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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 24/03/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1268/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1268/2023 R.G., promossa da
(C.F. ) rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. LOMBARDI ROMANO;
ATTORE contro
(C.F. ) e per essa quale Controparte_1 P.IVA_1
mandataria (C.F. ), rappresentata e difesa CP_2 P.IVA_2
dall'Avv. SCHIMPERNA PAMELA;
CONVENUTA
Oggetto: opposizione preventiva all'esecuzione.
Conclusioni: per parte attrice, come da nota depositata il 12.07.2024, per parte convenuta, come da nota depositata il 04.07.2024.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO La parte attrice ha proposto opposizione avverso il precetto emesso in data
17.04.2023 dalla odierna convenuta, per l'importo di 100.000,00 euro, fondato sul decreto ingiuntivo n. 9799/2006 emesso dal Tribunale di Roma in data
08.05.2006 e confermato dalla sentenza n. 22771/2009 del Tribunale di Roma depositata il 06.11.2006, rassegnando le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare il difetto di legittimazione di e per essa, quale Controparte_1
mandataria, per i motivi esposti in narrativa;
accertare e dichiarare la CP_2
nullità/invalidità del precetto notificato al signor e, per l'effetto Parte_1
dichiarare che nulla deve a e per essa, quale mandataria, Controparte_1
in forza del titolo azionato, per i motivi descritti in narrativa”. CP_2
In particolare, secondo la prospettazione dell'attore, la creditrice precettante non avrebbe provato sufficientemente di essere titolare del credito, atteso che la stessa ha affermato di essere divenuta cessionaria del credito, in base a una cessione in blocco il cui avviso è stato pubblicato in G.U. e non avendo tuttavia la stessa provato che il credito azionato rientra nell'oggetto della cessione in blocco dedotta, non essendo sufficiente la mera pubblicazione dell'avviso di cessione;
inoltre, l'attore ha evidenziato che il titolo esecutivo non gli è stato notificato e ha eccepito la prescrizione del credito azionato, non avendo mai ricevuto la notificazione di atti interruttivi della prescrizione, dopo la pubblicazione della sentenza del Tribunale di Roma.
La parte convenuta, contestando i motivi di opposizione proposti dall'attore, ha chiesto il rigetto delle domande di questo.
In via preliminare, va rilevato che la parte convenuta non ha contestato la competenza di questo Tribunale, affermata dall'attore ai sensi dell'art. 480 comma 3 c.p.c.
Ciò posto, in ordine al tema della titolarità del credito contestata dall'attore, si osserva quanto segue. Premesso che la cessione contestata è avvenuta secondo la Legge n. 130/1999, deve osservarsi che la prova dell'esistenza del credito azionato può essere fornita con ogni mezzo, non operando forme solenni in relazione al contratto di cessione.
Sul punto, sebbene sussista contrasto in giurisprudenza circa la necessità della produzione del contratto di cessione al fine di provare l'avvenuta cessione del credito, la preferibile giurisprudenza di legittimità ha stabilito che in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, “è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorchè gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. Civ. n. 15884/2019; Cass. Civ. n.
31188/2017; Cass. Civ. n. 20739/2022; Cass. Civ. n. 4277/2023).
Alla stregua del principio sopra richiamato, che questo Tribunale condivide, la prova dell'esistenza della cessione e dell'inclusione del credito azionato nella cessione dedotta può aversi con qualunque mezzo di prova, non occorrendo la produzione del contratto di cessione, non essendo stabilita la forma scritta ad substantiam per la validità della cessione, caso che imporrebbe la prova documentale della cessione (art. 2725 c.c.).
La libertà dei mezzi di prova per la prova della titolarità del credito azionato da un soggetto cessionario è stata ribadita anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che “La pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la parte cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ma non esonera dalla dimostrazione dell'inclusione dello specifico credito nell'operazione. Tale dimostrazione può avvenire tramite indicazioni precise contenute nell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale oppure mediante produzione del contratto e/o dei suoi allegati ovvero fornendo prova della cessione dello specifico credito oggetto controversia in altro modo” (Cass. Civ. n. 17390/2024).
A tal fine, è stato altresì osservato che la prova della cessione del credito può essere fornita anche a mezzo di dichiarazioni rese dalla stessa banca cedente
(cfr. Cass. Civ. n. 10200/2021).
È onere della cessionaria, in caso di contestazione, allegare e provare di essere titolare del credito oggetto di cessione in blocco (cfr. Cass. Civ. n. 4116/2016;
Cass. Civ. n. 24798/2020).
Nel caso di specie, il precetto opposto si fonda sul decreto ingiuntivo n.
9799/2006 emesso dal Tribunale di Roma in data 08.05.2006 (cfr. all. 2 e 3 fasc. convenuta).
Il decreto ingiuntivo risulta emesso a carico di
[...]
, Controparte_3 Controparte_3 Parte_1
e
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
in solido tra di loro, e a favore di Capitalia Controparte_7 CP_8
quale mandataria della
[...] Controparte_9
Il decreto risulta notificato all'attore in data 24.05.2006.
