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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 13/11/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
LA Prozzo, all'udienza del 13/11/2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
a seguito di deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n. 499/2025;
TRA
rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso Parte_1 introduttivo, dagli avv.ti Antonio Di Giandomenico e Luca Semproni;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, per CP_1 procura in calce alla memoria difensiva di costituzione, dall'avv. Francesco Di
Franco;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 04/04/2025 la ricorrente, dipendente della società resistente con inquadramento nel IV livello del CCNL Terziario Servizi, deduceva di aver percepito, sin dall'inizio del rapporto di lavoro, una maggiorazione del
60% della retribuzione ordinaria per il lavoro domenicale e festivo, maggiorazione superiore a quella prevista dal CCNL, e di aver subito, a partire da marzo 2020, un'illegittima riduzione della suddetta maggiorazione, applicata nella misura del 30%. La ricorrente, invocato il principio di irriducibilità della
1 retribuzione, deduceva di aver diritto al ripristino della maggiorazione nella misura del 60% e formulava le seguenti conclusioni:
“IN VIA PRINCIPALE accertare e dichiarare, per le causali di cui in premessa, che la maggiorazione del 60% del lavoro domenicale e festivo in ragione del continuativo ed ininterrotto riconoscimento della stessa sin dal mese di marzo 2008 è diventata elemento fisso di retribuzione e dunque non può essere revocata unilateralmente dal datore di lavoro e, per l'effetto, condannare la , in persona del CP_1
l.r.p.t., a ripristinare la descritta maggiorazione sin dal deposito del presente ricorso;
IN VIA ANCORA PRINCIPALE
Accertare e dichiarare per le causali descritte nell'atto, l'illegittimità della diminuzione della maggiorazione de qua dal 60% al 30% e, per l'effetto, condannare la , in persona del l.r.p.t., al pagamento della somma di CP_1 euro 1.624,08 oltre interessi e rivalutazione dalla debenza al soddisfo così come indicata nei conteggi allegati”.
1.2. La società resistente, costituitasi in giudizio, deduceva l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, evidenziando di aver legittimamente fatto ricorso al recesso unilaterale da una prassi aziendale di miglior favore, non diretta a retribuire la prestazione lavorativa, quanto piuttosto ad indennizzarla per la sua collocazione in giornate percepite socialmente come di maggior disagio per il lavoratore. La società resistente deduceva, inoltre, come tale recesso fosse stato determinato da una difficile situazione economica venutasi a creare dopo la pandemia.
1.3. Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con pronuncia fuori udienza della sentenza.
***
2. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
2.1. La ricorrente è stata assunta a tempo indeterminato alle dipendenze della società resistente con decorrenza dal 18/03/2008, con mansioni di commessa
2 addetta alla vendita al pubblico ed inquadramento nel quarto livello del CCNL
Commercio, Terziario e Servizi (doc. 1 ric.). Nel contratto le parti hanno espressamente convenuto che la maggiorazione per l'attività lavorativa prestata nelle domeniche e nei giorni festivi, pari al 30% secondo il contratto collettivo di categoria, sarebbe stata del 60%. E' pacifico che la maggiorazione per il lavoro domenicale e festivo sia stata corrisposta in tale misura fino al mese di marzo
2020 e che sia stata successivamente ridotta al 30%, come si evince anche dalle buste paga depositate (doc. 2 ric.).
2.2. Ebbene, ritiene il giudicante che la riduzione della maggiorazione per il lavoro domenicale e festivo attuata di fatto dalla resistente a partire dal CP_2
2020 si risolva in una violazione del principio di irriducibilità della retribuzione sancito dall'art. 2103 c.c. Quest'ultima norma pone un generale divieto di modificazione in peius del trattamento retributivo, divieto che è stato evidentemente violato dalla società resistente nel momento in cui ha provveduto a ridurre la maggiorazione per lavoro festivo dal 60% al 30%.
