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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/07/2025, n. 3555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3555 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPEL L O DI NA POLI
QUINT A SEZI ONE CI VILE
(già Prima sezione civile bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.SS Caterina Molfino Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr. Giovanni Galasso Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello iscritto al n. 1127/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi avverso la sentenza n. 270/2019 emeSS dal Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, il 28-29/1/2019;
TRA
. IVA , costituitasi in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello, dall'Avv. Marina Ramelli (c.f. ); C.F._1
APP ELLAN TE
E
(p. IVA Controparte_1
), costituitasi in persona del sig. , dichiaratosi liquidatore, P.IVA_2 Controparte_2 rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata e trasmeSS con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c., dall'Avv. Walter Russo (c.f. ; C.F._2
APP ELLA TA
_______________________________________________________________________ n. 1127/2019 r.g.a.c.c. 1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già prima sezione civile bis)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 23/5/2016, la Controparte_1 evocava in giudizio, innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, la Parte_1
esponendo che:
[...]
- in data 4/3/2014 aveva sottoscritto un contratto di appalto, con la Provincia di
Caserta, per “lavori di realizzazione di svincolo a rotatoria tra la S.P. 330 della valle del
Volturno e la strada consortile nei pressi del ponte Margherita sul fiume Volturno”;
- la Provincia si era obbligata a corrispondere l'importo di € 207.560,95, oltre €
1.919,75 per oneri di sicurezza;
- all'esito della contabilizzazione del secondo S.A.L., la Provincia era debitrice dell'importo di € 193.074,47 di cui € 34.816,71 per IVA;
- in data 22/10/2015 la società era stata posta in liquidazione ed in data 3/11/2015 aveva depositato domanda di concordato cd. in bianco;
- in data 4/11/2015 aveva emesso la fattura per l'importo ancora dovuto;
Pt_2
- in data 28/4/2016 era pervenuto all'attrice un bonifico di € 59.763,92;
- nonostante le ripetute richieste di pagamento non aveva ricevuto altre somme.
Concludeva pertanto per la condanna della al pagamento del residuo Parte_1 importo di € 133.310,55 e di € 25.000 a titolo di risarcimento dei danni derivanti dal comportamento della . Parte_1
L'ente convenuto non si costituiva, nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo.
Con sentenza n. 270/2019, il Tribunale così provvedeva: “§- dichiara la contumacia della;
Parte_1
§- accerta la sussistenza del credito vantato dall'attrice nei confronti della convenuta, per le causali specificate in parte motiva, pari ad euro 133.310,55;
§- condanna la al pagamento, in favore dell'attrice, della predetta Parte_1 somma di euro 133.310,55, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo effettivo;
§- rigetta la domanda di risarcimento danni;
§- compensa le spese tra le parti nella misura di 1/3, condannando la Parte_1
alla rifusione della restante parte in favore dell'attrice, liquidata in complessivi
[...] euro 6.130,85, di cui euro 800,85 per esborsi, ed euro 5.330,00 per compensi, oltre
_______________________________________________________________________ n. 1127/2019 r.g.a.c.c. 2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già prima sezione civile bis)
rimborso forfettario spese generali, iva e cpa, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Osservava, in particolare, che il credito della società era provato in base alla documentazione in atti (contratto, certificato di pagamento relativo al secondo S.A.L., fattura), sicché poteva essere accolta la domanda di pagamento del residuo compenso, mentre era del tutto generica e sfornita di prova la domanda di risarcimento dei danni che pertanto doveva essere rigettata.
Con atto di citazione notificato il 28/2/2019 ha proposto appello la Parte_1 deducendo che:
- al momento della liquidazione del secondo S.A.L. non era possibile procedere alla liquidazione del dovuto in quanto l'Equitalia servizi aveva comunicato, in data 8/12/2015, che la società era debitrice di € 105.665,55 verso l'Erario e successivamente, il 18/1/2016 aveva eseguito il pignoramento presso terzi del credito vantato dalla
[...]
