Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/06/2025, n. 2586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2586 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai magistrati:
dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere rel. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere riunita in camera di consiglio, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e della successiva riserva, ha pronunciato in grado di appello il giorno 6 febbraio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1065/2023 r.g. lavoro, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Luna n.230 Is.3 Scala C, C.F. , rappresentata e difesa congiuntamente e CodiceFiscale_1 disgiuntamente dagli Avv.ti Arcangelo Fele C.F. e Daniela Sodano C.F. CodiceFiscale_2
presso i quali elettivamente domicilia in Napoli al Corso Ponticelli n°52 CodiceFiscale_3 come da mandato a margine del presente atto. Gli stessi Avvocati Arcangelo Fele e Daniela Sodano hanno dichiarato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 133,134,136, e 137 c.p.c., come innovati ed aggiunti dal D.L.14/03/2005 n°35, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 Maggio 2005
n°80, di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax 081/5771482 e/o indirizzo pec
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APPELLANTE
E
in persona di , nato a [...] il [...], quale CP_1 Controparte_2
Amministratore e l.r.p.t., domiciliato per la carica in Casalnuovo di Napoli (Na) alla Via Arcora,
110, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Fiengo ( ) e con il C.F._4 medesimo elettivamente dom.to in Cercola (NA) alla Via Riccardi, 133 ( per le comunicazioni di rito tel.&fax 081.7331616 p.e.c. Email_3
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 312/2023 pubblicata il
15.02.2023
1
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Nola, quale giudice del lavoro, rigettò il ricorso proposto da la quale- premesso di aver lavorato alle dipendenze della Parte_1 dal 25.07.2014 al 6.04.2018, con la qualifica di impiegata e le mansioni di operatore CP_1 terminalista, inquadrata nel IV livello del CCNL terziario Confcommercio;
di essere stata assunta con contratto di lavoro part time orizzontale, per venticinque ore settimanali;
di avere invece lavorato mediamente per 40 ore settimanali (dalle ore 10:00 alle ore 18:00 e dalle ore 13:00 alle ore
21:00 a settimane alterne)- chiese che il Tribunale adìto accogliesse le seguenti conclusioni: “1-
Accertare e dichiarare la sig.ra creditrice per le causali innanzi indicate in Parte_1 premessa, nei confronti della in persona del suo legale rapp.te pro tempore, della somma CP_1 di € 11.469,97, oltre interessi e rivalutazione monetaria o di quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia e, per l'effetto, 2- Condannare la in persona del suo legale CP_1 rappresentante pro tempore sig. , al pagamento in favore di Controparte_2 Parte_1 della somma di € 11.469,97 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì di maturazione dei crediti al soddisfo o di quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
3-con vittoria di spese ed onorari di giudizio, con attribuzione ai procuratori costituiti per fattone anticipo”. Il giudice di primo grado, rimarcata la sussistenza di un contrasto fra le dichiarazioni degli stessi testimoni di parte ricorrente ed evidenziata anche la discrasia fra il contenuto del ricorso e quello delle dichiarazioni rese dalla parte istante nel giudizio introdotto dalla (testimone Tes_1 in questo giudizio), respingeva la domanda di adempimento.
Con ricorso depositato il 9.05.2023 ha proposto appello avverso tale Parte_1 sentenza, lamentando come il primo giudice avesse trascurato di considerare il contenuto delle deposizioni dei testi di parte istante, i quali avevano comunque confermato lo svolgimento di un orario settimanale di quaranta ore, a prescindere dalla precisa articolazione oraria. L'appellante ha poi rimarcato l'inattendibilità dei testi addotti dal datore di lavoro ed ha invocato la riforma della sentenza impugnata, con il consequenziale accoglimento della domanda di condanna.
All'esito della corretta instaurazione del contraddittorio, si è costituita in giudizio la società che ha contestato la fondatezza della domanda di cui ha chiesto disporsi il rigetto. CP_1
All'esito della trattazione scritta e della successiva riserva, la Corte -espletata la camera di consiglio il giorno 6.02.2025- ha deciso di seguito espressi.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Con unico ed articolato motivo censura la sentenza impugnata nella parte Parte_1 in cui ha ritenuto infondate le sue domande tese ad ottenere la condanna della al CP_1
2 pagamento delle differenze retributive per prestazione di lavoro supplementare asseritamente durante tutto il rapporto di lavoro dal 25.07.2014 al 6.04.2018 sulla base di una lettura delle risultanze istruttorie che viene ritenuta errata.
Ciò che occorre accertare è se la parte appellante abbia effettivamente svolto l'orario di lavoro full time, circostanza contestata dal datore di lavoro la cui impostazione difensiva è stata recepita dal primo giudice che, analizzando le allegazioni difensive e le risultanze istruttorie, ha ritenuto che non fosse stata raggiunta la prova dell'espletamento del lavoro supplementare.
Orbene, prima di esaminare le censure sollevate dall'appellante -che si incentrano sulla valutazione delle risultanze dell'istruttoria orale e documentale- appare opportuno premettere, in punto di diritto, che, in ordine alla rivendicazione economica a titolo di lavoro supplementare e/o straordinario, in generale, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'allegazione e la prova dei fatti costitutivi del diritto a tale compenso è a carico del lavoratore ex art. 2697 c.c., dovendo riguardare sia l'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale o contrattuale, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria, non potendo farsi ricorso al criterio equitativo di cui all'art. 432 c.p.c., stante che quest'ultimo attiene alla valutazione del valore economico della prestazione lavorativa, e non già all'esistenza e quantità di essa.
Nel caso in esame -in cui è pacifica l'esistenza di un contratto di lavoro part-time per 24 ore settimanali- la parte ricorrente non ha dedotto in alcun modo l'articolazione dell'orario originariamente pattuita mentre ha allegato di avere sempre osservato un orario di lavoro di quaranta ore settimanali così distribuito: dalle ore 10:00 alle ore 18:00 e dalle ore 13:00 alle ore
21:00 a settimane alterne.
La descrizione dell'orario di lavoro asseritamente osservato, tuttavia, non coincide con quanto dichiarato dalla stessa ricorrente nel corso della deposizione testimoniale resa dinanzi al
Tribunale di Nola nel giudizio n. 6876/2018 RG, promosso da altra lavoratrice dinanzi al medesimo
Tribunale.
Tale discrasia rende più profonda la lacuna assertiva derivante dalla mancata descrizione dell'orario che la avrebbe dovuto osservare in base al regolamento negoziale del rapporto Pt_1 obbligatorio e denota una contraddittorietà evidente: nel ricorso, infatti, si parla di orario mattutino
(ore 10:00/18:00) e pomeridiano (ore 13:00/21:00) osservato a settimane alterne;
nella deposizione testimoniale, invece, si descrive un unico orario (ore 10:00/18:00) per tutti i giorni del mese.
La contraddizione esistente tra le due versioni dello stesso rapporto di lavoro, poi, non è colmata da riscontri significativi in ambito probatorio, come correttamente evidenziato dal primo
3 giudice, il quale ha scrupolosamente vagliato la fattispecie sottoposta al suo esame e, applicando i corretti principi giuridici, ne ha tratto le dovute conseguenze.
Deve infatti tenersi conto del fatto che il lavoro supplementare e/o straordinario rientra nel novero delle prestazioni che devono essere provate dal lavoratore "ora per ora", ossia con particolare rigore con riferimento agli orari di inizio e fine della prestazione e alle pause effettuate.
Il giudice non può superare la carenza di allegazioni in ordine alla specifica prova delle singole ore di lavoro prestate facendo ricorso alla valutazione equitativa, potendo questa sopperire solo per quantificare un diritto che risulti già sufficientemente provato nell'an.
Nella fattispecie, l'appellante -come già si è detto- è incorsa in una evidente ed insanabile contraddizione nella descrizione dell'orario di lavoro osservato.
A ciò si aggiunga che dalla deposizione della teste (promotrice del Testimone_2 giudizio in cui l'odierna appellante ha assunto la veste di testimone) emergerebbe addirittura una terza fascia oraria non contemplata nella descrizione contenuta in ricorso (turno 10:45/18:45, alternato ai due turni 10:00/18:00 e 13:00/21:00) oltre che il lavoro nella giornata del sabato, almeno due volte al mese. Insomma, una terza versione dei fatti oggetto di causa. Versione viziata, peraltro, dalla scarsa attendibilità della testimone sia per la condizione soggettiva di persona coinvolta quale ricorrente in analoga vicenda giudiziaria, sia perché dalle dichiarazioni della emergono le seguenti incongruenze: a) le due lavoratrici avrebbero svolto le medesime Tes_1 mansioni solo fino all'anno 2016 mentre successivamente la divenne team leader, lasciando Tes_1 la postazione di lavoro originariamente assegnatale;
b) fino al 2016, e cioè fino al quando svolse le mansioni di videoterminalista nella stessa stanza assegnata alla la teste non osservava Pt_1 sempre gli stessi turni della ricorrente;
c) dal 2016, anno in cui era promossa come team leader, ella non aveva più modo di incontrare la durante il lavoro, non essendo più assegnata alla stessa Pt_1 postazione lavorativa.
In definitiva, non può essere attribuita alla deposizione un'attendibilità tale da consentire di superare perfino le carenze assertive segnalate in precedenza.
Quanto alla teste (anch'ella coinvolta in altra vicenda giudiziaria analoga) si Testimone_3 rileva che la stessa fornisce una ulteriore versione dell'articolazione oraria (ore10:00/18:00; ore
11:00/19:00 ed alcune giornate di sabato, non fisse, dalle ore 10:00 alle 16:30) di cui la ricorrente mai ha parlato.
In conclusione, le testimoni escusse, in ordine agli orari lavorativi praticati dalla Pt_1 hanno reso dichiarazioni contrastanti con le deduzioni indicate in ricorso (teste e teste Tes_3
); poco precise e circostanziate (teste , portatrice di conoscenze parziali) e quindi Tes_1 Tes_1
4 insufficienti a provare in termini sufficientemente concreti e specifici i fatti costitutivi dedotti in giudizio e smentiti dalla stessa parte ricorrente in occasione della deposizione testimoniale resa nel giudizio analogo introdotto dalla . Tes_1
Tanto chiarito, ritiene il Collegio che l'appellante non ha adeguatamente assolto all'onere di provare quanto allegato in ordine ai profili qualitativo e quantitativo della prestazione eseguita a titolo di lavoro supplementare e/o straordinario. Al riguardo, è di ostacolo ad un accertamento positivo delle spettanze rivendicate a tale titolo la palese contraddizione esistente tra quanto asserito in ricorso e quanto dichiarato dalla stessa ricorrente in occasione della ricordata testimonianza, oltre che il contrasto con i fatti riferiti dalle testimoni escusse in questa sede.
L'appello deve essere quindi respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in considerazione del valore della controversia ed applicazione della Tariffa in ragione delle fasi espletate..
In ragione dell'esito del giudizio deve essere accertata la sussistenza dei presupposti per l'esazione dell'importo ulteriore a titolo di contributo unificato
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in complessivi euro
1984,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge con attribuzione;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del/la ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Napoli all'esito della camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio Dr.ssa Anna Carla Catalano
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