Al riguardo la Corte di Cassazione ha affermato che “il principio dell'irriducibilità della retribuzione, dettato dall'art. 2103 cod. civ., implica che la retribuzione concordata al momento dell'assunzione non è riducibile neppure a seguito di accordo tra il datore e il prestatore di lavoro e che ogni patto contrario
è nullo in ogni caso in cui il compenso pattuito anche in sede di contratto individuale venga ridotto, salvo che, in caso di legittimo esercizio, da parte del datore di lavoro, dello "ius variandi", la garanzia della irriducibilità della retribuzione si estenda alla sola retribuzione compensativa delle qualità professionali intrinseche essenziali delle mansioni precedenti, ma non a quelle componenti della retribuzione che siano erogate per compensare particolari modalità della prestazione lavorativa” (cfr. Cass. civ., sez. lavoro, sent. n.
4055/08). In senso analogo si è affermato che “il principio della irriducibilità della retribuzione, che si può desumere dagli articoli 2103 cod. civ. e 36 Cost., ossia dal divieto di assegnazione a mansioni inferiori e dalla necessaria proporzione tra l'ammontare della retribuzione e la qualità e quantità del lavoro prestato, si estende alle indennità compensative di particolari e gravosi modi di
3 svolgimento del lavoro, nel senso che quella voce retributiva può essere soppressa ove vengano meno quei modi di svolgimento della prestazione, ma deve essere conservata in caso contrario” (Cass. civ., sez. lavoro, sent. n. 20310/2008;
Cass. civ., sez. lavoro, sent. n. 20339/06; Cass., civ., sez. lavoro, sent. n. 6763/02;
Cass. civ., sez. lavoro, sent. n, 5659/99; nello stesso senso, più di recente, Cass. civ., sez. lavoro, ord. n. 19092/2017). Si è, inoltre, ritenuto che “il principio di irriducibilità della retribuzione, dettato dall'art. 2103 cod. civ., opera anche in relazione a fattispecie in cui il lavoratore percepisca una retribuzione superiore a quella prevista dal C.C.N.L. rispetto alle mansioni in concreto svolte e rimaste invariate anche nelle modalità del loro espletamento, qualora il rapporto sia regolato anche dal contratto individuale, se più favorevole (come nella specie).
Per ritenere annullabile quest'ultimo occorre che sia dedotto ed accertato, con relativo onere incombente sul datore di lavoro, che lo stesso sia stato determinato da errore e venga specificato l'oggetto dell'erronea rappresentazione dei fatti con
i necessari connotati per renderla rilevante, con la conseguenza che, in difetto di tale rappresentazione, non può che valere la suddetta regola generale della irriducibilità della retribuzione” (Cass. civ., sez. lavoro, sent. n. 1421/2007).
In definitiva, la retribuzione, intesa come corrispettivo di qualità professionali intrinseche della prestazione lavorativa o di specifiche modalità di svolgimento della stessa, non può essere ridotta, neppure con il consenso di entrambe le parti, in presenza di mansioni sostanzialmente identiche. Le indennità che legittimamente possono non essere più corrisposte al lavoratore, sono solo quelle dirette a compensare un rischio particolare o un disagio ambientale o temporale
(come, ad esempio, nel caso dell'indennità di trasferta, di maneggio denaro, di reperibilità, di turno) ma la loro soppressione richiede anche un mutamento delle mansioni svolte e, dunque, il venir meno del rischio o del disagio ambientale e/o temporale.
2.3. Tale ultima evenienza non ricorre nella specie, essendo pacifico che la ricorrente abbia continuato a svolgere, anche dopo il 2020, le stesse mansioni di commessa addetta alla vendita e che, in particolare, abbia costantemente svolto anche turni di lavoro di domenica e nei giorni festivi.
4 Poiché a parità di mansioni il lavoratore ha diritto di percepire il medesimo trattamento retributivo, comprensivo anche di eventuali maggiorazioni legate a particolari modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, e poiché nel caso di specie è pacifico che alla ricorrente sia stata corrisposta fino a marzo 2020 una maggiorazione per il lavoro festivo e domenicale del 60%, si deve concludere nel senso del diritto della ricorrente di continuare a percepire la suddetta maggiorazione nella stessa misura, non potendo, invece, ritenersi legittima la riduzione operata dalla società resistente.
***
3. Alle medesime conclusioni si giungerebbe anche nell'ipotesi, comunque non ricorrente nel caso di specie, in cui al riconoscimento della maggiorazione per lavoro festivo da parte della resistente, in misura maggiore rispetto a CP_2 quanto previsto dal contratto collettivo, si attribuisse la natura di uso aziendale.
Secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, la possibilità di disdetta unilaterale dell'uso aziendale, “onde evitare che essa si traduca nella sottrazione al vincolo scaturente dall'uso, rimessa alla sostanziale arbitrarietà del datore di lavoro, deve essere esercitata in conformità del principio di correttezza e buona fede ed in coerenza con le caratteristiche di fonte sociale, pacificamente riconosciuta a tale strumento destinato ad operare quale fonte eteronoma di regolazione del rapporto di lavoro. Ciò implica, innanzitutto la necessità che la disdetta sia giustificata, vale a dire fondata su un sopravvenuto sostanziale mutamento di circostanze rispetto all'epoca di formazione dell'uso aziendale quali, ad esempio, una rimodulazione del trattamento economico dei dipendenti per effetto di successivo contratto collettivo;
implica, inoltre, la necessità di una sua formalizzazione, mediante dichiarazione della parte datoriale che espliciti le ragioni alla base della “disdetta” medesima, diretta alla collettività dei lavoratori. Viene qui in rilievo la considerazione della natura di fonte sociale dell'uso aziendale, destinata ad avere ricadute su interessi di carattere collettivo riferiti alla generalità dei lavoratori, i quali, per un'elementare esigenza di trasparenza e controllo, come proprio del fisiologico esplicarsi delle relazioni aziendali, devono avere tempestiva, inequivoca ed
5 adeguata conoscenza della volontà datoriale di “recedere” dall'uso e delle ragioni che la sorreggono;
ciò analogamente a quanto avviene di regola in ipotesi di disdetta del contratto collettivo realizzata mediante dichiarazione formale alla controparte sociale, contratto cui l'uso aziendale è assimilato quale fonte di regolazione della generalità dei rapporti di lavoro” (in questo senso
Cass. civ., sez. lavoro, ordinanza n. 12473 del 11/05/2025, punto 7.10 della motivazione).
3.1. Nella specie, non vi è alcun sostanziale mutamento delle circostanze rispetto all'epoca in cui è stata riconosciuta alla ricorrente la maggiorazione del 60%
(posto che il contratto collettivo prevedeva già la maggiorazione del 30% al momento del riconoscimento del trattamento di miglior favore) ma, soprattutto, non vi è alcuna formale dichiarazione della , rivolta alla generalità CP_1 dei lavoratori e finalizzata a rendere note le ragioni della disdetta dall'uso. La disdetta, pertanto, non potrebbe comunque considerarsi legittima, anche se la si ritenesse in astratto ammissibile.
***
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso va accolto e va dichiarato il diritto della ricorrente di percepire la maggiorazione per il lavoro domenicale e festivo nella misura del 60%, con decorrenza da novembre 2021, così come richiesto in ricorso. La società resistente va pertanto condannata a corrispondere alla ricorrente la maggiorazione per il lavoro domenicale e festivo nella misura del 60% e a pagare le differenze retributive a tale titolo maturate dal
01/11/2021 al 28/02/2025, pari, secondo i conteggi predisposti dalla ricorrente e non oggetto di specifica contestazione della società resistente, a € 1.624,08, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma periodicamente rivalutata dalle singole scadenze al saldo ex art. 429 c.p.c.
4.1. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della società resistente nella misura liquidata in dispositivo, secondo le previsioni del D.M. n.
55/14 (cause di lavoro-scaglione da € 1.100,01 a € 5.200,00-valore medio per ciascuna fase).
6
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1 accoglie il ricorso e per l'effetto: dichiara il diritto della ricorrente di percepire la maggiorazione per il lavoro domenicale e festivo nella misura del 60% con decorrenza dal 01/11/2021; condanna la società resistente a corrispondere alla ricorrente la maggiorazione per il lavoro domenicale e festivo nella misura del 60% con decorrenza dal
01/11/2021; condanna la società resistente al pagamento in favore della ricorrente di €
1.624,08, a titolo di maggiorazione per lavoro domenicale e festivo svolto dal
01/11/2021 al 28/02/2025, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma periodicamente rivalutata dalle singole scadenze al saldo ex art. 429 c.p.c., condanna la società resistente al rimborso in favore della ricorrente delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.626,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti Antonio Di Giandomenico e Luca Semproni.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti della presente sentenza.