Controparte_1
- risultava inoltre che la non era in regola con i Controparte_1 versamenti nei confronti dell'INPS e dell'INAIl e che era debitrice nei della prima di €
1.271 e della seconda di € 5.310,26;
- l'INAIL aveva poi comunicato un maggior credito di € 13.225,93;
- per tali ragioni aveva versato alla società la somma complessiva di € 72.911,99, all'INAIL quella di € 13.225,93 per inadempienza contributiva;
aveva invece trattenuto la somma di € 1.271 per inadempienza contribuitiva nei confronti dell'INPS e accantonato € 105.665,55 per l'Equitalia Servizi;
- in data 31/5/2016 l'Equitalia Sud aveva rinunciato al pignoramento di €
105.665,55 in danno della Controparte_1
- il settore economico finanziario, che a questo punto aveva avviato le attività neceSSrie per il pagamento, con nota del 20/7/2016 aveva affermato che la liquidazione dell'importo era di competenza della Commissione Straordinaria di liquidazione;
- solo successivamente era stato accertato che il credito, essendo maturato dopo il
31/12/2014, poteva essere pagato;
- in data 25/10/2017 la società aveva rinunciato agli interessi a condizione che le somme dovute venissero accreditate entro il 10/11/2017;
_______________________________________________________________________ n. 1127/2019 r.g.a.c.c. 3 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già prima sezione civile bis)
- in data 6/12/2017 l' aveva notificato un nuovo Controparte_3 atto di pignoramento presso terzi e pertanto, con determina n. 42 del 20/2/2018, era stato disposto il pagamento in favore di quest'ultima di € 106.926,55;
- pertanto, la aveva complessivamente pagato € 194.335,47. Parte_1
Ha rassegnato le seguenti conclusioni (per quanto ancora intereSS in questa sede):
“in via principale: in accoglimento dell'appello, riformare integralmente, per i motivi sopra esposti, la sentenza n.270/2019 pronunciata dal Tribunale di S.Maria C.V. in data
28/01/2019 depositata 29/01/2019, resa nella causa iscritta al n. 4516/2016 R.G. e, pertanto, dichiarando estinta l'obbligazione pecuniaria.
- accertare che nulla è dovuto alla ditta , per CP_1 Controparte_1 avvenuta compensazione legale del debito per sostituzione da parte della Provincia nel pagamento delle debenze della ditta Con vittoria di spese, Controparte_1 competenze e onorari”.
Si è costituita, con comparsa depositata il 12/6/2019, la
[...]
, eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. per Controparte_1 difetto di specificità, nonché l'inammissibilità della documentazione depositata dall'appellante, tutta formata anteriormente alla data dell'udienza di precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado (21/1/2019). Ha quindi riconosciuto il pagamento di € 72.911,99 (già indicato nel giudizio di primo grado) e quello di € 106.926,55 in favore dell' eseguito però nel 2018 e di cui aveva avuto Controparte_3 conoscenza solo con l'atto di appello. Ha invece contestato i pagamenti eseguiti in favore dell'INPS e dell'INAIL “atteso che, alla data in cui l'Ente assume aver effettuato i pagamenti, cioè 21/4/2016, era ancora pendente la domanda ex art. 161, comma 6, l.f. presentata dalla con la conseguenza che nessun pagamento Controparte_1 poteva essere effettuato ai creditori della società. Proprio in ragione di tale violazione il
Giudice Delegato alla procedura di concordato preventivo, Dr.SS , Persona_1 autorizzò l'azione recuperatoria in favore della . Ne deriva, quindi, Parte_1 che l'odierna appellata è ancora creditrice della della somma € Parte_1
13.236,93, importo derivante dalla differenza tra quanto dovutole in forza della fattura
n. (€ 193.074,47) e quanto correttamente corrisposto dall'Ente (€ 179.837,54)”. Pt_2
Ha rassegnato, per quanto ancora intereSS in questa sede, le seguenti conclusioni:
“2) Nel merito, rigetti la Corte di Appello di Napoli il gravame proposto dalla
[...]
Parte_1 n. 1127/2019 r.g.a.c.c. 4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già prima sezione civile bis)
di , in persona del legale rappresentante pro tempore, perché inammissibile ed Pt_1 infondato;
3) In via subordinata, condanni la Corte adita la , in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della
[...]
, in persona del liquidatore, della somma di € 13.236,93 o di quella Controparte_1 che riterrà dovuta, oltre interessi come per legge.
4) Condanni, la Corte di Appello adita, la , in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore del sottoscritto difensore anticipatario”.
All'udienza del 25/2/2025, le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti, e la Corte ha trattenuto la causa in decisione, concedendo i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va osservato che l'appello è ammissibile, essendo chiare le critiche mosse alla sentenza di primo grado e le ragioni sulle quali le stesse si fondano, come si evince dall'esposizione che precede. Si tratta, sostanzialmente, di un'eccezione di pagamento in ordine alla quale la ha potuto agevolmente Controparte_1 prendere posizione.
2. Tanto premesso, va rilevato che l'eccezione di pagamento costituisce eccezione in senso lato e quindi può essere sollevata per la prima vota anche in appello (Cass.
9965/2016; Cass. 6350/2010; Cass. 3155/2025).
I problemi sorgono, ovviamente, in ordine alla prova, dal momento che la steSS si fonda su documenti prodotti per la prima volta in appello, ma formati ben prima della conclusione del giudizio di primo grado. Tuttavia, la ha Controparte_1 riconosciuto il pagamento eseguito nei confronti dell' Controparte_3
(cfr. pag. 10 della comparsa di costituzione in appello), sicché lo stesso può pacificamente ritenersi intervenuto. Ha invece sostenuto che i pagamenti nei confronti dell'INPS e dell'INAIL non potevano essere eseguiti perché all'epoca era pendente la procedura ex art. 161 l.f. e che per tale motivo venne autorizzata l'azione recuperatoria dal G.D. della procedura concordataria, con la conseguenza che residuerebbe comunque un credito di €
13.236,93.
_______________________________________________________________________ n. 1127/2019 r.g.a.c.c. 5 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già prima sezione civile bis)
Deve quindi concludersi che tale importo è ancora dovuto, non potendo prendersi in considerazione la documentazione depositata dalla Provincia per la prima volta nel giudizio di appello (dalla quale, comunque, non emerge se e quando tale pagamento sia effettivamente stato eseguito).
Per tutto quanto esposto, l'appello va parzialmente accolto, con conseguente riforma parziale della sentenza di primo grado e riduzione dell'importo oggetto di condanna ad € 13.236,93, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda
(23/5/2016).
3. Con riguardo alle spese dei due gradi di giudizio, la deve Parte_1 essere comunque condannata al pagamento delle stesse in favore della
[...]
in considerazione della sostanziale soccombenza all'esito del giudizio;
Controparte_1 le stesse vanno tuttavia determinate in considerazione del decisum e, dunque, in base ai parametri contenuti nelle tabelle 2 e 12 allegate al d.m. Giustizia n. 55/2014 (come modificato dal d.m. 147/2022) per i giudizi di valore compreso tra Euro 5.200 ed Euro
26.000; solo per le prime tre fasi del processo di primo grado esse andranno determinate in base ai parametri per i giudizi di valore compreso tra € 52.000 ed € 260.000 dovendo tenersi conto dell'importo totale inizialmente richiesto, essendo il pagamento intervenuto solo nel 2018.
Sono pertanto dovuti a titolo di compenso professionale i seguenti importi: giudizio di primo grado fase di studio: € 1.250
fase introduttiva: € 850
fase istruttoria: € 2.850
fase decisoria: € 900 giudizio di appello fase di studio: € 600
fase introduttiva: € 500
fase istruttoria: € 1.000
fase decisoria: € 1.000
Deve infine osservarsi che il difensore della Avv. Controparte_1
Walter Russo, ha chiesto l'attribuzione delle spese. Orbene, lo stesso nel giudizio di primo rado difendeva la società unitamente all'Avv. Rosa Velardi che, invece, non è costituita
_______________________________________________________________________ n. 1127/2019 r.g.a.c.c. 6 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già prima sezione civile bis)
nel giudizio di appello. Conseguentemente l'attribuzione può essere riconosciuta all'Avv.
Russo, per le spese del giudizio di primo grado, limitatamente alla quota della metà dovendo ritenersi, in assenza di altri elementi, che i due professionisti abbiano contribuito in egual misura all'attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 270/2019 emeSS del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 28-29/1/2019, così provvede:
1. accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riduce l'importo oggetto della condanna (in danno della Parte_1
ed a favore della ) contenuta
[...] Controparte_1 nella sentenza di primo grado, ad € 13.236,93 oltre interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284 comma 1° c.c. dal 23/5/2016 (data della domanda), confermando nel resto l'impugnata sentenza;
2. condanna la al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
liquidazione, delle spese di entrambi i gradi di giudizio che Controparte_1 liquida, per il processo di primo grado, in € 5.850 per compenso professionale ed
€ 877,50 per spese generali e, per il processo di appello, in € 3.100 per compenso professionale ed € 465 per spese generali, con attribuzione al difensore, Avv.
Walter Russo, delle spese del processo d'appello e della metà di quelle relative al processo di primo grado.
Così deciso in Napoli, il 1° luglio 2025.
