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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 11/03/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 11/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 1323/2021 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Indennita di accompagnamento ” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
GENUA ANTONIO giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to MARINELLI VINCENZA MARINA, giusta procura in atti;
resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 30/09/2021 , dopo aver contestato Parte_1 le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di:
“1. in via preliminare, accogliere il presente ricorso e per l'effetto accertare che la Sig.ra è invalida con necessità di assistenza continua, non Parte_1 essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e/o di deambulare senza
l'aiuto permanente di un accompagnatore (legge 18/80 e 508/88) - portatrice di handicap grave con necessità di assistenza permanente continuativa globale ex art. 3 comma 3 della legge 104/92 e per l'effetto riconoscere mediante sentenza il beneficio come richiesto nell'accertamento tecnico preventivo;
2. si chiede, sin da ora, il rinnovo della Consulenza Tecnica d'Ufficio; 3. si chiede l'acquisizione del fascicolo del procedimento recante r.g. 1378/2020;
4. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa da attribuirsi al sottoscritto avvocato antstatario.”
Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. ), all'odierna udienza Persona_1 la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato peritale depositato in data
XXX, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: “vasculopatia cerebrale multifattoriale con deficit memoria breve e a medio termine, è episodi di agitazione psicomotoria ed aggressività, sindrome ansiosa depressiva sindrome vertiginosa cardiopatiepertensiva arteriosa, astenia cronica artrosi polidistrettuale più accentuata a rachide in e alle articolazioni coxo femorali e ginocchia bilateralmente, grave limitazione funzionale e dolorosa della deambulazione la quale è possibile con doppia appoggio sorretta a piccoli passi strisciante e brevi uso della carrozzina manovrata dall'accompagnatore per gli spostamenti all'esterno osteoporosi generalizzata riduzione del Visus e ipoacusia bilaterale incontinenza urinaria.”.
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico determina in parte ricorrente un'invalidità pari al 100% che comporta il diritto della ricorrente all'indennità di accompagnamento e lo stato di handicap grave art 3 comma 3 con decorrenza
Maggio 2023.
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni peritali rese dalla dott.ssa , a cui si ritiene di Per_1 fare affidamento in quanto traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico- conseguenziale (anche con riferimento all'epoca di insorgenza della compromissione rilevante ai fini del beneficio richiesto).
Pag. 2 di 4 In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal
CTU) del requisito sanitario, in capo alla parte ricorrente ed in ordine all'indennità di accompagnamento e dell'handicap grave.
D'altro canto le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
2.2 La domanda di condanna, formulata in danno dell' , al pagamento della CP_1 provvidenza economica richiesta è inammissibile (stante l'oggetto, fissato per legge, dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.).
3.1 Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite (con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti l'indennità di accompagnamento.
Le spese relative alla CTU espletata nella presente fase e in quella di ATP vanno poste invece a carico dell' (in quanto parte maggiormente soccombente) e CP_1
vanno liquidate come da dispositivo tenuto conto del deposito dell'elaborato peritale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti dell' , così Pt_1 Controparte_2 provvede:
1) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che , Parte_1 nata il [...] a [...], si trova nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e lo stato di handicap grave art 3 comma 3 con decorrenza Maggio 2023;
2) Compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell , CP_1
spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore della dott.ssa Persona_2
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico
Pag. 3 di 4 dell' , spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di CP_1 legge, in favore del dott. . Persona_1
Si Comunichi.
Vallo della Lucania, così deciso il 11/03/2025
Il Giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 11/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 1323/2021 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Indennita di accompagnamento ” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
GENUA ANTONIO giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to MARINELLI VINCENZA MARINA, giusta procura in atti;
resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 30/09/2021 , dopo aver contestato Parte_1 le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di:
“1. in via preliminare, accogliere il presente ricorso e per l'effetto accertare che la Sig.ra è invalida con necessità di assistenza continua, non Parte_1 essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e/o di deambulare senza
l'aiuto permanente di un accompagnatore (legge 18/80 e 508/88) - portatrice di handicap grave con necessità di assistenza permanente continuativa globale ex art. 3 comma 3 della legge 104/92 e per l'effetto riconoscere mediante sentenza il beneficio come richiesto nell'accertamento tecnico preventivo;
2. si chiede, sin da ora, il rinnovo della Consulenza Tecnica d'Ufficio; 3. si chiede l'acquisizione del fascicolo del procedimento recante r.g. 1378/2020;
4. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa da attribuirsi al sottoscritto avvocato antstatario.”
Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. ), all'odierna udienza Persona_1 la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato peritale depositato in data
XXX, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: “vasculopatia cerebrale multifattoriale con deficit memoria breve e a medio termine, è episodi di agitazione psicomotoria ed aggressività, sindrome ansiosa depressiva sindrome vertiginosa cardiopatiepertensiva arteriosa, astenia cronica artrosi polidistrettuale più accentuata a rachide in e alle articolazioni coxo femorali e ginocchia bilateralmente, grave limitazione funzionale e dolorosa della deambulazione la quale è possibile con doppia appoggio sorretta a piccoli passi strisciante e brevi uso della carrozzina manovrata dall'accompagnatore per gli spostamenti all'esterno osteoporosi generalizzata riduzione del Visus e ipoacusia bilaterale incontinenza urinaria.”.
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico determina in parte ricorrente un'invalidità pari al 100% che comporta il diritto della ricorrente all'indennità di accompagnamento e lo stato di handicap grave art 3 comma 3 con decorrenza
Maggio 2023.
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni peritali rese dalla dott.ssa , a cui si ritiene di Per_1 fare affidamento in quanto traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico- conseguenziale (anche con riferimento all'epoca di insorgenza della compromissione rilevante ai fini del beneficio richiesto).
Pag. 2 di 4 In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal
CTU) del requisito sanitario, in capo alla parte ricorrente ed in ordine all'indennità di accompagnamento e dell'handicap grave.
D'altro canto le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
2.2 La domanda di condanna, formulata in danno dell' , al pagamento della CP_1 provvidenza economica richiesta è inammissibile (stante l'oggetto, fissato per legge, dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.).
3.1 Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite (con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti l'indennità di accompagnamento.
Le spese relative alla CTU espletata nella presente fase e in quella di ATP vanno poste invece a carico dell' (in quanto parte maggiormente soccombente) e CP_1
vanno liquidate come da dispositivo tenuto conto del deposito dell'elaborato peritale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti dell' , così Pt_1 Controparte_2 provvede:
1) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che , Parte_1 nata il [...] a [...], si trova nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e lo stato di handicap grave art 3 comma 3 con decorrenza Maggio 2023;
2) Compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell , CP_1
spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore della dott.ssa Persona_2
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico
Pag. 3 di 4 dell' , spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di CP_1 legge, in favore del dott. . Persona_1
Si Comunichi.
Vallo della Lucania, così deciso il 11/03/2025
Il Giudice
Dott. Mario Miele
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