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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 17/04/2025, n. 797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 797 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4702/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa IN TI, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 4702/2023 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'Avv. Nicola Patete, con studio in San Severo alla Via C.F._2
Torquato Tasso n. 13, come da procura in atti;
attori- opponenti
contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Gianfranco Chiarelli, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata in Foggia al Viale Cristoforo
Colombo n. 231, presso lo studio dell'avv. Eugenio Cafagna;
convenuta - opposta
in L.C.A. Controparte_2
convenuto - opposto contumace
CONCLUSIONI
All'udienza del 19.03.2025, le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e la causa è stata riservata in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto introduttivo del presente procedimento, e Parte_1 Parte_2 hanno incardinato la fase di merito del giudizio oppositivo promosso, a norma dell'art. 615 c.p.c., con ricorso depositato il 27.03.2023 nell'ambito della procedura espropriativa n. 320/2021 R.G.Es. introdotta da CP_1
Con il menzionato ricorso oppositivo, e hanno Parte_1 Parte_2 spiegato preliminare richiesta di sospensione dell'esecuzione immobiliare ai sensi dell'art. 624 c.p.c. e nel merito, hanno chiesto accertarsi l'inesistenza del diritto di parte creditrice di agire in via esecutiva in forza del mutuo sottoscritto in data 26.10.2011 e dichiararsi privo di efficacia il pignoramento, oltre ad eccepire la nullità dell'atto di intervento pure depositato dalla sulla scorta del contratto CP_1 di mutuo sottoscritto il 30.09.2009. pagina 1 di 4 In particolare, gli attori hanno eccepito la nullità del mutuo sottoscritto il 26 ottobre 2011, posto a fondamento dell'azione esecutiva, dal momento che il finanziamento concesso, pari ad € 140.000,00, sarebbe stato destinato in parte (ovvero in misura pari ad € 83.334,50) al ripianamento di pregressa esposizione debitoria rinveniente da precedente contratto di mutuo sottoscritto il 21 ottobre 2005
(avente ad oggetto un finanziamento di € 95.000,00).
Tale operazione - più gravosa per i mutuatari, in ragione della maggiore somma data a mutuo, dei tassi di interesse più elevati e della estensione della garanzia ipotecaria ad altri immobili - si sarebbe tradotta in una mera differenza di partite di dare e avere e l'importo residuato al netto del ripianamento della pregressa esposizione debitoria, pari ad € 56.665,50, sarebbe stato versato su c/c indisponibile ed infruttifero, vincolato a titolo di deposito cauzionale.
Infine, gli opponenti hanno eccepito la nullità dell'atto di intervento della in quanto CP_1 generico e incerto nella indicazione dell'ammontare del credito azionato.
L'istanza di sospensione cautelare è stata rigettata con ordinanza del 04.08.2023.
Parte opponente ha, perciò, riassunto la fase di merito, reiterando le difese e conclusioni di cui al ricorso originario.
Con memoria depositata in data 24.11.2023 si è costituita la la quale ha contestato i CP_1 motivi di opposizione sollevati dalla parte esecutata, insistendo per il rigetto della domanda.
La causa è stata rinviata per la decisione al 20.11.2024 con termine ex art. 189 c.p.c. per il deposito di memorie conclusive.
All'udienza del 20.11.2024, la causa è stata rinviata 19.03.2025 per l'acquisizione del fascicolo della procedura esecutiva.
All'udienza del 19.03.2025, il procedimento è stato riservato per la decisione.
**********
L'opposizione non può trovare accoglimento perché infondata. Con riguardo al primo motivo di opposizione, si osserva che l'azione esecutiva risulta incardinata in forza di mutuo sottoscritto il 26.10.2011, il quale costituisce titolo esecutivo a norma dell'art. 474
c.p.c., attestando l'erogazione del finanziamento su c/c 96701 e la quietanza del mutuatario, come si evince dalla piana lettura dell'art. 2.