Il Cons. estensore La Presidente
Dr. Giovanni Galasso Dr.SS Caterina Molfino
_______________________________________________________________________ n. 1127/2019 r.g.a.c.c. 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPEL L O DI NA POLI
QUINT A SEZI ONE CI VILE
(già Prima sezione civile bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.SS Caterina Molfino Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr. Giovanni Galasso Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello iscritto al n. 1127/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi avverso la sentenza n. 270/2019 emeSS dal Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, il 28-29/1/2019;
TRA
. IVA , costituitasi in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello, dall'Avv. Marina Ramelli (c.f. ); C.F._1
APP ELLAN TE
E
(p. IVA Controparte_1
), costituitasi in persona del sig. , dichiaratosi liquidatore, P.IVA_2 Controparte_2 rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata e trasmeSS con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c., dall'Avv. Walter Russo (c.f. ; C.F._2
APP ELLA TA
_______________________________________________________________________ n. 1127/2019 r.g.a.c.c. 1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già prima sezione civile bis)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 23/5/2016, la Controparte_1 evocava in giudizio, innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, la Parte_1
esponendo che:
[...]
- in data 4/3/2014 aveva sottoscritto un contratto di appalto, con la Provincia di
Caserta, per “lavori di realizzazione di svincolo a rotatoria tra la S.P. 330 della valle del
Volturno e la strada consortile nei pressi del ponte Margherita sul fiume Volturno”;
- la Provincia si era obbligata a corrispondere l'importo di € 207.560,95, oltre €
1.919,75 per oneri di sicurezza;
- all'esito della contabilizzazione del secondo S.A.L., la Provincia era debitrice dell'importo di € 193.074,47 di cui € 34.816,71 per IVA;
- in data 22/10/2015 la società era stata posta in liquidazione ed in data 3/11/2015 aveva depositato domanda di concordato cd. in bianco;
- in data 4/11/2015 aveva emesso la fattura per l'importo ancora dovuto;
Pt_2
- in data 28/4/2016 era pervenuto all'attrice un bonifico di € 59.763,92;
- nonostante le ripetute richieste di pagamento non aveva ricevuto altre somme.
Concludeva pertanto per la condanna della al pagamento del residuo Parte_1 importo di € 133.310,55 e di € 25.000 a titolo di risarcimento dei danni derivanti dal comportamento della . Parte_1
L'ente convenuto non si costituiva, nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo.
Con sentenza n. 270/2019, il Tribunale così provvedeva: “§- dichiara la contumacia della;
Parte_1
§- accerta la sussistenza del credito vantato dall'attrice nei confronti della convenuta, per le causali specificate in parte motiva, pari ad euro 133.310,55;
§- condanna la al pagamento, in favore dell'attrice, della predetta Parte_1 somma di euro 133.310,55, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo effettivo;
§- rigetta la domanda di risarcimento danni;
§- compensa le spese tra le parti nella misura di 1/3, condannando la Parte_1
alla rifusione della restante parte in favore dell'attrice, liquidata in complessivi
[...] euro 6.130,85, di cui euro 800,85 per esborsi, ed euro 5.330,00 per compensi, oltre
_______________________________________________________________________ n. 1127/2019 r.g.a.c.c. 2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già prima sezione civile bis)
rimborso forfettario spese generali, iva e cpa, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Osservava, in particolare, che il credito della società era provato in base alla documentazione in atti (contratto, certificato di pagamento relativo al secondo S.A.L., fattura), sicché poteva essere accolta la domanda di pagamento del residuo compenso, mentre era del tutto generica e sfornita di prova la domanda di risarcimento dei danni che pertanto doveva essere rigettata.
Con atto di citazione notificato il 28/2/2019 ha proposto appello la Parte_1 deducendo che:
- al momento della liquidazione del secondo S.A.L. non era possibile procedere alla liquidazione del dovuto in quanto l'Equitalia servizi aveva comunicato, in data 8/12/2015, che la società era debitrice di € 105.665,55 verso l'Erario e successivamente, il 18/1/2016 aveva eseguito il pignoramento presso terzi del credito vantato dalla
[...]
