CASS
Sentenza 30 aprile 2024
Sentenza 30 aprile 2024
Massime • 1
In tema di forma scritta ad substantiam dei contratti della P.A., il requisito è soddisfatto, nel contratto di patrocinio, con il rilascio al difensore della procura ai sensi dell'art. 83 c.p.c., atteso che l'esercizio della rappresentanza giudiziale tramite la redazione e la sottoscrizione dell'atto difensivo perfeziona, mediante l'incontro di volontà fra le parti, l'accordo contrattuale in forma scritta, rendendo così possibile l'identificazione del contenuto negoziale e lo svolgimento dei controlli da parte dell'Autorità tutoria.
Commentario • 1
- 1. Osservazioni sull’art. 363 bis c.p.c.Accesso limitatoPaolalicci · https://www.judicium.it/ · 8 novembre 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/04/2024, n. 11668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11668 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 11159/2018 R.G. proposto da: REGIONE CALABRIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SABOTINO N 12, presso lo studio dell’avvocato PUNGI' GRAZIANO ([...]) rappresentato e difeso dall'avvocato NAIMO SE ([...]) -ricorrente- contro AN AT, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ROTELLA ANTONIA ([...]) Civile Sent. Sez. 2 Num. 11668 Anno 2024 Presidente: ORILIA LORENZO Relatore: MONDINI ANTONIO Data pubblicazione: 30/04/2024 2 di 19 -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANZARO n. 223/2018 depositata il 05/02/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2024 dal Consigliere ANTONIO MONDINI. Udite le conclusioni della Procura Generale, nella persona della Dottoressa Rosa Maria Dell’Erba, che ha chiesto accogliersi il nono motivo di ricorso e rigettarsi gli altri motivi. FATTI DELLA CAUSA 1. La Giunta Regione Calabria, con delibera in data 13 novembre 1998, autorizzava il presidente a conferire all’Avvocato Salvatore Iannota l’incarico per l’assistenza difensiva della Regione in un contenzioso arbitrale che vedeva opposta la Regione al Fallimento Forni e Impianti Industriali di EI spa Consorzio Cooperativo Costruzioni, a TTR Temono Trattamenti Rifiuti e a Saline Costruzioni sas. 2. L’arbitrato si svolgeva tra Catanzaro e Roma e si concludeva con l’emissione del lodo in data 28 marzo 2006. 3. L’avvocato Iannotta, non avendo ricevuto il compenso per l’attività difensiva svolta, ricorreva al Tribunale di Catanzaro ed otteneva decreto ingiuntivo per € 441.678,77 oltre accessori. 4. Su opposizione della Regione, il Tribunale riduceva la somma che la Regione avrebbe dovuto pagare. 5. La Corte di Appello di Catanzaro, con la sentenza contro cui la Regione ricorre, ha accolto l’appello dell’avvocato Iannotta, respinto l’appello incidentale della Regione, e liquidato il compenso in € 427.171,28. 8. L’avvocato Iannotta resiste con controricorso. 9. La Procura Generale ha chiesto accogliersi il nono motivo di ricorso e rigettarsi gli altri. 10. Entrambe le parti hanno depositato memoria. 3 di 19 RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo di ricorso viene denunciata “violazione Reg. CE 3696/93; direttiva 92/50; d.lgs. 157/95; 1350, 1418, 1421, 2229 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c.” 1.1. Sostiene la ricorrente che il contratto con l’avvocato Iannotta era soggetto alla direttiva n. 92/50 CE, recepita dal d.lgs. 157/95, e che, non essendo stata osservata la procedura di evidenza pubblica prevista anche per i servizi legali, il contratto avrebbe dovuto essere dichiarato nullo. Su queste basi contesta la decisione impugnata in forza della quale la Corte di Appello ha ritenuto trattarsi non di incarico riconducibile all’appalto di servizi legali bensì di incarico di prestazione d’opera professionale in quanto legato ad una specifica esigenza di difesa dell’Ente, e per il cui conferimento non era necessaria alcuna procedura di evidenza pubblica. 1.2. Il motivo è infondato. Va premesso che la delibera di giunta n.6514/1998, in esecuzione della quale il Presidente della giunta ha dato incarico all’avvocato Iannotta, prevedeva che, “nella more della costituzione del collegio arbitrale appare utile che la Regione nomini un proprio difensore che possa fornire al competente ufficio ogni supporto necessario” e prevedeva che il Presidente avrebbe dovuto incaricare l’avvocato Iannotta della “rappresentanza” dell’Ente (v. controricorso pagina 13 s.). 1.4. La direttiva 92/50/CEE, in materia di appalti pubblici di servizi, è stata recepita in Italia con il d.lgs. 157/1995. Ai sensi dell’art. 1 del decreto: “Le disposizioni del presente decreto si applicano per l'aggiudicazione, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 2, degli appalti di servizi il cui valore di stima sia pari o superiore a 200.000 ECU, IVA esclusa” 4 di 19 In base all’art. 2, primo e secondo comma, “1. Gli appalti pubblici di servizi sono contratti a titolo oneroso, conclusi per iscritto tra un prestatore di servizi e un’amministrazione aggiudicatrice di cui all'art. 2, aventi ad oggetto la prestazione dei servizi elencati negli allegati 1 e 2. 2. Per gli appalti di servizi di cui all'allegato 2 e per quelli in cui il valore di tali servizi prevalga rispetto a quello dei servizi di cui all'allegato 1, il presente decreto si applica limitatamente ai soli articoli 8, comma 3, 20 e 21”. Tra gli appalti di servizi di cui all’allegato 2, non soggetti alla procedura di gara, vi erano i "servizi legali". Gli articoli 8, comma 3, 20 e 21 del decreto riguardavano l’eventuale obbligo della pubblicazione dell’avvenuta aggiudicazione e l’obbligo per l’amministrazione aggiudicatrice di definire le "specifiche tecniche" del servizio nei capitolati d’oneri o nei documenti contrattuali relativi a ciascun appalto. Nell’ottavo "considerando" delle premesse alla direttiva 1992/50/CE, era precisato che "la prestazione di servizi è disciplinata dalla presente direttiva soltanto quando si fondi su contratti d'appalto; nel caso in cui la prestazione del servizio si fondi su altra base, quali leggi o regolamenti ovvero contratti di lavoro, detta prestazione esula dal campo d'applicazione della presente direttiva". Il contratto di prestazione d’opera intellettuale è disciplinato dagli artt. 2229-2238 c.c. La disciplina è inserita nel libro quinto del codice civile, relativo al “lavoro” e, in particolare, nel titolo terzo, relativo al “lavoro autonomo”. 5 di 19 La prestazione d’opera intellettuale dell’avvocato costituisce, specificamente, una prestazione “protetta” ai sensi dell’art. 2229 c.c. Vi è un riferimento preciso a tali professioni nell’art. 33 della Costituzione. L’appalto di servizi è disciplinato dall’art. 1677 c.c. Vale la definizione generale di appalto di cui all’art. 1655 c.c. La differenza fondamentale tra contratto d'appalto (art. 1655 cod. civ.) e contratto d'opera (art. 2222 cod. civ.) va individuata nella qualità di imprenditore commerciale del contraente cui siano stati convenzionalmente commessi l'esecuzione dell'opera o lo svolgimento di un servizio. L’appaltatore, inoltre, si impegna ad un risultato. Il professionista avvocato si impegna a fornire la propria prestazione intellettuale, non ad un risultato. Come evidenziato anche dalla Corte di Appello, sul richiamo alla giurisprudenza amministrativa, il contratto di appalto è caratterizzato da un quid pluris, sotto il profilo dell’organizzazione, della continuità e della complessità rispetto al contratto di conferimento dell’incarico legale, che si delinea come contratto d’opera intellettuale, species del genus contratto di lavoro autonomo, e come tale, non rientra nella nozione di contratto di appalto (V. Consiglio di Stato Cons. St., sez. V, 11 maggio 2012, n. 2730). L’affidamento in appalto di servizi è configurabile quando l’oggetto del servizio è più ampio della difesa dell’ente in un giudizio e delle attività strettamente accessorie a tale difesa e consiste in un quadro articolato di attività professionali organizzate sulla base dei bisogni dell'ente. 6 di 19 Così nel caso di affidamento ad uno studio legale per un periodo prestabilito nel contratto d’appalto, degli affari seriali di un determinato settore. In questo caso il profilo fiduciario trascolora ed assume rilievo, per l’amministrazione, che l’affidatario abbia, oltre che, indubbiamente, determinate qualità per svolgere l’attività richiesta, una organizzazione adeguata per rendere il servizio legale in modo efficace, efficiente e in conformità a definibili specifiche tecniche. In base all’allegato 3 del decreto legislativo, nel caso di appalti pubblici di servizi, si intende per "specifiche tecniche": “l'insieme delle prescrizioni d'ordine tecnico, contenute in particolare nel capitolato d'oneri, che definiscono le caratteristiche richieste di un'opera, un materiale, un prodotto o una fornitura e che permettono di caratterizzare obiettivamente l'opera, il materiale, il prodotto o la fornitura in modo che essi rispondano all'uso a cui sono destinati dall'amministrazione aggiudicatrice. Tra queste caratteristiche rientrano i livelli di qualità o proprietà d'uso, la sicurezza, le dimensioni, inclusi i requisiti applicabili al materiale, al prodotto od alla fornitura per quanto riguarda la garanzia della qualità, la terminologia, i simboli, il collaudo ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura o l'etichettatura. Esse comprendono altresì le regole riguardanti la progettazione e le modalità di determinazione dei costi, le condizioni di collaudo, d'ispezione e di accettazione delle opere, nonché' i metodi o le tecniche di costruzione come pure ogni altra condizione tecnica che l'amministrazione aggiudicatrice è in grado di prescrivere, nell'ambito di regolamenti generali o specifici, in relazione all'opera finita ed ai materiali od alle parti che la compongono”. Il contratto di conferimento dell’incarico di difesa in un procedimento giudiziale o arbitrale si sottrae ad una procedura di evidenza pubblica per incompatibilità tra indeterminatezza degli 7 di 19 aspetti contenutistici della prestazione richiesta al difensore, degli aspetti temporali ed economici e, invece, necessaria determinatezza di tali elementi oggettivi per la fissazione dei criteri selettivi della procedura di gara (v. anche Cons. Stato, 11 maggio 2012, n. 2730, cit.). Nel caso in esame, l’incarico legale conferito al professionista consisteva in una singola prestazione di lavoro autonomo riferita ad una specifica esigenza difensiva relativa ad una procedura arbitrale. Anche il “supporto al competente ufficio” era strumentale alla predisposizione della strategia difensiva. Con la conseguenza che correttamente la Corte di Appello ha escluso l’applicazione delle norme in tema di appalti di servizi. La decisione della Corte di Appello è conforme alla giurisprudenza di legittimità. Nella sentenza n.40572 del 2021 è stato infatti affermato: “La P.A. non è tenuta a seguire, quando conferisce incarichi di patrocinio legale ad avvocati, le procedure di evidenza pubblica previste dalle norme eurounitarie e nazionali per il contratto di appalto di servizi, atteso che le relative prestazioni professionali sono connotate dall'"intuitu personae" e da rapporti, fra il difensore ed il cliente, caratterizzati dalla massima riservatezza e, quindi, incompatibili con le menzionate procedure”. Ed ancora, con la pronuncia n.13351 del 2022, la Corte ha ribadito che occorre tener conto della “differenza ontologica che, ai fini della qualificazione giuridica delle fattispecie e delle ricadute ad essa conseguenti in tema di soggezione alla disciplina recata dal codice dei contratti pubblici, connota l'espletamento del singolo incarico di patrocinio legale, occasionato da puntuali esigenze di difesa del soggetto pubblico, rispetto all'attività di assistenza e consulenza giuridica (i "Servizi legali" di cui all'alito B al d.lgs. n. 163/2006), attività, questa, che si caratterizza per la sussistenza di una 8 di 19 specifica organizzazione, la complessità dell'oggetto e la predeterminazione della durata. Tali elementi di differenziazione consentono di concludere che, diversamente dall'incarico di consulenza e di assistenza a contenuto complesso, inserito in un quadro articolato di attività professionali organizzate sulla base dei bisogni dell'ente, il conferimento del singolo incarico episodico, legato alla necessità contingente, non costituisce appalto di servizi legali, ma integra un contratto d'opera intellettuale che esula dalla disciplina in materia di procedure ad evidenza pubblica”. Né sussistono i presupposti per dar corso alla richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia in relazione al prospettato dubbio di compatibilità alla Direttiva n.92/50 del d.lgs 157/95 nella misura in cui consente l'affidamento dei servizi legali del contenuto del tipo di quello di cui trattasi, da parte della Pubblica Amministrazione non preceduti dal procedimento di evidenza pubblica. Al riguardo va innanzi tutto ricordato che: secondo una giurisprudenza costante della Corte di Giustizia (cfr. da ultima, Corte di Giustizia dell’Unione Europea – Grande Sezione – Sentenza 6 ottobre 2021, causa C-561/19, Consorzio Italian Management) “un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno, può essere esonerato da tale obbligo solo quando abbia constatato che la questione sollevata non è rilevante, o che la disposizione del diritto dell’Unione di cui trattasi è già stata oggetto d’interpretazione da parte della Corte, oppure che la corretta interpretazione del diritto dell’Unione si impone con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi (v., in tal senso, sentenze del 6 ottobre 1982, LF e a., 283/81, EU:C:1982:335, punto 21; del 15 settembre 2005, Intermodal Transports, C-495/03, EU:C:2005:552, punto 33, nonché del 4 ottobre 2018, Commissione/Francia (Anticipo d’imposta), C-416/17, EU:C:2018:811, punto 110)”. E ancora (cfr. 9 di 19 sentenza Corte di Giustizia 6.10.2021 cit.) “dal rapporto fra il comma 2 e il comma 3 dell’art. 267 TFUE discende che i giudici di cui al comma 3 dispongono dello stesso potere di valutazione di tutti gli altri giudici nazionali nello stabilire se sia necessaria una pronuncia su un punto di diritto dell’Unione onde consentire loro di decidere. Tali giudici non sono pertanto tenuti a sottoporre una questione di interpretazione del diritto dell’Unione sollevata dinanzi ad essi se questa non è rilevante, vale a dire nel caso in cui la sua soluzione, qualunque essa sia, non possa in alcun modo influire sull’esito della controversia (sentenze del 6 ottobre 1982, LF e a., 283/81, EU:C:1982:335, punto 10; del 18 luglio 2013, Consiglio Nazionale dei Geologi, C-136/12, EU:C:2013:489, punto 26, nonché del 15 marzo 2017 Aquino, – C 3/16, EU:C:2017:209, punto 43)”. Sempre con la citata sentenza 6.10.2021 la Corte di Giustizia ha ribadito che “il giudice nazionale è l’unico competente a conoscere e valutare i fatti della controversia di cui al procedimento principale nonché ad interpretare e ad applicare il diritto nazionale. Spetta parimenti al solo giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, tanto la necessità quanto la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte (sentenze del 26 maggio 2011, Stichting Natuur en Milieu e a., da C-165/09 a C-167/09, EU:C:2011:348, punto 47 nonché giurisprudenza ivi citata;
del 9 settembre 2015, X e van Dijk, C-72/14 e C-197/14, EU:C:2015:564, punto 57, nonché del 12 maggio 2021, Altenrhein Luftfahrt, C-70/20, EU:C:2021:379, punto 25)”; sul versante della giurisprudenza di legittimità, questa Corte ha affermato ripetutamente che non sussiste alcun diritto della parte all’automatico rinvio pregiudiziale alla CGUE ai sensi dell’art. 267 TFUE ogni qualvolta la Corte di cassazione non ne condivida le tesi difensive, bastando che le ragioni del diniego siano espresse, 10 di 19 ovvero implicite laddove la questione pregiudiziale sia manifestamente inammissibile o manifestamente infondata (cfr. Sez. U, n. 5978/2022, in motivazione;
Sez. 5 -, Ordinanza n. 19880 del 13/07/2021; Sez. L -, Sentenza n. 14828 del 07/06/2018; Sez. U, Ordinanza n. 20701 del 10/09/2013). E, ancora, si è affermato che non sussistono i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, ove la parte si limiti a censurare direttamente l’incompatibilità con il diritto dell’Unione delle conseguenze “di fatto” derivanti dall’interpretazione del diritto interno senza sollecitare un’interpretazione generale ed astratta di una normativa interna (Sez. U n. 5978/2022; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6862 del 24/03/2014 Rv. 630701). Ricordato quanto sopra, nel caso in esame, come già rilevato nella sentenza n.40572 del 2021 punto 1.17 ss. della motivazione, “Va infine evidenziato che, sulla questione relativa alla compatibilità con le norme eurounitarie degli incarichi di patrocinio legale da parte della Pubblica Amministrazione, si è pronunciata la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con sentenza del 06/06/2019, n.264. Con la citata pronuncia, la Corte di Lussemburgo ha osservato che, quanto ai servizi forniti da avvocati, di cui all'articolo 10, lettera d), i) e il), della direttiva 2014/24, risulta dal considerando 25 di tale direttiva che il legislatore dell'Unione ha tenuto conto del fatto che tali servizi legali sono di solito prestati da organismi o persone designati o selezionati secondo modalità che non possono essere disciplinate dalle norme sull'aggiudicazione degli appalti pubblici vigenti in determinati Stati membri. Le prestazioni professionali degli avvocati sono connotate, infatti, dall'intuitu personae e da rapporti, tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzati dalla massima riservatezza, incompatibili con il procedimento di evidenza pubblica. Dette ragioni giustificano l'esigenza della libera scelta del 11 di 19 difensore da parte del cliente e dalla fiducia che unisce il cliente al suo avvocato. La Corte di Giustizia ha enfatizzato proprio l'aspetto della riservatezza e del diritto di difesa della Pubblica Amministrazione, che si esplica anche nella scelta del proprio difensore (v., in tal senso, sentenza del 18 maggio 1982, AM & S Europe/Commissione, 155/79, EU:C:1982:157, punto 18). 1.22. Conseguentemente, è stato affermato dalla Corte di Giustizia che l'articolo 10, lettere c), d), i), ii) e v), della direttiva 2014/24/UE, nell'escludere dal regime dei contratti pubblici i servizi d'arbitrato, di conciliazione e determinati servizi di rappresentanza e consulenza legale, nonché altri servizi legali che, nello Stato membro interessato, sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri, non si pone in contrasto con i principi di parità di trattamento e sussidiarietà, nonché con gli artt. 49 e 56 TFUE”. 2.Con il secondo motivo di ricorso viene denunciata “violazione artt. 112, 345 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.4 c.p.c.” La ricorrente deduce che la Corte di Appello avrebbe errato nel ritenere nuove l’eccezione di nullità del mandato difensivo per “carenza di rappresentanza sostanziale del dr. Chiaravallotti”, in quanto insediatosi “nel 2000” ossia dopo la sottoscrizione del mandato e l’eccezione di nullità del contratto per inosservanza della delibera n.481 del 1998 “la quale aveva previsto la sottoscrizione” da parte del prestatore d’opera, “della convenzione che contenesse l’indicazione e la sottoposizione ai vincoli indicati in delibera”. Secondo la ricorrente il riferimento alla delibera 481/98 sarebbe stato già contenuto nella comparsa conclusionale depositata l’8 luglio 2011. 