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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/04/2025, n. 4911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4911 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°SEZ. LAVORO -
Il Giudice dr.ssa Anna Maria Lionetti, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 23.4.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile recante il n°12454\2024 del ruolo gen. Lav. e vertente
TRA rapp.ta e difesa dagli avv.ti P. Palma e E. Parte_1
in virtù di procura a margine del ricorso Controparte_1
Ricorrente
E in persona del legale rapp.te p.t. rapp.ta Controparte_2
e difesa dall'avv.to M. Tavernese in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione
Convenuta
Oggetto: pagamento di differenze retributive
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.3.2024 la ricorrente in epigrafe indicata esponendo che aveva lavorato alle dipendenze di
[...] dall'1.9.2017 al 10.7.2023, epoca in cui il rapporto CP_2 di lavoro era cessato per superamento del periodo di comporto, che non le era stata corrisposta l'indennità di preavviso, che all'atto dell'assunzione era stata inquadrata nel I livello ccnl terziario e commercio con qualifica di impiegata direttiva, che dal mese di febbraio 2020 la retribuzione mensile, già pari alla somma di
E.4506,09, era stata modificata in E.4810,64, che la ricorrente aveva accumulato ferie e permessi non goduti ed ex festività, che non le erano state corrisposte le somme maturate a titolo di 13° e 14° mensilità per l'anno 2023 nonché il residuo 13° anno 2017, ha chiesto la condanna dell'ente convenuto al pagamento della somma complessiva di E.52857,82 maturata per i titoli dedotti, oltre accessori di legge e spese.
Si è costituita eccependo che dal mese di Controparte_2 febbraio 2020 il rapporto di lavoro era staro regolato dal ccnl
[...]
il quale prevede la 13° mensilità in luogo della 14°, CP_3 che sono sati aggiornati gli elementi della retribuzione al fine di garantire alla ricorrente una retribuzione invariata, che la ricorrente ha sempre fruito di ferie, permessi e rol come indicato nei prospetti paga, che nulla è dovuto a titolo di indennità di preavviso poiché il rapporto di lavoro è cessato per superamento del periodo di comporto, che i conteggi sono errati;
ha chiesto il rigetto della domanda, vinte le spese.
La domanda è fondata parzialmente.
Va premesso che il contratto collettivo costituisce fonte eteronoma del rapporto di lavoro diretta ad integrare il contratto individuale sicchè la validità ed efficacia della modifica di quest'ultimo che abbia ad oggetto la sostituzione, nel corso del rapporto, al ccnl concordato dalle parti con altro ccnl è subordinata all'accordo delle parti (ex plurimis Cass. sez. lav sent. n.31148\2022). Per effetto dell'applicazione di diverso ccnl, si ribadisce sull'accordo delle parti, le eventuali modifiche peggiorative saranno legittime con salvezza dei diritti quesiti.
Ciò posto, secondo quanto eccepito dallo stesso ente convenuto, la sostituzione del ccnl terziario e commercio, l'applicazione del quale era stata concordata tra le parti in sede di assunzione, come si evince dal relativo contratto di lavoro, con il ccnl CP_3
è intervenuta su iniziativa della medesima e in
[...] CP_2 assenza di accordo con la ricorrente con conseguenti inefficacia nei confronti di quest'ultima della modifica contrattuale disposta unilateralmente ed inapplicabilità del ccnl . Controparte_3
Va, affermato il diritto della ricorrente al pagamento delle differenze retributive maturate per i titoli dedotti e comprovati dai prospetti retributivi in atti per effetto della perdurante applicabilità del ccnl terziario e commercio. Atteso che in esecuzione dell'incarico peritale il c.t.u. ha elaborato distinti conteggi deve utilizzarsi, per quanto rilevato, il primo conteggio elaborato in applicazione del ccnl terziario e commercio nel quale la somma complessivamente maturata a titolo di differenza per i titoli dedotti ed accertati all'esito dell'esame della documentazione in atti è pari ad E.37444,06.
Devono ritenersi utilizzabili i conteggi elaborati dal c.t.u. altresì con riferimento all'indennità di preavviso spettante ai sensi dell'art.186 ccnl commercio.
La convenuta è, perciò, condannata al pagamento della CP_2 complessiva somma complessiva E.37444,06 maturata per i titoli accertati.
I singoli importi vanno maggiorati degli interessi legali da calcolarsi sulle somme annualmente rivalutate secondo indici istat maturati dalla scadenza dei singoli crediti e fino all'effettivo soddisfo.
In ragione della parziale reciproca soccombenza le spese di causa rimangono compensate tra le parti in ragione di 1\3; la convenuta è condannata al pagamento dei restanti 2\3.
Le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico di parte convenuta essendo stata accertata la fondatezza, seppure entro i suindicati limiti, della domanda attorea.
P.Q.M.
accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna in persona del legale rapp.te p.t. al Controparte_2 pagamento in favore di parte ricorrente della somma complessiva di
E.37444,06, maturata per i titoli accertati, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nella misura di legge;
rigetta la domanda nella restante parte;
compensa tra le parti le spese di giudizio nella misura di 1\3 e condanna la convenuta al pagamento dei restanti 2\3 liquidati, in misura così ridotta, nella somma di E.3200,00 comprensiva di spese pari al 15%, con attribuzione. Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto.
Si comunichi
Roma 23.4.2025 Il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°SEZ. LAVORO -
Il Giudice dr.ssa Anna Maria Lionetti, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 23.4.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile recante il n°12454\2024 del ruolo gen. Lav. e vertente
TRA rapp.ta e difesa dagli avv.ti P. Palma e E. Parte_1
in virtù di procura a margine del ricorso Controparte_1
Ricorrente
E in persona del legale rapp.te p.t. rapp.ta Controparte_2
e difesa dall'avv.to M. Tavernese in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione
Convenuta
Oggetto: pagamento di differenze retributive
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.3.2024 la ricorrente in epigrafe indicata esponendo che aveva lavorato alle dipendenze di
[...] dall'1.9.2017 al 10.7.2023, epoca in cui il rapporto CP_2 di lavoro era cessato per superamento del periodo di comporto, che non le era stata corrisposta l'indennità di preavviso, che all'atto dell'assunzione era stata inquadrata nel I livello ccnl terziario e commercio con qualifica di impiegata direttiva, che dal mese di febbraio 2020 la retribuzione mensile, già pari alla somma di
E.4506,09, era stata modificata in E.4810,64, che la ricorrente aveva accumulato ferie e permessi non goduti ed ex festività, che non le erano state corrisposte le somme maturate a titolo di 13° e 14° mensilità per l'anno 2023 nonché il residuo 13° anno 2017, ha chiesto la condanna dell'ente convenuto al pagamento della somma complessiva di E.52857,82 maturata per i titoli dedotti, oltre accessori di legge e spese.
Si è costituita eccependo che dal mese di Controparte_2 febbraio 2020 il rapporto di lavoro era staro regolato dal ccnl
[...]
il quale prevede la 13° mensilità in luogo della 14°, CP_3 che sono sati aggiornati gli elementi della retribuzione al fine di garantire alla ricorrente una retribuzione invariata, che la ricorrente ha sempre fruito di ferie, permessi e rol come indicato nei prospetti paga, che nulla è dovuto a titolo di indennità di preavviso poiché il rapporto di lavoro è cessato per superamento del periodo di comporto, che i conteggi sono errati;
ha chiesto il rigetto della domanda, vinte le spese.
La domanda è fondata parzialmente.
Va premesso che il contratto collettivo costituisce fonte eteronoma del rapporto di lavoro diretta ad integrare il contratto individuale sicchè la validità ed efficacia della modifica di quest'ultimo che abbia ad oggetto la sostituzione, nel corso del rapporto, al ccnl concordato dalle parti con altro ccnl è subordinata all'accordo delle parti (ex plurimis Cass. sez. lav sent. n.31148\2022). Per effetto dell'applicazione di diverso ccnl, si ribadisce sull'accordo delle parti, le eventuali modifiche peggiorative saranno legittime con salvezza dei diritti quesiti.
Ciò posto, secondo quanto eccepito dallo stesso ente convenuto, la sostituzione del ccnl terziario e commercio, l'applicazione del quale era stata concordata tra le parti in sede di assunzione, come si evince dal relativo contratto di lavoro, con il ccnl CP_3
è intervenuta su iniziativa della medesima e in
[...] CP_2 assenza di accordo con la ricorrente con conseguenti inefficacia nei confronti di quest'ultima della modifica contrattuale disposta unilateralmente ed inapplicabilità del ccnl . Controparte_3
Va, affermato il diritto della ricorrente al pagamento delle differenze retributive maturate per i titoli dedotti e comprovati dai prospetti retributivi in atti per effetto della perdurante applicabilità del ccnl terziario e commercio. Atteso che in esecuzione dell'incarico peritale il c.t.u. ha elaborato distinti conteggi deve utilizzarsi, per quanto rilevato, il primo conteggio elaborato in applicazione del ccnl terziario e commercio nel quale la somma complessivamente maturata a titolo di differenza per i titoli dedotti ed accertati all'esito dell'esame della documentazione in atti è pari ad E.37444,06.
Devono ritenersi utilizzabili i conteggi elaborati dal c.t.u. altresì con riferimento all'indennità di preavviso spettante ai sensi dell'art.186 ccnl commercio.
La convenuta è, perciò, condannata al pagamento della CP_2 complessiva somma complessiva E.37444,06 maturata per i titoli accertati.
I singoli importi vanno maggiorati degli interessi legali da calcolarsi sulle somme annualmente rivalutate secondo indici istat maturati dalla scadenza dei singoli crediti e fino all'effettivo soddisfo.
In ragione della parziale reciproca soccombenza le spese di causa rimangono compensate tra le parti in ragione di 1\3; la convenuta è condannata al pagamento dei restanti 2\3.
Le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico di parte convenuta essendo stata accertata la fondatezza, seppure entro i suindicati limiti, della domanda attorea.
P.Q.M.
accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna in persona del legale rapp.te p.t. al Controparte_2 pagamento in favore di parte ricorrente della somma complessiva di
E.37444,06, maturata per i titoli accertati, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nella misura di legge;
rigetta la domanda nella restante parte;
compensa tra le parti le spese di giudizio nella misura di 1\3 e condanna la convenuta al pagamento dei restanti 2\3 liquidati, in misura così ridotta, nella somma di E.3200,00 comprensiva di spese pari al 15%, con attribuzione. Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto.
Si comunichi
Roma 23.4.2025 Il Giudice