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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/01/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Prima Sezione Civile
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, in funzione di Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Fulvio Dacomo Presidente;
2) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
3) Dr. Pietro Ernesto De Felice Giudice Tecnico
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n° R.G. 1235/2018, avente ad oggetto controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, riservata in decisione in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale dell'8.01.2025, tra:
- (C.F.: , rappresentata e difesa, in virtù Parte_1 C.F._1
di procura in calce all'atto introduttivo, dagli avvocati Luigi Boschetti (c.f.
) e Vincenzo Grimaldi (c.f. ), ed elettivamente C.F._2 C.F._3
domiciliata presso lo studio dell'avv. Boschetti in Castellammare di Stabia, alla via Pietro
Carrese 3;
- ricorrente-
e
1 - (C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con sede in Napoli, alla via Santa Lucia n.81
-resistente contumace-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
La ricorrente ha proposto ricorso ex art. 140 del R.D. n° 1775/33 contro la CP_1
con il quale ha premesso:
[...]
- di essere proprietaria di due unità immobiliari ad uso abitativo site in Castellammare di
Stabia, alla via Benedetto Brin n. 29, riportate rispettivamente nel registro catastale del predetto Comune al foglio 11 part. 77 sub 11 e part. 77 sub 13.
- che tali appartamenti erano stati sgombrati in forza delle ordinanze n. 30 prot. 40521 del
3.7.2009 e n. 31 prot. 40530 del 4.7.2009 del succitato a seguito di un dissesto CP_2
idrogeologico causato da un canale sotterraneo;
- che in data 25.3.2011, dopo numerosi incontri tecnici, monitoraggi strumentali, conferenze di servizi e sopralluoghi in loco, il Comune di Castellamare disponeva in danno della ricorrente la demolizione parziale del fabbricato, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, stante le critiche condizioni dello stabile.
Tutto ciò premesso ha quindi avanzato richiesta di condanna della convenuta al CP_1
risarcimento dei danni patrimoniali subiti, chiedendo che venissero accolte le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche adito: a) In via istruttoria ordinare alla il deposito in giudizio di tutti gli atti relativi al procedimento Controparte_1
per cui è causa;
b) nel merito acclarare i presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento
della pretesa risarcitoria e, per l'effetto, condannare l'ente convenuto al risarcimento dei
danni materiali in favore di nella misura di euro 63.420,00 per il Parte_1
mancato godimento dei frutti civili degli immobili, nonché euro 39.000,00 per il decremento
del valore di cespiti per cui è causa, oltre ad euro 249.000,00 per il valore venale degli stessi
all'attualità, ovvero nella maggiore o minore cifra che sarà stimata dal CTU nominando. Il
tutto oltre ai danni da determinarsi per il ripristino dello stato dei luoghi e per i maggiori costi
da sostenersi per l'omessa manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili;
c)
condannare la convenuta al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio, con
2 attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari;
d) con espressa richiesta di emissione di sentenza provvisoriamente esecutiva”.
…
Alla prima udienza di comparizione delle parti, stante la mancata costituzione della CP_1
il consigliere delegato ha disposto la rinnovazione alla convenuta della
[...]
notificazione dell'atto introduttivo ex art. 176 r.d. 1775/1933.
All'udienza dell'8.1.2019, nonostante la regolarità della rinotifica dell'atto introduttivo, la non si è costituita ed il consigliere delegato ne ha dichiarato la contumacia. CP_1
Depositate le memorie ex art.183 co. VI c.p.c., nominato il C.T.U., depositata la consulenza tecnica d'ufficio, la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza dell'8.6.2021.
Quindi, dopo alcuni rinvii di ufficio, le conclusioni sono state precisate all'udienza dell'11.1.2022 in conformità all'atto introduttivo e successivamente la causa è stata assegnata a sentenza all'esito delle note scritte disposte, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale dell'8.1.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata.
La circostanza che la ricorrente sia proprietaria degli immobili per cui è causa risulta provata dall'atto di compravendita del 28.11.1988, redatto dal notaio dott. Persona_1
(Repertorio n. 129924, Progressivo n. 16721), ed è stata riscontrata anche dal consulente tecnico d'ufficio, ingegnere . Persona_2
A tal ultimo proposito appare opportuno, preliminarmente, riportare la ricostruzione della vicenda nonché la descrizione dei luoghi contenuta nella relazione del succitato consulente:
“Gli immobili che ci occupano (entrambi a destinazione residenziale), di proprietà della ricorrente in causa, , erano parte integrante di un fabbricato Parte_1
condominiale sito in Castellammare di Stabia (NA), con accesso dalla Via B. Brin n° 29 (cfr.
ALLEGATO “B” – foto n° 1-2-3-4).
L'edificio, realizzato in muratura portante di tufo, può farsi risalire presumibilmente all'incirca a metà del XIX secolo ed è localizzato nel cosiddetto centro storico degradato di
Castellammare, in prossimità delle vecchie terme e dei cantieri navali, alle spalle del porto
cittadino.
3 In particolare, l'edificio pur essendo un unico complesso edilizio e, quindi, un unico corpo di fabbrica con una struttura muraria unica e non separata, è diviso catastalmente e
condominialmente, in particelle differenti (77; 78; 79) in quanto gli ingressi agli appartamenti
avvenivano a mezzo di casse scale diversamente ubicate ed aventi accesso anche dalla via
Visanola (cfr. ALLEGATO “C”).
Nel piano regolatore generale, il fabbricato è inserito nella zona “A1 (6) – Centro
Storico”, che individua un'area riconosciuta come parte dell'urbanizzazione più antica della città.
Tutta l'area è caratterizzata da naturali impluvi di raccolta delle acque che corrono lungo il pendio fino a raggiungere la costa ed inoltre il Piano Stralcio per l'Assetto
Idrogeologico inquadra la zona in questione come “area ad elevato rischio idraulico”.
In particolare, in corrispondenza dell'area di sedime del fabbricato si nota la presenza della sorgente Visanola che scorre nel piano terra dell'edificio, all'interno di un canale artificiale di larghezza pari a circa 100 cm, quindi, attraversando il sottosuolo dello stesso fabbricato e quello delle limitrofe aree pubbliche, sfocia nel porto (cfr. ALLEGATO “D”).
La sorgente Visanola, alimentata dalla falda idrica di base del complesso
idrogeologico del Monte Faito, è stata caratterizzata da notevoli variazioni delle portate durante l'arco della giornata, con escursioni cicliche e sistematiche;
infatti, dopo un picco registrato nella fascia oraria mattutina (con portate massima di circa 137 l/s), si registrano
cali quasi costanti della portata nelle ore seguenti (con portate medie di circa 37 l/s), come registrato dal monitoraggio eseguito dalla SA SN (cfr. ALLEGATO “E”).
Tale circostanza lascia intendere che nel corso della giornata si operano emungimenti
di acqua dalla sorgente Visanola e che tali emungimenti vengono sospesi durante le ore notturne;
in particolare, l'ipotizzato prelievo di acqua sarebbe anche non regolamentato, in quanto privo della necessaria concessione;
infatti, da informazioni prelevate presso i
preposti Uffici della Provincia di Napoli, competente al rilascio delle concessioni per
l'emungimento di acqua da sorgenti, non risultano rilasciate concessioni all'emungimento dalla sorgente Visanola, né risultano depositate richieste in corso.
Il canale che attraversa l'area di sedime dell'edificio, si presenta sprovvisto di adeguate opere di irregimentazione (cfr. ALLEGATO “B” – foto n° 5-6-7-8), pertanto a seguito delle variazioni di portata, l'acqua, attraverso le precarie spallette di delimitazione
4 dello stesso canale, ha invaso il piano di fondazione dello stabile condominiale, provocando il fenomeno della “subsidenza”, ovvero lo scalzamento e/o il dilavamento di particelle di terreno sottostante il piano di fondazione;
infatti, anche nella relazione geologica (redatta
dalla Tecno In) è stato evidenziato che il terreno sottostante il piano fondale risulta dilavato,
tanto che il carotiere avanzava addirittura per il solo peso proprio senza ausilio della rotazione (cfr. ALLEGATO “F”).
Dall'esame degli atti di causa si desume che:
In data 03.07.09 (e successive), il Comune di Castellammare di Stabia, allertato dall'avanzamento di pericolosi sintomi patologici di crisi dell'edificio, ordinava lo sgombero della porzione di edificio condominiale contraddistinto dal civico n° 29 di Via Brin (quindi,
anche degli appartamenti della ricorrente), tale iniziativa era stata operata a seguito dell'evoluzione del fenomeno fessurativo interessante il fabbricato, il cui aggravarsi faceva temere un possibile cedimento.
In data 25.03.11, dopo numerosi incontri tecnici, monitoraggi strumentali, conferenze di
servizi, sopralluoghi in sito e scambi di corrispondenza tra gli enti preposti, il Comune di
Castellammare di Stabia disponeva in danno la demolizione parziale del fabbricato a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, a seguito dell'aggravarsi delle condizioni di criticità dello stabile, evidenziate stesso dai tecnici del condominio adiacente di via Visanola
e dai VV.F.
La demolizione parziale del fabbricato ha di fatto interessato parzialmente le proprietà immobiliari della ricorrente, ubicate al secondo e al terzo livello dell'edificio condominiale.
Gli appartamenti della erano ubicati al secondo e terzo piano del fabbricato Parte_1
ed individuati dai seguenti dati catastali (cfr. ALLEGATO “G”):
- Appartamento secondo livello:
Foglio: 11
Particella: 77
Sub: 11
Categoria: A/4 (abitazione popolare)
Classe: 2
Consistenza: 3,5 vani
- Appartamento terzo livello:
5 Foglio: 11
Particella: 77
Sub: 13
Categoria: A/4 (abitazione di tipo popolare)
Classe: 4
Consistenza: 3 vani”.
…
Quanto ai danni lamentati dalla ricorrente ed all'accertamento delle relative responsabilità, il consulente tecnico d'ufficio ha evidenziato:
“Dall'esame della documentazione in atti, appare che, in relazione alle condizioni di dissesto in cui riversava negli ultimi tempi il fabbricato, evidenziata dai tecnici comunali, del
condominio adiacente di Via Visanola e dei VV.F., la demolizione controllata del fabbricato rappresentava l'unica possibilità di evitare il collasso improvviso dello stesso, con inevitabili conseguenze catastrofiche. (…) La causa della crisi statica dell'edificio è da ricercarsi nella variazione di portata dell'acqua all'interno del canale Visanola e del conseguente fenomeno di dilavamento del terreno di fondazione del fabbricato, dovuto alle precarie condizioni in cui riversava e per la mancanza di un'adeguata opera di irregimentazione dello scorrimento dell'acqua all'interno del canale che ci occupa”.
In riferimento al soggetto responsabile, il consulente tecnico d'ufficio ha rilevato: “Dalle indagini esperite presso gli Uffici della , del Genio Civile e della Provincia Controparte_1
di Napoli, scaturisce che la complessa materia della difesa del suolo è disciplinata dalla
Parte Terza del D. Lgs. 152/2006, comma 1, lettera U ed in particolare l'art. 62 stabilisce
che i comuni, le provincie, i consorzi di bacino e gli altri enti pubblici con sede nel distretto idrografico partecipano all'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del suolo, nei modi e nelle forme stabilite dalle regioni.
Allo stato, non risulta che la abbia stabilito, relativamente alla Controparte_1
sorgente Visanola, i modi e le forme di partecipazione dei sopra indicati enti relativamente
alla gestione degli interventi di tutela e salvaguardia del demanio idrico in esame.
In conclusione, la responsabilità della custodia e della gestione della sorgente
Visanola è da attribuirsi in capo alla a meno di eventuali deleghe non Controparte_1
riscontrabili negli atti di causa”.
6 …
Il consulente tecnico d'ufficio ha dunque ritenuto che i danni all'edificio siano stati causati dalle variazioni di portata dell'acqua all'interno del canale Visanola, dalle precarie condizioni in cui versava tale canale e dalla mancanza di qualsiasi opera di irreggimentazione delle acque che in esso scorrevano: il che ha provocato l'invasione (scalzamento e /o dilavamento) da parte delle dette acque del piano di fondazione dell'immobile al cui interno le unità immobiliari erano poste.
Il consulente ha invece escluso ogni efficacia causale delle opere intraprese dal condominio adiacente di via Visanola n. 2 per tentare di salvare l'immobile dalla rovina, che, a suo avviso, erano le uniche possibili e che erano state eseguite con una tecnica (micropali) che ha il vantaggio di non arrecare disturbi alla costruzione interessata ed a quelle adiacenti.
Il consulente ha, infine, ravvisato la responsabilità esclusiva della . Controparte_1
Tutte le osservazioni in questione sono assolutamente condivisibili, in quanto congruamente motivate e non oggetto di controdeduzioni.
In relazione, in particolare, alla responsabilità attribuita alla , va in punto di diritto CP_1
innanzitutto osservato che le acque sotterranee scaturenti dalla sorgente Visanola sono sicuramente appartenenti al demanio idrico dello Stato.
Ai sensi, infatti, dell'art. 144 del d.lgs. n° 152/06 “Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato”; ciò in conformità anche dell'art. 1 del D.P.R. n° 238/99, il quale recita: “Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico tutte le acque sotterranee e le acque superficiali, anche raccolte in invasi o cisterne”.
Ne consegue che è la l'ente tenuto alla manutenzione ed alla custodia delle acque CP_1
scaturenti dalla sorgente Visanola e del canale artificiale sotterraneo all'interno del quale tali acque scorrevano, attraversando il sottosuolo dell'immobile in cui si trovavano le due unità abitative di proprietà dell'odierna ricorrente.
Ed invero, l'art. 86 del d.lgs. 112/98 ha conferito alle Regioni la gestione del demanio idrico e l'art. 89 ha conferito loro anche le funzioni di progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura.
La sussistenza della qualità di custode in capo alle Regioni in materia di demanio idrico e,
in generale, di opere idrauliche di qualsiasi natura è stata ribadita di recente dal Tribunale
7 Superiore delle Acque Pubbliche nella sentenza n° 84/2022, depositata in data 29.04.2022,
dove è stato affermato che: “è principio già più volte affermato dalla giurisprudenza tanto di
legittimità (Cass. Sez. Un., sent. n. 8588/1997; Cass., Sez. Un. sent. n. 9502/1997; Cass. Sez. Un.,
sent. n. 25928/2011) che di questo stesso Tribunale (tra le ultime: sentenze nn. 198 e 199 del
15/06/2016; n.219 del 04/07/2016; n.60 del 23/02/2016; n.21 del 08/02/2017; n.34 del 14/02/2018;
n.47 del 15/03/2018; n. 83 del 18/05/2018; n.107 del 22/06/2018) che, in via istituzionale, la CP_1
è custode del demanio fluviale poiché le competono, per trasferimento da parte dello Stato, le
funzioni di conservazione, manutenzione e gestione delle risorse idriche e delle acque in generale.
Segnatamente, vanno qui richiamate le seguenti diposizioni:
- L'articolo 89 del D.P.R. n.616/77, che, nel primo comma, stabilisce: «Entro un anno dall'entrata in
vigore del presente decreto, il Governo, sentite le regioni, delimita i bacini idrografici a carattere
interregionale. Tale delimitazione può essere modificata con lo stesso procedimento. Tutte le opere
idrauliche relative ai bacini idrografici non interregionali sono trasferite alle regioni>>.
- L'articolo 90 del medesimo D.P.R. n. 616/77, che, a sua volta, prevede, nel primo comma, che
<<tutte le funzioni relative alla tutela disciplina e utilizzazione delle risorse idriche con esclusione>
delle funzioni riservate allo Stato dal successivo articolo, sono delegate alle regioni, che le
eserciteranno nell'ambito della programmazione nazionale della destinazione delle risorse idriche e
in conformità delle direttive statali sia generali sia di settore per la disciplina dell'economia idrica» e, nel secondo comma, che <<in particolare sono delegate le funzioni concernenti: lett. e la polizia delle acque>
- L'articolo 89 del d.lgs. n. 112/98, che, nel primo comma, conferisce alla Regioni, nella lett. a), le
funzioni relative «alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi
natura»; nella lett. c), le funzioni relative «ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui
al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e al regio decreto 9 dicembre 1937, n.2669, ivi comprese
l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori
dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime
dei corsi d'acqua>>; nella lett. i), le funzioni relative << alla gestione del demanio idrico>>.
- L'articolo 61 del d.lgs. n. 152/06, che, nel primo comma, lett. e), prevede che le Regioni
provvedano, per la parte di propria competenza, <
servizio di polizia idraulica ed a quelli per la gestione e la manutenzione delle opere e degli impianti
e Ia conservazione dei beni>>.
In quanto custode delle acque sotterranee sgorganti dalla sorgente Visanola la è CP_1
pertanto responsabile, ai sensi degli artt. 2051 c.c., per i danni subiti dalle unità immobiliari
8 della ricorrente in conseguenza dell'invasione da parte delle dette acque del piano di fondazione dell'immobile al cui interno le unità immobiliari erano poste.
Ai sensi dell'art. 2051 c.c., infatti, una volta che l'attore abbia provato l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, spetta al convenuto provare, per liberarsi della responsabilità che gli deriva dai suoi obblighi di vigilanza e di controllo della cosa, l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (cfr. Cass., sez. 3, n° 11227 del 08/05/2008; Cass., sez. 3, n°
8811 del 12/05/2020).
Il che, nel caso di specie, non è avvenuto, ma è anzi emersa una specifica responsabilità
omissiva della , che non ha manotenuto in maniera adeguata il canale artificiale CP_1
sotterraneo all'interno del quale le acque scorrevano e che non ha effettuato alcuna opera di irreggimentazione delle acque stesse.
…
Occorre infine procedere alla determinazione dei danni subiti dalla ricorrente.
Tali danni corrispondono ai valori che avevano i due suoi appartamenti al momento della loro demolizione (danno emergente).