2.1. Il motivo è inammissibile. 2.2. La Corte di Appello non ha dichiarato nuove le due eccezioni ai sensi dell’art. 345 c.p.c. (secondo cui nel giudizio d'appello non 12 di 19 possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio, non sono ammessi i nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile) ma ha respinto l’appello della Ragione contro la decisione di primo grado che aveva dichiarato tali eccezioni inammissibili perché sollevate solo “con la seconda precisazione delle conclusioni davanti al giudice di primo grado il 12 gennaio 2012 a seguito di rimessione della causa sul ruolo dopo la precisazione della conclusioni del 30 novembre 2011 in quanto la Regione nella comparsa conclusionale depositata nei termini dell’art. 190 c.p.c. aveva sollevato la questione della nullità del contratto per mancanza di forma scritta”. La Corte di Appello ha evidenziato, a ragione del rigetto del motivo di appello, che le due eccezioni non erano contenute nell’originario atto di opposizione al decreto ingiuntivo né nelle memorie di cui all’art. 183 sesto comma c.p.c. La censura per come proposta non coglie la ratio della decisione: la decisione non è centrata sulla proposizione di domande ed eccezioni nuove in appello bensì sulle preclusioni previste per allegazioni e prove nel giudizio di primo grado. Peraltro la Regione, laddove scrive che il riferimento alla delibera 481/98 era contenuto nella comparsa conclusionale depositata l’8 luglio 2011, conferma la tardività dell’eccezione rispetto alla preclusione segnata dall'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo. 3. Per connessione va qui esaminato l’ottavo motivo di ricorso con il quale viene denunciato “omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n.5 c.p.c.” Deduce la ricorrente che la Corte di Appello avrebbe omesso di tener conto, “ai fini di stabilire se il contratto di prestazione d’opera 13 di 19 professionale possa ritenersi regolato dalla sola procura margine della comparsa quanto a forma e contenuto”, della delibera della giunta n. 481 del 1998 in forza della quale l’avvocatura regionale avrebbe dovuto “predisporre un atto riportante i vincoli contenuti nella presente delibera che dovrà essere sottoscritta sia dagli avvocati all’atto di un nuovo incarico”. Viene dunque riproposta la questione della invalidità del contratto concluso inter-partes per inosservanza del disposto della delibera n. 481 del 1998 già proposta con il secondo motivo. 3.1. Valgono le ragioni di inammissibilità del secondo motivo. 4. Con il terzo motivo di ricorso viene denunciata “violazione artt. 115 c.p.c.; 2697, 2699, 2700, 2701, 2702, 2719 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c.” La censura è relativa alla affermazione della Corte di Appello per cui l’eccezione di difetto di rappresentanza sostanziale del Presidente della giunta era rimasta al livello di mera allegazione, indimostrata. Sostiene la ricorrente che la data di insediamento del presidente della giunta, Chiaravallotti, era stata indicata a pagina 7 della propria comparsa di costituzione in appello e non era mai stata contestata cosicché la Corte di Appello avrebbe dovuto semplicemente prenderne atto ai sensi dell’art. 115 c.p.c. 4.1. Il motivo è inammissibile per difetto di interesse (art. 100 c.p.c.) in quanto si appunta su affermazione della Corte di Appello solo aggiuntiva rispetto a quella -già fatta oggetto di inammissibile censura con il secondo motivo di ricorso- per cui l’eccezione relativa al difetto di “rappresentanza negoziale” del Presidente della giunta era inammissibile. 4. Con il quarto motivo di ricorso viene denunciata “violazione artt. 83 c.p.c., 1350, 1418, 1421, 1703, 2230, 2233 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c.”. 14 di 19 La ricorrente censura la sentenza impugnata per avere la Corte di Appello affermato che il requisito della forma scritta imposto per i contratti delle pubbliche amministrazioni era stato soddisfatto dalla apposizione della firma, da parte del presidente della giunta, in calce della procura a margine della memoria difensiva con cui la Regione si era costituita nella procedura arbitrale. 6. Il motivo è infondato. Come già ricordato, la Corte di Appello ha accertato in fatto che con la delibera della Giunta 13.11.1998 n. 6514, in esecuzione della quale il Presidente della giunta ha dato incarico all’avvocato Iannotta, era stato previsto che, “nella more della costituzione del collegio arbitrale appare utile che la Regione nomini un proprio difensore che possa fornire al competente ufficio ogni supporto necessario” e prevedeva che il Presidente avrebbe dovuto incaricare l’avvocato Iannotta della “rappresentanza” dell’Ente (v. sentenza pagg. 13 e 14). La Corte di Appello ha correttamente richiamato alcuni precedenti di questa Corte (Cass. 3721/2015; Cass. 2266/2012) ai quali può aggiungersi Cass. SSUU 37836/2022 (in motivazione) e Sez. 2 , ordinanza n.21007 del 06/08/2019, secondo cui “In tema di forma scritta "ad substantiam" dei contratti della P.A., il requisito è soddisfatto, nel contratto di patrocinio, con il rilascio al difensore della procura ai sensi dell'art. 83 c.p.c., atteso che l'esercizio della rappresentanza giudiziale tramite la redazione e la sottoscrizione dell'atto difensivo perfeziona, mediante l'incontro di volontà fra le parti, l'accordo contrattuale in forma scritta, rendendo così possibile l'identificazione del contenuto negoziale e lo svolgimento dei controlli da parte dell'Autorità tutoria”. 5. Con il quinto motivo di ricorso viene denunciata “violazione artt. 10 e 14 c.p.c.; 1374, 2233 c.c., 6 d.m. 127/04, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c.” 15 di 19 La ricorrente censura la sentenza impugnata per avere la Corte di Appello ritenuto che lo scaglione di valore a cui avere riferimento per la liquidazione dei compensi dovuti all’avvocato Iannotta per la proceduta arbitrale dovesse essere individuato in relazione alla somma (€43.715.110,91) di cui alla domanda proposta contro la Regione dalle società Fallimento Forni e Impianti Industriali di EI spa Consorzio Cooperativo Costruzioni, a TTR Temono Trattamenti Rifiuti e a Saline Costruzioni sas e non alla somma liquidata dal collegio arbitrale (€692009,44). 