Rigetto
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 24/02/2025, n. 1524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1524 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01524/2025REG.PROV.COLL.
N. 03928/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3928 del 2022, proposto da
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Romanello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Seconda) n.-OMISSIS-, resa tra le parti in data 11 marzo 2022 e notificata il 14 marzo 2022;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2025 il Cons. Maria Stella Boscarino e udito l’avvocato Guerrasio Giuseppe su delega depositata dell'avvocato Romanello Antonio per la parte appellata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado l’odierno appellato, Luogotenente della Guardia di Finanza, impugnava il decreto dirigenziale n. 436 del 23/02/2021, emesso dal Centro Informatico Amministrativo Nazionale della Guardia di Finanza, il parere n. 550192020 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, reso all’adunanza n. 2292 del 14/12/2020, la nota n. 0138264/2020 del 17.03.2020 del Comando Regionale Puglia G.D.F. – Ufficio personale – sezione sanitaria, la nota n. 0129461/2020 dell’11/03/2020 del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della G.d.F. di Lecce e gli atti presupposti e consequenziali.
1.2. Con il provvedimento impugnato l’amministrazione aveva nuovamente provveduto (in termini negativi) sulla istanza del ricorrente volta al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità “-OMISSIS-”, a seguito di due giudicati di annullamento dei precedenti dinieghi.
In particolare, il T.A.R. Puglia sez. Lecce, con sentenza n.-OMISSIS-, aveva dichiarato l’elusione del giudicato (nascente dalla precedente sentenza n. 933 del 1 giugno 2018) e il difetto di motivazione rispetto le ingiuste vessazioni subite nel periodo 2007 ad opera del comandante p.t. del Nucleo P.T. di Lecce, condotte accertate nella loro serialità e ripetitività dalla giustizia penale.
1.3. Ma il comitato di verifica, con il nuovo parere posizione n. 112900N, n. 550192020, reso nell'adunanza n. 2292 del 14 dicembre 2020, aveva nuovamente giudicato l'infermità non dipendente da causa di servizio.
2. Pronunciandosi sul ricorso di primo grado avverso i provvedimenti emessi a seguito del richiamato parere, il T.A.R. Puglia, sez. Lecce, con sentenza non definitiva n. -OMISSIS-, ha respinto la domanda volta alla declaratoria di nullità degli atti impugnati e disposto la conversione del rito dell’ottemperanza nel rito ordinario.
2.1. Quindi, con la sentenza in epigrafe n. -OMISSIS- ha accolto il ricorso.
2.3. Il giudice di prime cure ha, tra l’altro, rilevato come l’amministrazione, a fronte della sentenza della Corte di Cassazione, n. 36045 del 20 agosto 2014 relativa a un giudizio per il reato di diffamazione ai danni del comandante del Nucleo dove prestava servizio il ricorrente in primo grado, che accertava la veridicità dei fatti relativi alla condotta del comandante, < non ha considerato l’intero arco temporale di 5 mesi, cioè da gennaio a maggio 2007, di sussistenza del rapporto gerarchico, né la tipologia e intensità delle vessazioni subite, da ritenersi all’evidenza sistematicamente e reiteratamente applicate nei confronti di tutto il personale sottoposto a quel comandante, tra cui il ricorrente. Non avendo considerato il predetto e più lungo arco temporale di 5 mesi, non può rilevare, sotto il profilo dell’esclusione del nesso causale, il fatto che la patologia del ricorrente sia endogena, in quanto la dipendenza di patologie da causa di servizio va verificata anche sotto il profilo concausale e alla luce dello specifico caso esaminato, in cui il periodo di tempo da considerare, quantomeno in termini di concausalità, era di 5 mesi e non di 51 giorni.
Nemmeno risulta dagli atti, come invece affermato dal CVCS, che non vi sia documentazione medica che attesti una connessione temporale tra i fatti del 2007 e la patologia del ricorrente: vi sono i certificati del 12 maggio 2007 (all. 19 ricorso) e del 28 marzo 2008 (all. 20 ricorso), nei quali si attesta -OMISSIS- >.