Risulta che avverso il decreto ingiuntivo gli ingiunti, incluso l'attore, hanno proposto opposizione la quale con sentenza n. 22771/2009, emessa dal
Tribunale di Roma il 05.11.2009, è stata respinta (cfr. all. 4 fasc. convenuta).
Non risultano allegate né provate impugnazioni avverso la suddetta sentenza.
Pertanto, in base al titolo esecutivo azionato, il credito è originariamente nella titolarità della Controparte_9
Nel precetto opposto, l'odierna convenuta si Controparte_1
afferma titolare del credito oggetto di causa per averlo acquistato da NA
NPL ON S.r.l. a mezzo di un contratto di cessione di crediti in blocco oggetto dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale Parte II n. 93 del
08.08.2017. La parte convenuta ha prodotto il suddetto avviso di cessione (cfr. all. 5 fasc. convenuta).
In tale avviso si afferma, ai fini che interessano il giudizio, che “La societa'
[...]
con sede legale in Viale Majno 45, 20122 Milano, Italia, comunica Controparte_1
che, nell'ambito di un'operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, relativa a crediti ceduti da in forza di un contratto di cessione di crediti Controparte_10
ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge 130 concluso in data 14 luglio 2017 e con effetto in data 14 luglio 2017, ha acquistato pro-soluto da con sede legale in Controparte_10
via Via Alessandro Specchi, 16, 00186 Italia, codice fiscale n. CP_9 P.IVA_3
partita IVA e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di n. CP_9
tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, P.IVA_3
ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti di Controparte_10
mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1971 e il 2016 e qualificati come attivita' finanziarie deteriorate. I dati indicativi dei crediti ceduti, nonche' la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte del cedente e del cessionario sul sito internet https://www.unicredit.it/it/info/operazioni-di-cartolarizzazione/fino e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo credito ceduto”.
Come si evince dalla lettura dell'avviso prodotto dalla convenuta, la cessione in blocco pubblicizzata non ha riguardato la NA NPL ON S.r.l., bensì la quale cedente, e ha riguardato crediti relativi a contratti Controparte_10
conclusi da sicché l'avviso di cessione prodotto non appare Controparte_10
riferibile alla cessione del credito menzionata nel precetto opposto.
Dunque, tale documento non appare rilevante per provare la titolarità del credito azionato in capo alla convenuta.
Quest'ultima, a sostegno delle proprie ragioni, con la seconda memoria istruttoria ha depositato l'estratto del contratto di cessione, intercorso tra la stessa e la NA NPL ON S.r.l. che comproverebbe l'intervenuta cessione
(estratto dell'atto di cessione depositato il 16.01.2024).
Ebbene, in base alla clausola n.
2.2. di tale contratto, intercorso tra NA
NPL ON S.r.l.., quale cedente, e la convenuta, quale cessionaria, “Fatte salve le disposizioni di cui alla Clausola 14, NA ONE, con il presente contratto vende, cede e trasferisce, in forza e ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 4 della Legge sulla
Cartolarizzazione, a favore della Società, che acquista da NA ONE, i Crediti dovuti da
NA ONE e sorti dalla Linee di Credito NA ONE”; in base alla clausola n.
2.5., “Le Parti riconoscono reciprocamente che i Crediti NA ONE sono stati selezionati sulla base dei Criteri NA ONE, in modo tale da costituire una pluralità di crediti pecuniari individuabili in blocco secondo il significato e per le finalità di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e delle applicabili
Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia, e trasferiti e da trasferire in blocco ai sensi del presente Contratto. L'Allegato 1 contiene un elenco dei NDG in relazione ai quali nella colonna intitolata “Originator” è indicato il termine “NA”, che identifica le Linee di Credito NA ONE da cui derivano i Crediti NA ONE, debitamente individuati da NA ONE sulla base dei Criteri NA ONE alla Data di Valutazione”.
In base alla Schedule 10 del contratto, nell'individuare i criteri di individuazione dei crediti ceduti, si stabilisce che “NA ON cede, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione tutti
Crediti (Receivables) di cui era titolare al 14 luglio 2017 che derivano dai Finanziamenti
NA ON ( concessi ai sensi dei relativi Contratti di Parte_2
Finanziamento(Facility Agreements) che: (A) alla data del 3 luglio 2017: (i) non siano stati integralmente soddisfatti o comunque estinti;
e (ii) non abbiano formato oggetto di accordi stragiudiziali con NA ONE per effetto dei quali è intervenuta la cancellazione, la rinuncia, la remissione, l'annullamento ovvero la quietanza totale del debito e (B) soddisfacevano, al 3 luglio 2017, i seguenti criteri cumulativi: (i) siano Crediti derivanti da
Contratti di Finanziamento retti dal diritto italiano;
(ii) siano Crediti denominati in euro;
(iv) siano Crediti derivanti da Contratti di Finanziamento classificati "in sofferenza", nell'accezione di cui alla Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia, come successivamente modificata ed integrata (Matrice dei Conti), tra il 1990 e il 2009; (v) siano
Crediti con ammontare della creditoria non superiore a € 50.621.671,54; (vi) i relativi debitori ceduti siano (i) persone fisiche residenti o domiciliate in Italia o (ii) persone giuridiche, o altri soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'ordinamento italiano, ed aventi sede legale in Italia;
(viii) i relativi debitori ceduti non siano banche e/o altre istituzioni finanziarie;
(ix) siano crediti di cui la NA ON è divenuta titolare per averli precedentemente acquistati da in virtù di un contratto di cessione datato 20 CP_11
novembre 2014, tra NA ON e ai sensi e per gli effetti dell'Art. 58 del Testo CP_11
Unico Bancario e della legge n. 130 del 30 aprile 1999 e per i quali stato pubblicato un avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale parte II n. 139, del 25 novembre 2014, come identificati dagli NDG indicati nell'Allegato 1 Parte 3 [omissis] 83213955 Pt_3
.