5.1. Il motivo è infondato. Ai sensi dell’art. 6 del d.m. 127/2004, “ La Corte di Appello ha correttamente fatto riferimento alla somma richiesta. Ha richiamato il principio enunciato da questa Corte nella sentenza 1666/2017 secondo cui “Ai fini della liquidazione degli onorari professionali dovuti dal cliente in favore dell’avvocato, nel caso di transazione di una causa introdotta con domanda di valore 16 di 19 determinato e, pertanto, non presunto in base ai criteri fissati dal codice di procedura civile, il valore della causa si determina avendo riguardo soltanto a quanto specificato nella domanda, considerata al momento iniziale della lite, restando irrilevante la somma realizzata dal cliente a seguito della transazione”. Più di recente la Corte con ordinanza n. 6487 del 03/03/2023 ha affermato “Ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico del cliente, il parametro di riferimento è costituito dal valore della causa determinato a norma del codice di procedura civile e, quindi, in tema di obbligazioni pecuniarie, dalla somma pretesa con la domanda di pagamento (art.10 cod. proc. civ.); identico parametro deve essere applicato nei gradi di impugnazione, con la conseguenza che nel caso in cui al giudice superiore venga riproposta una parte limitata della domanda, ovvero l'oggetto dell'impugnazione risulti limitato per dettato normativo, il valore della causa deve essere rimodulato in relazione all'effettiva entità della riforma che si intende conseguire. La Corte di Appello non ha trascurato il citato secondo comma dell’art. 6 del d.m. 127 del 2004, ma ha correttamente precisato che, nel caso di specie, il valore della domanda non era presunto a norma del codice di procedura civile ma era stato precisamente indicato nella domanda (Cass. 27305/2020, in motivazione;
Cass. Su 5615/98; Cass. 3383/1968 relativo all’art. 6 del d.m.28 febbraio 1958, omologo all’art. 6 del d.m. 127/2004. Più di recente Cass. n. 322265 del 02/11/2022) ed ha altresì e del pari correttamente osservato che il potere-dovere di adeguare l'ammontare del valore base ai fini della liquidazione dei compensi al concreto importo oggetto della decisione “è posto a tutela ed è funzionale ad evitare la proposizione di pretese economicamente sproporzionate rispetto al valore effettivo della lite al solo fine di aumentare il compenso professionale, ipotesi che pacificamente 17 di 19 non ricorre allorché la pare come nel caso in esame sia convenuta e chiamata ea difendersi). Va altresì evidenziato, in riferimento al quarto comma dell’art. 6 del d.m. 127/2014, che la Corte di Appello si è fatta anche carico di comparare gli interessi perseguiti dalle parti laddove, a pagina 17 della sentenza, ha tenuto in “……….considerazione che il minor importo per cui è condanna è risultato di vantaggio per la Regione in ragione dell’attività difensiva svolta dal proprio difensore avv.to Iannotta” 6. Con il sesto motivo di ricorso viene denunciata “violazione degli artt. 12 e 15 d.m. 585/94; 1, 10 e 14 d.m. 127/04, 1374, 2233 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c.” Deduce la ricorrente che la Corte di Appello ha errato nel liquidare all’avvocato Iannotta, per la procedura per arbitrato rituale in questione, oltre agli onorari anche in diritti, solo i primi e non anche i secondi spettando al difensore in un giudizio arbitrale ai sensi dell’art. 10 del d.m. 127/2014. 6.1. Il motivo è infondato. L’art. 1 del d.m. 127/2004 stabiliva “Gli onorari, i diritti e le indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali in materia civile, amministrativa, tributaria, penale e stragiudiziali sono determinati nelle tariffe di cui ai capitoli I, II, III, allegate al presente decreto”. Ai sensi del successivo capitolo I, art. 10 del d.m. 127/2002 (Procedimenti arbitrali rituali.
1. Per i procedimenti davanti agli arbitri sono dovuti gli onorari stabiliti per le cause davanti ai giudici ordinari e speciali che sarebbero competenti a conoscere della controversia), 18 di 19 Tuttavia nella tabella B, allegata al capito I, sono stabiliti i limiti minimi, medi e massimi per i diritti nel processo davanti agli arbitri. 7. Con il settimo motivo di ricorso viene denunciata “violazione artt. 816 c.p.c., 1374, 1460, 2233 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c.” Deduce la Regione che la Corte di Appello ha errato nel riconoscere all’avvocato Iannotta il diritto al rimborso delle spese di trasferta a Roma in quanto la sede dell’arbitrato era stata inizialmente individuata in Catanzaro e l’art. 816 c.p.c. nella formulazione vigente ratione temporis, non consentiva agli arbitri “di svolgere attività fuori sede”. 7.1. Il motivo è infondato. La Corte di Appello ha dato conto del fatto che gli arbitri, a seguito della nomina del dottor Massimo Pensato, residente e domiciliato in Roma, quale nuovo presidente del collegio in sostituzione del presidente originario, avevano disposto che parte dell’attività si svolgesse a Roma. Ha dato conto altresì del fatto che l’Avvocato Iannotta aveva “notiziato” la regione della trasferta e che “non risulta[va] che la Regione avesse mai chiesto all’avvocato Iannotta di non accettare la trasferta e di richiede che il collegio si componesse in Catanzaro”. Nella versione introdotta dalla l. 5 gennaio 1994, n. 25, art. 8, l’art. 816 c.p.c. prevedeva, per quanto interessa, che “Le parti determinano la sede dell’arbitrato nel territorio della Repubblica;
altrimenti provvedono gli arbitri nella loro prima riunione”. La tesi della ricorrente per cui la decisione degli arbitri di svolgere alcune attività in luogo -Roma- diverso da quello in cui essi avevano determinato la sede dell’arbitrato -Catanzaro- dovrebbe incidere sul diritto del difensore ad ottenere il rimborso delle spese 19 di 19 sostenute per il doveroso adempimento del mandato difensivo è privo di base logica. 8. Va, infine, precisato che –contrariamente a quanto assume il controricorrente a pag. 27 del controricorso- non esiste un nono motivo di ricorso. Non esiste neppure un ricorso incidentale per cui la Corte non è tenuta ad esaminare la questione -posta dall’avvocato Iannotta a pagina 27 del controricorso- secondo cui “per una evidente svista, la Corte di Appello non ha compreso nelle spese la somma sborsata dall’avvocato Iannotta per ottenere il visto di congruità sulla somma liquidata a titolo di onorario dal competente Consiglio dell’Ordine” . 9. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. 10. Le spese seguono la soccombenza.