Non costituisce causa di invalidità contrattuale, la circostanza che il finanziamento sia stato in parte impiegato per il ripianamento della esposizione debitoria rinveniente dal contratto di mutuo stipulato il
21.10.2005, come si evincerebbe dalla disposizione contrattuale di cui all'art. 10.
Le S.U. n. 5841/2025, di recente intervenute in argomento, hanno definitivamente chiarito che “Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall'art. 474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo esecutivo”.
Il mutuo, infatti, è un contratto di natura reale che si perfeziona con la consegna di una determinata quantità di danaro (o di altra cosa fungibile) ovvero con il conseguimento della giuridica disponibilità
pagina 2 di 4 di questa da parte del mutuatario, la quale può ritenersi sussistente nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in modo tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio di quest'ultimo.
Il mutuo, dunque, non presuppone necessariamente la materiale e fisica traditio del denaro nelle mani del mutuatario, essendo sufficiente la creazione di un autonomo titolo di disponibilità in favore di quest'ultimo e la contestuale perdita della disponibilità delle somme mutuate in capo al soggetto finanziatore (cfr. Corte di Cassazione 27 agosto 2015 n.17194).
Con l'accredito delle somme sul conto corrente, pertanto, il contratto di mutuo deve ritenersi concluso e la disponibilità giuridica della somma conseguita e tanto a prescindere dal successivo impiego delle somme “la cui destinazione è manifestazione di un differente interesse che sorregge un atto ulteriore, autonomo benché ovviamente dipendente dal primo, in quanto proprio dal primo reso possibile”, sicché il sintagma “mutuo solutorio” non configurerebbe una figura contrattuale atipica ma avrebbe
“una valenza meramente descrittiva di un particolare utilizzo del mutuo” (S.U. 5841/2025 cit.).
Pertanto, le S.U. hanno escluso che il mutuo solutorio possa qualificarsi quale pactum de non petendo
“in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché tale spostamento invece vi è ed è anzi presupposto dell'operazione: l'accredito in conto corrente delle somme erogate non solo è sufficiente ad integrare la datio rei giuridica propria del mutuo, ma anzi proprio la possibilità di un loro impiego è condizione per estinguere il debito già esistente” (S.U. 5841/2025 cit).
La destinazione degli importi finanziati ad estinzione di esposizioni debitorie pregresse, dunque, non presenterebbe carattere di illegittimità “essendo anzi essa stessa espressione di un principio di ordine pubblico e risultando peraltro tipizzata dal legislatore per alcune figure di finanziamento” (S.U.
5841/2025).
Né, poi, il contratto di mutuo fondiario, previsto dagli artt. 38 ss. TUB, sarebbe configurabile quale mutuo di scopo, dal momento che nessuna delle norme da cui è regolato impone una specifica destinazione del finanziamento.
In conclusione, anche ove il contratto stipulato nel 2011 sia stato effettivamente impiegato per l'estinzione della esposizione debitoria derivante dal mutuo sottoscritto il 21.10.2005, ciò non costituirebbe condotta contraria all'ordine pubblico o a disposizione di legge e non ne comporterebbe la nullità, né tantomeno ne inficerebbe la natura di titolo esecutivo.
Infine, la circostanza che la somma sia stata vincolata in deposito cauzionale infruttifero a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali con il consenso della parte mutuataria, non vale a svilirne la natura di titolo esecutivo né tantomeno a determinarne l'invalidità, costituendo anzi atto dispositivo che presuppone logicamente l'avvenuta traditio. Conforta tali conclusioni, la circostanza che l'obbligazione restitutoria non sia in alcun modo condizionata allo svincolo delle somme costituite in deposito cauzionale.
A tale riguardo, non possono che richiamarsi i condivisibili principi espressi dalle S.U. della Corte di
Cassazione con sentenza n. R.G. 5968/2025 ed in virtù dei quali “Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione -univoca, espressa ed incondizionata – di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente
pagina 3 di 4 pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto”.
Pure infondato è il motivo di opposizione circa la nullità dell'atto di intervento della del CP_1
18.02.2022 fondato su mutuo del 30.09.2009, in considerazione della circostanza che - trattandosi di intervento spiegato in forza di titolo esecutivo - la legge non impone particolari prescrizioni.
Difatti, ai sensi dell'art. 499 c.p.c. il ricorso per intervento deve contenere “l'indicazione del credito e quella del titolo di esso, la domanda per partecipare alla distribuzione della somma ricavata e la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per
l'esecuzione”.
Pertanto, del tutto priva di fondamento è la contestazione in ordine alla assenza dei criteri di calcolo del credito vantato dalla intervenuta CP_1
A ciò si aggiunga che il mutuo sottoscritto il 30.09.2009 costituisce valido titolo esecutivo ex art. 474
c.p.c., attestante l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, sicché deve disattendersi l'eccezione relativa alla mancata produzione degli estratti comprovanti i pagamenti dei ratei, spettando la prova del fatto estintivo agli opponenti odierni attori, sulla scorta dei generali criteri in tema di distribuzione dell'onere della prova a norma dell'art. 2697 c.c.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014, aggiornato con
D.M. 147/2022 (scaglione da € 52.001,00 ad € 260.000,00 per i giudizi di cognizione dinanzi al
Tribunale, esclusa la fase istruttoria,) applicati i minimi tariffari, tenuto conto della semplicità e natura documentale delle questioni controverse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-rigetta l'opposizione spiegata a norma dell'art. 615 c.p.c. da e Parte_1 Parte_2
[...]
-condanna e , in solido tra loro, alla rifusione delle Parte_1 Parte_2 spese di giudizio in favore della opposta che si liquidano Controparte_1 in € 4.217,00 oltre rimborso spese generali al 15%, Cap ed Iva come per legge.
Foggia, 17 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa IN TI
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa IN TI, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 4702/2023 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'Avv. Nicola Patete, con studio in San Severo alla Via C.F._2
Torquato Tasso n. 13, come da procura in atti;
attori- opponenti
contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Gianfranco Chiarelli, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata in Foggia al Viale Cristoforo
Colombo n. 231, presso lo studio dell'avv. Eugenio Cafagna;
convenuta - opposta
in L.C.A. Controparte_2
convenuto - opposto contumace
CONCLUSIONI
All'udienza del 19.03.2025, le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e la causa è stata riservata in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto introduttivo del presente procedimento, e Parte_1 Parte_2 hanno incardinato la fase di merito del giudizio oppositivo promosso, a norma dell'art. 615 c.p.c., con ricorso depositato il 27.03.2023 nell'ambito della procedura espropriativa n. 320/2021 R.G.Es. introdotta da CP_1
Con il menzionato ricorso oppositivo, e hanno Parte_1 Parte_2 spiegato preliminare richiesta di sospensione dell'esecuzione immobiliare ai sensi dell'art. 624 c.p.c. e nel merito, hanno chiesto accertarsi l'inesistenza del diritto di parte creditrice di agire in via esecutiva in forza del mutuo sottoscritto in data 26.10.2011 e dichiararsi privo di efficacia il pignoramento, oltre ad eccepire la nullità dell'atto di intervento pure depositato dalla sulla scorta del contratto CP_1 di mutuo sottoscritto il 30.09.2009. pagina 1 di 4 In particolare, gli attori hanno eccepito la nullità del mutuo sottoscritto il 26 ottobre 2011, posto a fondamento dell'azione esecutiva, dal momento che il finanziamento concesso, pari ad € 140.000,00, sarebbe stato destinato in parte (ovvero in misura pari ad € 83.334,50) al ripianamento di pregressa esposizione debitoria rinveniente da precedente contratto di mutuo sottoscritto il 21 ottobre 2005
(avente ad oggetto un finanziamento di € 95.000,00).