[...]
Come si evince dalla lettura dell'estratto dell'atto di cessione depositato dalla convenuta, lo stesso concerne la cessione di crediti che originano da rapporti di finanziamento aperti dalla NA NPL ON S.r.l., sicché l'oggetto del contratto non appare comprendere crediti derivanti da titoli giudiziali ovvero crediti che scaturiscono da contratti conclusi dalla di Controparte_9
cui non si fa alcuna menzione.
Inoltre, i criteri selettivi, che vanno valutati cumulativamente, menzionano anche quello per cui occorre che il credito sia stato oggetto del contratto di cessione datato 20 novembre 2014, tra NA ON e ai sensi e per gli CP_11
effetti dell'Art. 58 del Testo Unico Bancario e della legge n. 130 del 30 aprile
1999 e per i quali stato pubblicato un avviso di cessione nella Gazzetta
Ufficiale parte II n. 139, del 25 novembre 2014, come identificati dagli NDG indicati nell'Allegato 1 Parte 3. In relazione al contenuto di tale allegato, appare insufficiente, per provare la comprensione nell'oggetto di esso del credito per cui è causa, l'indicazione del
NDG “n. 83213955 , in quanto la convenuta non ha fornito Parte_3
alcuna prova che consenta di ricollegare tale NDG al credito per cui è causa e comunque il numero suddetto appare riferito comunque a una posizione di
ARENA, senza riferimenti alla posizione della originaria CP_9
titolare del credito, sicché non è comunque possibile ritenere che la cessione in esame abbia riguardato il credito incorporato nel titolo esecutivo azionato.
Inoltre, il contratto di cessione tra NA e non risulta prodotto dalla CP_11
convenuta, sicché non può apprezzarsene il contenuto.
Ad ogni modo, la cessione richiamata nei criteri selettivi dei crediti riguarda quella intervenuta tra NA NPL ON e senza riferimenti CP_11
all'originaria titolare del credito Controparte_9
In definitiva, l'estratto di contratto di cessione prodotto dalla convenuta non appare idoneo a provare il trasferimento del credito oggetto del decreto ingiuntivo azionato in capo alla convenuta.
Pertanto, deve ritenersi che la convenuta non ha fornito alcuna allegazione specifica né prova circa il trasferimento della titolarità del credito dalla
[...]
ad NA NPL ON S.r.l. che la stessa convenuta assume come CP_9
propria dante causa;
la convenuta non ha fornito alcuna prova scritta idonea a dimostrare l'acquisto del credito per cui è causa in proprio favore, essendo i documenti prodotti a sostegno di tale allegazione non riferibili univocamente al credito incorporato nel titolo esecutivo azionato.
Alla luce delle considerazioni svolte, deve ritenersi che la convenuta non ha fornito allegazioni e prove adeguate della titolarità del credito azionato, non risultando prodotta nemmeno una dichiarazione della originaria cedente che supporti la ricostruzione offerta dalla convenuta. Ciò importa che la convenuta non risulta titolare del credito azionato con il precetto, il quale va pertanto dichiarato nullo, per insussistenza del diritto della convenuta di procedere in via esecutiva nei confronti dell'attore in base al titolo esecutivo azionato per il credito indicato nel precetto.
Dunque, il motivo di opposizione esaminato risulta fondato.
L'attore ha contestato altresì la mancata notificazione del titolo esecutivo e la prescrizione del credito oggetto del precetto, sostenendo che dopo la notificazione del decreto ingiuntivo non vi sarebbero stati atti interruttivi della prescrizione.
Tale motivo è infondato.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il decreto ingiuntivo non opposto acquista autorità ed efficacia di cosa giudicata in relazione al diritto oggetto del provvedimento (cfr. Cass. Civ. S.U. n. 4510/2006).
Inoltre, è stato evidenziato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità che
“in assenza di opposizione, il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale solo nel momento in cui il giudice, dopo averne controllato la notificazione, lo dichiari esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c.” (Cass. Civ. n. 20665/2019).
Nel momento del passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo non opposto, il credito in esso affermato soggiace alla disciplina della prescrizione stabilita dall'art. 2953 c.c. secondo cui “I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni”.