PQM
la Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente a rifondere alla controparte le spese del giudizio di legittimità, liquidate in €10.000,00, per compensi professionali, € 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Roma 12 marzo 2024. Il Cons. est. Il Presidente AN NI OR OR
del 9 settembre 2015, X e van Dijk, C-72/14 e C-197/14, EU:C:2015:564, punto 57, nonché del 12 maggio 2021, Altenrhein Luftfahrt, C-70/20, EU:C:2021:379, punto 25)”; sul versante della giurisprudenza di legittimità, questa Corte ha affermato ripetutamente che non sussiste alcun diritto della parte all’automatico rinvio pregiudiziale alla CGUE ai sensi dell’art. 267 TFUE ogni qualvolta la Corte di cassazione non ne condivida le tesi difensive, bastando che le ragioni del diniego siano espresse, 10 di 19 ovvero implicite laddove la questione pregiudiziale sia manifestamente inammissibile o manifestamente infondata (cfr. Sez. U, n. 5978/2022, in motivazione;
Sez. 5 -, Ordinanza n. 19880 del 13/07/2021; Sez. L -, Sentenza n. 14828 del 07/06/2018; Sez. U, Ordinanza n. 20701 del 10/09/2013). E, ancora, si è affermato che non sussistono i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, ove la parte si limiti a censurare direttamente l’incompatibilità con il diritto dell’Unione delle conseguenze “di fatto” derivanti dall’interpretazione del diritto interno senza sollecitare un’interpretazione generale ed astratta di una normativa interna (Sez. U n. 5978/2022; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6862 del 24/03/2014 Rv. 630701). Ricordato quanto sopra, nel caso in esame, come già rilevato nella sentenza n.40572 del 2021 punto 1.17 ss. della motivazione, “Va infine evidenziato che, sulla questione relativa alla compatibilità con le norme eurounitarie degli incarichi di patrocinio legale da parte della Pubblica Amministrazione, si è pronunciata la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con sentenza del 06/06/2019, n.264. Con la citata pronuncia, la Corte di Lussemburgo ha osservato che, quanto ai servizi forniti da avvocati, di cui all'articolo 10, lettera d), i) e il), della direttiva 2014/24, risulta dal considerando 25 di tale direttiva che il legislatore dell'Unione ha tenuto conto del fatto che tali servizi legali sono di solito prestati da organismi o persone designati o selezionati secondo modalità che non possono essere disciplinate dalle norme sull'aggiudicazione degli appalti pubblici vigenti in determinati Stati membri. Le prestazioni professionali degli avvocati sono connotate, infatti, dall'intuitu personae e da rapporti, tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzati dalla massima riservatezza, incompatibili con il procedimento di evidenza pubblica. Dette ragioni giustificano l'esigenza della libera scelta del 11 di 19 difensore da parte del cliente e dalla fiducia che unisce il cliente al suo avvocato. La Corte di Giustizia ha enfatizzato proprio l'aspetto della riservatezza e del diritto di difesa della Pubblica Amministrazione, che si esplica anche nella scelta del proprio difensore (v., in tal senso, sentenza del 18 maggio 1982, AM & S Europe/Commissione, 155/79, EU:C:1982:157, punto 18). 1.22. Conseguentemente, è stato affermato dalla Corte di Giustizia che l'articolo 10, lettere c), d), i), ii) e v), della direttiva 2014/24/UE, nell'escludere dal regime dei contratti pubblici i servizi d'arbitrato, di conciliazione e determinati servizi di rappresentanza e consulenza legale, nonché altri servizi legali che, nello Stato membro interessato, sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri, non si pone in contrasto con i principi di parità di trattamento e sussidiarietà, nonché con gli artt. 49 e 56 TFUE”. 2.Con il secondo motivo di ricorso viene denunciata “violazione artt. 112, 345 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.4 c.p.c.” La ricorrente deduce che la Corte di Appello avrebbe errato nel ritenere nuove l’eccezione di nullità del mandato difensivo per “carenza di rappresentanza sostanziale del dr. Chiaravallotti”, in quanto insediatosi “nel 2000” ossia dopo la sottoscrizione del mandato e l’eccezione di nullità del contratto per inosservanza della delibera n.481 del 1998 “la quale aveva previsto la sottoscrizione” da parte del prestatore d’opera, “della convenzione che contenesse l’indicazione e la sottoposizione ai vincoli indicati in delibera”. Secondo la ricorrente il riferimento alla delibera 481/98 sarebbe stato già contenuto nella comparsa conclusionale depositata l’8 luglio 2011. 2.1. Il motivo è inammissibile. 2.2. La Corte di Appello non ha dichiarato nuove le due eccezioni ai sensi dell’art. 345 c.p.c. (secondo cui nel giudizio d'appello non 12 di 19 possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio, non sono ammessi i nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile) ma ha respinto l’appello della Ragione contro la decisione di primo grado che aveva dichiarato tali eccezioni inammissibili perché sollevate solo “con la seconda precisazione delle conclusioni davanti al giudice di primo grado il 12 gennaio 2012 a seguito di rimessione della causa sul ruolo dopo la precisazione della conclusioni del 30 novembre 2011 in quanto la Regione nella comparsa conclusionale depositata nei termini dell’art. 190 c.p.c. aveva sollevato la questione della nullità del contratto per mancanza di forma scritta”. La Corte di Appello ha evidenziato, a ragione del rigetto del motivo di appello, che le due eccezioni non erano contenute nell’originario atto di opposizione al decreto ingiuntivo né nelle memorie di cui all’art. 183 sesto comma c.p.c. La censura per come proposta non coglie la ratio della decisione: la decisione non è centrata sulla proposizione di domande ed eccezioni nuove in appello bensì sulle preclusioni previste per allegazioni e prove nel giudizio di primo