Pertanto, il Tribunale adito ha annullato gli atti impugnati, condannando le amministrazioni intimate al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente.
3. Il Ministero appellante chiede la riforma della decisione, della quale deduce l’erroneità stante la correttezza dell’operato del comitato di verifica in relazione al parere da questo espresso nell'adunanza n. 2292 del 14 dicembre 2020.
3.1. Come emerge dalla lettura della nota del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Lecce n. 129461/2020 dell'1l marzo 2020, i giorni in cui l’appellato si trovava nel luogo di lavoro ove avrebbe subito le lamentate vessazioni non possono che essere i 51 giorni oggetto della valutazione del comitato, risultanti dalla somma dei 7 giorni a gennaio, 15 a febbraio, 20 a marzo, 7 ad aprile e 2 a maggio, ossia quelli di presenza del militare nell’arco di tempo interessato dai comportamenti vessatori. In altre parole, pur essendo stato accertato (all’interno del giudizio penale) che anche i collaboratori del Comandante ponevano a loro volta in essere comportamenti vessatori, alcun comportamento vessatorio poteva realizzarsi nei giorni in cui il militare risultava assente. A ritenere diversamente, si arriverebbe a sostenere che tali condotte avevano luogo anche al di fuori dell’ambiente di lavoro, fatto che non risulta accertato nel procedimento penale in questione.
Ad ogni modo, il comitato avrebbe valutato la possibile incidenza dei comportamenti vessatori sullo stato di salute dell’interessato.
4. L’appellato si è costituito in giudizio al fine di far rilevare anzitutto l’inammissibilità dell’appello per carenza di interesse.
4.1. Secondo parte appellata, con l’appello la difesa erariale aggredisce solo una ratio decidendi dell’unico capo della sentenza (in cui il giudice ha rilevato che l’amministrazione, nel valutare il nesso causale tra vessazioni e patologia, ha erroneamente considerato soltanto 51 giorni anziché l’intero periodo di 5 mesi, da gennaio a maggio 2007, posto che “ le vessazioni venivano attuate da quel comandante non solo in prima persona ma anche tramite gli altri militari, pertanto il CVCS avrebbe dovuto considerare l’intero arco temporale di 5 mesi, cioè da gennaio a maggio 2007, di sussistenza del rapporto gerarchico ”.). Essa non ha invece gravato né la distinta statuizione relativa alla omessa valutazione delle vessazioni in ordine a tipologia e intensità né, soprattutto, quella relativa alla “valida successione fenomenica” tra gli eventi del 2007 e la certificazione del 2010 [negata dal CVCS] accertata dal TAR Lecce con i certificati del 12 maggio 2007 e del 28 marzo 2008 nei quali si attestava -OMISSIS-.
Richiama l’orientamento giurisprudenziale per cui la mancata critica, in sede di appello, anche di una sola delle plurime rationes decidendi poste a base del capo di sentenza oggetto d’impugnazione rende inammissibile per carenza di interesse la censura delle restanti rationes se ed in quanto le prime siano di per sé idonee a sorreggere la pronuncia sul punto.
4.2. L’appellato deduce poi l’infondatezza nel merito dell’appello e ripropone, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., le domande ed eccezioni dichiarate assorbite o non esaminate nella sentenza di primo grado.
5. All'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2025, esaurita la trattazione orale, il ricorso è passato in decisione.
DIRITTO
6. In disparte i profili di inammissibilità evidenziati dall’appellato (in effetti l’appello non spiega idonea critica avverso alcune argomentazioni svolte dal giudice di prime cure, tra cui quella con la quale il giudice di prime cure ha evidenziato come non risultasse dagli atti, come invece affermato dal CVCS, che non vi era documentazione medica che attestasse una connessione temporale tra i fatti del 2007 e la patologia del ricorrente, in quanto con i certificati del 12 maggio 2007 e del 28 marzo 2008 si attestava -OMISSIS-), l’appello risulta infondato.
7. Come rilevato dall’appellato, con la nota n. 129461/2020 dell’11.03.2020 il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Lecce riferiva al CVCS come il militare avesse effettivamente prestato servizio in una parte dell’arco temporale a cui i fatti non controversi, costituenti “continua e sistematica azione vessatoria nei confronti del personale” da parte del Comandante pro-tempore, richiamati nella sentenza penale n. -OMISSIS-, si erano svolti. I fatti segnalati dall’istante si erano verificati in un periodo di cinque mesi nell’anno 2007, da gennaio a maggio, tuttavia la stessa amministrazione riteneva che il periodo di permanenza al AR del ricorrente durante il verificarsi dei fatti dovesse essere ricondotto a un lasso temporale di 51 giorni effettivi di impiego in servizio, al netto delle giornate di legittima assenza, proprie e del comandante di AR (festivi, prefestivi, ferie), e delle giornate di impiego in attività esterne al AR (attività esterna per indagini e controlli fiscali, etc.), estrapolando quindi unicamente 51 giornate in cui il ricorrente ed il proprio comandante risultavano contemporaneamente presenti in caserma.
Tale ricostruzione viene riproposta in appello ma non può essere condivisa.
7.1. La situazione di forte stress sul posto di lavoro ingenerata dalla condotta antigiuridica del Comandante, accertata in sede penale, non può certo ritenersi interrotta nelle giornate di assenza del dipendente o del superiore (per festività, ferie, malattia), tanto meno nel corso di servizi esterni.
Il turbamento ingenerato da condotte vessatorie perpetrate da un superiore gerarchico, per fatto notorio, persiste, e brevi assenze dal posto di lavoro non consentono di recuperare la serenità e superare il forte stress psico-fisico cui l'ambiente di lavoro sottopone il dipendente, consapevole di dover presto far ritorno ad un ambiente di lavoro ostile e stressogeno.
Per di più, nel caso in questione, il giudizio penale ha accertato che le vessazioni venivano commesse tanto dall’ufficiale in prima persona quanto, in sua assenza, anche da altri militari a ciò delegati, per cui anche nei giorni di assenza del comandante il ricorrente subiva gli atteggiamenti ostili.
Quindi correttamente il T.a.r. ha ritenuto che, indipendentemente dai giorni di effettiva presenza dell’uno o dell’altro militare, “ il CVCS avrebbe dovuto considerare l’intero arco temporale di 5 mesi, cioè da gennaio a maggio 2007, di sussistenza del rapporto gerarchico ”.
Condivisibilmente l’appellato argomenta come “ il patema d’animo causato da un rapporto gerarchico connotato da atteggiamenti intimidatori e ostili non si dissolve nei giorni festivi per ricomparire in quelli feriali, ma è uno stato emotivo pregiudizievole che accompagna la vittima per tutta la durata del rapporto ”.
La condotta vessatoria si svolge sul posto di lavoro e, creando un clima intimidatorio e ostile, causa uno stato di tensione che normalmente si ripercuote nella sfera privata del dipendente, sicché le occasionali assenze dal luogo di lavoro del responsabile e/o della vittima non sono idonee ad “interrompere” il disagio.
7.2. Ne consegue l’infondatezza dell’appello, il che esime dall’esaminare le censure assorbite in primo grado e riproposte in questa sede dall’appellato.
8. Le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati esaminati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, come chiarito dalla giurisprudenza costante (per tutte: Consiglio di Stato sez. II, n.8247/2023 e giur. ivi richiamata). Gli specifici argomenti secondari non espressamente esaminati sono stati pertanto ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
9. Le spese, come per legge, seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante a rifondere all’appellato le spese di questo grado di giudizio, liquidate in euro tremila/00 oltre accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere, Estensore
Ugo De Carlo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Stella Boscarino | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.