Nel caso di opposizione avverso il decreto ingiuntivo, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che “sia con la notifica del ricorso e del relativo decreto ingiuntivo, sia con la comparsa di risposta all'opposizione, l'opposto esercita una azione di condanna idonea ad interrompere la prescrizione ex art. 2943 c.c., commi 1 e 2; tale interruzione ha effetti permanenti (e non meramente istantanei) ex art. 2945 c.c., comma 2, fino alla sentenza che decide il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ovvero fino a quando quest'ultimo sia divenuto non più impugnabile ed abbia quindi acquistato autorità ed efficacia di cosa giudicata sostanziale al pari di una sentenza di condanna;
dal momento del passaggio in giudicato della sentenza che decide sull'opposizione ovvero del decreto decorrerà poi l'ulteriore termine di prescrizione previsto dall'art. 2953 c.c.” (Cass. Civ. n.
15157/2017).
Ciò posto, nel caso di specie, come evidenziato in precedenza, il decreto ingiuntivo è stato notificato all'attore in data 24.05.2006, sicché non è fondata la doglianza attorea circa la mancata notificazione del titolo esecutivo in suo favore.
Risulta che avverso il decreto ingiuntivo gli ingiunti, incluso l'attore, hanno proposto opposizione che è stata respinta con sentenza del 05.11.2009.
Non risulta la prova del passaggio in giudicato della sentenza suddetta.
Premesso che la prescrizione del credito è rimasta sospesa fino al passaggio in giudicato della sentenza che ha respinto l'opposizione, alla luce dei principi di diritto richiamati, va evidenziato che, anche volendo ritenere che la prescrizione abbia iniziato a decorrere sin dall'adozione della sentenza sopra richiamata (05.11.2009), con conseguente scadenza del termine prescrizionale decennale in data 05.11.2019, risulta la notifica in data 01.03.2018 di un atto di precetto per il credito oggetto di causa nei confronti di Controparte_4
debitore in solido in base al titolo esecutivo, sicché l'interruzione della prescrizione prodotta dalla notifica del precetto si è estesa a ogni debitore solidale, secondo il principio sancito dall'art. 1310 comma 1 c.c.
Dunque, la prescrizione è stata interrotta in data 01.03.2018 anche per l'odierno attore, con conseguente nuova scadenza del termine decennale in data 01.03.2028.
Essendo stata interrotta nuovamente la prescrizione con la notificazione del precetto opposto in questo giudizio, avvenuta in data 05.06.2023, deve escludersi che sia maturata la prescrizione del credito per cui è causa, sicché il motivo di opposizione dell'attore è infondato.
In conclusione, va accolta l'opposizione di parte attrice, non sussistendo la prova sufficiente che la convenuta precettante sia titolare del credito oggetto del titolo esecutivo azionato, con conseguente dichiarazione di nullità del precetto opposto, respinta l'eccezione di prescrizione del credito proposta dall'attore.
Le spese seguono il criterio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto delle attività concretamente eseguite dalle parti, con riduzione al minimo dei compensi della fase istruttoria, non essendo state assunte prove, e del valore della controversia, da desumersi dal valore del credito oggetto di precetto
(100.000,00 euro).
In base all'ordinanza emessa da questo Tribunale in composizione collegiale in data 17.10.2024, con cui è stato respinto il reclamo di parte convenuta avverso l'ordinanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo azionato, vanno liquidate con la presente sentenza anche le spese della fase di reclamo.
Non possono accogliersi le richieste di rimborso delle spese processuali formulate dalla parte attrice con la nota spese depositata in data 12.03.2025, posto che, relativamente alle spese del presente giudizio, si richiede l'integrale compenso per la fase istruttoria, richiesta non condivisibile, dovendosi applicare il minimo tariffario per la fase istruttoria, non essendo state assunte prove in questo giudizio e non avendo richiesto le memorie istruttorie attività difensive particolarmente gravose, e dovendosi ridurre proporzionatamente il compenso per la fase decisionale, non essendovi state attività particolarmente complesse da svolgere, stante la natura documentale del giudizio, e che, relativamente alle spese del procedimento di reclamo, parimenti non risultano essere state espletate attività relative alla fase istruttoria e a quella decisionale, essendo stata riservata immediatamente la decisione ad opera del collegio.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 1268/2023 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) dichiara la nullità del precetto opposto nel presente giudizio, limitatamente alla posizione dell'attore non sussistendo il diritto della Parte_1
parte convenuta di agire in via esecutiva nei confronti dell'attore in base al titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n. 9799/2006 emesso dal
Tribunale di Roma in data 08.05.2006, per i motivi espressi in motivazione;
2) condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali di questo giudizio in favore dell'attore che si liquidano nella somma di 195,00 euro a titolo di esborsi e nella somma di 11.000,00 euro a titolo di compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA se dovuti, da distrarsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
3) condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali del procedimento di reclamo svoltosi in corso di causa (n. 2009/2023 RG) in favore dell'attore che si liquidano nella somma di 3.453,00 euro, a titolo di compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA se dovuti, da distrarsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
Grosseto, 24.03.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1268/2023 R.G., promossa da
(C.F. ) rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. LOMBARDI ROMANO;
ATTORE contro
(C.F. ) e per essa quale Controparte_1 P.IVA_1
mandataria (C.F. ), rappresentata e difesa CP_2 P.IVA_2
dall'Avv. SCHIMPERNA PAMELA;
CONVENUTA
Oggetto: opposizione preventiva all'esecuzione.