grado. Peraltro la Regione, laddove scrive che il riferimento alla delibera 481/98 era contenuto nella comparsa conclusionale depositata l’8 luglio 2011, conferma la tardività dell’eccezione rispetto alla preclusione segnata dall'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo. 3. Per connessione va qui esaminato l’ottavo motivo di ricorso con il quale viene denunciato “omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n.5 c.p.c.” Deduce la ricorrente che la Corte di Appello avrebbe omesso di tener conto, “ai fini di stabilire se il contratto di prestazione d’opera 13 di 19 professionale possa ritenersi regolato dalla sola procura margine della comparsa quanto a forma e contenuto”, della delibera della giunta n. 481 del 1998 in forza della quale l’avvocatura regionale avrebbe dovuto “predisporre un atto riportante i vincoli contenuti nella presente delibera che dovrà essere sottoscritta sia dagli avvocati all’atto di un nuovo incarico”. Viene dunque riproposta la questione della invalidità del contratto concluso inter-partes per inosservanza del disposto della delibera n. 481 del 1998 già proposta con il secondo motivo. 3.1. Valgono le ragioni di inammissibilità del secondo motivo. 4. Con il terzo motivo di ricorso viene denunciata “violazione artt. 115 c.p.c.; 2697, 2699, 2700, 2701, 2702, 2719 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c.” La censura è relativa alla affermazione della Corte di Appello per cui l’eccezione di difetto di rappresentanza sostanziale del Presidente della giunta era rimasta al livello di mera allegazione, indimostrata. Sostiene la ricorrente che la data di insediamento del presidente della giunta, Chiaravallotti, era stata indicata a pagina 7 della propria comparsa di costituzione in appello e non era mai stata contestata cosicché la Corte di Appello avrebbe dovuto semplicemente prenderne atto ai sensi dell’art. 115 c.p.c. 4.1. Il motivo è inammissibile per difetto di interesse (art. 100 c.p.c.) in quanto si appunta su affermazione della Corte di Appello solo aggiuntiva rispetto a quella -già fatta oggetto di inammissibile censura con il secondo motivo di ricorso- per cui l’eccezione relativa al difetto di “rappresentanza negoziale” del Presidente della giunta era inammissibile. 4. Con il quarto motivo di ricorso viene denunciata “violazione artt. 83 c.p.c., 1350, 1418, 1421, 1703, 2230, 2233 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c.”. 14 di 19 La ricorrente censura la sentenza impugnata per avere la Corte di Appello affermato che il requisito della forma scritta imposto per i contratti delle pubbliche amministrazioni era stato soddisfatto dalla apposizione della firma, da parte del presidente della giunta, in calce della procura a margine della memoria difensiva con cui la Regione si era costituita nella procedura arbitrale. 6. Il motivo è infondato. Come già ricordato, la Corte di Appello ha accertato in fatto che con la delibera della Giunta 13.11.1998 n. 6514, in esecuzione della quale il Presidente della giunta ha dato incarico all’avvocato Iannotta, era stato previsto che, “nella more della costituzione del collegio arbitrale appare utile che la Regione nomini un proprio difensore che possa fornire al competente ufficio ogni supporto necessario” e prevedeva che il Presidente avrebbe dovuto incaricare l’avvocato Iannotta della “rappresentanza” dell’Ente (v. sentenza pagg. 13 e 14). La Corte di Appello ha correttamente richiamato alcuni precedenti di questa Corte (Cass. 3721/2015; Cass. 2266/2012) ai quali può aggiungersi Cass. SSUU 37836/2022 (in motivazione) e Sez. 2 , ordinanza n.21007 del 06/08/2019, secondo cui “In tema di forma scritta "ad substantiam" dei contratti della P.A., il requisito è soddisfatto, nel contratto di patrocinio, con il rilascio al difensore della procura ai sensi dell'art. 83 c.p.c., atteso che l'esercizio della rappresentanza giudiziale tramite la redazione e la sottoscrizione dell'atto difensivo perfeziona, mediante l'incontro di volontà fra le parti, l'accordo contrattuale in forma scritta, rendendo così possibile l'identificazione del contenuto negoziale e lo svolgimento dei controlli da parte dell'Autorità tutoria”. 5. Con il quinto motivo di ricorso viene denunciata “violazione artt. 10 e 14 c.p.c.; 1374, 2233 c.c., 6 d.m. 127/04, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c.” 15 di 19 La ricorrente censura la sentenza impugnata per avere la Corte di Appello ritenuto che lo scaglione di valore a cui avere riferimento per la liquidazione dei compensi dovuti all’avvocato Iannotta per la proceduta arbitrale dovesse essere individuato in relazione alla somma (€43.715.110,91) di cui alla domanda proposta contro la Regione dalle società Fallimento Forni e Impianti Industriali di EI spa Consorzio Cooperativo Costruzioni, a TTR Temono Trattamenti Rifiuti e a Saline Costruzioni sas e non alla somma liquidata dal collegio arbitrale (€692009,44). 5.1. Il motivo è infondato. Ai sensi dell’art. 6 del d.m. 127/2004, “ La Corte di Appello ha correttamente fatto riferimento alla somma richiesta. Ha richiamato il principio enunciato da questa Corte nella sentenza 1666/2017 secondo cui “Ai fini della liquidazione degli onorari professionali dovuti dal cliente in favore dell’avvocato, nel caso di transazione di una causa introdotta con domanda di valore 16 di 19 determinato e, pertanto, non presunto in base ai criteri fissati dal codice di procedura civile, il valore della causa si determina avendo riguardo soltanto a quanto specificato nella domanda, considerata al momento iniziale della lite, restando irrilevante la somma realizzata dal cliente a seguito della transazione”. Più di recente la Corte con ordinanza n. 6487 del 03/03/2023 ha affermato “Ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico del cliente, il parametro di riferimento è costituito dal valore della causa determinato a norma del codice di procedura civile e, quindi, in tema di obbligazioni pecuniarie, dalla somma pretesa con la domanda di pagamento (art.10 cod. proc. civ.); identico parametro deve essere applicato nei gradi di impugnazione, con la conseguenza che nel caso in cui al giudice superiore venga riproposta una parte limitata della domanda, ovvero l'oggetto dell'impugnazione risulti limitato per dettato normativo, il valore della causa deve essere rimodulato in relazione all'effettiva entità della riforma che si intende conseguire. La Corte di Appello non ha trascurato il citato secondo comma dell’art. 6 del d.m. 127 del 2004, ma ha correttamente precisato che, nel caso di specie, il valore della domanda non era presunto a norma del codice di procedura civile ma era stato precisamente indicato nella domanda (Cass. 27305/2020, in motivazione;