I detti valori sono stati stimati dal consulente tecnico d'ufficio in euro 116.000,00 per l'appartamento sub 11 del secondo piano ed in euro 99.000,00 per l'appartamento sub 13 del terzo piano.
A siffatte valutazioni il consulente è pervenuto sulla base:
- delle superfici commerciali dei due appartamenti (rispettivamente 64,87 e 55,67 metri quadrati);
- della media dei valori a metro quadro delle abitazioni di tipo popolare in scadente stato
Contro conservativo indicati dall' relazione alla zona in esame ed al periodo in cui è avvenuta la demolizione, e cioè il secondo semestre dell'anno 2011 (euro 1.700,00 al metro quadro);
- dell'applicazione di alcuni coefficienti correttivi.
La stima operata dal consulente appare del tutto condivisibile in quanto sufficientemente argomentata ed in assenza di controdeduzioni delle parti.
…
9 In definitiva, il danno emergente complessivo subito dalla ricorrente per la perdita (a seguito di demolizione) delle due unità abitative per cui è causa è pari alla somma dei due valori che avevano le suddette unità immobiliari al momento della demolizione, e cioè euro
215.000 (euro 116.000,00 + euro 99.000,00).
Trattandosi di debito di valore la detta somma deve essere sottoposta a rivalutazione monetaria dalla data di ultimazione della demolizione (28.6.2011) fino alla data della presente sentenza, ed inoltre su di essa vanno riconosciuti, quale lucro cessante, gli interessi (che nel caso di specie si ritiene equo determinare nella misura legale), anch'essi decorrenti dalla data del fatto illecito fino alla data della presente sentenza (cfr., tra le tante,
Cass., sez. 1, n° 12961 del 24/05/2018).
E', infatti, pacifico che ai debiti di valore si applichi il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi, l'una e gli altri assolvendo a funzioni diverse, giacché la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato ponendolo nella condizione, al momento della liquidazione finale, in cui si sarebbe trovato se l'evento pregiudizievole non si fosse verificato (danno emergente), mentre i secondi hanno natura compensativa e servono a ristorare il lucro cessante (rispondendo alla finalità di compensare il danneggiato dal pregiudizio derivantegli dal mancato conseguimento dell'equivalente monetario del danno sin dal momento del fatto illecito;
si tratta di un danno che, benché debba essere provato dal creditore, può essere riconosciuto dal giudice anche mediante criteri presuntivi ed equitativi), con la conseguenza che le due misure sono giuridicamente compatibili e che,
pertanto, sulla somma risultante dalla rivalutazione debbono essere corrisposti gli interessi,
il cui calcolo va effettuato con riferimento ai singoli momenti in relazione ai quali la somma s'incrementa nominalmente (in altri termini, dal momento dell'illecito gli interessi verranno corrisposti prima sulla somma capitale e poi sulla stessa somma capitale così come di anno in anno progressivamente rivalutata, fino alla data della sentenza).
Solo a seguito della sentenza che provvede alla liquidazione del danno il debito risarcitorio di valore si trasforma in debito di valuta: per cui da tale momento, da un lato, a norma dell'art. 1282 c.c., andranno applicati gli interessi nella misura legale sulla somma così come definitivamente rivalutata, mentre, dall'altro lato, nulla più dovrà essere corrisposto a titolo di rivalutazione monetaria.
10 Non si ritiene invece sussistente un ulteriore danno a titolo di mancato guadagno (lucro cessante), non avendo la ricorrente fornito nemmeno un principio di prova circa la circostanza che i detti immobili fossero da lei sfruttati commercialmente prima della demolizione e comunque di aver perso, a causa della demolizione, concrete possibilità di locazione o di vendita degli immobili stessi.
...
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, la resistente va Controparte_1
condannata al pagamento, in favore della ricorrente e con distrazione ai difensori dichiaratosi antistatari, della somma di euro 545,00 per spese vive (contributo unificato +
marca da bollo) e di euro 8.500,00 per onorari (fase di studio: euro 2.000,00; fase introduttiva: euro 1.000,00; fase istruttoria: euro 2.500,00; fase decisionale: euro 3.000),
così determinata attenendosi a valori tra i minimi ed i medi (tenuto conto della complessità
del processo, non elevata, ma nemmeno minima) di quelli previsti dalla tabella 12 allegata al D.M. n° 147/22 (l'art. 6 di quest'ultimo D.M. prevede che le nuove disposizioni si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore) per lo scaglione da euro 52.000,01 ad euro 260.000 (valore così individuato tenendo conto dell'entità complessiva della somma liquidata).
Le spese di consulenza tecnica di ufficio vengono a loro volta poste per intero a carico della resistente . Controparte_1
Il tutto oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
…
Non vi sono, infine, ragioni ostative a che venga accolta la richiesta di parte ricorrente di ordinare, ai sensi dell'art. 205 comma 1 del R.D. n° 1775/33, l'esecuzione provvisoria della presente sentenza, anche alla luce dell'importo non elevato per cui vi è condanna.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli,
definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la , in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, al pagamento in favore di della somma di Parte_1
euro 215.000,00, oltre a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice nazionale
11 dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al netto dei consumi di tabacchi)
dal 28.6.2011 fino alla data del deposito della presente decisione, ed oltre ad interessi nella misura legale sulla sorta capitale per il primo anno, a partire dal 28.6.2011, e poi sulla detta somma così come di anno in anno progressivamente rivalutata, fino alla data del deposito della presente sentenza;
ed oltre, ancora, agli interessi nella misura legale sulla somma così
come definitivamente rivalutata, a partire dalla data del deposito della presente sentenza e fino al soddisfo;
- condanna altresì la , in persona del Presidente pro tempore, al Controparte_1
pagamento a favore di , e con distrazione per la metà ciascuno ai Parte_1
difensori dichiaratisi antistatari, di spese ed onorari di giudizio, che liquida in euro 545,00 per spese vive ed in euro 8.500,00 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge;
le spese di consulenza tecnica di ufficio vengono poste definitivamente ed interamente a carico della;
Controparte_1
- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 205 comma 1 del R.D. n° 1775/33.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 8.01.2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Fulvio Dacomo
12
Prima Sezione Civile
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, in funzione di Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Fulvio Dacomo Presidente;
2) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
3) Dr. Pietro Ernesto De Felice Giudice Tecnico
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n° R.G. 1235/2018, avente ad oggetto controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, riservata in decisione in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale dell'8.01.2025, tra:
- (C.F.: , rappresentata e difesa, in virtù Parte_1 C.F._1
di procura in calce all'atto introduttivo, dagli avvocati Luigi Boschetti (c.f.
) e Vincenzo Grimaldi (c.f. ), ed elettivamente C.F._2 C.F._3
domiciliata presso lo studio dell'avv. Boschetti in Castellammare di Stabia, alla via Pietro
Carrese 3;
- ricorrente-
e
1 - (C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con sede in Napoli, alla via Santa Lucia n.81
-resistente contumace-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
La ricorrente ha proposto ricorso ex art. 140 del R.D. n° 1775/33 contro la CP_1
con il quale ha premesso:
[...]
- di essere proprietaria di due unità immobiliari ad uso abitativo site in Castellammare di
Stabia, alla via Benedetto Brin n. 29, riportate rispettivamente nel registro catastale del predetto Comune al foglio 11 part. 77 sub 11 e part. 77 sub 13.
- che tali appartamenti erano stati sgombrati in forza delle ordinanze n. 30 prot. 40521 del
3.7.2009 e n. 31 prot. 40530 del 4.7.2009 del succitato a seguito di un dissesto CP_2
idrogeologico causato da un canale sotterraneo;
- che in data 25.3.2011, dopo numerosi incontri tecnici, monitoraggi strumentali, conferenze di servizi e sopralluoghi in loco, il Comune di Castellamare disponeva in danno della ricorrente la demolizione parziale del fabbricato, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, stante le critiche condizioni dello stabile.
Tutto ciò premesso ha quindi avanzato richiesta di condanna della convenuta al CP_1
risarcimento dei danni patrimoniali subiti, chiedendo che venissero accolte le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche adito: a) In via istruttoria ordinare alla il deposito in giudizio di tutti gli atti relativi al procedimento Controparte_1
per cui è causa;
b) nel merito acclarare i presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento
della pretesa risarcitoria e, per l'effetto, condannare l'ente convenuto al risarcimento dei
danni materiali in favore di nella misura di euro 63.420,00 per il Parte_1
mancato godimento dei frutti civili degli immobili, nonché euro 39.000,00 per il decremento
del valore di cespiti per cui è causa, oltre ad euro 249.000,00 per il valore venale degli stessi
all'attualità, ovvero nella maggiore o minore cifra che sarà stimata dal CTU nominando. Il
tutto oltre ai danni da determinarsi per il ripristino dello stato dei luoghi e per i maggiori costi
da sostenersi per l'omessa manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili;
c)
condannare la convenuta al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio, con
2 attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari;
d) con espressa richiesta di emissione di sentenza provvisoriamente esecutiva”.
…
Alla prima udienza di comparizione delle parti, stante la mancata costituzione della CP_1
il consigliere delegato ha disposto la rinnovazione alla convenuta della
[...]
notificazione dell'atto introduttivo ex art. 176 r.d. 1775/1933.
All'udienza dell'8.1.2019, nonostante la regolarità della rinotifica dell'atto introduttivo, la non si è costituita ed il consigliere delegato ne ha dichiarato la contumacia. CP_1
Depositate le memorie ex art.183 co. VI c.p.c., nominato il C.T.U., depositata la consulenza tecnica d'ufficio, la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza dell'8.6.2021.
Quindi, dopo alcuni rinvii di ufficio, le conclusioni sono state precisate all'udienza dell'11.1.2022 in conformità all'atto introduttivo e successivamente la causa è stata assegnata a sentenza all'esito delle note scritte disposte, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale dell'8.1.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata.
La circostanza che la ricorrente sia proprietaria degli immobili per cui è causa risulta provata dall'atto di compravendita del 28.11.1988, redatto dal notaio dott. Persona_1
(Repertorio n. 129924, Progressivo n. 16721), ed è stata riscontrata anche dal consulente tecnico d'ufficio, ingegnere . Persona_2
A tal ultimo proposito appare opportuno, preliminarmente, riportare la ricostruzione della vicenda nonché la descrizione dei luoghi contenuta nella relazione del succitato consulente:
“Gli immobili che ci occupano (entrambi a destinazione residenziale), di proprietà della ricorrente in causa, , erano parte integrante di un fabbricato Parte_1
condominiale sito in Castellammare di Stabia (NA), con accesso dalla Via B. Brin n° 29 (cfr.
ALLEGATO “B” – foto n° 1-2-3-4).
L'edificio, realizzato in muratura portante di tufo, può farsi risalire presumibilmente all'incirca a metà del XIX secolo ed è localizzato nel cosiddetto centro storico degradato di
Castellammare, in prossimità delle vecchie terme e dei cantieri navali, alle spalle del porto
cittadino.
3 In particolare, l'edificio pur essendo un unico complesso edilizio e, quindi, un unico corpo di fabbrica con una struttura muraria unica e non separata, è diviso catastalmente e
condominialmente, in particelle differenti (77; 78; 79) in quanto gli ingressi agli appartamenti
avvenivano a mezzo di casse scale diversamente ubicate ed aventi accesso anche dalla via
Visanola (cfr. ALLEGATO “C”).
Nel piano regolatore generale, il fabbricato è inserito nella zona “A1 (6) – Centro
Storico”, che individua un'area riconosciuta come parte dell'urbanizzazione più antica della città.
Tutta l'area è caratterizzata da naturali impluvi di raccolta delle acque che corrono lungo il pendio fino a raggiungere la costa ed inoltre il Piano Stralcio per l'Assetto
Idrogeologico inquadra la zona in questione come “area ad elevato rischio idraulico”.
In particolare, in corrispondenza dell'area di sedime del fabbricato si nota la presenza della sorgente Visanola che scorre nel piano terra dell'edificio, all'interno di un canale artificiale di larghezza pari a circa 100 cm, quindi, attraversando il sottosuolo dello stesso fabbricato e quello delle limitrofe aree pubbliche, sfocia nel porto (cfr. ALLEGATO “D”).
La sorgente Visanola, alimentata dalla falda idrica di base del complesso
idrogeologico del Monte Faito, è stata caratterizzata da notevoli variazioni delle portate durante l'arco della giornata, con escursioni cicliche e sistematiche;
infatti, dopo un picco registrato nella fascia oraria mattutina (con portate massima di circa 137 l/s), si registrano
cali quasi costanti della portata nelle ore seguenti (con portate medie di circa 37 l/s), come registrato dal monitoraggio eseguito dalla SA SN (cfr. ALLEGATO “E”).
Tale circostanza lascia intendere che nel corso della giornata si operano emungimenti
di acqua dalla sorgente Visanola e che tali emungimenti vengono sospesi durante le ore notturne;
in particolare, l'ipotizzato prelievo di acqua sarebbe anche non regolamentato, in quanto privo della necessaria concessione;
infatti, da informazioni prelevate presso i
preposti Uffici della Provincia di Napoli, competente al rilascio delle concessioni per
l'emungimento di acqua da sorgenti, non risultano rilasciate concessioni all'emungimento dalla sorgente Visanola, né risultano depositate richieste in corso.
Il canale che attraversa l'area di sedime dell'edificio, si presenta sprovvisto di adeguate opere di irregimentazione (cfr. ALLEGATO “B” – foto n° 5-6-7-8), pertanto a seguito delle variazioni di portata, l'acqua, attraverso le precarie spallette di delimitazione
4 dello stesso canale, ha invaso il piano di fondazione dello stabile condominiale, provocando il fenomeno della “subsidenza”, ovvero lo scalzamento e/o il dilavamento di particelle di terreno sottostante il piano di fondazione;
infatti, anche nella relazione geologica (redatta
dalla Tecno In) è stato evidenziato che il terreno sottostante il piano fondale risulta dilavato,
tanto che il carotiere avanzava addirittura per il solo peso proprio senza ausilio della rotazione (cfr. ALLEGATO “F”).
Dall'esame degli atti di causa si desume che:
In data 03.07.09 (e successive), il Comune di Castellammare di Stabia, allertato dall'avanzamento di pericolosi sintomi patologici di crisi dell'edificio, ordinava lo sgombero della porzione di edificio condominiale contraddistinto dal civico n° 29 di Via Brin (quindi,
anche degli appartamenti della ricorrente), tale iniziativa era stata operata a seguito dell'evoluzione del fenomeno fessurativo interessante il fabbricato, il cui aggravarsi faceva temere un possibile cedimento.
In data 25.03.11, dopo numerosi incontri tecnici, monitoraggi strumentali, conferenze di
servizi, sopralluoghi in sito e scambi di corrispondenza tra gli enti preposti, il Comune di
Castellammare di Stabia disponeva in danno la demolizione parziale del fabbricato a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, a seguito dell'aggravarsi delle condizioni di criticità dello stabile, evidenziate stesso dai tecnici del condominio adiacente di via Visanola
e dai VV.F.
La demolizione parziale del fabbricato ha di fatto interessato parzialmente le proprietà immobiliari della ricorrente, ubicate al secondo e al terzo livello dell'edificio condominiale.
Gli appartamenti della erano ubicati al secondo e terzo piano del fabbricato Parte_1
ed individuati dai seguenti dati catastali (cfr. ALLEGATO “G”):
- Appartamento secondo livello:
Foglio: 11
Particella: 77
Sub: 11
Categoria: A/4 (abitazione popolare)
Classe: 2
Consistenza: 3,5 vani
- Appartamento terzo livello:
5 Foglio: 11
Particella: 77
Sub: 13
Categoria: A/4 (abitazione di tipo popolare)
Classe: 4
Consistenza: 3 vani”.
…
Quanto ai danni lamentati dalla ricorrente ed all'accertamento delle relative responsabilità, il consulente tecnico d'ufficio ha evidenziato:
“Dall'esame della documentazione in atti, appare che, in relazione alle condizioni di dissesto in cui riversava negli ultimi tempi il fabbricato, evidenziata dai tecnici comunali, del
condominio adiacente di Via Visanola e dei VV.F., la demolizione controllata del fabbricato rappresentava l'unica possibilità di evitare il collasso improvviso dello stesso, con inevitabili conseguenze catastrofiche. (…) La causa della crisi statica dell'edificio è da ricercarsi nella variazione di portata dell'acqua all'interno del canale Visanola e del conseguente fenomeno di dilavamento del terreno di fondazione del fabbricato, dovuto alle precarie condizioni in cui riversava e per la mancanza di un'adeguata opera di irregimentazione dello scorrimento dell'acqua all'interno del canale che ci occupa”.
In riferimento al soggetto responsabile, il consulente tecnico d'ufficio ha rilevato: “Dalle indagini esperite presso gli Uffici della , del Genio Civile e della Provincia Controparte_1
di Napoli, scaturisce che la complessa materia della difesa del suolo è disciplinata dalla
Parte Terza del D. Lgs. 152/2006, comma 1, lettera U ed in particolare l'art. 62 stabilisce
che i comuni, le provincie, i consorzi di bacino e gli altri enti pubblici con sede nel distretto idrografico partecipano all'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del suolo, nei modi e nelle forme stabilite dalle regioni.
Allo stato, non risulta che la abbia stabilito, relativamente alla Controparte_1
sorgente Visanola, i modi e le forme di partecipazione dei sopra indicati enti relativamente
alla gestione degli interventi di tutela e salvaguardia del demanio idrico in esame.
In conclusione, la responsabilità della custodia e della gestione della sorgente
Visanola è da attribuirsi in capo alla a meno di eventuali deleghe non Controparte_1
riscontrabili negli atti di causa”.
6 …
Il consulente tecnico d'ufficio ha dunque ritenuto che i danni all'edificio siano stati causati dalle variazioni di portata dell'acqua all'interno del canale Visanola, dalle precarie condizioni in cui versava tale canale e dalla mancanza di qualsiasi opera di irreggimentazione delle acque che in esso scorrevano: il che ha provocato l'invasione (scalzamento e /o dilavamento) da parte delle dette acque del piano di fondazione dell'immobile al cui interno le unità immobiliari erano poste.
Il consulente ha invece escluso ogni efficacia causale delle opere intraprese dal condominio adiacente di via Visanola n. 2 per tentare di salvare l'immobile dalla rovina, che, a suo avviso, erano le uniche possibili e che erano state eseguite con una tecnica (micropali) che ha il vantaggio di non arrecare disturbi alla costruzione interessata ed a quelle adiacenti.
Il consulente ha, infine, ravvisato la responsabilità esclusiva della . Controparte_1
Tutte le osservazioni in questione sono assolutamente condivisibili, in quanto congruamente motivate e non oggetto di controdeduzioni.
In relazione, in particolare, alla responsabilità attribuita alla , va in punto di diritto CP_1
innanzitutto osservato che le acque sotterranee scaturenti dalla sorgente Visanola sono sicuramente appartenenti al demanio idrico dello Stato.
Ai sensi, infatti, dell'art. 144 del d.lgs. n° 152/06 “Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato”; ciò in conformità anche dell'art. 1 del D.P.R. n° 238/99, il quale recita: “Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico tutte le acque sotterranee e le acque superficiali, anche raccolte in invasi o cisterne”.
Ne consegue che è la l'ente tenuto alla manutenzione ed alla custodia delle acque CP_1
scaturenti dalla sorgente Visanola e del canale artificiale sotterraneo all'interno del quale tali acque scorrevano, attraversando il sottosuolo dell'immobile in cui si trovavano le due unità abitative di proprietà dell'odierna ricorrente.
Ed invero, l'art. 86 del d.lgs. 112/98 ha conferito alle Regioni la gestione del demanio idrico e l'art. 89 ha conferito loro anche le funzioni di progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura.
La sussistenza della qualità di custode in capo alle Regioni in materia di demanio idrico e,
in generale, di opere idrauliche di qualsiasi natura è stata ribadita di recente dal Tribunale
7 Superiore delle Acque Pubbliche nella sentenza n° 84/2022, depositata in data 29.04.2022,
dove è stato affermato che: “è principio già più volte affermato dalla giurisprudenza tanto di
legittimità (Cass. Sez. Un., sent. n. 8588/1997; Cass., Sez. Un. sent. n. 9502/1997; Cass. Sez. Un.,
sent. n. 25928/2011) che di questo stesso Tribunale (tra le ultime: sentenze nn. 198 e 199 del
15/06/2016; n.219 del 04/07/2016; n.60 del 23/02/2016; n.21 del 08/02/2017; n.34 del 14/02/2018;
n.47 del 15/03/2018; n. 83 del 18/05/2018; n.107 del 22/06/2018) che, in via istituzionale, la CP_1
è custode del demanio fluviale poiché le competono, per trasferimento da parte dello Stato, le
funzioni di conservazione, manutenzione e gestione delle risorse idriche e delle acque in generale.
Segnatamente, vanno qui richiamate le seguenti diposizioni:
- L'articolo 89 del D.P.R. n.616/77, che, nel primo comma, stabilisce: «Entro un anno dall'entrata in
vigore del presente decreto, il Governo, sentite le regioni, delimita i bacini idrografici a carattere
interregionale. Tale delimitazione può essere modificata con lo stesso procedimento. Tutte le opere
idrauliche relative ai bacini idrografici non interregionali sono trasferite alle regioni>>.
- L'articolo 90 del medesimo D.P.R. n. 616/77, che, a sua volta, prevede, nel primo comma, che
<<tutte le funzioni relative alla tutela disciplina e utilizzazione delle risorse idriche con esclusione>
delle funzioni riservate allo Stato dal successivo articolo, sono delegate alle regioni, che le
eserciteranno nell'ambito della programmazione nazionale della destinazione delle risorse idriche e
in conformità delle direttive statali sia generali sia di settore per la disciplina dell'economia idrica» e, nel secondo comma, che <<in particolare sono delegate le funzioni concernenti: lett. e la polizia delle acque>
- L'articolo 89 del d.lgs. n. 112/98, che, nel primo comma, conferisce alla Regioni, nella lett. a), le
funzioni relative «alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi
natura»; nella lett. c), le funzioni relative «ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui
al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e al regio decreto 9 dicembre 1937, n.2669, ivi comprese
l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori
dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime
dei corsi d'acqua>>; nella lett. i), le funzioni relative << alla gestione del demanio idrico>>.
- L'articolo 61 del d.lgs. n. 152/06, che, nel primo comma, lett. e), prevede che le Regioni
provvedano, per la parte di propria competenza, <
servizio di polizia idraulica ed a quelli per la gestione e la manutenzione delle opere e degli impianti
e Ia conservazione dei beni>>.
In quanto custode delle acque sotterranee sgorganti dalla sorgente Visanola la è CP_1
pertanto responsabile, ai sensi degli artt. 2051 c.c., per i danni subiti dalle unità immobiliari
8 della ricorrente in conseguenza dell'invasione da parte delle dette acque del piano di fondazione dell'immobile al cui interno le unità immobiliari erano poste.
Ai sensi dell'art. 2051 c.c., infatti, una volta che l'attore abbia provato l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, spetta al convenuto provare, per liberarsi della responsabilità che gli deriva dai suoi obblighi di vigilanza e di controllo della cosa, l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (cfr. Cass., sez. 3, n° 11227 del 08/05/2008; Cass., sez. 3, n°
8811 del 12/05/2020).
Il che, nel caso di specie, non è avvenuto, ma è anzi emersa una specifica responsabilità
omissiva della , che non ha manotenuto in maniera adeguata il canale artificiale CP_1
sotterraneo all'interno del quale le acque scorrevano e che non ha effettuato alcuna opera di irreggimentazione delle acque stesse.
…
Occorre infine procedere alla determinazione dei danni subiti dalla ricorrente.
Tali danni corrispondono ai valori che avevano i due suoi appartamenti al momento della loro demolizione (danno emergente).
I detti valori sono stati stimati dal consulente tecnico d'ufficio in euro 116.000,00 per l'appartamento sub 11 del secondo piano ed in euro 99.000,00 per l'appartamento sub 13 del terzo piano.
A siffatte valutazioni il consulente è pervenuto sulla base:
- delle superfici commerciali dei due appartamenti (rispettivamente 64,87 e 55,67 metri quadrati);
- della media dei valori a metro quadro delle abitazioni di tipo popolare in scadente stato
Contro conservativo indicati dall' relazione alla zona in esame ed al periodo in cui è avvenuta la demolizione, e cioè il secondo semestre dell'anno 2011 (euro 1.700,00 al metro quadro);
- dell'applicazione di alcuni coefficienti correttivi.
La stima operata dal consulente appare del tutto condivisibile in quanto sufficientemente argomentata ed in assenza di controdeduzioni delle parti.
…
9 In definitiva, il danno emergente complessivo subito dalla ricorrente per la perdita (a seguito di demolizione) delle due unità abitative per cui è causa è pari alla somma dei due valori che avevano le suddette unità immobiliari al momento della demolizione, e cioè euro
215.000 (euro 116.000,00 + euro 99.000,00).
Trattandosi di debito di valore la detta somma deve essere sottoposta a rivalutazione monetaria dalla data di ultimazione della demolizione (28.6.2011) fino alla data della presente sentenza, ed inoltre su di essa vanno riconosciuti, quale lucro cessante, gli interessi (che nel caso di specie si ritiene equo determinare nella misura legale), anch'essi decorrenti dalla data del fatto illecito fino alla data della presente sentenza (cfr., tra le tante,
Cass., sez. 1, n° 12961 del 24/05/2018).
E', infatti, pacifico che ai debiti di valore si applichi il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi, l'una e gli altri assolvendo a funzioni diverse, giacché la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato ponendolo nella condizione, al momento della liquidazione finale, in cui si sarebbe trovato se l'evento pregiudizievole non si fosse verificato (danno emergente), mentre i secondi hanno natura compensativa e servono a ristorare il lucro cessante (rispondendo alla finalità di compensare il danneggiato dal pregiudizio derivantegli dal mancato conseguimento dell'equivalente monetario del danno sin dal momento del fatto illecito;
si tratta di un danno che, benché debba essere provato dal creditore, può essere riconosciuto dal giudice anche mediante criteri presuntivi ed equitativi), con la conseguenza che le due misure sono giuridicamente compatibili e che,
pertanto, sulla somma risultante dalla rivalutazione debbono essere corrisposti gli interessi,
il cui calcolo va effettuato con riferimento ai singoli momenti in relazione ai quali la somma s'incrementa nominalmente (in altri termini, dal momento dell'illecito gli interessi verranno corrisposti prima sulla somma capitale e poi sulla stessa somma capitale così come di anno in anno progressivamente rivalutata, fino alla data della sentenza).
Solo a seguito della sentenza che provvede alla liquidazione del danno il debito risarcitorio di valore si trasforma in debito di valuta: per cui da tale momento, da un lato, a norma dell'art. 1282 c.c., andranno applicati gli interessi nella misura legale sulla somma così come definitivamente rivalutata, mentre, dall'altro lato, nulla più dovrà essere corrisposto a titolo di rivalutazione monetaria.
10 Non si ritiene invece sussistente un ulteriore danno a titolo di mancato guadagno (lucro cessante), non avendo la ricorrente fornito nemmeno un principio di prova circa la circostanza che i detti immobili fossero da lei sfruttati commercialmente prima della demolizione e comunque di aver perso, a causa della demolizione, concrete possibilità di locazione o di vendita degli immobili stessi.
...
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, la resistente va Controparte_1
condannata al pagamento, in favore della ricorrente e con distrazione ai difensori dichiaratosi antistatari, della somma di euro 545,00 per spese vive (contributo unificato +
marca da bollo) e di euro 8.500,00 per onorari (fase di studio: euro 2.000,00; fase introduttiva: euro 1.000,00; fase istruttoria: euro 2.500,00; fase decisionale: euro 3.000),
così determinata attenendosi a valori tra i minimi ed i medi (tenuto conto della complessità
del processo, non elevata, ma nemmeno minima) di quelli previsti dalla tabella 12 allegata al D.M. n° 147/22 (l'art. 6 di quest'ultimo D.M. prevede che le nuove disposizioni si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore) per lo scaglione da euro 52.000,01 ad euro 260.000 (valore così individuato tenendo conto dell'entità complessiva della somma liquidata).
Le spese di consulenza tecnica di ufficio vengono a loro volta poste per intero a carico della resistente . Controparte_1
Il tutto oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
…
Non vi sono, infine, ragioni ostative a che venga accolta la richiesta di parte ricorrente di ordinare, ai sensi dell'art. 205 comma 1 del R.D. n° 1775/33, l'esecuzione provvisoria della presente sentenza, anche alla luce dell'importo non elevato per cui vi è condanna.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli,
definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la , in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, al pagamento in favore di della somma di Parte_1
euro 215.000,00, oltre a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice nazionale
11 dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al netto dei consumi di tabacchi)
dal 28.6.2011 fino alla data del deposito della presente decisione, ed oltre ad interessi nella misura legale sulla sorta capitale per il primo anno, a partire dal 28.6.2011, e poi sulla detta somma così come di anno in anno progressivamente rivalutata, fino alla data del deposito della presente sentenza;
ed oltre, ancora, agli interessi nella misura legale sulla somma così
come definitivamente rivalutata, a partire dalla data del deposito della presente sentenza e fino al soddisfo;
- condanna altresì la , in persona del Presidente pro tempore, al Controparte_1
pagamento a favore di , e con distrazione per la metà ciascuno ai Parte_1
difensori dichiaratisi antistatari, di spese ed onorari di giudizio, che liquida in euro 545,00 per spese vive ed in euro 8.500,00 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge;
le spese di consulenza tecnica di ufficio vengono poste definitivamente ed interamente a carico della;
Controparte_1
- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 205 comma 1 del R.D. n° 1775/33.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 8.01.2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Fulvio Dacomo
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