Conclusioni: per parte attrice, come da nota depositata il 12.07.2024, per parte convenuta, come da nota depositata il 04.07.2024.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO La parte attrice ha proposto opposizione avverso il precetto emesso in data
17.04.2023 dalla odierna convenuta, per l'importo di 100.000,00 euro, fondato sul decreto ingiuntivo n. 9799/2006 emesso dal Tribunale di Roma in data
08.05.2006 e confermato dalla sentenza n. 22771/2009 del Tribunale di Roma depositata il 06.11.2006, rassegnando le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare il difetto di legittimazione di e per essa, quale Controparte_1
mandataria, per i motivi esposti in narrativa;
accertare e dichiarare la CP_2
nullità/invalidità del precetto notificato al signor e, per l'effetto Parte_1
dichiarare che nulla deve a e per essa, quale mandataria, Controparte_1
in forza del titolo azionato, per i motivi descritti in narrativa”. CP_2
In particolare, secondo la prospettazione dell'attore, la creditrice precettante non avrebbe provato sufficientemente di essere titolare del credito, atteso che la stessa ha affermato di essere divenuta cessionaria del credito, in base a una cessione in blocco il cui avviso è stato pubblicato in G.U. e non avendo tuttavia la stessa provato che il credito azionato rientra nell'oggetto della cessione in blocco dedotta, non essendo sufficiente la mera pubblicazione dell'avviso di cessione;
inoltre, l'attore ha evidenziato che il titolo esecutivo non gli è stato notificato e ha eccepito la prescrizione del credito azionato, non avendo mai ricevuto la notificazione di atti interruttivi della prescrizione, dopo la pubblicazione della sentenza del Tribunale di Roma.
La parte convenuta, contestando i motivi di opposizione proposti dall'attore, ha chiesto il rigetto delle domande di questo.
In via preliminare, va rilevato che la parte convenuta non ha contestato la competenza di questo Tribunale, affermata dall'attore ai sensi dell'art. 480 comma 3 c.p.c.
Ciò posto, in ordine al tema della titolarità del credito contestata dall'attore, si osserva quanto segue. Premesso che la cessione contestata è avvenuta secondo la Legge n. 130/1999, deve osservarsi che la prova dell'esistenza del credito azionato può essere fornita con ogni mezzo, non operando forme solenni in relazione al contratto di cessione.
Sul punto, sebbene sussista contrasto in giurisprudenza circa la necessità della produzione del contratto di cessione al fine di provare l'avvenuta cessione del credito, la preferibile giurisprudenza di legittimità ha stabilito che in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, “è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorchè gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. Civ. n. 15884/2019; Cass. Civ. n.
31188/2017; Cass. Civ. n. 20739/2022; Cass. Civ. n. 4277/2023).
Alla stregua del principio sopra richiamato, che questo Tribunale condivide, la prova dell'esistenza della cessione e dell'inclusione del credito azionato nella cessione dedotta può aversi con qualunque mezzo di prova, non occorrendo la produzione del contratto di cessione, non essendo stabilita la forma scritta ad substantiam per la validità della cessione, caso che imporrebbe la prova documentale della cessione (art. 2725 c.c.).
La libertà dei mezzi di prova per la prova della titolarità del credito azionato da un soggetto cessionario è stata ribadita anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che “La pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la parte cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ma non esonera dalla dimostrazione dell'inclusione dello specifico credito nell'operazione. Tale dimostrazione può avvenire tramite indicazioni precise contenute nell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale oppure mediante produzione del contratto e/o dei suoi allegati ovvero fornendo prova della cessione dello specifico credito oggetto controversia in altro modo” (Cass. Civ. n. 17390/2024).
A tal fine, è stato altresì osservato che la prova della cessione del credito può essere fornita anche a mezzo di dichiarazioni rese dalla stessa banca cedente
(cfr. Cass. Civ. n. 10200/2021).
È onere della cessionaria, in caso di contestazione, allegare e provare di essere titolare del credito oggetto di cessione in blocco (cfr. Cass. Civ. n. 4116/2016;
Cass. Civ. n. 24798/2020).
Nel caso di specie, il precetto opposto si fonda sul decreto ingiuntivo n.
9799/2006 emesso dal Tribunale di Roma in data 08.05.2006 (cfr. all. 2 e 3 fasc. convenuta).
Il decreto ingiuntivo risulta emesso a carico di
[...]
, Controparte_3 Controparte_3 Parte_1
e
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
in solido tra di loro, e a favore di Capitalia Controparte_7 CP_8
quale mandataria della
[...] Controparte_9
Il decreto risulta notificato all'attore in data 24.05.2006.