Cass. Su 5615/98; Cass. 3383/1968 relativo all’art. 6 del d.m.28 febbraio 1958, omologo all’art. 6 del d.m. 127/2004. Più di recente Cass. n. 322265 del 02/11/2022) ed ha altresì e del pari correttamente osservato che il potere-dovere di adeguare l'ammontare del valore base ai fini della liquidazione dei compensi al concreto importo oggetto della decisione “è posto a tutela ed è funzionale ad evitare la proposizione di pretese economicamente sproporzionate rispetto al valore effettivo della lite al solo fine di aumentare il compenso professionale, ipotesi che pacificamente 17 di 19 non ricorre allorché la pare come nel caso in esame sia convenuta e chiamata ea difendersi). Va altresì evidenziato, in riferimento al quarto comma dell’art. 6 del d.m. 127/2014, che la Corte di Appello si è fatta anche carico di comparare gli interessi perseguiti dalle parti laddove, a pagina 17 della sentenza, ha tenuto in “……….considerazione che il minor importo per cui è condanna è risultato di vantaggio per la Regione in ragione dell’attività difensiva svolta dal proprio difensore avv.to Iannotta” 6. Con il sesto motivo di ricorso viene denunciata “violazione degli artt. 12 e 15 d.m. 585/94; 1, 10 e 14 d.m. 127/04, 1374, 2233 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c.” Deduce la ricorrente che la Corte di Appello ha errato nel liquidare all’avvocato Iannotta, per la procedura per arbitrato rituale in questione, oltre agli onorari anche in diritti, solo i primi e non anche i secondi spettando al difensore in un giudizio arbitrale ai sensi dell’art. 10 del d.m. 127/2014. 6.1. Il motivo è infondato. L’art. 1 del d.m. 127/2004 stabiliva “Gli onorari, i diritti e le indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali in materia civile, amministrativa, tributaria, penale e stragiudiziali sono determinati nelle tariffe di cui ai capitoli I, II, III, allegate al presente decreto”. Ai sensi del successivo capitolo I, art. 10 del d.m. 127/2002 (Procedimenti arbitrali rituali.
1. Per i procedimenti davanti agli arbitri sono dovuti gli onorari stabiliti per le cause davanti ai giudici ordinari e speciali che sarebbero competenti a conoscere della controversia), 18 di 19 Tuttavia nella tabella B, allegata al capito I, sono stabiliti i limiti minimi, medi e massimi per i diritti nel processo davanti agli arbitri. 7. Con il settimo motivo di ricorso viene denunciata “violazione artt. 816 c.p.c., 1374, 1460, 2233 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c.” Deduce la Regione che la Corte di Appello ha errato nel riconoscere all’avvocato Iannotta il diritto al rimborso delle spese di trasferta a Roma in quanto la sede dell’arbitrato era stata inizialmente individuata in Catanzaro e l’art. 816 c.p.c. nella formulazione vigente ratione temporis, non consentiva agli arbitri “di svolgere attività fuori sede”. 7.1. Il motivo è infondato. La Corte di Appello ha dato conto del fatto che gli arbitri, a seguito della nomina del dottor Massimo Pensato, residente e domiciliato in Roma, quale nuovo presidente del collegio in sostituzione del presidente originario, avevano disposto che parte dell’attività si svolgesse a Roma. Ha dato conto altresì del fatto che l’Avvocato Iannotta aveva “notiziato” la regione della trasferta e che “non risulta[va] che la Regione avesse mai chiesto all’avvocato Iannotta di non accettare la trasferta e di richiede che il collegio si componesse in Catanzaro”. Nella versione introdotta dalla l. 5 gennaio 1994, n. 25, art. 8, l’art. 816 c.p.c. prevedeva, per quanto interessa, che “Le parti determinano la sede dell’arbitrato nel territorio della Repubblica;
altrimenti provvedono gli arbitri nella loro prima riunione”. La tesi della ricorrente per cui la decisione degli arbitri di svolgere alcune attività in luogo -Roma- diverso da quello in cui essi avevano determinato la sede dell’arbitrato -Catanzaro- dovrebbe incidere sul diritto del difensore ad ottenere il rimborso delle spese 19 di 19 sostenute per il doveroso adempimento del mandato difensivo è privo di base logica. 8. Va, infine, precisato che –contrariamente a quanto assume il controricorrente a pag. 27 del controricorso- non esiste un nono motivo di ricorso. Non esiste neppure un ricorso incidentale per cui la Corte non è tenuta ad esaminare la questione -posta dall’avvocato Iannotta a pagina 27 del controricorso- secondo cui “per una evidente svista, la Corte di Appello non ha compreso nelle spese la somma sborsata dall’avvocato Iannotta per ottenere il visto di congruità sulla somma liquidata a titolo di onorario dal competente Consiglio dell’Ordine” . 9. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. 10. Le spese seguono la soccombenza.
PQM
la Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente a rifondere alla controparte le spese del giudizio di legittimità, liquidate in €10.000,00, per compensi professionali, € 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Roma 12 marzo 2024. Il Cons. est. Il Presidente AN NI OR OR