Ordinanza cautelare 16 marzo 2022
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 05/06/2025, n. 2004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2004 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 02004/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00358/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 358 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Armando Simonati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Cornaggia n.9;
contro
il Prefetto di Milano, non costituito in giudizio;
il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato e domiciliato ex lege presso la sede della stessa in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico avverso il diniego dell’istanza di rilascio di permesso di soggiorno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la richiesta delle parti di passaggio della causa in decisione sulla base degli atti e documenti depositati;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 aprile 2025 la dott.ssa Silvia Torraca;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento emesso in data 09.12.2021 e notificato il 10.12.2021, con cui la Prefettura di Milano ha disposto il rigetto del ricorso gerarchico proposto avverso il diniego dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato dallo stesso presentata, confermando per l’effetto il precedente provvedimento sfavorevole emesso dalla Questura di Milano.
Quest’ultimo, in particolare, era stato motivato sul presupposto della pericolosità sociale del richiedente, gravato da precedenti penali e di polizia, tra i quali una condanna alla pena di quattro anni e otto mesi di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa per il reato di cui all’art. 73, comma 1, D.P.R. 309/1990.
Il ricorrente ha chiesto l’annullamento del predetto provvedimento in quanto asseritamente viziato per eccesso di potere in ragione dell’omesso bilanciamento con la tutela dei legami familiari e l’inserimento sociale e lavorativo del richiedente.
Con memoria di stile si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente, chiedendo il rigetto del gravame.
Con ordinanza n. 331/2022 il Collegio, ritenuto il ricorso privo di sufficiente fumus boni iuris “atteso che, come puntualmente riportato nel provvedimento impugnato, il rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno è stato motivato sul presupposto di numerosi precedenti penali, con conseguente restrizione presso la Casa Circondariale di -OMISSIS-, per reati in materia di stupefacenti, anche in ragione del pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica che conseguirebbe alla permanenza del ricorrente in territorio italiano ove non si è integrato nonostante viva da tempo nel nostro Paese”, ha respinto la domanda cautelare incidentalmente proposta dal ricorrente.
All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 3 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Con l’unico motivo di gravame si assume l’illegittimità del provvedimento impugnato in quanto il diniego del rilascio del permesso di soggiorno sarebbe stato motivato esclusivamente sulla scorta dei precedenti penali e di polizia del ricorrente (e, in particolare, della condanna penale oggetto della sentenza n. -OMISSIS- emessa dal Tribunale di -OMISSIS-), senza tuttavia considerare la posizione lavorativa di quest’ultimo e i suoi legami familiari sul territorio nazionale.
3. La censura è priva di pregio.
Va premesso che il suddetto provvedimento di diniego dell’istanza di rilascio del titolo di soggiorno si fonda sul disposto di cui all’art. 4, comma 3, del D. Lgs. n. 286 del 1998, a mente del quale «non è ammesso in Italia lo straniero che (…) risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall’articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti …». Il successivo art. 5, al comma 5, prevede che «il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato (…) e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili».
Ebbene, essendo stato il ricorrente condannato – con sentenza del Tribunale di -OMISSIS-, sez. GIP, n. -OMISSIS- – alla pena di quattro anni e otto mesi di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa per il reato di cui all’art. 73, comma 1, D.P.R. 309/1990, il provvedimento del Questore rappresenta un atto dovuto, essendosi in presenza di reato c.d. ostativo al rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno.
Ciò, del resto, vale anche nel caso in cui la condanna non sia definitiva e sia stata irrogata tramite patteggiamento, come specificato dal summenzionato art. 4, comma 3, del D. Lgs. n. 286 del 1998 (e indirettamente confermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 88 dell’8 maggio 2023).
Ne consegue la piena legittimità – atteso il relativo carattere vincolato - del diniego di rinnovo del titolo di soggiorno adottato dalla Questura di Milano, sufficientemente motivato mediante l'indicazione della condanna ostativa riportata dallo straniero (cfr. “Il rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, disposto nei confronti di uno straniero condannato per reati direttamente ostativi ai sensi dell'art. 4, co. 3, e dell'art. 5, co. 5, del D.Lgs. n. 286 del 1998, per i quali la preclusione automatica al rinnovo del permesso di soggiorno, conseguente alla condanna per la tipologia di reati sopra richiamati, non può essere superato né dalla risalenza nel tempo della condanna né dalla disponibilità di un'occupazione regolare, dal momento che in questa ipotesi la valutazione circa la pericolosità sociale dello straniero è già compiuta a monte dal legislatore” - T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 17 maggio 2024 n. 485).
Le norme richiamate, infatti, prevedono specifiche fattispecie di reato automaticamente ostative al rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno: in questi casi la valutazione circa la pericolosità sociale dello straniero è già fatta a monte dal legislatore e solo se vi sono vincoli familiari l'Autorità di P.S. deve operare un bilanciamento tra gli opposti interessi alla tutela della pubblica sicurezza e alla vita familiare del cittadino straniero.
Nel caso di specie, peraltro, quanto alla valutazione di pericolosità del soggetto, nel provvedimento impugnato si specifica, ad abundantiam, che “il Tribunale Ordinario di -OMISSIS- ha condannato -OMISSIS- in quanto facente parte di un gruppo composto da dieci persone che si è reso responsabile di episodi a fini di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e hashish, commessi tra l’estate del 2019 e il 01/11/2020 (data dell’arresto) tra le province di -OMISSIS-, -OMISSIS-” e che “le condotte e le modalità delle azioni poste in essere” dallo stesso (v. rinvenimento, al momento dell’arresto di 1,045 kg di sostanza stupefacente del tipo cocaina, Euro 19.240,00 in contanti e svariato materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente e ammissione, da parte del ricorrente medesimo, di essere stato il responsabile del trasporto e della cessione della predetta sostanza agli altri componenti del gruppo), depongono nel senso che “l’istante sia una persona stabilmente inserita nel circuito del traffico di stupefacenti” , denotando “ un’indole irrispettosa per le norme dello Stato e delle comuni regole di convivenza civile”.
A ciò si aggiunga che il ricorrente risulta gravato da svariati precedenti penali e di polizia (taluni dei quali per reati in materia di stupefacenti, ossia della stessa indole di quello accertato con la sentenza n. -OMISSIS-del Tribunale di -OMISSIS-, nonché per guida senza patente e in stato di alterazione alcolica), tutti puntualmente riportati nel provvedimento di diniego della Questura, anch’essi sintomatici di una spiccata propensione alla commissione di attività illecite e della mancanza di un positivo inserimento sociale.
In siffatte situazioni, ad avviso della giurisprudenza, è dunque legittimo il diniego che, pur dando atto dell’esistenza di legami familiari, si limiti a richiamare la gravità degli illeciti penali e la loro reiterazione, senza che sia necessario spiegare perché la tutela dei vincoli familiari sia stata ritenuta “subvalente” rispetto alla tutela della sicurezza dello Stato (Cons. Stato, Sez. III, n. 2654/2018).
Nella fattispecie in esame, peraltro, l’Amministrazione, risulta aver valutato l’esistenza, sul territorio nazionale, di legami familiari del ricorrente (coniugato con una cittadina italiana), ritenendo tuttavia – con giudizio del tutto ragionevole e immune da censure – tale elemento insufficiente a superare la prognosi di pericolosità sociale del medesimo, atteso che “proprio nel periodo di regolarità del soggiorno in Italia, valente il titolo di soggiorno per motivi familiari” egli “ha manifestato la propria indole delittuosa, non potendo dunque costituire tale presenza del familiare un elemento pregnante ai fini della prognosi di non reiterazione criminosa da parte dello straniero né una condizione sufficiente a permettere al cittadino marocchino di prolungare la propria permanenza sul territorio nazionale, in quanto l’esigenza di tutela del diritto all’unità familiare cede di fronte all’interesse superiore dell’ordine e della sicurezza pubblica”.
Infine, a fronte del particolare allarme sociale ingenerato dalle condotte tenute dal ricorrente e della prognosi di recidiva dello stesso, l’attuale situazione del ricorrente dal punto di vista lavorativo non è in grado di prevalere sul giudizio di pericolosità sociale, come accertato dalla Questura.
4. In conclusione, per tutte le ragioni illustrate, il ricorso deve essere respinto.
5. La risalenza della controversia e la costituzione di mero stile dell’Amministrazione giustificano la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Stefano Celeste Cozzi, Presidente
Antonio De Vita, Consigliere
Silvia Torraca, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia Torraca | Stefano Celeste Cozzi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.