Risulta che avverso il decreto ingiuntivo gli ingiunti, incluso l'attore, hanno proposto opposizione la quale con sentenza n. 22771/2009, emessa dal
Tribunale di Roma il 05.11.2009, è stata respinta (cfr. all. 4 fasc. convenuta).
Non risultano allegate né provate impugnazioni avverso la suddetta sentenza.
Pertanto, in base al titolo esecutivo azionato, il credito è originariamente nella titolarità della Controparte_9
Nel precetto opposto, l'odierna convenuta si Controparte_1
afferma titolare del credito oggetto di causa per averlo acquistato da NA
NPL ON S.r.l. a mezzo di un contratto di cessione di crediti in blocco oggetto dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale Parte II n. 93 del
08.08.2017. La parte convenuta ha prodotto il suddetto avviso di cessione (cfr. all. 5 fasc. convenuta).
In tale avviso si afferma, ai fini che interessano il giudizio, che “La societa'
[...]
con sede legale in Viale Majno 45, 20122 Milano, Italia, comunica Controparte_1
che, nell'ambito di un'operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, relativa a crediti ceduti da in forza di un contratto di cessione di crediti Controparte_10
ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge 130 concluso in data 14 luglio 2017 e con effetto in data 14 luglio 2017, ha acquistato pro-soluto da con sede legale in Controparte_10
via Via Alessandro Specchi, 16, 00186 Italia, codice fiscale n. CP_9 P.IVA_3
partita IVA e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di n. CP_9
tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, P.IVA_3
ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti di Controparte_10
mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1971 e il 2016 e qualificati come attivita' finanziarie deteriorate. I dati indicativi dei crediti ceduti, nonche' la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte del cedente e del cessionario sul sito internet https://www.unicredit.it/it/info/operazioni-di-cartolarizzazione/fino e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo credito ceduto”.
Come si evince dalla lettura dell'avviso prodotto dalla convenuta, la cessione in blocco pubblicizzata non ha riguardato la NA NPL ON S.r.l., bensì la quale cedente, e ha riguardato crediti relativi a contratti Controparte_10
conclusi da sicché l'avviso di cessione prodotto non appare Controparte_10
riferibile alla cessione del credito menzionata nel precetto opposto.
Dunque, tale documento non appare rilevante per provare la titolarità del credito azionato in capo alla convenuta.
Quest'ultima, a sostegno delle proprie ragioni, con la seconda memoria istruttoria ha depositato l'estratto del contratto di cessione, intercorso tra la stessa e la NA NPL ON S.r.l. che comproverebbe l'intervenuta cessione
(estratto dell'atto di cessione depositato il 16.01.2024).
Ebbene, in base alla clausola n.
2.2. di tale contratto, intercorso tra NA
NPL ON S.r.l.., quale cedente, e la convenuta, quale cessionaria, “Fatte salve le disposizioni di cui alla Clausola 14, NA ONE, con il presente contratto vende, cede e trasferisce, in forza e ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 4 della Legge sulla
Cartolarizzazione, a favore della Società, che acquista da NA ONE, i Crediti dovuti da
NA ONE e sorti dalla Linee di Credito NA ONE”; in base alla clausola n.
2.5., “Le Parti riconoscono reciprocamente che i Crediti NA ONE sono stati selezionati sulla base dei Criteri NA ONE, in modo tale da costituire una pluralità di crediti pecuniari individuabili in blocco secondo il significato e per le finalità di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e delle applicabili
Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia, e trasferiti e da trasferire in blocco ai sensi del presente Contratto. L'Allegato 1 contiene un elenco dei NDG in relazione ai quali nella colonna intitolata “Originator” è indicato il termine “NA”, che identifica le Linee di Credito NA ONE da cui derivano i Crediti NA ONE, debitamente individuati da NA ONE sulla base dei Criteri NA ONE alla Data di Valutazione”.
In base alla Schedule 10 del contratto, nell'individuare i criteri di individuazione dei crediti ceduti, si stabilisce che “NA ON cede, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione tutti
Crediti (Receivables) di cui era titolare al 14 luglio 2017 che derivano dai Finanziamenti
NA ON ( concessi ai sensi dei relativi Contratti di Parte_2
Finanziamento(Facility Agreements) che: (A) alla data del 3 luglio 2017: (i) non siano stati integralmente soddisfatti o comunque estinti;
e (ii) non abbiano formato oggetto di accordi stragiudiziali con NA ONE per effetto dei quali è intervenuta la cancellazione, la rinuncia, la remissione, l'annullamento ovvero la quietanza totale del debito e (B) soddisfacevano, al 3 luglio 2017, i seguenti criteri cumulativi: (i) siano Crediti derivanti da
Contratti di Finanziamento retti dal diritto italiano;
(ii) siano Crediti denominati in euro;
(iv) siano Crediti derivanti da Contratti di Finanziamento classificati "in sofferenza", nell'accezione di cui alla Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia, come successivamente modificata ed integrata (Matrice dei Conti), tra il 1990 e il 2009; (v) siano
Crediti con ammontare della creditoria non superiore a € 50.621.671,54; (vi) i relativi debitori ceduti siano (i) persone fisiche residenti o domiciliate in Italia o (ii) persone giuridiche, o altri soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'ordinamento italiano, ed aventi sede legale in Italia;
(viii) i relativi debitori ceduti non siano banche e/o altre istituzioni finanziarie;
(ix) siano crediti di cui la NA ON è divenuta titolare per averli precedentemente acquistati da in virtù di un contratto di cessione datato 20 CP_11
novembre 2014, tra NA ON e ai sensi e per gli effetti dell'Art. 58 del Testo CP_11
Unico Bancario e della legge n. 130 del 30 aprile 1999 e per i quali stato pubblicato un avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale parte II n. 139, del 25 novembre 2014, come identificati dagli NDG indicati nell'Allegato 1 Parte 3 [omissis] 83213955 Pt_3
.
[...]
Come si evince dalla lettura dell'estratto dell'atto di cessione depositato dalla convenuta, lo stesso concerne la cessione di crediti che originano da rapporti di finanziamento aperti dalla NA NPL ON S.r.l., sicché l'oggetto del contratto non appare comprendere crediti derivanti da titoli giudiziali ovvero crediti che scaturiscono da contratti conclusi dalla di Controparte_9
cui non si fa alcuna menzione.
Inoltre, i criteri selettivi, che vanno valutati cumulativamente, menzionano anche quello per cui occorre che il credito sia stato oggetto del contratto di cessione datato 20 novembre 2014, tra NA ON e ai sensi e per gli CP_11
effetti dell'Art. 58 del Testo Unico Bancario e della legge n. 130 del 30 aprile
1999 e per i quali stato pubblicato un avviso di cessione nella Gazzetta
Ufficiale parte II n. 139, del 25 novembre 2014, come identificati dagli NDG indicati nell'Allegato 1 Parte 3. In relazione al contenuto di tale allegato, appare insufficiente, per provare la comprensione nell'oggetto di esso del credito per cui è causa, l'indicazione del
NDG “n. 83213955 , in quanto la convenuta non ha fornito Parte_3
alcuna prova che consenta di ricollegare tale NDG al credito per cui è causa e comunque il numero suddetto appare riferito comunque a una posizione di
ARENA, senza riferimenti alla posizione della originaria CP_9
titolare del credito, sicché non è comunque possibile ritenere che la cessione in esame abbia riguardato il credito incorporato nel titolo esecutivo azionato.
Inoltre, il contratto di cessione tra NA e non risulta prodotto dalla CP_11
convenuta, sicché non può apprezzarsene il contenuto.
Ad ogni modo, la cessione richiamata nei criteri selettivi dei crediti riguarda quella intervenuta tra NA NPL ON e senza riferimenti CP_11
all'originaria titolare del credito Controparte_9
In definitiva, l'estratto di contratto di cessione prodotto dalla convenuta non appare idoneo a provare il trasferimento del credito oggetto del decreto ingiuntivo azionato in capo alla convenuta.
Pertanto, deve ritenersi che la convenuta non ha fornito alcuna allegazione specifica né prova circa il trasferimento della titolarità del credito dalla
[...]
ad NA NPL ON S.r.l. che la stessa convenuta assume come CP_9
propria dante causa;
la convenuta non ha fornito alcuna prova scritta idonea a dimostrare l'acquisto del credito per cui è causa in proprio favore, essendo i documenti prodotti a sostegno di tale allegazione non riferibili univocamente al credito incorporato nel titolo esecutivo azionato.
Alla luce delle considerazioni svolte, deve ritenersi che la convenuta non ha fornito allegazioni e prove adeguate della titolarità del credito azionato, non risultando prodotta nemmeno una dichiarazione della originaria cedente che supporti la ricostruzione offerta dalla convenuta. Ciò importa che la convenuta non risulta titolare del credito azionato con il precetto, il quale va pertanto dichiarato nullo, per insussistenza del diritto della convenuta di procedere in via esecutiva nei confronti dell'attore in base al titolo esecutivo azionato per il credito indicato nel precetto.
Dunque, il motivo di opposizione esaminato risulta fondato.
L'attore ha contestato altresì la mancata notificazione del titolo esecutivo e la prescrizione del credito oggetto del precetto, sostenendo che dopo la notificazione del decreto ingiuntivo non vi sarebbero stati atti interruttivi della prescrizione.
Tale motivo è infondato.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il decreto ingiuntivo non opposto acquista autorità ed efficacia di cosa giudicata in relazione al diritto oggetto del provvedimento (cfr. Cass. Civ. S.U. n. 4510/2006).
Inoltre, è stato evidenziato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità che
“in assenza di opposizione, il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale solo nel momento in cui il giudice, dopo averne controllato la notificazione, lo dichiari esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c.” (Cass. Civ. n. 20665/2019).
Nel momento del passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo non opposto, il credito in esso affermato soggiace alla disciplina della prescrizione stabilita dall'art. 2953 c.c. secondo cui “I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni”.