Controparte_1
- risultava inoltre che la non era in regola con i Controparte_1 versamenti nei confronti dell'INPS e dell'INAIl e che era debitrice nei della prima di €
1.271 e della seconda di € 5.310,26;
- l'INAIL aveva poi comunicato un maggior credito di € 13.225,93;
- per tali ragioni aveva versato alla società la somma complessiva di € 72.911,99, all'INAIL quella di € 13.225,93 per inadempienza contributiva;
aveva invece trattenuto la somma di € 1.271 per inadempienza contribuitiva nei confronti dell'INPS e accantonato € 105.665,55 per l'Equitalia Servizi;
- in data 31/5/2016 l'Equitalia Sud aveva rinunciato al pignoramento di €
105.665,55 in danno della Controparte_1
- il settore economico finanziario, che a questo punto aveva avviato le attività neceSSrie per il pagamento, con nota del 20/7/2016 aveva affermato che la liquidazione dell'importo era di competenza della Commissione Straordinaria di liquidazione;
- solo successivamente era stato accertato che il credito, essendo maturato dopo il
31/12/2014, poteva essere pagato;
- in data 25/10/2017 la società aveva rinunciato agli interessi a condizione che le somme dovute venissero accreditate entro il 10/11/2017;
_______________________________________________________________________ n. 1127/2019 r.g.a.c.c. 3 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già prima sezione civile bis)
- in data 6/12/2017 l' aveva notificato un nuovo Controparte_3 atto di pignoramento presso terzi e pertanto, con determina n. 42 del 20/2/2018, era stato disposto il pagamento in favore di quest'ultima di € 106.926,55;
- pertanto, la aveva complessivamente pagato € 194.335,47. Parte_1
Ha rassegnato le seguenti conclusioni (per quanto ancora intereSS in questa sede):
“in via principale: in accoglimento dell'appello, riformare integralmente, per i motivi sopra esposti, la sentenza n.270/2019 pronunciata dal Tribunale di S.Maria C.V. in data
28/01/2019 depositata 29/01/2019, resa nella causa iscritta al n. 4516/2016 R.G. e, pertanto, dichiarando estinta l'obbligazione pecuniaria.
- accertare che nulla è dovuto alla ditta , per CP_1 Controparte_1 avvenuta compensazione legale del debito per sostituzione da parte della Provincia nel pagamento delle debenze della ditta Con vittoria di spese, Controparte_1 competenze e onorari”.
Si è costituita, con comparsa depositata il 12/6/2019, la
[...]
, eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. per Controparte_1 difetto di specificità, nonché l'inammissibilità della documentazione depositata dall'appellante, tutta formata anteriormente alla data dell'udienza di precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado (21/1/2019). Ha quindi riconosciuto il pagamento di € 72.911,99 (già indicato nel giudizio di primo grado) e quello di € 106.926,55 in favore dell' eseguito però nel 2018 e di cui aveva avuto Controparte_3 conoscenza solo con l'atto di appello. Ha invece contestato i pagamenti eseguiti in favore dell'INPS e dell'INAIL “atteso che, alla data in cui l'Ente assume aver effettuato i pagamenti, cioè 21/4/2016, era ancora pendente la domanda ex art. 161, comma 6, l.f. presentata dalla con la conseguenza che nessun pagamento Controparte_1 poteva essere effettuato ai creditori della società. Proprio in ragione di tale violazione il
Giudice Delegato alla procedura di concordato preventivo, Dr.SS , Persona_1 autorizzò l'azione recuperatoria in favore della . Ne deriva, quindi, Parte_1 che l'odierna appellata è ancora creditrice della della somma € Parte_1
13.236,93, importo derivante dalla differenza tra quanto dovutole in forza della fattura
n. (€ 193.074,47) e quanto correttamente corrisposto dall'Ente (€ 179.837,54)”. Pt_2
Ha rassegnato, per quanto ancora intereSS in questa sede, le seguenti conclusioni:
“2) Nel merito, rigetti la Corte di Appello di Napoli il gravame proposto dalla
[...]
Parte_1 n. 1127/2019 r.g.a.c.c. 4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già prima sezione civile bis)
di , in persona del legale rappresentante pro tempore, perché inammissibile ed Pt_1 infondato;
3) In via subordinata, condanni la Corte adita la , in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della
[...]
, in persona del liquidatore, della somma di € 13.236,93 o di quella Controparte_1 che riterrà dovuta, oltre interessi come per legge.
4) Condanni, la Corte di Appello adita, la , in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore del sottoscritto difensore anticipatario”.
All'udienza del 25/2/2025, le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti, e la Corte ha trattenuto la causa in decisione, concedendo i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va osservato che l'appello è ammissibile, essendo chiare le critiche mosse alla sentenza di primo grado e le ragioni sulle quali le stesse si fondano, come si evince dall'esposizione che precede. Si tratta, sostanzialmente, di un'eccezione di pagamento in ordine alla quale la ha potuto agevolmente Controparte_1 prendere posizione.
2. Tanto premesso, va rilevato che l'eccezione di pagamento costituisce eccezione in senso lato e quindi può essere sollevata per la prima vota anche in appello (Cass.
9965/2016; Cass. 6350/2010; Cass. 3155/2025).
I problemi sorgono, ovviamente, in ordine alla prova, dal momento che la steSS si fonda su documenti prodotti per la prima volta in appello, ma formati ben prima della conclusione del giudizio di primo grado. Tuttavia, la ha Controparte_1 riconosciuto il pagamento eseguito nei confronti dell' Controparte_3
(cfr. pag. 10 della comparsa di costituzione in appello), sicché lo stesso può pacificamente ritenersi intervenuto. Ha invece sostenuto che i pagamenti nei confronti dell'INPS e dell'INAIL non potevano essere eseguiti perché all'epoca era pendente la procedura ex art. 161 l.f. e che per tale motivo venne autorizzata l'azione recuperatoria dal G.D. della procedura concordataria, con la conseguenza che residuerebbe comunque un credito di €
13.236,93.
_______________________________________________________________________ n. 1127/2019 r.g.a.c.c. 5 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già prima sezione civile bis)
Deve quindi concludersi che tale importo è ancora dovuto, non potendo prendersi in considerazione la documentazione depositata dalla Provincia per la prima volta nel giudizio di appello (dalla quale, comunque, non emerge se e quando tale pagamento sia effettivamente stato eseguito).
Per tutto quanto esposto, l'appello va parzialmente accolto, con conseguente riforma parziale della sentenza di primo grado e riduzione dell'importo oggetto di condanna ad € 13.236,93, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda
(23/5/2016).
3. Con riguardo alle spese dei due gradi di giudizio, la deve Parte_1 essere comunque condannata al pagamento delle stesse in favore della
[...]
in considerazione della sostanziale soccombenza all'esito del giudizio;
Controparte_1 le stesse vanno tuttavia determinate in considerazione del decisum e, dunque, in base ai parametri contenuti nelle tabelle 2 e 12 allegate al d.m. Giustizia n. 55/2014 (come modificato dal d.m. 147/2022) per i giudizi di valore compreso tra Euro 5.200 ed Euro
26.000; solo per le prime tre fasi del processo di primo grado esse andranno determinate in base ai parametri per i giudizi di valore compreso tra € 52.000 ed € 260.000 dovendo tenersi conto dell'importo totale inizialmente richiesto, essendo il pagamento intervenuto solo nel 2018.
Sono pertanto dovuti a titolo di compenso professionale i seguenti importi: giudizio di primo grado fase di studio: € 1.250
fase introduttiva: € 850
fase istruttoria: € 2.850
fase decisoria: € 900 giudizio di appello fase di studio: € 600
fase introduttiva: € 500
fase istruttoria: € 1.000
fase decisoria: € 1.000
Deve infine osservarsi che il difensore della Avv. Controparte_1
Walter Russo, ha chiesto l'attribuzione delle spese. Orbene, lo stesso nel giudizio di primo rado difendeva la società unitamente all'Avv. Rosa Velardi che, invece, non è costituita
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nel giudizio di appello. Conseguentemente l'attribuzione può essere riconosciuta all'Avv.
Russo, per le spese del giudizio di primo grado, limitatamente alla quota della metà dovendo ritenersi, in assenza di altri elementi, che i due professionisti abbiano contribuito in egual misura all'attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 270/2019 emeSS del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 28-29/1/2019, così provvede:
1. accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riduce l'importo oggetto della condanna (in danno della Parte_1
ed a favore della ) contenuta
[...] Controparte_1 nella sentenza di primo grado, ad € 13.236,93 oltre interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284 comma 1° c.c. dal 23/5/2016 (data della domanda), confermando nel resto l'impugnata sentenza;
2. condanna la al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
liquidazione, delle spese di entrambi i gradi di giudizio che Controparte_1 liquida, per il processo di primo grado, in € 5.850 per compenso professionale ed
€ 877,50 per spese generali e, per il processo di appello, in € 3.100 per compenso professionale ed € 465 per spese generali, con attribuzione al difensore, Avv.
Walter Russo, delle spese del processo d'appello e della metà di quelle relative al processo di primo grado.
Così deciso in Napoli, il 1° luglio 2025.
Il Cons. estensore La Presidente
Dr. Giovanni Galasso Dr.SS Caterina Molfino
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