Tale operazione - più gravosa per i mutuatari, in ragione della maggiore somma data a mutuo, dei tassi di interesse più elevati e della estensione della garanzia ipotecaria ad altri immobili - si sarebbe tradotta in una mera differenza di partite di dare e avere e l'importo residuato al netto del ripianamento della pregressa esposizione debitoria, pari ad € 56.665,50, sarebbe stato versato su c/c indisponibile ed infruttifero, vincolato a titolo di deposito cauzionale.
Infine, gli opponenti hanno eccepito la nullità dell'atto di intervento della in quanto CP_1 generico e incerto nella indicazione dell'ammontare del credito azionato.
L'istanza di sospensione cautelare è stata rigettata con ordinanza del 04.08.2023.
Parte opponente ha, perciò, riassunto la fase di merito, reiterando le difese e conclusioni di cui al ricorso originario.
Con memoria depositata in data 24.11.2023 si è costituita la la quale ha contestato i CP_1 motivi di opposizione sollevati dalla parte esecutata, insistendo per il rigetto della domanda.
La causa è stata rinviata per la decisione al 20.11.2024 con termine ex art. 189 c.p.c. per il deposito di memorie conclusive.
All'udienza del 20.11.2024, la causa è stata rinviata 19.03.2025 per l'acquisizione del fascicolo della procedura esecutiva.
All'udienza del 19.03.2025, il procedimento è stato riservato per la decisione.
**********
L'opposizione non può trovare accoglimento perché infondata. Con riguardo al primo motivo di opposizione, si osserva che l'azione esecutiva risulta incardinata in forza di mutuo sottoscritto il 26.10.2011, il quale costituisce titolo esecutivo a norma dell'art. 474
c.p.c., attestando l'erogazione del finanziamento su c/c 96701 e la quietanza del mutuatario, come si evince dalla piana lettura dell'art. 2.
Non costituisce causa di invalidità contrattuale, la circostanza che il finanziamento sia stato in parte impiegato per il ripianamento della esposizione debitoria rinveniente dal contratto di mutuo stipulato il
21.10.2005, come si evincerebbe dalla disposizione contrattuale di cui all'art. 10.
Le S.U. n. 5841/2025, di recente intervenute in argomento, hanno definitivamente chiarito che “Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall'art. 474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo esecutivo”.
Il mutuo, infatti, è un contratto di natura reale che si perfeziona con la consegna di una determinata quantità di danaro (o di altra cosa fungibile) ovvero con il conseguimento della giuridica disponibilità
pagina 2 di 4 di questa da parte del mutuatario, la quale può ritenersi sussistente nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in modo tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio di quest'ultimo.
Il mutuo, dunque, non presuppone necessariamente la materiale e fisica traditio del denaro nelle mani del mutuatario, essendo sufficiente la creazione di un autonomo titolo di disponibilità in favore di quest'ultimo e la contestuale perdita della disponibilità delle somme mutuate in capo al soggetto finanziatore (cfr. Corte di Cassazione 27 agosto 2015 n.17194).
Con l'accredito delle somme sul conto corrente, pertanto, il contratto di mutuo deve ritenersi concluso e la disponibilità giuridica della somma conseguita e tanto a prescindere dal successivo impiego delle somme “la cui destinazione è manifestazione di un differente interesse che sorregge un atto ulteriore, autonomo benché ovviamente dipendente dal primo, in quanto proprio dal primo reso possibile”, sicché il sintagma “mutuo solutorio” non configurerebbe una figura contrattuale atipica ma avrebbe
“una valenza meramente descrittiva di un particolare utilizzo del mutuo” (S.U. 5841/2025 cit.).
Pertanto, le S.U. hanno escluso che il mutuo solutorio possa qualificarsi quale pactum de non petendo
“in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché tale spostamento invece vi è ed è anzi presupposto dell'operazione: l'accredito in conto corrente delle somme erogate non solo è sufficiente ad integrare la datio rei giuridica propria del mutuo, ma anzi proprio la possibilità di un loro impiego è condizione per estinguere il debito già esistente” (S.U. 5841/2025 cit).
La destinazione degli importi finanziati ad estinzione di esposizioni debitorie pregresse, dunque, non presenterebbe carattere di illegittimità “essendo anzi essa stessa espressione di un principio di ordine pubblico e risultando peraltro tipizzata dal legislatore per alcune figure di finanziamento” (S.U.
5841/2025).
Né, poi, il contratto di mutuo fondiario, previsto dagli artt. 38 ss. TUB, sarebbe configurabile quale mutuo di scopo, dal momento che nessuna delle norme da cui è regolato impone una specifica destinazione del finanziamento.
In conclusione, anche ove il contratto stipulato nel 2011 sia stato effettivamente impiegato per l'estinzione della esposizione debitoria derivante dal mutuo sottoscritto il 21.10.2005, ciò non costituirebbe condotta contraria all'ordine pubblico o a disposizione di legge e non ne comporterebbe la nullità, né tantomeno ne inficerebbe la natura di titolo esecutivo.
Infine, la circostanza che la somma sia stata vincolata in deposito cauzionale infruttifero a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali con il consenso della parte mutuataria, non vale a svilirne la natura di titolo esecutivo né tantomeno a determinarne l'invalidità, costituendo anzi atto dispositivo che presuppone logicamente l'avvenuta traditio. Conforta tali conclusioni, la circostanza che l'obbligazione restitutoria non sia in alcun modo condizionata allo svincolo delle somme costituite in deposito cauzionale.
A tale riguardo, non possono che richiamarsi i condivisibili principi espressi dalle S.U. della Corte di
Cassazione con sentenza n. R.G. 5968/2025 ed in virtù dei quali “Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione -univoca, espressa ed incondizionata – di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente
pagina 3 di 4 pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto”.
Pure infondato è il motivo di opposizione circa la nullità dell'atto di intervento della del CP_1
18.02.2022 fondato su mutuo del 30.09.2009, in considerazione della circostanza che - trattandosi di intervento spiegato in forza di titolo esecutivo - la legge non impone particolari prescrizioni.
Difatti, ai sensi dell'art. 499 c.p.c. il ricorso per intervento deve contenere “l'indicazione del credito e quella del titolo di esso, la domanda per partecipare alla distribuzione della somma ricavata e la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per
l'esecuzione”.
Pertanto, del tutto priva di fondamento è la contestazione in ordine alla assenza dei criteri di calcolo del credito vantato dalla intervenuta CP_1
A ciò si aggiunga che il mutuo sottoscritto il 30.09.2009 costituisce valido titolo esecutivo ex art. 474
c.p.c., attestante l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, sicché deve disattendersi l'eccezione relativa alla mancata produzione degli estratti comprovanti i pagamenti dei ratei, spettando la prova del fatto estintivo agli opponenti odierni attori, sulla scorta dei generali criteri in tema di distribuzione dell'onere della prova a norma dell'art. 2697 c.c.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014, aggiornato con
D.M. 147/2022 (scaglione da € 52.001,00 ad € 260.000,00 per i giudizi di cognizione dinanzi al
Tribunale, esclusa la fase istruttoria,) applicati i minimi tariffari, tenuto conto della semplicità e natura documentale delle questioni controverse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-rigetta l'opposizione spiegata a norma dell'art. 615 c.p.c. da e Parte_1 Parte_2
[...]
-condanna e , in solido tra loro, alla rifusione delle Parte_1 Parte_2 spese di giudizio in favore della opposta che si liquidano Controparte_1 in € 4.217,00 oltre rimborso spese generali al 15%, Cap ed Iva come per legge.
Foggia, 17 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa IN TI
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