Nel caso di opposizione avverso il decreto ingiuntivo, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che “sia con la notifica del ricorso e del relativo decreto ingiuntivo, sia con la comparsa di risposta all'opposizione, l'opposto esercita una azione di condanna idonea ad interrompere la prescrizione ex art. 2943 c.c., commi 1 e 2; tale interruzione ha effetti permanenti (e non meramente istantanei) ex art. 2945 c.c., comma 2, fino alla sentenza che decide il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ovvero fino a quando quest'ultimo sia divenuto non più impugnabile ed abbia quindi acquistato autorità ed efficacia di cosa giudicata sostanziale al pari di una sentenza di condanna;
dal momento del passaggio in giudicato della sentenza che decide sull'opposizione ovvero del decreto decorrerà poi l'ulteriore termine di prescrizione previsto dall'art. 2953 c.c.” (Cass. Civ. n.
15157/2017).
Ciò posto, nel caso di specie, come evidenziato in precedenza, il decreto ingiuntivo è stato notificato all'attore in data 24.05.2006, sicché non è fondata la doglianza attorea circa la mancata notificazione del titolo esecutivo in suo favore.
Risulta che avverso il decreto ingiuntivo gli ingiunti, incluso l'attore, hanno proposto opposizione che è stata respinta con sentenza del 05.11.2009.
Non risulta la prova del passaggio in giudicato della sentenza suddetta.
Premesso che la prescrizione del credito è rimasta sospesa fino al passaggio in giudicato della sentenza che ha respinto l'opposizione, alla luce dei principi di diritto richiamati, va evidenziato che, anche volendo ritenere che la prescrizione abbia iniziato a decorrere sin dall'adozione della sentenza sopra richiamata (05.11.2009), con conseguente scadenza del termine prescrizionale decennale in data 05.11.2019, risulta la notifica in data 01.03.2018 di un atto di precetto per il credito oggetto di causa nei confronti di Controparte_4
debitore in solido in base al titolo esecutivo, sicché l'interruzione della prescrizione prodotta dalla notifica del precetto si è estesa a ogni debitore solidale, secondo il principio sancito dall'art. 1310 comma 1 c.c.
Dunque, la prescrizione è stata interrotta in data 01.03.2018 anche per l'odierno attore, con conseguente nuova scadenza del termine decennale in data 01.03.2028.
Essendo stata interrotta nuovamente la prescrizione con la notificazione del precetto opposto in questo giudizio, avvenuta in data 05.06.2023, deve escludersi che sia maturata la prescrizione del credito per cui è causa, sicché il motivo di opposizione dell'attore è infondato.
In conclusione, va accolta l'opposizione di parte attrice, non sussistendo la prova sufficiente che la convenuta precettante sia titolare del credito oggetto del titolo esecutivo azionato, con conseguente dichiarazione di nullità del precetto opposto, respinta l'eccezione di prescrizione del credito proposta dall'attore.
Le spese seguono il criterio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto delle attività concretamente eseguite dalle parti, con riduzione al minimo dei compensi della fase istruttoria, non essendo state assunte prove, e del valore della controversia, da desumersi dal valore del credito oggetto di precetto
(100.000,00 euro).
In base all'ordinanza emessa da questo Tribunale in composizione collegiale in data 17.10.2024, con cui è stato respinto il reclamo di parte convenuta avverso l'ordinanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo azionato, vanno liquidate con la presente sentenza anche le spese della fase di reclamo.
Non possono accogliersi le richieste di rimborso delle spese processuali formulate dalla parte attrice con la nota spese depositata in data 12.03.2025, posto che, relativamente alle spese del presente giudizio, si richiede l'integrale compenso per la fase istruttoria, richiesta non condivisibile, dovendosi applicare il minimo tariffario per la fase istruttoria, non essendo state assunte prove in questo giudizio e non avendo richiesto le memorie istruttorie attività difensive particolarmente gravose, e dovendosi ridurre proporzionatamente il compenso per la fase decisionale, non essendovi state attività particolarmente complesse da svolgere, stante la natura documentale del giudizio, e che, relativamente alle spese del procedimento di reclamo, parimenti non risultano essere state espletate attività relative alla fase istruttoria e a quella decisionale, essendo stata riservata immediatamente la decisione ad opera del collegio.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 1268/2023 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) dichiara la nullità del precetto opposto nel presente giudizio, limitatamente alla posizione dell'attore non sussistendo il diritto della Parte_1
parte convenuta di agire in via esecutiva nei confronti dell'attore in base al titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n. 9799/2006 emesso dal
Tribunale di Roma in data 08.05.2006, per i motivi espressi in motivazione;
2) condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali di questo giudizio in favore dell'attore che si liquidano nella somma di 195,00 euro a titolo di esborsi e nella somma di 11.000,00 euro a titolo di compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA se dovuti, da distrarsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
3) condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali del procedimento di reclamo svoltosi in corso di causa (n. 2009/2023 RG) in favore dell'attore che si liquidano nella somma di 3.453,00 euro, a titolo di compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA se dovuti, da distrarsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
Grosseto, 24.03.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia