorativa e,
come tali, non danno luogo a un autonomo diritto retributivo, non essendo suscettibili di compenso pagina 3 di 12 separato;
che la divisa aziendale consisteva – sino all'inizio del 2018 – in un semplice grembiule rosso che la ricorrente poteva indossare sopra i propri abiti ordinari, sicché “sulla base della comune esperienza,
2,5 minuti per la vestizione e 2,5 minuti per la svestizione, pari a complessivi 5 minuti al giorno, sono da
ritenere più che sufficienti per attendere normalmente alla pratica del cambio divisa”; che, infine, i crediti retributivi a titolo di vestizione/svestizione della divisa di lavoro maturati nel quinquennio antecedente alla data del 3 luglio 2012, ovvero dalla data di entrata in vigore della legge n. 92/2012,
sono prescritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La ricorrente ha proposto domanda giudiziale finalizzata all'accertamento del proprio diritto a percepire le differenze retributive derivanti dal superiore inquadramento contrattuale rivendicato (II
livello del CCNL di settore), rispetto a quello ad essa formalmente attribuito (III livello) a partire dall'1.11.20211, nonché al riconoscimento delle differenze retributive maturate in relazione al c.d.
tempo tuta, ovvero al tempo necessario per le operazioni di vestizione e svestizione all'inizio e al termine del turno lavorativo, quantificato in dieci minuti complessivi per ciascuna giornata lavorativa.
Quanto alle differenze retributive spettanti in ragione del superiore inquadramento contrattuale rivendicato, giova preliminarmente richiamare l'orientamento consolidato della Suprema Corte (cfr.
Cass. 10485/2023; Cass. 30580/2019), la quale ha reiteratamente affermato il principio secondo cui il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si articola in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività
lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini;
sicché “in tale giudizio relativo
all'attribuzione di una qualifica superiore, l'osservanza del cd. criterio 'trifasico', da cui, appunto, non si può
prescindere nel procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore,
non richiede che il giudice si attenga pedissequamente alla ripetizione di una rigida e formalizzata sequenza delle
azioni fissate dallo schema procedimentale, ove risulti che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione
e di valutazione abbia trovato concreto ingresso nel ragionamento decisorio, concorrendo a stabilirne le
conclusioni.” Ha, altresì, statuito che al fine di verificare se vi sia stato o meno, in concreto, lo svolgimento di mansioni superiori (cfr. Cass. 25650/2024): “l'operazione di sussunzione
pagina 4 di 12 nell'inquadramento di riferimento o superiore, dovrà essere effettuata, dal giudice previo accertamento in fatto di
quali siano state le mansioni in concreto svolte, in termini di abitualità e prevalenza, con un giudizio non solo
quantitativo, ma anche qualitativo e temporale e che tenga altresì conto della pienezza o meno dei poteri e delle
correlate responsabilità.”
Tanto premesso, muovendo dall'inquadramento contrattuale originario della ricorrente, risulta che la stessa, a decorrere dal 1° novembre 2011, è stata assunta con la qualifica di “responsabile di reparto” e inquadramento al III livello del CCNL Commercio – Federdistribuzione DMO. Ai sensi dell'art. 99 del medesimo contratto collettivo, appartengono a tale livello “i lavoratori che svolgono mansioni di concetto
o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza nell'ambito delle
proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita
mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita” e, più specificamente, nel settore alimentare vi appartiene il “commesso specializzato provetto…: personale con mansioni di concetto,
di comprovata professionalità derivante da esperienza acquisita in azienda, al quale è riconosciuta autonomia
operativa e adeguata determinante iniziativa, con l'incarico di svolgere congiuntamente i seguenti compiti:
fornire attive azioni di consulenza per il buon andamento dell'attività commerciale, assicurare nell'ambito delle
proprie mansioni l'ottimale gestione delle merceologie affidategli, intervenendo sulla composizione degli stock e
sulla determinazione dei prezzi, intrattenere rapporti commerciali e di vendita al pubblico anche attraverso
opportune azioni promozionali, espletare operazioni di incasso, porre la sua esperienza al fine dell'addestramento
e della formazione professionale degli altri lavoratori”. Diversamente, appartengono al II° livello – oggetto di rivendicazione in giudizio – “i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o
con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica le proprie attività con carattere di
creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica.”; nell'ambito della relativa esemplificazione dei profili tipici è individuato quello del capo reparto.
Dal raffronto tra le due declaratorie contrattuali richiamate si evince che l'elemento discretivo tra lavorati di III e di II livello – fermo lo svolgimento, in ambedue i casi, di compiti operativamente autonomi - è l'esercizio, devoluto solo quest'ultimi, di funzioni di coordinamento o controllo. Sicché,
nel caso di specie, sarà ineludibile accertare, alla luce del criterio trifasico di elaborazione giurisprudenziale dianzi richiamato, se fra le mansioni effettivamente espletate dalla ricorrente vi rientri, con carattere di abitualità e prevalenza, l'esercizio di una funzione di coordinamento e controllo tale da giustificare il superiore inquadramento rivendicato.
pagina 5 di 12 Ai fini della presente valutazione, e per meglio cogliere la portata effettiva della “funzione di
coordinamento e controllo” tipica del II livello di inquadramento contrattuale, è opportuno effettuare una distinzione fra questa e quella, diversa, di “organizzazione con carattere di iniziativa”, propria dei lavoratori collocati al I livello, ovvero di quei lavoratori “con funzioni ad alto contenuto professionale
anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovraintendono alle unità produttive o ad una funzione
organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità ad essi
delegate”. Si tratta, in quest'ultimo caso, di figure apicali dotate di poteri gestionali ampi e di margini significativi di autonomia nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate, capaci di incidere direttamente sull'assetto organizzativo e produttivo dell'impresa. Diversamente, la funzione di
“coordinamento e controllo” propria del II livello non implica necessariamente l'attribuzione di poteri gestionali in senso stretto, né si traduce in un'autonoma capacità organizzativa, quanto piuttosto nello svolgimento di compiti volti ad assicurare l'armonizzazione e il corretto funzionamento delle attività
svolte da altri lavoratori, mediante una supervisione operativa e l'attuazione delle direttive ricevute.
Si tratta, in altri termini, di una funzione di raccordo tra il livello esecutivo e quello decisionale, priva di poteri deliberativi o di autonoma assunzione di responsabilità, e comunque esercitata all'interno di un quadro di indirizzi definiti da soggetti gerarchicamente superiori.
Orbene, la prova orale espletata ha confermato lo svolgimento in autonomia operativa, da parte della ricorrente, del novero di mansioni previste dal III livello contrattuale, ad essa formalmente attribuito.
In particolare, i testimoni escussi hanno ampiamente avvalorato che la – in qualità di Parte_1
referente del reparto gastronomia – abbia espletato le mansioni proprie della figura del commesso provetto operante nel settore alimentare, elencate all'art. 99 del CCNL applicato.
Invero, il teste , interrogato all'udienza del 26 marzo 2025, ha così dichiarato: “ADR a Testimone_1
Bibbiena per quanto io ricordi la fu capo reparto del reparto pescheria che era un nuovo reparto Parte_1
inaugurato presso il punto vendita mentre a Prato Vecchio era capo reparto del reparto gastronomia;
ADR il
capo reparto ha la funzione di gestire il reparto nel senso che intrattiene rapporti diretti con l'ispettore del punto
vendita per i resoconti relativi all'andamento del reparto, ad esempio per il discorso delle giacenze, per
l'effettuazione degli inventari e per gli ordini;
ADR gli ordini vengono effettuati giornalmente, in base alla
giacenza che c'è la mattina o in magazzino;
ADR l'ordine si fa così, c'è un registro nel reparto i registro viene
redatto la mattina dopo avere verificato le giacenze;
ADR dopo di che sulla base del registro si va sul palmare
dove si verificano le vendite dei vari prodotti del reparto e sulla base delle giacenze previamente verificate si
effettua l'ordine”. Del medesimo tenore sono le dichiarazioni rese all'udienza del 6 febbraio 2025 dalla pagina 6 di 12 teste “A.D.R.: Al referente di reparto viene attribuito, di norma, il compito Testimone_2
dell'affiancamento e della formazione iniziale”.“A.D.R.: Quello che posso dire delle mansioni della per Parte_1
quello che vedevo, era che ordinava e metteva a posto la merce che arrivava, che faceva l'ordine con il palmare e
che serviva la clientela”.
Ulteriore riconoscimento si ricava dalle dichiarazioni rese dalla teste : “È vero quanto Testimone_3
mi si legge di cui al cap. 20), posso dire che in effetti anche per le promozioni è gestito tutto a livello centrale e
noi abbiamo le relative risultanze sul palmare ed eseguiamo le indicazioni che da esso risultano”. “A.D.R.: I capo
reparto hanno contatti con i fornitori di prodotti locali, i fornai e lattai”. “A.D.R.: In linea di massima, presso il
reparto gastronomia, così come negli altri reparti, gli ordini vengono effettuati con la compilazione di un
tabulato dove sono già indicati i prodotti da ordinare e una quantità massima di tali prodotti e dove deve essere
inserita la quantità specifica dell'ordine. Il capo reparto provvede ad inserire tale quantità specifica sulla base
dell'andamento delle vendite. In relazione al reparto gastronomia esistevano alcuni fornitori come i fornai e i
venditori del latte con cui i rapporti venivano curati direttamente dal referente del reparto, mentre per gli altri, il
tabulato con l'ordine veniva inviato alla sede centrale che poi effettuava l'ordine […] Tra i compiti della
così come dei suoi vice, c'era quello di sistemare il banco, di fare gli ordini nei modi e termini che ho Parte_1
già descritto, controllare le scadenze dei prodotti e di servire al banco”. “ Tra i compiti del capo reparto Tes_4
c'era anche quello di segnalarmi eventuali prodotti di prossima scadenza, di richiedermi di mandarmi
un'apposita richiesta alla sede centrale per effettuare una promozione su quel prodotto. La sede centrale poteva
anche negare l'assenso perché poteva preferire fare il reso”.
Tanto appurato da un lato, delle risultanze istruttorie acquisite, si evince che la - oltre ad Parte_1
espletare in autonomia operativa le attività proprie del III livello di inquadramento – abbia, altresì,
esercitato la funzione di coordinamento e controllo del personale addetto al reparto gastronomia tipica del II livello di inquadramento - da intendersi, secondo quanto già precisato , come attività di
raccordo operativo tra il piano esecutivo e quello decisionale, sempre nell'ambito di direttive impartite dai superiori gerarchici.
In tal senso si esprimono le dichiarazioni del teste , che ha affermato: “…Mi pare che Testimone_5
presso il reparto gastronomia lavorassero quattro o cinque persone. Queste persone non lavoravano da sole nel
reparto, la mattina, mi ricordo, potevano essere anche tre o quattro, ricordo anche in questo reparto il nome di
; … Ricordo anche e ”. “A.D.R.: Tra questi Parte_2 Persona_1 Testimone_6 Persona_2
lavoratori, nei primi tempi, il ruolo di coordinatore lo aveva poi quando questa è andata in Parte_2
maternità, il suo ruolo è stato preso dalla .“A.D.R.: I turni di tutto il personale vengono Parte_1 pagina 7 di 12 organizzati dal direttore. Il direttore lo organizza rapportandosi con i referenti dei settori e tra
questi, per il reparto gastronomia, con la Da alcuni anni esiste anche un programma O.D.L. che Parte_1
sviluppa a livello centrale i turni che poi, però, possono essere modificati”. “A.D.R.: Il programma ferie viene
chiesto dal direttore ai vari reparti e quindi, con riferimento al reparto gastronomia, alla Parte_1
La consulta gli altri addetti al reparto e sviluppa una programmazione delle settimane che Parte_1
poi affida al direttore”. “A.D.R.: La se ne è andata via verso il 2004/2005. Dopo che è andata via Parte_2
la era la che, in via preferenziale, si occupa di effettuare gli ordini con i Parte_2 Parte_1
rappresentanti. Se il rappresentante arrivava in sua assenza, però, poteva occuparsene l'addetto. In generale
per gli ordini esistevano dei fornitori prestabiliti, e per effettuare l'ordine, esistevano dei format a programma in
cui, per ogni fornitore, erano indicati i prodotti da ordinare e un range massimo della quantità. Se si doveva
superare questo range doveva essere prima mandata una e-mail alla direzione. Fino al 2019 questo ordine doveva
essere stampato quando arrivava il fornitore nel punto vendita e la stampa era curata dal direttore, se presente, o
dal suo vice”. “A.D.R.: Per quanto riguarda le promozioni poteva capitare, con riferimento a prodotti di
prossima scadenza, che la segnalasse al direttore del punto vendita la circostanza perché lo Parte_1
stesso chiedesse l'autorizzazione alla direzione per promuovere la vendita con eventuali sconti. La
segnalazione poteva avvenire anche da parte di altri addetti purché fosse informata la Ovviamente Parte_1
tale informativa non era necessaria quando la era in ferie”. Parte_1
Sempre in tema di gestione delle ferie, la teste , referente del reparto macelleria, ha Testimone_2
dichiarato: “A.D.R.: La turnazione di noi addetti al reparto macelleria veniva effettuata dal direttore. Può
essere capitato che abbia segnalato la necessità di qualche ora di straordinario in più ma nient'altro. Per quanto
riguarda le ferie io raccoglievo, in qualità di referente, le richieste di ferie di tutti gli addetti al reparto
e poi la consegnavo al direttore che stilava il piano ferie, e si doveva attendere che l'azienda lo
convalidasse”.
Parimenti, il teste ha affermato: “ADR per l'organizzazione delle ferie il capo Testimone_1
reparto consulta i lavoratori del reparto e poi va da dal direttore del punto vendita e gli consegna un
prospetto dei turni feriali; ADR è il direttore del punto vendita che poi approva o non approva;
ADR il capo
reparto ha una funzione di collegamento tra i collaboratori del reparti e il direttore quindi è chiamato
a segnalare al direttore eventuali comportamenti rilevanti a livello disciplinare; ADR per alcuni tipi
di acquisto giornalieri con i rappresentanti che arrivano al punto vendita il capo reparto aveva
rapporti diretti con i fornitori, ad esempio la panificazione; ADR in caso di assenza del capo reparto c'è
pagina 8 di 12 una figura che, in sostituzione del capo reparto, può fare gli ordini;
questa figura viene individuata in sintonia
tra il direttore e il capo reparto”.
Alla luce delle risultanze istruttorie acquisite, deve ritenersi accertato lo svolgimento da parte della ricorrente di mansioni di coordinamento e di controllo coerenti con il profilo professionale delineato al
II livello del CCNL Commercio – Federdistribuzione. Detta funzione di coordinamento e controllo si è
concretizzata, nello specifico, in un raccordo operativo – realizzato per il tramite della - tra Parte_1
la direzione aziendale e gli addetti al reparto gastronomia, svincolato delle responsabilità decisionali e gestionali proprie dei lavoratori inquadrati al I livello.
Stante quanto accertato, la ricorrente ha diritto al riconoscimento del II livello contrattuale, con conseguente condanna della società resistente al pagamento in suo favore delle differenze retributive maturate a decorrere dal 1° novembre 2011, data in cui alla ricorrente veniva assegnato il ruolo di responsabile del reparto gastronomia ed inquadramento al III livello.
In ordine alle differenze retributive derivanti dal c.d. tempo tuta la domanda è altresì fondata.
Invero, secondo l'orientamento promosso dalla CGUE nella sentenza del 10 settembre del 2015, causa
C-266/14- e ripreso dalla Suprema Corte con sentenza n. 1352/2016, la nozione di “orario di lavoro” deve essere intesa alla stregua della previsione contenuta al d.lgs. n. 66 del 2003, art. 1, comma 2 lett. a)
(recettizio delle direttive nn. 93/104 e 00/34 CE), secondo il quale per orario di lavoro è da intendersi
“qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua
attività o delle sue funzioni”. Sicché, la retribuibilità del tempo impiegato per la vestizione non può
essere stabilita in via astratta, ma va valutata in relazione alle concrete modalità organizzative adottate dal datore di lavoro. In particolare, qualora sia lasciata al lavoratore la libertà di decidere
autonomamente le modalità, il luogo e il momento in cui procedere alla vestizione, compresa la possibilità di indossare la divisa presso la propria abitazione prima di raggiungere il luogo di lavoro,
il tempo dedicato a tale attività si qualifica come atto di ordinaria diligenza preparatoria, rientrante nell'ambito degli obblighi accessori del lavoratore e, pertanto, non è suscettibile di autonoma
retribuzione. Di converso, nel caso in cui il datore di lavoro imponga in modo vincolante lo
svolgimento della vestizione in un determinato luogo e in un preciso arco temporale – ad esempio
prevedendo che essa debba avvenire esclusivamente all'interno dei locali aziendali, prima della
timbratura d'ingresso – l'attività in questione acquista rilievo ai fini della determinazione
dell'orario di lavoro. In tale ipotesi, infatti, la vestizione è configurabile come parte integrante della prestazione lavorativa vera e propria, poiché il lavoratore si trova nella condizione di conformarsi al pagina 9 di 12 potere di eterodirezione esercitato dal datore. In quest'ultimo scenario, il tempo dedicato alla
vestizione rientra nell'alveo del "tempo di lavoro" ai sensi dell'art. 1, lett. a), della Direttiva
2003/88/CE, e deve quindi essere considerato a tutti gli effetti nel computo dell'orario di lavoro giornaliero, con diritto alla relativa retribuzione. Ed, ancora, Cass. 31/08/2023, n.2547 ha confermato il detto consolidato approdo giurisprudenziale formatosi in materia, ribadendo che “Nel rapporto di
lavoro subordinato, il tempo necessario a indossare l'abbigliamento di servizio, c.d. "tempo tuta",
costituisce tempo di lavoro soltanto ove qualificato da eterodirezione, in difetto della quale l'attività di vestizione
rientra nella diligenza preparatoria inclusa nell'obbligazione principale del lavoratore e non dà titolo ad
autonomo corrispettivo” e Cass. 2020, n.8623 in merito alla strumentalità del vestiario indossato rispetto alla prestazione lavorativa, ha statuito che “Nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo necessario a
indossare - l'abbigliamento di servizio - c.d. tempo tuta - costituisce tempo di lavoro solo quando l'attività di
vestizione rientra nell'attività preparatoria finalizzata all'adempimento dell'obbligazione principale”.
Alla luce di principi normativi e giurisprudenziali richiamati e all'esito della prova orale espletata è da ritenersi inequivoca la determinazione unilaterale da parte della resistente delle modalità di CP_2
vestizione e svestizione a inizio e fine turno, nonché la strumentalità di dette operazioni con la natura dell'attività svolta dalla lavoratrice. Invero, il lavoratore ha dichiarato che “confermo che Testimone_5
la procedura di vestizione era esattamente quella descritta al punto 2) del ricorso che mi è stato letto. E quindi la
vestizione degli abiti riposti nell'armadietto doveva avvenire prima della timbratura per esplicita disposizione
aziendale”. A.D.R.: “Confermo il capitolo 3), cioè che all'uscita si effettuava il percorso inverso, ossia si
timbrava, dopodiché si andava all'armadietto ove venivano riposti gli abiti da lavoro ed indossati gli abiti civili.
Posso confermare che le operazioni di vestizione/svestizione richiedevano almeno cinque minuti ciascuna”.
A.D.R.: “Sono vere le circostanze di cui al cap. 4), cioè che per disposizione aziendale non era possibile arrivare
al lavoro già con gli abiti da lavoro e non era possibile andare a casa con abiti da lavoro. E' altresì vero che non
era possibile timbrare il cartellino prima di essersi tolti gli abiti civili e non era possibile, all'uscita, timbrare il
cartellino dopo avere indossato gli abiti civili. Confermo di essere stato redarguito per essermi comportato in
modo diverso dal sig. il quale mi disse che se l'avessi rifatto avrei ricevuto una sanzione Persona_3
disciplinare”. Tali modalità di vestizione sono state, altresì, confermate dal teste Testimone_1
“ADR confermo il capitolo 2 ma preciso che bisognava arrivare quindici minuti prima di prendere servizio;
ADR confermo il capitolo 3 e confermo il capitolo 4; ADR mi pare che le modalità di vestizione e svestizione
fossero scritte sul regolamento aziendale ma non sono sicuro al riguardo;
ADR in ogni caso so che tutti facevano
come scritto ai capitoli 2, 3 e 4”. Appare, dunque, confermato, in considerazione della natura delle pagina 10 di 12 mansioni svolte dalla sig.ra nel reparto gastronomia, che la datrice di lavoro abbia imposto Parte_1
l'obbligo di effettuare il cambio di vestiario all'inizio e al termine di ciascun turno, nei pressi del luogo di lavoro. Tale obbligo risulta chiaramente strumentale e funzionalmente connesso allo svolgimento dell'attività lavorativa, in quanto giustificato da evidenti esigenze igienico-sanitarie, trattandosi di mansioni – quelle espletate dalla ricorrente nel reparto gastronomia - a diretto contatto con gli alimenti oggetto di vendita.
Il cambio di abiti, peraltro, non risulta eludibile né surrogabile con la vestizione presso il proprio
domicilio, atteso che – come emerso in sede istruttoria – è fatto espresso divieto ai dipendenti di indossare la divisa aziendale al di fuori dei locali di lavoro. Ne consegue che il tempo impiegato per tali operazioni, svolte secondo modalità rigidamente imposte dal datore di lavoro, rientra a pieno titolo nel concetto di “orario di lavoro” ai sensi della normativa nazionale e comunitaria. Di talché
risulta accertata la natura unilaterale delle direttive impartite dalla datrice di lavoro in merito alle modalità di esecuzione delle operazioni di vestizione e svestizione, come comprovato dalla costante,
generalizzata e uniforme osservanza da parte del personale addetto dei passaggi descritti nei capitoli oggetto di prova testimoniale. Tale conformità operativa, riscontrata trasversalmente tra i dipendenti,
evidenzia l'esistenza di una prassi aziendale vincolante frutto dell'esercizio del potere organizzativo del datore di lavoro.
Per tutto quanto sopra, si ritiene fondata la pretesa della ricorrente in ordine alla corresponsione delle
differenze retributive maturate per le operazioni riconducibili al c.d. “tempo tuta”, da quantificarsi ragionevolmente in dieci minuti giornalieri complessivi (cinque minuti per la vestizione e cinque per la svestizione), quale tempo necessario per riporre i propri abiti negli armadietti aziendali, indossare la divisa da lavoro e i dispositivi di protezione individuale (DPI), nonché per effettuare l'operazione inversa al termine del turno. Tuttavia, in considerazione della prescrizione dei crediti retributivi maturati nel quinquennio antecedente alla data di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012,
è tenuta a corrispondere alla il solo credito retributivo maturato a Controparte_1 Parte_1
partire del 03.07.2007.
Tenuto conto della fondatezza del ricorso e dall'assenza di contestazione da parte della resistente in ordine agli importi rivendicati così come quantificati nel ricorso, è tenuta a Controparte_1
corrispondere, in favore della ricorrente, la somma complessiva di €45.206,13 a titolo di differenze di livello di inquadramento e a titolo di straordinario per la retribuzione del tempo di vestizione e svestizione di cui €7.675,83 a tale ultimo titolo. pagina 11 di 12 Le spese di lite seguono la soccombenza;
esse, per l'intero, vengono liquidate, avuto riguardo all'esito,
sulla base dei criteri e dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, con riferimento alle cause di valore tra €26.000,00 e €52.000,00
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così provvede: Parte_1
condanna L a corrispondere, in favore della ricorrente, per i titoli di cui alla parte Controparte_1
motiva, la somma complessiva di €45.206,13, oltre rivalutazione e interessi dalla maturazione di ciascun credito sino al soddisfo;
condanna L' al pagamento delle spese di lite in Controparte_1
favore della ricorrente liquidandole nella misura di €4.000,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese di CU al rimborso delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, Iva e
Cpa come per legge.
Perugia, 2 luglio 2025
Il giudice
Giampaolo Cervelli
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Giampaolo Cervelli, nella causa civile n. 472/2024
Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv.ti Lorenzo Calvani e Andrea Stramaccia) Parte_1
- ricorrente -
contro avv.ti Dante Duranti, Francesco Duranti e Raffaela Rinaldi) Controparte_1
- resistente –
ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'esito della camera di consiglio dell'udienza del giorno 02.07.2025, alle ore 11.25 la seguente
SENTENZA
ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia, in funzione di giudice del Parte_1
lavoro, per sentire accogliere le seguenti domande: “1) dichiari spettare alla Controparte_1
ricorrente così come in epigrafe, il 2° livello del CCNL Commercio Federdistribuzione DMO Parte_1
applicato dalla convenuta, e le relative differenze, dal 1.11.2011 o la diversa decorrenza che risulterà di giustizia;
2) dichiari spettare alla ricorrente la retribuzione per il tempo di vestizione/svestizione prestato alle dipendenze
della società convenuta per 5 minuti per la vestizione e per 5 minuti per la svestizione per ogni giornata di
effettivo lavoro;
o il diverso tempo che risulterà di giustizia. Condanni l' così come in epigrafe, Controparte_1
al pagamento in favore della ricorrente, per i titoli di cui in narrativa, della somma di Euro 52.881,96 o la
diversa somma, anche superiore, che risulterà di giustizia. Oltre interessi e rivalutazioni dalle singole scadenze
al saldo. Con vittoria di spese e onorari”.
pagina 1 di 12 Sulla premessa di avere lavorato alle dipendenze della resistente dal 22.4.2000 al 30.11.2019 presso l'unità locale di Bibbiena e, successivamente, dal 1.12.2019 al 30.9.2022 – data di cessazione del rapporto di lavoro – presso l'unità locale di Prato, con inquadramento al III° livello del CCNL
Commercio-Federdistribuzione DMO, ha esposto: che, a decorrere dal 1.11.2011, ha svolto mansioni di responsabile del reparto Gastronomia;
che invero, essa ricorrente ha svolto tutte le mansioni specializzate funzionali al regolare andamento dell'attività, con autonoma gestione diretta degli ordini e dell'approvvigionamento delle merci alimentari commercializzate, la preparazione delle pietanze crude e la realizzazione delle ricette per le pietanze cotte messe in vendita, curando altresì i rapporti con i fornitori e con la clientela – anche mediante attività promozionali – e provvedendo all'addestramento e alla formazione professionale degli altri lavoratori assegnati al reparto;
che,
nell'ambito di tali funzioni da capo reparto, ha esercitato in piena autonomia compiti di coordinamento e controllo su tutto il personale del reparto a lei sottoposto;
che, di conseguenza, ha diritto al riconoscimento delle differenze retributive spettanti in relazione al II livello di inquadramento del CCNL applicato, atteso che l'effettivo svolgimento di funzioni di coordinamento e controllo – proprie del caporeparto – distingue il II livello rispetto al III° a lei formalmente attribuito nel corso del rapporto;
che, da ultimo, per espressa disposizione aziendale impartita dalla resistente,
essa ricorrente e i colleghi non erano autorizzati a timbrare l'ingresso in servizio prima di essersi spogliati e aver indossato l'abbigliamento da lavoro, né a timbrare l'uscita dopo essersi nuovamente cambiati e aver indossato gli abiti civili;
che, pertanto, ha diritto alla retribuzione per il tempo impiegato ogni giorno lavorativo per le operazioni di vestizione e svestizione, stimato in 5 minuti per ciascuna delle due attività.
Si è costituita in giudizio che ha contestato il ricorso, tanto in fatto quanto in Controparte_1
diritto, chiedendone il rigetto. A sostegno dell'infondatezza della domanda, ha evidenziato che
l'organigramma aziendale dei punti vendita è strutturato secondo la seguente gerarchia: Ufficio
Centrale Vendite (coordinato dalla Direzione aziendale) – coordinatore degli ispettori – ispettore generico – ispettore specifico di reparto – responsabile del punto vendita – vicedirettore – addetti ai reparti;
che, più in dettaglio, gli ispettori generici sono tendenzialmente inquadrati al I livello (o in qualità di quadri), mentre gli ispettori specifici di reparto rientrano di regola nel II livello;
che il responsabile del punto vendita è generalmente inquadrato al III livello, salvo che si tratti di megastore
o di strutture particolarmente complesse, nei quali casi può essere previsto l'inquadramento al II
pagina 2 di 12 livello;
che il vice-responsabile del punto vendita (o vice-direttore), al massimo inquadrabile al III
livello, è tenuto a svolgere attività quali: verifica della corretta applicazione della tracciabilità dei prodotti, formazione dei nuovi assunti, gestione dei piani ferie del personale, monitoraggio dell'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale, archiviazione e gestione dei documenti commerciali,
attivazione di carte fedeltà, consegna di premi alla clientela per concorsi a punti, gestione di concorsi a premi;
che la non ha mai gestito autonomamente gli ordini e l'approvvigionamento delle Parte_1
merci, in quanto il caporeparto intrattiene contatti unicamente con i fornitori locali di prodotti specifici esposti in negozio;
che, anche per quanto riguarda la preparazione delle pietanze destinate al banco gastronomia, non vi è alcun margine di autonomia, essendo le ricette rigidamente predisposte e impartite dalla sede centrale;
che, con riferimento alla programmazione dell'orario di lavoro, non corrisponde al vero che la ricorrente avesse un ruolo attivo nella gestione delle ferie o dei permessi del personale del reparto, trattandosi di una funzione centralizzata e informatizzata, gestita dall'Ufficio
ODL (Organizzazione del Lavoro) presso la sede centrale di Città di Castello, sulla base di programmi precompilati dal direttore del punto vendita;
che, quanto alla formazione professionale dei lavoratori da avviare al reparto, tale attività è attribuita indistintamente agli addetti con maggiore anzianità di servizio;
che, in realtà, le mansioni effettivamente svolte dalla si sono sempre limitate a: Parte_1
rifornimento del banco gastronomia, esposizione della merce, effettuazione di inventari, rotazione e allineamento dei prodotti secondo le indicazioni trasmesse dalla sede centrale per il tramite del responsabile o del vice responsabile, preparazione delle pietanze esclusivamente secondo le ricette predisposte dalla sede, senza possibilità di variazione;
che, pertanto, pur essendo nel II livello del
CCNL applicato esemplificativamente indicata la figura del caporeparto o del capo settore, nella fattispecie concreta mancano le caratteristiche sostanziali proprie di tale livello, vale a dire lo svolgimento di mansioni di concetto e l'esercizio di funzioni direttive, intese come attività di coordinamento e controllo del personale, le quali sono di esclusiva competenza degli ispettori e, in via residuale, dei direttori dei punti vendita;
che, con riferimento al cosiddetto “tempo tuta”, non vi sono direttive o disposizioni aziendali che impongono ai dipendenti di anticipare o posticipare l'orario ordinario di entrata e uscita per svolgere le operazioni di vestizione o svestizione dell'uniforme aziendale;
che, inoltre, né il CCNL di comparto (DMO) né altri regolamenti aziendali contengono disposizioni che prevedano la retribuibilità di tali operazioni;
che, infine, le attività di vestizione e svestizione rientrano tra gli atti di diligenza preparatoria all'esecuzione della prestazione lavorativa e,
come tali, non danno luogo a un autonomo diritto retributivo, non essendo suscettibili di compenso pagina 3 di 12 separato;
che la divisa aziendale consisteva – sino all'inizio del 2018 – in un semplice grembiule rosso che la ricorrente poteva indossare sopra i propri abiti ordinari, sicché “sulla base della comune esperienza,
2,5 minuti per la vestizione e 2,5 minuti per la svestizione, pari a complessivi 5 minuti al giorno, sono da
ritenere più che sufficienti per attendere normalmente alla pratica del cambio divisa”; che, infine, i crediti retributivi a titolo di vestizione/svestizione della divisa di lavoro maturati nel quinquennio antecedente alla data del 3 luglio 2012, ovvero dalla data di entrata in vigore della legge n. 92/2012,
sono prescritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La ricorrente ha proposto domanda giudiziale finalizzata all'accertamento del proprio diritto a percepire le differenze retributive derivanti dal superiore inquadramento contrattuale rivendicato (II
livello del CCNL di settore), rispetto a quello ad essa formalmente attribuito (III livello) a partire dall'1.11.20211, nonché al riconoscimento delle differenze retributive maturate in relazione al c.d.
tempo tuta, ovvero al tempo necessario per le operazioni di vestizione e svestizione all'inizio e al termine del turno lavorativo, quantificato in dieci minuti complessivi per ciascuna giornata lavorativa.
Quanto alle differenze retributive spettanti in ragione del superiore inquadramento contrattuale rivendicato, giova preliminarmente richiamare l'orientamento consolidato della Suprema Corte (cfr.
Cass. 10485/2023; Cass. 30580/2019), la quale ha reiteratamente affermato il principio secondo cui il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si articola in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività
lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini;
sicché “in tale giudizio relativo
all'attribuzione di una qualifica superiore, l'osservanza del cd. criterio 'trifasico', da cui, appunto, non si può
prescindere nel procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore,
non richiede che il giudice si attenga pedissequamente alla ripetizione di una rigida e formalizzata sequenza delle
azioni fissate dallo schema procedimentale, ove risulti che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione
e di valutazione abbia trovato concreto ingresso nel ragionamento decisorio, concorrendo a stabilirne le
conclusioni.” Ha, altresì, statuito che al fine di verificare se vi sia stato o meno, in concreto, lo svolgimento di mansioni superiori (cfr. Cass. 25650/2024): “l'operazione di sussunzione
pagina 4 di 12 nell'inquadramento di riferimento o superiore, dovrà essere effettuata, dal giudice previo accertamento in fatto di
quali siano state le mansioni in concreto svolte, in termini di abitualità e prevalenza, con un giudizio non solo
quantitativo, ma anche qualitativo e temporale e che tenga altresì conto della pienezza o meno dei poteri e delle
correlate responsabilità.”
Tanto premesso, muovendo dall'inquadramento contrattuale originario della ricorrente, risulta che la stessa, a decorrere dal 1° novembre 2011, è stata assunta con la qualifica di “responsabile di reparto” e inquadramento al III livello del CCNL Commercio – Federdistribuzione DMO. Ai sensi dell'art. 99 del medesimo contratto collettivo, appartengono a tale livello “i lavoratori che svolgono mansioni di concetto
o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza nell'ambito delle
proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita
mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita” e, più specificamente, nel settore alimentare vi appartiene il “commesso specializzato provetto…: personale con mansioni di concetto,
di comprovata professionalità derivante da esperienza acquisita in azienda, al quale è riconosciuta autonomia
operativa e adeguata determinante iniziativa, con l'incarico di svolgere congiuntamente i seguenti compiti:
fornire attive azioni di consulenza per il buon andamento dell'attività commerciale, assicurare nell'ambito delle
proprie mansioni l'ottimale gestione delle merceologie affidategli, intervenendo sulla composizione degli stock e
sulla determinazione dei prezzi, intrattenere rapporti commerciali e di vendita al pubblico anche attraverso
opportune azioni promozionali, espletare operazioni di incasso, porre la sua esperienza al fine dell'addestramento
e della formazione professionale degli altri lavoratori”. Diversamente, appartengono al II° livello – oggetto di rivendicazione in giudizio – “i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o
con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica le proprie attività con carattere di
creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica.”; nell'ambito della relativa esemplificazione dei profili tipici è individuato quello del capo reparto.
Dal raffronto tra le due declaratorie contrattuali richiamate si evince che l'elemento discretivo tra lavorati di III e di II livello – fermo lo svolgimento, in ambedue i casi, di compiti operativamente autonomi - è l'esercizio, devoluto solo quest'ultimi, di funzioni di coordinamento o controllo. Sicché,
nel caso di specie, sarà ineludibile accertare, alla luce del criterio trifasico di elaborazione giurisprudenziale dianzi richiamato, se fra le mansioni effettivamente espletate dalla ricorrente vi rientri, con carattere di abitualità e prevalenza, l'esercizio di una funzione di coordinamento e controllo tale da giustificare il superiore inquadramento rivendicato.
pagina 5 di 12 Ai fini della presente valutazione, e per meglio cogliere la portata effettiva della “funzione di
coordinamento e controllo” tipica del II livello di inquadramento contrattuale, è opportuno effettuare una distinzione fra questa e quella, diversa, di “organizzazione con carattere di iniziativa”, propria dei lavoratori collocati al I livello, ovvero di quei lavoratori “con funzioni ad alto contenuto professionale
anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovraintendono alle unità produttive o ad una funzione
organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità ad essi
delegate”. Si tratta, in quest'ultimo caso, di figure apicali dotate di poteri gestionali ampi e di margini significativi di autonomia nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate, capaci di incidere direttamente sull'assetto organizzativo e produttivo dell'impresa. Diversamente, la funzione di
“coordinamento e controllo” propria del II livello non implica necessariamente l'attribuzione di poteri gestionali in senso stretto, né si traduce in un'autonoma capacità organizzativa, quanto piuttosto nello svolgimento di compiti volti ad assicurare l'armonizzazione e il corretto funzionamento delle attività
svolte da altri lavoratori, mediante una supervisione operativa e l'attuazione delle direttive ricevute.
Si tratta, in altri termini, di una funzione di raccordo tra il livello esecutivo e quello decisionale, priva di poteri deliberativi o di autonoma assunzione di responsabilità, e comunque esercitata all'interno di un quadro di indirizzi definiti da soggetti gerarchicamente superiori.
Orbene, la prova orale espletata ha confermato lo svolgimento in autonomia operativa, da parte della ricorrente, del novero di mansioni previste dal III livello contrattuale, ad essa formalmente attribuito.
In particolare, i testimoni escussi hanno ampiamente avvalorato che la – in qualità di Parte_1
referente del reparto gastronomia – abbia espletato le mansioni proprie della figura del commesso provetto operante nel settore alimentare, elencate all'art. 99 del CCNL applicato.
Invero, il teste , interrogato all'udienza del 26 marzo 2025, ha così dichiarato: “ADR a Testimone_1
Bibbiena per quanto io ricordi la fu capo reparto del reparto pescheria che era un nuovo reparto Parte_1
inaugurato presso il punto vendita mentre a Prato Vecchio era capo reparto del reparto gastronomia;
ADR il
capo reparto ha la funzione di gestire il reparto nel senso che intrattiene rapporti diretti con l'ispettore del punto
vendita per i resoconti relativi all'andamento del reparto, ad esempio per il discorso delle giacenze, per
l'effettuazione degli inventari e per gli ordini;
ADR gli ordini vengono effettuati giornalmente, in base alla
giacenza che c'è la mattina o in magazzino;
ADR l'ordine si fa così, c'è un registro nel reparto i registro viene
redatto la mattina dopo avere verificato le giacenze;
ADR dopo di che sulla base del registro si va sul palmare
dove si verificano le vendite dei vari prodotti del reparto e sulla base delle giacenze previamente verificate si
effettua l'ordine”. Del medesimo tenore sono le dichiarazioni rese all'udienza del 6 febbraio 2025 dalla pagina 6 di 12 teste “A.D.R.: Al referente di reparto viene attribuito, di norma, il compito Testimone_2
dell'affiancamento e della formazione iniziale”.“A.D.R.: Quello che posso dire delle mansioni della per Parte_1
quello che vedevo, era che ordinava e metteva a posto la merce che arrivava, che faceva l'ordine con il palmare e
che serviva la clientela”.
Ulteriore riconoscimento si ricava dalle dichiarazioni rese dalla teste : “È vero quanto Testimone_3
mi si legge di cui al cap. 20), posso dire che in effetti anche per le promozioni è gestito tutto a livello centrale e
noi abbiamo le relative risultanze sul palmare ed eseguiamo le indicazioni che da esso risultano”. “A.D.R.: I capo
reparto hanno contatti con i fornitori di prodotti locali, i fornai e lattai”. “A.D.R.: In linea di massima, presso il
reparto gastronomia, così come negli altri reparti, gli ordini vengono effettuati con la compilazione di un
tabulato dove sono già indicati i prodotti da ordinare e una quantità massima di tali prodotti e dove deve essere
inserita la quantità specifica dell'ordine. Il capo reparto provvede ad inserire tale quantità specifica sulla base
dell'andamento delle vendite. In relazione al reparto gastronomia esistevano alcuni fornitori come i fornai e i
venditori del latte con cui i rapporti venivano curati direttamente dal referente del reparto, mentre per gli altri, il
tabulato con l'ordine veniva inviato alla sede centrale che poi effettuava l'ordine […] Tra i compiti della
così come dei suoi vice, c'era quello di sistemare il banco, di fare gli ordini nei modi e termini che ho Parte_1
già descritto, controllare le scadenze dei prodotti e di servire al banco”. “ Tra i compiti del capo reparto Tes_4
c'era anche quello di segnalarmi eventuali prodotti di prossima scadenza, di richiedermi di mandarmi
un'apposita richiesta alla sede centrale per effettuare una promozione su quel prodotto. La sede centrale poteva
anche negare l'assenso perché poteva preferire fare il reso”.
Tanto appurato da un lato, delle risultanze istruttorie acquisite, si evince che la - oltre ad Parte_1
espletare in autonomia operativa le attività proprie del III livello di inquadramento – abbia, altresì,
esercitato la funzione di coordinamento e controllo del personale addetto al reparto gastronomia tipica del II livello di inquadramento - da intendersi, secondo quanto già precisato , come attività di
raccordo operativo tra il piano esecutivo e quello decisionale, sempre nell'ambito di direttive impartite dai superiori gerarchici.
In tal senso si esprimono le dichiarazioni del teste , che ha affermato: “…Mi pare che Testimone_5
presso il reparto gastronomia lavorassero quattro o cinque persone. Queste persone non lavoravano da sole nel
reparto, la mattina, mi ricordo, potevano essere anche tre o quattro, ricordo anche in questo reparto il nome di
; … Ricordo anche e ”. “A.D.R.: Tra questi Parte_2 Persona_1 Testimone_6 Persona_2
lavoratori, nei primi tempi, il ruolo di coordinatore lo aveva poi quando questa è andata in Parte_2
maternità, il suo ruolo è stato preso dalla .“A.D.R.: I turni di tutto il personale vengono Parte_1 pagina 7 di 12 organizzati dal direttore. Il direttore lo organizza rapportandosi con i referenti dei settori e tra
questi, per il reparto gastronomia, con la Da alcuni anni esiste anche un programma O.D.L. che Parte_1
sviluppa a livello centrale i turni che poi, però, possono essere modificati”. “A.D.R.: Il programma ferie viene
chiesto dal direttore ai vari reparti e quindi, con riferimento al reparto gastronomia, alla Parte_1
La consulta gli altri addetti al reparto e sviluppa una programmazione delle settimane che Parte_1
poi affida al direttore”. “A.D.R.: La se ne è andata via verso il 2004/2005. Dopo che è andata via Parte_2
la era la che, in via preferenziale, si occupa di effettuare gli ordini con i Parte_2 Parte_1
rappresentanti. Se il rappresentante arrivava in sua assenza, però, poteva occuparsene l'addetto. In generale
per gli ordini esistevano dei fornitori prestabiliti, e per effettuare l'ordine, esistevano dei format a programma in
cui, per ogni fornitore, erano indicati i prodotti da ordinare e un range massimo della quantità. Se si doveva
superare questo range doveva essere prima mandata una e-mail alla direzione. Fino al 2019 questo ordine doveva
essere stampato quando arrivava il fornitore nel punto vendita e la stampa era curata dal direttore, se presente, o
dal suo vice”. “A.D.R.: Per quanto riguarda le promozioni poteva capitare, con riferimento a prodotti di
prossima scadenza, che la segnalasse al direttore del punto vendita la circostanza perché lo Parte_1
stesso chiedesse l'autorizzazione alla direzione per promuovere la vendita con eventuali sconti. La
segnalazione poteva avvenire anche da parte di altri addetti purché fosse informata la Ovviamente Parte_1
tale informativa non era necessaria quando la era in ferie”. Parte_1
Sempre in tema di gestione delle ferie, la teste , referente del reparto macelleria, ha Testimone_2
dichiarato: “A.D.R.: La turnazione di noi addetti al reparto macelleria veniva effettuata dal direttore. Può
essere capitato che abbia segnalato la necessità di qualche ora di straordinario in più ma nient'altro. Per quanto
riguarda le ferie io raccoglievo, in qualità di referente, le richieste di ferie di tutti gli addetti al reparto
e poi la consegnavo al direttore che stilava il piano ferie, e si doveva attendere che l'azienda lo
convalidasse”.
Parimenti, il teste ha affermato: “ADR per l'organizzazione delle ferie il capo Testimone_1
reparto consulta i lavoratori del reparto e poi va da dal direttore del punto vendita e gli consegna un
prospetto dei turni feriali; ADR è il direttore del punto vendita che poi approva o non approva;
ADR il capo
reparto ha una funzione di collegamento tra i collaboratori del reparti e il direttore quindi è chiamato
a segnalare al direttore eventuali comportamenti rilevanti a livello disciplinare; ADR per alcuni tipi
di acquisto giornalieri con i rappresentanti che arrivano al punto vendita il capo reparto aveva
rapporti diretti con i fornitori, ad esempio la panificazione; ADR in caso di assenza del capo reparto c'è
pagina 8 di 12 una figura che, in sostituzione del capo reparto, può fare gli ordini;
questa figura viene individuata in sintonia
tra il direttore e il capo reparto”.
Alla luce delle risultanze istruttorie acquisite, deve ritenersi accertato lo svolgimento da parte della ricorrente di mansioni di coordinamento e di controllo coerenti con il profilo professionale delineato al
II livello del CCNL Commercio – Federdistribuzione. Detta funzione di coordinamento e controllo si è
concretizzata, nello specifico, in un raccordo operativo – realizzato per il tramite della - tra Parte_1
la direzione aziendale e gli addetti al reparto gastronomia, svincolato delle responsabilità decisionali e gestionali proprie dei lavoratori inquadrati al I livello.
Stante quanto accertato, la ricorrente ha diritto al riconoscimento del II livello contrattuale, con conseguente condanna della società resistente al pagamento in suo favore delle differenze retributive maturate a decorrere dal 1° novembre 2011, data in cui alla ricorrente veniva assegnato il ruolo di responsabile del reparto gastronomia ed inquadramento al III livello.
In ordine alle differenze retributive derivanti dal c.d. tempo tuta la domanda è altresì fondata.
Invero, secondo l'orientamento promosso dalla CGUE nella sentenza del 10 settembre del 2015, causa
C-266/14- e ripreso dalla Suprema Corte con sentenza n. 1352/2016, la nozione di “orario di lavoro” deve essere intesa alla stregua della previsione contenuta al d.lgs. n. 66 del 2003, art. 1, comma 2 lett. a)
(recettizio delle direttive nn. 93/104 e 00/34 CE), secondo il quale per orario di lavoro è da intendersi
“qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua
attività o delle sue funzioni”. Sicché, la retribuibilità del tempo impiegato per la vestizione non può
essere stabilita in via astratta, ma va valutata in relazione alle concrete modalità organizzative adottate dal datore di lavoro. In particolare, qualora sia lasciata al lavoratore la libertà di decidere
autonomamente le modalità, il luogo e il momento in cui procedere alla vestizione, compresa la possibilità di indossare la divisa presso la propria abitazione prima di raggiungere il luogo di lavoro,
il tempo dedicato a tale attività si qualifica come atto di ordinaria diligenza preparatoria, rientrante nell'ambito degli obblighi accessori del lavoratore e, pertanto, non è suscettibile di autonoma
retribuzione. Di converso, nel caso in cui il datore di lavoro imponga in modo vincolante lo
svolgimento della vestizione in un determinato luogo e in un preciso arco temporale – ad esempio
prevedendo che essa debba avvenire esclusivamente all'interno dei locali aziendali, prima della
timbratura d'ingresso – l'attività in questione acquista rilievo ai fini della determinazione
dell'orario di lavoro. In tale ipotesi, infatti, la vestizione è configurabile come parte integrante della prestazione lavorativa vera e propria, poiché il lavoratore si trova nella condizione di conformarsi al pagina 9 di 12 potere di eterodirezione esercitato dal datore. In quest'ultimo scenario, il tempo dedicato alla
vestizione rientra nell'alveo del "tempo di lavoro" ai sensi dell'art. 1, lett. a), della Direttiva
2003/88/CE, e deve quindi essere considerato a tutti gli effetti nel computo dell'orario di lavoro giornaliero, con diritto alla relativa retribuzione. Ed, ancora, Cass. 31/08/2023, n.2547 ha confermato il detto consolidato approdo giurisprudenziale formatosi in materia, ribadendo che “Nel rapporto di
lavoro subordinato, il tempo necessario a indossare l'abbigliamento di servizio, c.d. "tempo tuta",
costituisce tempo di lavoro soltanto ove qualificato da eterodirezione, in difetto della quale l'attività di vestizione
rientra nella diligenza preparatoria inclusa nell'obbligazione principale del lavoratore e non dà titolo ad
autonomo corrispettivo” e Cass. 2020, n.8623 in merito alla strumentalità del vestiario indossato rispetto alla prestazione lavorativa, ha statuito che “Nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo necessario a
indossare - l'abbigliamento di servizio - c.d. tempo tuta - costituisce tempo di lavoro solo quando l'attività di
vestizione rientra nell'attività preparatoria finalizzata all'adempimento dell'obbligazione principale”.
Alla luce di principi normativi e giurisprudenziali richiamati e all'esito della prova orale espletata è da ritenersi inequivoca la determinazione unilaterale da parte della resistente delle modalità di CP_2
vestizione e svestizione a inizio e fine turno, nonché la strumentalità di dette operazioni con la natura dell'attività svolta dalla lavoratrice. Invero, il lavoratore ha dichiarato che “confermo che Testimone_5
la procedura di vestizione era esattamente quella descritta al punto 2) del ricorso che mi è stato letto. E quindi la
vestizione degli abiti riposti nell'armadietto doveva avvenire prima della timbratura per esplicita disposizione
aziendale”. A.D.R.: “Confermo il capitolo 3), cioè che all'uscita si effettuava il percorso inverso, ossia si
timbrava, dopodiché si andava all'armadietto ove venivano riposti gli abiti da lavoro ed indossati gli abiti civili.
Posso confermare che le operazioni di vestizione/svestizione richiedevano almeno cinque minuti ciascuna”.
A.D.R.: “Sono vere le circostanze di cui al cap. 4), cioè che per disposizione aziendale non era possibile arrivare
al lavoro già con gli abiti da lavoro e non era possibile andare a casa con abiti da lavoro. E' altresì vero che non
era possibile timbrare il cartellino prima di essersi tolti gli abiti civili e non era possibile, all'uscita, timbrare il
cartellino dopo avere indossato gli abiti civili. Confermo di essere stato redarguito per essermi comportato in
modo diverso dal sig. il quale mi disse che se l'avessi rifatto avrei ricevuto una sanzione Persona_3
disciplinare”. Tali modalità di vestizione sono state, altresì, confermate dal teste Testimone_1
“ADR confermo il capitolo 2 ma preciso che bisognava arrivare quindici minuti prima di prendere servizio;
ADR confermo il capitolo 3 e confermo il capitolo 4; ADR mi pare che le modalità di vestizione e svestizione
fossero scritte sul regolamento aziendale ma non sono sicuro al riguardo;
ADR in ogni caso so che tutti facevano
come scritto ai capitoli 2, 3 e 4”. Appare, dunque, confermato, in considerazione della natura delle pagina 10 di 12 mansioni svolte dalla sig.ra nel reparto gastronomia, che la datrice di lavoro abbia imposto Parte_1
l'obbligo di effettuare il cambio di vestiario all'inizio e al termine di ciascun turno, nei pressi del luogo di lavoro. Tale obbligo risulta chiaramente strumentale e funzionalmente connesso allo svolgimento dell'attività lavorativa, in quanto giustificato da evidenti esigenze igienico-sanitarie, trattandosi di mansioni – quelle espletate dalla ricorrente nel reparto gastronomia - a diretto contatto con gli alimenti oggetto di vendita.
Il cambio di abiti, peraltro, non risulta eludibile né surrogabile con la vestizione presso il proprio
domicilio, atteso che – come emerso in sede istruttoria – è fatto espresso divieto ai dipendenti di indossare la divisa aziendale al di fuori dei locali di lavoro. Ne consegue che il tempo impiegato per tali operazioni, svolte secondo modalità rigidamente imposte dal datore di lavoro, rientra a pieno titolo nel concetto di “orario di lavoro” ai sensi della normativa nazionale e comunitaria. Di talché
risulta accertata la natura unilaterale delle direttive impartite dalla datrice di lavoro in merito alle modalità di esecuzione delle operazioni di vestizione e svestizione, come comprovato dalla costante,
generalizzata e uniforme osservanza da parte del personale addetto dei passaggi descritti nei capitoli oggetto di prova testimoniale. Tale conformità operativa, riscontrata trasversalmente tra i dipendenti,
evidenzia l'esistenza di una prassi aziendale vincolante frutto dell'esercizio del potere organizzativo del datore di lavoro.
Per tutto quanto sopra, si ritiene fondata la pretesa della ricorrente in ordine alla corresponsione delle
differenze retributive maturate per le operazioni riconducibili al c.d. “tempo tuta”, da quantificarsi ragionevolmente in dieci minuti giornalieri complessivi (cinque minuti per la vestizione e cinque per la svestizione), quale tempo necessario per riporre i propri abiti negli armadietti aziendali, indossare la divisa da lavoro e i dispositivi di protezione individuale (DPI), nonché per effettuare l'operazione inversa al termine del turno. Tuttavia, in considerazione della prescrizione dei crediti retributivi maturati nel quinquennio antecedente alla data di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012,
è tenuta a corrispondere alla il solo credito retributivo maturato a Controparte_1 Parte_1
partire del 03.07.2007.
Tenuto conto della fondatezza del ricorso e dall'assenza di contestazione da parte della resistente in ordine agli importi rivendicati così come quantificati nel ricorso, è tenuta a Controparte_1
corrispondere, in favore della ricorrente, la somma complessiva di €45.206,13 a titolo di differenze di livello di inquadramento e a titolo di straordinario per la retribuzione del tempo di vestizione e svestizione di cui €7.675,83 a tale ultimo titolo. pagina 11 di 12 Le spese di lite seguono la soccombenza;
esse, per l'intero, vengono liquidate, avuto riguardo all'esito,
sulla base dei criteri e dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, con riferimento alle cause di valore tra €26.000,00 e €52.000,00
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così provvede: Parte_1
condanna L a corrispondere, in favore della ricorrente, per i titoli di cui alla parte Controparte_1
motiva, la somma complessiva di €45.206,13, oltre rivalutazione e interessi dalla maturazione di ciascun credito sino al soddisfo;
condanna L' al pagamento delle spese di lite in Controparte_1
favore della ricorrente liquidandole nella misura di €4.000,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese di CU al rimborso delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, Iva e
Cpa come per legge.
Perugia, 2 luglio 2025
Il giudice
Giampaolo Cervelli
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