Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 26/03/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 176/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna L. FANELLI Presidente
Dott.ssa Sabrina CICERO Giudice rel.
Dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 23 gennaio 2025 da nata a [...], il [...], residente a [...]
Frassini n. 3 (c.f. ) e nato a [...], il C.F._1 Parte_2
24/11/1973, residente a [...]-lettera 14 (c.f. C.F._2
), entrambi con l avv.to Antonio Santoro del foro di Trieste
[...]
i quali hanno contratto matrimonio civile a Trieste il 20.9.2003
(anno 2003 atto n. 365 parte I)
separati consensualmente con sentenza n. 8/2024 del 29 marzo 2024
(passata in giudicato il 6 febbraio 2025)
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23 gennaio 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la
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“1. I CON IUGI VIVRANNO SEPARATI con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. AFFIDAMENTO/COLLOCAMENTO: i figli e vengono affidati Persona_1 Per_2
a entrambi i genitori;
i minori manterranno la residenza con la madre a Trieste, risulta alla via dei Frassini n. 3 ove i figli con lei dimoreranno e risiederanno.
3. TEMPI DI PERMANENZA:
a) I figli trascorreranno pari tempo con ciascun genitore strutturato a settimane alterne (una settimana con un genitore e la successiva settimana con l'altro genitore e così via), da domenica a domenica;
verranno presi in carico dalla parte onerata (da domenica) tra le
18:30 e le 19:30 e riportati all'altro genitore al termine della settimana (a domenica), tra le
18:30 e le 19:30.
b) Le parti si impegnano singolarmente nella settimana onerata alla presa in carico dei minori ad accompagnarli a scuola, ivi prelevarli;
c) Le parti si impegnano singolarmente nella settimana onerata alla presa in carico dei minori ad accompagnarli ai loro impegni pomeridiani anche nelle giornate non di rispettiva competenza genitoriale in caso di impossibilità dell'altro genitore a provvedervi determinata da oneri lavorativi, nel senso che, se un genitore lavora nel pomeriggio e se i figli debbano essere accompagnati alle attività extra scolari, del relativo accompagnamento si occuperà
l'altro genitore.
d) FESTIVITA': le parti si accordano sulla loro suddivisione in modo da garantirsi una divisione paritaria delle giornate e/o periodi di vacanza in alternanza di anno in anno secondo la seguente modalità: un genitore starà con i figli il 24 dicembre e l'altro il 25 dicembre, altrettanto il 31/12 con il 01/01 e il 06/01; nel periodo di carnevale, il giovedì grasso con un genitore e il martedì grasso con l'altro genitore;
Pasqua con un genitore e
Pasquetta con l'altro genitore;
il ponte del 25/04 con un genitore e il ponte del 1/05 con l'altro; i ponti di novembre e dell'8 dicembre anch'essi verranno trascorsi alternativamente di anno in anno con un genitore e con ordine inverso negli anni seguenti;
e) I compleanni dei figli verranno trascorsi dai medesimi con entrambi i genitori;
in caso di disaccordo, nella giornata del compleanno del figlio, il genitore che non lo trascorre con lui, potrà stare con lui almeno 1 ore e 30, secondo orario da concordarsi e, in difetto, di accordo tra le 19:00 e le 20:30.
f) VACANZE ESTIVE: d'estate ciascuna parte trascorrerà con i figli due settimane di ferie,
2 anche non consecutive, così pattuite;
due settimane in luglio con un genitore e due settimane in agosto con l'altro genitore. Le parti avranno priorità di scelta ad anni alterni, con onere di comunicazione all'altro genitore da formalizzarsi entro il 31/03 di ogni anno. Laddove il termine non venga rispettato, la priorità di scelta passerà all'altro genitore, senza che ciò modifichi l'alternanza per gli anni successivi. Decorso il termine del 31/03, le parti individueranno le settimane di frequenza dei minori ai centri estivi e il genitore che eventualmente non ha effettuato nel termine la scelta, sceglierà le sue settimane di ferie dopo l'individuazione di quelle dei centri estivi.
Per le settimane/giornate non coperte da centri estivi con i genitori, le parti terranno i minori per paritari periodi temporali.
g) Se il genitore onerato fosse impossibilitato a tenere i figli, preliminarmente si rivolgerà all'altro genitore e in caso di impossibilita di entrambi, potrà rivolgersi ad un/una babysitter, onerandosi del relativo costo;
In caso di malattia dei minori superiori al giorno, le parti, in caso di loro indisponibilità a tenerli, potranno rivolgersi ad un/una a babysitter, suddividendone il relativo costo.
h) Eventuali permanenze prolungate saranno gestite previo accordo.
4. CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO:
- ORDINARIO: le parti concordano che contribuisca al mantenimento Parte_2
dei figli, sino al raggiungimento della loro autonomia economica, con decorrenza marzo
2025.
1) versando, in via anticipata entro il 10 di ogni mese a 300,00 € (150,00 € a Parte_1
figlio) adeguabile ISTAT, con decorrenza dal mese di gennaio 2025, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente lei intestato di cui già conosce le coordinate.
2) provvedendovi direttamente per i peridi di sua pertinenza genitoriale.
- STRAORDINARIO: le parti divideranno i costi di ogni spesa straordinaria per i figli in misura del 50% ciascuna individuando come tali quelle previste dal Protocollo dd. 18/5/15 cui si richiamano e ogni ulteriore spesa, nessuna esclusa, dal materiale didattico in corso d'anno, al vestiario quest'ultimo se previamente concordato, al taglio di capelli, ricariche telefoniche, ripetizioni e abbonamenti ed/ biglietti ai costi di trasporto pubblico, etc. Le parti sin d'ora esprimono reciproco assenso a visite dentistiche/odontoiatriche di controllo ad entrambi i figli da farsi con cadenza semestrale. In deroga al protocollo le spese mediche e medicamentose per i figli saranno di esclusivo carico di . Parte_2
3 5. ULTERIORI STATUIZIONI
Le parti concordano che:
a) l'assegno unico e/o eventuali altri futuri equipollenti per i figli spettino in via esclusiva a favore di . Altrettanto per la fruizione di eventuali rimborsi pubblici correlati Parte_1 all'Isee.
b) nulla pretendono l'una dall'altra essendo economicamente autosufficienti.
6. DOCUMENTI PER L'ESPATRIO:
Le parti si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio propri con l'indicazione dei figli e dei minori in proprio e si prestano reciproco preventivo assenso a loro espatrio in tutti gli Stati dell'Unione Europea”.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b)
L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Trieste il 20.9.2003 (anno 2003 atto n. 365 parte I) tra nata a [...] il [...] e Parte_1 Parte_2
, nato a [...] il [...] alle condizioni di cui in premessa;
[...]
4 - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove l'atto fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla per il reciproco mantenimento e per le spese.
Così deciso a Trieste, nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025
Il Presidente dott.ssa Anna L. FANELLI
Il Giudice est.
Sabrina CICERO
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