Chieti, 13/11/2025
Il giudice del lavoro dott.ssa LA Prozzo
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
LA Prozzo, all'udienza del 13/11/2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
a seguito di deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n. 499/2025;
TRA
rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso Parte_1 introduttivo, dagli avv.ti Antonio Di Giandomenico e Luca Semproni;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, per CP_1 procura in calce alla memoria difensiva di costituzione, dall'avv. Francesco Di
Franco;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 04/04/2025 la ricorrente, dipendente della società resistente con inquadramento nel IV livello del CCNL Terziario Servizi, deduceva di aver percepito, sin dall'inizio del rapporto di lavoro, una maggiorazione del
60% della retribuzione ordinaria per il lavoro domenicale e festivo, maggiorazione superiore a quella prevista dal CCNL, e di aver subito, a partire da marzo 2020, un'illegittima riduzione della suddetta maggiorazione, applicata nella misura del 30%. La ricorrente, invocato il principio di irriducibilità della
1 retribuzione, deduceva di aver diritto al ripristino della maggiorazione nella misura del 60% e formulava le seguenti conclusioni:
“IN VIA PRINCIPALE accertare e dichiarare, per le causali di cui in premessa, che la maggiorazione del 60% del lavoro domenicale e festivo in ragione del continuativo ed ininterrotto riconoscimento della stessa sin dal mese di marzo 2008 è diventata elemento fisso di retribuzione e dunque non può essere revocata unilateralmente dal datore di lavoro e, per l'effetto, condannare la , in persona del CP_1
l.r.p.t., a ripristinare la descritta maggiorazione sin dal deposito del presente ricorso;
IN VIA ANCORA PRINCIPALE
Accertare e dichiarare per le causali descritte nell'atto, l'illegittimità della diminuzione della maggiorazione de qua dal 60% al 30% e, per l'effetto, condannare la , in persona del l.r.p.t., al pagamento della somma di CP_1 euro 1.624,08 oltre interessi e rivalutazione dalla debenza al soddisfo così come indicata nei conteggi allegati”.
1.2. La società resistente, costituitasi in giudizio, deduceva l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, evidenziando di aver legittimamente fatto ricorso al recesso unilaterale da una prassi aziendale di miglior favore, non diretta a retribuire la prestazione lavorativa, quanto piuttosto ad indennizzarla per la sua collocazione in giornate percepite socialmente come di maggior disagio per il lavoratore. La società resistente deduceva, inoltre, come tale recesso fosse stato determinato da una difficile situazione economica venutasi a creare dopo la pandemia.
1.3. Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con pronuncia fuori udienza della sentenza.
***
2. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
2.1. La ricorrente è stata assunta a tempo indeterminato alle dipendenze della società resistente con decorrenza dal 18/03/2008, con mansioni di commessa
2 addetta alla vendita al pubblico ed inquadramento nel quarto livello del CCNL
Commercio, Terziario e Servizi (doc. 1 ric.). Nel contratto le parti hanno espressamente convenuto che la maggiorazione per l'attività lavorativa prestata nelle domeniche e nei giorni festivi, pari al 30% secondo il contratto collettivo di categoria, sarebbe stata del 60%. E' pacifico che la maggiorazione per il lavoro domenicale e festivo sia stata corrisposta in tale misura fino al mese di marzo
2020 e che sia stata successivamente ridotta al 30%, come si evince anche dalle buste paga depositate (doc. 2 ric.).
2.2. Ebbene, ritiene il giudicante che la riduzione della maggiorazione per il lavoro domenicale e festivo attuata di fatto dalla resistente a partire dal CP_2
2020 si risolva in una violazione del principio di irriducibilità della retribuzione sancito dall'art. 2103 c.c. Quest'ultima norma pone un generale divieto di modificazione in peius del trattamento retributivo, divieto che è stato evidentemente violato dalla società resistente nel momento in cui ha provveduto a ridurre la maggiorazione per lavoro festivo dal 60% al 30%.
Al riguardo la Corte di Cassazione ha affermato che “il principio dell'irriducibilità della retribuzione, dettato dall'art. 2103 cod. civ., implica che la retribuzione concordata al momento dell'assunzione non è riducibile neppure a seguito di accordo tra il datore e il prestatore di lavoro e che ogni patto contrario
è nullo in ogni caso in cui il compenso pattuito anche in sede di contratto individuale venga ridotto, salvo che, in caso di legittimo esercizio, da parte del datore di lavoro, dello "ius variandi", la garanzia della irriducibilità della retribuzione si estenda alla sola retribuzione compensativa delle qualità professionali intrinseche essenziali delle mansioni precedenti, ma non a quelle componenti della retribuzione che siano erogate per compensare particolari modalità della prestazione lavorativa” (cfr. Cass. civ., sez. lavoro, sent. n.
4055/08). In senso analogo si è affermato che “il principio della irriducibilità della retribuzione, che si può desumere dagli articoli 2103 cod. civ. e 36 Cost., ossia dal divieto di assegnazione a mansioni inferiori e dalla necessaria proporzione tra l'ammontare della retribuzione e la qualità e quantità del lavoro prestato, si estende alle indennità compensative di particolari e gravosi modi di
3 svolgimento del lavoro, nel senso che quella voce retributiva può essere soppressa ove vengano meno quei modi di svolgimento della prestazione, ma deve essere conservata in caso contrario” (Cass. civ., sez. lavoro, sent. n. 20310/2008;
Cass. civ., sez. lavoro, sent. n. 20339/06; Cass., civ., sez. lavoro, sent. n. 6763/02;
Cass. civ., sez. lavoro, sent. n, 5659/99; nello stesso senso, più di recente, Cass. civ., sez. lavoro, ord. n. 19092/2017). Si è, inoltre, ritenuto che “il principio di irriducibilità della retribuzione, dettato dall'art. 2103 cod. civ., opera anche in relazione a fattispecie in cui il lavoratore percepisca una retribuzione superiore a quella prevista dal C.C.N.L. rispetto alle mansioni in concreto svolte e rimaste invariate anche nelle modalità del loro espletamento, qualora il rapporto sia regolato anche dal contratto individuale, se più favorevole (come nella specie).
Per ritenere annullabile quest'ultimo occorre che sia dedotto ed accertato, con relativo onere incombente sul datore di lavoro, che lo stesso sia stato determinato da errore e venga specificato l'oggetto dell'erronea rappresentazione dei fatti con
i necessari connotati per renderla rilevante, con la conseguenza che, in difetto di tale rappresentazione, non può che valere la suddetta regola generale della irriducibilità della retribuzione” (Cass. civ., sez. lavoro, sent. n. 1421/2007).
In definitiva, la retribuzione, intesa come corrispettivo di qualità professionali intrinseche della prestazione lavorativa o di specifiche modalità di svolgimento della stessa, non può essere ridotta, neppure con il consenso di entrambe le parti, in presenza di mansioni sostanzialmente identiche. Le indennità che legittimamente possono non essere più corrisposte al lavoratore, sono solo quelle dirette a compensare un rischio particolare o un disagio ambientale o temporale
(come, ad esempio, nel caso dell'indennità di trasferta, di maneggio denaro, di reperibilità, di turno) ma la loro soppressione richiede anche un mutamento delle mansioni svolte e, dunque, il venir meno del rischio o del disagio ambientale e/o temporale.
2.3. Tale ultima evenienza non ricorre nella specie, essendo pacifico che la ricorrente abbia continuato a svolgere, anche dopo il 2020, le stesse mansioni di commessa addetta alla vendita e che, in particolare, abbia costantemente svolto anche turni di lavoro di domenica e nei giorni festivi.
4 Poiché a parità di mansioni il lavoratore ha diritto di percepire il medesimo trattamento retributivo, comprensivo anche di eventuali maggiorazioni legate a particolari modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, e poiché nel caso di specie è pacifico che alla ricorrente sia stata corrisposta fino a marzo 2020 una maggiorazione per il lavoro festivo e domenicale del 60%, si deve concludere nel senso del diritto della ricorrente di continuare a percepire la suddetta maggiorazione nella stessa misura, non potendo, invece, ritenersi legittima la riduzione operata dalla società resistente.
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3. Alle medesime conclusioni si giungerebbe anche nell'ipotesi, comunque non ricorrente nel caso di specie, in cui al riconoscimento della maggiorazione per lavoro festivo da parte della resistente, in misura maggiore rispetto a CP_2 quanto previsto dal contratto collettivo, si attribuisse la natura di uso aziendale.
Secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, la possibilità di disdetta unilaterale dell'uso aziendale, “onde evitare che essa si traduca nella sottrazione al vincolo scaturente dall'uso, rimessa alla sostanziale arbitrarietà del datore di lavoro, deve essere esercitata in conformità del principio di correttezza e buona fede ed in coerenza con le caratteristiche di fonte sociale, pacificamente riconosciuta a tale strumento destinato ad operare quale fonte eteronoma di regolazione del rapporto di lavoro. Ciò implica, innanzitutto la necessità che la disdetta sia giustificata, vale a dire fondata su un sopravvenuto sostanziale mutamento di circostanze rispetto all'epoca di formazione dell'uso aziendale quali, ad esempio, una rimodulazione del trattamento economico dei dipendenti per effetto di successivo contratto collettivo;
implica, inoltre, la necessità di una sua formalizzazione, mediante dichiarazione della parte datoriale che espliciti le ragioni alla base della “disdetta” medesima, diretta alla collettività dei lavoratori. Viene qui in rilievo la considerazione della natura di fonte sociale dell'uso aziendale, destinata ad avere ricadute su interessi di carattere collettivo riferiti alla generalità dei lavoratori, i quali, per un'elementare esigenza di trasparenza e controllo, come proprio del fisiologico esplicarsi delle relazioni aziendali, devono avere tempestiva, inequivoca ed
5 adeguata conoscenza della volontà datoriale di “recedere” dall'uso e delle ragioni che la sorreggono;
ciò analogamente a quanto avviene di regola in ipotesi di disdetta del contratto collettivo realizzata mediante dichiarazione formale alla controparte sociale, contratto cui l'uso aziendale è assimilato quale fonte di regolazione della generalità dei rapporti di lavoro” (in questo senso
Cass. civ., sez. lavoro, ordinanza n. 12473 del 11/05/2025, punto 7.10 della motivazione).
3.1. Nella specie, non vi è alcun sostanziale mutamento delle circostanze rispetto all'epoca in cui è stata riconosciuta alla ricorrente la maggiorazione del 60%
(posto che il contratto collettivo prevedeva già la maggiorazione del 30% al momento del riconoscimento del trattamento di miglior favore) ma, soprattutto, non vi è alcuna formale dichiarazione della , rivolta alla generalità CP_1 dei lavoratori e finalizzata a rendere note le ragioni della disdetta dall'uso. La disdetta, pertanto, non potrebbe comunque considerarsi legittima, anche se la si ritenesse in astratto ammissibile.
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4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso va accolto e va dichiarato il diritto della ricorrente di percepire la maggiorazione per il lavoro domenicale e festivo nella misura del 60%, con decorrenza da novembre 2021, così come richiesto in ricorso. La società resistente va pertanto condannata a corrispondere alla ricorrente la maggiorazione per il lavoro domenicale e festivo nella misura del 60% e a pagare le differenze retributive a tale titolo maturate dal
01/11/2021 al 28/02/2025, pari, secondo i conteggi predisposti dalla ricorrente e non oggetto di specifica contestazione della società resistente, a € 1.624,08, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma periodicamente rivalutata dalle singole scadenze al saldo ex art. 429 c.p.c.
4.1. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della società resistente nella misura liquidata in dispositivo, secondo le previsioni del D.M. n.
55/14 (cause di lavoro-scaglione da € 1.100,01 a € 5.200,00-valore medio per ciascuna fase).
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P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1 accoglie il ricorso e per l'effetto: dichiara il diritto della ricorrente di percepire la maggiorazione per il lavoro domenicale e festivo nella misura del 60% con decorrenza dal 01/11/2021; condanna la società resistente a corrispondere alla ricorrente la maggiorazione per il lavoro domenicale e festivo nella misura del 60% con decorrenza dal
01/11/2021; condanna la società resistente al pagamento in favore della ricorrente di €
1.624,08, a titolo di maggiorazione per lavoro domenicale e festivo svolto dal
01/11/2021 al 28/02/2025, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma periodicamente rivalutata dalle singole scadenze al saldo ex art. 429 c.p.c., condanna la società resistente al rimborso in favore della ricorrente delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.626,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti Antonio Di Giandomenico e Luca Semproni.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti della presente sentenza.
Chieti, 13/11/2025
Il giudice del lavoro dott.ssa LA Prozzo
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