Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 13/06/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 844 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 844 /2024, promossa da:
, nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
FINOTTO MASSIMO ORESTE parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] , con il patrocinio Controparte_2 dell'avv. CHIAPPELLI LAURA parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: domanda per la disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento prole
CONCLUSIONI: conclusioni congiunte
Con ricorso depositato in data 21.5.2024 ha chiesto venissero Controparte_1 disciplinate le modalità di affidamento e mantenimento della figlia. La ricorrente ha esposto:
- di aver intrattenuto una relazione con dal 2019 al 2024; Controparte_2
- che da tale unione in data 20.11.2019 è nata regolarmente riconosciuta Persona_1 da entrambi i genitori;
- che la ricorrente svolge attività lavorativa di educatore socio psicopedagogico con reddito medio mensile di €1.300,00, il resistente svolge attività di infermiere con reddito medio pari a €. 1.700,00;
- che cessata la convivenza il resistente si è allontanato dalla casa familiare per tornare a vivere presso l'abitazione dei genitori;
- che la ricorrente ha continuato a vivere nell'abitazione familiare di proprietà dei genitori;
tanto premesso la ricorrente ha chiesto venisse disposto l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e ampia disciplina delle frequentazioni padre figlia, ponendo a carico del padre contributo al mantenimento della figlia parti ad € 400,00 (quattrocento/00), oltre ISTAT annuale e suddivisione delle spese straordinarie al 50% tra i genitori. Con vittoria di spese e compensi.
Si è costituito derendo alla richiesta della controparte quanto Controparte_2 all'affido condiviso della figlia minore, con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre, ma rilevando la necessità di modulare le modalità di frequentazione padre figlia tenendo conto delle turnazione lavorativa del padre, infermiere, chiedendo di determinare le modalità di frequentazione ogni settimana considerando possibili variazioni dei turni rispetto al piano mensile. Il resistente ha, inoltre, richiesto che il contributo al mantenimento della figlia fosse determinato in € 250,00 mensili oltre al
50% delle spese straordinarie secondo quanto stabilito nel Protocollo adottato dal
Tribunale di Terni;
con vittoria di spese.
Nel corso del giudizio le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di affidamento e mantenimento della figlia.
Rimessa la decisione al Collegio, dato atto dell'intervenuto decesso del difensore della ricorrente il Collegio visto l'art. 301 c.p.c ha dichiarato l'interruzione del processo dal giorno del decesso del difensore.
La ricorrente nei termini previsti ha riassunto il processo
Alla successiva udienza i difensori delle parti hanno confermato i contenuti dell'accordo già concluso, chiedendo che la causa fosse riservata in decisione.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione, acquisite le conclusioni del
PM. Le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
Per_
“1-disporre l'affidamento condiviso della figlia minore , con residenza anagrafica presso l'abitazione della madre in Montefranco, Via dello Stadio,5. Per l'effetto di quanto sopra le decisioni più importanti per la figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni della stessa.
Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia, assumere concordemente le decisioni da prendere. Entrambi i genitori Per_ avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
2-Premesso che entrambi i genitori sono soggetti a turnazioni, gli stessi si impegnano, così come fatto sino ad ora, a concordare tra di loro settimanalmente le modalità di visita della bambina da parte del padre. Si impegnano altresì, fermo restando il diritto di tutti i nonni di stare con la minore, in caso di impedimento di un genitore a tenere la figlia, ad interpellare l'altro per sentire la sua disponibilità prima di rivolgersi ad altre persone e questo anche nei fine settimana, in caso di frequentazione di corsi e situazioni similari. I genitori si impegnano ad essere il più elastici possibile al fine di favorire i contatti tra essi e la piccola. I genitori non dovranno giustificare la loro impossibilità a tenere la piccola, sarà sufficiente che la rappresentino all'altro genitore così che lo stesso possa sopperire a tale impossibilità e, solo in caso di impegni di entrambi contemporanei, la piccola rimarrà con i nonni paterni o materni.
La minore trascorrerà con i genitori fine settimana alternati;
ove ciò non fosse possibile, per motivi di lavoro, con modalità concordata da entrambi. In ogni caso, nelle settimane in cui la bambina trascorrerà il week end con il padre, la stessa trascorrerà due giorni infrasettimanali con il padre, pernotto incluso nei giorni in cui la mamma farà il turno di notte e ove non avesse il turno di notte, nel giorno che verrà concordato tra i genitori, oltre al pernotto tra il sabato e la domenica. Il padre provvederà la mattina successiva a portare la figlia a scuola o, nei periodi di vacanza, a riportarla presso l'abitazione della mamma. Nelle settimane in cui la figlia trascorre il fine settimana con la mamma, il padre potrà tenerla con sé tre giorni alla settimana, con due pernotti quando la mamma fa il turno di notte o, ove non lo facesse, da scegliere concordemente. Nei fine settimana di competenza del padre, la minore potrà essere presa dallo stesso all'uscita di scuola, ove abbia lezione, o alle h. 10.00 ove la bimba sia libera da impegni.
Si chiede anche che, nei giorni in cui la bambina deve stare con la mamma, ove la stessa abbia impegni ad esempio, come accade, per due ore per fare interventi domiciliari, contatti il padre che, se libero da impegni di lavoro, si renderà disponibile a tenere con sé la figlia.
In linea generale i genitori impronteranno il loro comportamento alla massima collaborazione. Allo stesso modo, nei giorni in cui la bambina sarà con il papà, ove lo stesso abbia impegni, contatterà la madre che, se libera da impegni di lavoro, si renderà disponibile a tenere con sé la figlia.
Per quanto riguarda le vacanze natalizie la minore trascorrerà, ad anni alterni, Vigilia e pranzo di Natale con un genitore e pomeriggio di Natale e giorno di Santo Stefano con l'altro. La stessa alternanza annuale verrà osservata per i giorni del 31 dicembre e primo dell'anno e per il giorno dell'Epifania, per il giorno di Pasqua e per il Lunedì “in Albis”.
Ogni genitore potrà trascorrere gg. 15 con la figlia durante le vacanze estive (o una settimana alla volta intervallata da un mese, o 10 giorni e 5 giorni con lo stesso intervallo), da concordare entro il 31 maggio di ogni anno. Tali vacanze potranno anche essere trascorse nei mesi di giugno e settembre, compatibilmente con gli impegni scolastici futuri della minore.
Per quanto riguarda la frequentazione della minore del Centro Estivo, tale periodo non dovrà essere d'intralcio alla scelta dei giorni in cui i genitori sceglieranno di condurre la minore in vacanza ed il Centro verrà scelto di comune accordo.
3- Il verserà alla madre la somma di E. 300,00 mensili a titolo di contributo al CP_2 mantenimento della minore, entro il giorno 5 di ogni mese. Tale somma non sarà rivalutata per tre anni a far data dalla comparizione delle parti avanti al Tribunale adito.
Le spese straordinarie si concorda che gravino al 50% su entrambi i genitori e ci si riporta integralmente a quanto stabilito nel Protocollo adottato dal Tribunale di Terni, che le parti dichiarano di conoscere. Spese e competenze di giudizio compensate tra le parti.”
Le condizioni di affidamento e mantenimento della figlia, sopra riportate, sono da ritenere congrue, in quanto conformi ai principi normativi contenuti negli artt. 337 ter e segg. c.c..
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
prende atto degli accordi tra i genitori sulle condizioni di affidamento e mantenimento della figlia riportate in parte motiva da ritenere congrue;
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 11 giugno 2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti